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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 5766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5766 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8618/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
RI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8618 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011, promossa da
(c.f. , deceduto in corso di causa, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Marchioni ed Emanuela Accardo, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di deceduta in corso di causa) Persona_1
Parte_2
CONVENUTE CONTUMACI
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Paolo Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura a margine comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
[...]
, in persona del curatore dott. Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Andrea Paolucci, che la CP_3 rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e da autorizzazione del
Giudice Delegato del 13.2.2025
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 7 E con l'intervento di c.f. ), CP_4 C.F._3
c.f. , CP_5 C.F._4
c.f. ), Controparte_6 C.F._5
(c.f. ), in qualità di eredi di Controparte_7 C.F._6 Parte_1 tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Accardo, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.7.2025)
Per parte attrice in persona degli eredi intervenuti: “Nel merito:
• nei confronti del Sig. n Liquidazione Giudiziale: Controparte_1
- previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto alla divisione e determinato il contenuto del diritto di ciascuno dei condividenti, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni immobili come identificati in narrativa del presente atto e disporne la divisione;
in subordine, qualora gli immobili risultassero non comodamente divisibili, disporre la vendita all'incanto dei medesimi;
Sulla domanda riconvenzionale, si chiede:
- in principalità, che sia respinta in quanto infondata e/o comunque illegittima;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, che eventuali crediti del convenuto siano posti in compensazione, fino a concorrenza, con i crediti dell'attore, nascenti dal rapporto di comunione per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di citazione, anche a titolo risarcitorio, come dedotti in narrativa dell'atto medesimo e/o comunque individuati e/o determinati e/o accertati in corso di causa e/o valutati dal Giudice anche in via equitativa;
• nei confronti della Sig.ra Parte_2
- previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto alla divisione e determinato il contenuto del diritto di ciascuno dei condividenti, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni immobili come identificati in narrativa del presente atto e disporne la divisione;
pagina 2 di 7 in subordine, qualora gli immobili risultassero non comodamente divisibili, disporre la vendita all'incanto dei medesimi;
- in ogni caso, con l'obbligo della resa dei conti a decorrere dal momento in cui è sorta la comunione e il riconoscimento a favore di parte attrice, anche sotto forma di conguaglio nella ripartizione del ricavato dalla vendita dell'immobile, dei crediti nascenti dal rapporto di comunione, anche a titolo risarcitorio, come dedotti in narrativa dell'atto medesimo e/o comunque individuati e/o determinati e/o accertati in corso di causa e/o valutati dal Giudice anche in via equitativa, nei confronti della parte condividente.
In via istruttoria: si insiste, occorrendo, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e testi sulla circostanza di fatto infra capitolata da intendersi preceduta dalle parole “vero che”:
“Dal 12.03.2009 ad oggi, l'unità immobiliare oggetto di divisione sita in Mazzano (BS), Via
Machiavelli, 4, come meglio identificata in atto di citazione, è stata occupata in via esclusiva dalla
Sig.ra con i figli?”, con i testi: Sig. di Brescia;
Sig. di Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
Verolavecchia.
In ogni caso, con rifusione delle spese di giudizio”;
Per parte convenuta costituita, in persona del curatore della Liquidazione Giudiziale : Controparte_1
“In via preliminare ed in ogni caso:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 CCII, dichiararsi improcedibili tutte le richieste monetarie svolte nei confronti di dagli odierni ricorrenti in riassunzione signori , Controparte_1 CP_4
, e (obbligo della resa dei conti, CP_5 Controparte_6 Controparte_8 riconoscimento di conguaglio, riconoscimento di asseriti crediti nascenti dal rapporto di comunione anche a titolo risarcitorio, con conseguente richiesta compensazione, nessuna esclusa) dovendo le stesse essere accertate con le forme e le modalità di cui agli artt. 200 e segg. CCII.
Con spese di lite rifuse.
Nel merito:
1) Procedersi allo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare oggetto di causa secondo le rispettive quote spettanti alle parti del giudizio;
procedersi alla vendita all'incanto solo in caso di indivisibilità dell'immobile.
2) Condannarsi gli attori , , e – CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_8 in solido tra loro – a pagare alla Liquidazione Giudiziale quanto sostenuto da Controparte_1
in bonis per il mantenimento e la conservazione dell'immobile dal dì del sorgere Controparte_1 della comunione, nella misura da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, con gli interessi pagina 3 di 7 legali dal dì del dovuto al saldo, e ciò anche a mezzo di conguagli nella suddivisione delle quote e del ricavato della vendita dell'immobile.
3) Con compensazione delle spese del giudizio.
---°---
In via istruttoria:
Senza che ciò implichi rinuncia alle eccezioni e deduzioni svolte, si insiste per l'accoglimento delle richieste già svolte da in bonis con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Controparte_1 depositata il 9.6.2012”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva procedersi allo scioglimento della Parte_1 comunione esistente sull'abitazione e sull'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli n. 4 (identificati catastalmente alla Sezione
NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18), che aveva acquistato in asta giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 265/2005 pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, immobili in comproprietà fra l'attore, che ne possedeva la quota di ½, e i convenuti, Persona_1 Parte_2
e che ne possedevano in modo indiviso, in qualità di eredi del defunto
[...] Controparte_1 [...] la restante quota di ½. Per_2
Egli allegava che gli immobili controversi erano occupati in via esclusiva da e dalla figlia Persona_1
nonostante le sue richieste di condividerne l'uso, e avanzava, quindi, nei confronti Parte_2 di costoro anche domanda di riconoscimento dei crediti nascenti dal rapporto di comunione e di rendiconto.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla divisione, ma chiedendo la condanna Controparte_1 dell'attore a rifondere ai convenuti le spese per il mantenimento e la conservazione dell'immobile in comunione, e contestando che costoro avessero mai impedito all'attore di accedere a quest'ultimo. ed invece, rimanevano contumaci. Persona_1 Parte_2
Il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa che l'attore facesse accertare la qualità di eredi del defunto in capo alla moglie, e ai figli, e Persona_2 Persona_1 Parte_2
e, deceduta in attesa che egli facesse accertare il rapporto successorio Controparte_1 Persona_1 fra costei e i figli, così da ripristinare la continuità delle trascrizioni, per poi essere successivamente riassunto.
In corso di causa, l'attore decedeva e si costituivano in riassunzione i suoi eredi, CP_4 [...]
e che reiteravano le domande attoree, e, nei CP_9 Controparte_10 Controparte_7
pagina 4 di 7 confronti del convenuto veniva aperta la liquidazione giudiziale, che si costituiva in Controparte_1 giudizio in persona della curatela, subentrando al convenuto originario.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a descrivere il bene oggetto della domanda di divisione.
All'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 14.7.2025.
***
È pacifica la comproprietà dell'abitazione e dell'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli n. 4, identificati catastalmente alla
Sezione NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18, oggetto del giudizio, fra l'attore, che ne possiede la quota di ½, e i convenuti (che, dopo l'apertura della liquidazione Controparte_1 giudiziale nei suoi confronti sta in giudizio in persona del curatore, dott. ed Controparte_3
anche in qualità di eredi di che possiedono la restante quota di ½ in Parte_2 Persona_1 modo indiviso.
È pacifica, pertanto, la sussistenza del diritto delle parti ad ottenere lo scioglimento della comunione suddetta.
Il consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione peritale depositata in data 17.6.2013), con motivazione esente da censure logiche e metodologiche e che questo Tribunale condivide e fa propria, ha accertato che gli immobili suddetti non sono comodamente divisibili: un frazionamento dell'appartamento in due unità autonome, infatti, pur astrattamente possibile, risulterebbe particolarmente oneroso rispetto al valore attuale del compendio, la realizzazione di due unità di piccola dimensione (mono o bilocali di superficie inferiore ai 35 mq) necessiterebbe di apporti murari, impiantistici, stesura di un progetto edilizio, verifica degli assetti strutturali dal costo elevato, inoltre, il corridoio interno all'immobile dovrebbe essere destinato a zona comune alle due unità per l'accesso alle medesime dal vano scala;
il box auto, invece, non è nemmeno materialmente divisibile e, pertanto, si dovrebbe reperire in zona un secondo posto auto a servizio della seconda unità abitativa ricavata dall'appartamento originario.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi stimato il valore dell'appartamento in € 75.000,00 e quello del box auto in € 12.000,00, per un valore complessivo del compendio immobiliare pari ad € 87.000,00, valori da ritenersi ancora attuali, conclusione pacifica fra le parti e che questo Tribunale condivide.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., gli immobili non comodamente divisibili dovrebbero essere preferibilmente compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente pagina 5 di 7 l'attribuzione, ipotesi non verificatesi nel caso di specie, con la conseguenza che l'unica soluzione ipotizzabile per addivenire allo scioglimento della comunione nel caso di specie è la vendita all'incanto, sulla quale tutte le parti costituite concordano, vendita che viene disposta con separata ordinanza.
Le domande attoree svolte nei confronti della convenuta contumace invece, Parte_2 debbono essere rigettate in quanto genericamente formulate.
Sin dall'atto di citazione, infatti, l'attore menziona genericamente l'esistenza di “crediti nascenti dal rapporto di comunione, anche a titolo risarcitorio”, senza, tuttavia, meglio dettagliarli da un punto di vista qualitativo o quantitativo, con conseguente impossibilità di darne la relativa prova, peraltro nemmeno puntualmente formulata.
In ogni caso, l'allusione ad una possibile indennità di occupazione per l'uso esclusivo degli immobili in comunione da parte di o di non appare sufficiente, dal momento che, Persona_1 Parte_2 per pacifica giurisprudenza, il comproprietario che abbia goduto in via esclusiva di un bene non suscettibile di essere fruito direttamente e in modo paritario da parte di tutti i partecipanti alla comunione è obbligato a corrispondere agli altri i frutti civili, ma solo dalla data in cui gli pervenga la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10264/2023).
Nel caso di specie, invece, l'attore ha prodotto in giudizio soltanto delle lettere inviate alle convenute nelle quali le invitava a trovare un accordo economico per continuare ad occupare l'immobile, avvisandole che, in ipotesi di mancato accordo, avrebbe proposto azione giudiziale di divisione (cfr. documenti numeri 7, 8, 9 allegati all'atto di citazione), senza mai manifestare la volontà di godere in prima persona del bene.
In ogni caso, l'individuazione degli asseriti crediti attorei è inammissibilmente generica, tanto da non poter dar luogo ad alcuna istruttoria sul punto, in violazione dell'onere di allegazione e probatorio gravante esclusivamente sulla parte e rispetto al quale il Giudice non può svolgere alcun ruolo sussidiario.
Altrettanto inammissibilmente generica è la domanda di pagamento svolta dalla liquidazione giudiziale
, avente ad oggetto “quanto sostenuto da in bonis per il Controparte_1 Controparte_1 mantenimento e la conservazione dell'immobile dal dì del sorgere della comunione”, tanto che lo stesso richiedente non è in grado di indicare né di quantificare le spese dallo stesso sostenute,
pagina 6 di 7 rimettendole ad una successiva ed eventuale attività istruttoria giudiziale o, addirittura, ad una valutazione equitativa. La domanda di pagamento ridetta, quindi, deve essere rigettata.
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, per quanto sopra esposto.
Le spese di lite del presente giudizio, alla luce della reciprocità della soccombenza e della corrispondenza dell'azione di divisione all'interesse di tutti i comproprietari, debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Anche le spese di C.T.U. debbono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura eguale e in proporzione alle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni e in solido nei confronti del
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sull'abitazione e sull'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli
n. 4, identificati catastalmente alla Sezione NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18, fra l'attore, in persona degli eredi intervenuti in giudizio, Parte_1 CP_4 [...]
e (che ne possiedono la quota di ½), e i CP_9 Controparte_6 Controparte_7 convenuti e anche quali eredi di (che ne Parte_2 Controparte_1 Persona_1 possiedono la restante quota di ½), e, per l'effetto, DISPONE la vendita all'incanto dei beni ridetti con separata ordinanza;
2) RIGETTA le ulteriori domande svolte dalle parti;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in misura eguale e in proporzione alle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni e in solido verso il C.T.U.;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Brescia, 20.12.2025
La Giudice
Claudia RI pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione monocratica, nella persona del Giudice Claudia
RI, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 8618 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2011, promossa da
(c.f. , deceduto in corso di causa, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Brescia, presso lo studio degli Avv.ti Stefano Marchioni ed Emanuela Accardo, che lo rappresentano e difendono come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
Nei confronti di deceduta in corso di causa) Persona_1
Parte_2
CONVENUTE CONTUMACI
(c.f. ), elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'Avv. Paolo Lombardi, che la rappresenta e difende come da procura a margine comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
[...]
, in persona del curatore dott. Controparte_2 [...]
elettivamente domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Andrea Paolucci, che la CP_3 rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e da autorizzazione del
Giudice Delegato del 13.2.2025
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
pagina 1 di 7 E con l'intervento di c.f. ), CP_4 C.F._3
c.f. , CP_5 C.F._4
c.f. ), Controparte_6 C.F._5
(c.f. ), in qualità di eredi di Controparte_7 C.F._6 Parte_1 tutti elettivamente domiciliati a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Emanuela Accardo, che li rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTI
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
CONCLUSIONI
(come da udienza del giorno 11.7.2025)
Per parte attrice in persona degli eredi intervenuti: “Nel merito:
• nei confronti del Sig. n Liquidazione Giudiziale: Controparte_1
- previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto alla divisione e determinato il contenuto del diritto di ciascuno dei condividenti, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni immobili come identificati in narrativa del presente atto e disporne la divisione;
in subordine, qualora gli immobili risultassero non comodamente divisibili, disporre la vendita all'incanto dei medesimi;
Sulla domanda riconvenzionale, si chiede:
- in principalità, che sia respinta in quanto infondata e/o comunque illegittima;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, che eventuali crediti del convenuto siano posti in compensazione, fino a concorrenza, con i crediti dell'attore, nascenti dal rapporto di comunione per tutti i motivi dedotti nella narrativa dell'atto di citazione, anche a titolo risarcitorio, come dedotti in narrativa dell'atto medesimo e/o comunque individuati e/o determinati e/o accertati in corso di causa e/o valutati dal Giudice anche in via equitativa;
• nei confronti della Sig.ra Parte_2
- previe le declaratorie ritenute di giustizia, voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato il diritto alla divisione e determinato il contenuto del diritto di ciascuno dei condividenti, dichiarare lo scioglimento della comunione sui beni immobili come identificati in narrativa del presente atto e disporne la divisione;
pagina 2 di 7 in subordine, qualora gli immobili risultassero non comodamente divisibili, disporre la vendita all'incanto dei medesimi;
- in ogni caso, con l'obbligo della resa dei conti a decorrere dal momento in cui è sorta la comunione e il riconoscimento a favore di parte attrice, anche sotto forma di conguaglio nella ripartizione del ricavato dalla vendita dell'immobile, dei crediti nascenti dal rapporto di comunione, anche a titolo risarcitorio, come dedotti in narrativa dell'atto medesimo e/o comunque individuati e/o determinati e/o accertati in corso di causa e/o valutati dal Giudice anche in via equitativa, nei confronti della parte condividente.
In via istruttoria: si insiste, occorrendo, per l'ammissione di prova per interrogatorio formale dei convenuti e testi sulla circostanza di fatto infra capitolata da intendersi preceduta dalle parole “vero che”:
“Dal 12.03.2009 ad oggi, l'unità immobiliare oggetto di divisione sita in Mazzano (BS), Via
Machiavelli, 4, come meglio identificata in atto di citazione, è stata occupata in via esclusiva dalla
Sig.ra con i figli?”, con i testi: Sig. di Brescia;
Sig. di Persona_1 Testimone_1 Testimone_2
Verolavecchia.
In ogni caso, con rifusione delle spese di giudizio”;
Per parte convenuta costituita, in persona del curatore della Liquidazione Giudiziale : Controparte_1
“In via preliminare ed in ogni caso:
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 CCII, dichiararsi improcedibili tutte le richieste monetarie svolte nei confronti di dagli odierni ricorrenti in riassunzione signori , Controparte_1 CP_4
, e (obbligo della resa dei conti, CP_5 Controparte_6 Controparte_8 riconoscimento di conguaglio, riconoscimento di asseriti crediti nascenti dal rapporto di comunione anche a titolo risarcitorio, con conseguente richiesta compensazione, nessuna esclusa) dovendo le stesse essere accertate con le forme e le modalità di cui agli artt. 200 e segg. CCII.
Con spese di lite rifuse.
Nel merito:
1) Procedersi allo scioglimento della comunione dell'unità immobiliare oggetto di causa secondo le rispettive quote spettanti alle parti del giudizio;
procedersi alla vendita all'incanto solo in caso di indivisibilità dell'immobile.
2) Condannarsi gli attori , , e – CP_4 CP_5 Controparte_6 Controparte_8 in solido tra loro – a pagare alla Liquidazione Giudiziale quanto sostenuto da Controparte_1
in bonis per il mantenimento e la conservazione dell'immobile dal dì del sorgere Controparte_1 della comunione, nella misura da accertarsi in corso di causa anche in via equitativa, con gli interessi pagina 3 di 7 legali dal dì del dovuto al saldo, e ciò anche a mezzo di conguagli nella suddivisione delle quote e del ricavato della vendita dell'immobile.
3) Con compensazione delle spese del giudizio.
---°---
In via istruttoria:
Senza che ciò implichi rinuncia alle eccezioni e deduzioni svolte, si insiste per l'accoglimento delle richieste già svolte da in bonis con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. Controparte_1 depositata il 9.6.2012”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiedeva procedersi allo scioglimento della Parte_1 comunione esistente sull'abitazione e sull'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli n. 4 (identificati catastalmente alla Sezione
NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18), che aveva acquistato in asta giudiziaria nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 265/2005 pendente dinanzi al Tribunale di Brescia, immobili in comproprietà fra l'attore, che ne possedeva la quota di ½, e i convenuti, Persona_1 Parte_2
e che ne possedevano in modo indiviso, in qualità di eredi del defunto
[...] Controparte_1 [...] la restante quota di ½. Per_2
Egli allegava che gli immobili controversi erano occupati in via esclusiva da e dalla figlia Persona_1
nonostante le sue richieste di condividerne l'uso, e avanzava, quindi, nei confronti Parte_2 di costoro anche domanda di riconoscimento dei crediti nascenti dal rapporto di comunione e di rendiconto.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla divisione, ma chiedendo la condanna Controparte_1 dell'attore a rifondere ai convenuti le spese per il mantenimento e la conservazione dell'immobile in comunione, e contestando che costoro avessero mai impedito all'attore di accedere a quest'ultimo. ed invece, rimanevano contumaci. Persona_1 Parte_2
Il presente giudizio veniva sospeso ex art. 295 c.p.c. in attesa che l'attore facesse accertare la qualità di eredi del defunto in capo alla moglie, e ai figli, e Persona_2 Persona_1 Parte_2
e, deceduta in attesa che egli facesse accertare il rapporto successorio Controparte_1 Persona_1 fra costei e i figli, così da ripristinare la continuità delle trascrizioni, per poi essere successivamente riassunto.
In corso di causa, l'attore decedeva e si costituivano in riassunzione i suoi eredi, CP_4 [...]
e che reiteravano le domande attoree, e, nei CP_9 Controparte_10 Controparte_7
pagina 4 di 7 confronti del convenuto veniva aperta la liquidazione giudiziale, che si costituiva in Controparte_1 giudizio in persona della curatela, subentrando al convenuto originario.
La causa veniva istruita con una consulenza tecnica d'ufficio diretta a descrivere il bene oggetto della domanda di divisione.
All'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza, avvenuta il 14.7.2025.
***
È pacifica la comproprietà dell'abitazione e dell'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli n. 4, identificati catastalmente alla
Sezione NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18, oggetto del giudizio, fra l'attore, che ne possiede la quota di ½, e i convenuti (che, dopo l'apertura della liquidazione Controparte_1 giudiziale nei suoi confronti sta in giudizio in persona del curatore, dott. ed Controparte_3
anche in qualità di eredi di che possiedono la restante quota di ½ in Parte_2 Persona_1 modo indiviso.
È pacifica, pertanto, la sussistenza del diritto delle parti ad ottenere lo scioglimento della comunione suddetta.
Il consulente tecnico d'ufficio (cfr. relazione peritale depositata in data 17.6.2013), con motivazione esente da censure logiche e metodologiche e che questo Tribunale condivide e fa propria, ha accertato che gli immobili suddetti non sono comodamente divisibili: un frazionamento dell'appartamento in due unità autonome, infatti, pur astrattamente possibile, risulterebbe particolarmente oneroso rispetto al valore attuale del compendio, la realizzazione di due unità di piccola dimensione (mono o bilocali di superficie inferiore ai 35 mq) necessiterebbe di apporti murari, impiantistici, stesura di un progetto edilizio, verifica degli assetti strutturali dal costo elevato, inoltre, il corridoio interno all'immobile dovrebbe essere destinato a zona comune alle due unità per l'accesso alle medesime dal vano scala;
il box auto, invece, non è nemmeno materialmente divisibile e, pertanto, si dovrebbe reperire in zona un secondo posto auto a servizio della seconda unità abitativa ricavata dall'appartamento originario.
Il consulente tecnico d'ufficio ha poi stimato il valore dell'appartamento in € 75.000,00 e quello del box auto in € 12.000,00, per un valore complessivo del compendio immobiliare pari ad € 87.000,00, valori da ritenersi ancora attuali, conclusione pacifica fra le parti e che questo Tribunale condivide.
Ai sensi dell'art. 720 c.c., gli immobili non comodamente divisibili dovrebbero essere preferibilmente compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente pagina 5 di 7 l'attribuzione, ipotesi non verificatesi nel caso di specie, con la conseguenza che l'unica soluzione ipotizzabile per addivenire allo scioglimento della comunione nel caso di specie è la vendita all'incanto, sulla quale tutte le parti costituite concordano, vendita che viene disposta con separata ordinanza.
Le domande attoree svolte nei confronti della convenuta contumace invece, Parte_2 debbono essere rigettate in quanto genericamente formulate.
Sin dall'atto di citazione, infatti, l'attore menziona genericamente l'esistenza di “crediti nascenti dal rapporto di comunione, anche a titolo risarcitorio”, senza, tuttavia, meglio dettagliarli da un punto di vista qualitativo o quantitativo, con conseguente impossibilità di darne la relativa prova, peraltro nemmeno puntualmente formulata.
In ogni caso, l'allusione ad una possibile indennità di occupazione per l'uso esclusivo degli immobili in comunione da parte di o di non appare sufficiente, dal momento che, Persona_1 Parte_2 per pacifica giurisprudenza, il comproprietario che abbia goduto in via esclusiva di un bene non suscettibile di essere fruito direttamente e in modo paritario da parte di tutti i partecipanti alla comunione è obbligato a corrispondere agli altri i frutti civili, ma solo dalla data in cui gli pervenga la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti (cfr., ex multis, Cass. civ. n. 10264/2023).
Nel caso di specie, invece, l'attore ha prodotto in giudizio soltanto delle lettere inviate alle convenute nelle quali le invitava a trovare un accordo economico per continuare ad occupare l'immobile, avvisandole che, in ipotesi di mancato accordo, avrebbe proposto azione giudiziale di divisione (cfr. documenti numeri 7, 8, 9 allegati all'atto di citazione), senza mai manifestare la volontà di godere in prima persona del bene.
In ogni caso, l'individuazione degli asseriti crediti attorei è inammissibilmente generica, tanto da non poter dar luogo ad alcuna istruttoria sul punto, in violazione dell'onere di allegazione e probatorio gravante esclusivamente sulla parte e rispetto al quale il Giudice non può svolgere alcun ruolo sussidiario.
Altrettanto inammissibilmente generica è la domanda di pagamento svolta dalla liquidazione giudiziale
, avente ad oggetto “quanto sostenuto da in bonis per il Controparte_1 Controparte_1 mantenimento e la conservazione dell'immobile dal dì del sorgere della comunione”, tanto che lo stesso richiedente non è in grado di indicare né di quantificare le spese dallo stesso sostenute,
pagina 6 di 7 rimettendole ad una successiva ed eventuale attività istruttoria giudiziale o, addirittura, ad una valutazione equitativa. La domanda di pagamento ridetta, quindi, deve essere rigettata.
Le richieste istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni debbono essere rigettate in quanto relative a circostanze irrilevanti ai fini del decidere, per quanto sopra esposto.
Le spese di lite del presente giudizio, alla luce della reciprocità della soccombenza e della corrispondenza dell'azione di divisione all'interesse di tutti i comproprietari, debbono essere integralmente compensate fra le parti ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
Anche le spese di C.T.U. debbono essere poste definitivamente a carico di tutte le parti in misura eguale e in proporzione alle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni e in solido nei confronti del
C.T.U.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
1) DISPONE lo scioglimento della comunione esistente sull'abitazione e sull'annesso box facenti parte del “Condominio Robinia”, sito nel Comune di Mazzano (BS), in via Nicolò Machiavelli
n. 4, identificati catastalmente alla Sezione NCT, Foglio 5, Mappale 64, Subalterni 7 e 18, fra l'attore, in persona degli eredi intervenuti in giudizio, Parte_1 CP_4 [...]
e (che ne possiedono la quota di ½), e i CP_9 Controparte_6 Controparte_7 convenuti e anche quali eredi di (che ne Parte_2 Controparte_1 Persona_1 possiedono la restante quota di ½), e, per l'effetto, DISPONE la vendita all'incanto dei beni ridetti con separata ordinanza;
2) RIGETTA le ulteriori domande svolte dalle parti;
3) Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di tutte le parti in misura eguale e in proporzione alle rispettive quote ereditarie nei rapporti interni e in solido verso il C.T.U.;
4) COMPENSA integralmente le spese di lite del presente giudizio fra le parti.
Brescia, 20.12.2025
La Giudice
Claudia RI pagina 7 di 7