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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 06/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4739/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4739/2024 tra
GIÀ Parte_1 Parte_2
ATTORE/RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/RESISTENTE
IN CONCORDATO Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 06/02/2025 ad ore 10,38 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per (GIÀ Parte_1 Parte_2 l'avv CINTI DANIELE. Per l'avv. NINNO MICHELA. Controparte_1
Per l'avv. SARA Controparte_3 NICOLINI in sostituzione dell'avv. MONDINI LORENZO. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. CINTI conclude come da note conclusive depositate in atti e chiede la liquidazione delle spese di lite come da istanza depositata. L'avv. NINNO precisa le conclusioni come da scritti difensivi autorizzati e chiede la liquidazione delle spese con gli accessori dovuti agli avvocati che patrocinano per le pubbliche amministrazioni facenti capo all'avvocatura comunale. L'avv. NICOLINI precisa le conclusioni come da atto di intervento. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note difensive e precedenti difese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I proouratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 14,50 all'esito della Camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4739/2024 promossa da:
GIÀ in Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. SERRINI STEFANO e dell'avv. CINTI DANIELE, elettivamente domiciliata a Jesi, Corso
Matteotti n. 31, presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NINNO MICHELA, elettivamente domiciliato a , P.zza del Comune n. 1, presso Pt_1
l'Avvocatura Comunale
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.P. n° 21/15 Controparte_4
Tribunale di Ancona) già (C.F. ) in persona Controparte_5 P.IVA_1 del Commissario Liquidatore Dott. con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_6
LORENZO, elettivamente domiciliato a Falconara Marittima, Via del Commercio n. 3, presso il difensore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione la soc. (già in Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 concordato preventivo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/2024 emessa dal pagina 2 di 9 in data 23/07/2024 con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa pari ad euro 844.309,39, oltre ad euro 11,05 per le spese di notifica e procedimento, per la violazione degli artt. 20 - comma 1 e 3, della L.R. n. 71/1997 in quanto “veniva accertato che durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione n. 1/202013 notificato ai titolari con provvedimento dirigenziale Prot. n° 8838 del 27/2/2018 sono stati comuque estratti mc 10.908,38 mc di materiali di cava”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente sosteneva: 1) la nullità della sanzione per violazione dell'art. 14 Legge 689/81; 2) la errata indicazione del trasgressore – moltiplicazione della sanzione elevata;
3) la mancata e illogica motivazione sotto il profilo del quantum disposto della sanzione – mancata valutazione delle condizioni economiche del trasgressore – violazione del principio di proporzionalità ed errata applicazionre del D.G.R. n. 1300/2004 per il calcolo del valore commerciale dei materiali escavati, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza-ingiunzione n. 2/2024 (n. 88/20 del Registro Verbali) emessa dal
in data 23/07/2024 mediante comunicazione Prot. n. 0032145/2024 e notificata Controparte_1 per mezzo P.E.C. in data 14/08/2024; accogliere il ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia della ordinanza-ingiunzione n.2/2024 (n. 88/20 del Registro Verbali) emessa dal CP_1
in data 23/07/2024 mediante comunicazione Prot. n. 0032145/2024 e notificata per mezzo
[...]
P.E.C. in data 14/08/2024 e, conseguentemente, di tutte le sanzioni in essa contenute, stante la palese violazione dell'art. 14 della L. 689/81 in ordine alla tardività della notifica del verbale presupposto n.
117 (Reg. 88/20) dell'8 settembre 2020 del nei confronti della società “ Controparte_1 [...]
. Nel merito, in via principale: previa declaratoria che le società Controparte_2 [...]
e “ costituiscono CP_2 Parte_1 Controparte_5
sostanzialmente lo stesso soggetto giuridico e che, in ogni caso, risultano estranee sia come trasgressori che come obbligati in solido rispetto alle condotte di cui all'Ordinanza n.2/2024 del
, annullare e/o dichiarare l'inefficacia della ordinanza-ingiunzione n.2/2024 (n. Controparte_1
88/20 del Registro Verbali) emessa dal in data 23/07/2024 nei confronti della Controparte_1 società “ per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via Controparte_2
subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande in via preliminare e nel merito, si chiede di limitare la applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale da ricalcolarsi secondo il valore commerciale c.d. “tout venant franco cava” di € 10,60 mc. come da narrativa esposta, con contestuale richiesta di concessione della rateizzazione della eventuale
pagina 3 di 9 irroganda sanzione nella misura massima dei ratei previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Costituitosi in giudizio il resisteva all'opposizione contestando le avverse richieste Controparte_1
sotto ogni profilo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di
Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: per tutte le motivazioni spese nella parte narrativa in fatto e diritto, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 2/2024;
Nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate con il ricorso avversario sia in via preliminare che di merito, in via principale o subordinata, in punto alle richieste di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 2/2024 e il Verbale
117/2020 siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In data 22/10/2024 interveniva volontariamente il Commissario Liquidatore della
[...]
sottoposta a procedura di Concordato Preventivo, il quale aderiva ai motivi di Parte_3
opposizione ed alle conclusioni già prospettati dalla ricorrente.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita con prova documentale e perveniva all'udienza del 06/02/2025 per la discussione.
Con il primo motivo di opposizione la ricorrente ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Sul punto giova premettere che ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti, sicché per un verso il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (v. Cass. civ. 29/10/2019
n.27702; Cass. civile 19/10/2023 n. 29068).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta si evince, per quanto rileva in questa sede: che in data 30/07/2013 veniva stipulata tra il e la Controparte_1 CP_5
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Cava Mancini di Socci Romana e C. S.a.s.
[...]
e di legale rapresentante della costituita da Cava Mancini di Controparte_7
Socci Romana e C. s.a.s. e impresa la Convenzione con l' Parte_4 [...] per l'esecuzione del progetto Controparte_8 di ampliamento della cava di calcare stratificato “scaglia rossa” in località Rocchetta –– Bacino estrattivo del P.P.A.E. nel Comune di ; che nel 2018 la Pt_1 Controparte_5 si trasformava in che a seguito di verifiche d'ufficio sulle garanzie
[...] Controparte_2 finanziarie prestate dall'ATI nei confronti del il Dirigente comunale notificava il CP_1 provvedimento di sospensione dell'autorizzazione n. 1/2013 prot. n. 8838/27.02.2018 ; che in data
22/10/2019 veniva eseguito un sopralluogo di vigilanza congiunto tra il personale tecnico della
Provincia di Ancona, del e della società Tacheolab S.r.l. di Figline e Incisa Controparte_1
AL (FI) incaricata delle misurazioni al fine di verificare l'eventuale esercizio di attività estrattiva successivamente al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale n. 1/2013; che con
Determina del 23/12/2019 veniva ufficializzata la decadenza dell'autorizzazione (già sospesa in precedenza) allo sfruttamento della cava per l'escavazione del materiale nella quantità risultante dalla relazione della Tacheolab S.r.l. integrata con la Nota di chiarimento dell'11/12/2019 acquisita al prot. del in data 12/12/2019. CP_1
Giova inoltre rilevare che, come rappresentato dalla difesa del resistente, nel periodo in esame hanno operato ex lege le sospensioni dei termini causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorre dal 23 febbraio 2020.
Pertanto, visto il successivo verbale elevato in data 08/09/2020 il primo motivo di opposizione non appare fondato.
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito la errata indicazione del trasgressore sostenendo che, in tema di violazioni amministrative, autore della violazione può essere soltanto una persona fisica mentre nella fattispecie il verbale di accertamento e contestazione n. 117/2020 e l'Ordinanza ingiunzione n. 2/2024 individuano come “Trasgressore” quattro persone giuridiche.
Sostiene, inoltre, che è stata costituita solo con trasformazione di Controparte_2 [...] nel 2018 e che l'indicazione di entrambi i soggetti come trasgressori e obbligati in solido Parte_2
costituirebbe un'illegittima duplicazione della sanzione.
Sul punto si rileva che negli atti è espressamente indicato il legale rappresentante delle persone giuridiche, ed il criterio di imputazione di tale responsabilità è individuato dalla legge 689/81 all'art. 6
pagina 5 di 9 il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato.
Inoltre, nel sistema sanzionatorio delineato dalla Legge 689/81, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista ai sensi dell'art. 6 della legge citata la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi, e la responsabilità solidale dell'ente può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà (Cass. civile 02/12/2003 n.18389).
Il principio della solidarietà enuncito dall'art. 6, infatti, ha lo scopo di accrescere la garanzia di pagamento della sanzione non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, sicchè in caso di mancata o errata identificazione dell'autore della violazione, l'errore o l'omissione riverbano effetti peculiari esclusivamente nei confronti dell'autore della violazione.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte dove si afferma: “l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, per cui, nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorché non siano gli autori materiali dell'infrazione (Cass. civ. 13/08/1992
n.9557).
La ricorrente afferma, inoltre, che la violazione “non è stata compiuta da dipendente della
[...]
o della Cave di Fabriano e Gualdo S.r.l.” sostenendo che a far data Controparte_5
dal 1/6/2015 (data di sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo di azienda) e per le annualità successive, lo sfruttamento ed escavazione hanno fatto capo alla società Parte_5
Dall'esame degli atti emerge comunque che la Convenzione con il è stata firmata Controparte_1
da nella sua qualità di legale rappresentante della Cava Mancini di Socci Romana e C. CP_5
pagina 6 di 9 Contr
e quale mandataria e l'autorizzazione ha ricalcato la convenzione fino a quando non c'è Pt_2
stata la trasformazione societaria con variazione della e conseguente variazione di intestazione CP_8 dell'autorizzazione in “ (mandante) Controparte_9 Controparte_8
(mandataria)” .
[...]
La predetta Convenzione con il riguarda i terreni (indicati nell'atto a pag. 3) Controparte_1
distinti al catasto del Comune di al Foglio 88 Particelle 139-140-141-142-151-152-153-154- Pt_1
156-157-158-159-160- 164-179-188 che risultano di proprietà della soc. Controparte_2 Parte_1
(a seguito di trasformazione di società) come provato per tabulas dall'Ente resistente producendo visura per immobile estratta dal CA NI (doc.5); la Convenzione ha natura strettamente personale e non è cedibile a terzi senza il parere favorevole del Comune (pag. 20 del documento – art. 9).
Inoltre, l'art. 6 co. 1 della L. 689/1981 recita: “Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
La ricorrente, in subordine, ha contestato la sanzione applicata per violazione del principio di proporzionalità ed ha chiesto la determinazione della sanzione al minimo edittale, da pagarsi in via dilazionata, tenendo conto del valore commerciale del materiale di € 10,60 mc.
Sul punto la doglianza appare fondata nei limiti di seguito indicati.
La pacifica giurisprudenza della S.C. evidenzia che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo ed un massimo edittale, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti (Cass.Civ. 02/04/2015 n. 6778; Cass. civ. 17/04/2013 n. 9255).
La motivazione dell'ordinanza ingiunzione sul punto non assumere rilievo in quanto si rivolve nella mera esposizione dei criteri eseguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione dell'importo preteso;
il giudice dell'opposizione, investito della questione della congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinarla applicando direttamente i criteri previsri dall'art. 11 L. 689/1981.
Nel caso in esame l'art. 20 della L.R. 71/97 recita: “
1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero lo prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti;
in caso di inadempimento il provvede d'ufficio con rivalsa CP_1
delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il
pagina 7 di 9 trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia”.
L'importo della sanzione è stato calcolato dall'Ente comunale sulla base del prezzo unitario di €
12,90/mc - come indicato indicato dal D.G.R. n. 1300/2004 in 10,60 €/mc e attualizzato al 2020 sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat - poi moltiplicato per
10.908,39 mc. di materiale estratto, con l'applicazione dell'aumento di volume del 20% dalla sede naturale al piazzale di cava;
si è così ottenuto un valore commerciale complessivo di € 168.861,88.
Tale importo è stato poi quintuplicato.
Orbene, alla luce di tali parametri, della gravità della violazione, della mancata allegazione di eventuali precedenti o la sussistenza di una eventuale reiterazione della condotta, nonché delle condizioni economiche della ricorrente, nell'applicazione delle sanzioni tra il minimo ed il massimo edittale (tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto) appare equo riditerminare la sanzione in € 337.723,75.
Quanto all'istanza di rateizzazione la stessa può formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto la Cassazione ha chiarito che il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della L. 689/81, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24
(connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile (cfr. Cass. Civ. 13/03/2006 n. 5400).
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da in Controparte_2
Concordato Preventivo, ridetermina la sanzione in forza dell'ordinanza ingiunzione n.2/2024 del in € 337.723,75. Controparte_1
pagina 8 di 9 Spese del giudizio compensate.
Ancona, 06/02/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4739/2024 tra
GIÀ Parte_1 Parte_2
ATTORE/RICORRENTE
e
Controparte_1
CONVENUTO/RESISTENTE
IN CONCORDATO Controparte_2
INTERVENUTO
Oggi 06/02/2025 ad ore 10,38 innanzi al dott. Roberta Mariotti, sono comparsi:
Per (GIÀ Parte_1 Parte_2 l'avv CINTI DANIELE. Per l'avv. NINNO MICHELA. Controparte_1
Per l'avv. SARA Controparte_3 NICOLINI in sostituzione dell'avv. MONDINI LORENZO. E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. L'avv. CINTI conclude come da note conclusive depositate in atti e chiede la liquidazione delle spese di lite come da istanza depositata. L'avv. NINNO precisa le conclusioni come da scritti difensivi autorizzati e chiede la liquidazione delle spese con gli accessori dovuti agli avvocati che patrocinano per le pubbliche amministrazioni facenti capo all'avvocatura comunale. L'avv. NICOLINI precisa le conclusioni come da atto di intervento. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note difensive e precedenti difese.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio. I proouratori delle parti si allontanano dall'aula. Alle ore 14,50 all'esito della Camera di consiglio il Giudice pronuncia sentenza dandone lettura, assenti le parti.
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mariotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4739/2024 promossa da:
GIÀ in Parte_1 Parte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. SERRINI STEFANO e dell'avv. CINTI DANIELE, elettivamente domiciliata a Jesi, Corso
Matteotti n. 31, presso i difensori
RICORRENTE contro
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. NINNO MICHELA, elettivamente domiciliato a , P.zza del Comune n. 1, presso Pt_1
l'Avvocatura Comunale
RESISTENTE
e nei confronti di
(C.P. n° 21/15 Controparte_4
Tribunale di Ancona) già (C.F. ) in persona Controparte_5 P.IVA_1 del Commissario Liquidatore Dott. con il patrocinio dell'avv. MONDINI Controparte_6
LORENZO, elettivamente domiciliato a Falconara Marittima, Via del Commercio n. 3, presso il difensore
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 con contestuale istanza di sospensione della provvisoria esecuzione la soc. (già in Controparte_2 Parte_1 Controparte_5 concordato preventivo proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2/2024 emessa dal pagina 2 di 9 in data 23/07/2024 con la quale veniva ingiunto il pagamento della sanzione Controparte_1
amministrativa pari ad euro 844.309,39, oltre ad euro 11,05 per le spese di notifica e procedimento, per la violazione degli artt. 20 - comma 1 e 3, della L.R. n. 71/1997 in quanto “veniva accertato che durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione n. 1/202013 notificato ai titolari con provvedimento dirigenziale Prot. n° 8838 del 27/2/2018 sono stati comuque estratti mc 10.908,38 mc di materiali di cava”.
A sostegno dell'opposizione la ricorrente sosteneva: 1) la nullità della sanzione per violazione dell'art. 14 Legge 689/81; 2) la errata indicazione del trasgressore – moltiplicazione della sanzione elevata;
3) la mancata e illogica motivazione sotto il profilo del quantum disposto della sanzione – mancata valutazione delle condizioni economiche del trasgressore – violazione del principio di proporzionalità ed errata applicazionre del D.G.R. n. 1300/2004 per il calcolo del valore commerciale dei materiali escavati, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: In via preliminare: per le ragioni esposte in narrativa, sospendere
l'efficacia esecutiva della ordinanza-ingiunzione n. 2/2024 (n. 88/20 del Registro Verbali) emessa dal
in data 23/07/2024 mediante comunicazione Prot. n. 0032145/2024 e notificata Controparte_1 per mezzo P.E.C. in data 14/08/2024; accogliere il ricorso e per l'effetto, dichiarare la nullità e/o inefficacia della ordinanza-ingiunzione n.2/2024 (n. 88/20 del Registro Verbali) emessa dal CP_1
in data 23/07/2024 mediante comunicazione Prot. n. 0032145/2024 e notificata per mezzo
[...]
P.E.C. in data 14/08/2024 e, conseguentemente, di tutte le sanzioni in essa contenute, stante la palese violazione dell'art. 14 della L. 689/81 in ordine alla tardività della notifica del verbale presupposto n.
117 (Reg. 88/20) dell'8 settembre 2020 del nei confronti della società “ Controparte_1 [...]
. Nel merito, in via principale: previa declaratoria che le società Controparte_2 [...]
e “ costituiscono CP_2 Parte_1 Controparte_5
sostanzialmente lo stesso soggetto giuridico e che, in ogni caso, risultano estranee sia come trasgressori che come obbligati in solido rispetto alle condotte di cui all'Ordinanza n.2/2024 del
, annullare e/o dichiarare l'inefficacia della ordinanza-ingiunzione n.2/2024 (n. Controparte_1
88/20 del Registro Verbali) emessa dal in data 23/07/2024 nei confronti della Controparte_1 società “ per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via Controparte_2
subordinata: nella denegata ipotesi in cui non venissero accolte le domande in via preliminare e nel merito, si chiede di limitare la applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale da ricalcolarsi secondo il valore commerciale c.d. “tout venant franco cava” di € 10,60 mc. come da narrativa esposta, con contestuale richiesta di concessione della rateizzazione della eventuale
pagina 3 di 9 irroganda sanzione nella misura massima dei ratei previsti dalla legge. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Costituitosi in giudizio il resisteva all'opposizione contestando le avverse richieste Controparte_1
sotto ogni profilo, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di
Giudice del lavoro, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: In via preliminare: per tutte le motivazioni spese nella parte narrativa in fatto e diritto, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 2/2024;
Nel merito e in via principale: rigettare tutte le domande formulate con il ricorso avversario sia in via preliminare che di merito, in via principale o subordinata, in punto alle richieste di declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento avverso l'Ordinanza ingiunzione n. 2/2024 e il Verbale
117/2020 siccome inammissibili e infondate, in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In data 22/10/2024 interveniva volontariamente il Commissario Liquidatore della
[...]
sottoposta a procedura di Concordato Preventivo, il quale aderiva ai motivi di Parte_3
opposizione ed alle conclusioni già prospettati dalla ricorrente.
Rigettata l'istanza di sospensione, la causa veniva istruita con prova documentale e perveniva all'udienza del 06/02/2025 per la discussione.
Con il primo motivo di opposizione la ricorrente ha eccepito l'estinzione della sanzione per violazione dell'art. 14 L. 689/1981.
Sul punto giova premettere che ciò che rileva, ai fini del rispetto del principio dell'immediatezza della contestazione recato dall'art. 14, non è la notizia del fatto sanzionabile nella sua materialità, ma l'acquisizione della piena conoscenza della condotta illecita, implicante il riscontro dell'esistenza e della consistenza dell'infrazione e dei suoi effetti, sicché per un verso il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione, ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere solo dal momento in cui è compiuta o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie l'attività amministrativa intesa a verificare l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione stessa (v. Cass. civ. 29/10/2019
n.27702; Cass. civile 19/10/2023 n. 29068).
pagina 4 di 9 Nel caso di specie, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione prodotta si evince, per quanto rileva in questa sede: che in data 30/07/2013 veniva stipulata tra il e la Controparte_1 CP_5
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta Cava Mancini di Socci Romana e C. S.a.s.
[...]
e di legale rapresentante della costituita da Cava Mancini di Controparte_7
Socci Romana e C. s.a.s. e impresa la Convenzione con l' Parte_4 [...] per l'esecuzione del progetto Controparte_8 di ampliamento della cava di calcare stratificato “scaglia rossa” in località Rocchetta –– Bacino estrattivo del P.P.A.E. nel Comune di ; che nel 2018 la Pt_1 Controparte_5 si trasformava in che a seguito di verifiche d'ufficio sulle garanzie
[...] Controparte_2 finanziarie prestate dall'ATI nei confronti del il Dirigente comunale notificava il CP_1 provvedimento di sospensione dell'autorizzazione n. 1/2013 prot. n. 8838/27.02.2018 ; che in data
22/10/2019 veniva eseguito un sopralluogo di vigilanza congiunto tra il personale tecnico della
Provincia di Ancona, del e della società Tacheolab S.r.l. di Figline e Incisa Controparte_1
AL (FI) incaricata delle misurazioni al fine di verificare l'eventuale esercizio di attività estrattiva successivamente al provvedimento di sospensione dell'autorizzazione comunale n. 1/2013; che con
Determina del 23/12/2019 veniva ufficializzata la decadenza dell'autorizzazione (già sospesa in precedenza) allo sfruttamento della cava per l'escavazione del materiale nella quantità risultante dalla relazione della Tacheolab S.r.l. integrata con la Nota di chiarimento dell'11/12/2019 acquisita al prot. del in data 12/12/2019. CP_1
Giova inoltre rilevare che, come rappresentato dalla difesa del resistente, nel periodo in esame hanno operato ex lege le sospensioni dei termini causa l'emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorre dal 23 febbraio 2020.
Pertanto, visto il successivo verbale elevato in data 08/09/2020 il primo motivo di opposizione non appare fondato.
Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito la errata indicazione del trasgressore sostenendo che, in tema di violazioni amministrative, autore della violazione può essere soltanto una persona fisica mentre nella fattispecie il verbale di accertamento e contestazione n. 117/2020 e l'Ordinanza ingiunzione n. 2/2024 individuano come “Trasgressore” quattro persone giuridiche.
Sostiene, inoltre, che è stata costituita solo con trasformazione di Controparte_2 [...] nel 2018 e che l'indicazione di entrambi i soggetti come trasgressori e obbligati in solido Parte_2
costituirebbe un'illegittima duplicazione della sanzione.
Sul punto si rileva che negli atti è espressamente indicato il legale rappresentante delle persone giuridiche, ed il criterio di imputazione di tale responsabilità è individuato dalla legge 689/81 all'art. 6
pagina 5 di 9 il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dalla persona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempo stesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nel senso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovi con l'ente nel rapporto indicato.
Inoltre, nel sistema sanzionatorio delineato dalla Legge 689/81, il vincolo intercorrente tra l'autore materiale della violazione, rappresentante o dipendente della persona giuridica, e la persona giuridica medesima, della quale è prevista ai sensi dell'art. 6 della legge citata la responsabilità solidale, consente all'autorità amministrativa di chiamare a rispondere dell'infrazione ambedue gli obbligati oppure l'uno o l'altro fra di essi, e la responsabilità solidale dell'ente può essere fatta valere indipendentemente dall'identificazione, nel testo dell'ordinanza ingiunzione, dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito che, di per sè solo, non costituisce condizione di legittimità di tale provvedimento e che può venire in rilievo, nel giudizio di opposizione alla medesima ordinanza, solo per finalità di ordine probatorio, quando sorga cioè questione riguardo alla sussistenza dell'illecito o sul nesso soggettivo tra la commissione di questo e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore, mentre non rileva la circostanza che il difetto della suddetta identificazione possa pregiudicare la possibilità del coobbligato di agire in regresso nei confronti di quest'ultimo, trattandosi di azione del tutto autonoma rispetto alla responsabilità per la sanzione amministrativa e, a sua volta, non idonea a condizionare il vincolo di solidarietà (Cass. civile 02/12/2003 n.18389).
Il principio della solidarietà enuncito dall'art. 6, infatti, ha lo scopo di accrescere la garanzia di pagamento della sanzione non già di estendere la responsabilità in relazione al fatto illecito amministrativo, sicchè in caso di mancata o errata identificazione dell'autore della violazione, l'errore o l'omissione riverbano effetti peculiari esclusivamente nei confronti dell'autore della violazione.
In questo senso si è espressa la Suprema Corte dove si afferma: “l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica, per cui, nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la responsabilità può essere fatta valere nei confronti degli altri obbligati, ancorché non siano gli autori materiali dell'infrazione (Cass. civ. 13/08/1992
n.9557).
La ricorrente afferma, inoltre, che la violazione “non è stata compiuta da dipendente della
[...]
o della Cave di Fabriano e Gualdo S.r.l.” sostenendo che a far data Controparte_5
dal 1/6/2015 (data di sottoscrizione di un contratto di affitto di ramo di azienda) e per le annualità successive, lo sfruttamento ed escavazione hanno fatto capo alla società Parte_5
Dall'esame degli atti emerge comunque che la Convenzione con il è stata firmata Controparte_1
da nella sua qualità di legale rappresentante della Cava Mancini di Socci Romana e C. CP_5
pagina 6 di 9 Contr
e quale mandataria e l'autorizzazione ha ricalcato la convenzione fino a quando non c'è Pt_2
stata la trasformazione societaria con variazione della e conseguente variazione di intestazione CP_8 dell'autorizzazione in “ (mandante) Controparte_9 Controparte_8
(mandataria)” .
[...]
La predetta Convenzione con il riguarda i terreni (indicati nell'atto a pag. 3) Controparte_1
distinti al catasto del Comune di al Foglio 88 Particelle 139-140-141-142-151-152-153-154- Pt_1
156-157-158-159-160- 164-179-188 che risultano di proprietà della soc. Controparte_2 Parte_1
(a seguito di trasformazione di società) come provato per tabulas dall'Ente resistente producendo visura per immobile estratta dal CA NI (doc.5); la Convenzione ha natura strettamente personale e non è cedibile a terzi senza il parere favorevole del Comune (pag. 20 del documento – art. 9).
Inoltre, l'art. 6 co. 1 della L. 689/1981 recita: “Il proprietario della cosa che servi o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l'usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà”.
La ricorrente, in subordine, ha contestato la sanzione applicata per violazione del principio di proporzionalità ed ha chiesto la determinazione della sanzione al minimo edittale, da pagarsi in via dilazionata, tenendo conto del valore commerciale del materiale di € 10,60 mc.
Sul punto la doglianza appare fondata nei limiti di seguito indicati.
La pacifica giurisprudenza della S.C. evidenzia che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo ed un massimo edittale, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l'entità entro tali limiti (Cass.Civ. 02/04/2015 n. 6778; Cass. civ. 17/04/2013 n. 9255).
La motivazione dell'ordinanza ingiunzione sul punto non assumere rilievo in quanto si rivolve nella mera esposizione dei criteri eseguiti dall'autorità ingiungente per pervenire alla liquidazione dell'importo preteso;
il giudice dell'opposizione, investito della questione della congruità della sanzione, non è chiamato propriamente a controllare la motivazione dell'atto sul punto ma a determinarla applicando direttamente i criteri previsri dall'art. 11 L. 689/1981.
Nel caso in esame l'art. 20 della L.R. 71/97 recita: “
1. Chiunque eserciti attività di escavazione senza autorizzazione o concessione ovvero lo prosegua dopo la notifica di un provvedimento di sospensione, revoca o decadenza, è soggetto alla sanzione amministrativa di ammontare compreso tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto. Qualora vi sia danno ambientale vi è altresì obbligo di provvedere alla ricomposizione ambientale, secondo le prescrizioni dettate dagli organi competenti;
in caso di inadempimento il provvede d'ufficio con rivalsa CP_1
delle spese a carico dell'inadempiente. Qualora la ricomposizione ambientale non sia possibile, il
pagina 7 di 9 trasgressore è tenuto al pagamento di una indennità equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione commessa. La somma è determinata previa perizia di stima elaborata dalla competente struttura della Provincia”.
L'importo della sanzione è stato calcolato dall'Ente comunale sulla base del prezzo unitario di €
12,90/mc - come indicato indicato dal D.G.R. n. 1300/2004 in 10,60 €/mc e attualizzato al 2020 sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo rilevati dall'Istat - poi moltiplicato per
10.908,39 mc. di materiale estratto, con l'applicazione dell'aumento di volume del 20% dalla sede naturale al piazzale di cava;
si è così ottenuto un valore commerciale complessivo di € 168.861,88.
Tale importo è stato poi quintuplicato.
Orbene, alla luce di tali parametri, della gravità della violazione, della mancata allegazione di eventuali precedenti o la sussistenza di una eventuale reiterazione della condotta, nonché delle condizioni economiche della ricorrente, nell'applicazione delle sanzioni tra il minimo ed il massimo edittale (tra il doppio e il quintuplo del valore commerciale del materiale abusivamente estratto) appare equo riditerminare la sanzione in € 337.723,75.
Quanto all'istanza di rateizzazione la stessa può formare oggetto di valutazione da parte dell'amministrazione, ma non del giudice civile.
Invero, sul punto la Cassazione ha chiarito che il potere di disporre il pagamento rateale della sanzione pecuniaria, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, spetta, a norma dell'art. 26 della L. 689/81, all'autorità giudiziaria e/o amministrativa che ha applicato la sanzione;
pertanto, poiché questa è irrogata dall'autorità giudiziaria nella sola ipotesi prevista dall'art. 24
(connessione obiettiva tra violazione amministrativa e reato), il termine "autorità giudiziaria", indicato nell'art. 26 cit., va riferito al solo caso del giudice penale competente ex art. 24, né argomento contrario può trarsi dal potere del giudice dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione di determinare in concreto la misura della sanzione, eventualmente anche riducendola, perché tale potere è attività diversa, concettualmente e cronologicamente, dalla rateizzazione della sanzione, che inerisce alle modalità di pagamento e non può essere disposta dal predetto giudice civile (cfr. Cass. Civ. 13/03/2006 n. 5400).
Considerato l'accoglimento solo parziale dell'opposizione, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione promossa da in Controparte_2
Concordato Preventivo, ridetermina la sanzione in forza dell'ordinanza ingiunzione n.2/2024 del in € 337.723,75. Controparte_1
pagina 8 di 9 Spese del giudizio compensate.
Ancona, 06/02/2025
Il Giudice on. dott. Roberta Mariotti
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