Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 09/05/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2132/2024 R.G., promossa
DA
in persona della procuratrice con Parte_1 Parte_2
l'avv. ALESSANDRI CRISTIANO
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante , con l'avv. LAI CARLO CP_2
CONVENUTO
Causa in punto di azione di rivalsa, decisa ex art 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. la compagnia assicuratrice in intestazione - premesso che con sentenza n. 712 /2022 il Tribunale di Sassari in accoglimento della domanda proposta da per sé e per la figlia minore aveva Parte_3 Per_1
accertato la responsabilità concorrente del e della per RT CP_1
quel giudizio, che, uscendo dal teatro civico di , a causa di una rovinosa caduta CP_1
dalle scale era deceduta - esponeva che nella pronuncia non erano state graduate le responsabilità delle due convenute ed era stato liquidato a ciascun danneggiato l'importo di Euro 331.920,00, oltre ad Euro 30.000,00 in favore della sola figlia
[...]
a titolo di danno biologico terminale della madre jure hereditatis e d Euro Per_3
5.903,00 in favore del convivente che aveva sostenuto le spese funerarie. Deduceva anche di essere stata condannata, in quanto assicuratrice del a pagare CP_3
direttamente agli attori le somme di cui al risarcimento, oltre al rimborso delle spese legali come liquidate in sentenza, sicché aveva corrisposto a Euro Parte_3
378.663,54 e alla figlia Euro 362.812,40 per un totale di Euro 741.475,94. Per_1
Rilevando come la condanna in solido delle due parti convenute fosse fondata sull'affermazione della loro responsabilità derivante dal ruolo di custodi del teatro e come a seguito del pagamento eseguito si fosse surrogata nei diritti del CP_3
sia ex art. 1916 c.c. che della quietanza, chiedeva di condannare la
[...] CP_1
nella misura percentuale accertanda dal Tribunale e comunque non inferiore alla metà
e così al pagamento della somma di non meno di Euro 370.737,97. Evidenziava a tal fine che, come chiarito nella sentenza, il suo ruolo di comodataria del bene l'aveva resa ancor più tenuta ad adempiere agli obblighi di custodia, essendosi il limitato CP_3
a garantire la conformità dell'edificio, ove si era consumato l'evento, alla normativa.
Chiedeva, inoltre, che la condanna, oltre al capitale, avesse ad oggetto gli interessi legali semplici dal 20/10/2022 e quelli giudiziali ex art. 1284 IV co. c.c. dalla data della proposizione della domanda al saldo, oltre al rimborso delle spese legali.
Si costituiva la che contestava che la sentenza 712 del 2022 avesse CP_1
accertato il suo ruolo di comodataria del teatro al momento del sinistro, essendo stata ritenuta corresponsabile del danno per aver avuto la disponibilità materiale della struttura alla data dell'evento. Negava, dunque, che il giudizio avesse riconosciuto l'esistenza del contratto di comodato che era stato effettivamente stipulato con il
, ma solo dopo i fatti. Si opponeva all'azione di rivalsa subita ex RT art. 1916 c.c., dal momento che la stessa assicurazione vi aveva rinunciato con espressa pattuizione contenuta nelle condizioni aggiuntive della polizza di assicurazione numero 100878 stipulata il 28/12/1995 con il a copertura dei danni RT
causati a terzi all'interno del teatro civico;
evidenziava, in particolare, come detta rinuncia fosse stata estesa anche ai soggetti individuati ai punti 5 e 10 delle condizioni aggiuntive. Richiamava l'art. 4 delle condizioni aggiuntive e la stessa sentenza del
Tribunale che aveva rigettato l'eccezione dell'assicuratrice di inoperatività della clausola di estensione della garanzia ai soggetti diversi dal contraente, affermando appunto che la funzione di quella previsione contrattuale era proprio quella di tenere indenne l'assicurato per i danni a terzi da parte di organizzatori, associazioni, enti, singoli operatori culturali che avessero ottenuto l'utilizzo del teatro (come avvenuto nel caso di specie). Invocava anche l'art. 5 delle condizioni aggiuntive di polizza, a tenor del quale la società assicuratrice aveva rinunciato all'azione di surroga che le spettava ex art. 1916 c.c. non solo nei confronti di amministratori, dirigenti, impiegati ed operai della contraente (e cioè del , ma anche nei confronti degli organizzatori delle CP_3
associazioni, degli enti, dei singoli operatori culturali che avessero l'autorizzazione ad utilizzare il teatro per manifestazioni, mostre e simili. Evidenziava oltretutto come la fosse un ente strumentale partecipato dal , suo unico CP_1 RT
socio fondatore, con la conseguenza che anche per tale via e, in particolare, in forza della previsione di cui al punto 10 delle condizioni aggiuntive doveva ritenersi operante anche in suo favore la rinuncia dell'assicurazione alla rivalsa. Esclusa l'operatività della surroga di matrice codicistica, rilevava l'inefficacia della surroga volontaria riconducibile agli accordi tra danneggiato e assicuratore, non opponibile ai terzi.
Resisteva anche alla richiesta di graduazione delle colpe dei due soggetti convenuti nel citato giudizio, dal momento che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. era oggettiva e prescindeva da colpa (essendo sufficiente la sussistenza di un nesso causale); evidenziava, oltretutto, come dall'istruttoria svolta fossero emersi profili di pericolosità strutturale riconducibili casomai al proprietario della struttura. Concludeva per il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti. La causa, istruita solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
E' pacifico che con la sentenza 712 del 2022 di questo Tribunale, passata in giudicato
(con conseguente superamento di ogni questione relativa al tipo di relazione che vi era all'epoca dei fatti tra la struttura e la convenuta che ha contestato di essere stata comodataria del teatro, collocando la conclusione del contratto a pochi giorni dopo il tragico evento), è stata riconosciuta la corresponsabilità ex art. 2051 c.c. del
[...]
e dell'odierna convenuta per il sinistro di causa. In particolare, si legge nella CP_3
pronuncia che “…che la caduta sia avvenuta a causa delle caratteristiche concrete
(i.e. della insidiosità) della cosa in custodia…”;…”nessuno dei convenuti è stato in grado di fornire la prova liberatoria contraria, ossia il caso fortuito ovvero la condotta colposa del danneggiato idonea a spezzare il nesso causale”… che Giudice ritiene responsabili del danno sia il (proprietario della struttura) sia la RT
(che aveva la disponibilità materiale della struttura al momento Controparte_1
del sinistro) in solido tra loro, entrambi “custodi” del e garanti dell'incolumità CP_4
degli utenti, nei termini di cui sopra. I convenuti e RT
risultano entrambi responsabili per l'intero in solido fra Controparte_1
loro…”.
Non potendo essere più messo in discussione alcuno di tali aspetti, occorre esaminare la richiesta della ricorrente che per effetto dell'accoglimento della domanda di manleva formulata dal nei suoi confronti è stata condannata al pagamento RT
in favore di di Euro 331.920,00 e di Euro 5.903,00 oltre interessi e in Parte_3
favore di di Euro 331.920,00 e di Euro 30.000,00 oltre interessi per le Persona_3
varie causali indicate e, avendo versato l'intero importo, ha agito per la condanna della al pagamento almeno della metà (sulla graduazione delle colpe si Controparte_1
è già espressa la richiamata sentenza).
Ora, la soluzione del giudizio implica l'esame delle condizioni del contratto concluso tra l'assicurato e la società assicuratrice e della surroga dei RT
danneggiati nei loro diritti verso la contenuta nella quietanza di pagamento. CP_1 Con questa il danneggiato rifuso ha surrogato “per quanto di ragione
[...]
nei diritti miei e di mia figlia nei confronti di qualsiasi terzo Parte_1 Per_1
coobbligato”, ma detta previsione non ha alcuna valenza ai fini di giudizio, non potendo vantare nessuno dei due danneggiati alcuna pronuncia di condanna in loro favore ed eseguibile nei confronti della (il dispositivo accerta la CP_1
responsabilità del e della odierna convenuta, ma condanna in favore degli CP_3
attori solo la società assicuratrice, sicché non si riconosce alcun diritto di credito dei danneggiati verso la che possa essere stato oggetto di surroga). CP_1
Quanto, invece, alle previsioni di contratto le stesse sono molto chiare: indiscusso che il teatro al momento del fatto era nella disponibilità della proprio per il CP_1
raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, ben chiariti nell'atto costitutivo e nello statuto prodotti, si legge agli artt. 4, 5 e 6 che la garanzia si estende ai danni causati da organizzatori, associazioni, enti, singoli operatori culturali che abbiano ottenuto l'autorizzazione del all'utilizzo del teatro per manifestazioni, varie mostre e CP_3
simili; che l'assicurazione ha preventivamente rinunciato all'azione di surroga ex art. 1916 c.c. nei confronti non sono degli amministratori, dirigenti, impiegati e operai del
, ma anche degli organizzatori di associazioni, enti e singoli RT
operatori culturali autorizzati dall'ente territoriale all'utilizzo del teatro per manifestazioni, mostre e simili, inclusi artisti, compagnie teatrali ed ogni altro operatore esterno che collabori con l'attività dichiarata. Ancora, l'art. 10 seguente contiene la rinuncia all'azione ex art. 1916 c.c. non solo verso amministratori, dirigenti, impiegati, operai del ma anche nei confronti delle imprese RT
associate o affiliate al o di qualsiasi altro Ente di cui il CP_3 RT
abbia la proprietà nella percentuale pari o superiore al 50%. Ora, dagli atti della emerge che il socio fondatore, il , l'ha dotata dell'intero CP_1 RT
patrimonio iniziale di Euro 50.000,00, destinato ad incremertarsi con eventuali altri apporti di soci successivi, partecipanti o terzi o sempre del socio fondatore. Ma, di detti importi nulla è dato sapere con la conseguenza che non può che tornarsi al dato di partenza che fa rientrare la fondazione tra i soggetti di cui all'art. 10 delle condizioni aggiuntive di polizza, essendo innengabile il ruolo della convenuta nella partecipazione, condivisione e realizzazione delle finalità culturali dell'ente territoriale.
Conclusivamente, la domanda della ricorrente deve essere rigettata e da tanto consegue la sua condanna alla rifusione in favore della delle spese di lite, liquidate CP_1
nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1
; Controparte_1
- condanna alla rifusione in favore di Parte_1 [...]
delle spese di lite liquidate in complessivi Controparte_1
Euro 11.229,00, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 9.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ada Gambardella