CASS
Sentenza 13 marzo 2026
Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2026, n. 5759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5759 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 5464/2017 R.G. proposto da: Agenzia Delle Entrate, rappresentata e difesa dalla Avvocatura Generale dello Stato -ricorrente- contro Azienda Asl Azienda Sanitaria Locale 4 - Basso Molise In Liquidazione con gli avvocati Clementino Palmiero e Giovanni De Notariis -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 596/2016 depositata il 17/11/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2026 dal Consigliere AN OL GN. Udito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore dott. RO TI, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato dello Stato Erica Farinelli per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 87/03/07, depositata l'11 dicembre 2007, con la quale, in controversia concernente Civile Sent. Sez. 5 Num. 5759 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 13/03/2026 2 avvisi di accertamento emessi nei confronti della Azienda USL n. 4 Basso Molise per IRPEG ed ILOR relative agli anni 1996 e 1997 in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, l'appello dell'Ufficio era stato rigettato, ritenendo i giudici territoriali che entrambi i motivi, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, fossero privi di una specifica doglianza in ordine alla disposizione normativa posta dal primo giudice a fondamento della decisione favorevole alla ASL, e cioè l'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo invece basati sul richiamo agli artt. 88 e 40 del TUIR. 2. L’Amministrazione ricorrente depositava inoltre copia della sentenza della medesima CTR del Molise n. 145/02/2005, passata in giudicato, con la quale, in controversia analoga, relativa al successivo anno di imposta 1998, l'appello era stato dichiarato inammissibile, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della ASL. 3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4832/2015, rigettava il primo motivo del ricorso erariale, con cui si lamentava la violazione dell’art. 2909 c.c., escludendo che la sentenza evocata producesse effetto vincolante sul presente giudizio: i) in primo luogo perché il ricorso della ASL in relazione all'anno 1998 era stato rigettato in base all'enunciazione di principi giuridici astratti ed in assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, di accertamento in fatto e ii) in ogni caso, perché sussisteva un elemento, dirimente ai fini della decisione e variabile nel tempo, che come tale impediva l'efficacia espansiva del giudicato, costituito dalla sussistenza o meno, in capo alla Azienda contribuente, del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) degli immobili in thesi soggetti a tassazione. 3.1. Quindi, questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancanza di specificità dei motivi di gravame. Rilevava la Corte che 3 l'appello dell'Ufficio, che si basava sulla tesi della tassabilità degli immobili posseduti dalla ASL in base al disposto degli artt. 87, 88 e 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, con ciò evidentemente intendendo contrapporla al richiamo operato dal giudice di primo grado all'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, fosse idoneo ad investire il giudice d'appello, con sufficiente specificità, del thema decidendum. 4. In esito, questa Corte, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. 5. Riassunto il giudizio, la CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe e qui impugnata, accoglieva il ricorso dell’Azienda Sanitaria e, per l'effetto, confermava la sentenza n. 87/03/2007 della CTR di Campobasso, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento. 6. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste, con controricorso, la Gestione liquidatoria dell’ASL 4 - Basso Molise. 7. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. RO TI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 63 d.lgs. n. 546/1992, 384, secondo comma, c.p.c., 2909 c.c., 12 disp. prel. c.c. Afferma la ricorrente che la sentenza della CTR avrebbe violato il principio di diritto sancito dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio, in relazione ai limiti di rilevanza del giudicato esterno all'interno del processo tributario. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa 4 applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., osservandosi che ai fini dell'accertamento, considerato "dirimente" dalla stessa sentenza Cass. 4832/2015 in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo all'ASL, la CTR del Molise, anziché operare un autonomo giudizio, ha richiamato quali giudicati esterni vincolanti due sentenze – Cass n. 8821/2014 e Cass. n. 17641/14, che non sono produttive di effetti estensibili, perché sia soggettivamente, sia oggettivamente inidonee a costituire efficacia di giudicato. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati. 3.1. Va, in via generale, ricordato che è principio incontestato che «Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito» (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, 24/06/2025, n. 16915, Rv. 675016 - 02) 3.2. La sentenza qui impugnata ha violato il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, reputando che la Corte avesse affrontato la questione della sussistenza o meno del diritto di proprietà in capo all'ente contribuente in causa laddove, al 5 contrario, la sentenza di rinvio aveva escluso l’invocata efficacia di giudicato esterno delle sentenze n. 8821/2014 e n. 17641/2014 in ragione del fatto che la questione dell'esistenza del diritto di proprietà in capo all’ente contribuente in causa, integrando un elemento privo della necessaria permanenza nel passaggio da un anno d’imposta all’altro, non potesse risentire di alcun effetto preclusivo del suo esame. 3.3. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale, nella specie dovendosi reputare tale l'elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili. E tanto aveva chiarito dettando il seguente principio di diritto, puntualmente massimato nei seguenti termini: «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia concernente avvisi di accertamento emessi nei confronti di una USL, per EG ed Ilor, in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato ad una controversia analoga, tra 6 le stesse parti e in relazione ad una precedente annualità, ricorrendo l' elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili) (Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4832, Rv. 635058 - 01)». 3.4. La pronuncia della CTR è altresì errata laddove considera ammissibile l’estensione di un giudicato esterno a soggetti diversi da quelli interessati dal giudicato, in difformità con il principio di cui all’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato vincola esclusivamente le parti del processo originario e i loro successori a titolo universale o parti. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo degli artt. 112 e 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., deducendosi che la sentenza sarebbe inoltre errata laddove afferma che esiste giudicato interno formatosi con la sentenza della CTR n. 87/03/07 che ha confermato il disposto della sentenza della CTP 79/02/04 per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, gli immobili utilizzati dalle ASL, essendo beni appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico, non sono soggetti ad imposta fondiaria. 4.1. Il motivo è fondato. 4.2. La sentenza impugnata ha ignorato che la sentenza di rinvio della Corte di cassazione ha censurato la statuizione di inammissibilità dell'appello erariale in ragione della sua insufficiente specificità, e così conseguentemente ha devoluto al giudice del rinvio la soluzione della questione specifica dell’accertamento in concreto del presupposto della tassabilità degli immobili posseduti dalla ASL in giudizio, rispetto alla quale non è stato ravvisato alcun giudicato interno vincolante. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato 7 esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026. Il Consigliere est. AN OL GN La Presidente RO CR
udito l’Avvocato dello Stato Erica Farinelli per l’Agenzia delle entrate. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 87/03/07, depositata l'11 dicembre 2007, con la quale, in controversia concernente Civile Sent. Sez. 5 Num. 5759 Anno 2026 Presidente: CRUCITTI ROBERTA Relatore: MACAGNO GIAN PAOLO Data pubblicazione: 13/03/2026 2 avvisi di accertamento emessi nei confronti della Azienda USL n. 4 Basso Molise per IRPEG ed ILOR relative agli anni 1996 e 1997 in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, l'appello dell'Ufficio era stato rigettato, ritenendo i giudici territoriali che entrambi i motivi, in violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, fossero privi di una specifica doglianza in ordine alla disposizione normativa posta dal primo giudice a fondamento della decisione favorevole alla ASL, e cioè l'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, essendo invece basati sul richiamo agli artt. 88 e 40 del TUIR. 2. L’Amministrazione ricorrente depositava inoltre copia della sentenza della medesima CTR del Molise n. 145/02/2005, passata in giudicato, con la quale, in controversia analoga, relativa al successivo anno di imposta 1998, l'appello era stato dichiarato inammissibile, così determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, che aveva rigettato il ricorso della ASL. 3. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 4832/2015, rigettava il primo motivo del ricorso erariale, con cui si lamentava la violazione dell’art. 2909 c.c., escludendo che la sentenza evocata producesse effetto vincolante sul presente giudizio: i) in primo luogo perché il ricorso della ASL in relazione all'anno 1998 era stato rigettato in base all'enunciazione di principi giuridici astratti ed in assenza di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e, quindi, di accertamento in fatto e ii) in ogni caso, perché sussisteva un elemento, dirimente ai fini della decisione e variabile nel tempo, che come tale impediva l'efficacia espansiva del giudicato, costituito dalla sussistenza o meno, in capo alla Azienda contribuente, del diritto di proprietà (o di altro diritto reale) degli immobili in thesi soggetti a tassazione. 3.1. Quindi, questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, con cui si denunciava la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice a quo dichiarato inammissibile l'appello dell'Ufficio per mancanza di specificità dei motivi di gravame. Rilevava la Corte che 3 l'appello dell'Ufficio, che si basava sulla tesi della tassabilità degli immobili posseduti dalla ASL in base al disposto degli artt. 87, 88 e 108 del d.P.R. n. 917 del 1986, con ciò evidentemente intendendo contrapporla al richiamo operato dal giudice di primo grado all'art. 5 del d.P.R. n. 601 del 1973, fosse idoneo ad investire il giudice d'appello, con sufficiente specificità, del thema decidendum. 4. In esito, questa Corte, accolto il secondo motivo di ricorso e rigettato il primo, cassava la sentenza impugnata e rinviava la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Molise. 5. Riassunto il giudizio, la CTR del Molise, con la sentenza indicata in epigrafe e qui impugnata, accoglieva il ricorso dell’Azienda Sanitaria e, per l'effetto, confermava la sentenza n. 87/03/2007 della CTR di Campobasso, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento. 6. Avverso tale sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate con tre motivi e resiste, con controricorso, la Gestione liquidatoria dell’ASL 4 - Basso Molise. 7. In prossimità di questa pubblica udienza, il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott. RO TI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione finanziaria deduce, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 62, 63 d.lgs. n. 546/1992, 384, secondo comma, c.p.c., 2909 c.c., 12 disp. prel. c.c. Afferma la ricorrente che la sentenza della CTR avrebbe violato il principio di diritto sancito dalla sentenza della Cassazione che ha disposto il rinvio, in relazione ai limiti di rilevanza del giudicato esterno all'interno del processo tributario. 2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e falsa 4 applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., osservandosi che ai fini dell'accertamento, considerato "dirimente" dalla stessa sentenza Cass. 4832/2015 in ordine alla sussistenza del diritto di proprietà in capo all'ASL, la CTR del Molise, anziché operare un autonomo giudizio, ha richiamato quali giudicati esterni vincolanti due sentenze – Cass n. 8821/2014 e Cass. n. 17641/14, che non sono produttive di effetti estensibili, perché sia soggettivamente, sia oggettivamente inidonee a costituire efficacia di giudicato. 3. I motivi, da esaminarsi congiuntamente stante la stretta connessione, sono fondati. 3.1. Va, in via generale, ricordato che è principio incontestato che «Il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata;
ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito» (Cfr., da ultimo, Cass. Sez. 1, 24/06/2025, n. 16915, Rv. 675016 - 02) 3.2. La sentenza qui impugnata ha violato il principio affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento con rinvio, reputando che la Corte avesse affrontato la questione della sussistenza o meno del diritto di proprietà in capo all'ente contribuente in causa laddove, al 5 contrario, la sentenza di rinvio aveva escluso l’invocata efficacia di giudicato esterno delle sentenze n. 8821/2014 e n. 17641/2014 in ragione del fatto che la questione dell'esistenza del diritto di proprietà in capo all’ente contribuente in causa, integrando un elemento privo della necessaria permanenza nel passaggio da un anno d’imposta all’altro, non potesse risentire di alcun effetto preclusivo del suo esame. 3.3. Questa Corte ha, in particolare, affermato che, in materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale, nella specie dovendosi reputare tale l'elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili. E tanto aveva chiarito dettando il seguente principio di diritto, puntualmente massimato nei seguenti termini: «In materia tributaria, l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie "tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale. (In applicazione di tale principio, la S.C., in una controversia concernente avvisi di accertamento emessi nei confronti di una USL, per EG ed Ilor, in relazione ad immobili posseduti dall'Ente, ha escluso l'efficacia espansiva del giudicato ad una controversia analoga, tra 6 le stesse parti e in relazione ad una precedente annualità, ricorrendo l' elemento variabile della sussistenza o meno del diritto di proprietà o di altro diritto reale sugli immobili) (Cass. Sez. 5, 11/03/2015, n. 4832, Rv. 635058 - 01)». 3.4. La pronuncia della CTR è altresì errata laddove considera ammissibile l’estensione di un giudicato esterno a soggetti diversi da quelli interessati dal giudicato, in difformità con il principio di cui all’art. 2909 c.c., secondo cui il giudicato vincola esclusivamente le parti del processo originario e i loro successori a titolo universale o parti. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione, sotto ulteriore profilo degli artt. 112 e 384 c.p.c. e dell'articolo 2909 c.c., deducendosi che la sentenza sarebbe inoltre errata laddove afferma che esiste giudicato interno formatosi con la sentenza della CTR n. 87/03/07 che ha confermato il disposto della sentenza della CTP 79/02/04 per cui, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, gli immobili utilizzati dalle ASL, essendo beni appartenenti al patrimonio indisponibile pubblico, non sono soggetti ad imposta fondiaria. 4.1. Il motivo è fondato. 4.2. La sentenza impugnata ha ignorato che la sentenza di rinvio della Corte di cassazione ha censurato la statuizione di inammissibilità dell'appello erariale in ragione della sua insufficiente specificità, e così conseguentemente ha devoluto al giudice del rinvio la soluzione della questione specifica dell’accertamento in concreto del presupposto della tassabilità degli immobili posseduti dalla ASL in giudizio, rispetto alla quale non è stato ravvisato alcun giudicato interno vincolante. 5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato 7 esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/02/2026. Il Consigliere est. AN OL GN La Presidente RO CR