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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 6565/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 6565/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 25.6.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Ticozzi Marco, CP_1
e
con il patrocinio degli'avv. Anna Carraro e Marielena Verde Controparte_2
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale adito affinché – letto quanto esposto, visionati i documenti allegati, ritenuta la propria competenza, decorso il termine previsto dall'art. 3 co. II lett. b Legge 1/12/1970 n. 898, nonché, ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., fissati gli incombenti di rito e l'udienza per la comparizione delle parti con modalità cartolare, per il tentativo di conciliazione – voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 29 giugno 1996 in Vigodarzere, tra i signori e e trascritto nei registri CP_1 Controparte_2
dello Stato Civile del Comune di Vigodarzere dell'anno 1996 al n. 23 parte II serie A, mandando alla
Cancelleria per ogni conseguente annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della medesima.
2. Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio essendo Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla a titolo di spese straordinarie.
4. In ogni caso e fermi gli obblighi alimentari previsti ex lege ai sensi degli artt. 433 e segg. c.c.
a carico di entrambi i genitori, considerata l'attuale pendenza del contratto di apprendistato del figlio e che quest'ultimo risiede ancora nell'abitazione della signora (cfr. doc. 3), il Per_1 CP_2
padre signor conferma il proprio impegno a supportare anche economicamente il figlio, CP_1
qualora detto contratto dovesse essere risolto per cause non imputabili a e/o qualora – alla Per_1
naturale conclusione del contratto di apprendistato de quo – non dovesse conseguire l'assunzione del figlio presso l'attuale datrice di lavoro: tale aiuto economico che il padre si impegnerebbe a prestare al verificarsi di detti eventi non costituirebbe un obbligo qualificabile come mantenimento ordinario a suo carico, tenuto conto proprio dell'età del figlio e dell'impegno che quest'ultimo dovrà comunque mettere nel reperire un'occupazione lavorativa.
5. Confermare che con il presente accordo i coniugi non hanno altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto convenuto con il presente accordo.
6. Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. ”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29.6.1996 a Vigodarzere, trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di Vigodarzere, al n. 23, parte II, serie A, anno 1996.
Dalla loro unione nasceva un figlio, in data 12.07.2002. Persona_2
Con decreto n. 2662/2018 del 03.04.2018, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 8.3.2018.
In data 25.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata e prive di profili d'illegittimità; pertanto. si prende atto delle condizioni sub 1, 2, 3.
Quanto alle condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.6.1996 da CP_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigodarzere, al n. Controparte_2
23, parte II, serie A, anno 1996;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 10.10.25.
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale di Padova, Volontaria Giurisdizione, riunito in camera di consiglio, composto dai seguenti Magistrati:
Chiara Ilaria Bitozzi Presidente rel.
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. n. 6565/2025 V.G., promosso con ricorso congiunto depositato il 25.6.2025 da:
con il patrocinio degli avv. Ticozzi Marco, CP_1
e
con il patrocinio degli'avv. Anna Carraro e Marielena Verde Controparte_2
-ricorrenti- con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“all'Ill.mo Tribunale adito affinché – letto quanto esposto, visionati i documenti allegati, ritenuta la propria competenza, decorso il termine previsto dall'art. 3 co. II lett. b Legge 1/12/1970 n. 898, nonché, ai sensi dell'art. 473-bis. 51 c.p.c., fissati gli incombenti di rito e l'udienza per la comparizione delle parti con modalità cartolare, per il tentativo di conciliazione – voglia pronunciare sentenza di divorzio dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 29 giugno 1996 in Vigodarzere, tra i signori e e trascritto nei registri CP_1 Controparte_2
dello Stato Civile del Comune di Vigodarzere dell'anno 1996 al n. 23 parte II serie A, mandando alla
Cancelleria per ogni conseguente annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della medesima.
2. Confermare che i ricorrenti continueranno a vivere separati, liberi ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
3. Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio essendo Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente e nulla a titolo di spese straordinarie.
4. In ogni caso e fermi gli obblighi alimentari previsti ex lege ai sensi degli artt. 433 e segg. c.c.
a carico di entrambi i genitori, considerata l'attuale pendenza del contratto di apprendistato del figlio e che quest'ultimo risiede ancora nell'abitazione della signora (cfr. doc. 3), il Per_1 CP_2
padre signor conferma il proprio impegno a supportare anche economicamente il figlio, CP_1
qualora detto contratto dovesse essere risolto per cause non imputabili a e/o qualora – alla Per_1
naturale conclusione del contratto di apprendistato de quo – non dovesse conseguire l'assunzione del figlio presso l'attuale datrice di lavoro: tale aiuto economico che il padre si impegnerebbe a prestare al verificarsi di detti eventi non costituirebbe un obbligo qualificabile come mantenimento ordinario a suo carico, tenuto conto proprio dell'età del figlio e dell'impegno che quest'ultimo dovrà comunque mettere nel reperire un'occupazione lavorativa.
5. Confermare che con il presente accordo i coniugi non hanno altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo o ragione, salvo quanto convenuto con il presente accordo.
6. Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza.
7. Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti. ”
Concisa esposizione di fatto e di diritto della decisione , nato a [...] il [...], e nata a [...] il [...], CP_1 Controparte_2
contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29.6.1996 a Vigodarzere, trascritto nel registro degli atti di Stato Civile del Comune di Vigodarzere, al n. 23, parte II, serie A, anno 1996.
Dalla loro unione nasceva un figlio, in data 12.07.2002. Persona_2
Con decreto n. 2662/2018 del 03.04.2018, il Tribunale di Padova omologava la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione personale degli stessi del 8.3.2018.
In data 25.6.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui in epigrafe, così come confermate con le note scritte depositate per l'udienza del 16.9.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ciò premesso, la domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono, infatti, nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente delegato del Tribunale di
Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata e prive di profili d'illegittimità; pertanto. si prende atto delle condizioni sub 1, 2, 3.
Quanto alle condizioni di cui ai punti 4, 5, 6 delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, trattasi di libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili, pertanto, non necessitano di essere recepite dal Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Alla luce della concorde volontà delle parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 29.6.1996 da CP_1
e , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Vigodarzere, al n. Controparte_2
23, parte II, serie A, anno 1996;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. prende atto dei punti nn. 1, 2, 3 delle condizioni di cui in premessa, da aversi qui integralmente riprodotti;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella Camera di Consiglio del 10.10.25.
Il Presidente relatore
Dr. Chiara Ilaria Bitozzi