Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 13/04/2026, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02340/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00072/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2026, proposto da
AO OT Di Tella, rappresentato e difeso da sé stesso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
- al giudicato di cui alla sentenza n.5694/2025 pubblicata il 28/07/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), notificata in data 29/07/2025, passata in cosa giudicata, relativamente alle spese di lite riconosciute;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RI LL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con il ricorso in disamina la parte ricorrente ha chiesto condannarsi il Ministero resistente a dare esecuzione alla sentenza n. 5694/2025, resa da questa Sezione all’esito di giudizio di ottemperanza, relativamente alle spese di lite ivi liquidate;
ritenuto che il rimedio di cui agli artt. 112 e ss. cpa è stato attivato al di fuori dei casi in cui esso è previsto, giacché, posteriormente alla pronuncia con cui l’Amministrazione è condannata a dare ottemperanza al giudicato, tutte le questioni inerenti l’esecuzione (ivi comprese quelle relative alle spese liquidate in sentenza) non possono essere sottoposte al giudice tramite un secondo giudizio di ottemperanza, ma devono essere introdotte nell’ambito dell’originario giudizio per il tramite del commissario ad acta, nominato proprio al fine di far fronte a eventuali inerzie dell’amministrazione debitrice poste in essere a seguito del dictum giudiziale di condanna all’esecuzione (in tal senso, del resto, la sentenza richiamata prevede: “….. Ritenuto, pertanto, che la domanda di esecuzione vada accolta e che, conseguentemente, vada dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione, nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, procedendo al pagamento – sempre che le suddette somme non siano state, nelle more, erogate o percepite - con ogni provvedimento ed adempimento necessario;
Precisato, sin d'ora, che, in caso di ulteriore inerzia, in luogo dell’Amministrazione inadempiente, provvederà – entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della ricorrente –un Commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore generale per le Risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega a altro dirigente/funzionario, affinché agisca, in sostituzione, compiendo tutti gli atti necessari per l’effettuazione dei pagamenti, e ponendosi le spese per l’eventuale funzione commissariale – liquidate come in dispositivo -a carico dell’Amministrazione intimata, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso vada accolto nei termini di cui sopra e che le spese del presente giudizio vanno liquidate come in dispositivo ” (cfr. sentenza citata);
rilevato che il dictum giudiziale in commento non possa che essere interpretato, anche nell’ottica dell’attuazione del principio di economia dei mezzi processuali, nel senso di attribuire al commissario ad acta la competenza, altresì, a provvedere in luogo dell’Amministrazione – e in caso di inerzia di quest’ultima- quanto alle spese di lite liquidate all’esito del giudizio di ottemperanza;
ritenuto, dunque, di dover dichiarare il ricorso inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti in lite alla luce della natura in rito della presente decisione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), dichiara il ricorso inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN LA, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
RI LL, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI LL | AN LA |
IL SEGRETARIO