Art. 4.
Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso puo' essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione e' attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetta.
Il trattamento di quiescenza risultante dall'applicazione dell'articolo 3 in nessun caso puo' essere inferiore a lire 208.000 annue lorde. L'eventuale integrazione e' attribuita alla quota di pensione riguardata dalla lettera b) del comma primo dell'articolo predetta.