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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/02/2025, n. 1702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1702 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa Maria Teresa Consiglio, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 10713 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Parte_1
Salvago, Sara Migliorini e Lucia Aurola come in atti RICORRENTE CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicoletta Ranieri come in atti in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Selenia Parente e Francesca Gambacorta come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 28.3.2023 e ritualmente notificato alle convenute indicate in epigrafe, ha esposto: di essere stato Parte_1 assunto il 12.7.2022 da con contratto a tempo Controparte_1 parziale e determinato c 2, per lo svolgimento di mansioni di animatore di villaggi turistici, qualifica di operaio liv. 4 CCNL Turismo Confcommercio;
che l'orario di lavoro indicato in contratto era pari a 10 ore settimanali distribuite dal lunedì alla domenica con un giorno di riposo settimanale;
che nel contratto veniva indicata la retribuzione mensile pari a € 1.200,00 netti totali;
di essere stato assegnato a svolgere le predette mansioni presso il villaggio turistico sito in Terracina;
che tra Parte_2 [...]
e sussisteva un contratto di appalto CP_1 CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto il servizio di animazione turistica presso il predetto villaggio turnistico;
di aver svolto le mansioni di animatore turistico come descritte in ricorso;
di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto, lavorando dalle 9,00 alle 12,00, dalle 16,00 alle 18,00 e dalle 21,00 alle 24,00 dal martedì alla domenica per 40 ore settimanali e oltre;
di aver ricevuto per l'intero periodo di lavoro l'importo complessivo di
€ 600,0; che il rapporto di lavoro si è concluso prima della scadenza del termine a seguito di licenziamento intimatogli per giustificato motivo soggettivo;
di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 13.525,88 a titolo di retribuzione dovuta dal 12.7.2022 al 21.8.2022 (€ 1.403,22), 13^ mensilità (€ 264,38), 14^ mensilità (€ 264,38), indennità sostitutiva delle ferie (€ 263,56), indennità sostitutiva dei permessi (€ 196,62), lavoro supplementare (€ 4.315,50), lavoro straordinario (€ 2.301,60), trattamento di fine rapporto (€ 201,12); di aver diritto al risarcimento del danno per la risoluzione del rapporto prima della scadenza del termine pari alle retribuzioni che avrebbe percepito sino alla scadenza fissata per il 31.8.2022 pari a € 610,10. Tanto esposto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la sussistenza tra il sig. e la società Parte_1 convenuta di un rapporto tempo pieno Controparte_1
a far tempo dal 12/07/2022, con inquadramento nel livello 4° del ccnl per i dipendenti dalle imprese del turismo;
2. condannare le convenute, e a norma Controparte_1 Controparte_3 dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 e dell'art. 1676 cod. civ., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, al pagamento, in favore del ricorrente ed ai titoli specificati, in solido tra loro, della somma di € 13.525,88 o del diverso importo maggiore o minore che il Giudice riterrà di giustizia;
3. accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia del recesso dal rapporto di lavoro intimato al ricorrente da in data 21/08/2022 Controparte_1 anteriore alla naturale scadenza (31/08/2022) apposta al contratto di assunzione;
4. per l'effetto condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 610,10 a titolo di risarcimento del danno per il recesso anticipato dal rapporto di lavoro anteriormente alla scadenza naturale apposta al contratto;
5. condannare le parti resistenti al pagamento degli interessi al saggio legale e della rivalutazione monetaria dalla maturazione dei crediti al saldo;
6. con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore, dichiaratosi antistatario”. Si è costituita contestando il ricorso e Controparte_1 chiedendone il rigetto, affermando in particolare: di aver stipulato con la società un contratto di appalto di servizio affinché fosse Controparte_2 fornita attività di intrattenimento ed animazione turistica per i mesi di luglio e agosto 2022 presso il villaggio turistico Marina D'UL (e non Blu Camping
2 come indicato dal ricorrente); di aver assunto il ricorrente per adempiere a tale contratto di appalto, con contratto di lavoro subordinato a tempo part time determinato dal 12.7.2022 al 31.8.2022; che il rapporto di lavoro è cessato in data 21.8.2022 allorquando il lavoratore ha abbandonato il posto di lavoro senza preavviso;
che in base all'orario di lavoro effettivamente svolto pari a 10 ore settimanali e considerando gli acconti percepiti il ricorrente avrebbe maturato un credito complessivo pari a € 1.538,17 (di cui € 138,15 per TFR, € 64,61 per 13^, € 64,61 per 14^, € 64,61 per ferie non godute); che da tale importo vanno detratte le somme dovute quale risarcimento dei danni, oggetto di domanda riconvenzionale, pari a € 7.000,00 di cui € 600,00 per mancato preavviso, € 300,00 pari al ricavato della vendita delle divise che il ricorrente aveva in gestione per la vendita agli ospiti del villaggio ed € 6.100,00 per mancato guadagno, considerato che a causa dei disagi causati dal ricorrente la committente non ha versato l'importo inizialmente pattuito. Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“rigettare il ricorso in quanto improponibile, inammissibile e infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti nella presente memoria difensiva. IN VIA RICONVENZIONALE condannare il al pagamento Parte_1 dell'indennità contrattuale di mancato preavviso, previsto da i ad € 600,00, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre € 6100,00 per il mancato guadagno, ed € 300,00 corrispondenti al valore delle divise che il sig. aveva in gestione per la vendita Pt_1 agli ospiti del villaggio, il cui corrispettivo non ve segnato alla datrice di lavoro resistente, per l'importo complessivo di € 7000,00 ( settemilaeuro/00). Da tale somma potrà essere decurtato esclusivamente per differenze retributive l'importo lordo complessivo di
€ 1538,17. CONDANNARE parte resiste al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione allo scrivente avvocato anticipatario”. Si è costituita eccependo preliminarmente la nullità del Controparte_2 ricorso e il proprio difetto di legittimazione passiva e nel merito contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, evidenziando in particolare: di aver stipulato un contratto di appalto con avente ad oggetto i Controparte_1 servizi di animazione turistic 'UL e non presso il villaggio indicato dal ricorrente;
che Parte_2 CP_1
ha disatteso ogni obbligazione contrattuale assegnando alla struttura CP_1
totalmente inadeguato e incompetente, in particolare il ricorrente quale capo animatore e addetto fitness si recava sul posto di lavoro in ritardo, si assentava dalla struttura ricettiva rendendosi irreperibile. Tanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare, dichiarare la nullità del ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c.;
- sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della resistente relativamente alle pretestuose richieste di eventuali spettanze retributive e per l'effetto dichiararne l'estromissione dal giudizio
3 - nel merito, giusta motivazioni di cui alla memoria de qua, respingere le domande tutte proposte da con il ricorso depositato il 28.03.2023 siccome infondate Parte_1 in fatto ed i Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite, oltre oneri ex lege”. Con memoria depositata a seguito di domanda riconvenzionale, il ricorrente ha contestato di aver ricevuto l'incarico della vendita delle divise negando ogni responsabilità nella determinazione dei presunti danni di cui la convenuta ha chiesto il risarcimento. Disposta la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia, istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e con l'ascolto di testimoni, è decisa con la presente sentenza.
Osserva il Tribunale che sono pacifiche tra le parti, in quanto non contestate o documentalmente provate, le seguenti circostanze: e hanno sottoscritto un Controparte_2 Controparte_1 contratto di appalto avente ad oggetto il servizio di intrattenimento ed animazione turistica all'interno del villaggio Marina di UL per i mesi di luglio e agosto 2022 (all. 2 ; Controparte_1 il ricorrente e hanno sottoscritto un contratto di Controparte_1 lavoro subordinato a tempo parziale e determinato dal 12.7.2022 al 31.8.2022 con inquadramento del lavoratore al livello 4° del CCNL Turismo Confcommercio per lo svolgimento delle mansioni di animatore villaggi turistici presso il villaggio UL a Terracina, con orario di lavoro pari a 10 ore settimanali, prevedendo una retribuzione mensile netta pari a € 1.200,00 (all. 1 ric.); il ricorrente ha lavorato dal 12.7.2022 al 21.8.2022 presso il villaggio Marina di UL a Terracina (dovendosi ritenere mero refuso il riferimento al villaggio contenuto in ricorso) svolgendo le mansioni di animatore Parte_2
Ciò posto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare di nullità del ricorso sollevata da in quanto il ricorso contiene tutti gli elementi Controparte_2 previsti dall'art. 414 c.p.c., avendo il ricorrente chiaramente dedotto di aver lavorato alle dipendenze di nell'ambito Controparte_1 dell'appalto per i servizi di ani dato da
[...]
osservando un orario di lavoro superiore a quello CP_2 contrattualmente previsto e rivendicando il pagamento di differenze retributive. Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla medesima convenuta, in quanto pur essendo il ricorrente incorso in evidente errore materiale indicando quale luogo di lavoro il villaggio
“ , dal tenore complessivo del ricorso nonché dalla Parte_2
4 documentazione prodotta risulta che egli ha lavorato presso la struttura
“Marina di UL”, per la quale ha pacificamente affidato ad Controparte_2
i enimento e animazione;
al Controparte_1 domanda è infatti rivolta nei confronti di quale committente CP_2 responsabile solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c. e art. 29 d. lgs. 276/2003.
Nel merito, il ricorso è fondato solo in parte, per le motivazioni di seguito esposte. Il ricorrente afferma di aver osservato un orario di lavoro superiore a quello previsto dal contratto;
tale circostanza, tuttavia, non ha trovato riscontro alla luce dell'istruttoria svolta. I testi citati dal ricorrente e , marito e Testimone_1 Testimone_2 moglie, hanno riferito unicamente di aver fatto qualche lezione di acqua gym nel mese di luglio (la teste non ricordava neppure di quale anno) Tes_1 precisando tuttavia di non sapere neppure presso quale struttura lavorasse il ricorrente e di non essere mai entrati nel villaggio. Le dichiarazioni dei testi sono estremamente generiche anche in ordine al periodo in cui avrebbero effettuato tali lezioni;
la teste ha riferito “nel mese di luglio Tes_1 probabilmente tutto il mese ma o essendo passati due anni”, ma è pacifico che il ricorrente abbia iniziato a lavorare per la convenuta solo dal 12 luglio. I testi hanno dichiarato di non conoscere i motivi per cui è cessato il rapporto di lavoro del ricorrente. Il teste citato da a dichiarato: Testimone_3 CP_2
“Lavoro per dal 2018, come responsabile del campeggio Marina CP_2 di UL. Contr Conosco il ricorrente perché è venuto tramite agenzia a fare animazione al campeggio Marina di UL, nell'estate 2022. Come responsabile ero presente in campeggio tutti i giorni, sia la mattina che la sera, arrivavo per le nove e andavo via la sera verso le 23,30-24. Come responsabile ho rapporti con i clienti, con gli operai per la manutenzione, giro per il campeggio, soprattutto per avere contatto con i clienti. Il ricorrente è arrivato il 12 luglio ed è andato via il 20 agosto, avevamo accordi con l'agenzia per cui avrebbe dovuto osservare un orario dalle 11- 11,30 come acquagym, 11,30-12 gioco aperitivo, poi il serale dalle 21,30 alle 23,00. Di fatto, il ricorrente non rispettava questi orari, a volte non arrivava, non sempre li rispettava. Il programma è stato rispettato poco e niente e infatti abbiamo avuto difficoltà con i clienti. Secondo gli accordi doveva essere presente dal martedì alla domenica con il lunedì libero. Non so riferire come si è concluso il rapporto di lavoro del ricorrente.
5 Il ricorrente non lavorava il lunedì”. Il teste citato da ha riferito: Testimone_4 Controparte_1 Contr Lavoro d sia dal 2022 mi occupo anche di supervisionare i vari gruppi di animazione. Conosco il ricorrente in quanto spesso e volentieri ho assistito alle chiamate che venivano fatte al sig. ossia il direttore da parte della struttura Pt_3
Camping UL di Terracina per lamentarsi del ricorrente. Le chiamate erano telefoniche. A volte ho accompagnato alla struttura il sig.
perché dovevamo scaricare dei materiali e ho assistito con i miei Pt_3 occhi alle lamentele della direzione sul ricorrente. Tali lamentele consistevano nel fatto che spesso e volentieri scompariva dalla struttura, non era reperibile al telefono e quindi dava un mancato servizio all'animazione. Sono andata in struttura un paio di volte, le chiamate erano di più ma non ricordo quante di preciso. Quello che ricordo io è che il ricorrente è andato via senza preavviso e tanto so in quanto ho assistito alla chiamata della Direzione per cui non riuscivano più a trovarlo. Era agosto ma non ricordo il giorno. So che doveva osservare un orario di due ore al giorno tranne il lunedì in cui era libero, un'oretta la mattina tenendo una lezione di fitness e con un gioco aperitivo e la sera un'ora, un'ora e un quarto con musica e balli. Dopo le lamentele il sig. cercava di contattare il ricorrente ma non ci Pt_3 riusciva, stavo lì e sentivo o che il sig. non aveva risposta. Pt_3
Il teste citato da a riferito: Testimone_5 CP_2
“Lavor da circa, mi occupo di accoglienza e CP_2 supporto al direttore. Conosco il ricorrente in quanto è stato nella struttura camping Marina di UL dal 12 luglio al 20 agosto di due anni fa, nel 2022. Io in quel periodo ero presente nel camping, era la mia sede di lavoro, il mio orario di lavoro era pari a 40 ore settimanali variabili a seconda delle esigenze. Il ricorrente svolgeva l'acquagym dalle 11-11,30 e poi l'attività gioco aperitivo dalle 11,30 a mezzogiorno e poi le attività serali erano dalle 21,30 alle 23, dal martedì alla domenica. Questi erano gli orari che avrebbe dovuto osservare, perché spesso rilevavamo che era assente in struttura, non si presentava agli orari delle attività. L'ultimo giorno di lavoro avrebbe dovuto essere il 21 agosto, ma non l'ho visto in struttura e ho segnalato al direttore sig. che era il mio Tes_3 superiore che il ricorrente non era in struttura, il suo ultimo giorno di lavoro è stato il 20 agosto. Non mi risulta che in questo giorno vi siano stati diverbi o litigi”. Contro Il teste citato da ha dichiarato: Testimone_6
6 “Ho lavorato per la società ASD Compagnia di Oriente dal 2019 al 2023, mi occupavo di visionare tutti i villaggi, di portare il materiale nei villaggi e di fare spettacoli all'interno dei villaggi. Conosco il ricorrente in quanto siamo stati collaboratori per la società, nella struttura Marina di UL a Terracina. Io ero presente nel camping, mi occupavo di portare il materiale una volta ogni 15 giorni, la mattina, non prima delle dieci e non dopo le 17. Quando mi sono recato per la consegna del materiale al camping, non ho visto il ricorrente. L'orario di lavoro del ricorrente era di due ore al giorno, ma non li rispettava e tanto so perché ero presente quando il direttore della struttura di cui non ricordo il nome si lamentava con il sig. del fatto che il ricorrente non Pt_3 rispettava gli orari di lavoro e non era reperibile. Il ricorrente ha abbandonato la struttura senza preavviso il 21 agosto e tanto so in quanto ho assistito ad una telefonata del direttore con il sig. in Pt_3 cui gli si riferiva che il ricorrente non c'era più. ha di Pt_3 contattare il ricorrente ma non era reperibile. A questa telefonata ero presente solo io perché ero io che accompagnavo il sig. quando consegnava i materiali nella struttura. Pt_3
ha cercato più volte di contattare il ricorrente senza riuscirci. Pt_3
Quando ricevette la telefonata del 21 agosto eravamo per strada in Pt_3 macchin Non ricordo se il sia stato contattato altre volte per lo stesso motivo Pt_3 nella giornata del o”. Orbene, premesso che per giurisprudenza assolutamente consolidata grava sul ricorrente fornire la prova dell'orario supplementare e straordinario svolto, nel caso in esame tale prova non risulta raggiunta, in quanto lo svolgimento dell'orario dedotto in ricorso è stato smentito dai testimoni indicati dalle convenute (che hanno riferito che il ricorrente “avrebbe dovuto osservare” un orario di due ore al giorno, ma non che lo abbia effettivamente osservato), mentre i testimoni indicati da parte ricorrente hanno riferito circostanze del tutto irrilevanti, limitandosi a riferire di aver partecipato a qualche lezione di acqua gym e di balli latino-americani e, anche ammettendo che tali attività siano state svolte dal ricorrente dal 12 luglio 2022 al 21 agosto 2022 in favore Contr di (circostanza tuttavia rimasta del tutto sfornita di prova), gli orari riferiti dai testi sono del tutto compatibili con il monte ore settimanale previsto dal contratto. Come rilevato, i testimoni indicati dalla convenuta non hanno riferito in ordine all'orario di lavoro di fatto osservato dal ricorrente, ma a quello che avrebbe dovuto osservare, per quanto a loro conoscenza;
trattandosi di dichiarazioni provenienti da soggetti estranei al rapporto di lavoro, non può attribuirsi alle stesse valore confessorio, né può ritenersi smentita per ciò solo
7 la previsione contrattuale di 10 ore di lavoro settimanali (confermata anche nella memoria di costituzione: un ora al giorno il martedì e il mercoledì, lunedì riposo, gli altri giorni due ore al giorno). Alla luce di tali circostanze, pertanto, il ricorrente ha diritto ad ottenere unicamente le differenze retributive maturate in relazione ad un rapporto di lavoro part time (10 ore settimanali) dal 12.7.2022 al 20.8.2022 pari alla somma lorda complessiva di € 1.538,17 come quantificata da CP_1
(già detratti gli acconti pacificamente corrisposti)
[...] convenuta, non contestati dal ricorrente, possono essere condivisi, in quanto corretti e coerenti con le previsioni del CCNL e con la retribuzione stabilita (al netto) nel contratto di assunzione. Essendo pacifico che il ricorrente abbia lavorato nell'ambito del contratto di appalto intercorso tra le convenute, le stesse sono tenute in solido al pagamento della suddetta somma.
Quanto alla risoluzione del rapporto di lavoro, dalla comunicazione obbligatoria unificato unilav (all. 4 ric.) risulta che il lavoratore è stato licenziato per giustificato motivo soggettivo il 21.8.2022; il datore di lavoro evidenzia di aver comunicato “a mezzo unilav l'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro dal 22.8.2022”. Orbene, in base al dettato dell'art. 2119 del codice civile, il recesso anticipato dal contratto a termine - sia da parte del datore che del lavoratore - è consentito solo in presenza della cosiddetta giusta causa, ossia di un fatto di gravità tale da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro (Cass. 10 febbraio 2009, n. 3276). Il soggetto che recede prima del termini, non per giusta causa, è tenuto a risarcire l'altra parte: in particolare, se a recedere è il datore di lavoro, il lavoratore ha diritto a ricevere le retribuzioni che avrebbe percepito ove il contratto si fosse concluso alla scadenza prefissata (Corte App. Milano 4.4.2013 nonché Corte di Cassazione sentenza n. 4648 del 25 febbraio 2013 ). Nel caso di specie, il licenziamento è avvenuto per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa e, inoltre, non è stato preceduto da contestazione disciplinare, per cui il recesso dal contratto a termine prima della scadenza pattuita deve ritenersi senz'altro illegittimo, con la conseguenza che il recedente è tenuto al risarcimento del danno, da liquidarsi secondo le regole comuni di cui all'art. 1223 cod. civ., sicché il lavoratore ha diritto alla retribuzione pattuita nel contratto di assunzione fino alla scadenza del termine ossia fino al 31.8.2022 (10 giorni) pari a € 400,00. Si precisa che tenuto al pagamento della suddetta somma è unicamente il datore di lavoro;
la locuzione “trattamenti retributivi” contenuta nell'art. 29 del D.lgs. 276/03, infatti, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore
8 risulta tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, per cui la responsabilità solidale del committente non si estende ai crediti aventi natura risarcitoria.
La domanda riconvenzionale proposta da è Controparte_1 infondata. L'indennità di preavviso non è dovuta dal lavoratore, essendo il rapporto cessato per licenziamento per giustificato motivo soggettivo e non per giusta causa. Non vi è alcuna prova che al ricorrente fosse stato affidato l'incarico di vendere le divise agli ospiti del villaggio;
la circostanza è stata tempestivamente contestata dal ricorrente e sul punto la resistente non ha formulato alcuna istanza di prova orale;
né la prova di quanto dedotto può desumersi dal documento prodotto dalla resistente (all. 5) che è un mero “ordine a cliente” datato 28.6.2022 (quando il rapporto di lavoro non aveva ancora avuto inizio) intestato a “ e che non contiene alcun riferimento al Controparte_5 ricorrente. Quanto al mancato pagamento, da parte della committente, delle rate III e IV del contratto, non vi è alcun elemento in base al quale ciò possa ricondursi alla condotta del ricorrente, anzi si evidenzia che con lettera del 23.9.2022 la società ha contestato a una serie di CP_2 Controparte_1 inadempimenti evidenziando che “in particolare, l'esiguo numero degli animatori assegnati si è rivelato non all'altezza di quanto concordato: nessun miniclub, nessun materiale e strumentazione … per l'espletamento delle attività diurne e serali, nessuna organizzazione di torneo di gioco, nessun capo animatore di riferimento, ma solo due figure alternatesi tra loro con scarso successo, assenza totale dell'animatore per il fitness e/o l'acquagym nei primi 10/15 gg di luglio pre entrambe le strutture ricettive e negli ultimi 10/15 gg di agosto per il camping Marina di UL …”. Le istanze di prova orale sono state formulate in termini generici e valutativi e pertanto la prova sui relativi capitoli non è stata ammessa, non potendosi chiedere al teste se il ricorrente “si rivelava inadeguato” e svolgeva le prestazioni “in tempi non consoni”; non è specificamente dedotto nei capitoli di prova quali fossero le attività che doveva svolgere, né se vi fossero altri animatori o quanti fossero “gli altri componenti dello staff”. La domanda riconvenzionale deve essere, pertanto, rigettata.
Nei rapporti tra il ricorrente e le spese vanno Controparte_1 poste a carico di quest'ultima s a soccombenza, come da liquidazione in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Nei rapporti tra il ricorrente e in considerazione Controparte_2 dell'accoglimento della domanda di pagamento delle differenze retributive
9 solo in minima parte, le spese di lite, liquidate in dispositivo, possono essere compensate nella misura di due terzi mentre il restante terzo va posto a carico di con distrazione in favore del difensore dichiaratosi Controparte_2 antistatario.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condanna e in solido tra loro a Controparte_1 Controparte_2 pagare al ricorrente la somma lorda di € 1.538,17 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 della somma di € 400,00 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
rigetta per il resto il ricorso;
rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1 condanna a pagare al ricorrente le spese di lite CP_1 CP_1 liquidate i rali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
nei rapporti tra il ricorrente e compensa per due terzi le Controparte_2 spese di lite, che liquida per l 0 oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA e pone a carico di la residua Controparte_2 parte, da distrarsi.
Si comunichi.
Roma, 10/02/2025
Il giudice
Maria Teresa Consiglio
10