Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 20/04/2026, n. 7079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7079 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07079/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01879/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1879 del 2026, proposto da
R.I.D.A. Ambiente S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Harald Massimo Bonura, ES Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio eletto presso lo studio Giuliano Fonderico in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 173;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato Teresa Chieppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Centro Servizi Ambientali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Enrico Morigi, Carlo Celani e Chiara Saltelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in seguito alla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, n. 10459 del 20/06/2023, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7208 del 22/08/2024;
nonché, ove occorra, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5537 del 25/06/2025;
e per l’accertamento della nullità ex art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a. degli atti e/o provvedimenti emanati in violazione e/o elusione del giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Centro Servizi Ambientali S.r.l.;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. ES AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che parte ricorrente ha adito, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., l’intestato T.A.R. chiedendo l’ottemperanza della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, n. 10459 del 20/06/2023, come
confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7208 del 22/08/2024 (di rigetto dell’appello proposto dalla controinteressata CSA) nonché dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 5537 del 25/06/2025 (di rigetto del ricorso per revocazione proposto dall’amministrazione regionale avverso quest’ultima sentenza) previa declaratoria di nullità dei provvedimenti adottati in violazione/elusione del citato decisum. Nello specifico, ha fatto valere la sentenza del giudice amministrativo di prima cure nella parte in cui ha annullato “ nei sensi di cui in motivazione ”, da un lato, la Determinazione della Regione Lazio - Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti, 3 dicembre 2020, n. G14615, recante: “CSA S.r.l. – Impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro - Modifiche non sostanziali dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G08506 del 26/7/2016 smi” (conosciuta a seguito di pubblicazione sul BURL 22/12/2020, n. 153 – Suppl. n. 1), con la quale la Regione Lazio ha autorizzato le modifiche non sostanziali dell’AIA (determinazione G08506 del 26 luglio 2016), rilasciata in favore della CSA S.r.l (odierna controinteressata), relativa all’impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, pericolosi e non, localizzato nel Comune di Castelforte (LT) in località Viaro, concedendo un incremento del 10% della capacità di trattamento fissata in origine; dall’altro, la successiva determinazione n. G13002 del 26 ottobre 2021 con la quale la stessa Regione con il quale avviava il procedimento di riesame, “con valore di rinnovo”, dell’anzidetta AIA “ampliata”. Nel citato giudizio, infatti, erano sostanzialmente “ in contestazione i provvedimenti con i quali la Regione Lazio ha consentito, mediante mero aggiornamento dell’autorizzazione integrata ambientale, l’implementazione delle attività dell’impianto di trattamento meccanico dei rifiuti gestito dalla CSA S.r.l. in riferimento in particolare al codice EER 20.03.01”. Deduceva, in particolare, che l’ente territoriale, nonostante il giudicato, non aveva provveduto a vietare alla CSA di continuare a svolgere il servizio di trattamento dei rifiuti urbani nell’ATO di Latina, ma aveva anzi adottato una serie di provvedimenti mediante i quali venivano riconosciuti gli impianti di quest’ultima come utilizzabili per il trattamento dei rifiuti EER 20.03.01 (puntualmente impugnati con separati giudizi);
Lette le memorie difensive depositate in giudizio dall’amministrazione resistente e dalla controinteressata;
Visto l’art. 114, comma 3, c.p.a., per il quale “ Il giudice decide con sentenza in forma semplificata ”;
Tenuto conto che l’oggetto del giudizio deciso dal giudice amministrativo di primo grado e, di conseguenza, il relativo giudicato, deve essere perimetrato sia nei limiti degli atti impugnati con il relativo ricorso introduttivo del giudizio e con quello per motivi aggiunti, tra i quali non figura l’AIA originaria del 2016 rilasciata in favore della controinteressata CSA; sia nei conseguenti sensi imposti dallo stesso organo giudicante, che con la sentenza ottemperanda ha statuito quanto segue “ Il nodo centrale da sciogliere nella vicenda in esame […] consiste nella verifica dell’esistenza dell’obbligo in capo alla Regione di valutare la richiesta di ampliamento formulata dalla C.S.A S.r.l. –anche- alla luce delle BAT del 2018. […] 32. Ne consegue, nel caso di specie, l’immediata vincolatività delle BAT del 2018 che, invece, la Regione ha totalmente obliterato nel procedimento di modifica dell’AIA concluso con il provvedimento del 2021 impugnato con il ricorso introduttivo. […] 36. Per tali motivi, in applicazione dell’art. 29 octies comma 11 del d.lgs. n. 152/2006, fino alla definizione del riesame, il gestore ” - ossia CSA – “ deve continuare ad esercitare l’attività sulla base della originaria AIA, in assenza, per le ragioni anzidette, di modifiche dell’impianto legittimamente assentite. 37. Ne consegue l’illegittimità derivata dell’ultimo provvedimento impugnato con i motivi aggiunti del 12 aprile 2022 (determinazione n. G01151 del 7 febbraio 2022) in quanto, per quanto di interesse della parte ricorrente, confermativo delle precedenti determinazioni regionali quivi annullate in accoglimento del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti ”. Perimetro del giudicato che non può essere scalfito né tantomeno ampliato - proprio perché segnato in origine dalla elencazione degli atti impugnati dalla odierna ricorrente – dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7208 del 22/08/2024 di rigetto dell’appello proposto dalla CSA, atteso che l’inciso di quest’ultimo decisum fatto valere nel presente giudizio dalla ricorrente ( id est , “ Dalla circostanza per cui il PRGR 2020 non fa alcuna menzione dell’impianto di
CSA nella sezione sui rifiuti urbani discende che qualsiasi autorizzazione rilasciata successivamente a CSA è di per sé illegittima per contrasto con il divieto, previsto dallo stesso PRGR 2020, di autorizzare nuovi impianti di trattamento di rifiuti urbani laddove ve ne siano già di idonei a soddisfare il fabbisogno dell’ATO. Ai sensi di tale divieto, infatti, l’impianto di CSA – proprio in quanto non contemplato nel PRGR 2020 – è a tutti gli effetti “nuovo” e sono, quindi, vietati anche gli incrementi di capacità che fanno riferimento a un impianto da qualificare, ai sensi dello stesso Piano, come “nuovo” ) deve ictu oculi intendersi riferito solo all’autorizzazione successiva (tant’è che nella stessa sentenza si legge “ Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame ”), rimanendo fermio quella originaria del 2016;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso per ottemperanza, ivi inclusa la domanda di nullità per elusione del giudicato, debba essere allo stato respinta perché infondata, con compensazione delle spese di lite del presente giudizio camerale, attesa la particolarità e complessità della questione giuridica sottesa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), respinge il ricorso per ottemperanza proposto, perché infondato. e compensa le spese di lite.
Manda alla Segreteria per le comunicazioni.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR VO, Presidente
ES AN, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES AN | AR VO |
IL SEGRETARIO