Trib. Varese, sentenza 08/04/2025, n. 273
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Sentenza 8 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Tribunale Ordinario di Varese dal Giudice dott. Giacomo Puricelli, riguarda un'opposizione a decreto ingiuntivo. L'attore ha contestato il decreto ingiuntivo emesso a favore di una società di gestione attiva, sostenendo che il debito fosse estinto per decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c., in quanto la banca non aveva agito entro il termine previsto. La difesa della convenuta ha invece argomentato che la fideiussione stipulata dall'attore fosse un contratto autonomo di garanzia, escludendo l'applicabilità della norma sulla decadenza.

Il Giudice ha accolto l'opposizione, ritenendo che la fideiussione fosse effettivamente soggetta all'art. 1957 c.c. e che la clausola di deroga fosse nulla, in quanto contraria a norme imperative. Ha evidenziato che la condotta della banca, che ha atteso oltre sei mesi per far valere il proprio credito, fosse contraria al principio di buona fede, portando così all'estinzione del debito per decadenza. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato revocato e le spese di lite compensate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Varese, sentenza 08/04/2025, n. 273
    Giurisdizione : Trib. Varese
    Numero : 273
    Data del deposito : 8 aprile 2025

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