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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12627 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 42534/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice, in persona della dott.ssa Maria Lavinia Fanelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 42534/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili,
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) elettivamente domiciliati in Roma,
[...] C.F._3
Via Martiri de La Storta n. 39, presso lo studio dell'avv. , che li Parte_2 rappresenta e difende giusta procura in atti e in proprio
ATTORI contro
in persona del Controparte_1 legale rappresentante con sede in Roma Via Martiri de La Controparte_2
Storta 40 (CF/P.IVA , elettivamente domiciliata in Roma, Via P.IVA_1
Francesco Caracciolo 10, presso lo studio dell'avv. Parte_4 rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti e Antonio Cristofari giusta procura in atti Parte_4
CONVENUTA
in persona del legale Controparte_3 rappresentante (C.F./ P.IVA ), con sede legale Controparte_4 P.IVA_2
1 in Roma, via Flaminia n. 7321, elettivamente domiciliato in Roma, Corso
d'Italia n. 19, presso lo studio dell'avv. Marco Sed, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
I in persona del Controparte_5 suo legale rappresentante Signora con sede legale in Roma, Controparte_6
Via Martiri De La Storta 40, (C.F./ P.IVA ), elettivamente P.IVA_3 domiciliata in Roma alla Via Pietro De Cristofaro, 40, presso lo studio dell'Avv.
Mariantonietta Saffioti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
, in persona del legale rappresentante , con sede CP_7 CP_8 legale in Roma, Via Aurelia 1275 (C.F./P.IVA ), elettivamente P.IVA_4 domiciliata in Roma, Via G. Antonelli n.3, presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Giannuzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
in persona del legale rappresentante con Controparte_9 CP_10 sede legale in Roma, alla Via dei Martiri della Storta n. 40 (C.F./P.IVA
) elettivamente domiciliato in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. P.IVA_5
326, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Maria Berruti, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale rappresentante , , con CP_11 Controparte_12 sede in Roma, Via Aurelia 1275 (C.F./P.IVA ), elettivamente P.IVA_6 domiciliata in Roma, Via G. Antonelli n.3 presso lo studio dell'Avv. Alessandro
Giannuzzi, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
TERZO INTERVENUTO
2 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , Parte_1
e citavano in giudizio gli odierni convenuti Parte_2 Parte_3 al fine di “accertare e dichiarare che tutte le attività sportive ( , Per_1
, , , nonché Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 Persona_6 quella di ristorazione, svolte nel circolo sportivo sono illecite in CP_5 quanto producono rumori ed immissioni che superano il limite della normale tollerabilità; emettere ordine alla P.V.P. in qualità di Parte_5 proprietaria e a ciascuna delle altre IE convenute relativamente alle rispettive attività sportive, in solido con la predetta IE proprietaria, di inibitoria e quindi di cessare immediatamente e per sempre le predette attività rumorose e in particolare a) in relazione al PADEL: - ordine dì inibitoria totale;
- in via gradata, ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi;
nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore
20,00; - in via ulteriormente gradata, ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 08,00 alle ore 10,00, dalle ore 13,00 alle ore
16,00 ed oltre le ore 20,00, nonché nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore
16,00 ed oltre le ore 20,00; - in via ulteriormente gradata, ordine di applicare sistemi e/o rimedi fonoassorbenti per riportare il rumore entro i limiti di emissione previsti per la classe I;
b) in relazione all'ACQUAGYM: - ordine di inibitoria totale con la piscina scoperta;
- con la piscina coperta, ordine di inibitoria sia dell'uso della musica, sia del posizionamento dell'istruttrice e degli altoparlanti di fronte all'abitazione dei ricorrenti, sia dell'uso di fischi e di battiti di mano;
- con la piscina coperta, ordine di applicare sistemi e/o rimedi fonoassorbenti per riportare il rumore sotto i limiti di emissione previsti per la classe I;
c) in relazione a NUOTO, PALLANUOTO e NUOTO SINCRONIZZATO: - con la piscina scoperta ordine di inibitoria totale delle gare, delle competizioni, delle altre manifestazioni sportive;
- con la piscina scoperta o coperta ordine di inibitoria degli allenamenti dalle ore 13,00 alle 16,00 ed oltre le 20,00, nonché del posizionamento dell'istruttore di fronte all'abitazione dei ricorrenti e dell'uso di fischi e di battiti di mano;
- con la piscina coperta, l'ordine di
3 applicare sistemi e/o rimedi fonoassorbenti per riportare il rumore entro i limiti di emissione previsti per la classe I;
d) in relazione al BEACH VOLLEY: - ordine di applicare sistemi e/o rimedi fonoassorbenti per riportare il rumore entro i limiti di emissione previsti per la classe I;
- ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi;
nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00; - in via gradata, ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 08,00 alle ore 10,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00, nonché nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00; e) in relazione al : - ordine di applicare sistemi e/o rimedi Per_2 fonoassorbenti per riportare il rumore entro i limiti di emissione previsti per la classe I;
- ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi;
nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00; - in via gradata, ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi dalle ore 08,00 alle ore 10,00, dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00, nonché nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00 ed oltre le ore 20,00;
f) in relazione all'attività di “CENTRO ESTIVO”: - ordine di inibitoria totale dell'attività per assoluta incompatibilità con il contesto residenziale;
- in via gradata, ordine di inibitoria totale dell'uso di microfoni e di musica all'aperto con altoparlanti;
- ordine di inibitoria totale nei giorni di sabato, domenica e festivi;
nei giorni feriali dalle ore 13,00 alle ore 16,00; g) in relazione alla
RISTORAZIONE: - ordine di inibitoria totale dell'attività all'aperto e dopo le ore 22,00; - ordine di inibitoria totale dell'uso di microfoni e di musica all'aperto con altoparlanti.
3) condannare tutti i convenuti, in solido, a risarcire agli attori il danno non patrimoniale, biologico, morale ed esistenziale, da liquidare nella misura ritenuta equa e giusta, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
4) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, condannare tutti i convenuti, in solido, al pagamento di quella somma ritenuta equa e giusta per ogni giorno di inosservanza o di ritardo nell'esecuzione degli ordini di inibitoria ”.
In particolare, gli attori sostenevano di essere proprietari di appartamenti siti nella palazzina in Roma alla Via Martiri de La Storta, n. 39, e che le loro
4 abitazioni erano vicine al Circolo , sito in Roma, via Controparte_13
Martiri de La Storta, n. 40, dove si svolgevano varie attività sportive dilettantistiche, quali acquagym, nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, calcetto, tennis, padel, nonché attività di centro estivo per bambini e di ristorazione.
Sostenevano altresì che tutta l'area ove insisteva la loro proprietà era ubicata all'interno del Parco di Veio, area naturale protetta istituita dalla l. r. Lazio
29/1997, inserita nella classe I ( aree particolarmente protette) di cui alla Tabella
A allegata al D.P.C.M. 14/11/1997, così come classificata nel Piano di
Zonizzazione acustica di Roma, adottato con delibere del Consiglio Comunale n.
60/2002 e n. 12/2004. Sostenevano gli attori che in tale area, come da normativa locale, erano imposti i limiti acustici massimi di emissioni per 45dB diurni (H.
6:00- 22.00) e 35dB notturni ( H. 22.00 – 6.00) e di immissioni per 50dB diurni e 40dB notturni, ma che il vicino circolo sportivo superava ripetutamente tali limiti in ragione di tutte le attività sportive in esso esercitate, nonchè del rumore degli avventori che frequentavano l'attività di ristorazione fino a notte fonda.
Tale circolo svolgeva attività in locali di proprietà dell'odierna convenuta
[...]
( di seguito anche Controparte_1 [...]
), concessi in locazione alle altre parti convenute. CP_1
Gli attori adducevano, a comprova della loro posizione, copiosa documentazione, tra cui estratti descrittivi della zona di riferimento, la normativa locale, le interlocuzioni stragiudiziali intercorse con la convenuta P.V.P.
nonché gli accertamenti effettuati dall' nel 2010, da cui si CP_1 Pt_6 evinceva presso il Circolo Sportivo sito in via Martiri de La Storta, n. 40, un superamento dei limiti acustici prescritti: stante peraltro la documentazione presentata, le attrici segnalavano altresì che a seguito di segnalazione al Comune di Roma, P.V.P. aveva anche dovuto ripresentare un nuovo piano di CP_1 risanamento acustico.
Nelle more del giudizio di primo grado, gli attori presentavano un ricorso cautelare in corso di causa ex artt. 700 - 669bis c.p.c. (n.r.g. 42534 – 1/2021), chiedendo, nei confronti di tutti i resistenti, i seguenti provvedimenti da adottarsi anche in via cautelare e d'urgenza, in particolare: - “IN VIA PRINCIPALE adotti con decreto inaudita altera parte l'ordine di inibitoria immediata dello svolgimento di tutte le attività rumorose di cui al presente atto e specificamente
5 come richiesto nelle conclusioni della citazione, nonché fissi l'udienza per la conferma del decreto;
IN VIA SUBORDINATA, fissi l'udienza di comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e decreto alle controparti ed il termine, per queste ultime, per depositare memoria di costituzione e all'esito, con ordinanza, adotti
i provvedimenti di cui alle conclusioni della citazione, che qui si abbiano per richiamate.”
Nel sub procedimento cautelare si costituivano tutte le parti resistenti – nello specifico, Controparte_1 [...]
Controparte_3 Controparte_14
in persona del legale rappresentante,
[...] CP_7
con distinte e separate memorie difensive, chiedendo il Controparte_9 rigetto del procedimento cautelare proposto dai ricorrenti/attori eccependo, tra l'altro, l'inesistenza sia del periculum in mora, che del fumus boni juris. Veniva quindi conferito l'incarico al CTU, ing. che depositava propria R_ relazione come in atti.
Parallelamente al giudizio cautelare, le parti si costituivano anche nel presente giudizio di merito, nei termini che seguono.
P.V.P. si costituiva eccependo la sussistenza di un nulla osta CP_1
d'impatto acustico rilasciato dal Comune di Roma, e sostenendo che la zona ove si trovava il Circolo sportiva debba essere ricompresa nella II classe acustica di appartenenza ( e non già nella I classe, come invece sostenuto dagli attori), con dB di riferimento maggiori rispetto a quelli della I Classe, mentre le abitazioni degli attori dovevano ricomprendersi nella III Classe, essendo al di fuori del
Parco di Veio. Rilevava altresì la sussistenza di una delibera dirigenziale di demolizione dei campi da padel perché contraria alla normativa edilizia, oggetto di impugnazione da parte della convenuta con richiesta di annullamento in autotutela. Rilevava altresì che a seguito delle segnalazioni dell'ARPA 2010, il aveva sì richiesto un'integrazione del piano acustico di CP_15 riferimento, ma che tale procedura si era conclusa con la conferma del nulla osta in materia acustica.
Eccepiva altresì, ex art. 844 c.c., la necessità di dover tener conto del preuso e delle esigenze di produzione nella valutazione della tollerabilità delle emissioni,
6 rilevando che le attività produttive svolte presso il Circolo Sportivo erano già esistenti sia al momento di istituzione del Parco di Veio (1997) sia al momento dell'acquisto da parte degli attori degli immobili di loro proprietà ( 2004). Nel merito, chiedeva quindi di rigettare tutte le domande attoree perché infondate e condannare alle spese di lite.
Parimenti si costituiva sportiva Controparte_14 dilettantistica a r.l., e segnalava di essere subentrata solo negli ultimi anni nella gestione delle attività relative ad acquagym, pallanuoto e nuoto, eccepiva l'insussistenza di prova circa l'intolleranza delle immissioni contestate ex art. 844 c.c., nonché l' erroneità nella determinazione della classe di appartenenza acustica di riferimento, rilevando che il Circolo non potesse sicuramente essere situato in una zona di classe I. Contestava poi l'inesattezza di indicazione, da parte degli attori, degli orari e delle giornate relative alle attività svolte da I
e l'illegittima limitazione degli orari di svolgimento delle attività CP_5 richiesta da parte avversa. Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree perché infondate, con vittoria di spese.
Si costituiva altresì contestando le Controparte_3 avverse deduzioni degli attori, eccependo la sussistenza del nulla osta di impatto acustico relativo alle immissioni sonore, della piena legittimità delle strutture che ospitavano i campi da padel, nonché del mancato superamento dei limiti acustici prescritti. Contestavano altresì che nessuno dei luoghi di causa fosse nella I classe acustica, con conseguente parametro acustico per immissioni ed emissioni più elevato di quello preso a riferimento dagli attori, indicando altresì
l'inidoneità delle attività di padel a superare i limiti acustici prescritti, rilevando poi la considerevole distanza tra i campi stessi e le abitazioni dei ricorrenti.
Presentava infine consulenza di parte da cui si evinceva il rispetto dei parametri acustici stabiliti da parte di . In conclusione, richiedeva il rigetto delle CP_3 domande attoree perché infondate, con vittoria di spese.
Analogamente si costituiva eccependo la nullità della Controparte_9 citazione per mancata indicazione dell'editio actionis e l'infondatezza delle pretese attoree, in quanto non provate: la convenuta rilevava che già la relazione del CTU effettuata nel corso del subprocedimento cautelare non aveva segnalato,
7 per quanto di competenza, una violazione dei limiti acustici prescritti. Chiedeva quindi il rigetto della domanda con vittoria di spese.
Costituitasi altresì , eccepiva l'infondatezza delle avverse CP_7 domande per mancanza di prova, l'erronea indicazione dell'appartenenza del
Circolo sportivo alla Classe I , rilevando altresì che il circolo operava da oltre 30 anni e che per oltre 15 anni gli attori non avevano avanzato nessuna istanza, a comprova dell'infondatezza della loro domanda. Eccepiva altresì la propria carenza di legittimazione in ordine alla domanda di modifica degli immobili in uso, essendo la convenuta una subconduttrice dell'impianto sportivo, invero locato dalla a Controparte_1 CP_11
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree con vittoria di spese, riservandosi di far valere ogni azione, diritto e ragione nei confronti della P.V.P.
. Interveniva altresì, quale interveniente adesivo ex art. 105 c.p.c. CP_1
, conduttrice dell'impianto sportivo relativo al beach volley, CP_11 sublocataria nei confronti di , rimettendosi alle medesime CP_7 conclusioni di quest'ultima.
All'udienza del 24 febbraio 2022 il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. Le parti attrici eccepivano il preuso dell'immobile di proprietà degli attori, costruito in virtù di licenza edilizia n. 679 del 21 maggio 1974, adducendo la posteriorità dell'immobile (strutture sportive e accessori) di proprietà di P.V.P. Giustiniana spdrl, costruito in virtù di concessione edilizia n.
2280/C del 14 dicembre 1982. Ribadiva la collocazione dei immobili oggetto di causa nella classe I, producendo provvedimenti del che CP_15 confermavano tale classificazione (provvedimento del 22/09/2021, prot. n.
73794 e provvedimento del 24/09/2021, prot. n. 74708, in atti). Produceva documentazione comprovante che i campi di padel fossero oggetto di un ordine di demolizione, adducendo altresì la relazione di un ingegnere incaricato di effettuare misurazioni dell'attività di padel, da cui risultavano immissioni acustiche superiori al limite di normale tollerabilità, tali da superare il limite differenziale ai sensi del DPCM 14/11/1997. Adduceva altresì un ulteriore accesso in loco dell' , intervenuto in data 17/09/2021, ove si riscontravano Pt_6 valori acustici non conformi alla normativa vigente (rapporto di prova relativo all'attività n. 795/2021 MPAA36/21). Ribadiva l'intollerabile rumorosità delle
8 attività di beach volley, calcetto, ristorazione, pallanuoto e nuoto , che si svolgevano negli orari più diversi. Relativamente al danno biologico, esistenziale e morale, di cui chiedevano il risarcimento, gli attori producevano tre relazioni specialistico-legali redatte da specialisti psicologi a comprova del danno da loro sofferto a causa dell'intollerabilità delle immissioni acustiche, producendo altresì generici studi a fondamento della correlazione eziologica tra vari problemi di salute ( tra cui insonnia, irritabilità, difficoltà di concentrazione)
e l'inquinamento acustico subito. Sostenevano anche la perdita di valore immobiliare delle loro proprietà, lamentando un danno patrimoniale da deprezzamento del loro immobile. Quali istanze istruttorie, chiedevano espletarsi prova testimoniale e CTU per accertare il superamento dei limiti massimi di emissione, nonché CTU medico legale. Le parti convenute si opponevano alle richieste istruttorie.
Il giudice si pronunciava con ordinanza del 30/05/2023, con la quale definiva il subprocedimento cautelare n.r.g. 42534 – 1 /2021, e scioglieva la riserva in merito alle istanze istruttorie. In particolare, in via cautelare, così si pronunciava
“ vieta alle IE convenute che esercitano le attività sportive per le quali il consulente ha rilevato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, lo svolgimento delle attività di padel, calcetto, beach volley, come indicate nella relazione del c.t.u. alla quale si rinvia R_
(laddove svolte all'aperto e senza copertura con pallone aerostatico che assicuri un abbattimento del livello di emissione di energia sonora ≥10dB(A) Leq.) dalle ore 21,00 alle ore 9.00 nei giorni feriali e dalle ore 22 alle ore 10.00 nei giorni festivi, nonché dalle ore 13.00 alle ore 16.00 tutti i giorni”.
Invece, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie, disponeva procedersi a CTU volta ad “accertare, previo esame dei luoghi e degli atti di causa, esperiti tutti gli accertamenti ritenuti necessari con l'impiego di idonea strumentazione di rilevazione fonometrica sottoposta a periodica verifica di taratura se nell'abitazione di parte attrice si verifichino le immissioni di rumore provenienti dall'immobile di parte convenuta così come lamentati nell'atto di citazione con riferimento a tutte le condizioni possibili di utilizzo dei locali con porte e finestre aperte e chiuse dell'abitazione nell'arco temporale che va dalle ore 6,00 alle
9 ore 24,00” . Formulava quindi i seguenti quesiti al CTU: “dica se il valore delle suddette immissioni superi i limiti della “normale tollerabilità” secondo il criterio comparativo e, in caso di riscontro positivo, individui le misure idonee ad eliminare o a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni, indicando i rimedi tecnici ed i lavori da eseguire”; precisando che i rilevi avrebbero dovuto essere svolti in modo unitario, tenendosi conto dei rumori di fondo esistenti. Autorizzava quindi il CTU – al fine di effettuare rilevazioni non influenzate dalla notizia della sua presenza, se ritenuto opportuno
- ad eseguire rilievi senza preavviso alle parti ed ai loro consulenti.
In data 15/06/2023 veniva conferito l'incarico al CTU, , per il Persona_8 presente procedimento, integrando i quesiti già formulati con l'ordinanza del
29/05/2023, chiedendo quindi al CTU di utilizzare sia il metodo comparativo che differenziale e di individuare nell'ambito dell'accertamento complessivo e contestuale di cui al quesito se e in che misura una delle attività incida in maniera preponderante sul superamento dei limiti di tollerabilità, e ciò in particolar modo al fine di indicare i rimedi migliori concretamente applicabili per riportare i rumori, nel loro complesso, sotto soglia.
Il CTU, a seguito dei rilievi fonometrici effettuati, anche a sorpresa, nel contraddittorio tra le parti, depositava la propria relazione in ultimo in data
10/02/2024, da cui rilevava che “nelle abitazioni di parte attrice e negli spazi esterni di pertinenza si verificano le immissioni di rumore provenienti dall'immobile di parte convenuta così come lamentati nell'atto di citazione”.
Riscontrava altresì il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni per ristorante, beach volley e campi di calcetto, piscina. Comunicava di non aver potuto effettuare rilievi sui campi di padel, risultati smantellati prima dell'inizio delle operazioni peritali. A risposta ai quesiti del giudice, individuava infine le misure idonee ad eliminare o a ricondurre entro la soglia della normale tollerabilità le immissioni, indicando i rimedi tecnici ed i lavori da eseguire. Le parti convenute contestavano la relazione del CTU, con particolare lamentando l'errore da questi incorso nell'aver considerato la zona di cui è causa nella classe
I, oltre a contestarne le modalità dei rilievi effettuati.
10 All'udienza del 20/03/2024 il processo era rinviato al 22/05/2025 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, gli attori iniziavano un nuovo subprocedimento cautelare ex art. 700- 669bis c.p.c. ( n. r.g.42534-2/2021) con cui chiedevano al giudice di condannare i convenuti a non esercitare alcuna attività in piscina, beach volley, calcetto e ristorazione, fino alla realizzazione dei rimedi indicati dal CTU nella relazione da lui depositata. Il giudice, con l'ordinanza del 22/07/2024 dichiarava la domanda inammissibile per l'assenza di elementi sopravvenuti. Gli attori reclamavano la suddetta ordinanza, e il collegio rigettava il reclamo con ordinanza del 3/09/2024.
All'udienza del 22/05/2025 questo Giudice tratteneva la causa in decisione ex art. 190 c.p.c.
***
Nel merito la causa è in parte fondata nei termini che seguono.
Innanzitutto, gli attori richiedono di accertare e dichiarare che tutte le attività sportive e di ristorazione sono illecite in quanto producono rumori ed immissioni che superano il limite della normale tollerabilità.
La domanda merita accoglimento con le dovute precisazioni. Infatti, occorre preliminarmente rilevare che la zona in cui si trovano gli immobili di cui vi è contestazione deve ricondursi alla Classe acustica I (aree particolarmente protette) di cui alla Tabella A allegata al DPCM 14/11/1997, così come classificata nel Piano di zonizzazione Acustica di Roma, adottato con le delibere del Consiglio Comunale n. 60/2002 e 12/2004. Tale circostanza risulta provata dai provvedimenti del Comune di Roma del 22/09/2021, prot. n. 73794 e del
24/09/2021, prot. n. 74708, che devono considerarsi quali atti pubblici, in quanto rilasciati da un pubblico ufficiale, e pertanto fanno fede fino a querela di falso.
Pertanto non risultano accoglibili le eccezioni formulate reiteratamente dalle parti convenute (in particolar modo da P.V.P. ) secondo cui i luoghi CP_1 di misura dovrebbero invero essere considerati nella Classe II e non nella Classe
I. A fondamento di tale tesi, tuttavia, vengono allegati, tra gli altri, l'estratto di zonizzazione acustica vigente per il Comune di Roma, nonché uno stralcio del perimetro del Parco di Veio dal quale si evincerebbe come l'abitazione degli
11 attori debba essere considerata fuori dall'area protetta: tali evidenze appaiono eccessivamente generiche e sono evidentemente recessive rispetto alla certificazione del atto pubblico che expressis verbis e in CP_15 maniera puntuale chiarisce l'appartenenza delle aree contestate alla Classe I.
Pertanto, i limiti di massimi di rumore da considerare devono essere quelli di immissione acustica di 50db diurni ( h. 6:00-22:00) e 40db notturni ( h. 22:00-
6:00).
Alla luce di tali premesse, deve quindi valutarsi se le immissioni generate dal
Circolo sportivo che interessa le parti convenute e intervenute siano da ricondursi all'alveo della normale tollerabilità o meno.
Al riguardo, come sostenuto più volte dalla giurisprudenza, “il limite di tollerabilità delle immissioni rumorose non è, invero, mai assoluto, ma relativo proprio alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti, e non può prescindere dalla rumorosità di fondo, ossia dalla fascia rumorosa costante, sulla quale vengono ad innestarsi i rumori denunciati come immissioni abnormi (c.d. criterio comparativo), sicché la valutazione ex art. 844 c.c, diretta a stabilire se
i rumori restino compresi o meno nei limiti della norma, deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio e, dall'altro, alla situazione locale”
(Cass. Sez. II, Sent. 1606 del 20/01/2017).
Al riguardo, non si è ritenuto utile procedere alla prova testimoniale ma solo a consulenza tecnica d'ufficio, in quanto ritenuto il mezzo di prova più idoneo ed oggettivo a consentire effettivamente di individuare un eventuale superamento dei limiti della normale tollerabilità.
Come infatti sostenuto dalla giurisprudenza, “In tema di immissioni (nella specie di rumori …), i mezzi di prova esperibili per accertare il livello di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. costituiscono tipicamente accertamenti di natura tecnica che, di regola, vengono compiuti mediante apposita consulenza d'ufficio con funzione "percipiente", in quanto soltanto un esperto è in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone,
l'intensità dei suoni o delle emissioni di vapori o gas, nonché il loro grado di sopportabilità per le persone, potendosi in tale materia ricorrere alla prova testimoniale soltanto quando essa verta su fatti caduti sotto la diretta percezione
12 sensoriale dei deponenti e non si riveli espressione di giudizi valutativi”. (Cass.
Sez. II, Sent. 1606 del 20/01/2017).
Al riguardo, la Consulenza tecnica espletata ha consentito di rilevare il superamento dei limiti di normale tollerabilità con riferimento alle attività sportive di acqua gym, pallanuoto, nuoto, che si svolgono in piscina, beach volley e calcetto nonché quella di ristorazione, tutte svolte all'interno del
[...]
, mentre per quanto riguarda il padel, la struttura dei 4 Controparte_16 campi è stata integralmente smantellata prima dell'inizio delle operazioni peritali.
La detta consulenza deve considerarsi attendibile -in quanto logicamente e tecnicamente motivata e coerente- e pertanto questo giudice ritiene di poter fondare la propria decisione sulle risultanze istruttorie emerse a seguito degli accertamenti tecnici svolti, tenuto conto sia della frequenza con cui gli accessi sono stati effettuati – anche a sorpresa – sia degli strumenti utilizzati. Si respingono pertanto le deduzioni delle parti convenute, in ragione delle quali la
CTU avrebbe errato nella classificazione della zona di riferimento e avrebbe adottato tecniche non condivisibili di rilevamento, considerato anche le risposte puntuali formulate dal CTU alle avverse deduzioni, presenti nella relazione peritale come in atti.
Alla luce pertanto delle evidenze istruttorie, in accoglimento parziale della domanda attorea, deve dichiararsi che le attività di acqua gym, pallanuoto, nuovo, beach volley, calcetto e ristorazione superano i limiti della normale tollerabilità.
Deve invece rigettarsi la domanda dell'attore con riferimento all'attività di padel, considerando che le strutture sono state smantellate e che non risulta più svolta attività suscettibile di valutazione ex art. 844 c.c., tanto più che lo stesso
CTU nella fase di merito non ha potuto rilevare alcuna attività durante le operazioni peritali, invece riscontrate nella fase cautelare quando ancora in attività.
Tutto ciò considerato, deve quindi valutarsi la seconda domanda formulata da parte attrice, di inibitoria totale delle attività svolte all'interno del
[...]
ai sensi dell'art. 844 c.c. In via gradata, gli attori hanno Controparte_16 altresì formulato, nell'atto di citazione, richiesta di inibitoria parziale limitando
13 le attività a determinati orari ovvero, nel caso del padel e della piscina coperta per le attività di nuovo e acquagym, applicare rimedi fonoassorbenti.
In sede di precisazione delle conclusioni, gli attori hanno infine richiesto, oltre all'inibitoria di tutte le attività, in via gradata, di condannare le convenute, o quella alla quale spetti, a realizzare gli accorgimenti tecnici prescritti dal C.T.U. per riportare i rumori entro la soglia della normale tollerabilità ed emettere connesso ordine di inibitoria temporanea per il periodo dall'emananda sentenza alla compiuta realizzazione dei predetti accorgimenti tecnici.
Al riguardo, come è noto, ai sensi dell'art. 844 c.c. l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, potendo tener conto della priorità di un determinato uso.
Preme innanzitutto rilevare, con riferimento alla priorità d'uso dei beni immobili
- sostenuto tanto dalle attrici quando dalla parte convenuta per gli immobili di rispettiva competenza-, che la valutazione di questo criterio non risulta in realtà dirimente per la fattispecie in esame, considerando non solo che tale criterio deve considerarsi sussidiario.
Pertanto, si ritiene che la questione circa la priorità del permesso di costruire delle abitazioni degli attori rispetto a quello degli immobili siti nel circolo sportivo non rilevi per il caso in esame, considerando, come affermato dalla giurisprudenza, che “in materia di immissioni dannose (…) il criterio del preuso cui fa riferimento l'art. 844 secondo comma cod. civ. ha carattere sussidiario e facoltativo, sicché il giudice del merito, nella valutazione della normale tollerabilità delle immissioni, non è tenuto a farvi ricorso quando, in base agli opportuni accertamenti di fatto, e secondo il suo apprezzamento, incensurabile se adeguatamente motivato, ritenga superata la soglia di tollerabilità”(Cass. 2,
Sent. n. 9865 del 11/05/2005).
Maggiore rilievo deve attribuirsi alla necessità di contemperare le ragioni di produzione con le ragioni della proprietà, considerando, nel caso di specie, da un lato le ragioni del e dall'altro le istanze degli Controparte_16 attori.
Al riguardo, considerata la possibilità, prospettata dal CTU nella propria relazione, di adottare determinati rimedi tali da consentire la riconduzione delle attività contestate alla soglia della normale tollerabilità, si ritiene che tale
14 soluzione sia da preferire a quella dell'inibitoria totale di qualunque attività, così da poter bilanciare gli interessi della proprietà con quelli delle attività produttive coinvolte.
Pertanto, si rigetta la domanda principale di inibitoria totale delle attività coinvolte nel , e, accogliendo parzialmente la Controparte_16 domanda, formulata in via gradata dagli attori, si condanna P.V.P. CP_1 all'adozione di tutti i rimedi prospettati dal CTU, nella propria relazione, che qui si riportano:
a) RIMEDI RISTORANTE: I rimedi idonei a ricondurre entro la soglia di tollerabilità le immissioni sonore dell'impianto di aspirazione della cucina del ristorante sono costituite dalle seguenti lavorazioni:
1- La moto-ventilante che è installata nello scatolato metallico posto a livello del tetto del fabbricato del ristorante deve essere inglobata in una cofanatura fonoassorbente e fonoisolante atta a ridurre il livello dell'energia sonora emessa di almeno 10 db Leq A, eventualmente posizionandola in una posizione più schermata rispetto al tetto.
2- Per quanto riguarda la rumorosità antropica prodotta dagli avventori del ristorante presenti sul plateatico esterno, l'unica soluzione è la realizzazione di una copertura fonoisolante e fonoassorbente, chiusa sul perimetro lato strada con una struttura vetrata che assicuri un abbattimento del livello di emissione di energia sonora proveniente dal plateatico maggiore di ≥12dB(A) Leq.
b) e Si conferma l'idoneità della Controparte_17 Persona_6 soluzione già espressa dal CTU Ing. nella fase cautelare per Persona_9 ricondurre entro la soglia le immissioni sonore provenienti dai campi calcetto, e cioè la realizzazione sul solo campo di calcetto più prossimo alle abitazioni di parte attrice di un pallone aerostatico che assicuri un abbattimento del livello di emissione di energia sonora di almeno ≥10dB(A) Leq. Per i campi di Beach volley, visto il ri-montaggio della copertura in data 29/11/23, successivo al termine di consegna alle parti della bozza di relazione, la dovrà CP_7 verificare se sussiste l'abbattimento delle emissioni di energia sonora di almeno
10 db (A) Leq, altrimenti dovrà provvedere a integrare la copertura con pannellature fonoassorbenti e fonisolanti per raggiungere l'abbattimento totale indicato ed ove non tecnicamente possibile sostituire la copertura.
15 c) RIMEDI PISCINA: I rimedi idonei a ricondurre entro la soglia della tollerabilità le immissioni sonore dell'impianto natatorio consistono nell'integrare o sostituire la copertura esistente con materiali fonoisolanti e fonoassorbenti, in modo da assicurare un abbattimento dell'energia sonora di almeno 12 db Leq (A). Comunque per tutti gli interventi sopra descritti dovrà essere redatto un progetto esecutivo unitario della bonifica acustica a cura di un tecnico competente in acustica ambientale tenendo conto di tutte le attività presenti in contemporanea nel centro polisportivo.
L'onere di tali attività deve incombere su P.V.P. Giustiniana.
Infatti, come sostenuto dalla stessa convenuta P.V.P. nell'atto di CP_1 citazione, è incontestato che la stessa risulta essere, ai fini di cui alla presente causa, proprietaria dell'intera struttura, mentre le altre IE convenute svolgono le differenti attività sportive di rispettiva competenza in ragione di differenti contratti di locazione stipulati con la prima o, nel caso di CP_18
, di sublocazione con l'intervenuta
[...] CP_11
Per tale motivo, gli interventi sulle strutture del circolo sportivo secondo quanto indicato dal CTU, al fine di ricondurre le attività ivi esercitate ai canoni di normale tollerabilità acustica, che devono considerarsi quali attività di straordinaria manutenzione, devono porsi a carico del locatore ai sensi dell'art. 1576 c.c., e quindi di P.V.P. . CP_1
Tuttavia, nelle more dell'adozione di tali accorgimenti strutturali, al fine di consentire un adeguato contemperamento tra i diritti di produzione e quelli di proprietà, si ritiene opportuno emettere connesso ordine di inibitoria temporanea per il periodo dall'emananda sentenza alla compiuta realizzazione dei predetti accorgimenti tecnici. Al riguardo, vieta alle IE convenute che esercitano le attività sportive per le quali il consulente ha rilevato il superamento della soglia di normale tollerabilità delle immissioni acustiche, fino alla completa realizzazione di tutti gli interventi tecnici sopra esposti per tutte le attività coinvolte, lo svolgimento delle attività di calcetto, beach volley, nuoto, pallanuoto e attività svolte in piscina - come indicate nella relazione del c.t.u. alla quale si rinvia- (laddove svolte all'aperto e senza copertura con Per_8 pallone aerostatico che assicuri un abbattimento del livello di emissione di energia sonora ≥10dB(A) Leq.) dalle ore 21,00 alle ore 9.00 nei giorni feriali e
16 dalle ore 22 alle ore 10.00 nei giorni festivi, nonché dalle ore 13:00 alle ore
16.00 tutti i giorni, come da ordinanza cautelare del 29.5.23; altresì, vieta lo svolgimento delle attività di ristorazione -siccome riscontrato dal CTU cui si rimanda il superamento dei limiti- all'aperto ed al chiuso dalle ore 22,00 alle ore
9.00 nei giorni feriali e dalle ore 23 alle ore 10.00 nei giorni festivi, nonché dalle ore 15.00 alle ore 16.00 tutti i giorni.
Nessun ordine di inibitoria deve essere emesso nei confronti di CP_19 considerando il rigetto della domanda attorea e l'assenza di ulteriore attività svolta già dallo svolgimento delle operazioni peritali, in ragione del procedimento amministrativo allo stesso afferente.
Al riguardo, al fine di consentire una celere attuazione degli interventi tecnici sulle strutture per ricondurre le attività ivi svolte all'alveo della normale tollerabilità, in accoglimento della domanda attorea, si ritiene opportuno ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c, condannare P.V.P. al pagamento di euro CP_1
15,00 per ogni giorno di inosservanza o di ritardo nell'esecuzione di tale condanna, da imputarsi a decorrere da 60 giorni dalla pubblicazione della predetta sentenza, al fine di consentire l'adozione dei predetti accorgimenti tecnici così da tener conto delle possibili difficoltà organizzative e/o logistico- strutturali che non consentano un'immediata esecuzione del provvedimento del giudice.
Quanto ai residui capi di contenuto risarcitorio, in relazione al danno patrimoniale lamentato e derivato dalla perdita di valore dell'unità immobiliare attorea (su cui è necessario esprimersi in quanto, ancorchè addotto in maniera espressa nella sola memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. è comunque da ricomprendersi nella nozione di “tutti i danni risarcibili” richiesti dalla parte) non è stato allegato alcun pregiudizio patrimoniale
Al riguardo, se pure è vero che al titolare del diritto di proprietà sull'unità immobiliare interessata sarebbe potuto spettare un ristoro per la perdita di valore economico della stessa, nella fattispecie in esame la situazione lamentata ha avuto carattere intrinsecamente transitorio e risulta superata. In ogni caso, gli attori non hanno addotto alcun elemento volto a provare l'an e il quantum debeatur, anche ove si fosse trattato solo di danno da perdita di chances (intesa,
17 com'è noto, non già come perdita di un vantaggio economico, ma come perdita della concreta possibilità di conseguirlo, da provarsi dal danneggiato, anche in via presuntiva, in termini di “possibilità perduta”, la quale, oltre a rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza, va accertata nell'an sulla base del criterio del “più probabile che non” e stimata nel “quantum” con valutazione equitativa ).
In relazione al lamentato danno non patrimoniale di natura morale, come più volte sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità ex art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c.”(cfr, da ultimo,
Cass. Sez. II, Ord. n. 29393 del 14/11/2024
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, la stessa tende ad essere riconosciuta ove si riscontri la lesione di un diritto della persona costituzionalmente tutelato. Ove un tale diritto sia leso, si ammette che vada accordato al soggetto danneggiato un risarcimento da liquidare in modo unitario ed “onnicomprensivo”, tenendo conto del pregiudizio complessivamente subito, tanto sotto l'aspetto della sofferenza interiore, quanto sotto il profilo dell'alterazione o modificazione peggiorativa della vita di relazione, considerata in ogni sua forma ed in ogni suo aspetto, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche (Cass. n. 901/2018).
In particolare, secondo la giurisprudenza “il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite è risarcibile indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti
18 dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto ad uniformarsi a seguito della cd. "comunitarizzazione" della Cedu” (Cass. sez III, sent. 16 ottobre 2015,
n. 20927). Ancora, è stato affermato che “l'accertata esposizione a immissioni sonore intollerabili può determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza” (Cass. Sez. III, sent. 19 dicembre 2014, n. 26899). Infatti, un ambiente abitativo, inquinato da cc.dd. molestie acustiche, è da considerare, in ogni caso, insalubre, anche laddove non si siano sviluppate lesioni clinicamente accertabili ovvero malattie in senso tecnico scientifico. Nel caso di specie, appunto, tenuto conto della vicinanza tra le abitazioni degli attori e il circolo sportivo ove si svolgono le attività acusticamente intollerabili, secondo la comune esperienza, utilizzando un criterio eziologico del “più probabile che non” e da nozioni di comune esperienza, deve riconoscersi l'an debeatur relativo al danno morale lamentato.
Per quel che concerne il quantum debeatur, il danno non patrimoniale riconducibile alla lesione del diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dall'art. 2 Cost. (comprensivo, di fronte all'inquinamento acustico, delle attività di riposo, svago, intrattenimento, nonché di godimento di tutte le possibili utilità della propria abitazione) deve essere apprezzato in via equitativa, purchè la lesione non sia futile e superi una soglia minima di tollerabilità (Cass.
n. 1606/2017).
Fatte queste premesse, ai fini della determinazione del quantum debeatur, dalle risultanze probatorie addotte risulta che :
- già nel 2021ARPA aveva effettuato accertamenti da cui si evinceva il superamento dei limiti normali di tollerabilità (rapporto di prova relativo all'attività n. 795/2021 MPAA36/21 relativo all'accesso del 17/09/2021);
- l'accertamento del CTU del subprocedimento 42534 – 1 /2021 è stato effettuato con accessi realizzati tra settembre 2021 e ottobre 2022, ove si evinceva la sussistenza di immissioni rumorose eccedenti la normale tollerabilità. Dalla relazione del CTU si evince che in assenza di rimedi strutturali appositamente adottati negli ambienti ove si svolgono le attività sportive, ove queste continuano, risultano eccedenti la normale tollerabilità;
19 - L'accertamento del CTU nel presente procedimento, svoltosi nel corso del 2023, ha altresì confermato la sussistenza di immissioni acustiche eccedenti la normale tollerabilità: anche in questo caso si evince che, in assenza di appositi accorgimenti, mantenendo invariate le attività sportive svolte, le stesse causerebbero immissioni eccedenti la normale tollerabilità.
Alla luce degli accertamenti svolti, si deve quindi dedurre che le attività realizzate presso il circolo sportivo, (calcio, nuoto, acquagym, pallanuoto, attività in piscina e ristorazione e, fino al 2022, padel), che incontestatamente si svolgono con frequenza e spesso anche simultaneamente, sono intrinsecamente caratterizzate da immissioni rumorose e pertanto in assenza di accorgimenti deve dedursi che le immissioni acustiche intollerabili si sono protratte per un periodo di tempo considerevole quantomeno dal 2021.
Alla luce di quanto rilevato, nel caso di specie, si ritiene equo riconoscere la somma complessiva di euro 6.000 per ciascun attore (ossia euro 1.500,00 annue x anni 4 dal momento della presentazione della domanda alla sentenza) quale danno morale sofferto dagli attori in ragione delle immissioni intollerabili.
Rispetto ai soggetti tenuti al risarcimento del danno, occorre rilevare che la responsabilità per le immissioni acustiche deve essere incardinata non solo in capo ai trasgressori che de facto le abbiano causate con le loro attività sportive
(nello specifico, I SWIM ASD, , e Controparte_9 CP_7 CP_11
ma è costante in giurisprudenza l'orientamento secondo cui “In materia
[...] di immissioni intollerabili, allorché le stesse originino da un immobile condotto in locazione, la responsabilità ex art. 2043 c.c. per i danni da esse derivanti può essere affermata nei confronti del proprietario, locatore del bene, soltanto quando si accerti in concreto che, al momento della stipula del contratto di locazione, il proprietario avrebbe potuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all'art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività.” (Cass. Sez. 6 , Ordinanza n. 4908 del 01/03/2018).
Nel caso di specie, è indubbia la responsabilità, quantomeno per colpa, della proprietaria P.V.P. , considerando che la stessa, al momento della CP_1 stipula dei contratti di locazione dei locali, ben era conscia delle attività rumorose che i conduttori vi avrebbero portato avanti, considerando che le medesime attività venivano svolte in precedenza dalla medesima convenuta fino
20 al 2019 ( come sostenuto dalla stessa in comparsa di risposta), e tenendo conto che già dal 2010 erano state segnalate dagli odierni attori delle immissioni sonore impattanti per la vita di relazione, la convenuta era conscia dei potenziali rischi connessi allo svolgimento delle attività sportive, in termini di immissioni acustiche.
Nulla può essere imputato alla IE Controparte_3
[...
considerando che da parte della stessa non sono stati riscontrate nel presente giudizio di merito attività acustiche intollerabili.
Nulla, invece può essere riconosciuto agli attori a titolo di danno biologico, posto che i certificati in atti, redatti da medici psicologi, (all. 63, 64,65 memoria ex art. 183, c. 6, c.p.c. n. 2), attestano solo quanto riferito dai pazienti -attori, meramente richiamando studi scientifici che correlano l'inquinamento acustico a sintomatologia varia caratterizzata da assenza di riposo adeguato, tono dell'umore negativo e similia, senza alcun accertamento clinico diagnostico al riguardo. In particolare sebbene nelle relazioni la psicologa -a seguito di colloquio- abbia consigliato almeno per due pazienti terapia psicologica di supporto, nulla è stata depositato circa attestati di partecipazione relativi, ovvero certificazione medica e prescrizioni farmacologiche specifiche anche solo per difetto di riposo od ansietà.
Con riferimento infine alle spese di lite, parte attrice nella memoria di precisazione delle conclusioni richiede a questo Giudice di “condannare le convenute e l'intervenuta a rimborsare agli attori le spese e gli onorari del procedimento di mediazione, del giudizio di merito, del procedimento cautelare nrg 42534/2021-1, del procedimento di reclamo nrg 29277/2023, del procedimento cautelare nrg. 42534/2021-2, del procedimento di reclamo nrg
33834/2024, secondo la nota spese che sarà depositata, nonché le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio anticipate dagli attori ed i contributi unificati versati per il giudizio di merito e per i procedimenti cautelari”.
Al riguardo, relativamente alle spese di mediazione, occorre rilevare che la procedura di mediazione esperita dagli attori non rientra nelle ipotesi di mediazione obbligatoria, da esperirsi quale condizione di procedibilità del
21 giudizio, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs 28/2010. In tal senso, le spese sostenute in tema di mediazione volontaria e non obbligatoria non possono essere considerate quali spese di lite rimborsabili, non essendo spese necessarie e non essendo la detta mediazione una condizione di procedibilità del procedimento. Non possono pertanto essere rimborsate le spese di mediazione volontaria sostenute dagli attori.
Le spese di lite invece relative al presente procedimento seguono le regole della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con esclusione dunque della
IE nei confronti della quale si ritiene doversi procedere alla CP_20 compensazione, posto che la domanda attorea deve essere rigettata solo per impossibilità fattuale di verificarne la fonte rumorosa come sopra motivato.
Le spese relative alle fasi cautelari debbono essere compensate posto che- seppure parte attrice è risultata vittoriosa nel procedimento rg.n. 42534-1/21- al contempo è rimasta soccombente nel procedimento rgn 42534-2/21 e relativo reclamo rg.n. 33834/24, sicchè le rispettive difese hanno comportato una reciproca soccombenza nelle due subprocedimenti.
Le spese relative alla CTU esperita nel subprocedimento n.r.g. 42534 – 1 /2021, anticipate da parte attrice, devono essere invece ripartite tra tutti i convenuti, in solido, compresa la IE , nei cui confronti il CTU del CP_3 subprocedimento aveva riscontrato un'attività causativa di immissioni acustiche intollerabili, risultando quindi soccombente di fatto nel giudizio cautelare.
Le spese relative alla CTU esperita nel presente procedimento, già anticipate da parte attrice, devono essere ripartite in solido tra tutti i convenuti meno che alla IE , considerato che la stessa aveva già cessato di svolgere attività e CP_3 che le strutture erano già state smantellate prima dell'inizio delle operazioni peritali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
-1) in accoglimento della domanda attorea condanna P.V.P.
[...]
a realizzare gli accorgimenti tecnici di Controparte_1
22 cui in motivazione, indicati dal C.T.U. del presente procedimento, e riportati in motivazione sub A), B) e C) ; CP [.
-2) inibisce ad I a Controparte_5 Controparte_3
, e lo svolgimento delle attività CP_21 Controparte_9 CP_11 di calcetto, beach volley, nuoto, pallanuoto, acquagym dalle ore 21,00 alle ore
9.00 nei giorni feriali e dalle ore 22 alle ore 10.00 nei giorni festivi, nonché dalle ore 13:00 alle ore 16.00 tutti i giorni come da ordinanza cautelare del Tribunale del 29.5.23; altresì, vieta lo svolgimento delle attività di ristorazione all'aperto ed al chiuso dalle ore 22,00 alle ore 9.00 nei giorni feriali e dalle ore 23 alle ore
10.00 nei giorni festivi, nonché dalle ore 15.00 alle ore 16.00 tutti i giorni, come da motivazione sino al compimento degli interventi di cui al punto 1;
-3) ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. condanna P.V.P.
[...]
al pagamento di euro 15,00 per ogni giorno di Controparte_1 inosservanza o di ritardo nell'esecuzione di tale condanna, da imputarsi a decorrere da 60 giorni dalla pubblicazione della predetta sentenza;
- 4) accoglie la domanda risarcitoria limitatamente al danno morale e, per l'effetto, condanna in solido P.V.P. Controparte_1
[...] Controparte_14
, e al pagamento, in favore di CP_7 Controparte_9 CP_11
, e di euro Parte_1 Parte_3 Parte_2
6.000,00 ciascuno oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
-5) condanna in solido P.V.P. Controparte_1
[...] Controparte_14 CP_7
, e al pagamento, in favore di
[...] Controparte_9 CP_11 [...]
, e delle spese del presente Parte_1 Parte_3 Parte_2 giudizio, che si liquidano in €10.000,00 per compensi ed €545,00, oltre accessori come per legge;
- 6) condanna in solido P.V.P. Controparte_1
[...] Controparte_14
, e CP_7 Controparte_9 CP_11 CP_22 all'integrale pagamento in favore degli attori delle spese sostenute per la CTU esperita nel procedimento cautelare, già liquidate con precedente decreto del
Tribunale del 2.11.23;
23 - 7) condanna in solido P.V.P. Controparte_1
[...] Controparte_14
, e all'integrale pagamento, in CP_7 Controparte_9 CP_11 favore degli attori delle spese sostenute per la CTU esperita nella fase di merito, già liquidate con precedente decreto del Tribunale del 13.2.24.
Roma, 16.9.25
Il giudice
Dott.ssa Maria Lavinia Fanelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dott.ssa Loredana CP_23
Ionchese
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