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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3068/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025006109360052880232 IMU 2012
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024000606530038566727 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5674/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, procuratore di se stesso, impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025006109360052880232 del 13.02.2025 notificato il 18.03.2025 sull'autovettura modello
Tipo_Auto_1 con targa Targa_1 – del preavviso di fermo amministrativo n. 20240006060530038566727 del 23.09.2024 notificato il 23.09.2024 - di tutti gli atti presupposti, prodromici, pregressi e successivi e precisamente: l'avviso di accertamento ICI, n.ro 1065116150039057 che si assume notificato il 28.10.2015;
l'altro atto di accertamento n.ro 2018/50782 che si assume notificato dalla SOGET S.p.A. il 26.04.2018;
l'atto di intimazione di pagamento n.ro 83191/2022, emesso dalla SOGET S.p.A. e da quest'ultima notificato il 3.05.2022; la successiva azione esecutiva, costituita dal pignoramento presso terzi n.ro 391421/2022 eseguito da Soget S.p.a. Deduce la nullità del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo gli atti perchè fondati su due atti prodromici aseritamente inesistenti in quanto posti in essere ed eseguiti dalla SOGET S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Pescara, Indirizzo_1, che a far tempo dal 3 dicembre 2020 non aveva più alcun potere di riscossione e conseguentemente non aveva alcun potere di emettere e porre in esecuzione atti esecutivi e di emettere avvisi di accertamento per conto del
Comune di Salerno.
Resistono il Comune di Salerno ed il concessionario RTI Municipia spa che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per intempestività e tardività, depositano documentazione comprovante la regolare notifica degli atti impugnati e, in relazione alla eccepita carenza di legittimazione attiva della SOGET spa, eccepiscono che la concessionaria ha agito come Ente di Riscossione del Comune di Salerno a seguito di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe e, in ogni caso, qualora il contratto fosse scaduto la Società aveva comunque l'obbligo contrattuale di proseguire per il recupero del carico affidato in precedenza ed in costanza di vigenza del contratto, anche dopo la scadenza di quest'ultimo, conseguendone l'infondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
La Corte osserva che la pretesa tributaria portata dagli atti impugnati, la cui regolare notifica (peraltro non espressamente contestata dal contribuente) è stata provata in atti, è relativa ad IMU 2012 e pertanto il credito richiesto al contribuente è indubitabilmente ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo obbligo negoziale per la Soget Spa di portare a termine la procedura, anche oltre la scadenza contrattuale.
Ad ogni modo, come provato in atti dalle resistenti, il contratto non era affatto scaduto, poiché esso ha avuto una ultra vigenza per gli accadimenti pandemici, esauriti i quali vi è stata una proroga tecnica per i previsti sei mesi, adottata con delibera del C. C. Infatti, a fronte della originaria scadenza fissata al 02/12/2020,
l'efficacia del contratto ha subito, in ordine cronologico, dapprima una sospensione prevista dalla normativa emergenziale legata al fenomeno epidemiologico COVID-19 per effetto della quale la durata del contratto
è slittata alla data del 28/05/2022 e, successivamente, alla fine del periodo emergenziale, una proroga della durata del contratto di mesi 6 (sei) disposta ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Come evidenziato dalle resistenti, le comunicazioni (cfr: note del 14/09/2020, del 28/10/2020, del 25/03/2021 e del
09/07/2021 allegate in atti) indirizzate al concessionario S.p.A. Soget ed a tutti i Settori Comunali, non sono provvedimenti di proroga tecnica, ma mere prese d'atto dello slittamento dei termini di sospensione ope legis delle attività oggetto di contratto e conseguentemente con tali atti si procedeva a notiziare i settori comunali del nuovo termine di scadenza del contratto, tanto ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20 del capitolato speciale. Tali comunicazioni, pertanto, non costituiscono assolutamente provvedimenti di proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ma solo una doverosa presa d'atto della sospensione ope legis operata dalla richiamata normativa emergenziale.
Diversamente, l'unica proroga, contrattualmente prevista, è quella intervenuta ai sensi della determina di indizione della gara e dell'aggiudicazione del servizio, preceduti, in ossequio al disposto dell'articolo 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., dalla previa deliberazione del Consiglio Comunale che ha autorizzato l'esternalizzazione del servizio e ne ha approvato la lex specialis costituita dal capitolato speciale che al suo articolo 7 (poi traslato nell'articolo 9 del contratto) recita: "La concessione ha durata massima di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio ovvero di consegna anticipata dello stesso. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi sei." Pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla lex specialis ed ai sensi dell'artico1o 106, comma 11, del D.Lgs.
56/2006, con determina del RUP/Dirigente del Settore Ragioneria n. 2387 del 24 maggio 2022 è stata disposta la sola ed unica proroga del contratto di concessione che, in ragione delle argomentazioni sopra espresse, è intervenuta quando il contratto era ancora efficace.
Tanto osservato, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva eccepita dal contribuente, in conformità alla più recenti decisioni di merito di questa Corte e della CGT di II Grado della Campania, che dopo un periodo di oscillazione giurisprudenziale, ha consolidato l'orientamento di confermare la legittimazione attiva della SOGET spa e che legittima anche la successiva riscossione effettuata dalla RTI Municipia spa con i titoli esecutivi formati dalla Soget Spa.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese in considerazione della oscillazione giurisprudenziale sul tema controverso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DELLA VOLPE SERGIO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
LA BROCCA VINCENZO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3068/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 2025006109360052880232 IMU 2012
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 02842830651
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 2024000606530038566727 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5674/2025 depositato il
24/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistenti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente, procuratore di se stesso, impugna la comunicazione di avvenuta iscrizione del fermo amministrativo n. 2025006109360052880232 del 13.02.2025 notificato il 18.03.2025 sull'autovettura modello
Tipo_Auto_1 con targa Targa_1 – del preavviso di fermo amministrativo n. 20240006060530038566727 del 23.09.2024 notificato il 23.09.2024 - di tutti gli atti presupposti, prodromici, pregressi e successivi e precisamente: l'avviso di accertamento ICI, n.ro 1065116150039057 che si assume notificato il 28.10.2015;
l'altro atto di accertamento n.ro 2018/50782 che si assume notificato dalla SOGET S.p.A. il 26.04.2018;
l'atto di intimazione di pagamento n.ro 83191/2022, emesso dalla SOGET S.p.A. e da quest'ultima notificato il 3.05.2022; la successiva azione esecutiva, costituita dal pignoramento presso terzi n.ro 391421/2022 eseguito da Soget S.p.a. Deduce la nullità del preavviso di fermo amministrativo e del fermo amministrativo gli atti perchè fondati su due atti prodromici aseritamente inesistenti in quanto posti in essere ed eseguiti dalla SOGET S.p.A. in persona del suo legale rapp.te p.t. con sede in Pescara, Indirizzo_1, che a far tempo dal 3 dicembre 2020 non aveva più alcun potere di riscossione e conseguentemente non aveva alcun potere di emettere e porre in esecuzione atti esecutivi e di emettere avvisi di accertamento per conto del
Comune di Salerno.
Resistono il Comune di Salerno ed il concessionario RTI Municipia spa che eccepiscono l'inammissibilità del ricorso per intempestività e tardività, depositano documentazione comprovante la regolare notifica degli atti impugnati e, in relazione alla eccepita carenza di legittimazione attiva della SOGET spa, eccepiscono che la concessionaria ha agito come Ente di Riscossione del Comune di Salerno a seguito di regolari contratti di affidamento e di regolari proroghe e, in ogni caso, qualora il contratto fosse scaduto la Società aveva comunque l'obbligo contrattuale di proseguire per il recupero del carico affidato in precedenza ed in costanza di vigenza del contratto, anche dopo la scadenza di quest'ultimo, conseguendone l'infondatezza dell'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
La Corte osserva che la pretesa tributaria portata dagli atti impugnati, la cui regolare notifica (peraltro non espressamente contestata dal contribuente) è stata provata in atti, è relativa ad IMU 2012 e pertanto il credito richiesto al contribuente è indubitabilmente ricompreso nel contratto di affidamento in costanza di validità, con il relativo obbligo negoziale per la Soget Spa di portare a termine la procedura, anche oltre la scadenza contrattuale.
Ad ogni modo, come provato in atti dalle resistenti, il contratto non era affatto scaduto, poiché esso ha avuto una ultra vigenza per gli accadimenti pandemici, esauriti i quali vi è stata una proroga tecnica per i previsti sei mesi, adottata con delibera del C. C. Infatti, a fronte della originaria scadenza fissata al 02/12/2020,
l'efficacia del contratto ha subito, in ordine cronologico, dapprima una sospensione prevista dalla normativa emergenziale legata al fenomeno epidemiologico COVID-19 per effetto della quale la durata del contratto
è slittata alla data del 28/05/2022 e, successivamente, alla fine del periodo emergenziale, una proroga della durata del contratto di mesi 6 (sei) disposta ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Come evidenziato dalle resistenti, le comunicazioni (cfr: note del 14/09/2020, del 28/10/2020, del 25/03/2021 e del
09/07/2021 allegate in atti) indirizzate al concessionario S.p.A. Soget ed a tutti i Settori Comunali, non sono provvedimenti di proroga tecnica, ma mere prese d'atto dello slittamento dei termini di sospensione ope legis delle attività oggetto di contratto e conseguentemente con tali atti si procedeva a notiziare i settori comunali del nuovo termine di scadenza del contratto, tanto ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 20 del capitolato speciale. Tali comunicazioni, pertanto, non costituiscono assolutamente provvedimenti di proroga ex articolo 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 ma solo una doverosa presa d'atto della sospensione ope legis operata dalla richiamata normativa emergenziale.
Diversamente, l'unica proroga, contrattualmente prevista, è quella intervenuta ai sensi della determina di indizione della gara e dell'aggiudicazione del servizio, preceduti, in ossequio al disposto dell'articolo 42, comma 2, lett. e) del T.U.E.L., dalla previa deliberazione del Consiglio Comunale che ha autorizzato l'esternalizzazione del servizio e ne ha approvato la lex specialis costituita dal capitolato speciale che al suo articolo 7 (poi traslato nell'articolo 9 del contratto) recita: "La concessione ha durata massima di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio ovvero di consegna anticipata dello stesso. Alla scadenza di tale periodo il rapporto contrattuale si intende risolto di diritto, senza obbligo di preventiva disdetta da parte del Comune. Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto con le stesse modalità ed alle medesime condizioni per un periodo non superiore a mesi sei." Pertanto, coerentemente con quanto previsto dalla lex specialis ed ai sensi dell'artico1o 106, comma 11, del D.Lgs.
56/2006, con determina del RUP/Dirigente del Settore Ragioneria n. 2387 del 24 maggio 2022 è stata disposta la sola ed unica proroga del contratto di concessione che, in ragione delle argomentazioni sopra espresse, è intervenuta quando il contratto era ancora efficace.
Tanto osservato, il Collegio ritiene priva di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione attiva eccepita dal contribuente, in conformità alla più recenti decisioni di merito di questa Corte e della CGT di II Grado della Campania, che dopo un periodo di oscillazione giurisprudenziale, ha consolidato l'orientamento di confermare la legittimazione attiva della SOGET spa e che legittima anche la successiva riscossione effettuata dalla RTI Municipia spa con i titoli esecutivi formati dalla Soget Spa.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando rigetta il ricorso, compensando le spese in considerazione della oscillazione giurisprudenziale sul tema controverso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.