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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/04/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2788/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02/08/1958 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ivana Scaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 7/2/1953 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25/08/1976 (n. 1638, Parte 2,
Serie A Volume R02, Anno 1976).
X separati con sentenza n. 1136/2024 pubblicata il 25/07/2024 - (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e autonomi, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. Dichiarare che i ricorrenti non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a livello economico-patrimoniale;
3. Ordinare all'Ufficiale competente l'annotazione della dichiarazione di cessazione della destinazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio n. 1638, serie 2, Volume R02, anno
1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano;
4. Sancire la perdita del cognome maritale da parte della IG.ra . Parte_1
5. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, si sono reciprocamente esentati dal deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, 25/08/1976 tra e Parte_1 Parte_2
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Compensa tra le parti le spese di procedura;
- Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nata a Milano, il 02/08/1958 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ivana Scaglia presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano, il 7/2/1953 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Milano il 25/08/1976 (n. 1638, Parte 2,
Serie A Volume R02, Anno 1976).
X separati con sentenza n. 1136/2024 pubblicata il 25/07/2024 - (passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare che i coniugi sono economicamente indipendenti e autonomi, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate;
2. Dichiarare che i ricorrenti non hanno più nulla a che pretendere l'uno dall'altra a livello economico-patrimoniale;
3. Ordinare all'Ufficiale competente l'annotazione della dichiarazione di cessazione della destinazione del fondo a margine dell'atto di matrimonio n. 1638, serie 2, Volume R02, anno
1976 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano;
4. Sancire la perdita del cognome maritale da parte della IG.ra . Parte_1
5. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate, si sono reciprocamente esentati dal deposito della documentazione di cui all'art 473 bis,
51 III c.p.c. ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano, 25/08/1976 tra e Parte_1 Parte_2
- Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
- Compensa tra le parti le spese di procedura;
- Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 2.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG