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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/08/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1472 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANTAGATA GAETANO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. CARREA FRANCESCO
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- CP_3 Controparte_4
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_3
- CONVENUTI Oggetto: impugnazione atto di intimazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Con il presente ricorso ha impugnato l'Intimazione di Parte_1 pagamento numero n.022 2022 9002862102 000 notificatale in data 8 aprile 2022 in riferimento ai seguenti atti presupposti:
- 02220110038179461 000 – Contributi IVS – Annualità 2008 -
32220120000119080 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011 (notificata in data
23.04.2012); - 32220120002359067 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011
(notificata in data 27.10.2012); - 32220120002593082 000 – Modello DM 10 –
Annualità 2011 (notificata in data 09.11.2012); - 32220120003679977 000 –
Modello DM 10 – Annualità 2012 (notificata in data 25.01.2013); -
32220120005137444 000 – Modello DM 10 – Annualità 2012 (notificata in data
25.01.2013); - 32220130002146867 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011-
2012 (notificata in data 30.11.2013); - 32220130003292208 000 – Modello DM
10 – Annualità 2011-2012 (notificata in data 14.01.2014); - 32220130004486528
2 000 – Contributi IVS – Annualità 2011-2012 (notificata in data 05.02.2014); -
32220140000503881 000 – Contributi IVS – Annualità 2013 (notificata in data
20.06.2014); - 32220140002536743 000 – Contributi IVS – Annualità 2013
(notificata in data 01.11.2014); - 32220140003849356 000 – Modello dm 10 –
Annualità 2013 (notificata in data 30.11.2014); - 32220140003886455 000 –
Modello dm 10 – Annualità 2013 (notificata in data 28.11.2014); -
32220140005148225 000 – Contributi IVS – Annualità 2014 (notificata in data
11.02.2015); - 32220140003849356 000 – Contributi IVS – Annualità 2014
(notificata in data 25.11.2015); - 32220150004847065 000 – Contributo addizionale CIG – Annualità 2009-2010-2011 (notificata in data 29.02.2016).
La ricorrente ha eccepito che nulla era dovuto stante l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e che non era stata provata la presunta notifica di atti avente natura interruttiva precedenti l'atto impugnato “da parte dell'ente impositore né da parte della società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
, per cui nessuna richiesta risulta pervenuta nei prescritti termini CP_2 decadenziali e prescrizionali”.
ed si sono tempestivamente costituiti in giudizio CP_2 CP_5
L ha, in via preliminare, eccepito la carenza di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito limitatamente alla cartella di pagamento n.
02220110038179461 000 in quanto riferita a crediti erariali.
L' , dopo aver eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione, ha tuttavia allegato di aver regolarmente notificato atti interruttivi della stessa e precisamente:
l'intimazione di pagamento n. 02220139004772407000 in data 25.5.2013; -
l'intimazione di pagamento n. 02220149001870479000 in data 11.2.2014; -
l'intimazione di pagamento n. 02220149001870378000 in data 11.2.2014;
l'intimazione di pagamento n. 022201790002563274000 in data 24.4.2017; -
l'intimazione di pagamento n. 02220179006205238000 in data 23.11.2017; -
l'intimazione di pagamento n. 02220179010467163000 in data 29.1.2018; -
l'intimazione di pagamento n. 0222018900137579000 in data 4.5.2018; -
3 l'intimazione di pagamento n. 02220189003134092000 in data 10.7.2018.
Osservava conclusivamente l resistente che era evidente l'infondatezza CP_1 dell' eccezione atteso che, anche per effetto della sospensione/proroga dei termini voluta dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da
Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata la prescrizione non era affatto maturata.
L' ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione passiva in CP_2 relazione ai vizi dell'atto opposto e la inammissibilità della opposizione depositata oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. Nel merito ha richiesto il rigetto della eccezione di prescrizione in quanto gli avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati a mezzo raccomandata A-R (docc. 1 - 15), all'indirizzo di residenza della ricorrente (doc. 16). In particolare ha osservato che la regolarità della notifica si evince chiaramente dalla coincidenza tra il numero della raccomandata posto nel frontespizio di ciascun avviso di addebito ed il numero della raccomandata posto nel frontespizio di ciascun avviso di ricevimento. Infine sul perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza ha richiamato il precedente della Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 270/2021
(doc.17).
Quanto alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva è evidente che la ha evocato in giudizio sia l' che l' per i profili di rispettiva Pt_1 CP_2 CP_5 competenza.
Quanto all'eccezione di inammissibilità, si osserva che la presente opposizione rientra nell'alveo dell'art. 615 cpc non essendo state formulate contestazioni formali ed essendo l'oggetto del contendere limitato all'asserito decorso del termine di prescrizione.
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione in relazione ai crediti erariali portati nella cartella n. 02220110038179461 000 che sono di competenza della Corte di Giustizia Tributaria.
Nel resto il ricorso va respinto.
L' ha offerto la prova della regolare notifica degli avvisi di addebito prova CP_2 che, peraltro, non è stata confutata da controparte. Né vi sono dubbi sulla
4 tempestività delle notifiche degli avvisi di addebito in relazione ai crediti da recuperare e pertanto alcuna prescrizione è maturata prima della notifica degli avvisi stessi.
Parte ricorrente, del resto, assume che la prescrizione sarebbe maturata in quanto fra la notifica degli atti pregressi e la notifica dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato, che afferma essere avvenuta in data 8 aprile 2022, non sarebbero intervenuti atti interruttivi.
Ebbene tale tesi risulta smentita dall'ampia documentazione prodotta dalla che attesta, invece, la notifica di numerosi atti Controparte_1 di intimazione precedenti, tutti intervenuti entro i termini del decorso prescrizionale.
Considerando, infine, che nel computo del periodo di prescrizione si deve tener conto della sospensione disposta dall'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione, dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 e che pertanto il termine di prescrizione è prorogato di 24 mesi, risulta palesa l' infondatezza della eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata per ciascuna parte come specificato in dispositivo.
Si concede la distrazione al difensore di dichiaratosi antistatario CP_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alla cartella n.
02220110038179461 000 essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria;
respinge nel resto il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15% oltre
IVA, CPA se ed in quanto dovute con distrazione a favore del difensore di CP_5 antistatario
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Mariarosa Clara Pipponzi , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. SANTAGATA GAETANO
- RICORRENTE contro
(C.F. ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore con l'Avv. CARREA FRANCESCO
Controparte_2
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore con l'Avv. MINEO ALESSANDRO
- CP_3 Controparte_4
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] P.IVA_3
- CONVENUTI Oggetto: impugnazione atto di intimazione
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
In via preliminare si precisa che, in ossequio alle modifiche legislative di cui alla legge di conversione n.132\2015 pubblicata in data 20 agosto 2015, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (ved. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221) “ gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica ” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.) . Pertanto la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
Con il presente ricorso ha impugnato l'Intimazione di Parte_1 pagamento numero n.022 2022 9002862102 000 notificatale in data 8 aprile 2022 in riferimento ai seguenti atti presupposti:
- 02220110038179461 000 – Contributi IVS – Annualità 2008 -
32220120000119080 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011 (notificata in data
23.04.2012); - 32220120002359067 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011
(notificata in data 27.10.2012); - 32220120002593082 000 – Modello DM 10 –
Annualità 2011 (notificata in data 09.11.2012); - 32220120003679977 000 –
Modello DM 10 – Annualità 2012 (notificata in data 25.01.2013); -
32220120005137444 000 – Modello DM 10 – Annualità 2012 (notificata in data
25.01.2013); - 32220130002146867 000 – Modello DM 10 – Annualità 2011-
2012 (notificata in data 30.11.2013); - 32220130003292208 000 – Modello DM
10 – Annualità 2011-2012 (notificata in data 14.01.2014); - 32220130004486528
2 000 – Contributi IVS – Annualità 2011-2012 (notificata in data 05.02.2014); -
32220140000503881 000 – Contributi IVS – Annualità 2013 (notificata in data
20.06.2014); - 32220140002536743 000 – Contributi IVS – Annualità 2013
(notificata in data 01.11.2014); - 32220140003849356 000 – Modello dm 10 –
Annualità 2013 (notificata in data 30.11.2014); - 32220140003886455 000 –
Modello dm 10 – Annualità 2013 (notificata in data 28.11.2014); -
32220140005148225 000 – Contributi IVS – Annualità 2014 (notificata in data
11.02.2015); - 32220140003849356 000 – Contributi IVS – Annualità 2014
(notificata in data 25.11.2015); - 32220150004847065 000 – Contributo addizionale CIG – Annualità 2009-2010-2011 (notificata in data 29.02.2016).
La ricorrente ha eccepito che nulla era dovuto stante l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito contributivo e che non era stata provata la presunta notifica di atti avente natura interruttiva precedenti l'atto impugnato “da parte dell'ente impositore né da parte della società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
, per cui nessuna richiesta risulta pervenuta nei prescritti termini CP_2 decadenziali e prescrizionali”.
ed si sono tempestivamente costituiti in giudizio CP_2 CP_5
L ha, in via preliminare, eccepito la carenza di Controparte_1 giurisdizione del giudice adito limitatamente alla cartella di pagamento n.
02220110038179461 000 in quanto riferita a crediti erariali.
L' , dopo aver eccepito la propria carenza di Controparte_1 legittimazione passiva in relazione alla eccezione di prescrizione, ha tuttavia allegato di aver regolarmente notificato atti interruttivi della stessa e precisamente:
l'intimazione di pagamento n. 02220139004772407000 in data 25.5.2013; -
l'intimazione di pagamento n. 02220149001870479000 in data 11.2.2014; -
l'intimazione di pagamento n. 02220149001870378000 in data 11.2.2014;
l'intimazione di pagamento n. 022201790002563274000 in data 24.4.2017; -
l'intimazione di pagamento n. 02220179006205238000 in data 23.11.2017; -
l'intimazione di pagamento n. 02220179010467163000 in data 29.1.2018; -
l'intimazione di pagamento n. 0222018900137579000 in data 4.5.2018; -
3 l'intimazione di pagamento n. 02220189003134092000 in data 10.7.2018.
Osservava conclusivamente l resistente che era evidente l'infondatezza CP_1 dell' eccezione atteso che, anche per effetto della sospensione/proroga dei termini voluta dalla normativa emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da
Covid-19, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata la prescrizione non era affatto maturata.
L' ha, in via preliminare, eccepito la carenza di legittimazione passiva in CP_2 relazione ai vizi dell'atto opposto e la inammissibilità della opposizione depositata oltre il termine di cui all'art. 617 cpc. Nel merito ha richiesto il rigetto della eccezione di prescrizione in quanto gli avvisi di addebito impugnati erano stati regolarmente notificati a mezzo raccomandata A-R (docc. 1 - 15), all'indirizzo di residenza della ricorrente (doc. 16). In particolare ha osservato che la regolarità della notifica si evince chiaramente dalla coincidenza tra il numero della raccomandata posto nel frontespizio di ciascun avviso di addebito ed il numero della raccomandata posto nel frontespizio di ciascun avviso di ricevimento. Infine sul perfezionamento della notifica dell'avviso di addebito per compiuta giacenza ha richiamato il precedente della Corte d'Appello di Brescia sentenza n. 270/2021
(doc.17).
Quanto alle eccezioni preliminari di carenza di legittimazione passiva è evidente che la ha evocato in giudizio sia l' che l' per i profili di rispettiva Pt_1 CP_2 CP_5 competenza.
Quanto all'eccezione di inammissibilità, si osserva che la presente opposizione rientra nell'alveo dell'art. 615 cpc non essendo state formulate contestazioni formali ed essendo l'oggetto del contendere limitato all'asserito decorso del termine di prescrizione.
Va, invece, accolta l'eccezione di carenza di giurisdizione in relazione ai crediti erariali portati nella cartella n. 02220110038179461 000 che sono di competenza della Corte di Giustizia Tributaria.
Nel resto il ricorso va respinto.
L' ha offerto la prova della regolare notifica degli avvisi di addebito prova CP_2 che, peraltro, non è stata confutata da controparte. Né vi sono dubbi sulla
4 tempestività delle notifiche degli avvisi di addebito in relazione ai crediti da recuperare e pertanto alcuna prescrizione è maturata prima della notifica degli avvisi stessi.
Parte ricorrente, del resto, assume che la prescrizione sarebbe maturata in quanto fra la notifica degli atti pregressi e la notifica dell'avviso di intimazione in questa sede impugnato, che afferma essere avvenuta in data 8 aprile 2022, non sarebbero intervenuti atti interruttivi.
Ebbene tale tesi risulta smentita dall'ampia documentazione prodotta dalla che attesta, invece, la notifica di numerosi atti Controparte_1 di intimazione precedenti, tutti intervenuti entro i termini del decorso prescrizionale.
Considerando, infine, che nel computo del periodo di prescrizione si deve tener conto della sospensione disposta dall'art. 68, comma 4 bis, d.l. n. 18/2020, per tutti i carichi tributari e non tributari affidati all'agente della riscossione, dall'8 marzo 2020 fino al 31 dicembre 2021 e che pertanto il termine di prescrizione è prorogato di 24 mesi, risulta palesa l' infondatezza della eccezione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata per ciascuna parte come specificato in dispositivo.
Si concede la distrazione al difensore di dichiaratosi antistatario CP_5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede: dichiara la carenza di giurisdizione in relazione alla cartella n.
02220110038179461 000 essendo competente la Corte di Giustizia Tributaria;
respinge nel resto il ricorso;
condanna la parte ricorrente a rimborsare alle parti convenute le spese di lite che si liquidano in euro 1500,00 per ciascuna parte, oltre spese generali al 15% oltre
IVA, CPA se ed in quanto dovute con distrazione a favore del difensore di CP_5 antistatario
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
5 Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 07/07/2025 il Giudice del lavoro
Dott. Mariarosa Clara Pipponzi
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