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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 22/09/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Paolo Borsellino n. 6, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Valter PETRESCA che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 25.02.1995 a Scandriglia Parte_1 Parte_2
(RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 1, Parte II, Serie A02, uff. Anno 1995).
Dal matrimonio è nato, il 16.03.1996, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'11 settembre 2025, i ricorrenti hanno confermato la volontà di volersi separare precisando che il signor andrà ad abitare nel piano di sotto della medesima abitazione. Pt_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
1 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...], Parte_1
e nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 25.02.1995 nel Parte_2
Comune di Scandriglia (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n.
1, Parte II, Serie A02, uff. Anno 1995);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandriglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.09.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. ssa Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi elettivamente domiciliati in Rieti, Via Paolo Borsellino n. 6, presso C.F._2 lo studio dell'Avv. Valter PETRESCA che li rappresenta e difende in virtù di delega in atti. ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: separazione consensuale
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio in data 25.02.1995 a Scandriglia Parte_1 Parte_2
(RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n. 1, Parte II, Serie A02, uff. Anno 1995).
Dal matrimonio è nato, il 16.03.1996, Persona_1
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. deducendo l'improseguibilità della vita coniugale, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza dell'11 settembre 2025, i ricorrenti hanno confermato la volontà di volersi separare precisando che il signor andrà ad abitare nel piano di sotto della medesima abitazione. Pt_2
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
1 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, atteso che la controversia ha assunto natura consensuale e osservato quindi che non v'è contrapposizione alcuna tra le parti, si dispone la compensazione integrale tra esse delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi nata il [...], Parte_1
e nato il [...] che hanno contratto matrimonio in data 25.02.1995 nel Parte_2
Comune di Scandriglia (RI), trascritto presso l'Ufficio di Stato civile del predetto Comune (atto n.
1, Parte II, Serie A02, uff. Anno 1995);
- dichiara compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Scandriglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Rieti, il 17.09.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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