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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 30/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1548/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1548/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.3.1952 e residente a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Chiedono pertanto pronunciarsi la relativa separazione alle seguenti concordi Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, prestandosi reciproco rispetto;
2) La SI si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'abitazione sita in Parte_1 Lomagna, Via Manzoni n. 4 identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 1003 subalterno 702, categoria A/3, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 355,06, comprensiva dei relativi arredi, al signor , con atto da stipularsi presso Notaio scelto dalla parte acquirente entro tre mesi dalla Parte_2 sentenza con cui vengono omologate le condizioni della separazione.
3) Il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'abitazione sita in Lomagna, via Pt_2 Garibaldi n. 5 identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 418 subalterno 2, categoria
A/2, classe 3, consistenza 5 vani, rendita 542,28 con annessa autorimessa identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 418 subalterno 25, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita 76,69, comprensiva dei relativi arredi, alla SI , con atto da stipularsi presso Notaio scelto dalla Parte_1 parte acquirente entro tre mesi dalla sentenza con cui vengono omologate le condizioni della separazione.
4) Le cessioni di cui ai punti che precedono avverranno senza il pagamento di corrispettivo, poiché le quote si compensano reciprocamente.
5) L'immobile sito in Lomagna (Lc), via XXV Aprile n. 16 rimarrà in comproprietà ai medesimi ed occupato dalla figlia, che continuerà ad abitarci, senza alcuna modifica alla sua attuale situazione giuridica.
6) L'accordo patrimoniale contenuto nei punti che precedono, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
7) I coniugi diverranno proprietari esclusivi delle automobili che sono a loro rispettivamente intestate, nonché delle provviste dei relativi conti correnti.
8) Entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario il 29/09/1979 a Montevecchia e dalla loro unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Montevecchia il 29/09/1979, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1979, parte II, serie A, numero 26; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/01/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente rel. dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Dario Colasanti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo generale di volontaria giurisdizione
1548/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...],
e
(C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
23.3.1952 e residente a [...],
entrambi con il patrocinio dell'avv. RIVA SONIA con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
Chiedono pertanto pronunciarsi la relativa separazione alle seguenti concordi Condizioni:
1) I coniugi vivranno separati, prestandosi reciproco rispetto;
2) La SI si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'abitazione sita in Parte_1 Lomagna, Via Manzoni n. 4 identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 1003 subalterno 702, categoria A/3, classe 1, consistenza 5,5 vani, rendita € 355,06, comprensiva dei relativi arredi, al signor , con atto da stipularsi presso Notaio scelto dalla parte acquirente entro tre mesi dalla Parte_2 sentenza con cui vengono omologate le condizioni della separazione.
3) Il signor si impegna a cedere la propria quota di proprietà dell'abitazione sita in Lomagna, via Pt_2 Garibaldi n. 5 identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 418 subalterno 2, categoria
A/2, classe 3, consistenza 5 vani, rendita 542,28 con annessa autorimessa identificata catastalmente al NCEU di detto comune Foglio 4 particella 418 subalterno 25, categoria C/6, classe 2, consistenza 15 mq, rendita 76,69, comprensiva dei relativi arredi, alla SI , con atto da stipularsi presso Notaio scelto dalla Parte_1 parte acquirente entro tre mesi dalla sentenza con cui vengono omologate le condizioni della separazione.
4) Le cessioni di cui ai punti che precedono avverranno senza il pagamento di corrispettivo, poiché le quote si compensano reciprocamente.
5) L'immobile sito in Lomagna (Lc), via XXV Aprile n. 16 rimarrà in comproprietà ai medesimi ed occupato dalla figlia, che continuerà ad abitarci, senza alcuna modifica alla sua attuale situazione giuridica.
6) L'accordo patrimoniale contenuto nei punti che precedono, è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale
7) I coniugi diverranno proprietari esclusivi delle automobili che sono a loro rispettivamente intestate, nonché delle provviste dei relativi conti correnti.
8) Entrambi danno atto di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e anno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio con rito concordatario il 29/09/1979 a Montevecchia e dalla loro unione è nata la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente indipendente. Persona_1
Con ricorso per separazione consensuale ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data 28/11/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. il quale ha chiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni concordate tra le parti.
Le parti hanno quindi depositato le note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale è meritevole di accoglimento in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, la domanda non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio con rito concordatario a Parte_2
Montevecchia il 29/09/1979, con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1979, parte II, serie A, numero 26; 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Montevecchia per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 29/01/2025
Il Presidente relatore dott. Marco Tremolada