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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 08/04/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1886/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1886/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.03 innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
Per l'avv. LUCA VERGA e l'avv. PIRAS, Parte_1
Per 'avv. Greta De Francesco in sostituzione Controparte_1 Cont dell'avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO GIOVANNI
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione. Le parti precisano le conclusioni come in atti e si riportano agli stessi per la discussione. L'avv. Verga rileva che il doc. 8, anche se fosse considerato interruttivo dei termini sarebbe in realtà fuori termine perché è datato ottobre 2013 e fa riferimento ad una sofferenza risalente al gennaio di quell'anno. Il giudice avvisa le parti che la sentenza sarà letta alle ore 18.30 di oggi. Successivamente, alle ore 19.30, il giudice, nessuna parte essendo presente, pronuncia l'allegata sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1886/2022 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Luca Verga e Gianmarco Piras, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Varese, piazza
Monte Grappa, 12, contro
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata da in persona del procuratore Controparte_4 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18, Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI ha introdotto questa causa opponendosi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 431/2022 emesso a favore di CP_1
pagina 2 di 12 (di seguito, dal Tribunale di Controparte_3 CP_1
Varese in data 30 aprile 2022 e depositato il 2 maggio 2022.
È opportuno trascrivere il dispositivo di tale provvedimento:
“Ingiunge a … di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1) la somma di € 91022,96;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
La difesa di rappresentata da ha CP_1 Controparte_4 precisato, nel ricorso monitorio, che “con effetti giuridici a far data dal 01.01.2020, la … si è Controparte_6 scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di CP_7 attività e passività”. ha inoltre evidenziato che tra le attività che aveva ottenuto in CP_1 forza dell'atto di scissione erano compresi i crediti in precedenza vantati da verso Area 911 Controparte_6
s.r.l. in liquidazione e . Parte_1
La difesa di ha chiarito, con il ricorso monitorio, che Area CP_1
911 s.r.l. aveva concluso, il 12 novembre 2010, con CP_6 [...] un “contratto di finanziamento per Controparte_6 sovvenzione a scadenza determinata” e che Parte_1 con atto del 29 giugno 2011, si era costituito “fideiussore di Area 911 s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 93.750,00# per l'adempimento delle obbligazioni” verso la banca “dipendenti da obbligazioni bancarie di qualsiasi natura”.
pagina 3 di 12 Il debito di Area 911 s.r.l. e, di conseguenza, del fideiussore
[...] ammontava, al momento della redazione del ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo, a 91.022,96 euro.
con l'atto di citazione in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, ha chiarito che Controparte_6 aveva concluso con Area 911 s.r.l. il contratto di mutuo n. 741580354, l'apertura di credito in conto corrente n. 2652, l'apertura di credito in conto corrente n. 2519. La difesa dell'attore ha aggiunto che la suddetta banca, con lettera raccomandata a/r del 10 giugno 2014, aveva comunicato a che, nella stessa data, aveva chiesto alla debitrice Parte_1 principale di corrisponderle gli importi relativi a tutti i suddetti rapporti a debito, da considerare risolti, per un totale di 84.915,84 euro, “oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni fino al saldo”. L'intimazione di pagamento è stata rivolta, con la suddetta lettera, anche al fideiussore . Parte_1
L'attore, con l'atto di citazione, ha sostenuto che la fideiussione che aveva sottoscritto conteneva delle clausole conformi ad un modello predisposto dall che la Banca d'Italia, con decreto n. 55/2005 CP_8
(prodotto come doc. 5 di parte opponente), aveva ritenuto essere il risultato di un'intesa tra banche contrastante con la normativa a tutela della concorrenza. L'opponente ha pertanto ritenuto che la fideiussione debba essere considerata parzialmente nulla, con riferimento alle clausole oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. È opportuno riportare le clausole alle quali ha fatto riferimento
“2. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Parte_1
Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. pagina 4 di 12 … 6. I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
… 8. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. L'attore ha pertanto ritenuto che, essendo nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., alla presente fattispecie debbano essere applicate le norme previste da tale articolo di legge. ha sottolineato che la banca non ha proposto alcuna Parte_1 istanza diretta ad ottenere il soddisfacimento del suo credito nei sei mesi successivi all'invio delle lettere di giugno 2014. L'attore ha quindi concluso nel senso che il credito vantato dalla sua controparte e fatto valere con il ricorso monitorio si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. si è costituita e ha sottolineato che il documento firmato da CP_1 conteneva una clausola in base alla quale la garanzia Parte_1 doveva essere prestata “a prima richiesta” (la clausola contenuta nella fideiussione è la seguente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). Tale clausola, oltre ad altre specificamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, dovrebbe condurre, nella prospettiva dell'opposta, a qualificare l'impegno di Parte_1 come connesso ad un contratto autonomo di garanzia, non ad una fideiussione, con conseguente inapplicabilità in ogni caso dell'art. 1957 c.c. (espressamente oggetto di deroga in una delle clausole che, secondo l'attore, sarebbe nulla). pagina 5 di 12 Il contratto autonomo di garanzia comporta infatti l'assunzione nei confronti del beneficiario di un'obbligazione autonoma rispetto a quella del debitore principale. Tale autonomia delle obbligazioni comporta l'inapplicabilità delle norme dettate in tema di fideiussione per la caratteristica dell'accessorietà dell'obbligazione del garante fideiussore rispetto a quella del debitore principale, norme tra le quali rientrano quelle previste dall'art. 1957 c.c. La convenuta ha in subordine sottolineato che la previsione della necessità di un pagamento a semplice richiesta scritta da parte del garante dovrebbe comportare la sufficienza di una richiesta di pagamento stragiudiziale nel termine previsto dall'art. cit. per evitare la relativa decadenza. La lettera del 10 giugno 2014 prodotta dall'attore dovrebbe quindi essere sufficiente per escludere tale decadenza.
La difesa di ha replicato che il suo assistito si era Parte_1 costituito garante di Area 911 s.r.l., ma senza rinunciare integralmente alla facoltà di opporre eccezioni spettanti alla debitrice principale. Il documento firmato da nel 2011 era quindi Parte_1 relativo ad una fideiussione, non ad un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente necessità di applicare l'art. 1957 c.c., dopo aver preso atto della nullità della clausola di deroga a tale articolo.
Deve essere rilevato che la fideiussione di è stata Parte_1 firmata dopo il citato provvedimento della Banca d'Italia. Si deve comunque prendere atto che la convenuta non ha in sostanza contestato che la lettera di fideiussione firmata dall'attore sia corrispondente ad uno schema conforme ad un modello predisposto nell'ambito di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, intesa ancora efficace al momento della sottoscrizione della suddetta lettera da parte di . Parte_1
L'attore ha del resto prodotto dei modelli di fideiussione sottoscritti da clienti di banche diverse da Controparte_6 anche dopo l'emissione del provvedimento della Banca d'Italia
[...]
pagina 6 di 12 sopra citato, modelli che contengono sempre le clausole censurate con tale provvedimento.
Tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e portano ragionevolmente alla conclusione che l'intesa anticoncorrenziale riconosciuta nel provvedimento della banca d'Italia del 2005 era ancora in essere quando l'attore è divenuto garante della citata debitrice principale. Deve essere sottolineato che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha avuto modo di esaminare la questione riguardante la sorte dei contratti c.d. “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale tra banche relativa alla determinazione del modello condiviso di fideiussione omnibus preso in considerazione dal provvedimento della Banca d'Italia. La Cassazione ha chiarito che la contrarietà a norme imperative non vizia soltanto l'intesa anticoncorrenziale, ma anche i contratti c.d. “a valle” della stessa e quindi le clausole contenute delle singole fideiussioni conformi al citato modello standard considerate dalla Banca d'Italia come lesive della normativa antitrust. La nullità non riguarda però necessariamente l'intero contratto. Si applica infatti, in questo caso, l'art. 1419 c.c. e quindi la nullità dell'intero contratto potrebbe sussistere soltanto qualora sia dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole in questione. In questa vicenda, è lo stesso opponente ha riconoscere che la fideiussione deve essere considerata nulla soltanto nelle clausole sopra richiamate.
Come detto, ha sostenuto che il contratto concluso da CP_1 dovrebbe essere qualificato come contratto autonomo di Parte_1 garanzia.
Si deve rilevare che effettivamente, accogliendo questa qualificazione del contratto stipulato dall'attore, in base alla tesi più diffusa in dottrina e in giurisprudenza, l'applicabilità dell'art. 1957
pagina 7 di 12 c.c. alla fattispecie oggetto di giudizio dovrebbe essere comunque esclusa.
La tesi di relativa alla qualificazione della lettera di garanzia CP_1 sottoscritta dall'opponente non appare tuttavia condivisibile. L'esame complessivo delle clausole contrattuali porta al contrario a concludere che si è impegnato con la banca a pagare Parte_1
l'importo dalla stessa vantato nei confronti della debitrice principale
“immediatamente .. a semplice richiesta scritta”, senza tuttavia rinunciare integralmente alla facoltà di opporre alla banca le eccezioni che avrebbe potuto far valere la stessa debitrice principale. La mancanza della rinuncia ad opporre eccezioni che avrebbe potuto far valere Area 911 s.r.l. (sia pure eventualmente dopo l'esecuzione del pagamento) comporta che l'obbligazione di è stata Parte_1 prevista come accessoria rispetto a quella della citata debitrice principale. È noto che l'accessorietà dell'obbligazione del garante è il fondamentale tratto distintivo della fideiussione rispetto a contratto autonomo di garanzia. Il contratto stipulato da appare Parte_1 quindi essere una fideiussione. Deve pertanto essere ritenuto applicabile a questa fattispecie l'art. 1957 c.c., essendo nulla la clausola di deroga a tale articolo per i motivi sopra esposti.
Si deve evidenziare che, nel caso di fideiussione per la quale non è stato previsto, a vantaggio del fideiussore, il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il creditore deve agire nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., a sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, nei confronti del fideiussore o del debitore principale, essendo giustificata, in questi casi, un'interpretazione estensiva della parola “debitore” contenuta nel primo comma dell'art. cit.
Queste sono le conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5572).
Deve poi essere sottolineato che, come evidenziato dall'opposta, la pagina 8 di 12 Cassazione ha avuto modo in varie occasioni di affermare che, nel caso di fideiussione contenente la clausola di pagamento a prima richiesta scritta del creditore garantito, l'istanza da proporre nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. non è necessariamente giudiziale, essendo sufficiente, in conformità a quanto stabilito dalle parti, in base alla loro autonomia negoziale, una richiesta stragiudiziale in forma, appunto, scritta. La convenuta ha sostenuto che sarebbe pertanto sufficiente, per escludere la decadenza in esame, l'invio della lettera del giugno 2014. ha replicato, in occasione della prima udienza, che la Parte_1 aveva inviato ad Area 911 Controparte_6
s.r.l. e a lui stesso, per conoscenza, una lettera datata 9 ottobre 2013, nella quale era sto evidenziato che i rapporti in essere con la citata s.r.l. erano in sofferenza in misura consistente ed era stato chiarito che “le linee di credito a suo tempo concesse [dovevano] intendersi a smaltimento fino a diverso avviso, senza ricostituzione del prelevabile”. La banca, con tale comunicazione, aveva anche invitato la debitrice principale a “formulare concreta proposta di sistemazione, preceduta da pronta rimessa a decurtazione”. ha sostenuto che, dato che la banca aveva fatto Parte_1 trascorrere più di sei mesi dal passaggio a sofferenza dei rapporti che aveva con la debitrice principale prima di inviare la comunicazione del giugno 2014, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. dovrebbe essere in ogni caso ritenuta sussistente.
Si deve ora evidenziare che le lettere inviate dalla banca alla debitrice principale e al garante il 10 giugno 2014 dimostrano che i debiti di Area 911 s.r.l. sono sicuramente scaduti con la ricezione di tale comunicazione da parte della citata debitrice principale. L'art. 1957 c.c. prevede però che l'obbligazione del fideiussore permane anche dopo la scadenza di quella del debitore principale, purché il creditore, a pena di decadenza delle sue pretese verso il fideiussore, abbia proposto entro i successivi sei mesi le istanze pagina 9 di 12 dirette a far valere efficacemente i suoi diritti e le abbia con diligenza continuate.
Seguendo la tesi accolta dalla Cassazione, in caso di fideiussione a prima richiesta scritta come quella in esame, la banca creditrice potrebbe in sostanza evitare la decadenza con lo stesso atto con cui dichiara risolti i contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo concessi al debitore principale, con contestuale decadenza dal beneficio del termine per i contratti di mutuo con pagamento regolato con piani di ammortamento e (di fatto, a questo punto, necessaria) intimazione di pagamento del dovuto. La tesi della Cassazione importa quindi, a ben vedere, nel caso di fideiussioni con clausole come quelle in esame in questa sede, una sostanziale deroga dello stesso termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., considerato che la banca creditrice ragionevolmente intimerà il pagamento del dovuto con lo stesso atto con cui dichiarerà risolti i contratti di finanziamento concessi alla debitrice principale e dichiarerà quest'ultima decaduta dal beneficio del termine eventualmente posto a suo favore, con la conseguente scadenza delle obbligazioni garantite.
In ogni caso, si deve evidenziare che la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. è connessa al più generale principio che impone alle parti di un rapporto obbligatorio di comportarsi secondo buona fede. Deve ritenersi che l'opponente abbia di fatto eccepito proprio un comportamento contrario al canone di agire in buona fede quando ha rilevato che la banca garantita, pur in presenza di una sofferenza dei rapporti di finanziamento in essere con Area 911 s.r.l. che risaliva al 2013 (tanto da aver imposto l'invio di una raccomandata con la quale era stata avvisata tale debitrice principale del fatto che le linee di credito a suo tempo concesse non potevano più essere usate), ha atteso la metà del 2014 per dichiarare formalmente scadute le obbligazioni garantite dalla fideiussione e ha poi atteso più di sei mesi per prendere altre iniziative. L'inerzia della banca risulta effettivamente particolarmente pagina 10 di 12 censurabile, dato che la successione delle lettere del tenore sopra descritto inviate alla debitrice principale nel 2013 e 2014 era oggettivamente idonea, se non valutata secondo il canone che impone di comportarsi secondo buona fede nei rapporti obbligatori,
a prolungare in modo artificioso il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. Infatti, si deve ritenere che l'art. 1957 c.c. debba essere interpretato nel senso che si verifica la decadenza dallo stesso prevista in presenza di condotte come quelle descritte, oggettivamente contrarie al canone che impone un comportamento conforme alla buona fede nei rapporti obbligatori, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'eventuale intento fraudolento di chi le ha tenute, quando tali condotte possano portare ad un artificiosa elusione del termine di agire tempestivamente previsto per il creditore garantito dal
Legislatore.
Deve quindi essere dichiarato che il credito vantato dalla convenuta verso l'attore si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. È opportuno precisare che l'opponente ha contestato soltanto con la memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 3, c.p.c. che l'opposta abbia acquistato il credito con le operazioni societarie CP_1 descritte nel ricorso monitorio.
La contestazione è evidentemente tardiva e pertanto inammissibile, ma è assorbita dalle considerazioni sopra esaminate relative alla decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara che Parte_1 non ha il debito nei confronti di Controparte_3
rappresentata da riportato nel decreto
[...] Controparte_4
pagina 11 di 12 ingiuntivo opposto descritto in motivazione, essendosi tale debito estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., e, per l'effetto, revoca tale decreto ingiuntivo. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 12 di 12
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1886/2022
Oggi 8 aprile 2025 ad ore 11.03 innanzi al dott. Giacomo Puricelli, sono comparsi:
Per l'avv. LUCA VERGA e l'avv. PIRAS, Parte_1
Per 'avv. Greta De Francesco in sostituzione Controparte_1 Cont dell'avv. LA RUSSA ANTONINO GERONIMO GIOVANNI
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione. Le parti precisano le conclusioni come in atti e si riportano agli stessi per la discussione. L'avv. Verga rileva che il doc. 8, anche se fosse considerato interruttivo dei termini sarebbe in realtà fuori termine perché è datato ottobre 2013 e fa riferimento ad una sofferenza risalente al gennaio di quell'anno. Il giudice avvisa le parti che la sentenza sarà letta alle ore 18.30 di oggi. Successivamente, alle ore 19.30, il giudice, nessuna parte essendo presente, pronuncia l'allegata sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
pagina 1 di 12 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Giacomo Puricelli in funzione di giudice unico, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1886/2022 R.G. promossa da
(c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dagli avv.ti Luca Verga e Gianmarco Piras, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori sito in Varese, piazza
Monte Grappa, 12, contro
(c.f. ), Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata da in persona del procuratore Controparte_4 speciale dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_5
Antonino Geronimo La Russa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria, 18, Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'udienza odierna.
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
MOTIVI ha introdotto questa causa opponendosi al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 431/2022 emesso a favore di CP_1
pagina 2 di 12 (di seguito, dal Tribunale di Controparte_3 CP_1
Varese in data 30 aprile 2022 e depositato il 2 maggio 2022.
È opportuno trascrivere il dispositivo di tale provvedimento:
“Ingiunge a … di pagare alla parte ricorrente Parte_1 per le causali di cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto: 1) la somma di € 91022,96;
2) gli interessi come da domanda;
3) le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 2135,00 per compensi, in € 406,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e
c.p.a. ed oltre alle successive occorrende”.
La difesa di rappresentata da ha CP_1 Controparte_4 precisato, nel ricorso monitorio, che “con effetti giuridici a far data dal 01.01.2020, la … si è Controparte_6 scissa in , trasferendo a quest'ultima un compendio di CP_7 attività e passività”. ha inoltre evidenziato che tra le attività che aveva ottenuto in CP_1 forza dell'atto di scissione erano compresi i crediti in precedenza vantati da verso Area 911 Controparte_6
s.r.l. in liquidazione e . Parte_1
La difesa di ha chiarito, con il ricorso monitorio, che Area CP_1
911 s.r.l. aveva concluso, il 12 novembre 2010, con CP_6 [...] un “contratto di finanziamento per Controparte_6 sovvenzione a scadenza determinata” e che Parte_1 con atto del 29 giugno 2011, si era costituito “fideiussore di Area 911 s.r.l. fino alla concorrenza di Euro 93.750,00# per l'adempimento delle obbligazioni” verso la banca “dipendenti da obbligazioni bancarie di qualsiasi natura”.
pagina 3 di 12 Il debito di Area 911 s.r.l. e, di conseguenza, del fideiussore
[...] ammontava, al momento della redazione del ricorso per Parte_2 decreto ingiuntivo, a 91.022,96 euro.
con l'atto di citazione in opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo, ha chiarito che Controparte_6 aveva concluso con Area 911 s.r.l. il contratto di mutuo n. 741580354, l'apertura di credito in conto corrente n. 2652, l'apertura di credito in conto corrente n. 2519. La difesa dell'attore ha aggiunto che la suddetta banca, con lettera raccomandata a/r del 10 giugno 2014, aveva comunicato a che, nella stessa data, aveva chiesto alla debitrice Parte_1 principale di corrisponderle gli importi relativi a tutti i suddetti rapporti a debito, da considerare risolti, per un totale di 84.915,84 euro, “oltre accessori e interessi al tasso legale dalla data di scadenza delle obbligazioni fino al saldo”. L'intimazione di pagamento è stata rivolta, con la suddetta lettera, anche al fideiussore . Parte_1
L'attore, con l'atto di citazione, ha sostenuto che la fideiussione che aveva sottoscritto conteneva delle clausole conformi ad un modello predisposto dall che la Banca d'Italia, con decreto n. 55/2005 CP_8
(prodotto come doc. 5 di parte opponente), aveva ritenuto essere il risultato di un'intesa tra banche contrastante con la normativa a tutela della concorrenza. L'opponente ha pertanto ritenuto che la fideiussione debba essere considerata parzialmente nulla, con riferimento alle clausole oggetto di censura da parte della Banca d'Italia. È opportuno riportare le clausole alle quali ha fatto riferimento
“2. Il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare alla Parte_1
Banca le somme che dalla Banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite in caso di nullità, di annullamento, inefficacia o revoca ancorché stragiudiziale e/o in via transattiva dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo. pagina 4 di 12 … 6. I diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.
… 8. Nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin d'ora estesa all'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”. L'attore ha pertanto ritenuto che, essendo nulla la clausola di deroga all'art. 1957 c.c., alla presente fattispecie debbano essere applicate le norme previste da tale articolo di legge. ha sottolineato che la banca non ha proposto alcuna Parte_1 istanza diretta ad ottenere il soddisfacimento del suo credito nei sei mesi successivi all'invio delle lettere di giugno 2014. L'attore ha quindi concluso nel senso che il credito vantato dalla sua controparte e fatto valere con il ricorso monitorio si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. si è costituita e ha sottolineato che il documento firmato da CP_1 conteneva una clausola in base alla quale la garanzia Parte_1 doveva essere prestata “a prima richiesta” (la clausola contenuta nella fideiussione è la seguente: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”). Tale clausola, oltre ad altre specificamente indicate nella comparsa di costituzione e risposta della convenuta, dovrebbe condurre, nella prospettiva dell'opposta, a qualificare l'impegno di Parte_1 come connesso ad un contratto autonomo di garanzia, non ad una fideiussione, con conseguente inapplicabilità in ogni caso dell'art. 1957 c.c. (espressamente oggetto di deroga in una delle clausole che, secondo l'attore, sarebbe nulla). pagina 5 di 12 Il contratto autonomo di garanzia comporta infatti l'assunzione nei confronti del beneficiario di un'obbligazione autonoma rispetto a quella del debitore principale. Tale autonomia delle obbligazioni comporta l'inapplicabilità delle norme dettate in tema di fideiussione per la caratteristica dell'accessorietà dell'obbligazione del garante fideiussore rispetto a quella del debitore principale, norme tra le quali rientrano quelle previste dall'art. 1957 c.c. La convenuta ha in subordine sottolineato che la previsione della necessità di un pagamento a semplice richiesta scritta da parte del garante dovrebbe comportare la sufficienza di una richiesta di pagamento stragiudiziale nel termine previsto dall'art. cit. per evitare la relativa decadenza. La lettera del 10 giugno 2014 prodotta dall'attore dovrebbe quindi essere sufficiente per escludere tale decadenza.
La difesa di ha replicato che il suo assistito si era Parte_1 costituito garante di Area 911 s.r.l., ma senza rinunciare integralmente alla facoltà di opporre eccezioni spettanti alla debitrice principale. Il documento firmato da nel 2011 era quindi Parte_1 relativo ad una fideiussione, non ad un contratto autonomo di garanzia, con la conseguente necessità di applicare l'art. 1957 c.c., dopo aver preso atto della nullità della clausola di deroga a tale articolo.
Deve essere rilevato che la fideiussione di è stata Parte_1 firmata dopo il citato provvedimento della Banca d'Italia. Si deve comunque prendere atto che la convenuta non ha in sostanza contestato che la lettera di fideiussione firmata dall'attore sia corrispondente ad uno schema conforme ad un modello predisposto nell'ambito di un'intesa anticoncorrenziale tra banche, intesa ancora efficace al momento della sottoscrizione della suddetta lettera da parte di . Parte_1
L'attore ha del resto prodotto dei modelli di fideiussione sottoscritti da clienti di banche diverse da Controparte_6 anche dopo l'emissione del provvedimento della Banca d'Italia
[...]
pagina 6 di 12 sopra citato, modelli che contengono sempre le clausole censurate con tale provvedimento.
Tali documenti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte della convenuta e portano ragionevolmente alla conclusione che l'intesa anticoncorrenziale riconosciuta nel provvedimento della banca d'Italia del 2005 era ancora in essere quando l'attore è divenuto garante della citata debitrice principale. Deve essere sottolineato che la Corte di Cassazione, a sezioni unite, ha avuto modo di esaminare la questione riguardante la sorte dei contratti c.d. “a valle” dell'intesa anticoncorrenziale tra banche relativa alla determinazione del modello condiviso di fideiussione omnibus preso in considerazione dal provvedimento della Banca d'Italia. La Cassazione ha chiarito che la contrarietà a norme imperative non vizia soltanto l'intesa anticoncorrenziale, ma anche i contratti c.d. “a valle” della stessa e quindi le clausole contenute delle singole fideiussioni conformi al citato modello standard considerate dalla Banca d'Italia come lesive della normativa antitrust. La nullità non riguarda però necessariamente l'intero contratto. Si applica infatti, in questo caso, l'art. 1419 c.c. e quindi la nullità dell'intero contratto potrebbe sussistere soltanto qualora sia dimostrato che le parti non lo avrebbero concluso senza le clausole in questione. In questa vicenda, è lo stesso opponente ha riconoscere che la fideiussione deve essere considerata nulla soltanto nelle clausole sopra richiamate.
Come detto, ha sostenuto che il contratto concluso da CP_1 dovrebbe essere qualificato come contratto autonomo di Parte_1 garanzia.
Si deve rilevare che effettivamente, accogliendo questa qualificazione del contratto stipulato dall'attore, in base alla tesi più diffusa in dottrina e in giurisprudenza, l'applicabilità dell'art. 1957
pagina 7 di 12 c.c. alla fattispecie oggetto di giudizio dovrebbe essere comunque esclusa.
La tesi di relativa alla qualificazione della lettera di garanzia CP_1 sottoscritta dall'opponente non appare tuttavia condivisibile. L'esame complessivo delle clausole contrattuali porta al contrario a concludere che si è impegnato con la banca a pagare Parte_1
l'importo dalla stessa vantato nei confronti della debitrice principale
“immediatamente .. a semplice richiesta scritta”, senza tuttavia rinunciare integralmente alla facoltà di opporre alla banca le eccezioni che avrebbe potuto far valere la stessa debitrice principale. La mancanza della rinuncia ad opporre eccezioni che avrebbe potuto far valere Area 911 s.r.l. (sia pure eventualmente dopo l'esecuzione del pagamento) comporta che l'obbligazione di è stata Parte_1 prevista come accessoria rispetto a quella della citata debitrice principale. È noto che l'accessorietà dell'obbligazione del garante è il fondamentale tratto distintivo della fideiussione rispetto a contratto autonomo di garanzia. Il contratto stipulato da appare Parte_1 quindi essere una fideiussione. Deve pertanto essere ritenuto applicabile a questa fattispecie l'art. 1957 c.c., essendo nulla la clausola di deroga a tale articolo per i motivi sopra esposti.
Si deve evidenziare che, nel caso di fideiussione per la quale non è stato previsto, a vantaggio del fideiussore, il beneficio di preventiva escussione del debitore principale, il creditore deve agire nel termine previsto dall'art. 1957 c.c., a sua scelta, in conformità della disciplina comune delle obbligazioni solidali passive, nei confronti del fideiussore o del debitore principale, essendo giustificata, in questi casi, un'interpretazione estensiva della parola “debitore” contenuta nel primo comma dell'art. cit.
Queste sono le conclusioni raggiunte sul punto dalla Cassazione da svariati decenni e confermate anche dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. Un., 25 ottobre 1979, n. 5572).
Deve poi essere sottolineato che, come evidenziato dall'opposta, la pagina 8 di 12 Cassazione ha avuto modo in varie occasioni di affermare che, nel caso di fideiussione contenente la clausola di pagamento a prima richiesta scritta del creditore garantito, l'istanza da proporre nel termine previsto dall'art. 1957 c.c. non è necessariamente giudiziale, essendo sufficiente, in conformità a quanto stabilito dalle parti, in base alla loro autonomia negoziale, una richiesta stragiudiziale in forma, appunto, scritta. La convenuta ha sostenuto che sarebbe pertanto sufficiente, per escludere la decadenza in esame, l'invio della lettera del giugno 2014. ha replicato, in occasione della prima udienza, che la Parte_1 aveva inviato ad Area 911 Controparte_6
s.r.l. e a lui stesso, per conoscenza, una lettera datata 9 ottobre 2013, nella quale era sto evidenziato che i rapporti in essere con la citata s.r.l. erano in sofferenza in misura consistente ed era stato chiarito che “le linee di credito a suo tempo concesse [dovevano] intendersi a smaltimento fino a diverso avviso, senza ricostituzione del prelevabile”. La banca, con tale comunicazione, aveva anche invitato la debitrice principale a “formulare concreta proposta di sistemazione, preceduta da pronta rimessa a decurtazione”. ha sostenuto che, dato che la banca aveva fatto Parte_1 trascorrere più di sei mesi dal passaggio a sofferenza dei rapporti che aveva con la debitrice principale prima di inviare la comunicazione del giugno 2014, la decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. dovrebbe essere in ogni caso ritenuta sussistente.
Si deve ora evidenziare che le lettere inviate dalla banca alla debitrice principale e al garante il 10 giugno 2014 dimostrano che i debiti di Area 911 s.r.l. sono sicuramente scaduti con la ricezione di tale comunicazione da parte della citata debitrice principale. L'art. 1957 c.c. prevede però che l'obbligazione del fideiussore permane anche dopo la scadenza di quella del debitore principale, purché il creditore, a pena di decadenza delle sue pretese verso il fideiussore, abbia proposto entro i successivi sei mesi le istanze pagina 9 di 12 dirette a far valere efficacemente i suoi diritti e le abbia con diligenza continuate.
Seguendo la tesi accolta dalla Cassazione, in caso di fideiussione a prima richiesta scritta come quella in esame, la banca creditrice potrebbe in sostanza evitare la decadenza con lo stesso atto con cui dichiara risolti i contratti di apertura di credito in conto corrente e di mutuo concessi al debitore principale, con contestuale decadenza dal beneficio del termine per i contratti di mutuo con pagamento regolato con piani di ammortamento e (di fatto, a questo punto, necessaria) intimazione di pagamento del dovuto. La tesi della Cassazione importa quindi, a ben vedere, nel caso di fideiussioni con clausole come quelle in esame in questa sede, una sostanziale deroga dello stesso termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c., considerato che la banca creditrice ragionevolmente intimerà il pagamento del dovuto con lo stesso atto con cui dichiarerà risolti i contratti di finanziamento concessi alla debitrice principale e dichiarerà quest'ultima decaduta dal beneficio del termine eventualmente posto a suo favore, con la conseguente scadenza delle obbligazioni garantite.
In ogni caso, si deve evidenziare che la disciplina prevista dall'art. 1957 c.c. è connessa al più generale principio che impone alle parti di un rapporto obbligatorio di comportarsi secondo buona fede. Deve ritenersi che l'opponente abbia di fatto eccepito proprio un comportamento contrario al canone di agire in buona fede quando ha rilevato che la banca garantita, pur in presenza di una sofferenza dei rapporti di finanziamento in essere con Area 911 s.r.l. che risaliva al 2013 (tanto da aver imposto l'invio di una raccomandata con la quale era stata avvisata tale debitrice principale del fatto che le linee di credito a suo tempo concesse non potevano più essere usate), ha atteso la metà del 2014 per dichiarare formalmente scadute le obbligazioni garantite dalla fideiussione e ha poi atteso più di sei mesi per prendere altre iniziative. L'inerzia della banca risulta effettivamente particolarmente pagina 10 di 12 censurabile, dato che la successione delle lettere del tenore sopra descritto inviate alla debitrice principale nel 2013 e 2014 era oggettivamente idonea, se non valutata secondo il canone che impone di comportarsi secondo buona fede nei rapporti obbligatori,
a prolungare in modo artificioso il termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c. Infatti, si deve ritenere che l'art. 1957 c.c. debba essere interpretato nel senso che si verifica la decadenza dallo stesso prevista in presenza di condotte come quelle descritte, oggettivamente contrarie al canone che impone un comportamento conforme alla buona fede nei rapporti obbligatori, a prescindere da qualsiasi valutazione sull'eventuale intento fraudolento di chi le ha tenute, quando tali condotte possano portare ad un artificiosa elusione del termine di agire tempestivamente previsto per il creditore garantito dal
Legislatore.
Deve quindi essere dichiarato che il credito vantato dalla convenuta verso l'attore si è estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. È opportuno precisare che l'opponente ha contestato soltanto con la memoria ai sensi dell'art. 183, sesto comma n. 3, c.p.c. che l'opposta abbia acquistato il credito con le operazioni societarie CP_1 descritte nel ricorso monitorio.
La contestazione è evidentemente tardiva e pertanto inammissibile, ma è assorbita dalle considerazioni sopra esaminate relative alla decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. Considerata la difficoltà delle questioni esaminate, sussistono i presupposti per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Varese, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando su tutte le domande delle parti, così provvede: in accoglimento dell'opposizione, dichiara che Parte_1 non ha il debito nei confronti di Controparte_3
rappresentata da riportato nel decreto
[...] Controparte_4
pagina 11 di 12 ingiuntivo opposto descritto in motivazione, essendosi tale debito estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., e, per l'effetto, revoca tale decreto ingiuntivo. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Varese, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giacomo Puricelli
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