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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 16/06/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 1939/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione a domanda congiunta instaurato da
(C.F. , nato ad [...] C.F._1
Ambato (Equador) il 20.04.1990, residente in [...], rappresentato ed assistito dall'avv. Simona D'Arpino (C.F. – PEC C.F._2
– FAX 0461/ 269720), ed elettivamente domiciliato presso Email_1
il suo studio in 38122 Trento, via Roggia Grande n. 5, giusta procura a margine del ricorso e
(C.F. ), nata a [...]_1 C.F._3
(Argentina) il 08/04/1988), e residente in [...], rappresentata ed assistita dall'avv. Antonella Cristofaro (C.F. – PEC C.F._4
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Email_2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso depositato in data 22 aprile 2025, così come successivamente confermate all'udienza del 04 giugno 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 22 aprile 2025.
All'udienza del 04 giugno 2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “i coniugi vivranno separati, fermi gli obblighi di legge compatibili con tale stato e nel reciproco rispetto;
la casa coniugale, sita in Altavalle (TN), Via Doss n. 17, viene assegnata alla signora che continuerà ad abitarla con i figli minori;
i figli CP_1
e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione principale presso la Per_1 Per_2
madre, con la quale manterranno la residenza anagrafica in Altavalle (TN), Via Doss n. 17; in attesa di una definitiva e stabile sistemazione, il signor terrà con sé i figli da Parte_1
uno ad un massimo di tre fine settimana al mese, da concordare preventivamente con la madre e in base agli impegni scolastici ed extrascolastici dei bambini;
durante la settimana, inoltre, il padre potrà vedere i figli previo accordo con la madre e sempre tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici dei medesimi;
le vacanze natalizie e pasquali verranno divise a metà tra i coniugi sulla base e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi, con le giornate di Natale, Capodanno e Pasqua ad anni alterni;
tale regolamentazione in accordo tra i coniugi potrà subire delle variazioni, in base alle esigenze di entrambi. I viaggi all'estero dei figli dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dai genitori;
il padre si obbliga a contribuire al mantenimento dei figli con l'importo di € 350,00 mensili, da corrispondersi quanto ad € 200,00= mediante accredito del relativo importo sul conto corrente della signora entro il giorno 20 di ogni mese, rivalutabile annualmente CP_1
in base agli indici ISTAT, e per i restanti € 150,00= in generi alimentari acquistati su indicazione della moglie;
in ogni caso, comunque, il contributo mensile non potrà essere inferiore all'importo indicato di € 350,00= mensili (o all'importo come rivalutato); le spese straordinarie per i minori dovranno essere tutte previamente concordate se di importo unitario superiore ad euro 100,00.=, salvo quelle mediche indifferibili ed urgenti e saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore. Tali spese sono esemplificativamente da intendersi quelle mediche non mutuabili (Ticket, visite specialistiche, cure dentarie e per apparecchio, eventuali occhiali da vista ed esclusi i medicinali da banco), scolastiche (rette di iscrizione, acquisto libri e materiale di inizio anno, gite scolastiche, abbonamento trasporto per la scuola, esclusi i buoni pasto), sportive (compresa l'eventuale attrezzatura), extrascolastiche (colonie, campeggi e centri estivi). Il rimborso dovrà avvenire entro 10 giorni dalla richiesta supportata dalle relative pezze giustificative e la deduzione fiscale avverrà ai sensi di legge;
detrazioni fiscali per i figli al 50% tra i genitori;
assegno unico e altre eventuali provvidenze pubbliche potranno essere usufruiti, richiesti e trattenuti dalla signora uale collocataria principale dei minori”. CP_1
Va, dunque, omologata la separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume o all'ordine pubblico.
Non ricorre, inoltre, alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese, stante l'accordo delle parti.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 22 aprile 2025, riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 25 gennaio 2019 a LAGO PUELO (Argentina), atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Trento al n.
4 - P. II - Serie
C- Anno 2023). Nulla sulle spese.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 13 giugno 2025
Il Presidente rel.
Laura Di Bernardi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
38122 Trento, Via Grazioli n. 15, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e di risposta