TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2340
TAR
Sentenza 13 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Inammissibilità del ricorso per ottemperanza

    Il Collegio ha ritenuto che il rimedio di cui agli artt. 112 e ss. cpa è stato attivato al di fuori dei casi in cui esso è previsto. Successivamente alla pronuncia con cui l'Amministrazione è condannata a dare ottemperanza al giudicato, tutte le questioni inerenti all'esecuzione, comprese quelle relative alle spese liquidate in sentenza, non possono essere sottoposte al giudice tramite un secondo giudizio di ottemperanza, ma devono essere introdotte nell'ambito dell'originario giudizio per il tramite del commissario ad acta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2340
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 2340
    Data del deposito : 13 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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