Articolo 2 della Legge 8 aprile 1977, n. 144
Articolo 1Articolo 3
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12 maggio 1977
Art. 2.

Le autorizzazioni per i servizi a navetta, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 516/1972 del consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, a imprese italiane e a vettori degli altri Stati membri della Comunita' economica europea, che nei Paesi in cui i loro autobus sono immatricolati, siano in possesso dei requisiti per essere ammessi ad effettuare trasporti internazionali di persone.
Entrata in vigore il 12 maggio 1977