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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. 400/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 400/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
23/04/2025, promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), con sede in Zanica, in persona del
[...] P.IVA_1
liquidatore rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Martinelli Parte_2
del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trescore
balneario via Locatelli n. 82, in forza di delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e di riposta di primo grado;
pagina 1 di 25 APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Cinisello Balsamo, Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore delegato rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Davide Traina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano Piazza degli Affari n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di Bergamo;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2332/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 26.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello Adita, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma parziale della impugnata sentenza, così determinarsi:
a) accertarsi e dichiararsi che la società è Parte_1
pienamente legittimata a richiedere, in aggiunta a € 390.042,80 già riconosciuti dal Tribunale di Bergamo con la sentenza qui parzialmente impugnata, anche il pagamento della somma di € 47.633,20, con conseguente condanna a carico della stessa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento di detto ulteriore importo a favore della
[...]
; e con conferma, pertanto, integrale del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 3794/2019 ING e 7381/2019 R.G.; pagina 2 di 25 sempre oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
b) accertarsi e dichiararsi che la condanna a carico della Parte_1
di rimborsare alla la somma di € 41.213,00 per
[...] Controparte_1
le presunte eliche scartate è totalmente illegittima e contraria a quanto emerso in via istruttoria e quindi andrà revocata;
c) condannarsi l'appellata alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il costo della consulenza svolta in primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario;
in subordine condannare parte appellata al rimborso delle spese legali per almeno un importo pari a ¾ del dovuto secondo quanto dispongono le tariffe e parimenti una imputazione alla appellata di sempre i ¾ del costo di consulenza;
d) Respingersi, integralmente, l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto illegittimo, ingiustificato ed infondato confermandosi, pertanto, sul punto quanto disposto e sentenziato dal Tribunale di Bergamo.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In via principale: rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2332/2022 emessa in Parte_1
data 26.10.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Bergamo, poiché
destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti,
confermando la impugnata sentenza di primo grado in relazione ai capi impugnati dall'appellante principale.
pagina 3 di 25 In via incidentale, per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto già dedotto e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare parzialmente la sentenza Controparte_1
n. 2332/2022 emessa in data 26.10.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale
di Bergamo in relazione ai capi impugnati dall'appellante incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
rigettare, per i motivi esposti in atti, tutte le domande svolte da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che gli
[...]
importi di cui alle fatture azionate in via monitoria da Parte_1
non sono dovuti da
[...] Parte_1 CP_1
e, conseguentemente, condannare
[...] Parte_1
a restituire ad l'intero importo
[...] Controparte_1
già corrisposto in adempimento della sentenza n. 2332/2022;
nella denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale di cui al punto che precede, in accoglimento dei restanti motivi di appello incidentale di cui in atti:
a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti il grave e perdurante inadempimento di nei Parte_1
confronti di (i) condannare Controparte_1 Parte_1
al pagamento dell'importo di € 73.686,78 di cui alla fattura
[...]
n. FV2017/0334 del 23 marzo 2017, oltre interessi moratori ex art. 231/2002 dal pagina 4 di 25 dovuto all'effettivo soddisfo, (ii) dichiarare estinta ogni obbligazione di pagamento a carico di e (iii) condannare Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno pari Parte_1
ad € 179.400,00 o alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero secondo equità;
b) accertare e dichiarare che Parte_1
si è resa inadempiente all'ulteriore obbligazione di restituzione
[...]
del forno di proprietà di e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al Parte_1
risarcimento del danno e/o indennità derivante dalla mancata restituzione del forno nell'importo di almeno € 15.842,82 mensili o alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero secondo equità;
c) in ogni caso, condannare Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti, come meglio specificati in
[...]
atti, per un importo pari a € 49.527,04 o alla maggiore o minor somma che verrà
ritenuta di giustizia;
d) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
ritenesse, in tutto o in parte, fondate le domande proposte da
[...]
nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ritenesse di condannare al pagamento di alcunché Controparte_1
in favore della controparte, accertare e dichiarare la compensazione dell'importo, così come accertato all'esito del presente giudizio, che CP_1
pagina 5 di 25 dovrà eventualmente corrispondere a CP_1 Parte_1
per le fatture azionate in via monitoria, con l'importo
[...]
dovuto da a Parte_1 CP_1
in conseguenza delle domande tutte formulate dall'esponente.
[...]
In via istruttoria, per quanto occorrer possa: accogliere le richieste istruttorie formulate dall'esponente in sede di prime cure, nei modi e nei termini di cui agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, integralmente ritrascritte nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
In ogni caso e comunque, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.11.2019 proponeva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Bergamo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3794/2019 ing. in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore di di la somma Parte_1 Pt_1 Parte_1
di € 437.676 oltre interessi e spese, in dipendenza della fornitura e realizzazione di eliche.
Parte opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza;
nel merito, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in conseguenza della cessione di una parte del credito per complessivi € 47.633,29 azionato in via monitoria in quanto ceduto a
[...]
come da comunicazione pervenuta all'opponente. Controparte_3
pagina 6 di 25 Sempre nel merito, l'ingiunta spiegava che è una società Controparte_1
operante nel settore della progettazione e produzione di eliche di qualità (eliche marine e diversi componenti del sistema propulsivo partendo dalla flangia di accoppiamento all'invertitore sino al timone), mentre realizza Parte_1
fusioni con materiali metallici non ferrosi, leghe a base di rame e/o di alluminio;
che la deducente, senza la formale stipula di un contratto scritto, aveva commissionato a l'attività di fusione per la realizzazione di Parte_1
eliche grezze e altri accessori, mettendo a disposizione materie prime, stampi e un forno di sua proprietà e che la società opposta si era resa inadempiente di una serie di gravi e reiterati inadempimenti realizzando prodotti con vizi e difetti prontamente denunciati e ritardando le consegne. Sempre nel merito,
l'opponente lamentava che non le aveva pagato la fattura n. Parte_1
FV2017/0334 del 23.03.2017, che stava trattenendo materie prime e materiali di sua proprietà aventi un valore di mercato di € 102.397,75; eccepiva che una fattura portante l'importo di € 4.536 era stata duplicata e che non era tenuta a pagare le 801 eliche difettose che aveva dovuto scartare e le n.
1.511 eliche che aveva dovuto far riparare. Da ultimo, l'opponente eccepiva l'illegittima detenzione del forno di sua proprietà e instava per ottenere un equo indennizzo o il risarcimento del danno per effetto della mancata possibilità di cederlo a al prezzo di € 170.000 oltre i.v.a. Controparte_4
resisteva. Allegava in primo Parte_1
luogo che il rapporto tra le due società era durato circa 50 anni e che Pt_1
pagina 7 di 25 era solita eseguire lavorazioni e fusioni sulla base dei disegni tecnici e Pt_1
degli stampi forniti dalla committente in regime di Controparte_1
subappalto e di dipendenza economica totale dalla società ingiunta, come attestato che dal fatto che gran parte del suo fatturato, circa il 60%, proveniva dalle commesse dell'ingiunta; che, proprio per adeguarsi alle esigenze della committenza, aveva acquistato a mezzo leasing l'immobile occupato al prezzo di
€ 4.370.000 e il forno consegnato direttamente dal fornitore alla CP_5
deducente presso il suo stabile – forno acquistato da nel più CP_1
generale e complesso rapporto di collaborazione e subfornitura in essere tra le parti. Aggiungeva che, nonostante le trattative per la cessione del ramo di azienda ad quest'ultima nel 2019 aveva comunicato il Controparte_1
recesso dal rapporto accampando inconsistenti giustificazioni, mentre di fatto la stessa aveva acquistato un capannone in Telgate iniziando in proprio l'attività di fonderia e, negli ultimi mesi, aveva altresì intrapreso una illecita concorrenziale con storno di numerosi dipendenti e passaggio del know how alla concorrenza.
Con riguardo ai motivi di opposizione, dapprima rilevava che il Parte_1
credito, ad eccezione di una presunta duplicazione inesistente, non era stato contestato nei suoi presupposti;
che il giudice adito era competente ex art. 1182
comma 3 c.c.; che la deducente era legittimata anche ad ottenere il pagamento della somma di € 47.633 in quanto non vi era stata una cessione del credito, ma un'anticipazione finanziaria e non aveva mai saldato le Controparte_1
fatture oggetto di cessione e dunque la banca aveva addebitato il relativo pagina 8 di 25 importo;
che non esisteva alcuna prova che i prodotti forniti fossero affetti da vizi e difetti, tanto più che negli anni precedenti al 2019 la percentuale degli scarti era stata esigua;
allegava che, nonostante la richiesta di restituzione delle eliche, questa non era mai avvenuta. Con riguardo alla fattura FV2017/0334
l'opposta riferiva che si trattava di una vicenda ormai chiusa da anni e che l'importo di € 102.397,75 per la mancata restituzione delle materie prime andava compensato con il credito che la stessa vantava nei confronti di Pt_1 CP_1
per le spese legate alla manutenzione del forno per complessivi € 97.600,
[...]
giusta fattura n. 390662 del 30.08.2019, ma non azionata in via monitoria.
Sempre in relazione al forno, la società opposta evidenziava che il ricorso ex art. 700 c.p.c. e il reclamo di per ottenere la restituzione del Controparte_1
manufatto erano stati disattesi e dunque vi era il suo buon diritto a trattenere il forno.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la lite era istruita mediante l'escussione dei testi e e con consulenza tecnica affidata all'ing. Tes_1 Testimone_2
. Testimone_3
Con la gravata sentenza, il giudice adito, ravvisata la sua competenza per territorio, nel merito riteneva che fosse priva della Parte_1
legittimazione attiva ad incassare € 47.633,20 in quanto il credito era stato oggetto di cessione prima dell'azione monitoria;
rigettava l'istanza di elidere dall'importo di € 4.536 in quanto sebbene la fattura n. 390654 fosse stata due volte indicata nel corpo del decreto ingiuntivo era stata conteggiata una sola pagina 9 di 25 volta nel calcolo della debenza;
disattendeva la domanda di parte opponente finalizzata al pagamento della somma di € 73.686,78 di cui alla fattura
FV2017/0334 del 23.03.2017 in quanto non aveva Controparte_1
dimostrato la fondatezza di questa richiesta risarcitoria e non aveva articolato istanze istruttorie sul punto;
accoglieva la domanda di volta ad CP_1
ottenere il pagamento delle materie prime fornite per € 102.397,75 – somma riconosciuta come dovuta da che tuttavia aveva opposto in Parte_1
compensazione inammissibilmente un controcredito – e con riguardo ai vizi e difetti sulla scorta della consulenza riconosceva un credito risarcitorio di €
45.133 per le eliche scartate e quelle difettose e riparate, mentre non riconosceva la somma di € 49.527,04 asseritamente sostenuta dall'opponente per eseguire a propria cura e spese una serie di saldature e rilavorazioni per eliminare i difetti riscontrati.
Per questi motivi
, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Parte_3
a pagare alla convenuta la minor somma di € 390.042,80 oltre interessi
[...]
dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, mentre l'opposta veniva condannata a versare la domma di € 102.397,75 per le materie CP_1
prime e l'importo di € 45.133 per le eliche difettose e quelle scartate con integrale compensazione delle spese di lite.
Con riguardo alla vicenda del forno, il giudice dava atto che lo stesso era stato restituito alla legittima proprietaria e dunque era cessata la materia del contendere, mentre disattendeva la domanda di risarcimento del danno avanzata pagina 10 di 25 dall'opponente sulla scorta della motivazione resa dal giudice della cautela che aveva ravvisato nella fattispecie l'esistenza di un contratto di subfornitura e dunque non aveva dato un congruo preavviso. CP_1
degli Eredi di s.r.l. in liquidazione Parte_1 Parte_1
proponeva appello a cui resisteva con appello incidentale. Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.05.2025 per la spedizione a sentenza ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la Parte_1
decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto anche la debenza della somma di € 47.633,20. Deduce che in realtà con Controparte_3
Contr
poi ora , non era intercorsa una vera a
[...] Controparte_7
propria cessione di credito, ma solo una mera anticipazione bancaria, tanto che in data 18.09.2019 la banca le aveva chiesto il pagamento di € 58.867,20 per anticipi fatture non versati, importo che includeva anche la somma di 47.633,20
euro che avrebbe dovuto versare alla banca allega che poi Controparte_1
in seguito era intervenuto il terzo garante il quale aveva versato Persona_1
per conto di il complessivo importo di € 230.000 e Parte_1
all'esito la banca aveva attestato di non aver più nulla a pretendere.
Con il secondo motivo l'appellante principale censura la decisione del Tribunale
nella parte in cui era stata condannata a versare a la somma Controparte_1
pagina 11 di 25 di € 41.230 per eliche difettose;
deduce non esiste alcun documento idoneo a dimostrare quante eliche erano state scartate e da nessun documento si poteva desumere il prezzo unitario per ciascun pezzo asseritamente scartato.
Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'intervenuta compensazione integrale delle spese di lite, nonostante la prevalente soccombenza della controparte.
A sua volta, da un lato resisteva ai motivi di appello Controparte_1
principale e proponeva appello incidentale.
Con il primo mezzo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha emesso sentenza di condanna a suo carico per l'importo di € 390.042,80 (ossia la differenza tra l'importo azionato in via monitoria e la cessione di credito) pur riconoscendo la responsabilità di per i Parte_1
denunciati vizi e difetti del prodotto realizzato. Allega che si è resa Pt_1
responsabile di gravi inadempimenti nella realizzazione dei manufatti e che di conseguenza era venuta meno la causa del contratto e l'estinzione dell'obbligazione nel suo complesso.
Con il secondo motivo di appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua domanda risarcitoria connessa all'illegittima detenzione del forno modello in quanto tra le parti non esisteva alcun rapporto CP_5
di subfornitura in difetto di un decentramento produttivo e di una situazione di dipendenza tecnologica, mentre tra le parti, in relazione al forno, esisteva solo un contratto di comodato d'uso gratuito, come riconosciuto dalla stessa Pt_1
pagina 12 di 25 Con il terzo motivo di appello incidentale censura la sentenza CP_1
nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la sua riconvenzionale relativa al danno patrimoniale subito per complessivi € 49.527,04 a titolo di spese sostenute per eliminare i numerosi difetti riscontrati nelle forniture effettuate da al Pt_1
fine di mitigare i danni derivati dalle lavorazioni di controparte e per pagare le pagare le penali ai clienti finali CA s.p.a. e YE IN HN Co.
LT per ritardi nelle consegne.
Con il quarto motivo di appello incidentale censura la sentenza CP_8
nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la riconvenzionale per il riconoscimento del danno di € 73.686,78 oltre interessi di cui alla fattura n.
FV2017/0334 del 23.03.2017 con riferimento a pregresse forniture viziate precedentemente effettuate da Pt_1
Prima di esaminare i motivi occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
In fatto, è pacifico che il rapporto commerciale tra e Parte_1 [...]
iniziato circa 50 anni fa, sia proseguito sino al 2019; CP_1 Parte_1
eseguiva lavorazioni e fusioni sulla base dei disegni tecnici e degli
[...]
stampi forniti da utilizzando materiale che la stessa committente CP_8
forniva. Altrettanto pacifico che fosse la principale cliente di Controparte_9
tanto che quest'ultima nei suoi scritti, allega che in realtà tra le Parte_1
parti vi era un rapporto di subfornitura e di soggezione tale da indurla ad acquistare nel 2010 un capannone in leasing in Zanica del valore di circa
4.370.000 euro. Altrettanto pacifico che il forno Inductother utilizzato da Pt_1
pagina 13 di 25 per le lavorazioni sia stato acquistato da e concesso in comodato a CP_8
Parte_1
Dal tenore dello scambio epistolare, i rapporti tra le due società iniziavano ad incrinarsi nel 2017, tanto che agli atti vi è una scrittura privata (doc. 24 di parte opponente, ma non sottoscritta) in cui proponeva la firma di una CP_8
sorta di contratto quadro in cui premesso che è società leader a CP_8
livello mondiale nel settore della progettazione e della produzione di eliche di qualità e ha maturato esperienza di oltre 50 anni nell'ambito Parte_1
delle fusioni in metalli non ferrosi, i contraenti disciplinavano i reciproci rapporti e, al punto 5, erano previsti dei quantitativi minimi che CP_8
avrebbe dovuto ordinare (ossia la previsione di un fatturato di € 1.800.000
suddivisi nelle varie forme di eliche), pena la previsioni di penali.
Di fatto, allestiva una propria fonderia in Telgate e numerosi CP_8
dipendenti di passavano alla concorrente (vedi doc. 10, 11, 12, 13 e 14 Pt_1
di parte opposta).
In data 31 marzo 2019 cessava la collaborazione commerciale tra le due società,
e a partire dal mese di giugno 2019, inoltrava varie missive CP_8
richiedendo la restituzione dei propri modelli, delle materie prime non utilizzate,
la restituzione del forno, lamentando ritardi nelle consegne e la scarsa qualità dei prodotti forniti (cfr. doc. 3 e seg. di parte opponente).
In data 27.09.2019 chiedeva Parte_1
ed otteneva il decreto ingiuntivo per la somma di € 437.676, oltre interessi e pagina 14 di 25 spese, in relazione alle numerose fatture (circa 140) per le quali non era intervenuto il pagamento a cui seguiva l'opposizione in cui Controparte_9
non contestava propriamente le prestazioni indicate in fatture, ma l'esistenza di numerosi vizi e difetti che avevano determinato ritardi con pagamento di penali,
scarto di molte eliche difettose;
eccepiva in via preliminare una parziale carenza di legittimazione attiva e svolgeva in via riconvenzionale una serie di domande per il pagamento delle materie prime, per il danno subito quale conseguenza dei difetti, per la mancata restituzione del forno ecc. di cui si è data sommaria contezza.
Tanto premesso, il primo motivo di appello principale è fondato.
E' vero che il credito portato dalle fatture 390372, 390373, 390413, 390414,
390415, 390429, 390431 e 390437 per complessivi € 47.633,20 era stato oggetto di una cessione da parte di a sotto Parte_1 Controparte_3
forma di anticipazione bancaria, ma è altrettanto pacifico che Controparte_10
in data 18.09.20219, intimava a di rientrare nella sua Parte_1
esposizione debitoria, tra cui il saldo negativo del conto anticipi fatture;
in data
14.06.2021 delegava Phedro Impresa s.r.l. a compiere ogni atto Persona_1
per addivenire alla chiusura della posizione debitoria di e in data Pt_1
16.06.2021 Intesa San paolo, incassando a saldo e stralcio la somma di €
230.000, dichiarava di nulla avere a pretendere nei confronti di Parte_1
e del suo garante in relazione alla posizione a sofferenza della Parte_2
società verso CP_10
pagina 15 di 25 Nel caso concreto, è pacifico che non abbia mai pagato le Controparte_9
fatture che aveva scontato in banca e, una volta che tutti i rapporti tra Pt_1
e banca sono stati definiti grazie all'intervento di un terzo, non si può Pt_1
sostenere la tesi della perdita della legittimazione passiva in capo all'originaria creditrice. In tema di contratti bancari di conto corrente, il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria che ha la funzione di annotare le operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente;
una volta che il terzo non paga la fattura la banca effettua il nuovo addebito sul conto principale del suo correntista, come avvenuto nel caso concreto, di talché non si può ritenere che abbia perso la legittimazione ad agire per la Parte_1
parte di credito portata da fatture anticipate dalla banca.
Il secondo motivo di appello è in gran parte fondato.
In relazione ai vizi e difetti delle eliche, vi sono agli atti delle missive con cui contestava a la non conformità dei prodotti, Controparte_1 Parte_1
ma si tratta di missive posteriori all'interruzione dei rapporti commerciali. Nella
contestazione del 18.06.2019 allegava una nota di scarto di 564 CP_1
eliche modello G-T, nella nota del 20 giugno veniva invitato un delegato di per apprezzare la porosità delle eliche in bronzo serie G e T, in altra Pt_1
missiva del 28.06.2019 rappresentava che di 84 pezzi consegnati CP_8
solo 19 erano accettabili;
nella lettera del 10.07.2019 venivano contestati ritardi nell'esecuzione dei lavori;
nella missiva del 17.07.2019 informava CP_1
pagina 16 di 25 Fonderia che lo scarto era salito a 604 pezzi, senza contare la grossa quantità di eliche da saldare e lavorare di nuovo;
a dette contestazioni di Parte_2
replicava di essere disponibile a ricevere il materiale per il Parte_1
consueto controllo interno e che diversamente non avrebbe riconosciuto alcuna somma;
nella missiva del 28.06.2019 ancora ribadiva la Parte_2
conformità delle eliche prodotte contestando anche l'ingiustificata interruzione del rapporto senza il dovuto preavviso.
Sempre sul punto, il teste , responsabile di produzione di Tes_1 [...]
dal 1981 e in detta veste ha presenziato alle operazioni peritali, CP_1
confermava lo scarto di 398 eliche serie G, 143 eliche serie T, 62 eliche serie T
come dai documenti 17, 25 e 26.
Detta deposizione, tuttavia, non è idonea, a giudizio della Corte, a provare l'ammontare del danno riconosciuto in sentenza di ben € 45.133,50 – anche tenuto conto della posizione rivestita da all'interno di Tes_1 CP_1
[...]
Invero, il nominato consulente ing. , in occasione dei sopralluoghi Testimone_3
effettuati nei mesi di giugno e luglio 2021, rinveniva solo 52 eliche che presentavano vizi di porosità non accettabili (in dettaglio 20 eliche marchiate
T8F9129 con un costo di produzione di € 58 a pezzo, 5 eliche marchiate
T5R9139 con un costo di produzione di € 53 a pezzo;
26 eliche marchiate
T59142 con un costo di produzione pari ad € 53 e 1 elica marchiata PR1602075
per un danno complessivo di € 3.920,50 comprensivo dei costi per la pagina 17 di 25 rilavorazione e per la brocciatura.
Posto che il doc. 17 non indica con precisione i pezzi difettosi e comunque si tratta di un documento di formazione unilaterale e che parimenti i prospetti riepilogativi prodotti quali doc. 25 e 26 sono di formazione unilaterale, non esiste la prova rigorosa in ordine al numero dei pezzi difettosi in quanto la società committente avrebbe dovuto attivare nell'immediatezza un procedimento di a.t.p. volto alla descrizione dei difetti e del numero di eliche effettivamente difettose e dunque da scartare o che di converso necessitavano di operazioni di rilavorazione. La stessa appellata, nella sua comparsa a pagina 26, ammette che nelle more del giudizio ha proceduto alla fusione delle eliche difettose in quanto necessitava delle materie prime (ben 14 tonnellate), ma con detto contegno e senza attivare, come avrebbe dovuto fare, un a.t.p. si è definitivamente preclusa la possibilità di provare l'esistenza dei vizi e dei difetti. Non è dato sapere con precisione il numero delle eliche difettose (anche perché il teste riferisce un numero minore rispetto a quanto indicato dalla sua stessa datrice di lavoro negli atti) e soprattutto non è più possibile verificare in concreto l'effettiva esistenza e consistenza dei vizi e dei difetti delle eliche – sempre tenendo in debita considerazione che ogni anno vi era una piccola percentuale di scarto di quanto lavorato, circa il 3%, che formava oggetto di note di addebito.
Per questo ordine di motivi, l'ammontare del danno viene riconosciuto in quanto determinato dal consulente ossia in soli € 3.920,50.
Prima di esaminare il terzo motivo di appello principale che involge la pagina 18 di 25 regolamentazione delle spese di lite, occorre esaminare l'appello incidentale.
Il primo motivo con cui genericamente eccepisce Controparte_1
l'inesistenza di tutto il credito per via dei vizi e dei difetti è manifestamente infondato. Come visto, l'ammontare dei danni è davvero irrisoria rispetto al volume delle fatture non pagate e dunque nessuna eccezione ex art. 1460 c.c.
può essere ragionevolmente opposta. In presenza di vizi e difetti, il committente può chiedere che l'appaltatore elimini, a sua cura e spese i vizi e difetti (ma nel caso concreto detta strada non risulta percorribile per via dell'avvenuta fusione delle eliche) o richiedere a riduzione del prezzo, come in concreto accordata,
salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore che deve essere rigorosamente provato.
Orbene, sostenere che vizi per un ammontare di neppure € 4.000 (ma analogo ragionamento varrebbe anche a voler ipotizzare vizi per € 45.133 come nella gravata sentenza) valga ad estinguere un'obbligazione di pagamento di ben €
437.676 non trova alcuna giustificazione logico – giuridica.
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
chiedeva, dopo l'interruzione del rapporto commerciale, la Controparte_9
restituzione del forno concesso in comodato a CP_5 Parte_1
dalla proprietaria al fine di agevolare le operazioni di lavorazione. Il Tribunale di
Bergamo, con ordinanza 27.12.2019, rigettava il ricorso possessorio ex art. 700
c.p.c. di per ottenere la restituzione del bene e il primo giudice CP_1
disattendeva la richiesta ipotizzando che tra le parti vi fosse un rapporto di pagina 19 di 25 subfornitura inquadrabile nella legge 192/1998 e che dunque poteva trovare applicazione l'art. 6 della citata legge secondo cui è nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso e lo stesso ufficio,
investito del reclamo, con ordinanza resa in data 25.02.2020, confermava detto provvedimento in relazione alla carenza di periculum in mora.
È pacifico che il formo de quo sia stato restituito in data 5.06.2021, nonostante nel contratto quadro sopra citato avesse assunto impegno a restituire il Pt_1
forno entro 120 giorni dall'eventuale cessazione del rapporto.
Orbene, su questo tema, ritiene la Corte che la motivazione del primo giudice vada emendata. Infatti, anche a voler ipotizzare l'esistenza di un rapporto di dipendenza economica da parte di nei riguardi di Pt_1 Controparte_1
che di fatto rappresentava il committente di gran lunga più importante, resta il dato che la ritenzione del forno per oltre due anni non è giustificabile, neppure alla luce della giurisprudenza formatasi sul congruo preavviso.
Difetta di contro la prova del danno.
ha documentato di aver ricevuto un'offerta di acquisto da Controparte_1
parte di per la somma di € 170.000, senza poi specificare Parte_4
se l'affare non sia andato in porto proprio a causa dell'impossibilità di procedere alla consegna del forno, e soprattutto non ha dimostrato che, una volta restituito il manufatto, sia stata nell'impossibilità di alienarlo o di averlo alienato ad un minor prezzo.
pagina 20 di 25 Anche con riguardo al danno legato dalla mancata possibilità di utilizzo, che invero si pone in antitesi con la tesi del danno da mancata vendita, la parte si è
limitata in modo generico ad allegare l'impossibilità di utilizzo del forno per espandere la sua capacità produttiva, ma anche in questo caso non ha offerto alcun elemento da cui poter desumere l'esistenza di un danno (ad es. la necessità
di acquistare o noleggiare un altro forno per far fronte alle commesse, o la rinuncia a commesse proprio a causa della mancata restituzione del forno).
In molteplici occasioni, la Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro,
bensì su una situazione concreta che consenta di ritenere fondata e attendibile detta possibilità (cfr. Cass.
2.04.2025 n. 8758).
In altri termini, questa Corte ritiene che la condotta di di Parte_1
trattenere il forno per due anni non sia stata legittima, ma che nel caso di specie non sia stata data la prova rigorosa del danno subito.
Il terzo e il quarto motivo di appello incidentale con cui instava CP_8
per il riconoscimento, a titolo di danno, della somma di € 49.527,04 a titolo di spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e dei difetti e, per la stessa causale,
chiedeva il riconoscimento della somma portata dalla fattura FV2017/00334
resta in qualche modo assorbito dal parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui è stato drasticamente ridotto l'ammontare del danno per vizi e difetti per carenza di prova.
pagina 21 di 25 Non esistendo la prova che abbia fornito pezzi difettosi nelle Parte_1
quantità, peraltro imprecisate, indicate negli atti non può essere riconosciuto alcun danno conseguente a presunti vizi, emendabili con nuove operazioni, né
possono essere rimborsate penali pagate ai clienti finali. Si aggiunga che per i prodotti asseritamente difettosi realizzati da nel 2017 non esiste Parte_1
neppure la prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Come già evidenziato dal primo giudice non esiste prova che le eliche menzionate nel doc. 20 di siano imputabili ad un inadempimento CP_8
di in difetto di qualsiasi prova capitolata sul tema e Parte_1
analogamente deve ritenersi per l'ulteriore voce di danno esposta con riguardo ad eliche che l'originaria opponente assumeva avere ricevuto in restituzione dal proprio cliente finale.
In conclusione, dall'importo azionato in via monitoria di € 437.676 vanno detratti
i) € 3.920,50 per i vizi e difetti accertati in consulenza e ii) € 102.397,75 per omessa restituzione delle materie prime – voce per la quale si è formato il giudicato interno;
da cui una debenza residua a carico di di € 331.357,75 oltre Controparte_9
interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
Accertati in questi termini i rapporti di dare ed avere, si può esaminare il terzo motivo di appello principale circa la compensazione integrale delle spese di lite.
Lo stesso è in parte fondato.
pagina 22 di 25 A fronte di domande contrapposte, deve ritenersi che il soggetto prevalentemente soccombente sia che, pur non dovendo Controparte_1
versare l'intera somma azionata in via monitoria, è comunque risultata debitrice della somma di € 331.357,75 nei confronti per questi Parte_1
motivi, ferma la revoca dell'ingiunzione in quanto portante una somma non integralmente dovuta e la condanna al pagamento della minor somma sopra determinata, le spese di lite possono essere compensate in ragione di un quarto e la restante parte va posta a carico di Controparte_1
Le spese di lite del primo grado vengono liquidate per l'intero in € 17.252 per compenso (di cui € 3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, €
5.206 per la fase istruttoria liquidata nel valore minimo in quanto la relativa fase si è esaurita nella escussione di due testi e nella consulenza, ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va e c.p.a. come per legge, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra
€ 260.001 ed € 520.000; mentre le spese di lite del presente grado vengono liquidate, per l'intero, in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui
€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge,
assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 - tenuto conto della maggior somma attribuita all'appellante in questo processo, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 23 di 25 Le spese di consulenza, funzionali all'accertamento dei vizi e dei difetti,
vengono definitivamente poste a carico delle parti in ragione di metà.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2332/2022 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.10.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 331.357,75 oltre interessi moratori dalle
[...]
singole scadenze delle fatture al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa in ragione di un quarto le spese di lite, liquidate per l'intero come in parte motiva, e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante parte, con distrazione in
[...] Parte_1 Parte_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in ragione di metà;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di Controparte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 25 di 25
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione seconda civile, composta da:
dott. Giuseppe Serao Presidente
dott. Daniela Fedele Consigliere OGGETTO:
dott. Vittorio Carlo Aliprandi Consigliere rel. Vendita di cose mobili ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 400/2023 R.G. posta in decisione all'udienza del
23/04/2025, promossa
DA
Parte_1
(C.F. ), con sede in Zanica, in persona del
[...] P.IVA_1
liquidatore rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Martinelli Parte_2
del foro di Bergamo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Trescore
balneario via Locatelli n. 82, in forza di delega stesa in calce alla comparsa di costituzione e di riposta di primo grado;
pagina 1 di 25 APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), con sede in Cinisello Balsamo, Controparte_1 P.IVA_2
in persona dell'amministratore delegato rappresentata e difesa CP_2
dall'avv. Davide Traina ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Milano Piazza degli Affari n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di Bergamo;
APPELLATA
In punto: Appello alla sentenza N. 2332/2022 emessa dal Tribunale di
Bergamo pubblicata in data 26.10.2022.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Voglia la Corte d'Appello Adita, ogni diversa domanda, eccezione e istanza respinta, in riforma parziale della impugnata sentenza, così determinarsi:
a) accertarsi e dichiararsi che la società è Parte_1
pienamente legittimata a richiedere, in aggiunta a € 390.042,80 già riconosciuti dal Tribunale di Bergamo con la sentenza qui parzialmente impugnata, anche il pagamento della somma di € 47.633,20, con conseguente condanna a carico della stessa in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento di detto ulteriore importo a favore della
[...]
; e con conferma, pertanto, integrale del decreto ingiuntivo Parte_1
opposto n. 3794/2019 ING e 7381/2019 R.G.; pagina 2 di 25 sempre oltre interessi di mora dal dovuto al saldo;
b) accertarsi e dichiararsi che la condanna a carico della Parte_1
di rimborsare alla la somma di € 41.213,00 per
[...] Controparte_1
le presunte eliche scartate è totalmente illegittima e contraria a quanto emerso in via istruttoria e quindi andrà revocata;
c) condannarsi l'appellata alla rifusione delle competenze professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, compreso il costo della consulenza svolta in primo grado, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario;
in subordine condannare parte appellata al rimborso delle spese legali per almeno un importo pari a ¾ del dovuto secondo quanto dispongono le tariffe e parimenti una imputazione alla appellata di sempre i ¾ del costo di consulenza;
d) Respingersi, integralmente, l'appello incidentale ex adverso proposto in quanto illegittimo, ingiustificato ed infondato confermandosi, pertanto, sul punto quanto disposto e sentenziato dal Tribunale di Bergamo.
Per parte appellata:
Voglia la Corte d'Appello di Brescia così giudicare:
In via principale: rigettare l'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 2332/2022 emessa in Parte_1
data 26.10.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Bergamo, poiché
destituito di fondamento, in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte in atti,
confermando la impugnata sentenza di primo grado in relazione ai capi impugnati dall'appellante principale.
pagina 3 di 25 In via incidentale, per tutte le ragioni esposte in atti e per quanto già dedotto e dimostrato nel corso del giudizio di primo grado, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da riformare parzialmente la sentenza Controparte_1
n. 2332/2022 emessa in data 26.10.2022 e pubblicata in pari data dal Tribunale
di Bergamo in relazione ai capi impugnati dall'appellante incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata:
rigettare, per i motivi esposti in atti, tutte le domande svolte da Parte_1
nei confronti di
[...] Parte_1 CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, dichiarare che gli
[...]
importi di cui alle fatture azionate in via monitoria da Parte_1
non sono dovuti da
[...] Parte_1 CP_1
e, conseguentemente, condannare
[...] Parte_1
a restituire ad l'intero importo
[...] Controparte_1
già corrisposto in adempimento della sentenza n. 2332/2022;
nella denegata ipotesi di rigetto del motivo di appello incidentale di cui al punto che precede, in accoglimento dei restanti motivi di appello incidentale di cui in atti:
a) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti il grave e perdurante inadempimento di nei Parte_1
confronti di (i) condannare Controparte_1 Parte_1
al pagamento dell'importo di € 73.686,78 di cui alla fattura
[...]
n. FV2017/0334 del 23 marzo 2017, oltre interessi moratori ex art. 231/2002 dal pagina 4 di 25 dovuto all'effettivo soddisfo, (ii) dichiarare estinta ogni obbligazione di pagamento a carico di e (iii) condannare Controparte_1 [...]
al risarcimento del danno pari Parte_1
ad € 179.400,00 o alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero secondo equità;
b) accertare e dichiarare che Parte_1
si è resa inadempiente all'ulteriore obbligazione di restituzione
[...]
del forno di proprietà di e, per l'effetto, condannare Controparte_1
al Parte_1
risarcimento del danno e/o indennità derivante dalla mancata restituzione del forno nell'importo di almeno € 15.842,82 mensili o alla maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia ovvero secondo equità;
c) in ogni caso, condannare Parte_1
al risarcimento di tutti i danni patiti, come meglio specificati in
[...]
atti, per un importo pari a € 49.527,04 o alla maggiore o minor somma che verrà
ritenuta di giustizia;
d) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte
ritenesse, in tutto o in parte, fondate le domande proposte da
[...]
nei confronti di e, per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, ritenesse di condannare al pagamento di alcunché Controparte_1
in favore della controparte, accertare e dichiarare la compensazione dell'importo, così come accertato all'esito del presente giudizio, che CP_1
pagina 5 di 25 dovrà eventualmente corrispondere a CP_1 Parte_1
per le fatture azionate in via monitoria, con l'importo
[...]
dovuto da a Parte_1 CP_1
in conseguenza delle domande tutte formulate dall'esponente.
[...]
In via istruttoria, per quanto occorrer possa: accogliere le richieste istruttorie formulate dall'esponente in sede di prime cure, nei modi e nei termini di cui agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, integralmente ritrascritte nella comparsa di costituzione con appello incidentale.
In ogni caso e comunque, con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 11.11.2019 proponeva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Bergamo tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3794/2019 ing. in forza del quale le era stato intimato il pagamento in favore di di la somma Parte_1 Pt_1 Parte_1
di € 437.676 oltre interessi e spese, in dipendenza della fornitura e realizzazione di eliche.
Parte opponente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Monza;
nel merito, la carenza di legittimazione attiva dell'opposta in conseguenza della cessione di una parte del credito per complessivi € 47.633,29 azionato in via monitoria in quanto ceduto a
[...]
come da comunicazione pervenuta all'opponente. Controparte_3
pagina 6 di 25 Sempre nel merito, l'ingiunta spiegava che è una società Controparte_1
operante nel settore della progettazione e produzione di eliche di qualità (eliche marine e diversi componenti del sistema propulsivo partendo dalla flangia di accoppiamento all'invertitore sino al timone), mentre realizza Parte_1
fusioni con materiali metallici non ferrosi, leghe a base di rame e/o di alluminio;
che la deducente, senza la formale stipula di un contratto scritto, aveva commissionato a l'attività di fusione per la realizzazione di Parte_1
eliche grezze e altri accessori, mettendo a disposizione materie prime, stampi e un forno di sua proprietà e che la società opposta si era resa inadempiente di una serie di gravi e reiterati inadempimenti realizzando prodotti con vizi e difetti prontamente denunciati e ritardando le consegne. Sempre nel merito,
l'opponente lamentava che non le aveva pagato la fattura n. Parte_1
FV2017/0334 del 23.03.2017, che stava trattenendo materie prime e materiali di sua proprietà aventi un valore di mercato di € 102.397,75; eccepiva che una fattura portante l'importo di € 4.536 era stata duplicata e che non era tenuta a pagare le 801 eliche difettose che aveva dovuto scartare e le n.
1.511 eliche che aveva dovuto far riparare. Da ultimo, l'opponente eccepiva l'illegittima detenzione del forno di sua proprietà e instava per ottenere un equo indennizzo o il risarcimento del danno per effetto della mancata possibilità di cederlo a al prezzo di € 170.000 oltre i.v.a. Controparte_4
resisteva. Allegava in primo Parte_1
luogo che il rapporto tra le due società era durato circa 50 anni e che Pt_1
pagina 7 di 25 era solita eseguire lavorazioni e fusioni sulla base dei disegni tecnici e Pt_1
degli stampi forniti dalla committente in regime di Controparte_1
subappalto e di dipendenza economica totale dalla società ingiunta, come attestato che dal fatto che gran parte del suo fatturato, circa il 60%, proveniva dalle commesse dell'ingiunta; che, proprio per adeguarsi alle esigenze della committenza, aveva acquistato a mezzo leasing l'immobile occupato al prezzo di
€ 4.370.000 e il forno consegnato direttamente dal fornitore alla CP_5
deducente presso il suo stabile – forno acquistato da nel più CP_1
generale e complesso rapporto di collaborazione e subfornitura in essere tra le parti. Aggiungeva che, nonostante le trattative per la cessione del ramo di azienda ad quest'ultima nel 2019 aveva comunicato il Controparte_1
recesso dal rapporto accampando inconsistenti giustificazioni, mentre di fatto la stessa aveva acquistato un capannone in Telgate iniziando in proprio l'attività di fonderia e, negli ultimi mesi, aveva altresì intrapreso una illecita concorrenziale con storno di numerosi dipendenti e passaggio del know how alla concorrenza.
Con riguardo ai motivi di opposizione, dapprima rilevava che il Parte_1
credito, ad eccezione di una presunta duplicazione inesistente, non era stato contestato nei suoi presupposti;
che il giudice adito era competente ex art. 1182
comma 3 c.c.; che la deducente era legittimata anche ad ottenere il pagamento della somma di € 47.633 in quanto non vi era stata una cessione del credito, ma un'anticipazione finanziaria e non aveva mai saldato le Controparte_1
fatture oggetto di cessione e dunque la banca aveva addebitato il relativo pagina 8 di 25 importo;
che non esisteva alcuna prova che i prodotti forniti fossero affetti da vizi e difetti, tanto più che negli anni precedenti al 2019 la percentuale degli scarti era stata esigua;
allegava che, nonostante la richiesta di restituzione delle eliche, questa non era mai avvenuta. Con riguardo alla fattura FV2017/0334
l'opposta riferiva che si trattava di una vicenda ormai chiusa da anni e che l'importo di € 102.397,75 per la mancata restituzione delle materie prime andava compensato con il credito che la stessa vantava nei confronti di Pt_1 CP_1
per le spese legate alla manutenzione del forno per complessivi € 97.600,
[...]
giusta fattura n. 390662 del 30.08.2019, ma non azionata in via monitoria.
Sempre in relazione al forno, la società opposta evidenziava che il ricorso ex art. 700 c.p.c. e il reclamo di per ottenere la restituzione del Controparte_1
manufatto erano stati disattesi e dunque vi era il suo buon diritto a trattenere il forno.
Disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c., la lite era istruita mediante l'escussione dei testi e e con consulenza tecnica affidata all'ing. Tes_1 Testimone_2
. Testimone_3
Con la gravata sentenza, il giudice adito, ravvisata la sua competenza per territorio, nel merito riteneva che fosse priva della Parte_1
legittimazione attiva ad incassare € 47.633,20 in quanto il credito era stato oggetto di cessione prima dell'azione monitoria;
rigettava l'istanza di elidere dall'importo di € 4.536 in quanto sebbene la fattura n. 390654 fosse stata due volte indicata nel corpo del decreto ingiuntivo era stata conteggiata una sola pagina 9 di 25 volta nel calcolo della debenza;
disattendeva la domanda di parte opponente finalizzata al pagamento della somma di € 73.686,78 di cui alla fattura
FV2017/0334 del 23.03.2017 in quanto non aveva Controparte_1
dimostrato la fondatezza di questa richiesta risarcitoria e non aveva articolato istanze istruttorie sul punto;
accoglieva la domanda di volta ad CP_1
ottenere il pagamento delle materie prime fornite per € 102.397,75 – somma riconosciuta come dovuta da che tuttavia aveva opposto in Parte_1
compensazione inammissibilmente un controcredito – e con riguardo ai vizi e difetti sulla scorta della consulenza riconosceva un credito risarcitorio di €
45.133 per le eliche scartate e quelle difettose e riparate, mentre non riconosceva la somma di € 49.527,04 asseritamente sostenuta dall'opponente per eseguire a propria cura e spese una serie di saldature e rilavorazioni per eliminare i difetti riscontrati.
Per questi motivi
, revocava il decreto ingiuntivo e condannava Parte_3
a pagare alla convenuta la minor somma di € 390.042,80 oltre interessi
[...]
dalla scadenza di ogni singola fattura al saldo, mentre l'opposta veniva condannata a versare la domma di € 102.397,75 per le materie CP_1
prime e l'importo di € 45.133 per le eliche difettose e quelle scartate con integrale compensazione delle spese di lite.
Con riguardo alla vicenda del forno, il giudice dava atto che lo stesso era stato restituito alla legittima proprietaria e dunque era cessata la materia del contendere, mentre disattendeva la domanda di risarcimento del danno avanzata pagina 10 di 25 dall'opponente sulla scorta della motivazione resa dal giudice della cautela che aveva ravvisato nella fattispecie l'esistenza di un contratto di subfornitura e dunque non aveva dato un congruo preavviso. CP_1
degli Eredi di s.r.l. in liquidazione Parte_1 Parte_1
proponeva appello a cui resisteva con appello incidentale. Controparte_1
La causa veniva rinviata all'udienza del 23.05.2025 per la spedizione a sentenza ai sensi del novellato art. 352 c.p.c., previa assegnazione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante principale censura la Parte_1
decisione del Tribunale nella parte in cui non ha riconosciuto anche la debenza della somma di € 47.633,20. Deduce che in realtà con Controparte_3
Contr
poi ora , non era intercorsa una vera a
[...] Controparte_7
propria cessione di credito, ma solo una mera anticipazione bancaria, tanto che in data 18.09.2019 la banca le aveva chiesto il pagamento di € 58.867,20 per anticipi fatture non versati, importo che includeva anche la somma di 47.633,20
euro che avrebbe dovuto versare alla banca allega che poi Controparte_1
in seguito era intervenuto il terzo garante il quale aveva versato Persona_1
per conto di il complessivo importo di € 230.000 e Parte_1
all'esito la banca aveva attestato di non aver più nulla a pretendere.
Con il secondo motivo l'appellante principale censura la decisione del Tribunale
nella parte in cui era stata condannata a versare a la somma Controparte_1
pagina 11 di 25 di € 41.230 per eliche difettose;
deduce non esiste alcun documento idoneo a dimostrare quante eliche erano state scartate e da nessun documento si poteva desumere il prezzo unitario per ciascun pezzo asseritamente scartato.
Con il terzo motivo l'appellante principale lamenta l'intervenuta compensazione integrale delle spese di lite, nonostante la prevalente soccombenza della controparte.
A sua volta, da un lato resisteva ai motivi di appello Controparte_1
principale e proponeva appello incidentale.
Con il primo mezzo, l'appellante incidentale censura la sentenza nella parte in cui il primo giudice ha emesso sentenza di condanna a suo carico per l'importo di € 390.042,80 (ossia la differenza tra l'importo azionato in via monitoria e la cessione di credito) pur riconoscendo la responsabilità di per i Parte_1
denunciati vizi e difetti del prodotto realizzato. Allega che si è resa Pt_1
responsabile di gravi inadempimenti nella realizzazione dei manufatti e che di conseguenza era venuta meno la causa del contratto e l'estinzione dell'obbligazione nel suo complesso.
Con il secondo motivo di appello incidentale censura la sentenza nella parte in cui ha disatteso la sua domanda risarcitoria connessa all'illegittima detenzione del forno modello in quanto tra le parti non esisteva alcun rapporto CP_5
di subfornitura in difetto di un decentramento produttivo e di una situazione di dipendenza tecnologica, mentre tra le parti, in relazione al forno, esisteva solo un contratto di comodato d'uso gratuito, come riconosciuto dalla stessa Pt_1
pagina 12 di 25 Con il terzo motivo di appello incidentale censura la sentenza CP_1
nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la sua riconvenzionale relativa al danno patrimoniale subito per complessivi € 49.527,04 a titolo di spese sostenute per eliminare i numerosi difetti riscontrati nelle forniture effettuate da al Pt_1
fine di mitigare i danni derivati dalle lavorazioni di controparte e per pagare le pagare le penali ai clienti finali CA s.p.a. e YE IN HN Co.
LT per ritardi nelle consegne.
Con il quarto motivo di appello incidentale censura la sentenza CP_8
nella parte in cui il primo giudice ha rigettato la riconvenzionale per il riconoscimento del danno di € 73.686,78 oltre interessi di cui alla fattura n.
FV2017/0334 del 23.03.2017 con riferimento a pregresse forniture viziate precedentemente effettuate da Pt_1
Prima di esaminare i motivi occorre dare sommaria contezza dei fatti di causa.
In fatto, è pacifico che il rapporto commerciale tra e Parte_1 [...]
iniziato circa 50 anni fa, sia proseguito sino al 2019; CP_1 Parte_1
eseguiva lavorazioni e fusioni sulla base dei disegni tecnici e degli
[...]
stampi forniti da utilizzando materiale che la stessa committente CP_8
forniva. Altrettanto pacifico che fosse la principale cliente di Controparte_9
tanto che quest'ultima nei suoi scritti, allega che in realtà tra le Parte_1
parti vi era un rapporto di subfornitura e di soggezione tale da indurla ad acquistare nel 2010 un capannone in leasing in Zanica del valore di circa
4.370.000 euro. Altrettanto pacifico che il forno Inductother utilizzato da Pt_1
pagina 13 di 25 per le lavorazioni sia stato acquistato da e concesso in comodato a CP_8
Parte_1
Dal tenore dello scambio epistolare, i rapporti tra le due società iniziavano ad incrinarsi nel 2017, tanto che agli atti vi è una scrittura privata (doc. 24 di parte opponente, ma non sottoscritta) in cui proponeva la firma di una CP_8
sorta di contratto quadro in cui premesso che è società leader a CP_8
livello mondiale nel settore della progettazione e della produzione di eliche di qualità e ha maturato esperienza di oltre 50 anni nell'ambito Parte_1
delle fusioni in metalli non ferrosi, i contraenti disciplinavano i reciproci rapporti e, al punto 5, erano previsti dei quantitativi minimi che CP_8
avrebbe dovuto ordinare (ossia la previsione di un fatturato di € 1.800.000
suddivisi nelle varie forme di eliche), pena la previsioni di penali.
Di fatto, allestiva una propria fonderia in Telgate e numerosi CP_8
dipendenti di passavano alla concorrente (vedi doc. 10, 11, 12, 13 e 14 Pt_1
di parte opposta).
In data 31 marzo 2019 cessava la collaborazione commerciale tra le due società,
e a partire dal mese di giugno 2019, inoltrava varie missive CP_8
richiedendo la restituzione dei propri modelli, delle materie prime non utilizzate,
la restituzione del forno, lamentando ritardi nelle consegne e la scarsa qualità dei prodotti forniti (cfr. doc. 3 e seg. di parte opponente).
In data 27.09.2019 chiedeva Parte_1
ed otteneva il decreto ingiuntivo per la somma di € 437.676, oltre interessi e pagina 14 di 25 spese, in relazione alle numerose fatture (circa 140) per le quali non era intervenuto il pagamento a cui seguiva l'opposizione in cui Controparte_9
non contestava propriamente le prestazioni indicate in fatture, ma l'esistenza di numerosi vizi e difetti che avevano determinato ritardi con pagamento di penali,
scarto di molte eliche difettose;
eccepiva in via preliminare una parziale carenza di legittimazione attiva e svolgeva in via riconvenzionale una serie di domande per il pagamento delle materie prime, per il danno subito quale conseguenza dei difetti, per la mancata restituzione del forno ecc. di cui si è data sommaria contezza.
Tanto premesso, il primo motivo di appello principale è fondato.
E' vero che il credito portato dalle fatture 390372, 390373, 390413, 390414,
390415, 390429, 390431 e 390437 per complessivi € 47.633,20 era stato oggetto di una cessione da parte di a sotto Parte_1 Controparte_3
forma di anticipazione bancaria, ma è altrettanto pacifico che Controparte_10
in data 18.09.20219, intimava a di rientrare nella sua Parte_1
esposizione debitoria, tra cui il saldo negativo del conto anticipi fatture;
in data
14.06.2021 delegava Phedro Impresa s.r.l. a compiere ogni atto Persona_1
per addivenire alla chiusura della posizione debitoria di e in data Pt_1
16.06.2021 Intesa San paolo, incassando a saldo e stralcio la somma di €
230.000, dichiarava di nulla avere a pretendere nei confronti di Parte_1
e del suo garante in relazione alla posizione a sofferenza della Parte_2
società verso CP_10
pagina 15 di 25 Nel caso concreto, è pacifico che non abbia mai pagato le Controparte_9
fatture che aveva scontato in banca e, una volta che tutti i rapporti tra Pt_1
e banca sono stati definiti grazie all'intervento di un terzo, non si può Pt_1
sostenere la tesi della perdita della legittimazione passiva in capo all'originaria creditrice. In tema di contratti bancari di conto corrente, il conto anticipi è uno strumento di natura prettamente contabile nella prassi bancaria che ha la funzione di annotare le operazioni relative alla anticipazione di fatture, da regolare poi nell'ambito del rapporto principale di conto corrente;
una volta che il terzo non paga la fattura la banca effettua il nuovo addebito sul conto principale del suo correntista, come avvenuto nel caso concreto, di talché non si può ritenere che abbia perso la legittimazione ad agire per la Parte_1
parte di credito portata da fatture anticipate dalla banca.
Il secondo motivo di appello è in gran parte fondato.
In relazione ai vizi e difetti delle eliche, vi sono agli atti delle missive con cui contestava a la non conformità dei prodotti, Controparte_1 Parte_1
ma si tratta di missive posteriori all'interruzione dei rapporti commerciali. Nella
contestazione del 18.06.2019 allegava una nota di scarto di 564 CP_1
eliche modello G-T, nella nota del 20 giugno veniva invitato un delegato di per apprezzare la porosità delle eliche in bronzo serie G e T, in altra Pt_1
missiva del 28.06.2019 rappresentava che di 84 pezzi consegnati CP_8
solo 19 erano accettabili;
nella lettera del 10.07.2019 venivano contestati ritardi nell'esecuzione dei lavori;
nella missiva del 17.07.2019 informava CP_1
pagina 16 di 25 Fonderia che lo scarto era salito a 604 pezzi, senza contare la grossa quantità di eliche da saldare e lavorare di nuovo;
a dette contestazioni di Parte_2
replicava di essere disponibile a ricevere il materiale per il Parte_1
consueto controllo interno e che diversamente non avrebbe riconosciuto alcuna somma;
nella missiva del 28.06.2019 ancora ribadiva la Parte_2
conformità delle eliche prodotte contestando anche l'ingiustificata interruzione del rapporto senza il dovuto preavviso.
Sempre sul punto, il teste , responsabile di produzione di Tes_1 [...]
dal 1981 e in detta veste ha presenziato alle operazioni peritali, CP_1
confermava lo scarto di 398 eliche serie G, 143 eliche serie T, 62 eliche serie T
come dai documenti 17, 25 e 26.
Detta deposizione, tuttavia, non è idonea, a giudizio della Corte, a provare l'ammontare del danno riconosciuto in sentenza di ben € 45.133,50 – anche tenuto conto della posizione rivestita da all'interno di Tes_1 CP_1
[...]
Invero, il nominato consulente ing. , in occasione dei sopralluoghi Testimone_3
effettuati nei mesi di giugno e luglio 2021, rinveniva solo 52 eliche che presentavano vizi di porosità non accettabili (in dettaglio 20 eliche marchiate
T8F9129 con un costo di produzione di € 58 a pezzo, 5 eliche marchiate
T5R9139 con un costo di produzione di € 53 a pezzo;
26 eliche marchiate
T59142 con un costo di produzione pari ad € 53 e 1 elica marchiata PR1602075
per un danno complessivo di € 3.920,50 comprensivo dei costi per la pagina 17 di 25 rilavorazione e per la brocciatura.
Posto che il doc. 17 non indica con precisione i pezzi difettosi e comunque si tratta di un documento di formazione unilaterale e che parimenti i prospetti riepilogativi prodotti quali doc. 25 e 26 sono di formazione unilaterale, non esiste la prova rigorosa in ordine al numero dei pezzi difettosi in quanto la società committente avrebbe dovuto attivare nell'immediatezza un procedimento di a.t.p. volto alla descrizione dei difetti e del numero di eliche effettivamente difettose e dunque da scartare o che di converso necessitavano di operazioni di rilavorazione. La stessa appellata, nella sua comparsa a pagina 26, ammette che nelle more del giudizio ha proceduto alla fusione delle eliche difettose in quanto necessitava delle materie prime (ben 14 tonnellate), ma con detto contegno e senza attivare, come avrebbe dovuto fare, un a.t.p. si è definitivamente preclusa la possibilità di provare l'esistenza dei vizi e dei difetti. Non è dato sapere con precisione il numero delle eliche difettose (anche perché il teste riferisce un numero minore rispetto a quanto indicato dalla sua stessa datrice di lavoro negli atti) e soprattutto non è più possibile verificare in concreto l'effettiva esistenza e consistenza dei vizi e dei difetti delle eliche – sempre tenendo in debita considerazione che ogni anno vi era una piccola percentuale di scarto di quanto lavorato, circa il 3%, che formava oggetto di note di addebito.
Per questo ordine di motivi, l'ammontare del danno viene riconosciuto in quanto determinato dal consulente ossia in soli € 3.920,50.
Prima di esaminare il terzo motivo di appello principale che involge la pagina 18 di 25 regolamentazione delle spese di lite, occorre esaminare l'appello incidentale.
Il primo motivo con cui genericamente eccepisce Controparte_1
l'inesistenza di tutto il credito per via dei vizi e dei difetti è manifestamente infondato. Come visto, l'ammontare dei danni è davvero irrisoria rispetto al volume delle fatture non pagate e dunque nessuna eccezione ex art. 1460 c.c.
può essere ragionevolmente opposta. In presenza di vizi e difetti, il committente può chiedere che l'appaltatore elimini, a sua cura e spese i vizi e difetti (ma nel caso concreto detta strada non risulta percorribile per via dell'avvenuta fusione delle eliche) o richiedere a riduzione del prezzo, come in concreto accordata,
salvo il risarcimento del danno in caso di colpa dell'appaltatore che deve essere rigorosamente provato.
Orbene, sostenere che vizi per un ammontare di neppure € 4.000 (ma analogo ragionamento varrebbe anche a voler ipotizzare vizi per € 45.133 come nella gravata sentenza) valga ad estinguere un'obbligazione di pagamento di ben €
437.676 non trova alcuna giustificazione logico – giuridica.
Il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
chiedeva, dopo l'interruzione del rapporto commerciale, la Controparte_9
restituzione del forno concesso in comodato a CP_5 Parte_1
dalla proprietaria al fine di agevolare le operazioni di lavorazione. Il Tribunale di
Bergamo, con ordinanza 27.12.2019, rigettava il ricorso possessorio ex art. 700
c.p.c. di per ottenere la restituzione del bene e il primo giudice CP_1
disattendeva la richiesta ipotizzando che tra le parti vi fosse un rapporto di pagina 19 di 25 subfornitura inquadrabile nella legge 192/1998 e che dunque poteva trovare applicazione l'art. 6 della citata legge secondo cui è nullo il patto che attribuisca ad una delle parti di un contratto di subfornitura ad esecuzione continuata o periodica la facoltà di recesso senza congruo preavviso e lo stesso ufficio,
investito del reclamo, con ordinanza resa in data 25.02.2020, confermava detto provvedimento in relazione alla carenza di periculum in mora.
È pacifico che il formo de quo sia stato restituito in data 5.06.2021, nonostante nel contratto quadro sopra citato avesse assunto impegno a restituire il Pt_1
forno entro 120 giorni dall'eventuale cessazione del rapporto.
Orbene, su questo tema, ritiene la Corte che la motivazione del primo giudice vada emendata. Infatti, anche a voler ipotizzare l'esistenza di un rapporto di dipendenza economica da parte di nei riguardi di Pt_1 Controparte_1
che di fatto rappresentava il committente di gran lunga più importante, resta il dato che la ritenzione del forno per oltre due anni non è giustificabile, neppure alla luce della giurisprudenza formatasi sul congruo preavviso.
Difetta di contro la prova del danno.
ha documentato di aver ricevuto un'offerta di acquisto da Controparte_1
parte di per la somma di € 170.000, senza poi specificare Parte_4
se l'affare non sia andato in porto proprio a causa dell'impossibilità di procedere alla consegna del forno, e soprattutto non ha dimostrato che, una volta restituito il manufatto, sia stata nell'impossibilità di alienarlo o di averlo alienato ad un minor prezzo.
pagina 20 di 25 Anche con riguardo al danno legato dalla mancata possibilità di utilizzo, che invero si pone in antitesi con la tesi del danno da mancata vendita, la parte si è
limitata in modo generico ad allegare l'impossibilità di utilizzo del forno per espandere la sua capacità produttiva, ma anche in questo caso non ha offerto alcun elemento da cui poter desumere l'esistenza di un danno (ad es. la necessità
di acquistare o noleggiare un altro forno per far fronte alle commesse, o la rinuncia a commesse proprio a causa della mancata restituzione del forno).
In molteplici occasioni, la Suprema Corte ha chiarito che il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro,
bensì su una situazione concreta che consenta di ritenere fondata e attendibile detta possibilità (cfr. Cass.
2.04.2025 n. 8758).
In altri termini, questa Corte ritiene che la condotta di di Parte_1
trattenere il forno per due anni non sia stata legittima, ma che nel caso di specie non sia stata data la prova rigorosa del danno subito.
Il terzo e il quarto motivo di appello incidentale con cui instava CP_8
per il riconoscimento, a titolo di danno, della somma di € 49.527,04 a titolo di spese sostenute per l'eliminazione dei vizi e dei difetti e, per la stessa causale,
chiedeva il riconoscimento della somma portata dalla fattura FV2017/00334
resta in qualche modo assorbito dal parziale accoglimento del secondo motivo dell'appello incidentale nella parte in cui è stato drasticamente ridotto l'ammontare del danno per vizi e difetti per carenza di prova.
pagina 21 di 25 Non esistendo la prova che abbia fornito pezzi difettosi nelle Parte_1
quantità, peraltro imprecisate, indicate negli atti non può essere riconosciuto alcun danno conseguente a presunti vizi, emendabili con nuove operazioni, né
possono essere rimborsate penali pagate ai clienti finali. Si aggiunga che per i prodotti asseritamente difettosi realizzati da nel 2017 non esiste Parte_1
neppure la prova della tempestiva denuncia dei vizi.
Come già evidenziato dal primo giudice non esiste prova che le eliche menzionate nel doc. 20 di siano imputabili ad un inadempimento CP_8
di in difetto di qualsiasi prova capitolata sul tema e Parte_1
analogamente deve ritenersi per l'ulteriore voce di danno esposta con riguardo ad eliche che l'originaria opponente assumeva avere ricevuto in restituzione dal proprio cliente finale.
In conclusione, dall'importo azionato in via monitoria di € 437.676 vanno detratti
i) € 3.920,50 per i vizi e difetti accertati in consulenza e ii) € 102.397,75 per omessa restituzione delle materie prime – voce per la quale si è formato il giudicato interno;
da cui una debenza residua a carico di di € 331.357,75 oltre Controparte_9
interessi moratori dalle singole scadenze delle fatture al saldo.
Accertati in questi termini i rapporti di dare ed avere, si può esaminare il terzo motivo di appello principale circa la compensazione integrale delle spese di lite.
Lo stesso è in parte fondato.
pagina 22 di 25 A fronte di domande contrapposte, deve ritenersi che il soggetto prevalentemente soccombente sia che, pur non dovendo Controparte_1
versare l'intera somma azionata in via monitoria, è comunque risultata debitrice della somma di € 331.357,75 nei confronti per questi Parte_1
motivi, ferma la revoca dell'ingiunzione in quanto portante una somma non integralmente dovuta e la condanna al pagamento della minor somma sopra determinata, le spese di lite possono essere compensate in ragione di un quarto e la restante parte va posta a carico di Controparte_1
Le spese di lite del primo grado vengono liquidate per l'intero in € 17.252 per compenso (di cui € 3.544 per la fase studio, € 2.338 per la fase introduttiva, €
5.206 per la fase istruttoria liquidata nel valore minimo in quanto la relativa fase si è esaurita nella escussione di due testi e nella consulenza, ed € 6.164 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.va e c.p.a. come per legge, assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra
€ 260.001 ed € 520.000; mentre le spese di lite del presente grado vengono liquidate, per l'intero, in € 1.165,50 per borsuali ed € 9.991 per compenso (di cui
€ 2.977 per la fase studio, € 1.911 per la fase introduttiva ed € 5.103 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a come per legge,
assumendo quale scaglione di riferimento le cause di valore compreso tra €
52.001 ed € 260.000 - tenuto conto della maggior somma attribuita all'appellante in questo processo, il tutto con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
pagina 23 di 25 Le spese di consulenza, funzionali all'accertamento dei vizi e dei difetti,
vengono definitivamente poste a carico delle parti in ragione di metà.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del DPR
115/2002 a carico dell'appellante incidentale Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la sentenza n. 2332/2022 Controparte_1
emessa dal Tribunale di Bergamo in data 26.10.2022, così provvede:
- in parziale riforma della gravata sentenza, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condanna versare a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 331.357,75 oltre interessi moratori dalle
[...]
singole scadenze delle fatture al saldo;
- rigetta l'appello incidentale;
- compensa in ragione di un quarto le spese di lite, liquidate per l'intero come in parte motiva, e condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
la restante parte, con distrazione in
[...] Parte_1 Parte_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- pone le spese di consulenza definitivamente a carico delle parti in ragione di metà;
- dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1
quater del DPR 115/2002 a carico di Controparte_1
pagina 24 di 25 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3.06.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott. Vittorio Carlo Aliprandi
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Serao
pagina 25 di 25