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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 3150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3150 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1896/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gas.p.a.rini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
PA e dall'Avv. Alberto Ghirelli, giusta procura allegata all'atto di appello e
C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
PE de GO e dall'Avv. Maria Cleme Bartesaghi, giusta procura allegata all'atto di costituzione comparsa in primo grado
C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n.269/2023 del Tribunale di Rovigo pubblicata il 22.03.2023
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia L'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, in totale riforma della sentenza numero 269/2023 resa dal Tribunale di Rovigo, Giudice Unico Dott. Giulio Borella, nel procedimento RG 2430/2020, pubblicata il 22.03.2023, con n. repertorio
487/2023 del 27.03.2023: 1. accertarsi e dichiararsi indebite le somme percepite da a Controparte_1 titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica per un totale di
€31.501,48, salva altra ritenuta più esatta, oltre ad interessi moratori dalle singole fatture sino al saldo (ovvero, in subordine, ad interessi legali fino alla data di messa in mora e ad interessi di mora secondo il tasso delle transazioni commerciali dalla medesima data di messa in mora, sino al saldo effettivo), condannando la convenuta, ovvero in subordine il terzo chiamato in causa alla loro Controparte_3 restituzione a favore di parte attrice.
2. Con condanna dell'obbligato alla refusione delle spese di lite e compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_4
“In via principale, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, per i motivi di cui ai paragrafi 4 e 5 della presente comparsa
In via subordinata, e previa sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni di cui al paragrafo 8 della presente comparsa, respingere comunque la domanda di per i Parte_1 motivi di cui al paragrafo 6 della presente comparsa
In via ulteriormente subordinata, e sempre previa sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni di cui al paragrafo 8 della presente comparsa, condannare l' Parte_2 della somma di €31.501,48 (oltre interessi), condannare l'
[...] [...] di Padova, in persona del suo Direttore e legale rappresentante Parte_3 pro tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni pretesa Controparte_1 avversaria, anche in punto spese ed interessi. Con vittoria di spese”
Per CP_2 Controparte_3
“Vorrà codesta Corte: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della chiamata in causa dell'
[...]
Controparte_3
in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e pertanto estromettere l' Controparte_3 Controparte_3 dal presente giudizio;
in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
pag. 2/11 nel merito: rigettare la domanda attorea nei limiti in cui non sussistono i presupposti di legge, secondo le indicazioni sopra esposte nel merito e in ogni caso: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte nei confronti dell' da qualsiasi parte del giudizio;
Controparte_3
nel merito e in ogni caso: dichiarare che il Tribunale di Rovigo ha errato nell'interpretazione delle norme e dichiarare quindi applicabile alla fattispecie il predetto sistema di rimborso così come delineato dall'art. 14 del T.U.A. e come interpretato dalla Corte di Cassazione in ogni caso: spese, competenze e onorari rifusi.”
Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione notificato alla convenuta il 20.11.2020 Parte_1 conveniva in giudizio ai fini di ottenere, ex art.2033 c.c., la Controparte_1 condanna al rimborso della somma complessiva di €31.501,48, oltre accessori, versata alla convenuta tra aprile 2010 e dicembre 2011 a titolo di accisa provinciale sull'energia elettrica ex art. 6 primo comma lettera c) del D.L. 511/1988, in quanto indebitamente pretesa da nel corso del rapporto di somministrazione. Controparte_1
affermava l'illegittimità dell'accisa per incompatibilità con la Parte_1
Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015 (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C- 103/17).
Si richiamava inoltre ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.27101 resa il 23.10.2019, secondo cui deve venire disapplicato il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella parte in cui prevede una addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in quanto in contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/118/CE.
La società attrice affermava che unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito fosse richiamandosi alla Controparte_1 giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito (Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 27099/2019).
1.2.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_1 ripetizione dell'addizionale provinciale, affermando di averla legittimamente richiesta e riscossa in base ad un contratto di somministrazione valido e pienamente efficace, nel pag. 3/11 quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura. Ricordava che la normativa in vigore nel periodo in questione (anno 2010-2011) imponeva ai venditori di energia elettrica l'obbligo – pesantemente sanzionato - di versare l'addizionale provinciale all' (o alla Provincia a seconda della potenza di fornitura) e Controparte_3 riconosceva ai venditori il diritto di rivalsa sui consumatori finali (artt.56 - 59 T.U.A.). eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo Controparte_1 trattenuto le somme riscosse a titolo di addizionale provinciale ma avendo assolto a mero ruolo di tramite, riversando all'ente impositore tutto quanto ricevuto dal cliente finale. Indicava pertanto l , in quanto beneficiaria delle somme, Controparte_3 quale soggetto passivo legittimato per l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dall'attrice.
La società convenuta eccepiva altresì la contrarietà al diritto comunitario del meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 T.U.A., che non consente alla società fornitrice dell'energia elettrica di richiedere direttamente il rimborso all' CP_3
quando abbia esercitato il diritto di rivalsa, dovendo attendere il passaggio in
[...] giudicato della causa intentata dall'utente stesso e quindi e solo allora, entro 90 giorni, Pt_ avanzare la relativa istanza (peraltro senza poter richiedere anche il CP_3 rimborso delle spese di lite e la corresponsione degli interessi).
1.3.
Si costituiva in giudizio l' a fronte della chiamata in causa Controparte_3 promossa da Controparte_1 CP Eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda potendo , ai sensi dell'art.14 T.U.A., agire nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per far valere il suo diritto al rimborso dell'imposta non dovuta soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda nei suoi confronti. Eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione, in quanto il rapporto relativo al pagamento delle accise e addizionali tra l'Amministrazione Finanziaria e il fornitore del prodotto è affidato alla giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario. Eccepiva infine il difetto di legittimazione passiva, indicando la stessa società fornitrice (soggetto passivo d'imposta) quale soggetto tenuto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 c.c. Infatti, l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) prevedeva che le imposte de quo fossero dovute dai soggetti fornitori (art. 53 T.U.A.) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali sui quali, in via di rivalsa, si poteva traslare l'obbligo di pagamento. Nel merito, l' sosteneva l'infondatezza della domanda di Controparte_3 ripetizione dell'indebito e la legittimità dell'imposizione dell'addizionale sull'energia pag. 4/11 elettrica costituendo la stessa una mera componente dell'accisa armonizzata e non un tributo autonomo e pertanto non essendo la stessa subordinata ad alcun vaglio in ordine alla sussistenza di una “finalità specifica” ex art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12, come riprodotto sul punto dall'art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118.
1.4.
Sulla base della documentazione prodotta, senza l'espletamento di attività istruttoria, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.03.2023, previo termine per il deposito di note conclusive.
§ 2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Rovigo con sentenza n.269/2023 pubblicata il 22.03.2023 ha respinto la domanda proposta da compensando integralmente le spese di lite Parte_1 tra le parti.
Il primo giudice, in consapevole contrasto con il diritto vivente (Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 27099/2019), ha ritenuto di non riconoscere in capo al consumatore finale il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di accisa provinciale sull'energia elettrica ex art. 6 primo comma lettera c) del D.L. 511/1988. Ha esposto di ritenere illogico applicare alla fattispecie in esame il meccanismo del rimborso previsto all'art.14 T.U.A., che costringe il soggetto passivo dell'accisa, che abbia esercitato il diritto di rivalsa, ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento, in favore dell'utente, dell'accisa da questi versata prima di poter chiedere all'amministrazione il rimborso dell'imposta non dovuta. In altri termini ha ritenuto che, in un quadro conclamato di illegittimità dell'accisa sull'energia elettrica, appaia illogico che il fornitore sia “costretto” a infrapporre un “immotivato diniego” e “a farsi far causa e attendere il passaggio in giudicato della sentenza (potenzialmente tre gradi di giudizio, per non vedersi eccepire l'art.1227 c.c.), prima di poter chiedere il rimborso, così che tra l'altro la stessa giurisdizione ne verrebbe immotivatamente gravata, in tempi in cui davvero non se ne sente il bisogno”. Il primo giudice ha inoltre ritenuto irragionevole che il fornitore – ovviamente condannato alla restituzione dell'indebito all'utente (ma anche alle spese, agli interessi e, per assurdo, all'indennità per abuso del processo ex art.96 c.p.c. avendo palesemente torto nel merito), finalmente legittimato ad agire nei confronti dell' CP_3
non possa ripetere né le spese di soccombenza patite né gli interessi di mora
[...] pagati all'utente dalla domanda sino al momento dell'istanza di rimborso avanzata dal fornitore all'amministrazione, quindi tipicamente, nel caso di tre gradi di giudizio, per alcuni anni.
pag. 5/11 Il primo giudice ha ritenuto quindi di ricondurre a ragionevolezza il sistema limitando le ipotesi di applicabilità della disciplina dei rimborsi di cui all'art.14 T.U.A. ai casi per così dire “ordinari”, nei quali l'erronea applicazione dell'accisa dipenda da un errore del fornitore (quale un errore di calcolo o l'applicazione di un'aliquota non corretta) con esclusione dei casi, quali il presente, di illegittimità dell'accisa per violazione di una norma di diritto sovranazionale. Ipotesi che, per contro, integrerebbe il concetto di
“esercizio reso eccessivamente difficoltoso dalla normativa nazionale, che il diritto unionale intende scongiurare” in quanto in contrasto con il principio di effettività della tutela. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto non possa ritenersi effettivo un sistema nel quale
“una delle parti del rapporto è destinata a rimetterci e l'unica parte a non rimetterci è il fisco, articolazione di quello Stato che, prevedendo un'accisa illegittima, ha violato il diritto dell'Unione e dato origine al danno”. In definitiva, il primo giudice ha escluso l'applicabilità della disciplina relativa al rimborso ordinario, ritenendo per contro applicabile la diversa disciplina relativa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per contrasto della normativa interna con il diritto dell'Unione Europea. Infatti, secondo la tesi proposta dal Tribunale di Rovigo,
non avrebbe subito il danno né a causa del fornitore né a causa Parte_1 dell' (entrambi tenuti alla riscossione del tributo in base alla Controparte_3 normativa vigente al tempo dei fatti), bensì a causa della stessa normativa interna illegittima, adottata dal legislatore nazionale in violazione del diritto comunitario e del principio di leale collaborazione ex art. 4 del Trattato sull'Unione Europea. Pertanto, al consumatore finale sarebbe consentito, anche sulla base dell'art.11 della direttiva europea, “richiedere il rimborso direttamente verso il soggetto al quale in definitiva sono finiti i soldi, saltando il medium dell'inutile richiesta, giudiziale o meno, contro il fornitore che abbia esercitato la rivalsa”. Il primo giudice ha richiamato il principio per cui lo Stato è responsabile verso i privati per i danni causati da atti giuridici contrastanti con il diritto comunitario per contrasto della normativa interna con quella unionale Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda dell'attrice, con assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dell' e compensazione delle spese di lite tra le parti. Controparte_3
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo, ha Parte_1 proposto tempestivo appello affidato a due motivi di impugnazione.
pag. 6/11 Con il primo motivo l'appellante lamenta il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito e contesta la motivazione della sentenza di primo grado sotto diversi profili.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere illogica, irrazionale e contraria ai principi di diritto unionale l'architettura legislativa relativa al meccanismo di rimborso ex art. 14 T.U.A.. Inoltre il giudice, ravvisando l'irragionevolezza della normativa applicabile al caso di specie, non avrebbe dovuto rigettare la domanda, bensì sollevare questione di legittimità costituzionale. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe inoltre errato nel limitare l'applicabilità della disciplina speciale alle sole ipotesi di rimborso c.d. “ordinario”. In particolare, non risponderebbe al vero che il fornitore abbia l'obbligo giuridico di resistere in giudizio per ritenere fondata la propria richiesta di rimborso, in quanto avrebbe potuto, dopo avere restituito a gli importi indebitamente CP_5 riscossi, richiedere il rimborso direttamente allo Stato, come rimborso diretto ex art.14 comma primo T.U.A. L'appellante afferma che il meccanismo di ripetizione delle accise versate non violi alcun principio di diritto europeo. Infine, contesta vi siano i presupposti per attivare la responsabilità extracontrattuale dello Stato e ribadisce l'applicabilità dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., nei soli confronti del fornitore di energia elettrica, che ha materialmente riscosso il pagamento oggettivamente indebito. Chiede quindi che la Corte, disapplicato l'art.6, primo comma, lettera c) del DL n.511/1988, condanni la convenuta al rimborso degli importi illegittimamente addebitati in fattura per un totale di €31.501,48, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con il secondo motivo, di appello contesta la compensazione Parte_1 delle spese di lite disposta dal primo giudice e chiede l'integrale rifusione per entrambi i gradi di giudizio.
3.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, l'appellata contesta nel merito la sussistenza di un diritto di ripetizione, affermando la legittimità dell'addizionale provinciale sull'accisa in quanto accisa armonizzata, esente pertanto dal vaglio della “finalità specifica” richiesta ex art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12, come riprodotto sul punto dall'art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118. L'appellata aggiunge inoltre che il giudice nazionale non potrebbe disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria, stante il principio di pag. 7/11 esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati. Sempre in via subordinata l'appellata ripropone domanda di manleva nei confronti dell' , anche per spese e interessi. Controparte_3
3.3.
Si è costituita altresì in giudizio l' eccependo in primo luogo il Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione passiva e l'impossibilità, per il giudice ordinario, di disapplicare (in una controversia coinvolgente soggetti privati) la normativa interna in contrasto con direttive comunitarie. Nel merito, sostiene sia applicabile al caso di specie il meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 T.U.A. e chiede il rigetto delle domande tutte proposte nei propri confronti, con la rifusione delle spese di lite.
3.4.
Con memoria di replica del 08.09.2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025 e pubblicata in data 15 aprile 2025. Il contraddittorio sulla questione è stato correttamente instaurato con rispetto del diritto di difesa in quanto era previsto successivo termine, per il 23 settembre 2025, per il deposito di note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
§ 4. Sui motivi di appello
L'appello va accolto con riforma della sentenza impugnata.
4.1.
Come sopra ricordato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza la questione concernente il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria.
4.2.
La questione deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo.
pag. 8/11 Il profilo di illegittimità rilevato dalla Corte è la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L. n.511 del 1988, ad
“assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
4.3.
Il diritto del consumatore finale alla restituzione, da parte del fornitore, delle predette somme indebitamente corrisposte è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.). Ogni altra deduzione sul tema, pertanto, deve ritenersi assorbita dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto accolto, ritenendo fondata la domanda di ripetizione di indebito in quanto le somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sulla base di una normativa dichiarata nulla, oggettivamente non sono dovute. Legittimato passivo della richiesta è il fornitore, al quale le Controparte_1 somme sono state corrisposte.
In quanto all'ammontare delle somme corrisposte da a Parte_1 [...] negli anni 2010-2011, non è in contestazione l'ammontare indicato nella CP_1 somma complessiva di €31.501,48.
4.4.
In quanto alla posizione di - terza chiamata in primo grado – Controparte_3 deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario dalla stessa sollevata. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio”. Alla luce della norma richiamata l'eccezione è da accogliersi, in quanto la domanda, di natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Il giudice adito può pertanto pronunciarsi in merito al rapporto civilistico intercorrente tra l'utente finale e la società fornitrice del servizio, e non tra quest'ultima (soggetto passivo dell'imposta) e l'Amministrazione Finanziaria.
pag. 9/11 L'eccezione non necessita di particolare approfondimento, non avendo CP_1 proposto domanda di rimborso nei confronti dell'ente impositore ma solo
[...] domanda di manleva.
4.5.
Stante la buona fede di al momento del pagamento, gli interessi Controparte_1 sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora, coincidente con la notifica della diffida interruttiva effettuata il 10.02.2020 (doc. 2 fascicolo attrice).
4.6.
Quanto al tasso degli interessi applicabile, deve stabilirsi che dal 10.2.2020 sino al 19.11.2020 si applichino gli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. mentre dalla proposizione della domanda giudiziale (20.11.2020) si applichino gli interessi al tasso previsto all'art.1284 quarto comma c.c. Infatti, è principio consolidato che il saggio d'interessi previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. non sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale. Né conduce a ritenere altrimenti la clausola di salvezza che rimette alle parti la possibilità di determinare la misura degli interessi, in quanto tale clausola ha la diversa finalità di escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non può venire interpretata ai fini di delimitare il campo d'applicazione della norma (Cassazione n. 7677 del 22/03/2025).
§ 5. Sulle spese
In merito al regolamento delle spese processuali, di cui al secondo motivo di gravame, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
La compensazione delle spese di lite può venire disposta sia in considerazione degli orientamenti contrastanti presenti al momento dell'instaurazione del giudizio riguardo all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, sia in quanto la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo nel corso di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 20 novembre 2020 nei confronti di Parte_1
pag. 10/11 , in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo cron. n. Controparte_1
n.269/2023 del 22.03.2023, così provvede:
I. Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di €31.501,48, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. primo comma c.c. dal 10.2.2020 sino al 19.11.2020 e oltre agli interessi al tasso previsto all'art.1284 quarto comma c.c. dal 20.11.2020 al saldo;
II. Dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_3
III. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 14 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Caterina Caniato dott. Caterina Passarelli
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1896/2023
La Corte D'Appello di Venezia, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati: dott.Caterina Passarelli Presidente dott.Martina Gas.p.a.rini Consigliere dott.Caterina Caniato Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Davide Parte_1 P.IVA_1
PA e dall'Avv. Alberto Ghirelli, giusta procura allegata all'atto di appello e
C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Marco Controparte_1 P.IVA_2
PE de GO e dall'Avv. Maria Cleme Bartesaghi, giusta procura allegata all'atto di costituzione comparsa in primo grado
C.F. ), assistita e difesa Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia
Oggetto: appello avverso la sentenza n.269/2023 del Tribunale di Rovigo pubblicata il 22.03.2023
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
“Voglia L'Ecc.ma CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, in totale riforma della sentenza numero 269/2023 resa dal Tribunale di Rovigo, Giudice Unico Dott. Giulio Borella, nel procedimento RG 2430/2020, pubblicata il 22.03.2023, con n. repertorio
487/2023 del 27.03.2023: 1. accertarsi e dichiararsi indebite le somme percepite da a Controparte_1 titolo di addizionali provinciali all'accisa sull'energia elettrica per un totale di
€31.501,48, salva altra ritenuta più esatta, oltre ad interessi moratori dalle singole fatture sino al saldo (ovvero, in subordine, ad interessi legali fino alla data di messa in mora e ad interessi di mora secondo il tasso delle transazioni commerciali dalla medesima data di messa in mora, sino al saldo effettivo), condannando la convenuta, ovvero in subordine il terzo chiamato in causa alla loro Controparte_3 restituzione a favore di parte attrice.
2. Con condanna dell'obbligato alla refusione delle spese di lite e compensi d'avvocato di entrambi i gradi di giudizio.”
Per Controparte_4
“In via principale, respingere l'appello proposto da in quanto Parte_1 inammissibile e comunque infondato, per i motivi di cui ai paragrafi 4 e 5 della presente comparsa
In via subordinata, e previa sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni di cui al paragrafo 8 della presente comparsa, respingere comunque la domanda di per i Parte_1 motivi di cui al paragrafo 6 della presente comparsa
In via ulteriormente subordinata, e sempre previa sospensione del giudizio in attesa delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE sulle questioni di cui al paragrafo 8 della presente comparsa, condannare l' Parte_2 della somma di €31.501,48 (oltre interessi), condannare l'
[...] [...] di Padova, in persona del suo Direttore e legale rappresentante Parte_3 pro tempore, a tenere indenne e manlevata da ogni pretesa Controparte_1 avversaria, anche in punto spese ed interessi. Con vittoria di spese”
Per CP_2 Controparte_3
“Vorrà codesta Corte: in via preliminare: dichiarare l'improcedibilità della chiamata in causa dell'
[...]
Controparte_3
in via preliminare: dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
e pertanto estromettere l' Controparte_3 Controparte_3 dal presente giudizio;
in via preliminare: dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
pag. 2/11 nel merito: rigettare la domanda attorea nei limiti in cui non sussistono i presupposti di legge, secondo le indicazioni sopra esposte nel merito e in ogni caso: dichiarare l'infondatezza e/o inammissibilità delle domande tutte proposte nei confronti dell' da qualsiasi parte del giudizio;
Controparte_3
nel merito e in ogni caso: dichiarare che il Tribunale di Rovigo ha errato nell'interpretazione delle norme e dichiarare quindi applicabile alla fattispecie il predetto sistema di rimborso così come delineato dall'art. 14 del T.U.A. e come interpretato dalla Corte di Cassazione in ogni caso: spese, competenze e onorari rifusi.”
Ragioni della Decisione
§1 Giudizio di primo grado
1.1.
Con atto di citazione notificato alla convenuta il 20.11.2020 Parte_1 conveniva in giudizio ai fini di ottenere, ex art.2033 c.c., la Controparte_1 condanna al rimborso della somma complessiva di €31.501,48, oltre accessori, versata alla convenuta tra aprile 2010 e dicembre 2011 a titolo di accisa provinciale sull'energia elettrica ex art. 6 primo comma lettera c) del D.L. 511/1988, in quanto indebitamente pretesa da nel corso del rapporto di somministrazione. Controparte_1
affermava l'illegittimità dell'accisa per incompatibilità con la Parte_1
Direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nelle sentenze del 5 marzo 2015 (causa C-553/13) e del 25 luglio 2018 (causa C- 103/17).
Si richiamava inoltre ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.27101 resa il 23.10.2019, secondo cui deve venire disapplicato il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella parte in cui prevede una addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, in quanto in contrasto con l'art. 1 p.2 della direttiva n. 2008/118/CE.
La società attrice affermava che unico soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito fosse richiamandosi alla Controparte_1 giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in merito (Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 27099/2019).
1.2.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda di Controparte_1 ripetizione dell'addizionale provinciale, affermando di averla legittimamente richiesta e riscossa in base ad un contratto di somministrazione valido e pienamente efficace, nel pag. 3/11 quale la somma costituiva parte del prezzo della fornitura. Ricordava che la normativa in vigore nel periodo in questione (anno 2010-2011) imponeva ai venditori di energia elettrica l'obbligo – pesantemente sanzionato - di versare l'addizionale provinciale all' (o alla Provincia a seconda della potenza di fornitura) e Controparte_3 riconosceva ai venditori il diritto di rivalsa sui consumatori finali (artt.56 - 59 T.U.A.). eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, non avendo Controparte_1 trattenuto le somme riscosse a titolo di addizionale provinciale ma avendo assolto a mero ruolo di tramite, riversando all'ente impositore tutto quanto ricevuto dal cliente finale. Indicava pertanto l , in quanto beneficiaria delle somme, Controparte_3 quale soggetto passivo legittimato per l'azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. proposta dall'attrice.
La società convenuta eccepiva altresì la contrarietà al diritto comunitario del meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 T.U.A., che non consente alla società fornitrice dell'energia elettrica di richiedere direttamente il rimborso all' CP_3
quando abbia esercitato il diritto di rivalsa, dovendo attendere il passaggio in
[...] giudicato della causa intentata dall'utente stesso e quindi e solo allora, entro 90 giorni, Pt_ avanzare la relativa istanza (peraltro senza poter richiedere anche il CP_3 rimborso delle spese di lite e la corresponsione degli interessi).
1.3.
Si costituiva in giudizio l' a fronte della chiamata in causa Controparte_3 promossa da Controparte_1 CP Eccepiva in primo luogo l'improcedibilità della domanda potendo , ai sensi dell'art.14 T.U.A., agire nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria per far valere il suo diritto al rimborso dell'imposta non dovuta soltanto a seguito dell'accoglimento della domanda nei suoi confronti. Eccepiva inoltre il difetto di giurisdizione, in quanto il rapporto relativo al pagamento delle accise e addizionali tra l'Amministrazione Finanziaria e il fornitore del prodotto è affidato alla giurisdizione del giudice tributario e non del giudice ordinario. Eccepiva infine il difetto di legittimazione passiva, indicando la stessa società fornitrice (soggetto passivo d'imposta) quale soggetto tenuto alla restituzione di quanto indebitamente corrisposto ex art. 2033 c.c. Infatti, l'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 511 del 1988 (nel testo applicabile ratione temporis) prevedeva che le imposte de quo fossero dovute dai soggetti fornitori (art. 53 T.U.A.) al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali sui quali, in via di rivalsa, si poteva traslare l'obbligo di pagamento. Nel merito, l' sosteneva l'infondatezza della domanda di Controparte_3 ripetizione dell'indebito e la legittimità dell'imposizione dell'addizionale sull'energia pag. 4/11 elettrica costituendo la stessa una mera componente dell'accisa armonizzata e non un tributo autonomo e pertanto non essendo la stessa subordinata ad alcun vaglio in ordine alla sussistenza di una “finalità specifica” ex art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12, come riprodotto sul punto dall'art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118.
1.4.
Sulla base della documentazione prodotta, senza l'espletamento di attività istruttoria, il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 22.03.2023, previo termine per il deposito di note conclusive.
§ 2. Sentenza di primo grado
Il Tribunale di Rovigo con sentenza n.269/2023 pubblicata il 22.03.2023 ha respinto la domanda proposta da compensando integralmente le spese di lite Parte_1 tra le parti.
Il primo giudice, in consapevole contrasto con il diritto vivente (Cass. n. 27101/2019; Cass. n. 27099/2019), ha ritenuto di non riconoscere in capo al consumatore finale il diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di accisa provinciale sull'energia elettrica ex art. 6 primo comma lettera c) del D.L. 511/1988. Ha esposto di ritenere illogico applicare alla fattispecie in esame il meccanismo del rimborso previsto all'art.14 T.U.A., che costringe il soggetto passivo dell'accisa, che abbia esercitato il diritto di rivalsa, ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza di condanna al risarcimento, in favore dell'utente, dell'accisa da questi versata prima di poter chiedere all'amministrazione il rimborso dell'imposta non dovuta. In altri termini ha ritenuto che, in un quadro conclamato di illegittimità dell'accisa sull'energia elettrica, appaia illogico che il fornitore sia “costretto” a infrapporre un “immotivato diniego” e “a farsi far causa e attendere il passaggio in giudicato della sentenza (potenzialmente tre gradi di giudizio, per non vedersi eccepire l'art.1227 c.c.), prima di poter chiedere il rimborso, così che tra l'altro la stessa giurisdizione ne verrebbe immotivatamente gravata, in tempi in cui davvero non se ne sente il bisogno”. Il primo giudice ha inoltre ritenuto irragionevole che il fornitore – ovviamente condannato alla restituzione dell'indebito all'utente (ma anche alle spese, agli interessi e, per assurdo, all'indennità per abuso del processo ex art.96 c.p.c. avendo palesemente torto nel merito), finalmente legittimato ad agire nei confronti dell' CP_3
non possa ripetere né le spese di soccombenza patite né gli interessi di mora
[...] pagati all'utente dalla domanda sino al momento dell'istanza di rimborso avanzata dal fornitore all'amministrazione, quindi tipicamente, nel caso di tre gradi di giudizio, per alcuni anni.
pag. 5/11 Il primo giudice ha ritenuto quindi di ricondurre a ragionevolezza il sistema limitando le ipotesi di applicabilità della disciplina dei rimborsi di cui all'art.14 T.U.A. ai casi per così dire “ordinari”, nei quali l'erronea applicazione dell'accisa dipenda da un errore del fornitore (quale un errore di calcolo o l'applicazione di un'aliquota non corretta) con esclusione dei casi, quali il presente, di illegittimità dell'accisa per violazione di una norma di diritto sovranazionale. Ipotesi che, per contro, integrerebbe il concetto di
“esercizio reso eccessivamente difficoltoso dalla normativa nazionale, che il diritto unionale intende scongiurare” in quanto in contrasto con il principio di effettività della tutela. Il Tribunale di Vicenza ha ritenuto non possa ritenersi effettivo un sistema nel quale
“una delle parti del rapporto è destinata a rimetterci e l'unica parte a non rimetterci è il fisco, articolazione di quello Stato che, prevedendo un'accisa illegittima, ha violato il diritto dell'Unione e dato origine al danno”. In definitiva, il primo giudice ha escluso l'applicabilità della disciplina relativa al rimborso ordinario, ritenendo per contro applicabile la diversa disciplina relativa alla responsabilità extracontrattuale dello Stato per contrasto della normativa interna con il diritto dell'Unione Europea. Infatti, secondo la tesi proposta dal Tribunale di Rovigo,
non avrebbe subito il danno né a causa del fornitore né a causa Parte_1 dell' (entrambi tenuti alla riscossione del tributo in base alla Controparte_3 normativa vigente al tempo dei fatti), bensì a causa della stessa normativa interna illegittima, adottata dal legislatore nazionale in violazione del diritto comunitario e del principio di leale collaborazione ex art. 4 del Trattato sull'Unione Europea. Pertanto, al consumatore finale sarebbe consentito, anche sulla base dell'art.11 della direttiva europea, “richiedere il rimborso direttamente verso il soggetto al quale in definitiva sono finiti i soldi, saltando il medium dell'inutile richiesta, giudiziale o meno, contro il fornitore che abbia esercitato la rivalsa”. Il primo giudice ha richiamato il principio per cui lo Stato è responsabile verso i privati per i danni causati da atti giuridici contrastanti con il diritto comunitario per contrasto della normativa interna con quella unionale Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Rovigo ha rigettato la domanda dell'attrice, con assorbimento della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti dell' e compensazione delle spese di lite tra le parti. Controparte_3
§ 3. Sul giudizio di appello
3.1.
Avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Rovigo, ha Parte_1 proposto tempestivo appello affidato a due motivi di impugnazione.
pag. 6/11 Con il primo motivo l'appellante lamenta il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito e contesta la motivazione della sentenza di primo grado sotto diversi profili.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel ritenere illogica, irrazionale e contraria ai principi di diritto unionale l'architettura legislativa relativa al meccanismo di rimborso ex art. 14 T.U.A.. Inoltre il giudice, ravvisando l'irragionevolezza della normativa applicabile al caso di specie, non avrebbe dovuto rigettare la domanda, bensì sollevare questione di legittimità costituzionale. Secondo l'appellante, il primo giudice avrebbe inoltre errato nel limitare l'applicabilità della disciplina speciale alle sole ipotesi di rimborso c.d. “ordinario”. In particolare, non risponderebbe al vero che il fornitore abbia l'obbligo giuridico di resistere in giudizio per ritenere fondata la propria richiesta di rimborso, in quanto avrebbe potuto, dopo avere restituito a gli importi indebitamente CP_5 riscossi, richiedere il rimborso direttamente allo Stato, come rimborso diretto ex art.14 comma primo T.U.A. L'appellante afferma che il meccanismo di ripetizione delle accise versate non violi alcun principio di diritto europeo. Infine, contesta vi siano i presupposti per attivare la responsabilità extracontrattuale dello Stato e ribadisce l'applicabilità dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art.2033 c.c., nei soli confronti del fornitore di energia elettrica, che ha materialmente riscosso il pagamento oggettivamente indebito. Chiede quindi che la Corte, disapplicato l'art.6, primo comma, lettera c) del DL n.511/1988, condanni la convenuta al rimborso degli importi illegittimamente addebitati in fattura per un totale di €31.501,48, oltre alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Con il secondo motivo, di appello contesta la compensazione Parte_1 delle spese di lite disposta dal primo giudice e chiede l'integrale rifusione per entrambi i gradi di giudizio.
3.2.
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo, in via preliminare, Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendo, nel merito, il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. In subordine, l'appellata contesta nel merito la sussistenza di un diritto di ripetizione, affermando la legittimità dell'addizionale provinciale sull'accisa in quanto accisa armonizzata, esente pertanto dal vaglio della “finalità specifica” richiesta ex art. 3 par. 2 della Direttiva 92/12, come riprodotto sul punto dall'art.1 par. 2 della Direttiva 2008/118. L'appellata aggiunge inoltre che il giudice nazionale non potrebbe disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria, stante il principio di pag. 7/11 esclusione dell'efficacia diretta (c.d. “orizzontale”) delle direttive nei rapporti fra privati. Sempre in via subordinata l'appellata ripropone domanda di manleva nei confronti dell' , anche per spese e interessi. Controparte_3
3.3.
Si è costituita altresì in giudizio l' eccependo in primo luogo il Controparte_3 difetto di giurisdizione del giudice ordinario, il difetto di legittimazione passiva e l'impossibilità, per il giudice ordinario, di disapplicare (in una controversia coinvolgente soggetti privati) la normativa interna in contrasto con direttive comunitarie. Nel merito, sostiene sia applicabile al caso di specie il meccanismo di rimborso previsto dall'art. 14 T.U.A. e chiede il rigetto delle domande tutte proposte nei propri confronti, con la rifusione delle spese di lite.
3.4.
Con memoria di replica del 08.09.2025 è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale n.43/2025, decisa nella camera di consiglio del 24.2.2025 e pubblicata in data 15 aprile 2025. Il contraddittorio sulla questione è stato correttamente instaurato con rispetto del diritto di difesa in quanto era previsto successivo termine, per il 23 settembre 2025, per il deposito di note in trattazione scritta in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione.
§ 4. Sui motivi di appello
L'appello va accolto con riforma della sentenza impugnata.
4.1.
Come sopra ricordato, è stata a lungo dibattuta in giurisprudenza la questione concernente il diritto, per il consumatore finale, di ottenere dal fornitore di energia elettrica la restituzione di quanto corrisposto a titolo di accise addizionali provinciali ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, in quanto indebita per contrasto con la normativa comunitaria.
4.2.
La questione deve ritenersi definitivamente risolta a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 43/2025 del 15/04/2025, emessa nelle more del giudizio di appello, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme istitutive del tributo.
pag. 8/11 Il profilo di illegittimità rilevato dalla Corte è la violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, per mancato rispetto del requisito, imposto dalla normativa comunitaria, della finalità specifica. Infatti, l'imposizione dell'addizionale provinciale all'accisa non è volta ad alcuna finalità specifica bensì, come chiarito nel preambolo del D.L. n.511 del 1988, ad
“assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali”.
4.3.
Il diritto del consumatore finale alla restituzione, da parte del fornitore, delle predette somme indebitamente corrisposte è definitivamente sancito, in considerazione dell'effetto ex tunc della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Il fornitore potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato (v. punto 8.2 della sentenza n. 43/2025 Corte Cost.). Ogni altra deduzione sul tema, pertanto, deve ritenersi assorbita dalla richiamata pronuncia di incostituzionalità.
Il primo motivo di impugnazione va pertanto accolto, ritenendo fondata la domanda di ripetizione di indebito in quanto le somme corrisposte a titolo di addizionali provinciali alle accise sulla base di una normativa dichiarata nulla, oggettivamente non sono dovute. Legittimato passivo della richiesta è il fornitore, al quale le Controparte_1 somme sono state corrisposte.
In quanto all'ammontare delle somme corrisposte da a Parte_1 [...] negli anni 2010-2011, non è in contestazione l'ammontare indicato nella CP_1 somma complessiva di €31.501,48.
4.4.
In quanto alla posizione di - terza chiamata in primo grado – Controparte_3 deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario dalla stessa sollevata. Ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 546/1992 “Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio”. Alla luce della norma richiamata l'eccezione è da accogliersi, in quanto la domanda, di natura tributaria, rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie. Il giudice adito può pertanto pronunciarsi in merito al rapporto civilistico intercorrente tra l'utente finale e la società fornitrice del servizio, e non tra quest'ultima (soggetto passivo dell'imposta) e l'Amministrazione Finanziaria.
pag. 9/11 L'eccezione non necessita di particolare approfondimento, non avendo CP_1 proposto domanda di rimborso nei confronti dell'ente impositore ma solo
[...] domanda di manleva.
4.5.
Stante la buona fede di al momento del pagamento, gli interessi Controparte_1 sono dovuti solamente dalla domanda e precisamente dalla prima messa in mora, coincidente con la notifica della diffida interruttiva effettuata il 10.02.2020 (doc. 2 fascicolo attrice).
4.6.
Quanto al tasso degli interessi applicabile, deve stabilirsi che dal 10.2.2020 sino al 19.11.2020 si applichino gli interessi al tasso di cui all'art.1284 primo comma c.c. mentre dalla proposizione della domanda giudiziale (20.11.2020) si applichino gli interessi al tasso previsto all'art.1284 quarto comma c.c. Infatti, è principio consolidato che il saggio d'interessi previsto dall'art.1284, comma 4, c.c. non sia applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale. Né conduce a ritenere altrimenti la clausola di salvezza che rimette alle parti la possibilità di determinare la misura degli interessi, in quanto tale clausola ha la diversa finalità di escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non può venire interpretata ai fini di delimitare il campo d'applicazione della norma (Cassazione n. 7677 del 22/03/2025).
§ 5. Sulle spese
In merito al regolamento delle spese processuali, di cui al secondo motivo di gravame, ricorrono i presupposti per compensare interamente le spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi del giudizio.
La compensazione delle spese di lite può venire disposta sia in considerazione degli orientamenti contrastanti presenti al momento dell'instaurazione del giudizio riguardo all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore, sia in quanto la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto- legge 28 novembre 1988, n. 511, è intervenuta solo nel corso di questa fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] con atto di citazione notificato il 20 novembre 2020 nei confronti di Parte_1
pag. 10/11 , in riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo cron. n. Controparte_1
n.269/2023 del 22.03.2023, così provvede:
I. Condanna al pagamento, in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma di €31.501,48, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 1284 cod. civ. primo comma c.c. dal 10.2.2020 sino al 19.11.2020 e oltre agli interessi al tasso previsto all'art.1284 quarto comma c.c. dal 20.11.2020 al saldo;
II. Dichiara il difetto di giurisdizione riguardo alla domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di CP_1 Controparte_3
III. Dispone la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio tra tutte le parti.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione, in data 14 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott. Caterina Caniato dott. Caterina Passarelli
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