Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1067/2022RG vertente tra
, in persona dei legali rappresentanti nata Parte_1 CP_1
ad OL CE il 6.11.1968 e residente a [...] c.f. C.F._1
e nato a [...] il [...] e residente ad OL CE in F.ne Villa S.
[...] CP_2
Antonio n. 160 c.f. con sede inOL CE, zona Industriale CodiceFiscale_2
PO (p.iva rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Pagliacci del foro di P.IVA_1
OL CE ( ), avente il nr. di fax 0736 47318, CodiceFiscale_3
e con lui domiciliati presso il suo studio sito in OL CE, Email_1
Via G. Amadio n. 36 ( pec;
Email_1
-parte appellante e
, (C.F. nato a [...] il [...] e Controparte_3 C.F._4
residente in Castel di Lama (AP), in proprio e quale titolare della TA RT LD
(P.I. ) con sede legale in Castel di Lama (AP) Via Cellini n. 16, elettivamente P.IVA_2
domiciliato in Teramo (TE) alla Via Galileo Galilei n. 118/A - San Nicolò a Tordino, presso e nello
Studio Legale dell'Avv. Giannicola Scarciolla (C.F. ) (utenza fax n. C.F._5
0861.233928) che lo rappresenta e difende (comunicazioni fax: 0861.1990146 - indirizzo pec:
; Email_2
-parte appellata
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
2.Con atto di citazione ritualmente notificato, ( , titolare Controparte_3 C.F._4
della ditta , conveniva in giudizio la società al fine di Controparte_3 Parte_1 vedere accertato l'inadempimento della stessa alle obbligazioni assunte con contratto di compravendita di un automezzo a fronte dell'esistenza di difetti e vizi della cosa venduta.
L'attore spiegava di aver acquistato, nel mese di ottobre 2016, un trattore usato (completo di accessori, compreso il vomere sgombraneve), per lo svolgimento della propria attività di movimento terra, manutenzioni parchi, giardini, spazzaneve ecc., dalla Parte_1
Deduceva che in data 17.1.2017, a distanza di due mesi dalla consegna del trattore, mentre stava effettuando attività di rimozione della neve in Valle Castellana (TE), dopo poche ore di lavoro, il mezzo palesava gravi anomalie che causavano la rottura del semiasse.
Tali difetti e vizi venivano tempestivamente segnalati e denunciati alla società convenuta la quale provvedeva immediatamente alle riparazioni necessarie sull'automezzo, effettuate presso l'officina della stessa società, impegnandosi altresì ad eseguire l'intervento in garanzia e a tenere indenne l'attore da qualsiasi esborso.
Aggiungeva che, nonostante quanto pattuito, al momento del ritiro del mezzo, la società convenuta richiedeva illegittimamente all'attore il pagamento di € 4.500,00 quale corrispettivo per le eseguite riparazioni e data la necessità di disporre del mezzo, la TT RT DO provvedeva a pagare la detta somma.
Parte attrice deduceva altresì di aver inoltrato in data 03.03.2017 lettera di diffida alla convenuta al fine di ottenere la restituzione e/o il pagamento delle spese sostenute per la riparazione del mezzo, rimasta senza riscontro. Avviava la procedura di mediazione ex D.Lgs. 28/10, che aveva esito negativo.
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare l'inadempimento della Parte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alle obbligazioni assunte nel contratto di compravendita dell'automezzo oggetto di causa per le causali di cui in narrativa;
disporre ed ordinare la riduzione del corrispettivo dovuto per la compravendita del bene oggetto di causa in misura non inferiore al 20% ovvero nella percentuale ritenuta di giustizia e, per l'effetto, condannare la in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla Parte_1 restituzione e pagamento in favore della TT RT DO della somma di € 6.000,00 ovvero quella somma minore o maggiore che il Tribunale riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
condannare, altresì, la in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dalla TT RT
DO per le causali di cui in narrativa e, quindi, al pagamento in favore di quest'ultima della somma € 5.400,00 ovvero in quella somma maggiore o minore che si riterrà di giustizia oltre interessi e rivalutazione come per legge;
con vittoria di spese, rimborso forfetario, diritti ed onorari di lite, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva in giudizio, la società contestando la domanda attrice e Parte_1
chiedendone il rigetto. In particolare, rilevava come non le potesse essere imputato alcun inadempimento degli obblighi contrattuali posto che i guasti lamentati erano stati determinati esclusivamente dalla condotta tenuta dalla controparte, che aveva utilizzato il trattore per rimuovere rilevanti cumuli di neve senza le dovute accortezze tecniche.
Relativamente al quantum rilevava come la riduzione del prezzo e la richiesta di rimborso delle spese di riparazione sostenute rappresentassero una duplicazione di voce indennizzante con conseguente ingiustificato arricchimento in favore dell'attore. Concludeva, chiedendo il rigetto di ogni domanda attorea, con vittoria delle spese giudiziali.
La causa veniva istruita mediante prove orali e all'udienza del'1.12.2021 veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“In materia di responsabilità contrattuale, l'art. 1218 c.c. prevede che “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
Come noto, l'attore che intende far valere in giudizio l'inadempimento contrattuale ha il solo onere di provare la fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dall'onere della prova del proprio adempimento (v. Cass. SS.UU. 13533/2001 e Cass. 25584/2018).
Il contratto oggetto di causa va senz'altro inquadrato nella disciplina generale della vendita di cui agli artt. 1470 c.c. e ss.; ne consegue che tra gli obblighi assunti dalla vi Parte_1 fosse quello di garantire il compratore “dai vizi della cosa” (art. 1476 n. 3 c.c.), garanzia operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate.
E' pertanto sufficiente che il compratore denunci la presenza di vizi che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre è a carico del venditore, quale debitore di un'obbligazione di risultato ed in forza del principio della riferibilità o vicinanza della prova, l'onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di aver consegnato una cosa conforme alle caratteristiche concordate (v. Cass. 20110/2013; Cass. 12458/2013; Cass.
21927/2017).
Nel caso di specie, pacifica è la circostanza che l'attore abbia acquistato dalla società
[...]
nel mese di ottobre 2016 un trattore usato, Marca Mod. Silver 180 DT Tg. Parte_1 CP_4
AS488F, pagando l'importo, integralmente saldato, di € 30.988,00 comprensivo della relativa garanzia (v. doc. n. 1 atto di citazione).
Incontestata è altresì la circostanza relativa all'immediata denuncia dei vizi da parte dell'acquirente.
Ciò posto, l'attore ha affermato che, per mezzo di accordi verbali, la società convenuta si era impegnata ad eseguire i necessari interventi di riparazione del mezzo in garanzia (trattandosi di bene acquistato e consegnato solo 2 mesi prima del guasto) e per l'effetto a tenere indenne la ditta attrice da qualsivoglia esborso.
La società convenuta, dal canto suo, ha invece contestato di aver concluso un accordo alle condizioni di cui sopra, eccependo l'inoperatività della garanzia e rilevando, oltre alla tardività della richiesta, anche la circostanza che, trattandosi di guasti ascrivibili ad un improprio utilizzo del mezzo da parte della ditta attrice, questa non avrebbe potuto beneficiarne.
Tanto premesso, oltre ad essere rimaste del tutto sfornite di supporto probatorio le circostanze di cui sopra, parte convenuta non ha nemmeno dimostrato di aver correttamente adempiuto ovvero che l'inadempimento fosse dipeso da cause ad essa non imputabili, che non possono essere rinvenute nell'inidoneo utilizzo del mezzo poste, tra l'altro, le ricostruzioni contrastanti dei testi escussi sul punto.
Infatti tutti i testi di parte attrice hanno confermato che al momento dell'utilizzo del mezzo e, quindi, anche al momento dell'avvenuta rottura dello stesso, l'automezzo oggetto di causa risultava essere regolarmente munito delle catene sia sui pneumatici anteriori che posteriori (v. dichiarazioni rese dai testi , all'udienza del 03.02.2020 e dai testi Testimone_1 Testimone_2 [...]
e all'udienza del 19.02.2020). In particolare, il teste Tes_3 Testimone_4 [...]
sentito all'udienza del 3.02.2020, presente al momento del fatto, ha affermato: Tes_2 “confermo la circostanza. Preciso che conosco questo fatto poiché la mattina del 18 gennaio 2017 mi sono recato sotto il ponte della superstrada che si trova a Porta Cartara ove era il trattore con tutta l'attrezzatura e ho caricato con il mio camion la pala sgombraneve, la zavorra posteriore e 4 catene che io insieme ai sigg.ri e DO abbiamo smontato dalle 4 ruote del Testimone_1 trattore. In quel momento non c'erano i meccanici dell' che sono arrivati dopo, quando Parte_1 noi avevamo già caricato tutto”.
I testi di parte convenuta, al contrario, hanno affermato che le catene da neve erano montante solo sui pneumatici anteriori (testi e . Tes_5 Tes_6
Ritiene, questo giudice, che la circostanza relativa al presunto mancato montaggio delle catene sui pneumatici posteriori del mezzo utilizzato dal RT per rimuovere i cumuli di neve non sia di per sé idonea a configurare un inadeguato utilizzo del mezzo con conseguente inoperatività della garanzia, posto che trattasi, in ogni caso, di mezzo di per sé idoneo e funzionale all'attività che il
RT stava svolgendo.
Il CTU nominato in sede di procedimento di mediazione - la cui Relazione, svolta nel pieno contraddittorio delle parti, è stata ritualmente acquisita al presente procedimento - dopo aver rilevato l'idoneità del mezzo all'attività di rimozione della neve, ha comunque constatato l'assenza di elementi sufficienti per accertare se i vizi lamentati siano stati determinati da un difetto occulto o da uno scorretto utilizzo della macchina operatrice, posta l'impossibilità di reperire i particolari danneggiati.
L'eccezione relativa al presunto inadeguato uso del mezzo è pertanto rimasta sfornita di prova.
Quella relativa al logorio della macchina non esclude la garanzia per i vizi occulti
Non avendo pertanto il venditore provato di aver consegnato il mezzo privo di vizi, la riparazione e sostituzione del semiasse e, comunque, tutti i lavori di riparazione riportati nella fattura n. 31/17 del 28.01.2017 avrebbero dovuto essere eseguiti in garanzia dalla Parte_1
Ciò posto, a fronte della sussistenza in capo al compratore della garanzia “dai vizi della cosa”, questo può domandare, come avvenuto nel caso di specie, “la riduzione del prezzo” (art. 1492
c.c.). L'actio quanti minoris, infatti, permette al venditore di rimanere proprietario del bene acquistato ma con un riequilibrio (economico) del sinallagma contrattuale.
Come statuito dalla Suprema Corte “una volta individuato il difetto, la correzione del prezzo è variabile in relazione a fattori peculiari di ogni singola contrattazione” (Cass. 1066/2012) cosicché, ritiene questo giudice, la riduzione del prezzo da applicarsi al caso di specie va parametrata agli effettivi lavori necessari sull'automezzo per renderlo conforme a quanto pattuito. Sul punto, parte attrice ha prodotto in atti l'elenco dei lavori effettuati pari ad € 4.500,00, così come risultante dalla fattura n. 31/17 del 28.01.2017 (v. allegato n. 2 atto di citazione), per cui la convenuta andrà condannata a restituire la predetta somma.
Quanto alla richiesta di risarcimento dei danni, disciplinata dall'art. 1494 c.c., comma 2, trattasi di domanda cumulabile con quella di riduzione del prezzo, essendo autonoma rispetto alle azioni di cui all'art. 1492 c.c., in ragione della diversità di presupposti e finalità.
A sostegno di tale domanda, l'attore ha genericamente affermato di aver diritto al risarcimento dei danni essendo stato costretto al pagamento della riparazione del mezzo per cui è causa nonché a noleggiare per dieci giorni un altro automezzo per il tempo necessario alla riparazione.
Ritiene questo giudice che l'attore, relativamente a quest'ultimo aspetto, non abbia fornito la prova che la necessità di provvedere al pagamento fosse legata all'esigenza di evitare eventuali risoluzioni, per cui alcuna somma potrà essere riconosciuta in merito a tale posta risarcitoria, mentre, per quanto attiene alla circostanza relativa al noleggio di altro mezzo per l'esecuzione dei lavori, adeguatamente documentata in atti (v. fattura €1.120,00 allegato n.5 alla memoria n.2 ex art. 183 co. VI c.p.c.), la convenuta andrà condannata a restituire la somma sostenuta dall'attore.
Per ciò che concerne le spese di lite, in considerazione della considerevole riduzione della somma richiesta a titolo risarcitorio, ritiene questo giudice che andranno parzialmente compensate, nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di OL CE, in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Adriano Cassini, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 1381 del 2018 vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone
1 - Accertato l'inadempimento della convenuta rispetto alle obbligazioni assunte nel contratto di compravendita dell'automezzo per cui è causa, accoglie la domanda di riduzione del prezzo e condanna la convenuta “ alla restituzione, in favore dell'attore, della Parte_1 somma di € 4.500,00 oltre interessi e rivalutazione dal pagamento al saldo;
2 - Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno proposta dall'attore e, per l'effetto, condanna la società convenuta a risarcire alla parte attrice la complessiva somma di euro
1.120,00 (per l'esborso relativo al noleggio di altro automezzo) oltre interessi e rivalutazione dall'avvenuto pagamento al saldo;
3 - Compensa parzialmente le spese di lite e, per l'effetto, condanna parte convenuta alla refusione, in favore della parte attrice, e per essa del suo procuratore in giudizio Avv. Giannicola Scarciolla, dichiaratosi antistatario, di 2/3 delle spese di lite che, per l'intero, liquida in euro 4.500,00 di cui euro 264,00 per spese ed euro 4.236,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese forf. 15%,
Iva e Cap., se dovute, nelle misure di legge”.
4.Nell'esame delle questioni devolute il Collegio ritiene di applicare il cd “principio della ragione più liquida” che “(…) imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, -anche se logicamente subordinata- senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cass. n. 12002/14; conf. Cass. n. 5264/15, n°
1113/15).
Pertanto saranno immediatamente scrutinate e discusse le questioni complessivamente devolute con l'atto d'appello principale che attengono alle condizioni di esercizio della garanzia per vizi del bene venduto ed alla distribuzione degli onori probatori circa l'esistenza dei vizi stessi.
Il Tribunale, su tali punti, ha pronunciato sulla base di un principio di diritto errato in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi dopo Cass. SSUU n. 11748/2019.
5.La Cassazione ha infatti affermato che:
"in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della "actio quanti minoris" o della "actio redhibitoria". Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno" (cfr. Cassazione civile, ordinanza del 28.3.2022, n.
9960; Cass. civ., S.U., sentenza del 3.5.2019, n. 11748).
Del resto, la Suprema Corte aveva già avuto modo di affermare che: "in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, l'onere della prova dei difetti, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre fa carico al compratore, mentre la prova liberatoria della mancanza di colpa, incombente al venditore, rileva solo quando la controparte abbia preventivamente dimostrato la denunciata inadempienza" (cfr. Cassazione civile, sentenza del 31.7.2017, n. 18947).
Tale orientamento è stato confermato dalla recente Cass. n. 8775/2024:
“Ne discende che nessuna inversione dell'onere probatorio è dato riscontrare, posto che la sentenza impugnata ha fatto fedele applicazione del principio secondo cui, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14895 del 29/05/2023; Sez. 2,
Ordinanza n. 14109 del 23/05/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 8451 del 24/03/2023; Sez. 2, Ordinanza
n. 33612 del 15/11/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 22979 del 22/07/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 9960 del
28/03/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 1218 del 17/01/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 34636 del
16/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 21258 del 05/10/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 16073 del 28/07/2020;
Sez. 2, Sentenza n. 8199 del 27/04/2020; Sez. U, Sentenza n. 11748 del 03/05/2019).
6.Ne consegue che, nel presente giudizio, spettava all'originario attore/odierno appellato principale dare la prova dell'esistenza del vizio (oltre che del pregiudizio lamentato e del relativo nesso di derivazione causale).
7.In ordine all'applicabilità delle norme sulla garanzia per vizi nella vendita di cose usate deve anche precisarsi che, trattandosi di bene non nuovo, la promessa del venditore è determinata dallo stato del bene stesso conseguente al suo uso e che le relative qualità si intendono ridotte in ragione dell'usura, che va considerata come quella concreta che scaturisce dalle reali vicende cui il bene stesso sia stato sottoposto nel periodo precedente la vendita (Cass. n. 5251/20014).
8.Tanto premesso, occorre procedere alla verifica degli elementi di prova acquisiti in giudizio.
In particolare va richiamato l' accertamento peritale (svoltosi in fase di mediazione e poi acquisito in primo grado) che ha dato il seguente esito:
9.L'appellato principale sostiene l'esistenza di un vizio occulto del bene mentre l'appellante principale ha eccepito il fatto che la rottura meccanica sarebbe da ricondurre ad un inadeguato utilizzo del mezzo.
E' documentale ed incontestato in giudizio che il bene compravenduto era usato.
10.In giudizio non sussistono né riscontri documentali né risultanze di verifiche tecniche (svolte sulle parti danneggiate del mezzo compravenduto) che attestino l'esistenza originaria di vizi che abbiano comportato il blocco del trattore.
11.In realtà, come risulta dall'accertamento tecnico richiamato, non potendo svolgersi una compiuta verifica sul pezzo andato in avaria del veicolo in oggetto, è possibile solo fare mere ipotesi alternative: (a) la preesistente difettosità dei componenti del trattore costituente vizio occulto oppure
(b) l'abnorme/inadeguato utilizzo del mezzo stesso da parte dell'acquirente.
12.La parte originaria attrice non ha allegato in modo specifico la causa della rottura del semiasse ed il consulente ha potuto formulare esclusivamente mere ipotesi : (a) senza poter riscontrare un difetto intrinseco del mezzo e (b) senza poter escludere che il danneggiamento sia derivato da una errata gestione del mezzo (come eccepito dall'originaria convenuta) quando il veicolo era già nel possesso dell'acquirente.
13.Deve precisarsi inoltre che:
• la parte appellata principale (onerata della prova della garanzia e del danno) ha omesso di conservare le parti danneggiate del mezzo ed ha altresì omesso di far svolgere su di esse un accertamento tecnico (di parte) decisivo ai fini del rilievo del dedotto vizio occulto;
• il consulente ha potuto visionare solo una parte del semiasse (senza peraltro certezza che fosse quello effettivamente sostituito) ed ha constatato l'assenza di falli di fusione e di criccature cioè di vizi originari.
14.In sintesi, nella dislocazione degli oneri probatori definita dalle richiamate SSUU della
Cassazione e poi dalla conforme giurisprudenza di legittimità , la mancanza della prova del "vizio" del mezzo (usato) venduto ossia della specifica causa del danno subito, impone il rigetto della domanda di garanzia.
15.Il Tribunale ha correttamente rilevato che : “Il CTU nominato in sede di procedimento di mediazione - la cui Relazione, svolta nel pieno contraddittorio delle parti, è stata ritualmente acquisita al presente procedimento - dopo aver rilevato l'idoneità del mezzo all'attività di rimozione della neve, ha comunque constatato l'assenza di elementi sufficienti per accertare se i vizi lamentati siano stati determinati da un difetto occulto o da uno scorretto utilizzo della macchina operatrice, posta l'impossibilità di reperire i particolari danneggiati” ed ha correttamente ritenuto la non decisività della controversa questione del montaggio delle catene da neve sugli pneumatici (su cui vi sono contrapposte deposizioni testimoniali).
L'errore del Tribunale è consistito nell'invertire l'onere probatorio ritenendo favorita la parte acquirente in contrasto con la richiamata giurisprudenza di legittimità.
Invece, una volta accertato che il bene, al momento della consegna, era funzionante ed una volta acclarata la situazione di incertezza sulle ragioni del guasto meccanico , occorreva (ed occorre) respingere la domanda di garanzia.
In tal modo, accolto l'appello principale, vanno respinti i motivi di appello incidentale.
16.Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate come da dispositivo secondo i seguenti parametri: (a) giudizio dinanzi alla Corte di Appello/Tribunale – parametri vigenti al momento della decisione , (b) valore fino ad euro 26.000,00, (c) fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria, decisione per il primo grado, (d) fasi di studio, introduttiva, trattazione/inibitoria, decisione per l'appello, (e)liquidazione tra importo minimo e medio tariffario.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- in accoglimento dell'appello principale ed in totale riforma della gravata sentenza, respinge la domanda proposta dalla parte appellata principale/originaria attrice;
2-respinge l'appello incidentale;
3-condanna la parte appellata principale al pagamento, in favore della parte appellante principale, delle spese di lite liquidate: (a) per il primo grado in euro 3000,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. , cap e iva come per legge, (b) per il presente grado di giudizio in euro 3500,00 per compensi professionali oltre magg. rimb. forf. cap e iva come per legge;
4-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 7 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini