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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 10/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1118/2022 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. BUCO STEFANIA per la parte ricorrente, dell'Avv. DIACO GIUSEPPE per mentre non CP_1 risultano depositate note per conto di Controparte_2
[...]
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/01/2025
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 1118 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2022 Vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 in proprio e quale legale rappresentante p.t. della società Parte_2
C.F. = ), con sede in Graffignano (VT), Via XX
[...] P.IVA_1
Settembre, 54, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Vicenza, 63, presso lo studio dell'Avv. Federico Cianca, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Stefania Buco, come da procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_3 P.IVA_2 in persona del Dott. , giusta procura speciale conferitagli dal dott. CP_4 Per_1
nella qualità di Presidente dell' , per atto del
[...] Controparte_3
Notaio registrato in data 02.05.2022 al n. 32600 serie 1T, rep. 44152, racc. Persona_2
25238, con sede legale in Roma, via G. Grezar, 14, elettivamente domiciliata in Roma, via Italo Carlo Falbo, 22, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Diaco, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato alla memoria di costituzione telematica;
RESISTENTE NONCHE'
, Controparte_5 in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, 21, elettivamente domiciliato in Viterbo, via Garbini, 84/G, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Nicola Cozza Caposavi, rappresentato e difeso dell'Avv. Cinzia Eutizi in forza di procura generali alle liti per atto notaio Persona_3 di Roma, in repertorio al n. 80974/21569 del 21/07/2015; RESISTENTE OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.8.2022 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “- in via cautelare ed urgente, sospendere immediatamente, inaudita altera parte, l'esecuzione del provvedimento opposto, ai sensi del 6° comma dell'art.24 del decreto legislativo 26 febbraio 1999 n.46, onde evitare un ingiusto pregiudizio al ricorrente e alla società da lui rappresentata, sussistendone i gravi motivi di cui sopra;
- nel merito, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria fatta valere dall' attraverso l'avviso di addebito n. CP_2
425 2022 00007462 84 000, notificato in data 03.08.2022 per €. 65.326,12 è nulla e/o illegittima e/o inefficace in fatto e in diritto sia sul piano formale che su quello del merito per i motivi in precedenza esposti e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare l'illegittimità, nullità ed inefficacia dell'avviso impugnato;
- con vittoria nelle spese e competenze del giudizio”. Esponeva il ricorrente di aver ricevuto in data 3.8.2022 la notifica dell'avviso di addebito n. 425 2022 00007462 84 000 con il quale l' gli aveva chiesto il pagamento della somma CP_2 complessiva di € 65.326,12, comprensiva di contributi e sanzioni, per presunte inadempienze contributive relative al periodo dal 02/2015 al 12/2020; che in data 29.12.2007 la società stipulava, tramite scritture private registrate presso l' CP_3
di Viterbo, due contratti di associazione in partecipazione con e
[...] Parte_3
mogli, rispettivamente, dei soci e Parte_4 Parte_1 [...]
in forza dei quali le stesse partecipavano come associate all'attività della società e Pt_5 ai relativi utili e perdite dietro prestazione d'opera lavorativa in favore della medesima società; che i suddetti contratti avevano la durata di un anno e si rinnovavano tacitamente di anno in anno;
che, in data 31.1.2015, le parti contraenti, tramite scrittura privata, modificavano la clausola relativa alla durata dei contratti di associazione in partecipazione, stabilendo che l'apporto lavorativo delle associate veniva trasformato a tempo indeterminato, salvo il diritto dei contraenti di anticipare la risoluzione contrattuale tramite disdetta con A.R. con un preavviso minimo di trenta giorni;
che nel marzo-giugno 2019 gli organi ispettivi dell' di Viterbo effettuavano un accertamento presso la società e con CP_2 verbale n. 2019008535 del 24.6.2019 disconoscevano i suddetti contratti di associazione in partecipazione, contestando alla società una serie di inadempienze agli obblighi contributivi relativi alle posizioni di e che secondo l'Istituto Parte_3 Parte_4 previdenziale le associate dovevano essere considerate semplici coadiuvanti di
[...]
nella Gestione Commercianti presso l' con conseguente richiesta degli Parte_1 CP_2 importi dovuti per le relative presunte omissioni contributive per un importo totale di euro 34.140,98; che in data 22.10.2019 la società registrava presso il competente Ufficio della Agenzia delle Entrate di Viterbo le scritture private stipulate in data 31.1.2015 con
[...]
e mediante le quali erano state modificate le clausole Pt_3 Parte_4 relative alla durata dei contratti di associazione in partecipazione del 29.12.2007. Tutto ciò esposto, eccepiva:
- la nullità e/o inammissibilità dell'avviso di addebito impugnato per carenza degli elementi essenziali del titolo;
- nel merito, l'infondatezza della domanda. Si costitutiva in giudizio l' formulando le seguenti Controparte_3 conclusioni: “in via principale dichiarare la carenza di legittimità passiva dell' Con Controparte_6 vittoria di spese, diritti e onorari di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore dichiaratasi antistatario”. L' eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva stante la CP_3 propria estraneità rispetto alle contestazioni del ricorrente inerenti al merito delle pretese. Si costituiva, altresì, in giudizio l' chiedendo di: “respingere la richiesta di sospensione CP_2 dell'esecutorietà dell'avviso di addebito opposto, non ricorrendo, e comunque non essendo stata dimostrata la sussistenza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 24, comma 6, D.Lvo n. 46/99 nel merito - rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto e per l'effetto, dichiarare legittima l'iscrizione a ruolo dell' CP_2 con conferma dell'AVA opposto in via subordinata condannare la parte opponente al pagamento delle eventuali diverse somme che risulteranno dovute per i fatti di causa, all'esito del presente giudizio;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”. L' convenuto deduceva la fondatezza dei rilievi ispettivi e la conseguente legittimità CP_2 della pretesa contributiva. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Va preliminarmente accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' in quanto si è in presenza di una opposizione ex art. Controparte_3
24 D. Lgs. n. 46/1999 per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva dell' CP_2
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare che: “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, l'incaricato della riscossione è carente di legittimazione passiva nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale - così come nell'opposizione ad avviso di addebito di cui all'art. 30 d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010 - per motivi inerenti al merito della pretesa contributiva e la notifica dell'opposizione nei suoi confronti ha il solo valore di litis denuntiatio, sicché non è configurabile la soccombenza dell'opponente nei confronti dell'agente della riscossione. Come è per l'opposizione a cartella di pagamento… anche per l'opposizione ad avviso di addebito, la relativa notifica al concessionario vale quale litis denuntiatio (Cass.16425/19, Cass.15551/23), senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti dell' ai fini dell'art.91 c.p.c.” (così Cass. n. CP_1
19985/2024; conforme a Cass., Sez. Un., n. 7514/2022; Cass. n. 8853/2023). Nel merito l'opposizione è fondata e va pertanto accolta. L'avviso di addebito opposto trae origine da un accertamento (verbale unico di accertamento e notificazione n. 2019008535 del 24.6.2019) con il quale l' ha proceduto CP_2 all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti di e Parte_3 Parte_4
, mogli, rispettivamente, di (socio accomandatario e legale
[...] Parte_1 rappresentante della società opponente) e (socio accomandante della Parte_5 medesima), ponendo a carico dell'impresa commerciale il relativo obbligo contributivo. L'Istituto, in particolare, ha disconosciuto l'associazione in partecipazione esistente tra le predette collaboratrici e la società opponente, ritenendo la modifica del relativo contratto di associazione del 31.1.2015 priva dei crismi di regolarità in quanto non avente data certa e non registrata all' . Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dalle Controparte_3 due associate e dal in sede di ispezione, ha ritenuto di poter attribuire alla Parte_5
alla la qualifica di “familiari coadiutori” dell'impresa commerciale ex artt. Pt_3 Parte_4 1 e 2 della L. n. 613/1966, con conseguente obbligo contributivo a carico della società opponente. Le valutazioni dell' non appaiono condivisibili. CP_2
In diritto occorre premettere che per effetto dell'art. 1, comma 203, della L. 662/1996, il primo comma dell'articolo 29 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è stato sostituito nei seguenti termini: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli". Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della L. 662/96 "Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente. Spetta all' decidere sulla Controparte_5 iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente". Tale norma è stata oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art 12, comma 11, del D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza del quale "L'art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti CP_ in una delle corrispondenti gestioni dell' Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge 16 agosto 1995, n. 335". La disposizione citata, quindi, esclude le attività lavorative soggette a contribuzione alla Gestione Separata dal novero delle attività autonome per le quali l'art. 1, comma 208, L. 662/96 prevede il giudizio di prevalenza. In virtù di tale interpretazione, il criterio della prevalenza vale dunque a determinare la gestione in cui iscriversi quando le attività concorrenti siano quelle di lavoro autonomo di commerciante, artigiano o coltivatore diretto e non anche quando tra loro concorrenti siano una di tali attività e quelle che impongono l'iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, co. 26, L. 335/95. Con specifico riguardo all'associazione in partecipazione, l'art. 43, comma 1, del D. L. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, prevede che: “A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi da lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,e successive modificazioni e integrazioni, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della 8 agosto 1995, n. 335”. Infine, con il D. Lgs. n. 81 del 15 giungo 2005, l'articolo 2549 c.c. è stato modificato nel senso che l'apporto dell'associato persona fisica non può più consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro, rimanendo validi fino alla loro cessazione i contratti con apporto di lavoro in atto alla data di entrata in vigore della novella normativa (art. 53, comma 2, D. Lgs. cit.). Alla luce del complesso delle disposizioni richiamate è possibile affermare che sino alla soppressione ad opera del D. Lgs. n. 81/2015 dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro (e fatti in ogni caso salvi i contratti in essere alla data di entrata in vigore della novella) l'associato il cui contributo consista esclusivamente in una prestazione lavorativa è obbligato all'iscrizione alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, L. n. 335/1995, con conseguente esclusione dell'obbligo assicurativo in capo al titolare dell'impresa commerciale ex artt. 1 e 2 L. n. 613/1966. Nella specie è pacifico, oltre che documentalmente provato, che la società opponente abbia stipulato con la e la due contratti di associazione in partecipazione con Pt_3 Parte_4 esclusivo apporto di lavoro da parte delle associate in data 29.12.2007 (con registrazione all' il 6.2.2008). Nei predetti contratti è espressamente previsto che: Controparte_3
“La durata dell'associazione in partecipazione decorrerà dal 25/01/2008 ed avrà la durata di anni uno e potrà tacitamente rinnovarsi di anno in anno qualora non intervenga da una delle parti avviso di interruzione di almeno 90 giorni” (art. 1). Successivamente, il 31.1.2015, le parti hanno modificato il contratto prevedendo che:
“L'apporto lavorativo dell'associato sarà a tempo indeterminato fino a quando uno dei due contraenti decidesse di anticipare la risoluzione contrattuale tramite disdetta con con un preavviso minimo di CP_7 trenta giorni”. L' ha disconosciuto l'associazione in partecipazione ritenendo la modifica del CP_2
31.1.2015 priva dei crismi di regolarità in quanto non avente data certa e non registrata all' . Controparte_3
Tale interpretazione non appare condivisibile in quanto, innanzitutto, la modifica contrattuale in questione risulta regolarmente datata e sottoscritta dalle parti. In secondo luogo, la registrazione all' (in ogni caso effettuata a seguito Controparte_3 dell'accertamento ispettivo, in data 22.10.2019) è necessaria affinché il contratto acquisti efficacia ai fini delle imposte sui redditi, non anche per la validità o per l'opponibilità all' CP_2 della pattuizione. In terzo luogo, pur volendo ritenere non opponibile all' la modifica del 31.1.2015, i CP_2 contratti di associazione in partecipazione originariamente stipulati e regolarmente registrati all' prevedono il rinnovo tacito di anno in anno, salvo espresso recesso Controparte_3 di una delle parti, nella specie mai avvenuto. Infine, è solo il caso di precisare che l'abolizione dell'istituto dell'associazione in partecipazione nella quale l'apporto dell'associato persona fisica consista, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro ad opera del D. Lgs. n. 81/2015 – alla quale pure si fa cenno nel verbale unico di accertamento e notificazione dell' – non risulta applicabile alla CP_2 fattispecie in esame essendo i rapporti contrattuali (anche alla luce della modifica del 31.1.2015) già in essere alla data dell'entrata in vigore della novella normativa. In ragione di tali considerazioni devono ritenersi erronei il disconoscimento dell'associazione in partecipazione, l'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti di e e l'obbligo contributivo a carico dell'impresa Parte_3 Parte_4 commerciale. Ne deriva l'accogliento dell'opposizione, con conseguente annullamento dell'avviso di addebito n. 42520220000746284000 formato dall' il 9.7.2022 e notificato CP_2 il 3.8.2022. Quanto alle spese di lite, le stesse vanno integralmente compensate nei rapporti tra l'opponente e l' alla luce del valore di litis denuntiatio della notifica dell'opposizione (così CP_1
Cass. n. 19985/2024 cit.), mentre nei rapporti con l' esse, nella misura liquidata in CP_2 dispositivo, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione di Controparte_3
;
[...]
- accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante p.t. di ei Parte_2 confronti dell' e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. CP_2
42520220000746284000 formato dall' il 9.7.2022 e notificato il 3.8.2022; CP_2
- condanna l' in persona del Presidente p.t., al pagamento in favore della parte CP_2 opponente delle spese di lite liquidate in complessivi € 2.127,00 per compensi professionali, oltre rimborso C.U. (€ 43,00), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'opponente e Controparte_3
.
[...]
Viterbo lì, 9 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Michela Mignucci