Decreto 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 18/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
La Corte d'Appello di Catania, Sezione della Famiglia della Persona
e dei Minori, composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere rel.
dott. Simona Lo Iacono Consigliere
dott. Eleonora Zanti Componente privato dott. Davide Salvatore Ferlito Componente privato ha pronunciato il seguente
DECRETO
Nelle causa civile iscritta al n. 1092/2024 R. G.V. G. vertente
TRA
nata a [...] ( UN ) il 26.4.1978, c.f. Parte_1
, res.te in Scicli, Via Franceschiello s. n., in C.F._1 proprio e quale genitore dei minori , Persona_1 Persona_2 Per_3
e elettivamente domiciliata in Ragusa, Via S.G.
[...] Persona_4
Bosco n. 2, presso lo studio dell'Avv. Enrica Giummarra, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RECLAMANTE
E
Avv.to Valeria Migliorisi, nella qualità di curatore speciale e difensore dei minori nato il [...], , nato il Persona_1 Persona_2
23/12/2011, nato il 7/72015 e nata il Persona_3 Persona_4
30/7/2020, elett.te dom.ta in Ragusa, presso il suo studio in Via Maiorana
n. 48;
RECLAMATA
E nei confronti di nato in [...] il [...]; CP_1
RECLAMATO CONTUMACE
OGGETTO: provvedimenti limitativi responsabilità genitoriale - reclamo avverso decreto urgente e provvisorio del Tribunale per i
Minorenni di Catania del 26/10/24.
FATTO
minori sopra generalizzati, ha impugnato il decreto del Giudice
Monocratico del Tribunale per i Minorenni di Catania reso in data
26/10/2024, comunicato 26/10/24, - nel corso del procedimento ex artt.
330 e 333 e segg. promosso dal PM nei confronti di essa reclamante e del marito - con cui il T.M., ha confermato, all'esito del CP_1
contraddittorio tra le parti, il decreto emesso inaudita altera parte in data
15/5/2024 in via provvisoria ed urgente, ed, in limitazione della responsabilità genitoriale dei genitori, ha affidato i minori al servizio sociale del Comune di Scicli, con incarico di inserire al piu' presto i minori unitamente alla madre, ove la stessa vi acconsenta, in struttura comunitaria o presso casa famiglia, ed, in mancanza di consenso materno, di inserire i minori in famiglie disponibili all'accoglienza a scopi solidaristici ovvero in comunità, sospeso gli incontri padre minori, dato mandato ai servizi di esperire una serie di accertamenti istruttori e disponendo il prosieguo del procedimento.
La reclamante lamenta l'erroneità del provvedimento, deducendo che il T.M. ha travisato le risultanze delle relazioni del servizio sociale acquisite in atti, attestanti lo svolgimento di una serena vita di relazione e di frequenza scolastica dei minori e un clima familiare sereno;
deduce che il provvedimento e' stato adottato senza considerare gli effetti negativi conseguenti allo sradicamento dei minori e di essa reclamante dal loro contesto sociale e familiare e deduce che le condotte pregiudizievoli poste in esser dal marito erano datate e cessate;
deduce che la misura adottata e' eccessiva e penalizzante per i minori.
Chiede la revoca del decreto impugnato, previa sospensione.
Si è costituita, resistendo, l'Avv.to Valeria Migliorisi, curatore speciale dei quattro minori predetti, la quale, preliminarmente, ha chiarito che il procedimento aveva avuto origine dalla denunzia penale presentata dalla stessa reclamante nei confronti del marito, accusato di ingiurie e reiterate percosse nei suoi confronti anche alla presenza dei figli;
ha rilevato che, dopo l'esecuzione del provvedimento provvisorio impugnato, la madre ed i minori erano fuggiti dalla comunità ed avevano fatto rientro in famiglia rifiutandosi di rientrare in comunità; deduceva che, per effetto dei provvedimenti adottati il padre dei minori, sembrava aver preso consapevolezza dei suoi comportamenti pregiudizievoli e che il nucleo familiare era strettamente monitorato dai servizi sociali che avevano attivato un servizio di educativa domiciliare e che i genitori si mostravano collaborativi;
ha dedotto che, con provvedimento del
12/2/2015, il TM aveva previsto, in alternativa ai provvedimenti adottati,
l'allontanamento dei madre e dei figli dall'abitazione familiare, che non si era potuto realizzare;
nel merito ha chiesto il rigetto del reclamo, evidenziando una situazione di grave pregiudizio per i minori, reso evidente dalle dichiarazioni rese dalla stessa reclamante e dal figlio seppur successivamente minimizzate da costoro. Per_2
Con provvedimento del 30/1/25 e' stata rigettata l'istanza di sospensiva inaudita altera parte depositata dalla reclamante.
All'udienza del 9 aprile 2025, trattata in presenza, sentiti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle loro richieste ed il P.G. che ha chiesto il rigetto del reclamo, la Corte ha assunto la causa in decisione.
DIRITTO
Deve, preliminarmente, dichiararsi la contumacia di CP_1
padre dei minori, che non ha ritenuto di costituirsi in questo grado del giudizio, nonostante la regolarità della notifica del reclamo.
Il reclamo, ad avviso della Corte, e' infondato e va disatteso.
Osserva, innanzitutto, la Corte che il provvedimento provvisorio impugnato non risulta espressamente revocato dal T.M., nonostante nel corso del procedimento pendente in primo grado sia stata prevista un'alternativa al collocamento in comunità con provvedimento del
12/2/25, come riferito dal curatore speciale dei minori, sicche' permane l'interesse all'impugnazione da parte della reclamante.
Nel merito, osserva la Corte che, nel caso in esame, dagli elementi di prova acquisiti in atti nella fase iniziale del procedimento, emerge, in estrema sintesi, che il procedimento ha avuto origine dalla denunzia presentata dalla stessa reclamante nei confronti del marito, accusato di maltrattamenti in famiglia e di aver usato violenza nei confronti della moglie alla presenza dei figli minori;
accuse ribadita dalla stessa reclamante anche al servizio sociale in data 25/9/24, allorquando la ebbe a dichiarare che il marito “ la teneva in stato di Pt_1
sottomissione non consentendole di lavorare e di uscire di casa e lasciandola senza denaro” e che era solito rientrare a casa ubriaco e minacciarla ed ingiuriarla davanti ai minori, pur rifiutandosi di denunziarlo e di separarsi ( cfr. dichiarazioni in atti).
Il comportamento tenuto dal padre, - nei cui confronti e' stato aperto un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia, - e' stato confermato anche dal minore che, in un primo momento, ha Per_2
riferito di aver assistito a numerosi episodi di aggressione nei confronti della madre da parte del padre e che lui stesso aveva dovuto difendere la madre dalla violenza usata dal padre. ( cfr. relazioni in atti).
A fronte di tali elementi di prova gravi univoci precisi e concordanti, acquisiti in atti, a nulla vale la minimizzazione di tali condotte che la reclamante ha poi fatto in seno al reclamo, descrivendo, in manifesto contrasto con quanto in precedenza dichiarato, un quadro idilliaco del nucleo familiare che contrasta in modo stridente con i fatti soprariportati.
Orbene, osserva la Corte che, in tale situazione, il provvedimento adottato in via provvisoria ed urgente dal va integralmente Pt_2 confermato nell'esclusivo interesse dei minori, che sono esposti ad una situazione di grave pregiudizio, data la violenza assistita posta in esser dal padre nei confronti della madre.
Com'e' noto, invero, la violenza assistita costituisce gravissimo pregiudizio per i minori che ne restano gravemente lesi nella loro integrità psico fisica, sicche' la misura adottata in via urgente trova la sua piena giustificazione nella necessità di tutelare i minori anche alla luce del principio di proporzionalità.
Tanto premesso e', comunque, opportuno rilevare che, secondo quanto riferito dal curatore speciale dei minori, la situazione del nucleo familiare, proprio in seguito ai provvedimenti provvisori adottati, sembra aver una iniziale positiva evoluzione, atteso che la madre ed i minori, dopo esser stati collocati in comunità e dopo aver fatto rientro nella casa familiare rifiutandosi di rientrare in struttura, allo stato, sono attentamente monitorati dai servizi sociali ed anche il padre sembra aver mutato atteggiamento, avendo riconosciuto i suoi errori;
il curatore riferisce che il nucleo familiare e' strettamente monitorato dai servizi sociali e sta usufruendo del servizio di educativa domiciliare, e dei supporti alla genitorialità previsti dai servizi, che sono stati accettati dai genitori, tanto che il sta procedendo ad una rivalutazione della Pt_2
situazione.
Ne deriva che, allo stato, il provvedimento provvisorio adottato, - che appare indispensabile a tutela dei minori e consono al loro superiore interesse morale e materiale, senza alcun intento punitivo nei confronti dei genitori, la cui capacità genitoriale sarà adeguatamente valutata da parte dello stesso ell'ambito del procedimento in corso in primo Pt_2 grado all'esito del monitoraggio e del controllo dei servizi, - va confermato, fermo restando che le parti potranno chiedere al T.M., che e' il Giudice del procedimento ancora in corso, ogni piu' ampio approfondimento anche istruttorio sulla loro capacità genitoriale ed ogni eventuale modifica dei provvedimenti provvisori.
Conclusivamente, il reclamo va rigettato.
Ricorrono giusti motivi, data la natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del procedimento di reclamo.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo;
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di reclamo.
Cosi' deciso in Catania, nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott. Concetta Pappalardo dott. Massimo Escher