Art. 48.
Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sara' provveduto coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906 n. 522 e 5 maggio 1907, n. 257 , che non sieno abrogate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.
Con decreti reali, udito il Consiglio di Stato, sara' provveduto coordinare in testo unico le disposizioni del presente titolo, rispettivamente con quello delle leggi testo unico 3 settembre 1906 n. 522 e 5 maggio 1907, n. 257 , che non sieno abrogate.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 luglio 1911.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti - Sacchi - Tedesco - Nitti - Facta.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.