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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 07/05/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 820/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 820/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
11.06.1966, ivi residente in [...] (avv. Federica Baratoni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] int. 5 (avv. Federica Baratoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva in data 04.07.1998 il figlio maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, e (C.F. ), celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in data 19.09.1992 in Alfonsine (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.23, parte II, serie
A, anno 1992;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- disporre la revoca delle statuizioni previste in separazioni riguardanti il figlio (sub. 1, 2, 3, di cui
al ricorso per separazione del 19.05.2003 richiamato nel verbale di comparizione dei coniugi del
05.06.2003), in ragione della intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dello stesso;
-spese legali compensate.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 820/2025 V.G. posta in decisione il 15.04.2025 e promossa dai coniugi
(C.F. , nata ad [...] il Parte_1 C.F._1
11.06.1966, ivi residente in [...] (avv. Federica Baratoni)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
residente in [...] int. 5 (avv. Federica Baratoni)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 27.02.2025; preso atto che l'udienza del 08.04.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nasceva in data 04.07.1998 il figlio maggiorenne Persona_1
ed economicamente autosufficiente;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
, e (C.F. ), celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in data 19.09.1992 in Alfonsine (RA), in regime patrimoniale di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.23, parte II, serie
A, anno 1992;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Alfonsine (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposta alle seguenti condizioni:
“- disporre la revoca delle statuizioni previste in separazioni riguardanti il figlio (sub. 1, 2, 3, di cui
al ricorso per separazione del 19.05.2003 richiamato nel verbale di comparizione dei coniugi del
05.06.2003), in ragione della intervenuta maggiore età ed autosufficienza economica dello stesso;
-spese legali compensate.”
Ravenna, 05/05/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi