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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/04/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione civile in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Claudia Colicchio in funzione di giudice d'appello ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9858/2022 R.G.Cont.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Langella presso il cui studio Parte_1
elett.te domiciliata in Napoli, al Corso V, Emanuele II n. 764 in virtù di delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Moccia Controparte_1
presso il cui studio elett.te domiciliata in S. Giorgio a Cremano alla via Salvator Rosa n. 56
APPELLATA
Controparte_2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 28864/21
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio la ed il sig. Pt_1 CP_1 CP_2
al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale
[...]
occorso in data 05.12.2014.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto a sostegno della domanda esponeva:
1) di essere proprietario del veicolo IA DA tg. CV006FE;
2) che in data 05.12.14 alle ore 10.45 circa, in Napoli l'istante percorreva regolarmente il suo senso di marcia quando il veicolo c IA Idea tg. CV497FK proveniente da tergo, tamponava un veicolo IA BR Tg. DZ596KG, che a causa dell'urto tamponava il lato posteriore del veicolo dell'istante, che a causa dell'impatto finiva con il proprio lato anteriore contro una rotonda per cui riportava danni.
Sulla base di tali premesse chiedeva, la condanna del sig. e la CP_2 Controparte_3
rispettivamente proprietario e Compagnia Assicurativa del veicolo IA Idea al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati in € 4.503,18.
Si costituiva la la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea perché Controparte_1
inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata.
Rimaneva contumace il sig. Controparte_2
Prodotta documentazione, espletata la prova testimoniale, la causa, sulle conclusioni delle parti, veniva trattenuta in decisione dal Giudice di Pace di Napoli che con sentenza n.
28864/21, rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese di lite.
Avverso tale pronuncia ricorreva in appello il sig. il quale lamentava l'erroneità della Pt_1
decisione di prime cure per illogica ed errata valutazione del materiale probatorio.
Si costituiva la la quale eccepiva l'inammissibilità ed infondatezza dell'appello e CP_3
chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
Non si costituiva, nonostante la regolarità della notifica, il sig. motivo per Controparte_2
il quale ne veniva dichiarata la contumacia.
La causa quindi, all'esito dell'udienza di prima comparizione e di quella di precisazione delle conclusioni, veniva riservata in decisione.
In via preliminare va dichiarata l'ammissibilità e procedibilità dell'appello per il rispetto dei termini di cui agli artt. 327, 347 e 348 e 348-bis c.p.c. e per la specificità dei motivi dedotti.
Sebbene, agli atti manchi il fascicolo di primo grado di giudizio è presente la copia del verbale d'udienza del 30/10/2019, data in cui è stata espletata la prova testimoniale .
Nel merito del giudizio si osserva quanto segue.
Il sig. censurava la decisione di prime cure per un'errata valutazione delle risultanze Pt_1
istruttorie invocando l'esistenza di un errore interpretativo nella lettura della prova testimoniale.
Bisogna analizzare il merito della controversia rendendosi necessaria una rinnovata analisi degli elementi istruttori emersi durante il primo grado di giudizio. Dall'istruttoria espletata, si rileva come le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attorea escusso, la sig. ra siano contrastanti con quanto affermato dall'attore in CP_4
citazione e posto a fondamento della pretesa. Difatti la sig. ra riferiva in merito ad un CP_4
sinistro avvenuto tra soli due veicoli e dichiarava di aver visto una IA BR (di proprietà di un terzo non parte del giudizio ) che tamponava una IA DA BL ( veicolo attoreo)al lato posteriore, la quale a causa dell'impatto finiva contro una rotonda. La teste escussa nella sua dichiarazione non hai mai menzionato il coinvolgimento del terzo veicolo (IA BR ) convenuto come osservato anche dal giudice di prime cure. D'altra parte la prospettazione attorea che vede un errore di lettura del verbale da parte del giudice di pace ( che laddove scritto avrebbe dovuto leggere ) non sposta l'ordine della vicenda dal momento Pt_2 Pt_3
che, comunque, mai il teste ha indicato una terza auto così smentendo quanto indicato in citazione Per inciso si osserva che la copia scansionata dei verbali di udienza depositata dalla
Compagnia non sono mai stati contestati dalla parte attrice a seguito del loro deposito.
Tutti gli elementi fin qui raccolti e descritti portano, dunque, a non ritenere sussistente l'evento sinistroso così come descritto in citazione, pertanto, al rigetto della domanda di risarcimento proposta dal sig. . Pt_1
Alla luce di quanto detto l'appello va rigettato
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex DM 55/14 rispetto allo scaglione di riferimento e al valore medio in considerazione delle questioni affrontate, espunta la voce corrispondente alla fase istruttoria non espletata per il presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna il sig. al pagamento in favore della Compagnia Parte_1 Controparte_3
delle spese processuali di secondo grado che liquida in € 1.701,00 per compensi
[...]
oltre iva, cpa,e rimb. Forf. come per legge.
3) Nulla sulle spese tra appellante e appellato contumace;
4) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, per il versamento, da parte delle appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Napoli, 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Colicchio