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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 24/02/2026, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1663/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3905/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municicpio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 159/2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 159/2023 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'Ingiunzione di Pagamento IMU 2012 e 2013, notificata in data
14.3.2024 per globali € 6.789,00 fondata sulla definitività di pregressi avvisi di liquidazione, rispettivamente, il n. 541 del 11.10.2017, notificato lì 9.2.2018, anno 2012; il n.3747 del 18.10.2017, notificato il 9.2.2018, anno 2012 ; il n. 4294 del 27.10.2017 notificato il 9.2.2019, anno 2013.
PI : vizio di forma per motivazione carente;
lesione dell'art. 7, co 2, L. n. 212/2000; indicazioni erronee ed illegittime;
lesione dell'art.17 bis, D.Lgs 546/92
lnvoca altresì la prescrizione quinquennale estintiva in quanto a tenore dell'articolo 1, co 161, i per “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza (…). Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati..” , ossia ai tributi locali si applica il termine di prescrizione di 5 anni.
Tra la data di presunta notifica - lì 9 febbraio 2018 - degli avvisi di liquidazione e la data di notifica dell'ingiunzione impugnata – il 14 marzo 2024 - è maturato il termine di prescrizione quinquennale, in quanto: la proroga dei termini di notifica degli atti di competenza degli Enti Locali disposta dall'art.67, D.L.18/20 non
è sufficiente a coprire lo sbalzo temporale, poiché limitata a 84 giorni e sposta il termine dal 9 febbraio 2023 solo al 4 maggio 2023; laddove l'ingiunzione è stata notificata lì 14 marzo 2024; dunque, è tardiva.
Nessuno si è costituito per il Comune di Palagonia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Escluse le violazioni formali eccepite - in quanto la motivazione è del tutto sufficiente tale da consentire la difesa nel merito, nessuna lesione dell'art. 7, co 2, L. n. 212/2000 emerge, così come non sussistono le asserite indicazioni erronee con lesione dell'art.17 bis, D.Lgs 546/92 dovendosi peraltro aver riguardo al contenuto degli atti presupposti mai impugnati - non tiene conto, infatti, il ricorrente che la data del 4 maggio
2023 da lui stesso indicata come ultima utile per la notifica entro il termine quinquennale, va spostata in avanti alla luce della normativa emergenziale Covid-19.
Con ordinanza n. 960/2025 la Suprema Corte ha stabilito che la normativa in questione – differimento di giorni 85- deve essere interpretata nel senso che con riferimento all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione.
A sua volta Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, le ingiunzioni (quale quella in esame)
"non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni. Dunque la notifica del 14 marzo 2024 deve ritenersi tempestiva.
Spese irripetibili stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
RA ST
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
DISTEFANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3905/2024 depositato il 03/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palagonia - Piazza Municicpio 1 95046 Palagonia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 159/2023 IMU 2012
- INGIUNZIONE n. 159/2023 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente chiede l'annullamento dell'Ingiunzione di Pagamento IMU 2012 e 2013, notificata in data
14.3.2024 per globali € 6.789,00 fondata sulla definitività di pregressi avvisi di liquidazione, rispettivamente, il n. 541 del 11.10.2017, notificato lì 9.2.2018, anno 2012; il n.3747 del 18.10.2017, notificato il 9.2.2018, anno 2012 ; il n. 4294 del 27.10.2017 notificato il 9.2.2019, anno 2013.
PI : vizio di forma per motivazione carente;
lesione dell'art. 7, co 2, L. n. 212/2000; indicazioni erronee ed illegittime;
lesione dell'art.17 bis, D.Lgs 546/92
lnvoca altresì la prescrizione quinquennale estintiva in quanto a tenore dell'articolo 1, co 161, i per “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza (…). Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati..” , ossia ai tributi locali si applica il termine di prescrizione di 5 anni.
Tra la data di presunta notifica - lì 9 febbraio 2018 - degli avvisi di liquidazione e la data di notifica dell'ingiunzione impugnata – il 14 marzo 2024 - è maturato il termine di prescrizione quinquennale, in quanto: la proroga dei termini di notifica degli atti di competenza degli Enti Locali disposta dall'art.67, D.L.18/20 non
è sufficiente a coprire lo sbalzo temporale, poiché limitata a 84 giorni e sposta il termine dal 9 febbraio 2023 solo al 4 maggio 2023; laddove l'ingiunzione è stata notificata lì 14 marzo 2024; dunque, è tardiva.
Nessuno si è costituito per il Comune di Palagonia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Escluse le violazioni formali eccepite - in quanto la motivazione è del tutto sufficiente tale da consentire la difesa nel merito, nessuna lesione dell'art. 7, co 2, L. n. 212/2000 emerge, così come non sussistono le asserite indicazioni erronee con lesione dell'art.17 bis, D.Lgs 546/92 dovendosi peraltro aver riguardo al contenuto degli atti presupposti mai impugnati - non tiene conto, infatti, il ricorrente che la data del 4 maggio
2023 da lui stesso indicata come ultima utile per la notifica entro il termine quinquennale, va spostata in avanti alla luce della normativa emergenziale Covid-19.
Con ordinanza n. 960/2025 la Suprema Corte ha stabilito che la normativa in questione – differimento di giorni 85- deve essere interpretata nel senso che con riferimento all'art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione".
La sospensione dei termini, quindi, non si limita agli atti da compiersi entro il 31 dicembre 2020, ma si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza in corso durante il periodo di sospensione.
A sua volta Cass.n.34336/2025 ha puntualizzato che in virtù del combinato disposto degli artt. art. 68, comma 1, d.l. n. 18 del 2020 e 12, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 159 del 2015, le ingiunzioni (quale quella in esame)
"non in scadenza tra il 31 dicembre 2020 ed il 31 dicembre 2021, per le quali il termine di notifica era pendente alla data dell'8 marzo 2020, sono prorogate, “ex se”, di 542 giorni. Dunque la notifica del 14 marzo 2024 deve ritenersi tempestiva.
Spese irripetibili stante la contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese processuali.
Catania 13.2.2026
Il Giudice
RA ST