Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00213/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05279/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5279 del 2025, proposto da
AL DI, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolò, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Avverso e per la declaratoria di illegittimità
del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Caserta;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa MA SP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente agisce ex art. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione intimata sulla domanda di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato;
- sia l’Amministrazione che parte ricorrente hanno chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere sul presente ricorso, in quanto, nelle more della decisione, il procedimento si è concluso favorevolmente;
Ritenuto, pertanto, che sul presente ricorso vada dichiarata cessata la materia del contendere;
Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate in considerazione delle peculiari connotazioni della controversia;
Ritenuto, quanto alla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che parte ricorrente debba provvedere a depositare entro 40 giorni dalla comunicazione della presente sentenza: - in relazione ai redditi prodotti all’estero, certificazione dell’autorità consolare ai sensi dell’art. 79, comma 2 d.p.r. 115/02, ovvero la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all’art. 94, co. 2 del D.P.R. 115/2002 che indichi le ragioni per le quali la produzione della menzionata certificazione sia impossibile e indichi se e quali redditi siano stati prodotti all’estero; - autocertificazione relativa ai redditi percepiti in Italia dal ricorrente e dai familiari conviventi se esistenti con riferimento all’anno 2024, con espressa indicazione, in caso non sussistano, di tale circostanza; - attestazione di iscrizione del difensore nell’Elenco degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
Ritenuto, pertanto, di rinviare la decisione in merito all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Rinvia la decisione relativa all’ammissione di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato alla camera di consiglio del 4 marzo 2026 e assegna a parte ricorrente termine di quaranta giorni dalla comunicazione della presente sentenza per depositare la documentazione indicata in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN CU, Presidente
CC Vampa, Primo Referendario
MA SP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA SP | AN CU |
IL SEGRETARIO