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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
n. 2197/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 ed avente ad OGGETTO: locazione di beni mobili
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Rosaria Di Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al
Centro Direzionale Isola F/11
ATTORE
E
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppina De Mizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montesarchio (Bn), alla via Vitulanese c.da Sant'Aniello
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di cessionario del Parte_1 ramo d'azienda della società giusta atto notarile per notar Parte_2 [...]
di Verona del 23.10.2007, rep. 237415, e dei crediti della detta società, giusta atto Per_1
notarile per notar di Verona del 18.4.2008, rep. 237680, conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale il per sentirlo condannare al Controparte_1
- Pagina 1 - pagamento della somma di € 153.600,00, maturata in virtù di un contratto del 18.10.2006, stipulato tra l'ente e la cedente avente ad oggetto la locazione di un Parte_2
misuratore di velocità e relativi servizi, nonché al risarcimento dei danni subiti per le inadempienze contrattuali del CP_1
Si costituiva l'ente convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c, nonché per la mancata indicazione del tribunale davanti al quale la domanda era stata proposta;
sempre in via preliminare, eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda relativamente sia all'an che al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale osserva.
Per la ragione più liquida, la domanda va rigettata per intervenuta prescrizione del credito
(cfr. ex multis, Cass. 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»).
Al riguardo, va rammentato che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è
l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge. Ciò implica che la parte che la solleva ha solamente l'onere, un volta dedotta l'inezia, di manifestare la volontà di voler profittare di tale effetto, e non anche di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, concernendo ciò una “questio iuris” di identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Né rileva la genericità o l'errore della parte nell'individuazione del periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché del termine iniziale del decorso, atteso il potere - dovere del giudice, una volta esaminata la fondatezza dell'eccezione, di determinare il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte (Cass. nn. 16573/2004,
- Pagina 2 - 10736/2006, 11843/2007, 6459/2009, 21752/2010, 1064/2014, 15631/2016, 21357/2020,
30303/2021).
Ciò premesso, deve osservarsi che oggetto del presente giudizio è il credito derivante dal contratto sottoscritto il 10.6.2006 tra l'ente convenuto e la da Parte_2 quest'ultima ceduto all'attore con atto per notar in Verona, del 18.4.2008, Persona_1
rep. 237680. In forza del suddetto titolo, la cedente si era obbligata alla “fornitura periodica in locazione di un misuratore di velocità mod. “Velomatic 512”, dotato di due apparecchi fotografici, per il controllo della velocità dei veicoli, su entrambi i sensi di marcia, per minimo 54 servizi annui, nonché la fornitura di rullini fotografici, da collocare all'interno dei due sistemi fotografici di rilevamento, nonché il caricamento dei dati rilevati nel software
“Verbali – Web”. Sulla scorta di quanto pattuito, l'Ente, poi, avrebbe dovuto rendicontare le sanzioni elevate attraverso il misuratore fornito dalla cedente, la quale avrebbe, di seguito, dovuto emettere le successive fatture calcolate sulla base dei parametri indicati nell'accordo.
Tenuto conto di quanto sopra, il contratto al tempo concluso tra l' e la Pt_3 Parte_2
è, pertanto, da qualificarsi come contratto di locazione di beni mobili e, per l'effetto, i
[...]
diritti dallo stesso nascenti sono sottoposti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Orbene, in qualità di cessionario del credito derivante dal già menzionato titolo, Pt_1
ha chiesto il pagamento della somma di € 153.600,00 sul presupposto che l'ente non
[...]
abbia mai rendicontato le sanzioni elevate nonostante le numerose richieste e, conseguentemente, non abbia pagato gli importi dovuti.
Tale contestazione, tuttavia, è stata confutata dal che ha documentato e Controparte_1
provato, dopo aver ricevuto la notifica della cessione del ramo d'azienda e dei relativi crediti dalla società a (pervenuta a mezzo raccomandata a.r. Parte_2 Parte_1
del 29.4.2008), di avere comunicato, in data 18.6.2008 (pervenuta alla il Parte_2
25.6.2008 - cfr. all. 3) di recedere dal contratto, provvedendo a liquidare alla cedente tutte le somme dovute a quella data, ammontanti a complessivi € 6.024,79 di cui alla incontestata fattura n. 36 del 5.2.2008 (cfr. alle 10 della comparsa di costituzione e risposta) – rispettando, quindi, quanto previsto dall'art. 17 del contratto (cfr. all. 4) – e altresì precisando di non accettare la cessione del credito.
L'attore, invece, in capo al quale spettava l'onere di dimostrare l'interruzione della prescrizione (Cass. Civ. sez. III, del 26.2.2021, n. 5413), sostiene di aver richiesto la somma suindicata attraverso una serie di reiterate lettere di sollecito, mess in mora e diffide, inviate a
- Pagina 3 - mezzo raccomandata ed a mezzo PEC, tra cui le note del 11.6.2006, 30.1.2008, 29.4.2008,
30.1.2009, 10.4.2010, 10.2.2013, 27.3.2015, 30.3.2018, 31.12.2021 19.4.2023.
In atti, tuttavia, sono presenti solo mere scansioni delle richieste innanzi indicate, prive di qualsivoglia prova sull'invio o sulla ricezione da parte del delle stesse in Controparte_1
formato idoneo a provare la consegna delle pec (file .eml e .msg) ovvero l'invio delle raccomandate (ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr. Cass. Civ. sez. III - 08/10/2021, n. 27412).
Ebbene, nel caso specie, come detto, non essendo adeguatamente giustificata la ricezione delle pec e delle raccomandate né sussistendo altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna delle stesse, non può, in presenza delle contestazioni della convenuta, ritenersi dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza dei cui all'art. 1335 c.c.
(Cass. Civ. sez. III del 27.10.2022, n. 31845).
Invero, l'ultima comunicazione effettivamente pervenuta al deve Controparte_1
considerarsi la raccomandata del 29.4.2008, per il solo fatto di essere stata riscontrata dallo stesso Ente in data 18.6.2008.
Tutte le lettere successive allegate da alla luce delle suindicate coordinate Parte_1
ermeneutiche e di quanto documentato dalle parti, non possono, invece, essere in alcun modo considerate idonee ad interrompere l'eccepita prescrizione.
Inoltre, va osservato che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., per aversi efficacia interruttiva della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. Civ. sez. lav. del
- Pagina 4 - 4.1.2024, n. 279). Ebbene, anche il contenuto delle missive esibite non soddisfa i requisiti di cui all'art. 2943 c.c. in quanto: nella comunicazione del 11.6.2006 vi è una richiesta di resoconto circa i verbali ottenuti ai sensi dell'art. 142 del C.d.s; nella missiva del 30.1.2008 vi
è un sollecito di regolarizzazione dei dati inseriti nel software denominato “Verbali Web” in uso al Comando della Polizia Municipale;
nella nota del 29.4.2008 vi è la comunicazione della cessione dei crediti, riscontrata dal Comune di il 18.6.2008; nella missiva del CP_1
10.4.2010, ad oggetto “contratto di locazione autovelox/Saldo fatture”, vi è una richiesta generica di pagamento relativa ad alcune fatture sospese, di cui non si ha traccia né quantificazione;
nella missiva del 10.2.2013, ad oggetto “richiesta resoconto circa i verbali ottenuti ai sensi dell'art. 142 C.d.S./prospetto riepilogativo”, la Società richiede mero un aggiornamento circa il numero di verbali ottenuti e incassati.
Da nessuna di queste comunicazioni è dato evincere, quini, l'esplicitazione della pretesa creditoria di € 153.600,00, nonché l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora.
Dette comunicazione contengono, infatti, solo dei solleciti di rendicontazione sui servizi di rilevamento della velocità.
Le uniche richieste con l'esatta esplicitazione della pretesa creditoria avrebbero potuto essere quelle del 27.3.2015, 30.3.2018, 31.12.2021 e 19.4.2023. Tuttavia, come già ampiamente detto, le stesse risultano essere prive delle ricevute di accettazione e consegna, ed in ogni caso, inviate oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto innanzi, sia che si individui il dies a quo nel giorno in cui è pervenuta la comunicazione di cessione del credito in data 29.4.2008, sia che lo si individui nel giorno in cui è avvenuta la disdetta del contratto il 18.6.2008 (pervenuta alla il Parte_2
25.6.2008 come da cartolina di ritorno - cfr. all. 3), l'eccezione di prescrizione è da considerarsi fondata con conseguente rigetto della domanda introduttiva.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Pertanto, le spese di lite la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000) come da dispositivo e senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 5 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf.
[...]
nella misura del 15%.
Benevento, 17.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del dott. Leonardo Papaleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2197 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 ed avente ad OGGETTO: locazione di beni mobili
TRA
c.f. , rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Rosaria Di Fiore, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, al
Centro Direzionale Isola F/11
ATTORE
E
, c.f. , in p.d.l.r.p.t., rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti, dall'avv. Giuseppina De Mizio, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Montesarchio (Bn), alla via Vitulanese c.da Sant'Aniello
CONVENUTO
Conclusioni: come da note scritte depositate in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di cessionario del Parte_1 ramo d'azienda della società giusta atto notarile per notar Parte_2 [...]
di Verona del 23.10.2007, rep. 237415, e dei crediti della detta società, giusta atto Per_1
notarile per notar di Verona del 18.4.2008, rep. 237680, conveniva in Persona_1
giudizio dinanzi al sopra intestato Tribunale il per sentirlo condannare al Controparte_1
- Pagina 1 - pagamento della somma di € 153.600,00, maturata in virtù di un contratto del 18.10.2006, stipulato tra l'ente e la cedente avente ad oggetto la locazione di un Parte_2
misuratore di velocità e relativi servizi, nonché al risarcimento dei danni subiti per le inadempienze contrattuali del CP_1
Si costituiva l'ente convenuto il quale, in via preliminare, eccepiva la nullità dell'atto di citazione per mancanza dei requisiti di cui al comma 1 e 2 dell'art. 163 c.p.c, nonché per la mancata indicazione del tribunale davanti al quale la domanda era stata proposta;
sempre in via preliminare, eccepiva il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, la carenza di legittimazione attiva dell'attore e l'intervenuta prescrizione del credito;
nel merito, contestava la fondatezza della domanda relativamente sia all'an che al quantum debeatur e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale osserva.
Per la ragione più liquida, la domanda va rigettata per intervenuta prescrizione del credito
(cfr. ex multis, Cass. 20 maggio 2020, n. 9309: «La causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.»).
Al riguardo, va rammentato che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione estintiva è
l'inerzia del titolare nell'esercizio del diritto fatto valere in giudizio, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge. Ciò implica che la parte che la solleva ha solamente l'onere, un volta dedotta l'inezia, di manifestare la volontà di voler profittare di tale effetto, e non anche di individuare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, concernendo ciò una “questio iuris” di identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge. Né rileva la genericità o l'errore della parte nell'individuazione del periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché del termine iniziale del decorso, atteso il potere - dovere del giudice, una volta esaminata la fondatezza dell'eccezione, di determinare il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte (Cass. nn. 16573/2004,
- Pagina 2 - 10736/2006, 11843/2007, 6459/2009, 21752/2010, 1064/2014, 15631/2016, 21357/2020,
30303/2021).
Ciò premesso, deve osservarsi che oggetto del presente giudizio è il credito derivante dal contratto sottoscritto il 10.6.2006 tra l'ente convenuto e la da Parte_2 quest'ultima ceduto all'attore con atto per notar in Verona, del 18.4.2008, Persona_1
rep. 237680. In forza del suddetto titolo, la cedente si era obbligata alla “fornitura periodica in locazione di un misuratore di velocità mod. “Velomatic 512”, dotato di due apparecchi fotografici, per il controllo della velocità dei veicoli, su entrambi i sensi di marcia, per minimo 54 servizi annui, nonché la fornitura di rullini fotografici, da collocare all'interno dei due sistemi fotografici di rilevamento, nonché il caricamento dei dati rilevati nel software
“Verbali – Web”. Sulla scorta di quanto pattuito, l'Ente, poi, avrebbe dovuto rendicontare le sanzioni elevate attraverso il misuratore fornito dalla cedente, la quale avrebbe, di seguito, dovuto emettere le successive fatture calcolate sulla base dei parametri indicati nell'accordo.
Tenuto conto di quanto sopra, il contratto al tempo concluso tra l' e la Pt_3 Parte_2
è, pertanto, da qualificarsi come contratto di locazione di beni mobili e, per l'effetto, i
[...]
diritti dallo stesso nascenti sono sottoposti a prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c..
Orbene, in qualità di cessionario del credito derivante dal già menzionato titolo, Pt_1
ha chiesto il pagamento della somma di € 153.600,00 sul presupposto che l'ente non
[...]
abbia mai rendicontato le sanzioni elevate nonostante le numerose richieste e, conseguentemente, non abbia pagato gli importi dovuti.
Tale contestazione, tuttavia, è stata confutata dal che ha documentato e Controparte_1
provato, dopo aver ricevuto la notifica della cessione del ramo d'azienda e dei relativi crediti dalla società a (pervenuta a mezzo raccomandata a.r. Parte_2 Parte_1
del 29.4.2008), di avere comunicato, in data 18.6.2008 (pervenuta alla il Parte_2
25.6.2008 - cfr. all. 3) di recedere dal contratto, provvedendo a liquidare alla cedente tutte le somme dovute a quella data, ammontanti a complessivi € 6.024,79 di cui alla incontestata fattura n. 36 del 5.2.2008 (cfr. alle 10 della comparsa di costituzione e risposta) – rispettando, quindi, quanto previsto dall'art. 17 del contratto (cfr. all. 4) – e altresì precisando di non accettare la cessione del credito.
L'attore, invece, in capo al quale spettava l'onere di dimostrare l'interruzione della prescrizione (Cass. Civ. sez. III, del 26.2.2021, n. 5413), sostiene di aver richiesto la somma suindicata attraverso una serie di reiterate lettere di sollecito, mess in mora e diffide, inviate a
- Pagina 3 - mezzo raccomandata ed a mezzo PEC, tra cui le note del 11.6.2006, 30.1.2008, 29.4.2008,
30.1.2009, 10.4.2010, 10.2.2013, 27.3.2015, 30.3.2018, 31.12.2021 19.4.2023.
In atti, tuttavia, sono presenti solo mere scansioni delle richieste innanzi indicate, prive di qualsivoglia prova sull'invio o sulla ricezione da parte del delle stesse in Controparte_1
formato idoneo a provare la consegna delle pec (file .eml e .msg) ovvero l'invio delle raccomandate (ricevuta di spedizione e avviso di ricevimento). In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha statuito, che “L'atto di costituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scritta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma 4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichiarazione recettizia, ai sensi dell'art. 1335
c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto” (cfr. Cass. Civ. sez. III - 08/10/2021, n. 27412).
Ebbene, nel caso specie, come detto, non essendo adeguatamente giustificata la ricezione delle pec e delle raccomandate né sussistendo altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna delle stesse, non può, in presenza delle contestazioni della convenuta, ritenersi dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza dei cui all'art. 1335 c.c.
(Cass. Civ. sez. III del 27.10.2022, n. 31845).
Invero, l'ultima comunicazione effettivamente pervenuta al deve Controparte_1
considerarsi la raccomandata del 29.4.2008, per il solo fatto di essere stata riscontrata dallo stesso Ente in data 18.6.2008.
Tutte le lettere successive allegate da alla luce delle suindicate coordinate Parte_1
ermeneutiche e di quanto documentato dalle parti, non possono, invece, essere in alcun modo considerate idonee ad interrompere l'eccepita prescrizione.
Inoltre, va osservato che, ai sensi dell'art. 2943 c.c., per aversi efficacia interruttiva della prescrizione, un atto deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato,
l'esplicitazione della pretesa o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. Civ. sez. lav. del
- Pagina 4 - 4.1.2024, n. 279). Ebbene, anche il contenuto delle missive esibite non soddisfa i requisiti di cui all'art. 2943 c.c. in quanto: nella comunicazione del 11.6.2006 vi è una richiesta di resoconto circa i verbali ottenuti ai sensi dell'art. 142 del C.d.s; nella missiva del 30.1.2008 vi
è un sollecito di regolarizzazione dei dati inseriti nel software denominato “Verbali Web” in uso al Comando della Polizia Municipale;
nella nota del 29.4.2008 vi è la comunicazione della cessione dei crediti, riscontrata dal Comune di il 18.6.2008; nella missiva del CP_1
10.4.2010, ad oggetto “contratto di locazione autovelox/Saldo fatture”, vi è una richiesta generica di pagamento relativa ad alcune fatture sospese, di cui non si ha traccia né quantificazione;
nella missiva del 10.2.2013, ad oggetto “richiesta resoconto circa i verbali ottenuti ai sensi dell'art. 142 C.d.S./prospetto riepilogativo”, la Società richiede mero un aggiornamento circa il numero di verbali ottenuti e incassati.
Da nessuna di queste comunicazioni è dato evincere, quini, l'esplicitazione della pretesa creditoria di € 153.600,00, nonché l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto di costituirlo in mora.
Dette comunicazione contengono, infatti, solo dei solleciti di rendicontazione sui servizi di rilevamento della velocità.
Le uniche richieste con l'esatta esplicitazione della pretesa creditoria avrebbero potuto essere quelle del 27.3.2015, 30.3.2018, 31.12.2021 e 19.4.2023. Tuttavia, come già ampiamente detto, le stesse risultano essere prive delle ricevute di accettazione e consegna, ed in ogni caso, inviate oltre il termine quinquennale di prescrizione.
Alla luce di quanto innanzi, sia che si individui il dies a quo nel giorno in cui è pervenuta la comunicazione di cessione del credito in data 29.4.2008, sia che lo si individui nel giorno in cui è avvenuta la disdetta del contratto il 18.6.2008 (pervenuta alla il Parte_2
25.6.2008 come da cartolina di ritorno - cfr. all. 3), l'eccezione di prescrizione è da considerarsi fondata con conseguente rigetto della domanda introduttiva.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Pertanto, le spese di lite la soccombenza e si liquidano in base ai parametri di cui al d.m. n.
147/2022 (scaglione da € 52.001 a € 260.000) come da dispositivo e senza fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
- Pagina 5 - Il Tribunale di Benevento, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) RIGETTA la domanda;
b) CONDANNA al pagamento, in favore del convenuto Parte_1 CP_1
delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00 per compensi, oltre iva, cpa e rimb. forf.
[...]
nella misura del 15%.
Benevento, 17.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Leonardo Papaleo
L'originale del presente provvedimento è un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale”
[artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M.
15 ottobre 2012, n. 209.
- Pagina 6 -