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Sentenza 23 gennaio 2024
Sentenza 23 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 23/01/2024, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2974/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2974/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1
ILARIA
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. NARDI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11/07/2023:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per la condotta emergente dall'esposizione dei fatti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, condannarlo a risarcire all'Avv. i danni dallo stesso subiti per effetto di Parte_1 tali condotte, quantificabili in € 40.000,00 oltre accessori di legge o nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito di liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «contrariis reiectis, in via Controparte_1 preliminare, dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e, nel merito, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. Con
pagina 1 di 6 conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto legale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha chiesto la condanna di Parte_1 al risarcimento del danno nella misura di € 40.000,00, o nella diversa Controparte_1 somma di giustizia.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere stato contattato, nel marzo 2017, da imprenditore, e da Persona_1 [...] che chiedevano la fissazione di un incontro per definire i termini di una CP_1 collaborazione professionale per la realizzazione di una operazione di acquisizione;
- che si era accreditato quale fiduciario di Controparte_1 CP_2
“fantomatico multimilionario operante prevalentemente negli Stati Uniti”;
- che era stato affermato che era interessato all'acquisizione di un complesso immobiliare CP_2 sito in Pontassieve del valore di circa € 24.000.000, di titolarità della Organizzazione_1
(pesantemente indebitata), tramite la società ;
[...] Organizzazione_2
Orga
- che, onde evitare la sottoposizione a fallimento di era necessario che ne acquistasse Org_3 quote e soddisfacesse i creditori, acquisendo il complesso immobiliare a un prezzo ridotto;
- di aver presentato a un preventivo per l'attività professionale Controparte_1 necessaria al compimento di tale operazione, con corrispettivo fissato in € 50.000,00 oltre accessori, con acconto di € 10.000,00;
- che, ancorché isponesse di procura in nome di , aveva manifestato «la CP_1 CP_2 necessità di acquisire direttamente dal Dott. il consenso scritto al conferimento CP_2 dell'incarico», poi comunicando che, quanto al conferimento dell'incarico, il rappresentante dalla Orga sarebbe stato l'avv. ; CP_3
- che veva trasmesso il 7 marzo 2018 (rectius 2017) il mandato recante “una CP_1 sottoscrizione apparentemente riconducibile” a tale soggetto;
- che l'acconto non era stato corrisposto;
- che, nondimeno, l'attore aveva accettato di proseguire l'attività, che aveva portato alla predisposizione di una proposta irrevocabile d'acquisto, sottoscritta da di un CP_1 preliminare per la cessione di quote, e al raggiungimento dell'accordo sulle condizioni economiche;
- che, al momento di trasferire dagli USA il denaro necessario per l'operazione (€ 600.000,00) erano emerse delle difficoltà;
- di aver chiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, da quantificarsi in € 40.000,00 oltre accessori, che non era stato corrisposto, essendo stato rappresentato che la richiesta di pagamento era stata inoltrata a;
CP_2
- di aver contattato l'avv. , che aveva comunicato di non aver mai sottoscritto l'incarico CP_3 pagina 2 di 6 professionale, e di non essere a conoscenza dell'operazione, così come;
CP_2
- che avrebbe dovuto rispondere del danno patito per aver confidato nella CP_1
“veridicità” del mandato, rappresentato dal corrispettivo dovuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto , chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1 dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, nel merito il rigetto delle avverse domande e “in via riconvenzionale” la condanna della controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c.
ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto «il conferimento del mandato all'Avv.
è stato effettuato, come risulta per tabulas, dalla società Parte_1 Organizzazione_5
e dal suo legale rappresentante Avv. »;
[...] CP_3
- di essere effettivamente fiduciario di , in forza di mandato da quest'ultimo sottoscritto nel CP_2 corso di un incontro durante il qual sarebbe stato presente “anche” il Dott. Persona_2 collaboratore dell'attore;
- che parte sostanziale dell'attività era stata compiuta da e Persona_1 Controparte_4
- di aver segnalato che non era uso effettuare a pagamenti in acconto;
CP_2
- di aver trasmesso il mandato del 3.3.17 sottoscritto di , quale legale rappresentante CP_3 Orga della su richiesta di;
CP_2
- che le difficoltà di trasferimento delle somme erano dovute al statunitense;
Org_6
- che ed erano a conoscenza dell'operazione, avendo quest'ultimo appositamente CP_3 CP_2 Orga costituito la circostanza manifestata durante un incontro durante il quale aveva CP_2 sottoscritto la procura a CP_1
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, esperito l'interrogatorio libero delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11/07/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve, anzitutto, esaminarsi — e disattendersi, in quanto infondata — l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
Si osserva, sul punto, che la legittimazione passiva si determina sulla base della prospettazione attorea,
e sussiste ove in giudizio sia convenuto il soggetto che si afferma titolare, sul lato passivo, della situazione sostanziale dedotta. Nel caso di specie, l'eccezione si appunta sul mancato conferimento, da parte del convenuto, di alcun incarico all'attore, e, attenendo a profili di merito, deve, per ciò solo — ed in disparte la circostanza che non sia chiesto al convenuto il pagamento di un corrispettivo contrattuale per l'attività professionale compiuta — essere disattesa.
2. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
pagina 3 di 6 agisce in giudizio per il risarcimento del danno risentito per aver confidato nel Parte_1 conferimento dell'incarico professionale da parte di certa società cui sarebbe Organizzazione_2 stato indotto dalla condotta di Controparte_1
Deve segnalarsi che i fatti allegati non appaiono sussumibili nell'ipotesi tipica di responsabilità del rappresentante senza poteri, di cui all'art. 1399 c.c., ma nella più generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. L'attore, pertanto, ha l'onere di provare il fatto, il dolo o la colpa dell'autore, il danno ingiusto,
e il nesso di causalità.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti prodotti, e degli argomenti di prova desumibili dall'interrogatorio libero delle parti e dalla condotta processuale della parte convenute, risulta raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa attorea.
Giova osservare, invero che, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, la prospettazione della parte sostanziale è risultata difforme rispetto alla prospettazione svolta nei Controparte_1 precedenti atti difensivi, e che, in sede di scritti conclusivi, sono state svolte difese contraddittorie rispetto a quanto precedentemente sostenuto, circostanze valorizzabili come argomenti di prova ai fini della valutazione delle prove acquisite, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che dà rilievo non soltanto alle risposte date in sede di interrogatorio libero, ma anche al “contegno delle parti stesse nel processo”.
Risulta, in primo luogo provato il fatto doloso, o quantomeno colposo, di Controparte_1
Contr Per quanto riguarda il contesto fattuale del conferimento dell'incarico da parte della è stato prodotto da entrambe le parti (doc. B fascicolo doc. 1 fascicolo un atto Pt_1 CP_1 di “appointiment of madnate & full lawful poter of attorney” che appare rilasciato da tale a CP_2 il 2 aprile 2017. In sede di costituzione, il convenuto ha, peraltro, ammesso di Controparte_1 essere «effettivamente fiduciario del Dott. in forza del mandato da quest'ultimo sottoscritto» CP_2 rappresentando che ciò sarebbe avvenuto «in presenza anche del collaboratore di studio dell'Avv.
Dott. , circostanza emersa anche in sede di interrogatorio libero, durante il quale Pt_1 Persona_2 ha precisato che, in tale occasione, non era presente. Il convenuto, in CP_1 Pt_1 costituzione, ha altresì prospettato che, in tale occasione si era impegnato al pagamento del saldo, CP_2
e che l'incarico era stato conferito da ed era stato trasmesso dal convenuto all'attore con CP_3 mail del 3.3.17 (doc. 5 CP_1
La prospettazione della parte all'udienza dell'11 luglio 2023, invece, è stata nel senso di non aver mai ricevuto un mandato da parte di , e di non conoscere il contenuto del documento firmato da CP_2
alla presenza del dott. poi dichiarando, rammostrato il documento, di non ricordarsene, CP_2 Per_2 di non sapere se fosse al corrente dell'operazione, negando di aver trasmesso a CP_3 Pt_1
(essendo l'indicazione del nome di quale destinatario un evidente refuso della Per_3 verbalizzazione) “una procura di ”. In conclusionale, argomenta la parte convenuta che «nell'atto CP_3 non vi è, naturalmente, nessun riferimento al Sig. e quindi è evidente che è lo stesso Avv. CP_1 Orga che chiedeva, ed otteneva, un mandato per questa operazione dalla società attraverso il Pt_1 suo legale rappresentante . Non è quindi dato sapere cosa c'entri il Sig. CP_3 [...]
(!)». Nelle successive comunicazioni con l'odierno attore, ha negato di CP_1 CP_3 avergli affidato alcun incarico.
Orbene, ciò che qui interessa è se abbia posto in essere una condotta Controparte_1
pagina 4 di 6 quantomeno colposa volta ad indurre a ritenere perfezionato il conferimento Parte_1 dell'incarico professionale.
Il convenuto, agendo su indicazione di — tanto da essere poi da questi formalmente incaricato, CP_2 Orga e da sottoscrivere in nome della la proposta irrevocabile (doc. “PROPOSTA IRREVOCABILE” fasc. — ha trasmesso all'attore la lettera di incarico apparentemente sottoscritta da Pt_1 [...]
(con il solo nome ”) che dalle stesse produzioni documentali di doc. CP_3 CP_3 CP_1
5 fasc. convenuto) si evince pervenuta da , e di averlo fatto senza (quantomeno) farsi carico di CP_2 alcuna verifica di genuinità.
A seguito della ricezione dell'incarico, l'attore ha svolta attività professionale per vero non contestata, ma della quale minimizza la rilevanza, evidenziando come si trattasse della CP_1
“trasposizione/trascrizione” di precedente accordo, e che la “gestione della relazione con i creditori” era stata effettuata da e . L'argomento non persuade: i documenti prodotti dal Persona_1 Controparte_4 convenuto, invero, danno evidenza, per un vero, (doc. 2) della sottoscrizione di una lettera di intenti, con impegno a trattare, che non appare in alcun modo sovrapponibile alla documentazione contrattuale pacificamente elaborata dall'attore, e, per altro vero, della stessa attività del professionista (doc. 3 e 4), che è mittente o destinatario delle comunicazioni prodotte. Sussistono, pertanto, anche il danno, rappresentato dall'aver svolto attività professionale che non ha trovato corrispettivo, e del nesso di causalità, avendo l'attore posto in essere tale attività per la società straniera (di cui CP_1 agiva come rappresentante) essendo stato indotto dall'odierno convenuto a credere che vi fosse un contratto di prestazione d'opera professionale.
Acclarata la sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale del CP_1 occorre procedere alla liquidazione del danno, da parametrarsi all'effettività attività professionale eseguita, per la stima del cui valore piò prendersi a riferimento l'accordo putativo, prevedente un corrispettivo di 56.000,00 (comprensivo di € 50.000,00 a titolo di compensi, ed € 6.000,00 per spese generali, iva e cpa), ampiamente inferiore a quello ricavabile applicando al valore dell'operazione la percentuale di cui alla tabella n. 25 allegata al DM 55/2014 per la prestazioni di assistenza stragiudiziale.
In considerazione del mancato completamento dell'attività, pur giunta ad uno stadio avanzato, appare congruo fissare l'equivalente del danno patito il 29.9.17 nella complessiva somma di € 40.000,00.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) — la somma di € 40.000,00 deve essere rivalutata sino alla data della presente sentenza sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad € 47.120,00. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 3.425,00, somme su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
pagina 5 di 6 4. Deve, da ultimo, esaminarsi la richiesta di condanna ex art 96 formulata dalla parte attrice — disattesa, in considerazione dell'esito del giudizio, quella di parte convenuta — osservando, anzitutto che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa […] azionare la propria pretesa,
o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la parte convenuta debba condannarsi ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c., al pagamento alla parte vittoriosa di una somma, equitativamente determinata in un terzo delle spese di lite liquidate, emergendo una condotta di abuso del diritto di resistere in giudizio, di cui è data evidenza dalla sconfessione delle difese svolte in comparsa di costituzione e nei successivi atti da parte di in sede di interrogatorio libero, e dal conseguente svolgimento, in sede Controparte_1 di comparsa conclusionali, di argomentazioni incompatibili non solo con le argomentazioni precedentemente svolte, ma anche con le stesse produzioni documentali (il convenuto ha depositato la procura ricevuta da ), e sinanco con dichiarazioni rese dalla parte personalmente in sede di CP_2 interrogatorio libero (giungendosi perfino ad affermare, in disparte l'intrinseca contraddittorietà Orga dell'argomento, che il convenuto «non ha niente a che fare né con la società né con il sig.
[...]
né con il sig. , altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricevere una procura»). CP_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al risarcimento del danno patito da Controparte_1 Pt_1 liquidato, alla data attuale, in € 50.545,00, già computati gli interessi compensativi
[...] sulla somma anno per anno rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza al saldo;
- condanna rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per spese, € 6.713,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l pagamento a ex art. 96, co. Controparte_1 Parte_1
3, c.p.c., della somma di € 2.419,00.
Così deciso in Prato il giorno 19 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2974/2018 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CASTELLANI Parte_1 C.F._1
ILARIA
ATTORE contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. NARDI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO
CONVENUTO
sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI
come precisate all'udienza del 11/07/2023:
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da atto di citazione, chiedendo, Parte_1 pertanto: «ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, accertare e dichiarare la responsabilità del Sig. per la condotta emergente dall'esposizione dei fatti in narrativa e, CP_1 per l'effetto, condannarlo a risarcire all'Avv. i danni dallo stesso subiti per effetto di Parte_1 tali condotte, quantificabili in € 40.000,00 oltre accessori di legge o nella diversa, maggiore o minore, somma che verrà ritenuta di giustizia, anche all'esito di liquidazione in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa».
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «contrariis reiectis, in via Controparte_1 preliminare, dichiarare parte convenuta carente di legittimazione passiva e, nel merito, per l'effetto, rigettare la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto, nonché, in via riconvenzionale, condannare parte attrice al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, 1° comma, c.p.c. Con
pagina 1 di 6 conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto legale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato l'avv. ha chiesto la condanna di Parte_1 al risarcimento del danno nella misura di € 40.000,00, o nella diversa Controparte_1 somma di giustizia.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di essere stato contattato, nel marzo 2017, da imprenditore, e da Persona_1 [...] che chiedevano la fissazione di un incontro per definire i termini di una CP_1 collaborazione professionale per la realizzazione di una operazione di acquisizione;
- che si era accreditato quale fiduciario di Controparte_1 CP_2
“fantomatico multimilionario operante prevalentemente negli Stati Uniti”;
- che era stato affermato che era interessato all'acquisizione di un complesso immobiliare CP_2 sito in Pontassieve del valore di circa € 24.000.000, di titolarità della Organizzazione_1
(pesantemente indebitata), tramite la società ;
[...] Organizzazione_2
Orga
- che, onde evitare la sottoposizione a fallimento di era necessario che ne acquistasse Org_3 quote e soddisfacesse i creditori, acquisendo il complesso immobiliare a un prezzo ridotto;
- di aver presentato a un preventivo per l'attività professionale Controparte_1 necessaria al compimento di tale operazione, con corrispettivo fissato in € 50.000,00 oltre accessori, con acconto di € 10.000,00;
- che, ancorché isponesse di procura in nome di , aveva manifestato «la CP_1 CP_2 necessità di acquisire direttamente dal Dott. il consenso scritto al conferimento CP_2 dell'incarico», poi comunicando che, quanto al conferimento dell'incarico, il rappresentante dalla Orga sarebbe stato l'avv. ; CP_3
- che veva trasmesso il 7 marzo 2018 (rectius 2017) il mandato recante “una CP_1 sottoscrizione apparentemente riconducibile” a tale soggetto;
- che l'acconto non era stato corrisposto;
- che, nondimeno, l'attore aveva accettato di proseguire l'attività, che aveva portato alla predisposizione di una proposta irrevocabile d'acquisto, sottoscritta da di un CP_1 preliminare per la cessione di quote, e al raggiungimento dell'accordo sulle condizioni economiche;
- che, al momento di trasferire dagli USA il denaro necessario per l'operazione (€ 600.000,00) erano emerse delle difficoltà;
- di aver chiesto il pagamento del corrispettivo per l'attività svolta, da quantificarsi in € 40.000,00 oltre accessori, che non era stato corrisposto, essendo stato rappresentato che la richiesta di pagamento era stata inoltrata a;
CP_2
- di aver contattato l'avv. , che aveva comunicato di non aver mai sottoscritto l'incarico CP_3 pagina 2 di 6 professionale, e di non essere a conoscenza dell'operazione, così come;
CP_2
- che avrebbe dovuto rispondere del danno patito per aver confidato nella CP_1
“veridicità” del mandato, rappresentato dal corrispettivo dovuto.
Si è costituito in giudizio il convenuto , chiedendo, preliminarmente, la Controparte_1 dichiarazione di difetto di legittimazione passiva, nel merito il rigetto delle avverse domande e “in via riconvenzionale” la condanna della controparte ex art. 96, co. 1, c.p.c.
ha dedotto ed eccepito: Controparte_1
- il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto «il conferimento del mandato all'Avv.
è stato effettuato, come risulta per tabulas, dalla società Parte_1 Organizzazione_5
e dal suo legale rappresentante Avv. »;
[...] CP_3
- di essere effettivamente fiduciario di , in forza di mandato da quest'ultimo sottoscritto nel CP_2 corso di un incontro durante il qual sarebbe stato presente “anche” il Dott. Persona_2 collaboratore dell'attore;
- che parte sostanziale dell'attività era stata compiuta da e Persona_1 Controparte_4
- di aver segnalato che non era uso effettuare a pagamenti in acconto;
CP_2
- di aver trasmesso il mandato del 3.3.17 sottoscritto di , quale legale rappresentante CP_3 Orga della su richiesta di;
CP_2
- che le difficoltà di trasferimento delle somme erano dovute al statunitense;
Org_6
- che ed erano a conoscenza dell'operazione, avendo quest'ultimo appositamente CP_3 CP_2 Orga costituito la circostanza manifestata durante un incontro durante il quale aveva CP_2 sottoscritto la procura a CP_1
Concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita sulle produzioni documentali e, rinviata per la precisazione delle conclusioni, esperito l'interrogatorio libero delle parti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 11/07/2023, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. Deve, anzitutto, esaminarsi — e disattendersi, in quanto infondata — l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da Controparte_1
Si osserva, sul punto, che la legittimazione passiva si determina sulla base della prospettazione attorea,
e sussiste ove in giudizio sia convenuto il soggetto che si afferma titolare, sul lato passivo, della situazione sostanziale dedotta. Nel caso di specie, l'eccezione si appunta sul mancato conferimento, da parte del convenuto, di alcun incarico all'attore, e, attenendo a profili di merito, deve, per ciò solo — ed in disparte la circostanza che non sia chiesto al convenuto il pagamento di un corrispettivo contrattuale per l'attività professionale compiuta — essere disattesa.
2. Nel merito, la domanda proposta da è fondata e meritevole, pertanto, di Parte_1 accoglimento.
pagina 3 di 6 agisce in giudizio per il risarcimento del danno risentito per aver confidato nel Parte_1 conferimento dell'incarico professionale da parte di certa società cui sarebbe Organizzazione_2 stato indotto dalla condotta di Controparte_1
Deve segnalarsi che i fatti allegati non appaiono sussumibili nell'ipotesi tipica di responsabilità del rappresentante senza poteri, di cui all'art. 1399 c.c., ma nella più generale responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. L'attore, pertanto, ha l'onere di provare il fatto, il dolo o la colpa dell'autore, il danno ingiusto,
e il nesso di causalità.
Nel caso di specie, sulla scorta dei documenti prodotti, e degli argomenti di prova desumibili dall'interrogatorio libero delle parti e dalla condotta processuale della parte convenute, risulta raggiunta la prova di tutti gli elementi costitutivi della pretesa attorea.
Giova osservare, invero che, all'esito dell'interrogatorio libero delle parti, la prospettazione della parte sostanziale è risultata difforme rispetto alla prospettazione svolta nei Controparte_1 precedenti atti difensivi, e che, in sede di scritti conclusivi, sono state svolte difese contraddittorie rispetto a quanto precedentemente sostenuto, circostanze valorizzabili come argomenti di prova ai fini della valutazione delle prove acquisite, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., che dà rilievo non soltanto alle risposte date in sede di interrogatorio libero, ma anche al “contegno delle parti stesse nel processo”.
Risulta, in primo luogo provato il fatto doloso, o quantomeno colposo, di Controparte_1
Contr Per quanto riguarda il contesto fattuale del conferimento dell'incarico da parte della è stato prodotto da entrambe le parti (doc. B fascicolo doc. 1 fascicolo un atto Pt_1 CP_1 di “appointiment of madnate & full lawful poter of attorney” che appare rilasciato da tale a CP_2 il 2 aprile 2017. In sede di costituzione, il convenuto ha, peraltro, ammesso di Controparte_1 essere «effettivamente fiduciario del Dott. in forza del mandato da quest'ultimo sottoscritto» CP_2 rappresentando che ciò sarebbe avvenuto «in presenza anche del collaboratore di studio dell'Avv.
Dott. , circostanza emersa anche in sede di interrogatorio libero, durante il quale Pt_1 Persona_2 ha precisato che, in tale occasione, non era presente. Il convenuto, in CP_1 Pt_1 costituzione, ha altresì prospettato che, in tale occasione si era impegnato al pagamento del saldo, CP_2
e che l'incarico era stato conferito da ed era stato trasmesso dal convenuto all'attore con CP_3 mail del 3.3.17 (doc. 5 CP_1
La prospettazione della parte all'udienza dell'11 luglio 2023, invece, è stata nel senso di non aver mai ricevuto un mandato da parte di , e di non conoscere il contenuto del documento firmato da CP_2
alla presenza del dott. poi dichiarando, rammostrato il documento, di non ricordarsene, CP_2 Per_2 di non sapere se fosse al corrente dell'operazione, negando di aver trasmesso a CP_3 Pt_1
(essendo l'indicazione del nome di quale destinatario un evidente refuso della Per_3 verbalizzazione) “una procura di ”. In conclusionale, argomenta la parte convenuta che «nell'atto CP_3 non vi è, naturalmente, nessun riferimento al Sig. e quindi è evidente che è lo stesso Avv. CP_1 Orga che chiedeva, ed otteneva, un mandato per questa operazione dalla società attraverso il Pt_1 suo legale rappresentante . Non è quindi dato sapere cosa c'entri il Sig. CP_3 [...]
(!)». Nelle successive comunicazioni con l'odierno attore, ha negato di CP_1 CP_3 avergli affidato alcun incarico.
Orbene, ciò che qui interessa è se abbia posto in essere una condotta Controparte_1
pagina 4 di 6 quantomeno colposa volta ad indurre a ritenere perfezionato il conferimento Parte_1 dell'incarico professionale.
Il convenuto, agendo su indicazione di — tanto da essere poi da questi formalmente incaricato, CP_2 Orga e da sottoscrivere in nome della la proposta irrevocabile (doc. “PROPOSTA IRREVOCABILE” fasc. — ha trasmesso all'attore la lettera di incarico apparentemente sottoscritta da Pt_1 [...]
(con il solo nome ”) che dalle stesse produzioni documentali di doc. CP_3 CP_3 CP_1
5 fasc. convenuto) si evince pervenuta da , e di averlo fatto senza (quantomeno) farsi carico di CP_2 alcuna verifica di genuinità.
A seguito della ricezione dell'incarico, l'attore ha svolta attività professionale per vero non contestata, ma della quale minimizza la rilevanza, evidenziando come si trattasse della CP_1
“trasposizione/trascrizione” di precedente accordo, e che la “gestione della relazione con i creditori” era stata effettuata da e . L'argomento non persuade: i documenti prodotti dal Persona_1 Controparte_4 convenuto, invero, danno evidenza, per un vero, (doc. 2) della sottoscrizione di una lettera di intenti, con impegno a trattare, che non appare in alcun modo sovrapponibile alla documentazione contrattuale pacificamente elaborata dall'attore, e, per altro vero, della stessa attività del professionista (doc. 3 e 4), che è mittente o destinatario delle comunicazioni prodotte. Sussistono, pertanto, anche il danno, rappresentato dall'aver svolto attività professionale che non ha trovato corrispettivo, e del nesso di causalità, avendo l'attore posto in essere tale attività per la società straniera (di cui CP_1 agiva come rappresentante) essendo stato indotto dall'odierno convenuto a credere che vi fosse un contratto di prestazione d'opera professionale.
Acclarata la sussistenza dei fatti costitutivi della responsabilità extracontrattuale del CP_1 occorre procedere alla liquidazione del danno, da parametrarsi all'effettività attività professionale eseguita, per la stima del cui valore piò prendersi a riferimento l'accordo putativo, prevedente un corrispettivo di 56.000,00 (comprensivo di € 50.000,00 a titolo di compensi, ed € 6.000,00 per spese generali, iva e cpa), ampiamente inferiore a quello ricavabile applicando al valore dell'operazione la percentuale di cui alla tabella n. 25 allegata al DM 55/2014 per la prestazioni di assistenza stragiudiziale.
In considerazione del mancato completamento dell'attività, pur giunta ad uno stadio avanzato, appare congruo fissare l'equivalente del danno patito il 29.9.17 nella complessiva somma di € 40.000,00.
Trattandosi di credito di natura risarcitoria, che ha, pertanto, per oggetto, una obbligazione di valore — di cui rivalutazione e interessi compensativi costituiscono una componente, onde debbono essere riconosciuti d'ufficio (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 39376 del 10/12/2021) — la somma di € 40.000,00 deve essere rivalutata sino alla data della presente sentenza sulla basa degli indici ISTAT-FOI, così pervenendosi ad € 47.120,00. Devono, altresì, riconoscersi gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma anno per anno rivalutata sino alla sentenza, per complessivi € 3.425,00, somme su cui sono dovuti gli interessi al tasso legale sino al soddisfo (v., da ultimo, Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 37798 del
27/12/2022).
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022, con applicazione, in ragione del valore della causa, dei valori medi per lo scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00 per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c.
pagina 5 di 6 4. Deve, da ultimo, esaminarsi la richiesta di condanna ex art 96 formulata dalla parte attrice — disattesa, in considerazione dell'esito del giudizio, quella di parte convenuta — osservando, anzitutto che «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa […] azionare la propria pretesa,
o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (Cass. civ., Sez. 3 , ord. n. 4430 del 11/02/2022).
Nel caso di specie ritiene il Tribunale che la parte convenuta debba condannarsi ai sensi dell'art. 96, co.
3, c.p.c., al pagamento alla parte vittoriosa di una somma, equitativamente determinata in un terzo delle spese di lite liquidate, emergendo una condotta di abuso del diritto di resistere in giudizio, di cui è data evidenza dalla sconfessione delle difese svolte in comparsa di costituzione e nei successivi atti da parte di in sede di interrogatorio libero, e dal conseguente svolgimento, in sede Controparte_1 di comparsa conclusionali, di argomentazioni incompatibili non solo con le argomentazioni precedentemente svolte, ma anche con le stesse produzioni documentali (il convenuto ha depositato la procura ricevuta da ), e sinanco con dichiarazioni rese dalla parte personalmente in sede di CP_2 interrogatorio libero (giungendosi perfino ad affermare, in disparte l'intrinseca contraddittorietà Orga dell'argomento, che il convenuto «non ha niente a che fare né con la società né con il sig.
[...]
né con il sig. , altrimenti non avrebbe avuto bisogno di ricevere una procura»). CP_3 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna al risarcimento del danno patito da Controparte_1 Pt_1 liquidato, alla data attuale, in € 50.545,00, già computati gli interessi compensativi
[...] sulla somma anno per anno rivalutata, oltre interessi al tasso legale dal deposito della presente sentenza al saldo;
- condanna rimborsare a le spese di lite, Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 545,00 per spese, € 6.713,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
- condanna l pagamento a ex art. 96, co. Controparte_1 Parte_1
3, c.p.c., della somma di € 2.419,00.
Così deciso in Prato il giorno 19 gennaio 2024.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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