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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 26/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2363 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bagheria, via Bernardo Mattarella n. 138, presso l'avv. Marianna
Maggio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
OGGETTO: azione di restituzione – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/04/2025, parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiamato in giudizio , chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di accertare l'occupazione abusiva da parte di quest'ultimo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'immobile sito in Bagheria, via G. Battista Pergolesi n. 1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al foglio 11, particella 4305, sub. 22, di condannarlo al rilascio immediato dello stesso, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni.
Più precisamente, l'attore ha esposto di essere proprietario del suddetto immobile in forza di un atto di donazione e di averlo concesso in locazione nel mese di maggio 2021, con scrittura privata non registrata, all'odierno convenuto, il quale si è reso moroso nei pagamenti e, al contempo, si è rifiutato di rilasciare l'immobile.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
In data 06/10/2023 è stato esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione con esito negativo per l'assenza ingiustificata dell'odierno resistente.
All'udienza indicata in epigrafe, il procuratore di parte attrice ha rappresentato che l'immobile in questione è stato rilasciato dagli inquilini, pertanto ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione e ha chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere in ordine alla pretesa restitutoria.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce delle predette conclusioni, va esaminata esclusivamente la domanda di restituzione proposta dal ricorrente, in ordine alla quale lo stesso ha affermato di avere più interesse, essendo stato soddisfatto dal rilascio volontario dell'immobile.
Ne consegue quindi che va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili tenuto conto dell'esito della lite e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 26/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Salvatore Abbate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2363 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
in Bagheria, via Bernardo Mattarella n. 138, presso l'avv. Marianna
Maggio, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
parte ricorrente contro
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
parte resistente contumace
OGGETTO: azione di restituzione – risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16/04/2025, parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiamato in giudizio , chiedendo al Parte_1 Controparte_1
Tribunale di accertare l'occupazione abusiva da parte di quest'ultimo
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
dell'immobile sito in Bagheria, via G. Battista Pergolesi n. 1, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bagheria al foglio 11, particella 4305, sub. 22, di condannarlo al rilascio immediato dello stesso, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione ed al risarcimento dei danni.
Più precisamente, l'attore ha esposto di essere proprietario del suddetto immobile in forza di un atto di donazione e di averlo concesso in locazione nel mese di maggio 2021, con scrittura privata non registrata, all'odierno convenuto, il quale si è reso moroso nei pagamenti e, al contempo, si è rifiutato di rilasciare l'immobile.
Il convenuto, regolarmente citato, non si è costituito in giudizio.
In data 06/10/2023 è stato esperito l'obbligatorio tentativo di conciliazione con esito negativo per l'assenza ingiustificata dell'odierno resistente.
All'udienza indicata in epigrafe, il procuratore di parte attrice ha rappresentato che l'immobile in questione è stato rilasciato dagli inquilini, pertanto ha dichiarato di rinunciare alla domanda avente ad oggetto l'indennità di occupazione e ha chiesto pronunciarsi la cessata materia del contendere in ordine alla pretesa restitutoria.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Tanto premesso, alla luce delle predette conclusioni, va esaminata esclusivamente la domanda di restituzione proposta dal ricorrente, in ordine alla quale lo stesso ha affermato di avere più interesse, essendo stato soddisfatto dal rilascio volontario dell'immobile.
Ne consegue quindi che va dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili tenuto conto dell'esito della lite e della contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
dichiara non ripetibili le spese di lite.
Così deciso in Termini Imerese, in data 26/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.
Daniele Salvatore Abbate, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile