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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/04/2025, n. 808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 808 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.7056/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosario Santese;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come bracciante agricola dal 1974 al 1990 (per 51 giorni all'anno) alle dipendenze della Azienda Agricola F.lli Napoli quale addetta alla coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli, trasporto manuale di cassette di frutta e verdura raccolta nei campi, carico e scarico di autocarri adibiti al trasporto di prodotti agricoli;
dal 2001 al 2015 alle dipendenze della Soc.
Coop. Finagricola quale addetta al confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e spostamento manuale delle cassette del peso minimo di 20 Kg;
che, nel primo periodo, aveva prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato, e, all'occorrenza, anche di domenica, dalle ore
6.00 alle 13.00 in estate, e, dalle ore 7.00 alle 14.00, in inverno;
nel secondo periodo, dal lunedì al sabato, con orario dalle ore 7,30 alle ore 15,00; che, per lo svolgimento di entrambe le attività lavorative, aveva dovuto assumere posizioni incongrue e trasportare pesi in quanto adibita sia al trasporto delle cassette di frutta e verdura, che allo spostamento manuale di quelle contenenti i prodotti confezionati del peso minimo di 20 Kg. Deduceva, che a causa dell'impiego fisico richiesto dalla natura usurante del lavoro svolto, aveva sviluppato la
”Spondilodiscoartosi con discopatia L4-L5 ed L5-S1 in esiti di intervento” recante postumi invalidanti nella misura del 12%; che, sottoposta a visita medico legale per il riconoscimento della CP_ malattia professionale, l' in data 21.1.2021, le comunicava la reiezione della domanda CP_ amministrativa. Tanto esposto in fatto e contestando la valutazione dell adiva il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché accertasse la natura professionale della malattia e un conseguente danno biologico pari al 10% con condanna dell'istituto assicurativo al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo in capitale o della rendita dalla data della domanda al soddisfo, oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la natura professionale CP_1 della malattia denunciata da ritenersi viceversa malattia comune compatibile con l'età anagrafica della ricorrente ed evidenziava pertanto la corretta valutazione effettuata in sede amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, in data odierna, sentita la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata decisa con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del
18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbiano consentito di ricostruire l'attività lavorativa di bracciante agricola espletata dalla ricorrente nell'arco del periodo temporale decorrente dall'anno 1974 all'anno 2015.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia rilevato la insussistenza di elementi medico legali ed assicurativi per ricondurre la malattia denunziata alla predetta attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Il CTU ha in particolare valutato che: “L'ernia del disco è il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale, dovuta all'età, all'invecchiamento, a lavori e professioni pesanti.
Con il tempo i dischi intervertebrali perdono il loro contenuto acquoso e le loro preziose fibre: questo ne determina una minore resistenza e flessibilità.
La causa principale di una stenosi del canale vertebrale è la disidratazione naturale dei dischi intervertebrali data dall'invecchiamento: questi, infatti, perdono progressivamente acqua, diminuendo in altezza e diventando maggiormente soggetti a protrusioni e rotture.
Il rischio di insorgenza di una discopatia è dovuto a vibrazioni ovvero di persone che effettuano un lavoro pesante o che usano per esempio un martello pneumatico, cosa che non ha fatto la perizianda e che, inoltre, per un lungo periodo di tempo non ha lavorato (dal 1990 al 2002); inoltre quando ha presentato la domanda per il riconoscimento della malattia professionale, nel 2017, aveva già 63 anni e la documentazione sanitaria è del 2015”.
Nel riscontrare le osservazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente, il CTU ha innanzitutto evidenziato, sulla base della documentazione in atti (estratto contributivo) la discontinuità dell'attività di bracciante agricola espletata dalla ricorrente nel periodo decorrente dal 1974 al 1990 riconducibile a otto anni di lavoro nell'ambito dei quali la stessa ha usufruito di 2409 giorni di disoccupazione, 794 giorni di maternità, 757 giorni di malattia e 1034 giorni di trattamento speciale agricolo. Con riferimento al successivo periodo di lavoro dal 2001 al 2015 il CTU, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha rilevato che le cassette di pomodori ed ortaggi che la ricorrente movimentava per procedere al confezionamento pesavano circa 20-25 kg e il lavoro di presa veniva svolto da due persone, dovendosi poi occupare delle pedane solo in assenza degli operai a ciò addetti e con movimentazione di cassettini che avevano certamente un peso inferiore.
Ha quindi ribadito che : “La causa lesiva nella malattia professionale opera con azione lenta, subdola e continua sull'organismo umano, danneggiandolo grado a grado: in altri termini, si tratta di una causa diluita nel tempo;
appare evidente che non è il caso della perizianda, anche perché dalla prima RMN del rachide lombo-sacrale del 7/12/2015 emerge una stenosi del canale vertebrale nel tratto L3-L5 per ipertrofia artrosica dei massicci articolari associata a brachilamina che non può essere certamente l'esito del suo lavoro concentrato in soli otto anni di lavoro. Lo stesso esame evidenzia una piccola ernia discale a livello L3-L4 e produzioni disco-artrosiche a livello degli spazi intersomatici L4-L5 ed L5-S1”.
Il CTU ha pertanto nuovamente concluso escludendo la riconducibilità delle patologie della ricorrente alla attività lavorativa da quest'ultima svolta nell'arco temporale decorrente dal
1974 al 2015.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice con la discussione orale non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente e quella della parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U. deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova degli elementi richiesti dal T.U.
1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, non avendo, in particolare, dimostrato il nesso eziologico tra la malattia denunciata (ad origine multifattoriale) e l'attività lavorativa svolta (genesi professionale della malattia).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio essendovi in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Salerno, il 23.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N.7056/2023 R.G. LAVORO avente ad
OGGETTO: malattia professionale
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Rosario Santese;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Teresa Castellucci;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15.12.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva di aver lavorato come bracciante agricola dal 1974 al 1990 (per 51 giorni all'anno) alle dipendenze della Azienda Agricola F.lli Napoli quale addetta alla coltivazione e raccolta dei prodotti agricoli, trasporto manuale di cassette di frutta e verdura raccolta nei campi, carico e scarico di autocarri adibiti al trasporto di prodotti agricoli;
dal 2001 al 2015 alle dipendenze della Soc.
Coop. Finagricola quale addetta al confezionamento dei prodotti ortofrutticoli e spostamento manuale delle cassette del peso minimo di 20 Kg;
che, nel primo periodo, aveva prestato attività lavorativa dal lunedì al sabato, e, all'occorrenza, anche di domenica, dalle ore
6.00 alle 13.00 in estate, e, dalle ore 7.00 alle 14.00, in inverno;
nel secondo periodo, dal lunedì al sabato, con orario dalle ore 7,30 alle ore 15,00; che, per lo svolgimento di entrambe le attività lavorative, aveva dovuto assumere posizioni incongrue e trasportare pesi in quanto adibita sia al trasporto delle cassette di frutta e verdura, che allo spostamento manuale di quelle contenenti i prodotti confezionati del peso minimo di 20 Kg. Deduceva, che a causa dell'impiego fisico richiesto dalla natura usurante del lavoro svolto, aveva sviluppato la
”Spondilodiscoartosi con discopatia L4-L5 ed L5-S1 in esiti di intervento” recante postumi invalidanti nella misura del 12%; che, sottoposta a visita medico legale per il riconoscimento della CP_ malattia professionale, l' in data 21.1.2021, le comunicava la reiezione della domanda CP_ amministrativa. Tanto esposto in fatto e contestando la valutazione dell adiva il
Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, affinché accertasse la natura professionale della malattia e un conseguente danno biologico pari al 10% con condanna dell'istituto assicurativo al pagamento in proprio favore del relativo indennizzo in capitale o della rendita dalla data della domanda al soddisfo, oltre accessori e spese di lite, da distrarsi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che contestava la natura professionale CP_1 della malattia denunciata da ritenersi viceversa malattia comune compatibile con l'età anagrafica della ricorrente ed evidenziava pertanto la corretta valutazione effettuata in sede amministrativa, concludendo per il rigetto del ricorso, vinte le spese di lite.
Ammessa ed espletata la prova per testi e disposta Consulenza tecnica medico legale sulla persona dell'istante, in data odierna, sentita la discussione orale dei difensori delle parti, la causa è stata decisa con sentenza all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è infondato per le ragioni di cui alla seguente motivazione.
La figura tecnico-giuridica della malattia professionale è disciplinata dall'art. 3 del T.U.
1124/1965, a norma del quale sono malattie professionali quelle contratte nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni . . ., in quanto tali lavorazioni rientrino tra quelle previste all'art. 1 ricomprendenti le cosiddette “attività protette”. Più in particolare, l'art. 1 del T.U., in concorso con il successivo art. 4 delimita l'ambito di applicazione soggettiva dell'assicurazione obbligatoria mediante un doppio criterio selettivo basato sul riferimento alla pericolosità presunta della lavorazione (art. 1) e alla natura del rapporto giuridico o del titolo in base al quale la attività viene svolta dal lavoratore (art. 4). Sull'assetto normativo in questione, come noto, è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del
18/2/1988 che ha dichiarato illegittimo l'art. 3 del T.U. nella parte in cui limita la tutela alle sole malattie tassativamente indicate nelle tabelle ivi indicate. In conseguenza di tale pronuncia è stato introdotto un c.d. sistema misto per effetto del quale risultano coperte e tutelate dall'assicurazione obbligatoria sia le malattie tabellate (specificamente previste dall'art. 3 e per le quali opera la presunzione legale della origine lavorativa) sia quelle non tabellate –cd. multifattoriali- delle quali il lavoratore sia in grado di dimostrare la genesi professionale (in ipotesi di malattia multifattoriale la prova del nesso eziologico tra lavorazione e patologia denunciata è, pertanto, a carico del lavoratore).
Alla luce di tale normativa (come evolutasi a seguito dell'intervento della Corte
Costituzionale), pertanto, al fine di ritenere sussistente la malattia professionale e il diritto ai connessi benefici economici previdenziali, è necessario verificare:
1. il tipo di attività lavorativa svolta dall'assicurato;
2. se l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio che ha determinato la malattia;
3. se l'assicurato abbia contratto la malattia nell'esercizio dell'attività svolta e, in caso positivo, determinare il grado di inabilità.
In punto di onere della prova la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il dipendente che sostenga la dipendenza dell'infermità da una causa di servizio ha l'onere di dedurre e provare i fatti costitutivi del diritto, dimostrando la riconducibilità dell'affezione denunciata alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni inerenti la qualifica rivestita. Ne consegue che, ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (Cass. 21825/2014, Cass. 15080/2009).
Ciò posto, nel caso di specie, può ritenersi che la prova documentale e testimoniale abbiano consentito di ricostruire l'attività lavorativa di bracciante agricola espletata dalla ricorrente nell'arco del periodo temporale decorrente dall'anno 1974 all'anno 2015.
Il consulente tecnico di ufficio nominato in causa, espletate le necessarie indagini, ha tuttavia rilevato la insussistenza di elementi medico legali ed assicurativi per ricondurre la malattia denunziata alla predetta attività lavorativa svolta dalla ricorrente.
Il CTU ha in particolare valutato che: “L'ernia del disco è il risultato di una graduale usura degli elementi della colonna vertebrale, dovuta all'età, all'invecchiamento, a lavori e professioni pesanti.
Con il tempo i dischi intervertebrali perdono il loro contenuto acquoso e le loro preziose fibre: questo ne determina una minore resistenza e flessibilità.
La causa principale di una stenosi del canale vertebrale è la disidratazione naturale dei dischi intervertebrali data dall'invecchiamento: questi, infatti, perdono progressivamente acqua, diminuendo in altezza e diventando maggiormente soggetti a protrusioni e rotture.
Il rischio di insorgenza di una discopatia è dovuto a vibrazioni ovvero di persone che effettuano un lavoro pesante o che usano per esempio un martello pneumatico, cosa che non ha fatto la perizianda e che, inoltre, per un lungo periodo di tempo non ha lavorato (dal 1990 al 2002); inoltre quando ha presentato la domanda per il riconoscimento della malattia professionale, nel 2017, aveva già 63 anni e la documentazione sanitaria è del 2015”.
Nel riscontrare le osservazioni formulate dalla difesa della parte ricorrente, il CTU ha innanzitutto evidenziato, sulla base della documentazione in atti (estratto contributivo) la discontinuità dell'attività di bracciante agricola espletata dalla ricorrente nel periodo decorrente dal 1974 al 1990 riconducibile a otto anni di lavoro nell'ambito dei quali la stessa ha usufruito di 2409 giorni di disoccupazione, 794 giorni di maternità, 757 giorni di malattia e 1034 giorni di trattamento speciale agricolo. Con riferimento al successivo periodo di lavoro dal 2001 al 2015 il CTU, sulla base delle risultanze della prova testimoniale, ha rilevato che le cassette di pomodori ed ortaggi che la ricorrente movimentava per procedere al confezionamento pesavano circa 20-25 kg e il lavoro di presa veniva svolto da due persone, dovendosi poi occupare delle pedane solo in assenza degli operai a ciò addetti e con movimentazione di cassettini che avevano certamente un peso inferiore.
Ha quindi ribadito che : “La causa lesiva nella malattia professionale opera con azione lenta, subdola e continua sull'organismo umano, danneggiandolo grado a grado: in altri termini, si tratta di una causa diluita nel tempo;
appare evidente che non è il caso della perizianda, anche perché dalla prima RMN del rachide lombo-sacrale del 7/12/2015 emerge una stenosi del canale vertebrale nel tratto L3-L5 per ipertrofia artrosica dei massicci articolari associata a brachilamina che non può essere certamente l'esito del suo lavoro concentrato in soli otto anni di lavoro. Lo stesso esame evidenzia una piccola ernia discale a livello L3-L4 e produzioni disco-artrosiche a livello degli spazi intersomatici L4-L5 ed L5-S1”.
Il CTU ha pertanto nuovamente concluso escludendo la riconducibilità delle patologie della ricorrente alla attività lavorativa da quest'ultima svolta nell'arco temporale decorrente dal
1974 al 2015.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Rispetto alle valutazioni medico legali del CTU, le censure mosse da parte attrice con la discussione orale non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente e quella della parte (Cass., n. 11054/2003; Cass, n. 7341/2004, Cass. 3519/2001), sicché non si sono ravvisati i presupposti per la sua rinnovazione (Cass, n. 2151/2004, Cass. 7273/2011).
Alla luce delle condivisibili conclusioni del C.T.U. deve pertanto ritenersi che la parte ricorrente non abbia fornito, come era suo onere, la prova degli elementi richiesti dal T.U.
1124/1965 al fine di ritenere configurabile una malattia professionale, non avendo, in particolare, dimostrato il nesso eziologico tra la malattia denunciata (ad origine multifattoriale) e l'attività lavorativa svolta (genesi professionale della malattia).
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Parte ricorrente è esonerata dal pagamento delle spese di lite e di consulenza tecnica di ufficio essendovi in atti dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona della dott. ssa Francesca D'Antonio, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara la parte ricorrente esonerata dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Salerno, il 23.4.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio