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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13597/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra le parti:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Anna Putignano, giusta procura in atti,
Attrice
E
e , come in atti generalizzati, rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dagli avv.ti Alessandro Calò e Maria Denora, giusta procura in atti,
Convenuti
E
, in qualità di Curatrice Speciale del minore , Controparte_3 Persona_1
come in atti generalizzati,
Contumace
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza del 11/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato la (già ha convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e , nonché il minore (in persona Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
del suo Curatore Speciale , giusta nomina ed autorizzazione resa dal Giudice Tutelare del Controparte_3
Tribunale di Bari del 21-22/10/2014) al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, ex art. 2901 e ss. c.c., dei seguenti atti: 1) atto di compravendita stipulato in Altamura il giorno 8/10/2014, a rogito per Notar Rep. 64857/ Racc. 24315, trascritto a Bari il giorno 9/10/2014 ai nn. 32753/24763, a Persona_2
mezzo del quale ha trasferito al proprio coniuge i seguenti diritti Controparte_1 Controparte_2
immobiliari: a) nuda proprietà dell'appartamento ad uso abitazione al terzo piano, avente accesso dall'androne condominiale di via Parigi n. 19, scala C, composto da quattro vani ed accessori confinante con vano scala condominiale, con proprietà , con via Parigi e con via Bruxelles. Riportato nel Catasto dei CP_4
Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 31, via Parigi n. 19, piano 3 scala C, categoria
A/2, classe 3^, vani 5,5, R.C. € 553,90; b) nuda proprietà della pertinenziale unità immobiliare ad uso soffitta a quarto piano, avente accesso dall'androne condominiale di via Parigi n. 19, scala C, della superficie di circa 46
mq (metri quadrati 46), con annesso terrazzino a livello di proprietà esclusiva, nell'insieme confinante con vano scala condominiale, con proprietà , con via Parigi e via Bruxelles. Riportato in Catasto dei CP_4
Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 33, via Parigi 19, piano 4 scala C, categoria C/2,
classe 5^, mq 46, Rc. € 130,66; c) nuda proprietà del pertinenziale locale garage a piano interrato avente accesso dalla rampa comune di discesa di via Bruxelles n. 8, della superficie di circa mq. 20 (metri quadrati venti),
confinante con via Parigi, con proprietà , con proprietà e con spazio comune di Parte_3 Per_3
manovra. Riportato nel Catasto dei Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 72, via
Bruxelles n. 8, piano S1, categoria C/6, classe 3^, mq 20 Rc. € 56,81; d) nuda proprietà del pertinenziale posto auto scoperto a piano terra avente accesso dal passo carrabile di via Bruxelles n. 8, della superficie di circa mq.
12 (metri quadrati dodici), confinante con proprietà , con cortile condominiale e con proprietà Persona_4
Riportato nel Catasto dei Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno Persona_5
39, via Bruxelles n. 8, piano T, categoria C/6, classe 1^, mq 12, R.C. € 24,79.” - 2) Atto di donazione stipulato in
Altamura il giorno 10.12.2014, a rogito per Notaio , Rep. 65065/Racc. 24478, trascritto a Bari in Persona_2
data 15/12/14 ai nn. 42242 di RG e 32197 di RP, a mezzo del quale ha donato al figlio Controparte_2
pagina 2 di 9 minorenne la nuda proprietà di tutti i medesimi beni e diritti immobiliari a lui Persona_1
trasferiti da con l'atto di compravendita dell'8.10.2014. Controparte_1
La banca attrice ha chiesto, in subordine, di dichiarare la simulazione di entrambi gli atti dispositivi di cui innanzi, con vittoria di spese processuali.
e si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2019, Controparte_1 Controparte_2
con cui hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Non si è costituita, invece, in giudizio la Curatrice Speciale del minore . Persona_1
Disattesa con ordinanza del 28/10/2020 l'istanza avanzata da parte attrice di riunione del presente giudizio a quello analogamente promosso dall'altra creditrice “ ” ed in cui aveva Controparte_5
spiegato intervento adesivo autonomo la “ – giudizio contraddistinto con il NRG Controparte_6
13736/2018 - volto a far revocare/rendere inefficaci/dichiarare nulli gli atti dispositivi di cui innanzi, venivano depositate dalle parti le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc.
In seguito, non essendo necessario alcun supplemento istruttorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti conclusivi.
/-----------------------------/
La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
pagina 3 di 9 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Nella vicenda in questione sussiste senz'altro il primo presupposto.
In via generale, va precisato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, necessariamente, un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione, quindi, può essere esperita anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali, in quanto crediti litigiosi, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili (si vedano Cass. SSUU n. 9440/2004; Cass. civ., n.
1129/2012 e n. 11573/2013).
Quanto detto è coerente con la funzione dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (arg. da Cass. civ., n.
24757/2008).
Nel caso che ci occupa, la Banca attrice ha prodotto documentazione contrattuale con cui ha provato i rapporti bancari intercorrenti tra la stessa e la debitrice principale ( , ossia l'atto di fideiussione del 8.10.2010 CP_7
rilasciata da sino alla concorrenza di euro 260.000,00 (poi elevata sino a euro 325.000,00) Controparte_1
Co nell'interesse della società nonché la nota del 5.09.2014 con cui la banca creditrice richiedeva CP_7
il pagamento delle somme complessivamente dovute.
L'istante ha, altresì, allegato copia del D.I. n. 3264/2015 del 21.07.2015, con cui veniva ingiunto alla società
debitrice e ai fideiussori di pagare in solido la somma di euro 336.448,50, poi dichiarato ex art 647 c.p.c.
definitivamente esecutivo, in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00, con annesse concessioni di linee di credito.
Non vi è dubbio, dunque, che la banca attrice abbia provato la sussistenza in suo favore di un credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria.
Sussiste anche il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riferimento al momento dell'effettiva realizzazione, a far pagina 4 di 9 dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerto il soddisfacimento del suo credito, così
che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ.,
n. 5105/2007 e n. 12144/1999).
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, che il patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (cfr. Cass. 21808/2015; Cass. 17096/2014; Cass. 4467/2011).
Orbene, posta la qualità di creditori della banca attrice, va evidenziato che, con l'atto di compravendita dell'8.10.2014, di cui in questa sede è stata chiesta la revoca, ha ceduto a , Controparte_1 Controparte_2
con cui è separata legalmente dal 2011, la nuda proprietà di tutti i suoi beni (come risulta dalle visure ipocatastali, allegate dalla banca attrice all'atto di citazione), con ciò compiendo un atto dispositivo di per sé
certamente idoneo a compromettere la garanzia generica della creditrice.
La nuda proprietà di tali immobili è poi stata donata da al figlio minore Controparte_2 Persona_1
, rappresentato dalla , con atto di donazione del 10.12.2014 (Rep.
[...] Parte_4
65065/ Racc. 24478).
Sul punto, i convenuti hanno dedotto che gli immobili oggetto del predetto atto dispositivo e della successiva donazione sono gravati da due ipoteche: a) la prima iscritta in data 21.09.2004 in favore della
[...]
, per un importo pari ad € 272.000,00 (importo dunque superiore al valore dei beni stessi), ed Controparte_5
in relazione alla concessione di un mutuo fondiario della durata di 15 anni e dell'importo di € 160.000,00,
contratto per l'acquisto della medesima abitazione (doc. nn.
1-2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
b) la seconda iscritta in data 30.06.2008 in favore della medesima per un Controparte_5
importo pari ad € 153.000,00 per un mutuo fondiario ventennale concesso al sig. per l'importo Controparte_2
di € 90.000,00 (doc. n.3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 9 Dunque, parte convenuta ha eccepito che gli immobili de quibus non hanno mai costituito una reale garanzia per il soddisfacimento dei crediti dedotti in giudizio e che, di conseguenza, non vi sarebbe alcun eventus damni.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti si evince che il mutuo del 21.09.2004 è stato estinto dagli ex coniugi in data 17.10.2018; peraltro, con successiva nota del 27.11.2018 inviata dalla ai convenuti, è stata CP_5
rilasciata a costoro quietanza ai sensi dell'art. 40 bis comma 2 TUB.
Quanto al secondo dei due mutui, la ha allegato copia del piano di ammortamento da cui risulta che, alla CP_5
data del 29.04.2019, il debito residuo del mutuo per la sorte capitale era pari ad € 54.157,57 e che tutte le precedenti rate erano state pagate alle relative scadenze.
Appare, quindi, evidente che il valore dei beni trasferiti al minore sarebbe superiore al debito residuo, da ciò
desumendo la sussistenza dell'eventus damni.
Ad ogni modo l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto in termini di eventus damni.
Infatti, sia la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia la possibile incidenza,
sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, non va compiuta al momento in cui viene posto in essere l'atto dispositivo, bensì attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, al fine di valutare il venir meno o anche solo il ridimensionamento della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. civ. sez. III,
27/02/2023 n. 5815; Cass. civ. 08.08.2018 n. 20671; Cass. civ. 12.03.2018 n. 5860; Cass. civ. 25.05.2017 n.
13172).
Infatti, se ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità (ex multis, Cass. civ., n.
2971/1999), tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro. Pertanto, non è
possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nel caso che ci occupa, risulta che il mutuo del 2004 è stato estinto, mentre quello del 2008 è stato regolarmente pagato sino alla rilevazione del 2019. Tale puntualità nei pagamenti lascia presumere che i debitori abbiano pagato anche le successive rate, riducendo ulteriormente l'ammontare del credito privilegiato.
D'altra parte, l'atto di cedere la nuda proprietà, lasciando nella propria disponibilità il solo usufrutto sui beni, ha verosimilmente reso di gran lunga più difficoltosa un'eventuale azione esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti, arrecando un pregiudizio ai creditori.
Difatti è evidente che il pignoramento della piena proprietà di un immobile offra garanzie di recupero ben maggiori rispetto al pignoramento del diritto di usufrutto.
Sussiste, infine, l'elemento soggettivo.
In linea generale, se l'atto è a titolo oneroso e posteriore al sorgere del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (scientia damni).
Si prescinde dalla specifica conoscenza del credito dedotto in giudizio (cfr. Cass. 10623/2010; Cass. 5741/2004),
né assumono rilevanza la collusione fra il debitore ed il terzo, lo stato di insolvenza del debitore e la conoscenza di tale stato di insolvenza da parte del terzo (cfr. Cass. 1007/1990; Cass. 11518/1995).
Viceversa, se l'atto a titolo oneroso è anteriore al sorgere del credito, sono necessarie la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis), la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis).
Infine, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo, essendo sufficiente la sussistenza in capo al solo debitore, per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, la scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 17867/2007) e, per gli atti anteriori al sorgere del credito, il consilium
fraudis, ossia la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei crediti, pur non essendo richiesto il dolo specifico, bensì il mero dolo generico, consistente nell'animus nocendi, ovvero nell'intenzione di ledere la garanzia generica del creditore.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è a titolo oneroso, in quanto il , quale corrispettivo per la cessione CP_2
della nuda proprietà dei beni immobili, si è accollato il residuo debito del mutuo.
pagina 7 di 9 Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto traslativo pregiudizievole, si deve avere riguardo al suo momento genetico, anziché a quello della sua “esteriorizzazione” o del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass.
SSUU n. 1468/1979; Cass. 1968/2009). Dunque, ai fini di cui innanzi, è necessario fare riferimento alla data del contratto se il credito ha fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratti di credito extra contrattuale ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la fonte del credito vantato dalla Banca attrice è costituita dagli atti di fideiussione rilasciati dalla debitrice datati 8/10/2010 e 21/12/2011.
Orbene, atteso che l'atto di cui è chiesta la revoca è datato 08/10/2014, esso è evidentemente posteriore al sorgere dei crediti.
La debitrice , socia e fideiussore della era a conoscenza del suo debito e anche Controparte_1 CP_7
dello stato di insolvenza della società garantita, in seguito fallita, giusta sentenza dichiarativa di fallimento n.
118 del 13/06/2016 del Tribunale di Bari. Appare evidente che la stessa fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca creditrice con l'alienazione dei suoi beni.
A riguardo, i convenuti hanno sottolineato che erano separati giudizialmente sin dal 2011, all'uopo producendo copia del certificato dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'intervenuta separazione consensuale (all.
7, comparsa di costituzione e risposta).
Ciò nonostante, gli odierni convenuti erano ancora coniugati quando la ha contratto le obbligazioni di cui CP_1
innanzi e che pertanto, difficilmente potevano essere ignorate dal . Quest'ultimo, peraltro, non poteva CP_2
certamente non essere a conoscenza anche dell'esposizione debitoria della società di cui la moglie era socia e garante.
A sugellare la scientia damni vi è la simultaneità di tali atti dispositivi, effettuati con le medesime modalità, solo due anni prima del fallimento della società.
Quanto all'atto di donazione compiuto dal , atteso che l'art. 2901 c.c. ultimo co. espressamente stabilisce CP_2
che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a tiolo oneroso dai terzi di buona fede” e considerato che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, si deve ritenere che, accolta la domanda di revoca dell'atto impugnato, non possono essere fatti salvi i diritti del terzo, ossia del minore, in quanto non acquistati a titolo oneroso, bensì a titolo gratuito.
pagina 8 di 9 L'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere tra i coniugi, dunque, travolgerà anche la donazione in favore del minore.
L'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., rende superflua la disamina della domanda subordinata,
formulata dall'istituto di credito, tesa ad accertare il carattere simulato degli atti dispositivi dedotti in giudizio,
che deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali tra le parti costituite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM n. 55/2014 Tabella 2, sulla base dello scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 13597/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'atto di compravendita stipulato tra e in Altamura il giorno 8/10/2014, a rogito per Notar Controparte_1 Controparte_2
Rep. 64857/ Racc. 24315, trascritto a Bari il giorno 9/10/2014 ai nn.32753/24763 ed il Persona_2
successivo atto di donazione stipulato tra e in persona Controparte_2 Persona_1
[... della Curatrice Speciale , in Altamura il giorno 10/12/2014, a rogito per Notaio Controparte_3
, Rep. 65065/Racc. 24478, trascritto a Bari in data 15/12/14 ai nn. 42242 di RG e 32197 di RP, Per_2
inefficaci nei confronti della;
Controparte_9
2. condanna i convenuti e in solido tra loro, in complessivi € Controparte_1 Controparte_2
18.865,04, di cui € 1.613,54 per spese esenti ed € 17.251,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti di compravendita e di donazione sopra indicate.
Così deciso in Bari il 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Marseglia
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Bari, 4^ sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 13597 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 e vertente tra le parti:
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
Anna Putignano, giusta procura in atti,
Attrice
E
e , come in atti generalizzati, rappresentati e difesi Controparte_1 Controparte_2
dagli avv.ti Alessandro Calò e Maria Denora, giusta procura in atti,
Convenuti
E
, in qualità di Curatrice Speciale del minore , Controparte_3 Persona_1
come in atti generalizzati,
Contumace
Oggetto: azione revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza del 11/09/2024, svoltasi in modalità cartolare, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato la (già ha convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio e , nonché il minore (in persona Controparte_1 Controparte_2 Persona_1
del suo Curatore Speciale , giusta nomina ed autorizzazione resa dal Giudice Tutelare del Controparte_3
Tribunale di Bari del 21-22/10/2014) al fine di sentire accertare e dichiarare l'inefficacia, nei propri confronti, ex art. 2901 e ss. c.c., dei seguenti atti: 1) atto di compravendita stipulato in Altamura il giorno 8/10/2014, a rogito per Notar Rep. 64857/ Racc. 24315, trascritto a Bari il giorno 9/10/2014 ai nn. 32753/24763, a Persona_2
mezzo del quale ha trasferito al proprio coniuge i seguenti diritti Controparte_1 Controparte_2
immobiliari: a) nuda proprietà dell'appartamento ad uso abitazione al terzo piano, avente accesso dall'androne condominiale di via Parigi n. 19, scala C, composto da quattro vani ed accessori confinante con vano scala condominiale, con proprietà , con via Parigi e con via Bruxelles. Riportato nel Catasto dei CP_4
Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 31, via Parigi n. 19, piano 3 scala C, categoria
A/2, classe 3^, vani 5,5, R.C. € 553,90; b) nuda proprietà della pertinenziale unità immobiliare ad uso soffitta a quarto piano, avente accesso dall'androne condominiale di via Parigi n. 19, scala C, della superficie di circa 46
mq (metri quadrati 46), con annesso terrazzino a livello di proprietà esclusiva, nell'insieme confinante con vano scala condominiale, con proprietà , con via Parigi e via Bruxelles. Riportato in Catasto dei CP_4
Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 33, via Parigi 19, piano 4 scala C, categoria C/2,
classe 5^, mq 46, Rc. € 130,66; c) nuda proprietà del pertinenziale locale garage a piano interrato avente accesso dalla rampa comune di discesa di via Bruxelles n. 8, della superficie di circa mq. 20 (metri quadrati venti),
confinante con via Parigi, con proprietà , con proprietà e con spazio comune di Parte_3 Per_3
manovra. Riportato nel Catasto dei Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno 72, via
Bruxelles n. 8, piano S1, categoria C/6, classe 3^, mq 20 Rc. € 56,81; d) nuda proprietà del pertinenziale posto auto scoperto a piano terra avente accesso dal passo carrabile di via Bruxelles n. 8, della superficie di circa mq.
12 (metri quadrati dodici), confinante con proprietà , con cortile condominiale e con proprietà Persona_4
Riportato nel Catasto dei Fabbricati di Altamura al foglio 164, particella 1789, subalterno Persona_5
39, via Bruxelles n. 8, piano T, categoria C/6, classe 1^, mq 12, R.C. € 24,79.” - 2) Atto di donazione stipulato in
Altamura il giorno 10.12.2014, a rogito per Notaio , Rep. 65065/Racc. 24478, trascritto a Bari in Persona_2
data 15/12/14 ai nn. 42242 di RG e 32197 di RP, a mezzo del quale ha donato al figlio Controparte_2
pagina 2 di 9 minorenne la nuda proprietà di tutti i medesimi beni e diritti immobiliari a lui Persona_1
trasferiti da con l'atto di compravendita dell'8.10.2014. Controparte_1
La banca attrice ha chiesto, in subordine, di dichiarare la simulazione di entrambi gli atti dispositivi di cui innanzi, con vittoria di spese processuali.
e si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2019, Controparte_1 Controparte_2
con cui hanno contestato la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ed hanno chiesto il rigetto della domanda attorea.
Non si è costituita, invece, in giudizio la Curatrice Speciale del minore . Persona_1
Disattesa con ordinanza del 28/10/2020 l'istanza avanzata da parte attrice di riunione del presente giudizio a quello analogamente promosso dall'altra creditrice “ ” ed in cui aveva Controparte_5
spiegato intervento adesivo autonomo la “ – giudizio contraddistinto con il NRG Controparte_6
13736/2018 - volto a far revocare/rendere inefficaci/dichiarare nulli gli atti dispositivi di cui innanzi, venivano depositate dalle parti le memorie istruttorie ex art. 183 comma VI cpc.
In seguito, non essendo necessario alcun supplemento istruttorio, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza indicata in epigrafe, è stata trattenuta per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio degli scritti conclusivi.
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La domanda attorea è fondata e merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
L'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sussistenza congiunta dei seguenti elementi:
1) l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria ed il debitore disponente;
2) l'effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto dispositivo;
3) la ricorrenza in capo al debitore della consapevolezza che, con l'atto di disposizione, venga a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (scientia damni), ovvero, laddove l'atto sia anteriore al sorgere del credito, la specifica intenzione di pregiudicare la garanzia del futuro credito (consilium fraudis);
pagina 3 di 9 4) nel caso in cui l'atto di disposizione sia a titolo oneroso, la ricorrenza di tale consapevolezza/dolosa preordinazione anche in capo al terzo acquirente.
Nella vicenda in questione sussiste senz'altro il primo presupposto.
In via generale, va precisato che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente l'esistenza di una legittima ragione o aspettativa di credito, non occorrendo, necessariamente, un credito certo, liquido ed esigibile accertato in sede giudiziale. Detta azione, quindi, può essere esperita anche per tutelare crediti condizionati, non scaduti o soltanto eventuali, in quanto crediti litigiosi, nonché per tutelare crediti che non siano liquidi, ossia determinabili nel loro ammontare né facilmente liquidabili (si vedano Cass. SSUU n. 9440/2004; Cass. civ., n.
1129/2012 e n. 11573/2013).
Quanto detto è coerente con la funzione dell'azione revocatoria, che non persegue scopi restitutori, ma mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori (arg. da Cass. civ., n.
24757/2008).
Nel caso che ci occupa, la Banca attrice ha prodotto documentazione contrattuale con cui ha provato i rapporti bancari intercorrenti tra la stessa e la debitrice principale ( , ossia l'atto di fideiussione del 8.10.2010 CP_7
rilasciata da sino alla concorrenza di euro 260.000,00 (poi elevata sino a euro 325.000,00) Controparte_1
Co nell'interesse della società nonché la nota del 5.09.2014 con cui la banca creditrice richiedeva CP_7
il pagamento delle somme complessivamente dovute.
L'istante ha, altresì, allegato copia del D.I. n. 3264/2015 del 21.07.2015, con cui veniva ingiunto alla società
debitrice e ai fideiussori di pagare in solido la somma di euro 336.448,50, poi dichiarato ex art 647 c.p.c.
definitivamente esecutivo, in forza del contratto di apertura di credito in conto corrente di euro 50.000,00, con annesse concessioni di linee di credito.
Non vi è dubbio, dunque, che la banca attrice abbia provato la sussistenza in suo favore di un credito idoneo all'esperimento dell'azione revocatoria.
Sussiste anche il requisito dell'eventus damni.
Avendo l'azione revocatoria ordinaria la funzione di ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia specifica, ne consegue che deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore, da valutarsi ex ante, e non con riferimento al momento dell'effettiva realizzazione, a far pagina 4 di 9 dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerto il soddisfacimento del suo credito, così
che per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è necessario che l'atto dispositivo abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma è sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, e cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante, ovvero la maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (cfr. Cass. civ.,
n. 5105/2007 e n. 12144/1999).
A fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia generica del creditore, spetta poi al debitore dimostrare, in applicazione del principio di vicinanza della prova, che il patrimonio residuo abbia mantenuto la consistenza sufficiente a soddisfare le ragioni di credito e sia rimasto agevolmente aggredibile dal creditore che agisce in revocatoria (cfr. Cass. 21808/2015; Cass. 17096/2014; Cass. 4467/2011).
Orbene, posta la qualità di creditori della banca attrice, va evidenziato che, con l'atto di compravendita dell'8.10.2014, di cui in questa sede è stata chiesta la revoca, ha ceduto a , Controparte_1 Controparte_2
con cui è separata legalmente dal 2011, la nuda proprietà di tutti i suoi beni (come risulta dalle visure ipocatastali, allegate dalla banca attrice all'atto di citazione), con ciò compiendo un atto dispositivo di per sé
certamente idoneo a compromettere la garanzia generica della creditrice.
La nuda proprietà di tali immobili è poi stata donata da al figlio minore Controparte_2 Persona_1
, rappresentato dalla , con atto di donazione del 10.12.2014 (Rep.
[...] Parte_4
65065/ Racc. 24478).
Sul punto, i convenuti hanno dedotto che gli immobili oggetto del predetto atto dispositivo e della successiva donazione sono gravati da due ipoteche: a) la prima iscritta in data 21.09.2004 in favore della
[...]
, per un importo pari ad € 272.000,00 (importo dunque superiore al valore dei beni stessi), ed Controparte_5
in relazione alla concessione di un mutuo fondiario della durata di 15 anni e dell'importo di € 160.000,00,
contratto per l'acquisto della medesima abitazione (doc. nn.
1-2 allegati alla comparsa di costituzione e risposta);
b) la seconda iscritta in data 30.06.2008 in favore della medesima per un Controparte_5
importo pari ad € 153.000,00 per un mutuo fondiario ventennale concesso al sig. per l'importo Controparte_2
di € 90.000,00 (doc. n.3 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
pagina 5 di 9 Dunque, parte convenuta ha eccepito che gli immobili de quibus non hanno mai costituito una reale garanzia per il soddisfacimento dei crediti dedotti in giudizio e che, di conseguenza, non vi sarebbe alcun eventus damni.
Orbene, dalla documentazione prodotta in atti si evince che il mutuo del 21.09.2004 è stato estinto dagli ex coniugi in data 17.10.2018; peraltro, con successiva nota del 27.11.2018 inviata dalla ai convenuti, è stata CP_5
rilasciata a costoro quietanza ai sensi dell'art. 40 bis comma 2 TUB.
Quanto al secondo dei due mutui, la ha allegato copia del piano di ammortamento da cui risulta che, alla CP_5
data del 29.04.2019, il debito residuo del mutuo per la sorte capitale era pari ad € 54.157,57 e che tutte le precedenti rate erano state pagate alle relative scadenze.
Appare, quindi, evidente che il valore dei beni trasferiti al minore sarebbe superiore al debito residuo, da ciò
desumendo la sussistenza dell'eventus damni.
Ad ogni modo l'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude la connotazione di quell'atto in termini di eventus damni.
Infatti, sia la valutazione dell'idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, sia la possibile incidenza,
sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, non va compiuta al momento in cui viene posto in essere l'atto dispositivo, bensì attraverso un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, al fine di valutare il venir meno o anche solo il ridimensionamento della garanzia ipotecaria (cfr. Cass. civ. sez. III,
27/02/2023 n. 5815; Cass. civ. 08.08.2018 n. 20671; Cass. civ. 12.03.2018 n. 5860; Cass. civ. 25.05.2017 n.
13172).
Infatti, se ai fini della prova del pregiudizio che l'atto dispositivo ha arrecato alle ragioni creditorie è sufficiente un mero pericolo di danno che abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore tale da rendere incerta la esecuzione coattiva del debito o a comprometterne la fruttuosità (ex multis, Cass. civ., n.
2971/1999), tale situazione di pericolo va necessariamente commisurata ad un evento futuro. Pertanto, non è
possibile apprezzarla compiendo una valutazione correlata al momento dell'atto dispositivo, ovvero alla possibile incidenza in quel momento della garanzia ipotecaria esistente ma non ancora fatta valere e della quale non è dato conoscere se e come in futuro inciderà.
pagina 6 di 9 Ciò posto, nel caso che ci occupa, risulta che il mutuo del 2004 è stato estinto, mentre quello del 2008 è stato regolarmente pagato sino alla rilevazione del 2019. Tale puntualità nei pagamenti lascia presumere che i debitori abbiano pagato anche le successive rate, riducendo ulteriormente l'ammontare del credito privilegiato.
D'altra parte, l'atto di cedere la nuda proprietà, lasciando nella propria disponibilità il solo usufrutto sui beni, ha verosimilmente reso di gran lunga più difficoltosa un'eventuale azione esecutiva volta al recupero coattivo dei crediti, arrecando un pregiudizio ai creditori.
Difatti è evidente che il pignoramento della piena proprietà di un immobile offra garanzie di recupero ben maggiori rispetto al pignoramento del diritto di usufrutto.
Sussiste, infine, l'elemento soggettivo.
In linea generale, se l'atto è a titolo oneroso e posteriore al sorgere del credito, l'art. 2901 c.c. richiede soltanto che il debitore ed il terzo fossero consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori (scientia damni).
Si prescinde dalla specifica conoscenza del credito dedotto in giudizio (cfr. Cass. 10623/2010; Cass. 5741/2004),
né assumono rilevanza la collusione fra il debitore ed il terzo, lo stato di insolvenza del debitore e la conoscenza di tale stato di insolvenza da parte del terzo (cfr. Cass. 1007/1990; Cass. 11518/1995).
Viceversa, se l'atto a titolo oneroso è anteriore al sorgere del credito, sono necessarie la dolosa preordinazione del debitore (consilium fraudis), la partecipazione o la conoscenza del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (partecipatio o scientia fraudis).
Infine, l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo, essendo sufficiente la sussistenza in capo al solo debitore, per gli atti dispositivi successivi al sorgere del credito, la scientia damni, ossia la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore (cfr. Cass. n. 17867/2007) e, per gli atti anteriori al sorgere del credito, il consilium
fraudis, ossia la dolosa preordinazione dell'atto al fine di pregiudicare il soddisfacimento dei crediti, pur non essendo richiesto il dolo specifico, bensì il mero dolo generico, consistente nell'animus nocendi, ovvero nell'intenzione di ledere la garanzia generica del creditore.
Nel caso di specie, l'atto dispositivo è a titolo oneroso, in quanto il , quale corrispettivo per la cessione CP_2
della nuda proprietà dei beni immobili, si è accollato il residuo debito del mutuo.
pagina 7 di 9 Quanto all'anteriorità del credito rispetto all'atto traslativo pregiudizievole, si deve avere riguardo al suo momento genetico, anziché a quello della sua “esteriorizzazione” o del suo accertamento in giudizio (cfr. Cass.
SSUU n. 1468/1979; Cass. 1968/2009). Dunque, ai fini di cui innanzi, è necessario fare riferimento alla data del contratto se il credito ha fonte contrattuale, o alla data dell'illecito se si tratti di credito extra contrattuale ex art. 2043 c.c.
Nel caso di specie, la fonte del credito vantato dalla Banca attrice è costituita dagli atti di fideiussione rilasciati dalla debitrice datati 8/10/2010 e 21/12/2011.
Orbene, atteso che l'atto di cui è chiesta la revoca è datato 08/10/2014, esso è evidentemente posteriore al sorgere dei crediti.
La debitrice , socia e fideiussore della era a conoscenza del suo debito e anche Controparte_1 CP_7
dello stato di insolvenza della società garantita, in seguito fallita, giusta sentenza dichiarativa di fallimento n.
118 del 13/06/2016 del Tribunale di Bari. Appare evidente che la stessa fosse consapevole del pregiudizio che avrebbe arrecato alla banca creditrice con l'alienazione dei suoi beni.
A riguardo, i convenuti hanno sottolineato che erano separati giudizialmente sin dal 2011, all'uopo producendo copia del certificato dell'atto di matrimonio recante l'annotazione dell'intervenuta separazione consensuale (all.
7, comparsa di costituzione e risposta).
Ciò nonostante, gli odierni convenuti erano ancora coniugati quando la ha contratto le obbligazioni di cui CP_1
innanzi e che pertanto, difficilmente potevano essere ignorate dal . Quest'ultimo, peraltro, non poteva CP_2
certamente non essere a conoscenza anche dell'esposizione debitoria della società di cui la moglie era socia e garante.
A sugellare la scientia damni vi è la simultaneità di tali atti dispositivi, effettuati con le medesime modalità, solo due anni prima del fallimento della società.
Quanto all'atto di donazione compiuto dal , atteso che l'art. 2901 c.c. ultimo co. espressamente stabilisce CP_2
che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a tiolo oneroso dai terzi di buona fede” e considerato che ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit, si deve ritenere che, accolta la domanda di revoca dell'atto impugnato, non possono essere fatti salvi i diritti del terzo, ossia del minore, in quanto non acquistati a titolo oneroso, bensì a titolo gratuito.
pagina 8 di 9 L'inefficacia dell'atto dispositivo posto in essere tra i coniugi, dunque, travolgerà anche la donazione in favore del minore.
L'accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., rende superflua la disamina della domanda subordinata,
formulata dall'istituto di credito, tesa ad accertare il carattere simulato degli atti dispositivi dedotti in giudizio,
che deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali tra le parti costituite seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM n. 55/2014 Tabella 2, sulla base dello scaglione corrispondente, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio portante n. 13597/2019 R.G., così provvede:
1. accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, visto l'art. 2901 c.c., dichiara l'atto di compravendita stipulato tra e in Altamura il giorno 8/10/2014, a rogito per Notar Controparte_1 Controparte_2
Rep. 64857/ Racc. 24315, trascritto a Bari il giorno 9/10/2014 ai nn.32753/24763 ed il Persona_2
successivo atto di donazione stipulato tra e in persona Controparte_2 Persona_1
[... della Curatrice Speciale , in Altamura il giorno 10/12/2014, a rogito per Notaio Controparte_3
, Rep. 65065/Racc. 24478, trascritto a Bari in data 15/12/14 ai nn. 42242 di RG e 32197 di RP, Per_2
inefficaci nei confronti della;
Controparte_9
2. condanna i convenuti e in solido tra loro, in complessivi € Controparte_1 Controparte_2
18.865,04, di cui € 1.613,54 per spese esenti ed € 17.251,50 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario pari al 15% dei compensi, IVA e CAP come per legge;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di Bari, nei termini di cui in parte motiva, la annotazione della presente sentenza in margine alla trascrizione degli atti di compravendita e di donazione sopra indicate.
Così deciso in Bari il 9 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Marseglia
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