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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3541/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU GA Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Valerio Ronchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...]
ZA (MB) l'11 maggio 1985, residente in [...](C.F. ) e C.F._1 Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...](C.F. ); coniugi C.F._2 sposati in RE (MB) il 19 settembre 2013 (matrimonio iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di RE, atto n. 36, Parte II, Serie C, anno 2013), in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Dare atto che:
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e, dunque, dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra,
a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile in relazione all'intercorso matrimonio e ai rapporti personali tra loro.
2. Le parti concordano che il gatto “Gaia”, intestato a continuerà a vivere presso la CP_1 stessa. si obbliga a versare a a titolo di contributo alle spese di gestione Parte_1 CP_1 del gatto “Gaia” la somma mensile di € 50,00 (cinquanta//00), da versarsi in due rate semestrali di
€ 300,00 (trecento//00) ciascuna con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno (dando atto che al 31 luglio 2025 verrà versata la minor somma di € 100,00 avendo già provveduto Parte_1 al pagamento della somma di € 50,00 mensili sino al mese di maggio 2025 incluso). Resta inteso che qualora e dovessero accordarsi affinché il gatto “Gaia” si trasferisca a CP_1 Parte_1 vivere presso l'obbligo di quest'ultimo al pagamento del contributo alle spese del gatto Parte_1 cesserà a decorrere dal mese di effettivo trasferimento.
3. Spese legali compensate.
*.*.*
Le parti:
- dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473-bis.51, comma 2°, c.p.c.;
- si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art.473-bis.51, comma 2°, c.p.c., nonché di quelli indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473-bis.12, comma 3°, c.p.c., rinunciando, per quanto occorrer possa, a prendere visione degli stessi;
dichiarano di essere state informate dal legale circa il proprio diritto a prendere visione di tale documentazione, esonerando, fin da ora, quest'ultimo da qualsivoglia responsabilità connessa alle conseguenze derivanti dalla rinuncia a esaminare la documentazione medesima;
le parti in ogni caso si impegnano a produrre detta documentazione su richiesta del Tribunale;
- dichiarano espressamente sin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni sopra trascritte.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa con decreto di omologa in data 4 maggio 2023 dal Tribunale di ZA.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in RE CP_1 Parte_1 in data 19.09.2013 (atto n. 36, Parte II, Serie C, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RE, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ZA, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025.
Il Presidente est.
AU GA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa AU GA Presidente rel. dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...] CP_1 C.F._1
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Valerio Ronchi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
A. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto tra nata a [...]
ZA (MB) l'11 maggio 1985, residente in [...](C.F. ) e C.F._1 Parte_1 nato a [...] il [...], residente in [...](C.F. ); coniugi C.F._2 sposati in RE (MB) il 19 settembre 2013 (matrimonio iscritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune di RE, atto n. 36, Parte II, Serie C, anno 2013), in regime di separazione dei beni, ordinando alla Cancelleria di provvedere alla trasmissione della sentenza per gli incombenti di rito.
B. Dare atto che:
1. Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e di aver risolto in via pacifica e transattiva ogni questione di carattere patrimoniale comunque connessa alla pregressa convivenza matrimoniale e, dunque, dichiarano di non avere alcunché a pretendere l'uno dall'altra,
a qualsiasi titolo, causa, ragione, dedotta o deducibile in relazione all'intercorso matrimonio e ai rapporti personali tra loro.
2. Le parti concordano che il gatto “Gaia”, intestato a continuerà a vivere presso la CP_1 stessa. si obbliga a versare a a titolo di contributo alle spese di gestione Parte_1 CP_1 del gatto “Gaia” la somma mensile di € 50,00 (cinquanta//00), da versarsi in due rate semestrali di
€ 300,00 (trecento//00) ciascuna con scadenza il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno (dando atto che al 31 luglio 2025 verrà versata la minor somma di € 100,00 avendo già provveduto Parte_1 al pagamento della somma di € 50,00 mensili sino al mese di maggio 2025 incluso). Resta inteso che qualora e dovessero accordarsi affinché il gatto “Gaia” si trasferisca a CP_1 Parte_1 vivere presso l'obbligo di quest'ultimo al pagamento del contributo alle spese del gatto Parte_1 cesserà a decorrere dal mese di effettivo trasferimento.
3. Spese legali compensate.
*.*.*
Le parti:
- dichiarano espressamente di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473-bis.51, comma 2°, c.p.c.;
- si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte dell'art.473-bis.51, comma 2°, c.p.c., nonché di quelli indicati ai sensi e per gli effetti di cui all'art.473-bis.12, comma 3°, c.p.c., rinunciando, per quanto occorrer possa, a prendere visione degli stessi;
dichiarano di essere state informate dal legale circa il proprio diritto a prendere visione di tale documentazione, esonerando, fin da ora, quest'ultimo da qualsivoglia responsabilità connessa alle conseguenze derivanti dalla rinuncia a esaminare la documentazione medesima;
le parti in ogni caso si impegnano a produrre detta documentazione su richiesta del Tribunale;
- dichiarano espressamente sin d'ora di non volersi riconciliare e di rinunziare all'impugnazione dell'emananda sentenza che recepirà le conclusioni sopra trascritte.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale emessa con decreto di omologa in data 4 maggio 2023 dal Tribunale di ZA.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in RE CP_1 Parte_1 in data 19.09.2013 (atto n. 36, Parte II, Serie C, Anno 2013 del registro degli atti di matrimonio del Comune di RE), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di RE, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in ZA, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025.
Il Presidente est.
AU GA