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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 266/2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.6.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bernardi, dall'avv. Sabrina Azzolini e dall' avv. Marialuisa Cattoni
pec Email_2
pagina 1 di 69 convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Previo accertamento dell'illegittimità della deliberazione n. 976 dd. 31.05.2022,
disapplicare e/o annullare la citata deliberazione e condannare la Giunta della
all'immediato reintegro del dott. nelle Controparte_1 Pt_1
funzioni di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale, per tutte le
ragioni esposte in narrativa;
condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi da parte del dott. anche Pt_1
eventualmente ex art. 2043 cc., a seguito dell'illegittimo provvedimento di revoca
costituito dalla deliberazione n. 976 dd. 31.05.2022 da quantificarsi in via forfettaria
secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Contrariis reiectis,
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi”
MOTIVAZIONE
§1 pagina 2 di 69 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare alle dipendenze della;
Controparte_1
✓ che, con deliberazione n. 928, adottata dalla Giunta provinciale di in data CP_1
3.7.2020, gli era stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale, per cinque anni, a decorrere dal 6.7.2020 (doc.3 fasc.
ric.);
✓ che riceveva nota prot. n. D319/2022/4.2-2022-5-SF/lf del 31.05.2022, a firma del dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, avente a oggetto la “revoca incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale”, del seguente tenore:
“Con la presente Le si comunica che in data 31 maggio 2022 la Giunta provinciale
ha disposto la revoca dell'incarico da Lei attualmente ricoperto di dirigente del
Servizio polizia amministrativa provinciale con effetto da lunedì 6 giugno 2022 con
contestuale Sua assegnazione al Dipartimento artigianato, commercio, promozione,
sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo” (doc.1 fasc. ric.);
✓ che solo in data 8.6.2020, dopo reiterate istanze informali e formali (doc.7 fasc. ric.),
entrava in possesso del testo della deliberazione (n. 976 del 31.5.2022), con cui la
Giunta provinciale di gli ha revocato l'incarico di dirigente del Servizio CP_1
Polizia amministrativa provinciale, a decorrere dal 6.6.2022 (doc.2 fasc. ric.);
✓ che con deliberazione n. 1029, adottata in data 7.6.2022, la Giunta provinciale di indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di CP_1
pagina 3 di 69 dirigente cui affidare l'incarico di preposizione al Servizio Polizia amministrativa provinciale –
propone:
1) domanda volta ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 31.5.2022 sub n. 976 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Parte_1
Polizia Amministrativa Provinciale;
2) domanda volta a condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni derivati al ricorrente dalla Parte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della RO Controparte_1
in data 31.5.2022 sub n. 976, “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
§2
le ragioni della decisione
§1. il contesto normativo e negoziale
a)
L'art. 24 (“Incarichi dirigenziali”) co. 5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7 dispone:
“Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico
contratto tra la e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i CP_1
presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o
ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'articolo
pagina 4 di 69 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento”.
b)
Il contratto, stipulato dalle pari in data 6.7.2020 (doc. 4 fasc. ric.), prescrive all'art.2:
“Come previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 7/1997, l'incarico può essere
revocato in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni
condotte secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale sul personale
(l.p. n. 7/1997), a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento”.
c)
La Giunta provinciale di NT, con la deliberazione n. 976/2022, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente “si pone in grave plurima violazione degli obblighi previsti
dal codice di comportamento e, in particolare:
a) dell''obbligo di rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione e di rispetto della legge (art. 3, c. 1);
b) dell'obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
e all'immagine della pubblica amministrazione (art. 3, c. 2);
c) dell'obbligo di adottare un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione nell'amministrazione (art. 3, c. 5);
d) del divieto di affidamento ad altri dipendenti del compimento di attività o
dell'adozione di decisioni di propria spettanza (art. 11, c. l);
e) dell'obbligo di rilasciare copie ed estratti di atti con le modalità stabilite dalle norme
in materia di accesso (art. 12, c. 4);
pagina 5 di 69 f) dell'obbligo di svolgere con diligenza le proprie funzioni, perseguendo gli obiettivi
assegnati e di adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento del proprio incarico nonché un atteggiamento leale e trasparente (art. 13)”.
d)
Le norme richiamate nella delibera n. 976/2022 prevedono:
“art. 3 (Principi generali)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti….
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione nell'amministrazione e tra i cittadini e l'amministrazione…
pagina 6 di 69 art. 11 Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
art. 12 Rapporti con il pubblico
4. … Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in
corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.
art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico….
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti …”
§2. i fatti posti dalla Giunta provinciale di a fondamento della revoca CP_1
dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente
Nella stessa deliberazione n. 976/2022 i fatti posti dalla Giunta provinciale di a CP_1
fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente vengono così riepilogati:
pagina 7 di 69 1. “la convocazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo il giorno 27 ottobre 2021 per l'espressione del parere di agibilità in difetto di relativa domanda da parte dell''organizzatore dell'evento e del relativo progetto della sicurezza”;
Cont 2. “l'omessa assunzione della presidenza della nella seduta del 27.10.2021”;
Cont 3. “la mancata tempestiva segnalazione alla della illegittimità dell'esprimendo
parere in difetto di domanda dell'organizzatore e del progetto di sicurezza con
conseguente messa in pericolo della legittimità del provvedimento assunto dalla
Cont ;
4. “l'indebita interferenza nei rapporti fra e la in carenza CP_1 Controparte_3
di previo confronto con il Dirigente generale e del necessario visto della Direzione
Generale previsto dalla circolare prot. n. 594853 del 31.10.2017”;
Cont 5. “la determinazione di una possibile incompatibilità propria e della all'ulteriore esercizio delle rispettive funzioni”;
6. “la lesione del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione laddove, in
corrispondenza istituzionale rivolta all'esterno, delinea un quadro interno gravemente intimidatorio nei confronti dei funzionari”;
7. “la repentina, immotivata e scorretta anticipazione del termine per la formulazione
delle indicazioni da parte della Direzione generale in ordine all'accesso agli atti del
Cons. dal 30.12.2021 al29.12.2021 con propria mail del29.12.2021”; Pt_2
8. “la mancata osservanza delle indicazioni fornite dalla direzione generale di limitare
l'accesso al solo verbale in aderenza ai contenuti della richiesta del Pt_3 Pt_2
concernente infatti i soli atti amministrativi e non già la corrispondenza relativa
all'evento, fra l'altro profilando che i referenti volessero così tenere "nascosti" gli atti”; pagina 8 di 69 9. “la creazione dei presupposti per l'ampia ingiustificata eco mediatica ottenuta dalla vicenda con negativi riflessi per l 'immagine dell'Amministrazione”;
10. “l 'avvenuto rilascio, in occasione della seconda richiesta di accesso agli atti
amministrativi e alla corrispondenza del Cons. dei documenti senza Pt_2
preavvisare l'UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e
trasparenza né attendere, sul1a scorta di quanto invece avvenuto in sede di primo accesso, le eventuali indicazioni della Direzione generale”;
11. “la reiterata formalizzazione di giudizi negativi aprioristici in pendenza dell'istruttoria, come da ultimo l'allegato alle determinazioni - di diverso avviso - del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.”.
§3. la verifica circa l'esistenza dei fatti sub §2 e la loro sussumibilità nelle fattispecie
sub §1 c) e d), richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997
Occorre ora verificare se i fatti, che la Giunta provinciale di , con la deliberazione CP_1
n. 976/2022, ha posto a fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente, siano effettivamente sussistenti ed eventualmente in quali termini, nonché se siano sussumibili nelle fattispecie sub §1 c) e d), richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
* * *
a 1. 3. e 5. .
Appare opportuno esaminare congiuntamente i fatti sub 1., 3. e 5..
- - -
Occorre però prendere le mosse da circostanze più risalenti (evidenziazioni dello scrivente). pagina 9 di 69 Con deliberazione n. 1257 del 26.7.2021 la Giunta provinciale di approvava lo CP_1
Co
“schema di convenzione con le società IG NG e IC SR per l'organizzazione
di un evento inaugurale nell'area di San Vincenzo a NT da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive” (doc. 2 prodotto dalla resistente).
Nella motivazione di detta delibera veniva espressa la “considerazione dell'unicità e dell'importanza dell'evento di inaugurazione dell'arena, dell'esposizione mediatica derivante dal prestigio dell'artista e delle ricadute, dirette ed indirette, di indotto economico conseguenti alla presenza di un pubblico stimato in 120.000 unità”.
Nella premessa sub a) del predetto schema di convenzione si affermava: “È intenzione
Cont della realizzare, in un terreno di sua proprietà sito nell'Area San Vincenzo di
Mattarello (TN), una grande arena, anche questa di sua proprietà, per destinarla ad
eventi out-door in Trentino (nel prosieguo detta “Arena”), della capienza, all'inaugurazione, di almeno 120.000 presenze di spettatori paganti”.
Ciò che più rileva è quanto concordato:
Cont alla clausola 3 dello schema di convenzione (“Obblighi della PAT”), punto 3.1.: “La
Cont concede a titolo gratuito, e senza costi ed oneri di alcun genere che eventualmente assume in proprio, a e più in generale l' e altre Controparte_5 Controparte_6
aree limitrofe (tutte complessivamente indicate Area Concerto), per lo svolgimento del
Concerto dell'ARTISTA e delle relative prove, alle condizioni e prescrizioni esposte nella presente convenzione”;
alla clausola 7 dello schema di convenzione (“Gestione dei biglietti spettante all'ORGANIZZATORE” ossia la società IG NG s.r.l.), punto 7.1.
“L'ORGANIZZATORE rende noto che il corrispettivo (facciale) dei biglietti – che
saranno venduti tramite VivaTicket - sarà fissato in:
Parte_4
pagina 10 di 69 30.000 € 75,00 + prev. I (la migliore qualità)
35.000 € € 60,00 + prev. II (la media qualità)
55.000 € 45,00 + prev. III (la qualità base)
per un totale di 120.000 biglietti…
Resta riservata a , quale ORGANIZZATORE, la gestione di tutta la CP_5
biglietteria”.
In data 23.8.2021 veniva effettivamente stipulata, tra la Controparte_1
e la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG
[...]
CP_
convenzione “in conformità alla deliberazione n. 1257 di data 26 luglio 2021 della
Giunta provinciale” (doc. 11 fasc. ric.).
Emerge con evidenza che attraverso detta convenzione la Controparte_1
assumeva l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore del
[...]
concerto, nonché gestore di tutta la biglietteria, un'area idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti, così da consentire all'organizzatore di incassare il corrispettivo della vendita di 120.000 biglietti (per un importo complessivo fissato in quasi sette milioni di euro, precisamente € 6.825,00).
La difesa della afferma (pag.3 della memoria Controparte_1
di costituzione nella fase cautelare) che: “Nel contratto non era prevista alcuna sanzione
a carico delle parti nell'ipotesi che il numero di spettatori dovesse essere ridotto per
esigenze di sicurezza, bensì solo l'eventuale proroga del concerto a data da determinare
entro il 31 dicembre 2022, salve maggiori proroghe concordate tra le parti (art.
2.2 a pag. 10 sub DOC. 2)”.
L'assunto non è corretto perché palesemente difforme rispetto alla clausola che la stessa
RO richiama e che così recita (ancora evidenziazioni dello scrivente):
pagina 11 di 69 “2.2. Qualora, in conseguenza del persistere dell'emergenza sanitaria in corso Covid-
19, i nuovi protocolli anti-contagio impedissero la realizzazione del Concerto in programma per la data convenuta all'art.
1.1 ovvero non consentissero di realizzarlo
nei valori numerici concordati di 120.000 presenze di pubblico pagante, o ancora,
qualora esso non potesse svolgersi per causa di forza maggiore conclamata o per altra
causa diversa da quelle disciplinate al successivo articolo 2.3, le parti concordano sin
d'ora di prorogare gli effetti e i vincoli della presente convenzione sino alla nuova data
del Concerto, che verrà individuata di comune accordo fra le parti, secondo le reciproche esigenze: tale data per l'esecuzione del Concerto non potrà essere successiva
alla data del 31.12.2022, salvo proroghe da concordarsi fra le parti nelle forme di cui all'art. 15.
L'eventuale differimento della data del non comporterà alcuna modifica alle Pt_5
altre condizioni del presente accordo, eccetto per quelle che si renderanno necessarie
per ragioni di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta discendente dal predetto
differimento, anche limitatamente ad alcune delle obbligazioni accessorie, e quelle che le parti, di comune accordo, decideranno di apportare alla presente convenzione”.
Orbene, è infondato sostenere che nel contratto erano escluse sanzioni “nell'ipotesi che il numero di spettatori dovesse essere ridotto per esigenze di sicurezza”.
Infatti l'unica ipotesi di riduzione del numero di 120.000 spettatori paganti
(all'organizzatore) senza conseguenze di ordine risarcitorio, che le parti hanno previsto, era quella dovuta non già a generiche “esigenze di sicurezza”, ma alla specifica eventualità in cui “in conseguenza del persistere dell'emergenza sanitaria in corso
Covid-19, i nuovi protocolli anti-contagio… non consentissero di realizzarlo nei valori numerici concordati di 120.000 presenze di pubblico pagante”.
pagina 12 di 69 Neppure in questa ipotesi, come riconosce lo stesso ente convenuto, le parti convenivano che il concerto si sarebbe svolto con un numero di spettatori paganti inferiore a 120.000;
infatti anche in proposito, al pari dei casi di impossibilità sopravvenuta temporanea per forza maggiore di svolgere il concerto, pattuivano di differire lo svolgimento del concerto a una data successiva (non oltre il 31.12.2022, salvo proroghe da concordare tra le parti).
Quindi appare evidente, alla luce del regolamento negoziale convenuto tra le parti, che, qualora successivamente alla stipula della convenzione fosse emerso che l'area – per qualsiasi ragione diversa dalla necessità di applicare i protocolli anti-contagio a causa del persistere dell'emergenza sanitaria in corso Covid-19 (o, può aggiungersi, secondo la regola generale ex art. 1218 cod.civ., per sopravvenuta impossibilità derivante da causa non imputabile alle parti) – non era idonea a garantire i “valori numerici concordati di
120.000 presenze di pubblico pagante”, siffatta ipotesi avrebbe integrato un inadempimento, da parte della , dell'obbligo Controparte_1
assunto con la clausola n. 3.1., in relazione a quella n. 7, di mettere a disposizione
CP_ dell'organizzatore IG NG un'area di concerto in grado di ospitare 120.000
spettatori.
Di conseguenza è del tutto difforme all'assetto delle obbligazioni già assunte dalla con la convenzione stipulata con Controparte_1
l'organizzatore IG NG s.r.l. (pure gestore di tutta la biglietteria) quanto la difesa dell'ente convenuto attribuisce (pag. 9 della memoria di costituzione nella fase cautelare) al dirigente del Dipartimento Protezione civile: “il dirigente del dipartimento protezione civile spiegava che all'evento sarebbe stato ammesso il numero di partecipanti ritenuto adeguato ai fini della sicurezza, all'esito delle valutazioni tecniche svolte da
[...]
la società incaricata dal Servizio prevenzione rischi della modellazione Controparte_3
pagina 13 di 69 dell'esodo in emergenza (DOC. 48); precisava altresì che il numero di 120.000
partecipanti costituiva un obiettivo ma che avrebbe potuto essere ridotto qualora si fosse
reso necessario incrementare la larghezza delle fasce di rispetto previste (pagg. 10-11 sub DOC. 22)”.
Infatti, se il numero dei partecipanti al concerto ritenuto adeguato ai fini della sicurezza, all'esito delle valutazioni tecniche svolte da fosse stato inferiore a Controparte_3
120.000, la sarebbe risultata inadempiente Controparte_1
rispetto all'obbligazione, dalla stessa assunta con la clausola n. 3.1., in relazione a quella
CP_ n. 7, di mettere a disposizione dell'organizzatore IG NG un'area di concerto in grado di ospitare 120.000 spettatori.
Lo stesso sarebbe accaduto qualora la “capienza adeguata”, che secondo il questore di
NT (almeno per quanto affermato dall'ente convenuto a pag. 9 della memoria di costituzione nella fase cautelare) doveva essere individuata prima dell'autorizzazione del concerto, fosse stata inferiore al numero di 120.000 spettatori paganti.
Lo stesso, infine, sarebbe pure successo qualora “il limite massimo di capienza”, che, a detta del dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, Promozione,
Sport e Turismo, sarebbe stato individuato dallo studio esterno esperto in modellazione e piani di sicurezza, (pag. 11 della memoria di costituzione), fosse stato inferiore al numero di 120.000 spettatori paganti.
Quindi, alla luce del regolamento negoziale convenuto tra le parti, sia nell'ipotesi di svolgimento del concerto alla presenza di un numero di spettatori paganti inferiore a
120.000,00, sia in quella di suo differimento (non può dirsi quale delle due ipotesi si sarebbe realizzata, non essendo stato regolato il caso di inidoneità dell'area a ospitare
120.00,00 spettatori;
ciò per la semplice ragione che la CP_1 CP_1
aveva assunto una specifica obbligazione avente per oggetto il caso
[...]
pagina 14 di 69 esattamente opposto), la si sarebbe trovata Controparte_1
esposta al concreto rischio di pretese risarcitorie da parte della società organizzatrice,
nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG CP_3
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
critica queste statuizioni sulla base di una valutazione atomistica delle singole
[...]
clausole della convenzione in palese contrasto con il criterio ermeneutico ex art. 1363 cod.civ., secondo cui: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
- - -
L'ente convenuto sostiene che il parere, espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri e altri locali di pubblico spettacolo nella seduta del 27.10.2021, è
illegittimo in quanto non preceduto dalla presentazione della domanda da parte dell''organizzatore dell'evento e del relativo progetto della sicurezza.
L'assunto non appare condivisibile.
a)
Dal punto di vista formale occorre evidenziare che: nella motivazione del parere favorevole “in ordine alla presenza di situazioni di danno,
di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo con riferimento allo svolgimento dell'evento consistente in un concerto della compagnia musicale “VA RO e
Gruppo” e ai conseguenti necessari interventi di adeguamento dell'area di proprietà
della sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune Controparte_1
di ) e di allestimento dell'area esterna ai varchi di ingresso con biglietti, da CP_1
individuare con ordinanza del Presidente della Provincia, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. e) e 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9/2011”, espresso in data
10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e pagina 15 di 69 della protezione civile della stessa , “visto il Controparte_1
verbale n. 145/2021 del 27 ottobre 2021 della Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo”, ha affermato (di nuovo evidenziazioni dello scrivente):
“A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta provinciale (si veda la citata delibera n.
1257/2021) il Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e
CUE ha avviato una fase istruttoria per analizzare le diverse problematiche e
pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area, nonché alla gestione dell'evento eccezionale sotto i diversi profili di responsabilità provinciale.
Questa fase prevede da un lato il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli, che ha esaminato in prima battuta il
tema nella seduta del 27 ottobre c.a. (si veda il verbale n. 145/2021 allegato quale documentazione)…
Nella illustrazione viene evidenziato che è in fase di affidamento un incarico ad hoc ad
uno studio di ingegneria applicata che permetta di valutare l'impatto dell'affluenza di pubblico (l'ipotesi iniziale è di 120 mila persone), e sulla quale la Commissione di vigilanza sugli spettacoli, seppur in via preliminare, ha già richiamato l'attenzione, al fine di simulare le problematiche di gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti, dell'eventualità di eventi critici all'interno dell'area concerto e in generale per misurare
l'impatto sui dispositivi di regolazione della mobilità per accedere all'evento…
Il Comitato … rileva: … che l'ipotesi di consentire un'affluenza complessiva di
pubblico di 120 mila persone rappresenti un aspetto di criticità in ordine all'efficacia
degli interventi ipotizzati nella relazione presentata al Comitato in data odierna, tenuto conto della dimensione delle aree interessate dall'evento, nonché dell'esigenza di
limitare i disagi alla cittadinanza;
pagina 16 di 69 - che l'affidamento di uno incarico specifico ad uno studio di ingegneria (anche attraverso l'ausilio di software di simulazione) rappresenta lo strumento adeguato e
necessario per effettuare le opportune valutazioni sulla capacità ricettiva delle aree, in
relazione ai temi delle vie di fuga, della mobilità e dei parcheggi, nonché delle misure di prevenzione sanitaria e di protezione e sicurezza delle persone…”.
Orbene, appare del tutto contraddittorio che la Giunta provinciale ritenga illegittimo il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021, quando un organo della stessa ha ritenuto che: Controparte_1
✓ quel parere si è collocato in una “fase istruttoria” che prevedeva “il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli”,
✓ detto coinvolgimento si è concretizzato nell'esaminare “in prima battuta il tema nella
seduta del 27 ottobre c.a.”;
✓ quel parere ha costituito un “richiamo dell'attenzione” circa “l'impatto dell'affluenza di pubblico” di 120.000 persone;
se ne evince agevolmente un incondizionato avallo formale e sostanziale, da parte del
Comitato, riguardo all'operato della Commissione provinciale di vigilanza, tanto più che lo stesso Comitato afferma che “la capacità ricettiva delle aree” circa la presenza di
120.000,00 spettatori non era stata ancora positivamente accertata (sebbene, occorre qui rilevarlo, avesse già costituito oggetto di un'obbligazione già assunta dalla
[...]
con la società organizzatrice IG NG s.r.l.), ma doveva Controparte_1
essere oggetto di “opportune valutazioni”.
Inoltre, il dirigente generale del Parte_6
, allorquando in data 19 maggio 2022 ha rilasciato “l'autorizzazione ai
[...]
sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. per organizzare la manifestazione denominata
“VA Live” presso la Trentino Music Arena nell'area sita in località San Vincenzo a pagina 17 di 69 nelle date 19-20 maggio 2022” (doc. 40 fasc. conv.), ha affermato (sempre CP_1
evidenziazioni dello scrivente):
“Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1257 di data 26 luglio 2021 è stato
approvato lo schema di convenzione con le società IG NG S.r.l. e IC S.r.l. per
l'organizzazione di un evento inaugurale nell'area sita in località San Vincenzo a NT
da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, b) bis e b) ter della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 63, comma 2,
lettera b) punto 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Smart CIG Z233294C85. La convenzione è
stata stipulata in forma digitale il 23 agosto 2021 n. di racc. 46669.
Nella fase antecedente all'inizio dei lavori di apprestamento dell'area, con verbale n.
145 di data 27 ottobre 2021, acquisito a prot. n. 778000 di data 27 ottobre 2021, la
Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo, in
composizione ristretta, provvedeva ad effettuare un sopralluogo nell'area di un
precedente concerto in provincia di OD, esaminava una preliminare planimetria dell'area sita in località San Vincenzo a NT e relativa documentazione anche
fotografica, esprimeva, dopo un primo esame, parere negativo sull'idoneità dell'area
ad ospitare un evento con la presenza di 120000 persone, riservandosi in ogni caso di
esprimere nuove valutazioni a seguito della presentazione di documentazione progettuale istruttoria”.
E' agevole rilevare come l'intera attività svolta in quella fase dalla Commissione
provinciale di vigilanza (esame planimetria e documentazione fotografica, parere del
27.10.2021) sia stato stata ritenuta da quel dirigente generale costituire circostanze meritevoli di essere considerate nel motivare il rilascio dell'autorizzazione a organizzare il concerto, il che contrasta palesemente con la valutazione di illegittimità addebitata dalla Giunta provinciale al ricorrente. pagina 18 di 69 A ben vedere, sia le valutazioni espresse dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, sia le considerazioni svolte dal dirigente generale del
Dipartimento RT, Commercio, Promozione, Sport e Turismo in atti fondamentali nel procedimento amministrativo (le seconde addirittura nel provvedimento conclusivo)
risulterebbero manifestamente eccentriche se fosse corretto quanto sostenuto dalla difesa della , secondo cui il parere espresso dalla Controparte_1
Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021 sarebbe illegittimo “per i
macroscopici vizi della convocazione e per lo stravolgimento del procedimento amministrativo rispetto a quanto previsto dall'art. 141 del RD 635/1940, il quale
Cont richiede che la si pronunci su un'istanza e su un progetto presentato dall'organizzatore” (pag. 29 della memoria di costituzione nella fase cautelare).
In verità è questo assunto a non essere corretto in quanto fa riferimento esclusivamente al procedimento amministrativo afferente i pareri ex art. 141 co.1 lett. a) r.d. 6.5.1940, n.
635 - regolamento per l'esecuzione del TULPS circa il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli spettacoli pubblici (licenza di esercizio ex art. 68 r.d. 18.6.1931, n.
773 - TULPS) e all'apertura di luoghi di pubblico spettacolo (licenza di agibilità ex art. 80 TULPS), mentre trascura del tutto l'attività di “suggerimento” dei provvedimenti che la Commissione provinciale di vigilanza è tenuta a svolgere in favore delle autorità
competenti (art. 141 co.1 lett. e) reg.esec. TULPS), il quale dispone: “Per l'applicazione
dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:… e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele
imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”.
Ciò spiega in modo agevole e piano (contrariamente alla tesi dell'illegittimità sostenuta dalla difesa della ) la scelta, adottata sia dal Controparte_1
pagina 19 di 69 Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, sia dal dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, Promozione Parte_6
Turismo, di menzionare nella motivazione dei loro provvedimenti, proprio alla stregua di suggerimenti, il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021 e l'attività ad esso prodromico.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
critica queste statuizioni, in primo luogo sostenendo che questo giudice
[...]
“confonde i due profili della legittimità e dell'efficacia degli atti amministrativi”, in quanto il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021 “per quanto illegittimo, quel parere era in ogni caso stato assunto e sarebbe stato efficace fintanto che lo stesso organo collegiale non lo avesse annullato in autotutela. Sicché, per quanto illegittimo,
l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque citare e considerare quel parere negativo nel motivare i propri successivi atti istruttori e il provvedimento finale, al fine di adempiere il dovere di motivazione dei provvedimenti ex art. 3 l. 241/1990”.
Si tratta di considerazione meramente formalistiche che non rendono in alcun modo ragione del fatto che né il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile della stessa in sede di parere CP_1 Controparte_1
espresso in data 10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), né il dirigente generale del
Dipartimento RT , in occasione del Parte_6
rilascio dell'autorizzazione in data 19.5.2022, abbiano ritenuto di non muovere alcuna critica avverso il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021.
In secondo luogo la sostiene che questo Controparte_1
giudice ha attribuito alla Commissione provinciale di vigilanza un potere di pagina 20 di 69 suggerimento che non le spetta in base al TULPS e in ogni caso non le spetta prima che l'organizzatore presenti la domanda di autorizzazione.
L'assunto si fonda su una interpretazione restrittiva dell'art. 141 co.1 lett. e) reg.esec.
TULPS, il quale dispone: “Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:… e) controllare con frequenza che
vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza
funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”. Infatti, a detta della parte convenuta, “l'art. 141 c. 1 lett. e) nel fare riferimento al controllo con frequenza sull'osservanza delle “norme e cautele imposte” e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza ha per oggetto un momento successivo al rilascio del parere, della successiva autorizzazione e realizzazione dei locali o impianti autorizzati per verificarne l'osservanza e, in difetto, dare impulso all'autorità competente per i relativi provvedimenti repressivi… l'attività prevista dall'art. 141, comma 1, lett. e) è attività di controllo (fra l'altro delegata ad alcuni componenti della commissione) e non già consultiva e che la stessa riguarda locali o impianti già realizzati e non già la mera intenzione di relativa realizzazione, come nel caso di specie”.
Anche questi assunti non possono essere condivisi perché trascurano il contenuto sostanziale del parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021. Infatti emerge dal testo dell'atto che alla Commissione era già stata messa a disposizione, da parte del Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e CUE, la planimetria dell'area interessata dal concerto del 20.5.2022
“al fine di un primo confronto relativo all'idoneità dell'area stessa”; inoltre era stata già edotta della programmata presenza all'evento di 120.000 persone.
Alla luce di questi presupposti appare legittima l'espressione di un parere rebus sic
stantibus e, quindi, volto esclusivamente a fornire suggerimenti all'Amministrazione pagina 21 di 69 provinciale;
ciò alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 141 co.1 lett. e)
reg.esec. TULPS o comunque del principio di buon andamento della pubblica
Amministrazione, che impone il dovere di tutela degli interessi pubblici e l'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza.
E' in proposito significativo che il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, nel parere espresso in data 10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), abbia affermato:
“A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta provinciale (si veda la citata delibera n.
1257/2021) il Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e
CUE ha avviato una fase istruttoria per analizzare le diverse problematiche e pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area, nonché alla gestione
dell'evento eccezionale sotto i diversi profili di responsabilità provinciale. Questa fase
prevede da un lato il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli, che ha esaminato in prima battuta il tema nella seduta del 27 ottobre c.a. (si veda il verbale n. 145/2021 allegato quale documentazione)”.
b)
Dal punto di vista sostanziale si impongono le seguenti considerazioni.
Nessuno dei componenti la Commissione provinciale di vigilanza (neppure il rappresentante del Questore) ha rilevato all'epoca “i macroscopici vizi della convocazione e per lo stravolgimento del procedimento amministrativo” affermati dalla difesa della . Controparte_1
La Commissione provinciale di vigilanza si è espressa dopo aver ricevuto in data
18.10.2021 una “planimetria… al fine di un primo confronto relativo all'idoneità dell'area stessa”, il che conferma quanto riportato dal Comitato tecnico-amministrativo pagina 22 di 69 dei lavori pubblici e della protezione civile, nel parere espresso in data 10.12.2021, secondo cui vi è stato il “coinvolgimento” di detta Commissione nella fase istruttoria volta ad “analizzare le diverse problematiche e pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area”.
Prima di esprimersi la Commissione provinciale di vigilanza ha effettuato un sopralluogo al OD PA (luogo di svolgimento di un precedente concerto dell'artista VA
RO), senza che nessuno dei componenti la Commissione (e, a ben vedere, neppure la
) ne abbia mai eccepito l'irregolarità. Controparte_1
Occorre nuovamente ribadirsi che l'espressione di un parere rebus sic stantibus e, quindi, volto esclusivamente a fornire suggerimenti all'Amministrazione provinciale appare legittimo.
Infatti, come si è già ricordato, la , in forza Controparte_1
della convenzione approvata dalla Giunta provinciale il 26.7.2021 e stipulata in data
23.8.2021, aveva assunto incondizionatamente (fatte eccezione per gli impedimenti derivanti da eventuali protocolli anti contagio Covid-19) l'obbligazione di mettere a disposizione della società organizzatrice del concerto, nonché gestore di tutta la
CP_ biglietteria, IG NG a titolo gratuito e senza costi ed oneri di alcun genere, una area idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti, così da consentire all'organizzatore di incassare il corrispettivo della vendita di 120.000 biglietti (per un importo complessivo fissato in quasi sette milioni di euro, precisamente € 6.825,00).
Nel contempo, come emerge agevolmente dal parere espresso in data 10.12.2021 dal
Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile della stessa
, “la capacità ricettiva delle aree” circa la Controparte_1
presenza di 120.000,00 spettatori non era stata, ai primi di dicembre 2021 (quindi a
pagina 23 di 69 fortiori all'epoca della riunione della Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021), ancora positivamente accertata.
Non è certo difficile immaginare cosa sarebbe accaduto se l'area si fosse rivelata inidonea a ospitare 120.000,00 spettatori:
A)
nel caso di riduzione del numero di 120.000, in origine pattuito tra le parti, dei biglietti in vendita, e di celebrazione del concerto quindi con un numero di spettatori inferiore a quello convenuto,
sarebbe derivato un danno patrimoniale in pregiudizio della società organizzatrice e a carico dell'inadempiente RO AUTONOMA facilmente stimabile, CP_1
dato il mancato incasso di una media di € 60,00 per ogni biglietto che non era stato possibile vendere;
B) nel caso di vendita di un numero di biglietti superiore a quello degli spettatori che l'area era effettivamente in grado di ospitare sarebbero derivati pregiudizi non solo patrimoniali, ma soprattutto per l'ordine pubblico.
A ben vedere, quindi, sarebbe stato contrario al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, al dovere di tutela degli interessi pubblici e all'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, se il ricorrente non avesse consentito alla
Commissione provinciale di vigilanza di evidenziare con tempestività all'Amministrazione provinciale (la quale con la suddetta convenzione si era assunta l'obbligo di sistemare e allestire l'area in modo da risultare idonea a ospitare 120.000
spettatori) le ragioni che in quel momento rendevano l'area inidonea a quel fine e che la
Commissione ha specificamente indicato (“sul lato lungo ad Ovest l'area si trova
delimitata da un canale e dalla ferrovia;
sul lato lungo ad Est l'area si affaccia su via di pagina 24 di 69 San Vincenzo (Ex S.S. 12) dalla carreggiata di 7/8 metri;
tale strada risulta del tutto
priva di sbocchi laterali in quanto situata ai margini di un bosco impraticabile e in forte
pendenza; tale strada non costituisce pertanto luogo sicuro e non può essere considerata
come via di fuga nelle 2 direzioni, in relazione ai parametri connessi alla sua larghezza
(circa 3000 persone nelle due direzioni); sul lato corto a Nord sono presenti canali,
costruzioni e proprietà private che non consentono adeguate vie di uscita;
sul lato corto
a Sud l'area confina con altre proprietà e frutteti privati che non consentono adeguate vie di fuga (sono presenti solo strette stradine poderali”) e se, prima di pronunciarsi, avesse atteso la presentazione, da parte dell'organizzatore, della domanda di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo (che nel caso in esame è avvenuta in data 8 marzo 2022, quando un eventuale rigetto avrebbe reso assai difficoltoso, per ragioni di tempo, l'attuazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza).
Certo, così operando, questa stessa Commissione ha reso evidente la scelta, compiuta dalla Giunta provinciale, di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice,
nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000,00 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area individuata dalla stessa Giunta provinciale avesse effettivamente quell'idoneità.
Si è trattato di una scelta negoziale evidentemente opinabile in quanto risultava non priva di rischi per la , sia sul piano Controparte_1
patrimoniale che su quello dell'ordine pubblico (rispettivamente, come già evidenziato, qualora l'area si fosse rivelata inidonea: gli uni in ragione del mancato incasso di una media di € 60,00 per ogni biglietto che non sarebbe stato possibile vendere;
gli altri nel pagina 25 di 69 caso di vendita di un numero di biglietti superiore a quello degli spettatori che l'area era effettivamente in grado di ospitare).
Il principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza non imponevano certo alla Commissione di vigilanza provinciale, allo scopo di evitare una più diffusa conoscenza della scelta compiuta dalla Giunta provinciale, di rimanere inerte rispetto all'opera di suggerimento imposta dalla legge (art. 141 co.1 lett. e) TULPS) e al
“coinvolgimento” da cui fu attinta su iniziativa del Dipartimento protezione civile,
attraverso il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica emergenza (come emerge dal parere espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile in data 10.12.2021).
c)
Nel disporre la revoca dell'incarico dirigenziale al ricorrente la Giunta provinciale gli addebita che l'espressione, da parte della Commissione provinciale di vigilanza, del parere, in occasione della seduta del 27.10.2021, ha “messo in pericolo la legittimità” del provvedimento finale in ragione della possibile incompatibilità che sarebbe potuto scaturire a carico sia della Commissione in ordine all'espressione del parere ex art. 141
co.1 lett. a) reg.esec. TULPS), sia del ricorrente, quale autorità competente a emettere il provvedimento finale.
A sostegno la difesa della ha così dedotto Controparte_1
(pag. 30-31 della memoria di costituzione nella fase cautelare):
“Deve osservarsi che, in via generale, in giurisprudenza è stato affermato che l'art. 51
c.p.c. che regola l'imparzialità del giudice è applicabile nei suoi principi a tutti i
procedimenti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, nell'attività di organi
collegiali o monocratici (C.d.S., 26.3.2013, n. 1702). pagina 26 di 69 L'art. 51 c.p.c. prevede l'astensione laddove il giudice si sia già espresso nella causa che
è chiamato a giudicare.
In campo amministrativo si esclude che il funzionario debba astenersi laddove
nell'ambito del procedimento si sia già espresso sulla materia in ordine alla quale deve
provvedere salvo, anche in questo caso, che l'anticipata pronuncia sia sintomatica (per il
momento e le modalità con cui avviene nonché per il ruolo funzionale dell'autore) di una
alterazione dei criteri di normale gestione della procedura (C.d.S., 7.3.2005, n. 867;
TAR Lazio, 29.4.2009, n. 4454; idem 4.11.2015, n. 12468). Deve altresì astenersi il
funzionario contrario al provvedimento (C.d.S. 26.3.2013, n. 1702).
In quanto sopra rientrava il caso di specie posto che il parere espresso dalla
Commissione si è posto al di fuori del procedimento amministrativo che è "a domanda".
In ogni caso, la fondamentale assenza stessa dell'oggetto del parere (il progetto di
Cont sicurezza) era sintomatica della volontà della e del dirigente di condizionare
impropriamente e illegittimamente lo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'evento, a prescindere dalla attendibilità del piano di sicurezza. Dal che sarebbe dunque disceso l'obbligo dei componenti della commissione e del dirigente
di astenersi da ulteriori pronunce onde evitare possibili responsabilità, l'illegittimità del
provvedimento e possibili contenziosi con facilmente intuibili aggravamenti
procedimentali e possibili conseguenze economiche se non addirittura la compromissione dell'evento”.
Si tratta di assunti non persuasivi.
L'applicabilità alla vicenda in esame dell'obbligo di astensione ex art. 51 co.1 n. 4
cod.proc.civ. viene sostenuta sul presupposto che il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza nella riunione del 27.10.2021 “si è posto al di fuori del procedimento amministrativo che è "a domanda”” e che con quel parere la Commissione pagina 27 di 69 e il ricorrente hanno espresso la volontà di “condizionare impropriamente e
illegittimamente lo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'evento”.
Si tratta di assunti non condivisibili per le ragioni già esposte sub b).
Inoltre occorre evidenziare che la Commissione provinciale di vigilanza, nell'esprimere il parere in data 27.10.2021, prima formulò, come si è già ricordato, una serie di suggerimenti all'Amministrazione provinciale, e poi precisò che: “La Commissione resta
inoltre disponibile per valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata
e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell'area”.
Si è, quindi, trattato di una determinazione adottata rebus sic stantibus e, quindi, del tutto priva di portata condizionante nel caso di successivo mutamento della situazione di fatto, pressoché certo, essendo del tutto verosimile che l'Amministrazione provinciale avrebbe recepito almeno alcuni dei suggerimenti espressi dalla Commissione (è appena il caso di ricordare che pure in sede giurisdizionale l'astensione concernente la pregressa conoscenza della causa deriva dall'identità della res iudicanda, tant'è vero che, quando non ricorre questo presupposto, il giudice non è tenuto ad astenersi;
basti pensare al rapporto tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito su cui Corte cost. n. 193 del
1998).
Lo comprova il fatto che effettivamente la commissione, in data 18.5.2022, ha espresso in via definitiva il parere definitivo ex art. 141 co.1 lett. a) reg.esec. TULPS (doc. 15
fasc. ric.), con la partecipazione anche di alcuni soggetti (in primis il ricorrente) che avevano composto la Commissione in occasione della riunione del 27.10.2021, senza che, in ragione di questa circostanza, nessuno abbia fino ad ora eccepito l'illegittimità di quel parere (mentre seguendo la tesi di parte convenuto tutti costoro avrebbero dovuto astenersi). pagina 28 di 69 Inoltre, se è vero che nelle more del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS, il ricorrente è stato privato dalla Giunta
provinciale, con deliberazione n. 624 del 14.4.2022, della competenza a emettere il provvedimento finale, ciò è avvenuto, come emerge dalla nota del 28.4.2022 (doc. 5 fasc.
ric.), per ragioni del tutto diverse dalla sua partecipazione alla pregressa riunione del
27.10.2021.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
richiamando la sentenza del Consiglio di Stato 1702/2013, secondo cui un
[...]
dovere di astensione per il funzionario si pone in campo amministrativo quando una
“anticipata pronuncia” adottata nell'ambito dello stesso procedimento “sia sintomatica
(per il momento e le modalità con cui avviene nonché per il ruolo funzionale dell'autore) di una alterazione dei criteri di normale gestione della procedura”.
Tuttavia, per le ragioni più sopra esposte, non si ritiene che la condotta tenuta dal ricorrente sia sussumibile in siffatta ipotesi.
- - -
In definitiva, i fatti sub 1., 3. e 5. non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
a 2.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente di aver omesso di assumere la presidenza della Commissione provinciale di vigilanza in occasione della seduta del 27 ottobre
2021.
Afferma che: “…la composizione della CPV si appalesava illegittima non essendovi
ragione che la presidenza della stessa fosse affidata al per. ind. quando il dott. Per_1
pagina 29 di 69 risultava presente alla seduta e quindi non impossibilitato a presiederla come Pt_1
richiesto invece univocamente in sede di delega da parte del Presidente della Provincia prot. n. 4856PA del 12.12.2019”.
In proposito il teste , funzionario tecnico presso il Servizio Polizia Testimone_1
amministrativa provinciale, ha dichiarato:
“Confermo di aver presieduto la seduta della Commissione di Vigilanza del 27.10.2021.
Preciso che ho svolto questa funzione in forza di una delega rilasciata dal Presidente
della Provincia. Preciso inoltre che si trattava di una delega non riferita specificamente
alla riunione del 27 ottobre 2021, ma di carattere generale. Con tale atto a presiedere la
Commissione veniva delegato il Dirigente del Servizio, il quale aveva la facoltà di
subdelegare a due funzionari del Servizio, ossia a me o a Parte_7
Nella prassi concreta solitamente la Commissione era presieduta o da me o dal collega
Talvolta il Dirigente sceglieva di essere lui a presiedere la Commissione. Pt_7
In relazione alla riunione del 27 ottobre, io avevo presieduto la Commissione in riferimento a tutti i punti dell'ordine del giorno. Questa è la ragione per cui io ho
presieduto la Commissione anche quando è stato trattato il punto concernente il concerto…. Era prassi che io e il collega ci alternassimo alla presidenza della Pt_7
Commissione, che si riuniva solitamente ogni mercoledì; quindi una settimana
presiedevo io, una settimana il mio collega Pt_7
Non era infrequente che il dirigente comunque partecipasse alla riunione, anche se la presidenza era svolta da me o da . Pt_7
Appare evidente che la prassi riferita dal teste non era conforme alla previsione di Per_1
cui al decreto adottato dal presidente della in Controparte_1
data 12.1.2019, con cui ha delegato a “presiedere la Commissione Provinciale di
Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo il dott. Parte_1
pagina 30 di 69 Dirigente del Servizio amministrativo provinciale e, in caso di sua impossibilità, il geom.
o il p.ed. , funzionari del Servizio amministrativo Parte_7 Testimone_1
provinciale”.
Tuttavia né la Giunta provinciale nella deliberazione n. 976/2022, né l'ente convenuto nelle proprie difese hanno illustrato in modo sufficientemente compiuto le ragioni per cui aver disatteso quanto disposto nel decreto del 12.1.2019 ha comportato pregiudizi al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione o ha nuociuto agli interessi all'immagine della pubblica amministrazione o ha inciso negativamente sul rapporto di fiducia e collaborazione dell'amministrazione o ha integrato un comportamento negligente o inadeguato o sleale e non trasparente.
La lacuna appare sintomatica dell'inesistenza di quelle ragioni specie alla luce della tolleranza che l'Amministrazione provinciale ha manifestato rispetto a quella prassi,
come si evince chiaramente dalla circostanza documentata dal ricorrente sub doc. 29 e dalle deduzioni da lui svolte in proposito a pag. 15 dell'atto introduttivo:
“In data 16.09.2021 il dott. ha inviato al Direttore Generale della Provincia Pt_1
dott. una mail relativa al sopralluogo (di cui era allegata copia del verbale) Per_2
eseguito dalla relativa allo stadio Briamasco di dove il Presidente CP_7 CP_1
delegato era ed il dott. era comunque presente (stessa identica situazione Per_1 Pt_1
di quella censurata dalla Giunta Provinciale nella delibera n. 976 dd. 31.05.2022). In
tale situazione non solo non era stata sollevata alcuna censura, ma il dott. Per_2
rispondeva facendo i complimenti per il lavoro svolto (“ottimo lavoro !”)”. Pt_1
Da ultimo occorre rilevare come nessun rilievo di illegittimità in ordine a questo profilo è
stato sollevato dal momento della redazione del verbale della riunione del 27.10.2021 fino a quello dell'adozione della deliberazione 976/2022, nonostante detto verbale sia stato in quell'intervallo di tempo oggetto di esame da parte di molteplici organi e uffici pagina 31 di 69 della , in primo luogo dai componenti della Controparte_1
Giunta provinciale.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
sostiene che “la deliberazione 976/2022 è pertanto chiara nell'individuare il dovere del
[...]
Codice di comportamento violato dal dott. . Pt_1
L'assunto è inconferente rispetto all'omessa illustrazione, da parte dell'ente convenuto,
delle ragioni per cui aver disatteso quanto disposto nel decreto del 12.1.2019 avrebbe o comportato pregiudizi al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione o nuociuto agli interessi all'immagine della pubblica amministrazione o inciso negativamente sul rapporto di fiducia e collaborazione dell'amministrazione o integrato un comportamento negligente o inadeguato o sleale e non trasparente.
Nella stessa memoria la nega l'avvenuto Controparte_1
consolidamento della prassi secondo cui la Commissione provinciale di vigilanza era
“solitamente presieduta” dal geom. o dal p.ed. , funzionari Parte_7 Testimone_1
del Servizio amministrativo provinciale, ma omette di confrontarsi con le opposte circostanze che emergono nitidamente dalla deposizione del teste . Per_1
Infine, in ordine al chiaro avallo a questa prassi dato dal direttore generale della
Provincia dott. in data 16.9.2021, il tentativo di parte convenuta di sminuirne la Per_2
significatività si fonda su un argomento francamente formalistico, quale quello secondo cui “il Direttore Generale non è titolare della funzione disciplinare in confronto del dott. , Pt_1
circostanza questa che non ne giustificava certo l'inerzia asserita dall'ente.
In definitiva, il fatto sub 2. non è idoneo a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
pagina 32 di 69 a 4.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente “l'indebita interferenza nei rapporti fra
e la in carenza di previo confronto con il Dirigente CP_1 Controparte_3
generale e del necessario visto della Direzione Generale previsto dalla circolare prot. n.
594853 del 31.10'.2017”, in particolare laddove nella nota del 16.2.2022 “si anticipava
indebitamente la ritenuta non corrispondenza della documentazione e delle simulazioni
presentate a quanto richiesto nel contratto e si invitava la Società a riscontrare puntualmente le valutazioni esposte dal dott. ad attestare la sicurezza dell' Pt_1
area in relazione alla prospettata presenza di 120.000 persone e a definire la capienza
massima dell'area atta a garantire le condizioni di sicurezza, in violazione dei limiti di
competenza tanto più in carenza del previo confronto con il Dirigente del Dipartimento
RT, Commercio, Promozione, Sport e Turismo e del necessario visto della
Direzione Generale previsto dalla circolare pro t. n. 594853 del 31.10.2017”.
La difesa della – pur riconoscendo, come Controparte_1
allegato dal ricorrente ed emergente per tabulas dal documento prodotto dalla stessa convenuta sub 48, che il contratto stipulato con la società Controparte_3
prescriveva: “Nella fase di svolgimento dell'incarico è da prevedere il confronto con la
Commissione Provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (di cui art. 80 TULPS e 141 del Regolamento di Esecuzione)” – sostiene (pag. 32 della memoria di costituzione nella fase cautelare) che “tale clausola contrattuale impegnava
in tale direzione la Società ma certo non autorizzava il dott. ad assumere Pt_1
l'iniziativa senza coinvolgere le strutture provinciali competenti e, in primo luogo, il
Servizio prevenzione rischi che aveva conferito l'incarico di consulenza (DOC. 48) e il
Dip. ACPST;
si ribadisce altresì che fra i destinatari della nota [del 16.2.2022]
figuravano il Commissariato del Governo e la Questura di NT, ai quali la nota era pagina 33 di 69 inviata senza previa comunicazione alla Direzione generale in violazione della circolare
31 ottobre 2017 (DOC. 29) che richiede in tali casi il visto preventivo del Direttore
Generale”.
Anche in proposito occorre considerare alcuni antefatti.
In data 15.12.2021 il dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica emergenza autorizzava “l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento del
servizio di ingegneria per la modellazione dell'esodo in emergenza durante il concerto di
VA RO che si terrà il 20 maggio 2022” (doc. 48 fasc. conv.).
Cont Nella motivazione della determina si premetteva che: “La - ad esclusione dell' racchiusa nei varchi di ingresso con biglietti, della quale è Parte_8
responsabile l'Organizzatore - è responsabile per l'Area Concerto di ogni adempimento
tecnico e di ogni onere con riferimento alle attività di Protezione Civile e servizi di
Cont vigilanza e sicurezza, legati alla zona anzidetta;
in particolare, la assicura che tutta
la zona sarà sottoposta, a sua cura, onere e costo, alla vigilanza e sicurezza, in piena
armonia ed accordo con tutte le autorità competenti in materia, compreso il servizio sanitario”.
Si richiamava la nota del 23.11.2021 con cui il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna aveva richiesto “il supporto per l'affidamento di un servizio finalizzato
all'individuazione delle criticità e relative soluzioni migliorative per quanto riguarda
l'analisi dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto
dell'artista "VA RO e Gruppo" previsto per il 20 maggio 2022 nell'area denominata
San Vincenzo, in cui si prevede un grande afflusso di pubblico pagante all'interno dell'Arena Concerto racchiusa nei varchi di ingresso con biglietti”.
Si precisava che “detta analisi dovrà individuare le criticità in tema di sicurezza
dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto e proporre le pagina 34 di 69 relative soluzioni, rispetto alle quali dovrà essere quantificata la variazione in termini di sicurezza”.
Appare evidente come non fosse fatto alcun cenno alla circostanza che la Giunta
provinciale di NT aveva già assunto nei confronti della società organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria IG NG s.r.l. l'obbligo di mettere a disposizione un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori.
Nella richiesta di offerta, al punto “descrizione attività” era esposto che: “Le attività richieste riguardano la Verifica dell'idoneità dell'area e della capienza massima ammissibile durante il concerto dell'artista VA RO e Gruppo previsto per il 20 maggio 2022 nell'area denominata San Vincenzo. Per questo evento sono attese fino a
120.000 persone e per tale motivo si rende necessaria una verifica delle condizioni di sicurezza dell' che tenga conto della simulazione di possibili eventi Parte_8
avversi o incidenti nella citata zona, con attenzione alle vie di fuga presenti e alle altre misure adottate o adottabili per garantire la sicurezza e l'idoneità dell'area in
riferimento alle specifiche normative in materia di sicurezza di seguito richiamate. Tale
studio e simulazione, come detto, dovrà essere funzionale a determinare la capienza
massima consentita.
Più precisamente l'analisi è finalizzata all'individuazione delle criticità di sicurezza dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto…”.
Emerge così nitidamente che la Giunta provinciale si era obbligata a mettere a disposizione della società organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori, senza conoscere la capienza massima consentita.
Sempre nella richiesta di offerta veniva prescritto che: “Nella fase di svolgimento dell'incarico è da prevedere il confronto con la Commissione Provinciale di vigilanza pagina 35 di 69 sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (di cui art. 80 TULPS e 141 del
Regolamento di Esecuzione)”. E' interessante come qui si rinvenga la previsione di quell'attività di suggerimento che rientra nei compiti della Commissione provinciale (art. 141 co.1 lett. TULPS esec.) e di cui si è fatto ampio cenno a proposito del parere espresso da quella Commissione in data 27.10.2021.
In verità sarebbe stato doveroso che nello stesso atto venisse previsto anche il confronto con il dirigente del Servizio Polizia amministrativa quale autorità competente, ai sensi dell'art. 143 esec. TULPS (e a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 1.11.1973, n. 686
e della L.P. 7/1997), ad approvare, sentita la Commissione di vigilanza, il progetto per la costruzione di un locale di pubblico spettacolo (ipotesi a cui è agevolmente riconducibile l'attività volta rendere l'area individuata in grado di ospitare 120.000 spettatori).
Risultano, quindi, non certo illegittime o contrarie o al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione o al dovere di tutela degli interessi pubblici o all'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, le doglianze espresse dal ricorrente alla società
[...]
nella nota del 16.2.2022 (doc. 28 fasc. ric.): “… nonostante le Controparte_3
sollecitazioni telefoniche con le quali è stata ribadita la necessità del citato confronto
con la Commissione di vigilanza, nessun tipo di contatto è stato instaurato con la
commissione e con lo scrivente servizio presso il quale detta commissione è incardinata… né la Commissione né lo scrivente servizio sono stati neppure invitati a partecipare al meet nel quale sono state presentate le prime simulazioni”.
Appare, quindi, privo di fondamento giuridico l'addebito mosso al ricorrente per aver espresso alla le proprie considerazioni circa la non corrispondenza Controparte_3
della documentazione e delle simulazioni presentate a quanto richiesto nel contratto e averla invitata a dare riscontro a una serie di aspetti essenziali per lo svolgimento del pagina 36 di 69 concerto in piena sicurezza (capienza massima dell'area, vie di fuga, parcheggi e viabilità).
Inoltre, il ricorrente, in qualità di presidente della Commissione di vigilanza e di dirigente del Servizio Polizia amministrativa e, quindi, titolare di autonome competenze, non aveva l'obbligo giuridico di confrontarsi preventivamente con il Dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, e Turismo. Parte_6 Pt_6
Quanto all'asserito mancato rispetto della circolare prot. n. 594853 del 31.10.2017
(costituita da un brevissimo testo, con cui il dirigente generale della
[...]
ha disposto che “ogni comunicazione agli uffici/enti statali Controparte_1
firmata a livello tecnico dovrà essere trasmesso in via preliminare, per l'apposito visto, a questa direzione generale”) – anche prescindendo dal dubbio circa l'applicabilità agli atti compiuti dal presidente della Commissione provinciale di vigilanza (che è composta anche da rappresentanti di autorità statali) – la sua mancata osservanza integra una violazione di mero ordine formale (tant'è vero che né la Giunta provinciale in sede di determinazione della revoca dell'incarico, né la difesa della Controparte_1
in memoria di costituzione nella fase cautelare hanno censurato nel merito
[...]
le osservazioni svolte dal ricorrente nella nota del 16.2.2022), di talché non si vede come possa aver inciso negativamente sul buon andamento dell'amministrazione o su qualche altro interesse pubblico.
Anzi, alla luce dell'assenza di critiche nel merito, sarebbe stato ben più censurabile,
secondo i parametri normativi del buon andamento della pubblica Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, una condotta inerte del ricorrente rispetto alle condotte tenute dalla società
. Controparte_3
pagina 37 di 69 Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
si limita a deduzioni volte ad attribuire al ricorrente condotte solo vagamente
[...]
critiche, quali avere omesso di “concordare” con il Servizio prevenzione rischi “il contenuto della propria richiesta in confronto della società esterna incaricata” e il “mancato coordinamento con il proprio Dirigente generale”.
a 6.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente di aver arrecato “la lesione del prestigio e
dell'immagine dell'Amministrazione laddove, in corrispondenza istituzionale rivolta
all'esterno, delinea un quadro interno gravemente intimidatorio nei confronti dei funzionari”.
In proposito richiama la nota n. 5264PA del 5.4.2022 (doc.31 fasc. conv.), inviata al
Commissariato del Governo per la , nella quale il ricorrente ha Controparte_1
allegato: “dopo i pesanti attacchi e le pesanti minacce di procedimenti disciplinari che
sono state rivolte sia al sottoscritto sia ad altri componenti della e dopo aver CP_7
personalmente verificato la conseguente paura che esiste in molti funzionari provinciali
nel dire quello che in realtà pensano (e che mi viene sommessamente riferito all'orecchio)…”.
La Giunta sostiene che “il clima di intimidazione descritto nella precitata nota non
fondato su alcun elemento oggettivo si dimostra poi gravemente lesivo dell'immagine dell'Amministrazione”.
Orbene, appare evidente che, se l'addebito fosse fondato, sarebbe, già di per sé, idoneo a integrare non solo un presupposto giustificativo della revoca dell'incarico dirigenziale,
ma anche il fondamento di una (severa) sanzione disciplinare.
pagina 38 di 69 Tuttavia nessuna iniziativa di questo secondo tipo è stata intrapresa dall'Amministrazione datrice.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
ammette di non aver agito disciplinarmente nei confronti del ricorrente. Quindi
[...]
delle due l'una: o l'ente convenuto ritiene (incredibilmente) che non sia meritevole di essere punito un dipendente che ha accusato falsamente l'Amministrazione di gravi intimidazioni verso propri funzionari o (ben più verosimilmente) la condotta del ricorrente non presentava effettivamente i connotati indicati dall'ente convenuto in sede di revoca dell'incarico dirigenziale.
La circostanza dell'omessa adozione di iniziative disciplinari è ancora più singolare considerando che analoghe condotte sono state tenute dal funzionario del Servizio Polizia
amministrativa, nonché presidente dalla Commissione provinciale in occasione della riunione del 27.10.2021 , il quale: Testimone_1
➢ nella mail inviata, in data 6.1.2022, al presidente della Controparte_1
e al dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio,
[...]
Promozione, Sport e Turismo, ha dichiarato: “Sono rimasto piuttosto sconcertato per
le parole che sono state scritte contro il mio Dirigente (che insieme a tutta la
Commissione ha lavorato con assoluta correttezza e grande impegno al solo fine di garantire un bene assoluto qual è la tutela della sicurezza… ritengo che le pressioni
messe in campo dopo il verbale del 27 ottobre nei confronti non solo del dott.
ma anche di altri componenti della siano state del tutto Pt_1 CP_7
improprie. Di fatto siamo colpevoli non solo di aver firmato tale verbale negativo,
ma anche di essere andati a OD mentre il verbale era solo un primo documento
per far conoscere ufficialmente le criticità e la non idoneità di quell'area per ospitare
pagina 39 di 69 Cont in sicurezza le 120.000 persone previste con il contratto sottofirmato dalla
(doc. 24 fasc. ric.);
➢ nella mail inviata, in data 10.1.2022, al dirigente generale del Dipartimento
, ha dichiarato: “devo Parte_6
ribadire, come già scritto nella mia mail del 6 gennaio, che ritengo non ammissibili e
Cont gravi le pressioni e le accuse rivolte al dott. e ad altri membri della Pt_1
(doc. 25 fasc. ric.).
Tuttavia neppure nei confronti del funzionario è stato mai esercitata un'azione Per_1
disciplinare. Nella memoria di costituzione in questo giudizio parte convenuta giustifica questa scelta con argomento davvero privo di plausibilità: imputare ai propri superiori la falsa accusa di “suscitare nei lavoratori la paura di dire quello che pensano” non avrebbe rilievo disciplinare…
Di contro, ben più verosimilmente, la mancata adozione di iniziative disciplinari sta nel fatto che in quella sede ben altri sarebbero stati gli oneri di contestazione specifica e di prova a carico dell'Amministrazione datrice e soprattutto gli incolpati avrebbero avuto ampie facoltà di difesa (allegazione e controprova), rispetto al procedimento di applicazione della revoca dell'incarico dirigenziale, con un pieno accertamento dei fatti e una compiuta verifica circa l'effettiva sussistenza delle circostanze affermate dal ricorrente, che, evidentemente, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto non opportuni.
In ogni caso occorre evidenziare che sono rimasti incontestati (sia da parte della Giunta
provinciale nella determinazione di revoca, sia da parte della
[...]
nel presente giudizio – nella memoria di costituzione nel Controparte_1
presente giudizio afferma il contrario, richiamando quanto dedotto a pag. 25 della memoria di costituzione nel giudizio cautelare, dove, però si è limitata a dedurre: “E' in ogni caso del tutto generica e non corrispondente alla realtà dei fatti l'affermazione di “minacce” e pagina 40 di 69 “parole durissime” rivolte contro la persona del dott. posto che le specifiche censure a lui Pt_1
rivolte hanno riguardato il suo operato nella conduzione del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione dell'evento del 20 maggio 2022”) i fatti riferiti dal ricorrente nella nota del
25.11.2021 inviata al presidente della , a un Controparte_1
assessore e ad alcuni dirigenti:
“… C) che la sera del giorno 27 ottobre sono stato convocato dalla Segreteria della
Presidenza proprio in relazione a tale verbale e che in tale occasione (erano presenti
anche il Presidente, l'Assessore il dott. e l'ing. , sono stato Pt_9 Per_2 Pt_10
pesantemente "accusato" per quanto deliberato dalla Commissione di vigilanza e sono
stato ripetutamente "invitato(!!!) ad annullare tale verbale;
D) che, in tale occasione ho illustrato l'esito del sopralluogo fatto (insieme ai miei
colleghi e e a 2 membri della Commissione) al OD PA dove si è Pt_7 Per_1
svolto l'ultimo grande concerto pubblico di VA RO;
sopralluogo che ha reso
evidente la situazione radicalmente diversa e più sicura (nonostante il pubblico presente
in misura molto maggiore) dell'area di OD (parco con ampie e adeguate vie di
uscita su tutti i lati) rispetto all'area di (dove i 2 lati lunghi sono bloccati dalla CP_1
montagna e dalla ferrovia e dove i 2 lati corti sono bloccati da un azienda privata e · da
colture agricole private);
E) che sono stato incredibilmente rimproverato anche per aver organizzato tale
sopralluogo pur essendosi rivelato utilissimo grazie alla grande e preziosa disponibilità
manifestataci dal vicecomandante dei Vigili del fuoco di OD che ci ha
accompagnato di persona al luogo dell'evento e che ci ha descritto criticità e soluzioni
adottate. Credevo (e credo) fosse una cosa di evidente buona e diligente amministrazione
(e sfido chiunque a dire il contrario), ma, evidentemente, sbagliavo;
pagina 41 di 69 F) che non ritengo accettabili le parole di scarsa considerazione rivolte nei confronti del
lavoro fatto dalla Commissione di vigilanza e di conseguente prospettata modifica della
composizione della stessa;
ricordo che tale Commissione ha gestito in tutti questi anni
migliaia di pratiche con grandissima professionalità e indiscutibile competenza (a tutela
di tutti i cittadini e della stessa PAT) e non riesco in alcun modo a capire le motivazioni
per le quali è stato detto che per questa pratica, nelle prossime riunioni, si vogliono far
intervenire persone che non sono mai state in Commissione e si vogliono escludere
persone che ne fanno invece parte da molti anni;
G) che tali accuse hanno provocato il mio più assoluto e totale sconcerto in quanto
ritenevo (e ritengo) che il lavoro fatto dalla fosse (sia) a tutela della pubblica CP_7
sicurezza e, conseguentemente, anche della stessa (e quindi meritevole di lodi CP_1
e non di censure);
H) che, e a fronte della mia dichiarata indisponibilità ad assecondare la "richiesta" di
annullare il verbale della Commissione di vigilanza (annullamento che ho ribadito più
volte essere giuridicamente, formalmente ed eticamente non accettabile), ho dovuto ascoltare ulteriori "pesanti" parole contro di me e contro la mia professionalità”.
Neppure è stata smentita la circostanza allegata dal ricorrente nella nota del 5.1.2022
(doc. 27b fasc. ric.), secondo cui “la mattina del giorno successivo (28 ottobre)” egli venne convocato dal presidente della Provincia nel suo “ufficio personale” per
“scusar[si] delle pesanti accuse e delle parole che erano state pronunciate la sera prima” contro il ricorrente e la sua professionalità.
Inoltre emerge per tabulas (doc. 24 fasc.ric.) che il funzionario e presidente della
Commissione provinciale di vigilanza in occasione della riunione del 27.10.2021
[...]
ha ricevuto il giorno successivo da un altro componente di detta Commissione Tes_1
presente alla stessa riunione, , quale rappresentante del Servizio Parte_11
pagina 42 di 69 Antincendio, un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “Questa mattina sono stato
convocato alle 7.30, ho sentito al telefono, ho ricevuto minaccia di procedimento Pt_10
disciplinare, e ho dovuto scrivere una relazione su OD e sulla riunione di ieri”.
In proposito, escusso in qualità di teste all'udienza del 18.8.2022, ha Parte_11
dichiarato: “Confermo di aver inviato in data 28.10.2021 a il messaggio Testimone_1
whatsapp apparente sul documento che mi viene esibito. Confermo anche il contenuto.
La minaccia di cui parlo è stata espressa dal ing. il quale precisamente mi disse Pt_10
che io avevo effettuato la trasferta a OD senza richiedere l'autorizzazione
preventiva, per cui sarebbe stato tenuto ad avviare un procedimento disciplinare nei miei confronti, ma in ragione dei miei trascorsi non l'avrebbe fatto. Preciso che è prassi consolidata in Provincia quella per cui le trasferte effettuate nell'ambito della funzione
di rappresentante della Commissione non devono essere autorizzate, atteso che il nesso
funzionale con i compiti della commissione contiene in sé l'autorizzazione. Fu sempre
l'ing. a chiedermi di scrivere una relazione sulla trasferta a OD e sulla Pt_10
riunione della Commissione del 27 ottobre. In realtà io ho redatto una relazione ma
limitatamente alla trasferta a OD. Non mi è stata richiesta una integrazione in
proposito.
Non ricordo se ho inviato altri messaggi a in ordine alla questione della riunione Per_1
della Commissione.
L'ing. non mi indicò la fonte normativa dell'obbligo che io avrei violato”. Pt_10
Orbene, nella prospettiva di una fisiologica iniziativa di carattere disciplinare, appare piuttosto singolare che:
✓ vi sia stata una comunicazione con mezzi (telefono) e ad ora (ore 7,30 del mattino),
decisamente insoliti, per di più in ordine a un fatto accaduto due giorni prima (mentre pagina 43 di 69 il giorno immediatamente precedente si era tenuta la riunione della Commissione
provinciale di vigilanza più volte citata);
✓ sia stata contestata la violazione di una disposizione che secondo prassi consolidata non veniva applicata nell'ipotesi di trasferta compiuta per conto della Commissione
provinciale di vigilanza.
✓ vi sia stata la richiesta a un componente della Commissione provinciale di vigilanza di redigere una relazione in ordine alla riunione del 27.10.2021 (è sintomatico dell'irritualità della richiesta il fatto che sia rimasta inevasa senza conseguenze per il funzionario . Pt_11
Inoltre la condotta tenuta dal dirigente appare difforme dalle prescrizioni Pt_10
contenute nell'art. 5 co.2 e 3 delle norme disciplinari (“
2. Soggetto competente per
l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale è il dirigente della
struttura di appartenenza del dipendente. In tale caso il dirigente, convocato
tempestivamente il dipendente in presenza del capo ufficio o del coordinatore, gli contesta verbalmente l'infrazione circostanziando il fatto addebitato e, laddove non
ritenga idonee le eventuali giustificazioni, ne spiega i motivi e lo esorta al puntuale
rispetto delle disposizioni violate. Del richiamo verbale viene tempestivamente data
circostanziata comunicazione scritta alla struttura competente in materia di personale ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale del dipendente;
tale comunicazione è inviata
per conoscenza anche al dipendente interessato. Per le restanti sanzioni disciplinari
provvede invece il dirigente della struttura competente in materia di personale previa
contestazione scritta dell'addebito.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il dirigente
della struttura in cui il dipendente lavora segnala immediatamente e comunque entro 10
giorni dalla notizia, alla struttura competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente, opportunamente circostanziati e documentati, per l'istruzione pagina 44 di 69 del procedimento disciplinare. In caso di mancata segnalazione entro il termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
4. Salvo il caso di archiviazione della segnalazione per manifesta
infondatezza degli addebiti, inesistenza dei fatti addebitati o carenza dei presupposti, la
struttura competente in materia di personale procede alla contestazione scritta dell'addebito….”), le quali attribuiscono al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente alcune competenze, ma non quella di archiviare informalmente un procedimento disciplinare.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
si è soffermata diffusamente sulla procedura di applicazione/non applicazione
[...]
del rimprovero verbale, ma non è stata in grado né di porre in dubbio la ricostruzione dei fatti, né di contestare l'anomalia di un'archiviazione informale di un procedimento disciplinare.
Infine il “non ricordo” circa l'invio di “altri messaggi a in ordine alla questione Per_1
della riunione della Commissione” appare, in ragione della sua inverosimiglianza, trattandosi di circostanza risalente a meno di un anno fa, un'amnesia mirata del teste volta a evitare ulteriori difficoltà.
Alla stessa udienza è stato escusso anche il teste , come da verbale: Testimone_1
“Viene esibito al teste il doc. 24 di parte ricorrente.
Il teste dichiara: “Confermo di aver ricevuto da il messaggio apparente Parte_11
sul documento che mi viene esibito. non mi riferì di altri messaggi. Non ho ricordi Pt_11
di aver telefonato a per domandargli l'autorizzazione a mostrare al Dirigente Pt_11
l messaggio del 28 ottobre ed altri due messaggi”. Pt_1
Viene esibito al teste il doc. 25 di parte ricorrente.
pagina 45 di 69 Il teste dichiara: “Quando ho scritto di pressioni nei confronti di altri componenti della
Commissione, da me ritenute improprie, mi riferivo a e al messaggio del Parte_11
28 ottobre.”
Viene esibito al teste il doc. 26 di parte ricorrente.
Il teste dichiara: “Mi richiamo a quanto appena detto in relazione al doc. 25… A
integrazione di quanto detto in precedenza, è vero che il ricorrente mi chiese che gli esibissi altri messaggi che mi aveva inviato. Io chiesi a l'autorizzazione e Pt_11 Pt_11
quindi non acconsentii alla richiesta formulata dal ricorrente, anche perché si trattava di messaggi confidenziali tra me e Questi messaggi riguardavano l'andamento Pt_11
della pratica relativa al concerto e risalgono al febbraio- marzo 2022 all'incirca. Ho
parlato di messaggi confidenziali dato che aveva ritenuto di inviarli a me e non al Pt_11
Dirigente”.
In ordine al “non ricordo” circa una telefonata a per richiedergli l'autorizzazione a Pt_11
mostrare al dirigente il messaggio del 28 ottobre 2021 ed altri due messaggi, si Pt_1
impone, trattandosi di circostanza risalente a meno di un anno fa, la stessa considerazione svolta in ordine all'amnesia mirata di Pt_11
Una compiuta valutazione se la condotta addebitata sub 6. e qui in esame sia idonea a integrare un presupposto giustificativo della revoca dell'incarico dirigenziale richiede di considerare la vicenda nel suo complesso.
Orbene, come già più volte rilevato, con la deliberazione n. 1257/2021 (cui è seguita la sottoscrizione di conforme convenzione in data 24.8.2021) la Giunta provinciale adottò
la scelta di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area pagina 46 di 69 individuata dalla stessa Giunta provinciale potesse effettivamente acquisire quell'idoneità.
L'assunzione di tale obbligazione non venne preceduta da alcun contatto né con la
Commissione provinciale di vigilanza (seppur competente a esprimere il parere ex art. 141 co.1, lett. a) reg. esec. TULPS), né con il dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale (seppur competente a rilasciare le autorizzazioni ex artt. 68 e
80 TULPS ed ex art. 143 reg. esec. TULPS).
Solo successivamente al perfezionamento del rapporto contrattuale tra
[...]
la Commissione provinciale di vigilanza e il dirigente del Controparte_1
Servizio Polizia amministrativa provinciale vennero coinvolti nella prima fase dell'istruttoria dal Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio Prevenzione
Rischi e Centrale unica emergenza (come emerge dal parere espresso dal Comitato
tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile in data 10.12.2021).
In occasione della riunione del 27.10.2021 la Commissione espresse un parere rebus sic stantibus di inidoneità dell'area individuata ad ospitare un evento con la presenza di
120.000 spettatori.
Si è già rilevato come la decisione di esprimere un parere collegato alla situazione presente appare conforme al principio di buon andamento della pubblica
Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza. Infatti evidenziare con tempestività le carenze che presentava l'area individuata avrebbe orientato l'Amministrazione provinciale nei lavori di adeguamento dell'area, contribuendo così a scongiurare il pericolo che la
[...]
risultasse inadempiente all'obbligo assunto verso la società Controparte_1
organizzatrice di mettere a disposizione un'area in grado di ospitare 120.000 spettatori,
pagina 47 di 69 tanto più che nel frattempo la vendita dei biglietti, nel numero, appunto, di 120.000 era già stata avviata.
Appare evidente che la Commissione ritenne (correttamente) di privilegiare la propria funzione di suggeritore attribuitale ex lege (art. 141 co.1, lett. e) reg.esec. TULPS),
piuttosto che preoccuparsi del fatto che una chiara presa di posizione ufficiale (seppur interlocutoria) avrebbe reso più evidente la scelta, adottata dalla Giunta provinciale, di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area individuata dalla stessa Giunta provinciale potesse effettivamente acquisire quell'idoneità.
Di qui la reazione della Giunta provinciale e di un alto dirigente nei confronti del ricorrente, del funzionario che aveva presieduto la Commissione in occasione della riunione del 27.10.202, in cui era stato espresso il parere negativo, e di un componente della Commissione.
Successivamente l'Amministrazione provinciale, anziché procedere a un confronto con la Commissione provinciale di vigilanza e con il dirigente del Servizio amministrazione,
quali autorità competenti, rispettivamente, a esprimere il parere e a rilasciare l'autorizzazione, adottò la scelta di affidare a una società esterna, la Controparte_3
la determinazione della “capienza massima ammissibile” dell'area e la verifica
[...]
delle “condizioni di sicurezza”, con particolare “attenzione alle vie di fuga presenti e alle altre misure adottate o adottabili per garantire la sicurezza e l'idoneità dell'area in riferimento alle specifiche normative in materia di sicurezza”.
Come emerge dalla nota di data 16.2.2022 (doc. 28 fasc. ric.) la Controparte_3
nonostante una specifica previsione contrattuale in tal senso, non si adoperò, senza che il suo inadempimento suscitasse reazioni da parte dell'Amministrazione provinciale, pagina 48 di 69 affinché nello svolgimento dell'incarico venisse coinvolta la Commissione provinciale di vigilanza e il ricorrente, quale dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale.
Ciò in un contesto dove il fatto che la si fosse Controparte_1
già obbligata a mettere a disposizione un'area idonea a ospitare un numero di spettatori paganti pari a 120.000 non poteva non costituire un fattore di condizionamento sulla società privata chiamata a determinare la “capienza massima ammissibile” dell'area.
Inoltre non risulta che la società abbia tempestivamente risposto, Controparte_3
come, invece era suo dovere assunto contrattualmente, alle diffuse osservazioni critiche svolte dal ricorrente e da altri due componenti la Commissione sempre nella nota del
16.2.2022, anche in proposito senza reazioni da parte dell'Amministrazione provinciale.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
allega che rispondeva invece puntualmente alle osservazioni svolte
[...] Controparte_3
Cont dalla nella riunione del 6 maggio 2022, a progettazione ormai conclusa;
si vedano in proposito le due note di riscontro del 6 maggio 2022 (DOCC. 67-68) e del 10 maggio 2022
(DOCC. 69-70)”.
Rimane però il fatto che la società mai ha risposto alle osservazioni Controparte_3
di cui alla nota del 16.2.2022 e la sua inerzia permaneva anche all'epoca (5.4.2022) in cui il ricorrente tenne le condotte cui afferisce il motivo di revoca dell'incarico in esame.
Alla luce di questo lungo excursus deve concludersi che le considerazioni espresse dal ricorrente al Commissariato del Governo per la Provincia di NT nella nota n. 5264 del
5.4.2022 non hanno nuociuto all'immagine della Controparte_1
nella misura in cui costituiscono una legittima reazione alle condotte tenute
[...]
dall'Amministrazione provinciale nei suoi confronti, le quali rappresentano la causa originaria di quel pregiudizio.
pagina 49 di 69 Orbene, è indubbio che, una volta conosciuto il parere negativo espresso dalla
Commissione provinciale di primo grado, al ricorrente e a un componente della stessa alcuni componenti della Giunta provinciale hanno espresso severe critiche;
inoltre un alto funzionario ha prospettato, con modalità anomale e per un addebito inidoneo, a un componente della stessa Commissione la possibilità dell'avvio di un procedimento disciplinare.
La sostanziale estromissione del ricorrente e della Commissione provinciale di vigilanza dalla fase di determinazione della “capienza massima ammissibile” dell'area e di verifica delle “condizioni di sicurezza” e l'affidamento di tali compiti a una società
privata può aver ingenerato legittimamente la convinzione che quella fase avrebbe dovuto concludersi con valutazioni che non esponessero la Controparte_1
al rischio di inadempimento dell'obbligo, assunto dalla Giunta provinciale,
[...]
di mettere a disposizione della società organizzatrice un'area concerto in grado di accogliere 120.000 spettatori.
In definitiva, il fatto sub 6. non è idoneo a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
a 7., 8., 9. e 10.
Appare opportuno esaminare congiuntamente i fatti sub 7., 8., 9 e 10..
Essi riguardano due richieste, presentate in data 21.12.2021 (doc. 12 fasc. conv.) e in data 2.2.2022 (doc. 24 fasc.conv.) dal consigliere provinciale ai sensi dell'art. CP_8
147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale.
- - -
E' necessario evidenziare che i commi 2, 3 e 4 di detta norma dispongono: pagina 50 di 69 “
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei
documenti in possesso dell'amministrazione provinciale.
3. I consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche
verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso
dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di
legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità
delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'assessore
competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.
4. Se le strutture eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di
riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In
tale caso il consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza”.
Deve aggiungersi che l' UMST - Unità di missione strategica affari generali della
Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza ha emanato in data 5.5.2020 una circolare (doc. 13 fasc. conv.) con cui, pur ricordando che “le Strutture provinciali
rimangono competenti ad evadere puntualmente le richieste di informazione e di accesso
provenienti dai consiglieri, essendo la funzione della scrivente UMST limitata all'eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità”, ha, al fine di “garantire effettività, tempestività e modalità uniformi di riscontro alle istanze ex art. 147 formulate dai Consiglieri provinciali”, così disposto: “Si invitano le strutture a informare sempre, preventivamente, secondo le
istruzioni esplicitate sotto, la scrivente struttura ai fini di consentire, ove necessario, il supporto e la collaborazione nella gestione delle istanze;
l'UMST rimane disponibile per
una preliminare valutazione congiunta con la Struttura competente delle richieste
pagina 51 di 69 recanti profili particolari o criticità (profili attinenti la riservatezza, il segreto d'ufficio o richieste eccessivamente onerose)”.
Si delinea, quindi, il seguente quadro normativo:
a)
il diritto di accesso, di cui sono titolari i consiglieri provinciali, concerne qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione provinciale;
quindi quest'ultima circostanza unitamente all'effettiva esistenza del documento rappresentano gli unici presupposti costitutivi del diritto;
b)
in sole due ipotesi è precluso ai consiglieri provinciale l'esercizio di tale diritto (pur permanendo quello di “prendere visione”):
➢ l'assoggettamento del documento a un segreto d'ufficio previsto da disposizione di legge o da regolamento;
➢ il pregiudizio della riservatezza o della dignità delle persone qualora il documento venisse diffuso;
c)
la verifica se il documento oggetto della richiesta di accesso sia in possesso dell'Amministrazione provinciale e la valutazione se sussistano i limiti all'esercizio del diritto indicati sub a) spetta in via esclusiva al responsabile della struttura che conserva il documento, come è correttamente confermato dalla circolare del 5.5.2020;
d'altronde una previsione diversa sarebbe stata illegittima in quanto in contrasto con il
Regolamento interno del Consiglio provinciale, il quale attribuisce alle sole strutture il potere di eccepire l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza;
in proposito è significativo che l'intervento del presidente della Provincia è previsto solo nel caso di diniego da parte della struttura e al fine di consentire al consigliere pagina 52 di 69 provinciale di prendere visione del documento nel rispetto del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza;
l'attribuzione in via esclusiva alle strutture della competenza in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciali, il che comporta soprattutto l'autonomia rispetto alla Giunta
provinciale e agli uffici costituenti la sua organizzazione amministrativa, appare del tutto ragionevole se si considera che, di regola, l'esercizio, da parte del consigliere provinciale, del diritto di accesso è propedeutico all'avvalersi, da parte del medesimo consigliere, di altri diritti a lui attribuiti, in particolare di quelli previsti dagli artt. 151 e segg. dello stesso Regolamento interno del Consiglio provinciale, ossia di presentazione di interrogazioni e interpellanze, che solitamente hanno quale destinataria la Giunta
provinciale; appare chiaro come quel regolamento, attribuendo in via esclusiva alle strutture la competenza in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciali, abbia voluto evitare che la Giunta provinciale, interferendo liberamente nella gestione delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali, potesse condizionare l'esercizio del diritto alla presentazione di interrogazioni e interpellanze da parte dei consiglieri provinciali alla stessa Giunta provinciale.
d)
l'UMST - Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della
Giunta e trasparenza svolge soltanto una funzione di “eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità”;
il carattere eventuale di tale supporto si concretizza nella previsione che le strutture provinciali (che, come si appena è visto, sono competenti in via esclusiva in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciale, in particolare quanto all'accertamento dei presupposti e alla valutazione in ordine ai due limiti posti all'esercizio) sono “invitate” a pagina 53 di 69 informare preventivamente l'UMST “ai fini di consentire, ove necessario, il supporto e la collaborazione nella gestione delle istanze”;
è vero che nelle istruzioni operative si dispone che “le singole strutture dovranno: -
trasmettere tempestivamente per conoscenza le domande (successivamente alla
protocollazione da parte della struttura ricevente) formulate dai Consiglieri alla UMST
Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, all'Assessore
competente in materia e al Dipartimento di appartenenza, indicando nella nota di trasmissione l'esistenza di eventuali profili di criticità riscontrati oppure la sussistenza del segreto d'ufficio o di profili di riservatezza riguardanti la documentazione oggetto della richiesta”;
tuttavia tale previsione, se intesa nei termini di imposizione alle strutture di un incondizionato obbligo di trasmissione, appare, oltre che in contraddizione con l'
“invito” precedentemente formulato, illegittima in quanto lesiva della competenza attribuita alle strutture (da cui discende, come correttamente precisato dalla circolare, la natura solo eventuale della funzione di supporto dell'UMST nella gestione delle richieste di accesso);
in ogni caso, alla luce della disciplina del diritto di accesso attribuito dal Regolamento
interno del Consiglio provinciale, la previsione va interpretata restrittivamente, limitando la sua applicazione ai casi in cui la struttura ritenga sussistano profili di criticità (che,
infatti, come prevede la stessa circolare, la struttura è tenuta a indicare nell'atto di trasmissione) attinenti l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza
(che rappresentano gli unici presupposti di esistenza e, rispettivamente, limiti di esercizio di quel diritto di accesso);
pagina 54 di 69 appare, infatti, evidente che un generale obbligo di trasmissione in capo alle strutture sarebbe eccedente rispetto alla funzione, attribuita dalla stessa circolare all' UMST -
Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, di “eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità” (necessariamente riguardanti, come si è appena visto,
l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza) e potrebbe ingenerare la tendenza
(lesiva della competenza attribuita alle strutture) a un controllo generalizzato sulla gestione, da parte delle strutture, delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali.
Per le considerazioni che precedono non appaiono persuasivi gli assunti svolti dalla nella memoria di costituzione nel presente Controparte_1
giudizio laddove si fondano su un'asserita assimilazione piena all'istituto generale dell'accesso civico delle istanze formulate dai consiglieri provinciali, le quali implicano le peculiarità sopra indicate, rispetto alle quali parte convenuta ha omesso di confrontarsi.
- - -
In ordine alla prima richiesta la Giunta provinciale addebita al ricorrente:
➢ di non aver osservato le indicazioni, fornite dalla direzione generale, di limitare l'accesso al solo verbale della riunione 27.10.2021, atteso che il consigliere Pt_2
aveva formulato la richiesta ai soli atti amministrativi e non anche la corrispondenza;
➢ di aver ipotizzato che vi fosse una superiore volontà di tenere “nascosti” gli atti;
➢ di avere, con mail del 29.12.2021, repentinamente e immotivatamente anticipato dal
30.12.2021 al 29.12.2021 il termine per la formulazione delle indicazioni da parte della Direzione generale. pagina 55 di 69 Appare evidente che si tratta di censure del tutto estranee a profili di criticità attinenti i presupposti di esistenza del diritto di accesso attribuito ai consiglieri provinciali
(esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale) e i due limiti all'esercizio di quel diritto (assoggettamento del documento a un segreto d'ufficio previsto da disposizione di legge o da regolamento;
pregiudizio della riservatezza o della dignità delle persone qualora il documento venisse diffuso).
Di qui la loro infondatezza e comunque la loro inidoneità a configurare la violazione di norme puntuali di legge e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, la lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, il pregiudizio dei rapporti di fiducia e collaborazione nell'amministrazione e l'adozione di comportamenti sleali.
Anzi, a ben vedere, dette censure (al pari della nota del 29.12.2021 sub doc. 17 con cui il direttore generale pretendeva di sovrapporsi all'interpretazione effettuata dalla struttura in ordine alla richiesta di accesso formulata dal consigliere rappresentano una Pt_2
chiara espressione di quella tendenza a sottoporre le strutture a un controllo generalizzato sulla gestione delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che, come già evidenziato, appare illegittima in quanto palesemente lesiva delle competenze attribuite in materia alle strutture.
Può aggiungersi che la determinazione del 30.12.2021, con cui il Servizio Polizia
amministrativa provinciale ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dal consigliere risulta per tabulas (doc. 18a fasc. conv.) sottoscritta (digitalmente) Pt_2
non già dal ricorrente, ma dal funzionario (il quale per questo suo atto non Parte_7
risulta abbia subito conseguenze di sorta).
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
sostiene che l'addebito principale sarebbe costituito dall'effetto derivato dalle
[...]
pagina 56 di 69 condotte esaminate e costituito dall'evento di “aver scientemente creato i presupposti per un'ingiustificata eco mediatica”, ma si tratta di affermazione dal contenuto a dir poco evanescente, atteso che “aver creato” non è un evento, ma una condotta, inoltre risulta palesemente generica e comportante giudizio la locuzione “un'ingiustificata eco mediatica” ed, infine, il difetto di illegittimità delle condotte non può che comportare l'assenza di illegittimità anche degli effetti che eventualmente ne sono derivati.
Le stesse considerazioni e valutazioni appaiono pertinenti anche all'addebito, mosso dalla Giunta provinciale in ordine alla seconda richiesta di accesso presentata dal consigliere provinciale per aver rilasciato al consigliere gli atti, senza preavvisare Pt_2
l'UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, né
attendere le eventuali indicazioni della Direzione generale.
Infatti neppure in questo caso si presentavano profili di criticità attinenti l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza (che rappresentano gli unici presupposti di esistenza e, rispettivamente, limiti di esercizio di quel diritto di accesso).
Inoltre anche in proposito emerge che la determinazione del 2.2.2022, con cui il Servizio
Polizia amministrativa provinciale ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dal consigliere risulta per tabulas (doc. 25 fasc. conv.) sottoscritta Pt_2
(digitalmente) non già dal ricorrente, ma dal funzionario (il quale neppur in Parte_7
questo caso risulta abbia subito conseguenze di sorta).
- - -
In definitiva, i fatti sub 7. 8., 9 e 10 non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
pagina 57 di 69 a 11.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente “la reiterata formalizzazione di giudizi negativi aprioristici in pendenza dell'istruttoria, come da ultimo l'allegato alle
determinazioni - di diverso avviso - del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.”.
a)
Quanto al carattere assertamente aprioristico dei giudizi negativi espressi dal ricorrente in riferimento allo svolgimento del concerto dell'artista VA RO, l'assunto appare smentito per tabulas sotto un duplice profilo.
In primo luogo si rinvengono in alcuni documenti, che il ricorrente ha contribuito a formare, affermazioni diametralmente opposte;
si vedano in proposito:
➢ il verbale della riunione del 27.10.2021, in cui la Commissione provinciale di vigilanza ha espresso parere negativo circa l'idoneità dell'area a ospitare 120.000 spettatori paganti, in cui si legge: “La Commissione resta inoltre disponibile per
valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell'area” (doc. 12 fasc.ric.);
➢ la nota dell'1.12.2021, inviata al dirigente Servizio Prevenzione rischi, nonché per conoscenza al presidente della , a un assessore, al direttore generale e a due CP_1
dirigenti generali, in cui il ricorrente confermava “la massima disponibilità mia e dei
miei collaboratori per ogni adempimento connesso all'istruttoria della pratica e allo svolgimento dell'incarico” (doc. 9 fasc.conv.);
➢ la mail del 3.5.2022, inviata al dirigente generale del
[...]
Turismo, in cui il ricorrente affermava in relazione Parte_6
al passaggio da lui a quel dirigente generale della competenza a rilasciare le pagina 58 di 69 autorizzazioni afferenti il concerto del 20 maggio 2022: “Con riferimento alla tua
nota prot. 0287713 di data 28 aprile con la quale mi hai portato a conoscenza della
delibera in oggetto (peraltro di 2 settimane prima), confermo ovviamente la massima
collaborazione mia personale ed anche dei miei collaboratori che ho ovviamente e tempestivamente avvisato di tale passaggio di competenze” (doc. 6 fasc. ric.).
Quanto all'altro profilo, è agevole evidenziare la valutazione negativa circa l'idoneità dell'area individuata dalla Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000
spettatori paganti, è stata formulata dal ricorrente sempre mediante diffuse e articolate motivazioni, il che è espressione di un atteggiamento diametralmente opposto a quello aprioristico, che la Giunta provinciale gli ha addebitato;
si vedano in proposito:
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
27.10.2021 (doc. 12 fasc.ric.);
➢ la nota del 25.11.2021, inviata dal ricorrente al dirigente del Servizio Prevenzione
rischi nonché per conoscenza al presidente della , a un assessore, al CP_1
direttore generale e a due dirigenti generali (doc. 27a fasc. ric.);
➢ la nota del 17.2.2022, inviata dal ricorrente alla società nonché Controparte_3
per conoscenza al Commissario del Governo per la Provincia di NT, alla
Questura, al Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e al
Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza (doc. 28 fasc. ric.);
➢ la nota del 5.4.2022, inviata dal ricorrente al Commissariato del Governo per la provincia di (doc. 31 fasc. conv.); CP_1
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
4.5.2022 (doc. 36 fasc. ric.);
pagina 59 di 69 ➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
10.5.2021 (doc. 14 fasc. ric.);
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
18.5.2021 (doc. 15 fasc. ric.).
b)
Quanto all'addebitata difformità tra le valutazioni espresse dal ricorrente e le determinazioni finali assunte dalla Commissione provinciale di vigilanza nelle riunioni del 10.5. e del 18.5.2022 (la Giunta provinciale fa rifermento “alle determinazioni - di diverso avviso - del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza”, che, tuttavia, come emerge dal doc. 32 fasc.conv., non prese alcuna posizione in ordine alle considerazioni svolte dal ricorrente in quella sede, tant'è vero che il Commissario del Governo così si espresse: “… in relazione a quanto espresso dal dott. sottolinea la necessità di Pt_1
proseguire nel lavoro di fattiva collaborazione e grande sinergia attualmente in essere,
allo scopo di definire, in ogni singolo aspetto, il piano di sicurezza adeguato all'importanza e la delicatezza dell'evento”), come già precisato dallo scrivente nel corso della discussione orale all'udienza del 18.8.2022, oggetto del presente giudizio non è
stabilire se fosse più corretta la posizione espressa dal ricorrente in occasione dell'adozione, in data 18.5.2020, del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del concerto dell'artista VA RO il 20.5.2020 o, invece, la diversa volontà espressa in quella sede dalla Commissione provinciale di vigilanza – ma stabilire se la condotta tenuta dal ricorrente sia stata contraria o conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione provinciale, se abbia nuociuto o meno agli interessi e all'immagine di detta Amministrazione, se abbia pregiudicato il rapporto di fiducia e collaborazione nell'Amministrazione, se sia stata o meno espressione di negligenza e/o inadeguatezza e/o slealtà nello svolgimento dell'attività lavorativa. pagina 60 di 69 La risposta deve essere negativa alla luce, oltre che del carattere mai apodittico delle considerazioni espresse dal ricorrente, anche di una serie di circostanze tutte sintomatiche dell'opinabilità della questione circa l'idoneità dell'area individuata dalla
Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000 spettatori paganti. Infatti soltanto se il ricorrente avesse assunto una posizione del tutto priva di apprezzabili riscontri oggettivi si imporrebbe la risposta opposta.
In proposito – premesso che l'ampio dibattito svoltosi tra enti, tra uffici e con società
private in ordine alla questione è stato inevitabilmente condizionato dal fatto che già dall'agosto 2021 la aveva assunto in via Controparte_1
negoziale (convenzione approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione del
26.7.2021 e sottoscritta in data 23 agosto 202) l'obbligazione verso la società
organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria IG NG s.r.l. di mettere a disposizione un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti (basti pensare cosa sarebbe accaduto se la Commissione provinciale di vigilanza alla riunione del
18.5.2020, ossia due giorni prima del concerto, avesse espresso un parere negativo,
quando, come riferito (doc. 37 fasc. conv.) da un rappresentante dell'organizzazione ai primi di maggio 2022 erano già stati venduti 110.000 biglietti) – assume un significativo rilievo, a conferma dell'opinabilità della questione circa l'idoneità dell'area individuata dalla Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000 spettatori paganti – la varietà che ha caratterizzato le scelte adottate dagli esponenti della Questura di NT e precisamente:
i) in occasione della riunione del Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021 il rappresentante della Questura si espresse negativamente;
ii) in sede di riunione del tavolo tecnico il giorno 17.2.2022, la Questura, “in relazione al
Cont documento elaborato dalla dal titolo "VASCO ROSSl, gestione evento", ed in pagina 61 di 69 particolare con riferimento alla planimetria presente a pagina 13 all'interno del
paragrafo 5.4 "Vie di fuga" la questura di , in via del tutto preliminare, al fine CP_1
di accrescere e migliorare la sicurezza dell'area”, proponeva alcune
“precisazioni/integrazioni”, tra cui “allargare a 25/30 metri le tre uscite di sicurezza sulla ferrovia” e “ragionare su una possibile riduzione della capienza massima, al di sotto quindi dei 120.000 previsti (almeno un 10%)”;
iii) in occasione delle riunioni del Commissione provinciale di vigilanza in data 10. e
18.5.2022 il rappresentante della Questura espresse “parere favorevole al rilascio
della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS e della licenza di esercizio ex art. 68
del TULPS per l'area e i concerti di VA RO in programma nei giorni 19 e 20 maggio 2022 con la presenza dei programmati 120.000 spettatori”, nonostante l'allargamento a 25/30 metri delle tre uscite di sicurezza sulla ferrovia non fosse stato realizzato, come allegato dal ricorrente a pag. 7 del suo atto introduttivo, senza che la abbia contestato la circostanza nelle Controparte_1
proprie difese, pur assai estese e articolate;
iv) il giorno successivo all'evento il Questore di NT veniva intervistato da un quotidiano (“L'Adige”, edizione di lunedì 23 maggio 2022 sub doc 13 fasc. ric.) al quale dichiarava: “E' andato tutto bene, per fortuna. ma diciamo che, senza dubbio
abbiamo vissuto un evento al limite per quel che riguarda il numero di persone coinvolte… E' chiaro che tutto si è svolto al limite… [a ben vedere sono queste considerazioni non troppo dissimili da quelle svolte dal ricorrente nello scritto inviato al Commissariato del Governo per la provincia di in data 5.4.2022 (doc. 31 CP_1
fasc. conv.) in occasione della riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza: “Sono infatti pienamente consapevole che con grandissima probabilità
(diciamo al 99%) il concerto si potrebbe svolgere senza particolari conseguenze pagina 62 di 69 anche con 120.000 persone (il popolo di VA è notoriamente molto disciplinato e
corretto), ma sono anche consapevole che, ove si verificassero situazioni di panico….”] … per il futuro si può pensare a qualcosa di analogo, ma non certo su
questi livelli. Personalmente credo che la soglia delle 100.000 persone non possa
essere superata e per gestire tutto al meglio vada ulteriormente ridotta. Ma il limite
delle 100.000 persone per come è strutturata l'area e soprattutto sono strutturati i dintorni è un limite da non superare”.
Inoltre alcune delle previsioni, che il ricorrente aveva formulato specie in ordine alle difficoltà che avrebbe incontrato il deflusso degli spettatori dopo il concerto, si sono in effetti avverate.
Quanto alla paventata insufficienza delle vie di fuga verso la ferrovia (si vedano in particolare la nota del 17.2.2022, inviata dal ricorrente alla società Controparte_3
sub doc. 28 fasc. ric. e la nota del 5.4.2022, inviata dal ricorrente al Commissariato del
Governo per la provincia di sub doc. 31 fasc. conv.; in verità la circostanza era CP_1
stata segnalata dalla Questura in occasione del tavolo tecnico del 17.2.2022 sub doc. 16),
emerge dalla nota inviata dal Questore di NT in data 5.8.2022, a seguito di ordinanza ex art. 213 cod.proc.civ. pronunciata all'udienza del 4.8.2022, che:
“Al termine del concerto di VA RO verso le ore 01.00 del giorno 21.05.2022, nella
zona posta a nord della "Trentina Music Arena", l'area occupata dalle persone che
stavano lasciando il sito, vedeva un lento costante deflusso, ciononostante, un gruppo di
persone in coda, anziché rispettare la via per l'esodo, sfondava una rete di recinzione ed
iniziava ad attraversare un meleto che conduceva sotto il cavalcavia dl via Marinai
d'Italia.
pagina 63 di 69 Nelle more di poter raggiungere l'apertura, veniva data la nota via radio alla Centrale
Operativa affinché venisse bloccato il traffico ferroviario a scopo cautelare, nel caso i
soggetti defluiti impropriamente da detto varco avessero poi attraversato i binari.
la Centrale operativa informava immediatamente il personale della Polizia Ferroviaria
presente sul posto con una pattuglia composta da due operatori, che confermavano
l'attraversamento dei binari e comunque la presenza ingiustificata di soggetti nell'area
pertinenziale dei binari stessi.
Il numero di persone che ha attraversato i binari è stato di circa 200 individui, motivo
per il quale non si è potuto. provvedere ad una compiuta identificazione degli stessi, né
ad impedirne il transito. Si precisa che il transito delle persone è avvenuto solo dopo la
tempestiva interruzione del traffico ferroviario, in modo da non esporre alcun soggetto a
rischio investimento. Di tale evento è stata redatta apposita C.N.R. trasmessa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di NT.
Il traffico ferroviario è stato interrotto dalle ore 01.10 fino alle successive 2,33, orario in
cui le motivazioni che ne avevano cessato il blocco erano terminate.
L'autorizzazione alla riapertura del traffico ferroviario è stata data solo dopo aver
ripristinato la recinzione dell ed aver bonificato l'area interessata, in modo da Pt_8
evitare che soggetti ivi seduti o sdraiati, potessero rialzarsi ed impegnare anche loro la
sede ferroviaria. Da detto varco non sono transitate più di 1.500 persone nel complesso,
di cui solo le predette 200 hanno attraversato i binari, le altre si sono disperse lungo la via ciclabile che sì ritrovava al termine del meleto… Il ripristino totale della circolazione senza più limitazioni è stato disposto alle ore 3.49”.
Appare evidente che una turbativa del traffico ferroviario di oltre due ore e mezza, con una completa interruzione di quasi un'ora e mezza, a causa della presenza ingiustificata di 1.500 soggetti nell'area pertinenziale dei binari e dell'attraversamento dei binari, da pagina 64 di 69 parte di 200 persone, rappresenta, anche pur considerando la responsabilità dei singoli, il chiaro sintomo di un'insufficienza delle vie di fuga. Infatti, se il deflusso fosse avvenuto con modalità ordinarie, ben difficilmente 1.500 persone avrebbero sfondato una rete di recinzione e 200 avrebbero attraversato i binari.
Quanto alla paventata insufficienza delle vie di fuga verso nord (si vedano nuovamente la nota del 17.2.2022 inviata dal ricorrente alla società sub doc. 28 Controparte_3
fasc. ric. e la nota del 5.4.2022 inviata dal ricorrente al Commissariato del Governo per la provincia di sub doc. 31 fasc. conv.), se nella già citata nota pervenuta dalla CP_1
Questura si afferma che: “Il deflusso è terminato alle ore 2,50. Il Dirigente del servizio ha messo la forza in libertà verso le ore 03.15 del giorno 21.05.2022”, la stampa (sito de
“L'Adige” in data 23.5.2022 sub doc.13 fasc. ric.) ha titolato: “Ore 1, il grande blocco
sul ponte al Marinaio, e la gente invade la ferrovia: il deflusso dura ore e ore, ecco
l'inferno della rotatoria” e l'autore dell'articolo ha riferito: “… il deflusso si è trasformato in un incubo per molti spettatori… L'uscita dalla grande area è iniziata ancor prima della fine del concerto: … alle 23,45 i primi spettatori che si avviavano verso la città …. e parte la marea, 120 mila persone (ma stime ora parlano di 108 mila)
si mettono in moto tutte insieme: escono su via San Vincenzo, che su via dei Viticoltori
(dietro la Cantina Sociale). Ma inevitabilmente tutti devono passare dalla rotatoria del
Mc Donalds, il vero “collo di bottiglia”. Fa impressione vedere una massa compatta che
avanza camminando, come un fiume, per oltre un'ora. Ma dietro l'angolo c'è un altro
“collo di bottiglia”: la maggior parte imbocca il ponte verso il Marinaio per prendere la
tangenziale (riservata ai pedoni). Ma la corsia di immissione verso nord è stretta, e in
quella piccola curva si incaglia il flusso. Risultato: poco dopo le 1 il cavalcavia fra
McDonald's e Marinaio si blocca. Sopra ci sono 5mila persone ferme, mentre le altre
migliaia e migliaia continuano ad arrivare da dietro. Poi accadde quello che non doveva pagina 65 di 69 succedere: qualche centinaio di fans, spazientiti per l'attesa, che viene dopo ore e ore di
sole, caldo, canti e balli, sfonda le reti: da una parte ci sono quelli che risalgono la
scarpata per aggiungersi al flusso del ponte, avendo fatto il giro nei campi lungo la
roggia dietro la Cantina Sociale. Dall'altra, quelli che sfondano le protezioni e si buttano verso il buio per attraversare i binari”.
Si tratta di circostanze che appaiono dare riscontro alle critiche che il ricorrente ha più volte espresso in ordine all'insufficienza delle vie di fuga, con condotte che, quindi,
appaiono non già in contrasto, come ritenuto dalla Giunta provinciale, ma conformi al principio di buon andamento dell'Amministrazione provinciale, non già volte a nuocere gli interessi e l'immagine di detta Amministrazione, ma dirette a prevenirne i pregiudizi e costituenti espressione di diligenza e adeguatezza.
Quindi anche i fatti sub 11. non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
§4. conclusioni in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare
l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della
[...]
in data 31.5.2022 sub n. 976 e a condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Pt_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
[...]
Provinciale.
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono, le quali hanno evidenziato che i fatti, posti dalla Giunta provinciale di , con la deliberazione n. 976/2022, a CP_1
fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente, non sono idonei a integrare le fattispecie richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. pagina 66 di 69 7/1997 – appaiono fondate e meritano, quindi accoglimento, le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della in data 31.5.2022 sub n. 976 e di conseguenza Controparte_1
a condannare la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
§5. in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta a condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni a lui assertamente derivati dalla Controparte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della in Controparte_1
data 31.5.2022 sub n. 976, che chiede siano “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”.
La domanda non è fondata.
Infatti il ricorrente non ha assolto l'onere, pacificamente a suo Parte_1
carico (ex plurimis Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. S.U. 24.3.2006, n. 6572; Cass.
18.7.2019, n. 19434;), di allegare e provare circostanze da cui sia possibile inferire la sussistenza dei danni di cui pretende il risarcimento.
Infatti, in proposito, il ricorrente si è limitato a deduzioni assolutamente generiche (“la revoca dell'incarico ha ferito personalmente e professionalmente il dott. e Pt_1
continua a ferirlo ogni giorno che passa per la sua palese ingiustizia, incidendo sulle sue condizioni di salute”), peraltro svolte non già a sostegno della pretesa risarcitoria, ma per affermare la ricorrenza del presupposto cautelare rappresentato dal periculum in mora.
Tale mancanza non può essere sopperita invocando il potere di valutazione equitativa del danno che l'art. 1226 cod.civ. attribuisce al giudice;
infatti secondo il consolidato pagina 67 di 69 orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 15.3.2024, n. 7072; Cass. 14.3.2024,
n. 6957; 0 Cass. 17.11.2020, n. 26051; Cass. 30.7.2020, n. 16344; Cass. 22.2.2018, n.
4310;) il giudice può esercitare tale potere solo ai fini della quantificazione di danni, la cui esistenza sia certa nella sua consistenza ontologica.
La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza,
cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell' an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno.
§6. in ordine all spese
Stante la soccombenza reciproca e considerato che in sede cautelare il ricorrente ha già percepito la somma di € 4.000,00 (maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA) a titolo di rifusione delle spese afferenti a quel giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento. pagina 68 di 69
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di NT – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta che i fatti posti a fondamento della revoca dell'incarico di dirigente del
Servizio Polizia amministrativa provinciale, disposta nei confronti del ricorrente dalla Giunta provinciale di con deliberazione n. 976 del Parte_1 CP_1
31.5.2022, non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi prescritti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7
2. Condanna la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di condanna della Parte_1
al risarcimento dei danni a lui Controparte_1
assertamente derivati dalla deliberazione adottata dalla Giunta della RO
in data 31.5.2022 sub n. 976. Controparte_1
4. Ferma restando la statuizione in punto spese adottata nel giudizio cautelare, dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
NT, 9 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 69 di 69
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
24.6.2022
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Eccher
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
in persona del presidente in carica pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giacomo
Bernardi, dall'avv. Sabrina Azzolini e dall' avv. Marialuisa Cattoni
pec Email_2
pagina 1 di 69 convenuta
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Previo accertamento dell'illegittimità della deliberazione n. 976 dd. 31.05.2022,
disapplicare e/o annullare la citata deliberazione e condannare la Giunta della
all'immediato reintegro del dott. nelle Controparte_1 Pt_1
funzioni di Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale, per tutte le
ragioni esposte in narrativa;
condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la Controparte_1
al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi da parte del dott. anche Pt_1
eventualmente ex art. 2043 cc., a seguito dell'illegittimo provvedimento di revoca
costituito dalla deliberazione n. 976 dd. 31.05.2022 da quantificarsi in via forfettaria
secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Contrariis reiectis,
- nel merito, respingere integralmente le domande proposte dal ricorrente;
- spese e compensi di causa integralmente rifusi”
MOTIVAZIONE
§1 pagina 2 di 69 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare alle dipendenze della;
Controparte_1
✓ che, con deliberazione n. 928, adottata dalla Giunta provinciale di in data CP_1
3.7.2020, gli era stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale, per cinque anni, a decorrere dal 6.7.2020 (doc.3 fasc.
ric.);
✓ che riceveva nota prot. n. D319/2022/4.2-2022-5-SF/lf del 31.05.2022, a firma del dirigente generale del Dipartimento Organizzazione, personale e affari generali, avente a oggetto la “revoca incarico di dirigente del Servizio polizia amministrativa provinciale”, del seguente tenore:
“Con la presente Le si comunica che in data 31 maggio 2022 la Giunta provinciale
ha disposto la revoca dell'incarico da Lei attualmente ricoperto di dirigente del
Servizio polizia amministrativa provinciale con effetto da lunedì 6 giugno 2022 con
contestuale Sua assegnazione al Dipartimento artigianato, commercio, promozione,
sport e turismo per lo svolgimento di compiti di supporto all'esercizio delle funzioni del dirigente generale del Dipartimento medesimo” (doc.1 fasc. ric.);
✓ che solo in data 8.6.2020, dopo reiterate istanze informali e formali (doc.7 fasc. ric.),
entrava in possesso del testo della deliberazione (n. 976 del 31.5.2022), con cui la
Giunta provinciale di gli ha revocato l'incarico di dirigente del Servizio CP_1
Polizia amministrativa provinciale, a decorrere dal 6.6.2022 (doc.2 fasc. ric.);
✓ che con deliberazione n. 1029, adottata in data 7.6.2022, la Giunta provinciale di indiceva concorso pubblico per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica di CP_1
pagina 3 di 69 dirigente cui affidare l'incarico di preposizione al Servizio Polizia amministrativa provinciale –
propone:
1) domanda volta ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta
della in data 31.5.2022 sub n. 976 e di Controparte_1
conseguenza a condannare la a Controparte_1
reintegrare il ricorrente nelle funzioni di dirigente del Servizio Parte_1
Polizia Amministrativa Provinciale;
2) domanda volta a condannare la al Controparte_1
risarcimento dei danni derivati al ricorrente dalla Parte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della RO Controparte_1
in data 31.5.2022 sub n. 976, “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”
§2
le ragioni della decisione
§1. il contesto normativo e negoziale
a)
L'art. 24 (“Incarichi dirigenziali”) co. 5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7 dispone:
“Il conferimento dell'incarico è perfezionato con la sottoscrizione di uno specifico
contratto tra la e il dirigente, che contiene il termine di scadenza, i CP_1
presupposti per il rinnovo e i casi di revoca in relazione all'esito gravemente o
ripetutamente negativo delle valutazioni condotte secondo quanto stabilito dall'articolo
pagina 4 di 69 19, a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento”.
b)
Il contratto, stipulato dalle pari in data 6.7.2020 (doc. 4 fasc. ric.), prescrive all'art.2:
“Come previsto dall'articolo 24 della legge provinciale n. 7/1997, l'incarico può essere
revocato in relazione all'esito gravemente o ripetutamente negativo delle valutazioni
condotte secondo quanto stabilito dall'articolo 19 della legge provinciale sul personale
(l.p. n. 7/1997), a gravi violazioni del codice di comportamento e alle altre ipotesi previste dall'ordinamento”.
c)
La Giunta provinciale di NT, con la deliberazione n. 976/2022, ha ritenuto che il comportamento del ricorrente “si pone in grave plurima violazione degli obblighi previsti
dal codice di comportamento e, in particolare:
a) dell''obbligo di rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione e di rispetto della legge (art. 3, c. 1);
b) dell'obbligo di evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi
e all'immagine della pubblica amministrazione (art. 3, c. 2);
c) dell'obbligo di adottare un comportamento tale da stabilire un rapporto di fiducia e
collaborazione nell'amministrazione (art. 3, c. 5);
d) del divieto di affidamento ad altri dipendenti del compimento di attività o
dell'adozione di decisioni di propria spettanza (art. 11, c. l);
e) dell'obbligo di rilasciare copie ed estratti di atti con le modalità stabilite dalle norme
in materia di accesso (art. 12, c. 4);
pagina 5 di 69 f) dell'obbligo di svolgere con diligenza le proprie funzioni, perseguendo gli obiettivi
assegnati e di adottare un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento del proprio incarico nonché un atteggiamento leale e trasparente (art. 13)”.
d)
Le norme richiamate nella delibera n. 976/2022 prevedono:
“art. 3 (Principi generali)
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire
esclusivamente la Nazione con disciplina ed onore e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. Nell'espletamento dei propri compiti, il
dipendente assicura il rispetto della legge e persegue esclusivamente l'interesse
pubblico; ispira le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse
pubblico che gli è affidato senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede,
proporzionalità, obiettività, trasparenza e ragionevolezza e mantiene una posizione di
indipendenza al fine di evitare di prendere decisioni o di svolgere attività inerenti alle
sue mansioni in situazioni, anche solo apparenti, di conflitto di interessi. Egli non svolge
alcuna attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti d'ufficio e si
impegna ad evitare situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o
all'immagine della pubblica Amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono
esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti….
5. Il comportamento del dipendente deve essere tale da stabilire un rapporto di fiducia e collaborazione nell'amministrazione e tra i cittadini e l'amministrazione…
pagina 6 di 69 art. 11 Comportamento in servizio
1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente,
salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altri dipendenti il compimento di
attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
art. 12 Rapporti con il pubblico
4. … Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in
corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in
materia di accesso e informa sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti
secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell'amministrazione.
art. 13 Disposizioni particolari per i dirigenti
2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di
conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento
organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico….
4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti …”
§2. i fatti posti dalla Giunta provinciale di a fondamento della revoca CP_1
dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente
Nella stessa deliberazione n. 976/2022 i fatti posti dalla Giunta provinciale di a CP_1
fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente vengono così riepilogati:
pagina 7 di 69 1. “la convocazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo il giorno 27 ottobre 2021 per l'espressione del parere di agibilità in difetto di relativa domanda da parte dell''organizzatore dell'evento e del relativo progetto della sicurezza”;
Cont 2. “l'omessa assunzione della presidenza della nella seduta del 27.10.2021”;
Cont 3. “la mancata tempestiva segnalazione alla della illegittimità dell'esprimendo
parere in difetto di domanda dell'organizzatore e del progetto di sicurezza con
conseguente messa in pericolo della legittimità del provvedimento assunto dalla
Cont ;
4. “l'indebita interferenza nei rapporti fra e la in carenza CP_1 Controparte_3
di previo confronto con il Dirigente generale e del necessario visto della Direzione
Generale previsto dalla circolare prot. n. 594853 del 31.10.2017”;
Cont 5. “la determinazione di una possibile incompatibilità propria e della all'ulteriore esercizio delle rispettive funzioni”;
6. “la lesione del prestigio e dell'immagine dell'Amministrazione laddove, in
corrispondenza istituzionale rivolta all'esterno, delinea un quadro interno gravemente intimidatorio nei confronti dei funzionari”;
7. “la repentina, immotivata e scorretta anticipazione del termine per la formulazione
delle indicazioni da parte della Direzione generale in ordine all'accesso agli atti del
Cons. dal 30.12.2021 al29.12.2021 con propria mail del29.12.2021”; Pt_2
8. “la mancata osservanza delle indicazioni fornite dalla direzione generale di limitare
l'accesso al solo verbale in aderenza ai contenuti della richiesta del Pt_3 Pt_2
concernente infatti i soli atti amministrativi e non già la corrispondenza relativa
all'evento, fra l'altro profilando che i referenti volessero così tenere "nascosti" gli atti”; pagina 8 di 69 9. “la creazione dei presupposti per l'ampia ingiustificata eco mediatica ottenuta dalla vicenda con negativi riflessi per l 'immagine dell'Amministrazione”;
10. “l 'avvenuto rilascio, in occasione della seconda richiesta di accesso agli atti
amministrativi e alla corrispondenza del Cons. dei documenti senza Pt_2
preavvisare l'UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e
trasparenza né attendere, sul1a scorta di quanto invece avvenuto in sede di primo accesso, le eventuali indicazioni della Direzione generale”;
11. “la reiterata formalizzazione di giudizi negativi aprioristici in pendenza dell'istruttoria, come da ultimo l'allegato alle determinazioni - di diverso avviso - del
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.”.
§3. la verifica circa l'esistenza dei fatti sub §2 e la loro sussumibilità nelle fattispecie
sub §1 c) e d), richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997
Occorre ora verificare se i fatti, che la Giunta provinciale di , con la deliberazione CP_1
n. 976/2022, ha posto a fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente, siano effettivamente sussistenti ed eventualmente in quali termini, nonché se siano sussumibili nelle fattispecie sub §1 c) e d), richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
* * *
a 1. 3. e 5. .
Appare opportuno esaminare congiuntamente i fatti sub 1., 3. e 5..
- - -
Occorre però prendere le mosse da circostanze più risalenti (evidenziazioni dello scrivente). pagina 9 di 69 Con deliberazione n. 1257 del 26.7.2021 la Giunta provinciale di approvava lo CP_1
Co
“schema di convenzione con le società IG NG e IC SR per l'organizzazione
di un evento inaugurale nell'area di San Vincenzo a NT da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive” (doc. 2 prodotto dalla resistente).
Nella motivazione di detta delibera veniva espressa la “considerazione dell'unicità e dell'importanza dell'evento di inaugurazione dell'arena, dell'esposizione mediatica derivante dal prestigio dell'artista e delle ricadute, dirette ed indirette, di indotto economico conseguenti alla presenza di un pubblico stimato in 120.000 unità”.
Nella premessa sub a) del predetto schema di convenzione si affermava: “È intenzione
Cont della realizzare, in un terreno di sua proprietà sito nell'Area San Vincenzo di
Mattarello (TN), una grande arena, anche questa di sua proprietà, per destinarla ad
eventi out-door in Trentino (nel prosieguo detta “Arena”), della capienza, all'inaugurazione, di almeno 120.000 presenze di spettatori paganti”.
Ciò che più rileva è quanto concordato:
Cont alla clausola 3 dello schema di convenzione (“Obblighi della PAT”), punto 3.1.: “La
Cont concede a titolo gratuito, e senza costi ed oneri di alcun genere che eventualmente assume in proprio, a e più in generale l' e altre Controparte_5 Controparte_6
aree limitrofe (tutte complessivamente indicate Area Concerto), per lo svolgimento del
Concerto dell'ARTISTA e delle relative prove, alle condizioni e prescrizioni esposte nella presente convenzione”;
alla clausola 7 dello schema di convenzione (“Gestione dei biglietti spettante all'ORGANIZZATORE” ossia la società IG NG s.r.l.), punto 7.1.
“L'ORGANIZZATORE rende noto che il corrispettivo (facciale) dei biglietti – che
saranno venduti tramite VivaTicket - sarà fissato in:
Parte_4
pagina 10 di 69 30.000 € 75,00 + prev. I (la migliore qualità)
35.000 € € 60,00 + prev. II (la media qualità)
55.000 € 45,00 + prev. III (la qualità base)
per un totale di 120.000 biglietti…
Resta riservata a , quale ORGANIZZATORE, la gestione di tutta la CP_5
biglietteria”.
In data 23.8.2021 veniva effettivamente stipulata, tra la Controparte_1
e la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG
[...]
CP_
convenzione “in conformità alla deliberazione n. 1257 di data 26 luglio 2021 della
Giunta provinciale” (doc. 11 fasc. ric.).
Emerge con evidenza che attraverso detta convenzione la Controparte_1
assumeva l'obbligo di mettere a disposizione dell'organizzatore del
[...]
concerto, nonché gestore di tutta la biglietteria, un'area idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti, così da consentire all'organizzatore di incassare il corrispettivo della vendita di 120.000 biglietti (per un importo complessivo fissato in quasi sette milioni di euro, precisamente € 6.825,00).
La difesa della afferma (pag.3 della memoria Controparte_1
di costituzione nella fase cautelare) che: “Nel contratto non era prevista alcuna sanzione
a carico delle parti nell'ipotesi che il numero di spettatori dovesse essere ridotto per
esigenze di sicurezza, bensì solo l'eventuale proroga del concerto a data da determinare
entro il 31 dicembre 2022, salve maggiori proroghe concordate tra le parti (art.
2.2 a pag. 10 sub DOC. 2)”.
L'assunto non è corretto perché palesemente difforme rispetto alla clausola che la stessa
RO richiama e che così recita (ancora evidenziazioni dello scrivente):
pagina 11 di 69 “2.2. Qualora, in conseguenza del persistere dell'emergenza sanitaria in corso Covid-
19, i nuovi protocolli anti-contagio impedissero la realizzazione del Concerto in programma per la data convenuta all'art.
1.1 ovvero non consentissero di realizzarlo
nei valori numerici concordati di 120.000 presenze di pubblico pagante, o ancora,
qualora esso non potesse svolgersi per causa di forza maggiore conclamata o per altra
causa diversa da quelle disciplinate al successivo articolo 2.3, le parti concordano sin
d'ora di prorogare gli effetti e i vincoli della presente convenzione sino alla nuova data
del Concerto, che verrà individuata di comune accordo fra le parti, secondo le reciproche esigenze: tale data per l'esecuzione del Concerto non potrà essere successiva
alla data del 31.12.2022, salvo proroghe da concordarsi fra le parti nelle forme di cui all'art. 15.
L'eventuale differimento della data del non comporterà alcuna modifica alle Pt_5
altre condizioni del presente accordo, eccetto per quelle che si renderanno necessarie
per ragioni di forza maggiore e impossibilità sopravvenuta discendente dal predetto
differimento, anche limitatamente ad alcune delle obbligazioni accessorie, e quelle che le parti, di comune accordo, decideranno di apportare alla presente convenzione”.
Orbene, è infondato sostenere che nel contratto erano escluse sanzioni “nell'ipotesi che il numero di spettatori dovesse essere ridotto per esigenze di sicurezza”.
Infatti l'unica ipotesi di riduzione del numero di 120.000 spettatori paganti
(all'organizzatore) senza conseguenze di ordine risarcitorio, che le parti hanno previsto, era quella dovuta non già a generiche “esigenze di sicurezza”, ma alla specifica eventualità in cui “in conseguenza del persistere dell'emergenza sanitaria in corso
Covid-19, i nuovi protocolli anti-contagio… non consentissero di realizzarlo nei valori numerici concordati di 120.000 presenze di pubblico pagante”.
pagina 12 di 69 Neppure in questa ipotesi, come riconosce lo stesso ente convenuto, le parti convenivano che il concerto si sarebbe svolto con un numero di spettatori paganti inferiore a 120.000;
infatti anche in proposito, al pari dei casi di impossibilità sopravvenuta temporanea per forza maggiore di svolgere il concerto, pattuivano di differire lo svolgimento del concerto a una data successiva (non oltre il 31.12.2022, salvo proroghe da concordare tra le parti).
Quindi appare evidente, alla luce del regolamento negoziale convenuto tra le parti, che, qualora successivamente alla stipula della convenzione fosse emerso che l'area – per qualsiasi ragione diversa dalla necessità di applicare i protocolli anti-contagio a causa del persistere dell'emergenza sanitaria in corso Covid-19 (o, può aggiungersi, secondo la regola generale ex art. 1218 cod.civ., per sopravvenuta impossibilità derivante da causa non imputabile alle parti) – non era idonea a garantire i “valori numerici concordati di
120.000 presenze di pubblico pagante”, siffatta ipotesi avrebbe integrato un inadempimento, da parte della , dell'obbligo Controparte_1
assunto con la clausola n. 3.1., in relazione a quella n. 7, di mettere a disposizione
CP_ dell'organizzatore IG NG un'area di concerto in grado di ospitare 120.000
spettatori.
Di conseguenza è del tutto difforme all'assetto delle obbligazioni già assunte dalla con la convenzione stipulata con Controparte_1
l'organizzatore IG NG s.r.l. (pure gestore di tutta la biglietteria) quanto la difesa dell'ente convenuto attribuisce (pag. 9 della memoria di costituzione nella fase cautelare) al dirigente del Dipartimento Protezione civile: “il dirigente del dipartimento protezione civile spiegava che all'evento sarebbe stato ammesso il numero di partecipanti ritenuto adeguato ai fini della sicurezza, all'esito delle valutazioni tecniche svolte da
[...]
la società incaricata dal Servizio prevenzione rischi della modellazione Controparte_3
pagina 13 di 69 dell'esodo in emergenza (DOC. 48); precisava altresì che il numero di 120.000
partecipanti costituiva un obiettivo ma che avrebbe potuto essere ridotto qualora si fosse
reso necessario incrementare la larghezza delle fasce di rispetto previste (pagg. 10-11 sub DOC. 22)”.
Infatti, se il numero dei partecipanti al concerto ritenuto adeguato ai fini della sicurezza, all'esito delle valutazioni tecniche svolte da fosse stato inferiore a Controparte_3
120.000, la sarebbe risultata inadempiente Controparte_1
rispetto all'obbligazione, dalla stessa assunta con la clausola n. 3.1., in relazione a quella
CP_ n. 7, di mettere a disposizione dell'organizzatore IG NG un'area di concerto in grado di ospitare 120.000 spettatori.
Lo stesso sarebbe accaduto qualora la “capienza adeguata”, che secondo il questore di
NT (almeno per quanto affermato dall'ente convenuto a pag. 9 della memoria di costituzione nella fase cautelare) doveva essere individuata prima dell'autorizzazione del concerto, fosse stata inferiore al numero di 120.000 spettatori paganti.
Lo stesso, infine, sarebbe pure successo qualora “il limite massimo di capienza”, che, a detta del dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, Promozione,
Sport e Turismo, sarebbe stato individuato dallo studio esterno esperto in modellazione e piani di sicurezza, (pag. 11 della memoria di costituzione), fosse stato inferiore al numero di 120.000 spettatori paganti.
Quindi, alla luce del regolamento negoziale convenuto tra le parti, sia nell'ipotesi di svolgimento del concerto alla presenza di un numero di spettatori paganti inferiore a
120.000,00, sia in quella di suo differimento (non può dirsi quale delle due ipotesi si sarebbe realizzata, non essendo stato regolato il caso di inidoneità dell'area a ospitare
120.00,00 spettatori;
ciò per la semplice ragione che la CP_1 CP_1
aveva assunto una specifica obbligazione avente per oggetto il caso
[...]
pagina 14 di 69 esattamente opposto), la si sarebbe trovata Controparte_1
esposta al concreto rischio di pretese risarcitorie da parte della società organizzatrice,
nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG CP_3
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
critica queste statuizioni sulla base di una valutazione atomistica delle singole
[...]
clausole della convenzione in palese contrasto con il criterio ermeneutico ex art. 1363 cod.civ., secondo cui: “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo il senso che risulta dal complesso dell'atto”.
- - -
L'ente convenuto sostiene che il parere, espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza sui teatri e altri locali di pubblico spettacolo nella seduta del 27.10.2021, è
illegittimo in quanto non preceduto dalla presentazione della domanda da parte dell''organizzatore dell'evento e del relativo progetto della sicurezza.
L'assunto non appare condivisibile.
a)
Dal punto di vista formale occorre evidenziare che: nella motivazione del parere favorevole “in ordine alla presenza di situazioni di danno,
di pericolo di danno o di particolare disagio collettivo con riferimento allo svolgimento dell'evento consistente in un concerto della compagnia musicale “VA RO e
Gruppo” e ai conseguenti necessari interventi di adeguamento dell'area di proprietà
della sita in località San Vincenzo di Mattarello (Comune Controparte_1
di ) e di allestimento dell'area esterna ai varchi di ingresso con biglietti, da CP_1
individuare con ordinanza del Presidente della Provincia, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lett. e) e 37, commi 5 e 6, della legge provinciale n. 9/2011”, espresso in data
10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e pagina 15 di 69 della protezione civile della stessa , “visto il Controparte_1
verbale n. 145/2021 del 27 ottobre 2021 della Commissione provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo”, ha affermato (di nuovo evidenziazioni dello scrivente):
“A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta provinciale (si veda la citata delibera n.
1257/2021) il Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e
CUE ha avviato una fase istruttoria per analizzare le diverse problematiche e
pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area, nonché alla gestione dell'evento eccezionale sotto i diversi profili di responsabilità provinciale.
Questa fase prevede da un lato il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli, che ha esaminato in prima battuta il
tema nella seduta del 27 ottobre c.a. (si veda il verbale n. 145/2021 allegato quale documentazione)…
Nella illustrazione viene evidenziato che è in fase di affidamento un incarico ad hoc ad
uno studio di ingegneria applicata che permetta di valutare l'impatto dell'affluenza di pubblico (l'ipotesi iniziale è di 120 mila persone), e sulla quale la Commissione di vigilanza sugli spettacoli, seppur in via preliminare, ha già richiamato l'attenzione, al fine di simulare le problematiche di gestione dell'afflusso e deflusso dei partecipanti, dell'eventualità di eventi critici all'interno dell'area concerto e in generale per misurare
l'impatto sui dispositivi di regolazione della mobilità per accedere all'evento…
Il Comitato … rileva: … che l'ipotesi di consentire un'affluenza complessiva di
pubblico di 120 mila persone rappresenti un aspetto di criticità in ordine all'efficacia
degli interventi ipotizzati nella relazione presentata al Comitato in data odierna, tenuto conto della dimensione delle aree interessate dall'evento, nonché dell'esigenza di
limitare i disagi alla cittadinanza;
pagina 16 di 69 - che l'affidamento di uno incarico specifico ad uno studio di ingegneria (anche attraverso l'ausilio di software di simulazione) rappresenta lo strumento adeguato e
necessario per effettuare le opportune valutazioni sulla capacità ricettiva delle aree, in
relazione ai temi delle vie di fuga, della mobilità e dei parcheggi, nonché delle misure di prevenzione sanitaria e di protezione e sicurezza delle persone…”.
Orbene, appare del tutto contraddittorio che la Giunta provinciale ritenga illegittimo il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021, quando un organo della stessa ha ritenuto che: Controparte_1
✓ quel parere si è collocato in una “fase istruttoria” che prevedeva “il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli”,
✓ detto coinvolgimento si è concretizzato nell'esaminare “in prima battuta il tema nella
seduta del 27 ottobre c.a.”;
✓ quel parere ha costituito un “richiamo dell'attenzione” circa “l'impatto dell'affluenza di pubblico” di 120.000 persone;
se ne evince agevolmente un incondizionato avallo formale e sostanziale, da parte del
Comitato, riguardo all'operato della Commissione provinciale di vigilanza, tanto più che lo stesso Comitato afferma che “la capacità ricettiva delle aree” circa la presenza di
120.000,00 spettatori non era stata ancora positivamente accertata (sebbene, occorre qui rilevarlo, avesse già costituito oggetto di un'obbligazione già assunta dalla
[...]
con la società organizzatrice IG NG s.r.l.), ma doveva Controparte_1
essere oggetto di “opportune valutazioni”.
Inoltre, il dirigente generale del Parte_6
, allorquando in data 19 maggio 2022 ha rilasciato “l'autorizzazione ai
[...]
sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. per organizzare la manifestazione denominata
“VA Live” presso la Trentino Music Arena nell'area sita in località San Vincenzo a pagina 17 di 69 nelle date 19-20 maggio 2022” (doc. 40 fasc. conv.), ha affermato (sempre CP_1
evidenziazioni dello scrivente):
“Con deliberazione di Giunta provinciale n. 1257 di data 26 luglio 2021 è stato
approvato lo schema di convenzione con le società IG NG S.r.l. e IC S.r.l. per
l'organizzazione di un evento inaugurale nell'area sita in località San Vincenzo a NT
da destinare ad attività di spettacolo e manifestazioni sportive ai sensi dell'articolo 21,
comma 2, b) bis e b) ter della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'art. 63, comma 2,
lettera b) punto 1 del d.lgs. n. 50 del 2016 - Smart CIG Z233294C85. La convenzione è
stata stipulata in forma digitale il 23 agosto 2021 n. di racc. 46669.
Nella fase antecedente all'inizio dei lavori di apprestamento dell'area, con verbale n.
145 di data 27 ottobre 2021, acquisito a prot. n. 778000 di data 27 ottobre 2021, la
Commissione Provinciale di Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo, in
composizione ristretta, provvedeva ad effettuare un sopralluogo nell'area di un
precedente concerto in provincia di OD, esaminava una preliminare planimetria dell'area sita in località San Vincenzo a NT e relativa documentazione anche
fotografica, esprimeva, dopo un primo esame, parere negativo sull'idoneità dell'area
ad ospitare un evento con la presenza di 120000 persone, riservandosi in ogni caso di
esprimere nuove valutazioni a seguito della presentazione di documentazione progettuale istruttoria”.
E' agevole rilevare come l'intera attività svolta in quella fase dalla Commissione
provinciale di vigilanza (esame planimetria e documentazione fotografica, parere del
27.10.2021) sia stato stata ritenuta da quel dirigente generale costituire circostanze meritevoli di essere considerate nel motivare il rilascio dell'autorizzazione a organizzare il concerto, il che contrasta palesemente con la valutazione di illegittimità addebitata dalla Giunta provinciale al ricorrente. pagina 18 di 69 A ben vedere, sia le valutazioni espresse dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, sia le considerazioni svolte dal dirigente generale del
Dipartimento RT, Commercio, Promozione, Sport e Turismo in atti fondamentali nel procedimento amministrativo (le seconde addirittura nel provvedimento conclusivo)
risulterebbero manifestamente eccentriche se fosse corretto quanto sostenuto dalla difesa della , secondo cui il parere espresso dalla Controparte_1
Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021 sarebbe illegittimo “per i
macroscopici vizi della convocazione e per lo stravolgimento del procedimento amministrativo rispetto a quanto previsto dall'art. 141 del RD 635/1940, il quale
Cont richiede che la si pronunci su un'istanza e su un progetto presentato dall'organizzatore” (pag. 29 della memoria di costituzione nella fase cautelare).
In verità è questo assunto a non essere corretto in quanto fa riferimento esclusivamente al procedimento amministrativo afferente i pareri ex art. 141 co.1 lett. a) r.d. 6.5.1940, n.
635 - regolamento per l'esecuzione del TULPS circa il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli spettacoli pubblici (licenza di esercizio ex art. 68 r.d. 18.6.1931, n.
773 - TULPS) e all'apertura di luoghi di pubblico spettacolo (licenza di agibilità ex art. 80 TULPS), mentre trascura del tutto l'attività di “suggerimento” dei provvedimenti che la Commissione provinciale di vigilanza è tenuta a svolgere in favore delle autorità
competenti (art. 141 co.1 lett. e) reg.esec. TULPS), il quale dispone: “Per l'applicazione
dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:… e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele
imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”.
Ciò spiega in modo agevole e piano (contrariamente alla tesi dell'illegittimità sostenuta dalla difesa della ) la scelta, adottata sia dal Controparte_1
pagina 19 di 69 Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, sia dal dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, Promozione Parte_6
Turismo, di menzionare nella motivazione dei loro provvedimenti, proprio alla stregua di suggerimenti, il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021 e l'attività ad esso prodromico.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
critica queste statuizioni, in primo luogo sostenendo che questo giudice
[...]
“confonde i due profili della legittimità e dell'efficacia degli atti amministrativi”, in quanto il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data 27.10.2021 “per quanto illegittimo, quel parere era in ogni caso stato assunto e sarebbe stato efficace fintanto che lo stesso organo collegiale non lo avesse annullato in autotutela. Sicché, per quanto illegittimo,
l'Amministrazione avrebbe dovuto comunque citare e considerare quel parere negativo nel motivare i propri successivi atti istruttori e il provvedimento finale, al fine di adempiere il dovere di motivazione dei provvedimenti ex art. 3 l. 241/1990”.
Si tratta di considerazione meramente formalistiche che non rendono in alcun modo ragione del fatto che né il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile della stessa in sede di parere CP_1 Controparte_1
espresso in data 10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), né il dirigente generale del
Dipartimento RT , in occasione del Parte_6
rilascio dell'autorizzazione in data 19.5.2022, abbiano ritenuto di non muovere alcuna critica avverso il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021.
In secondo luogo la sostiene che questo Controparte_1
giudice ha attribuito alla Commissione provinciale di vigilanza un potere di pagina 20 di 69 suggerimento che non le spetta in base al TULPS e in ogni caso non le spetta prima che l'organizzatore presenti la domanda di autorizzazione.
L'assunto si fonda su una interpretazione restrittiva dell'art. 141 co.1 lett. e) reg.esec.
TULPS, il quale dispone: “Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:… e) controllare con frequenza che
vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza
funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti”. Infatti, a detta della parte convenuta, “l'art. 141 c. 1 lett. e) nel fare riferimento al controllo con frequenza sull'osservanza delle “norme e cautele imposte” e sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza ha per oggetto un momento successivo al rilascio del parere, della successiva autorizzazione e realizzazione dei locali o impianti autorizzati per verificarne l'osservanza e, in difetto, dare impulso all'autorità competente per i relativi provvedimenti repressivi… l'attività prevista dall'art. 141, comma 1, lett. e) è attività di controllo (fra l'altro delegata ad alcuni componenti della commissione) e non già consultiva e che la stessa riguarda locali o impianti già realizzati e non già la mera intenzione di relativa realizzazione, come nel caso di specie”.
Anche questi assunti non possono essere condivisi perché trascurano il contenuto sostanziale del parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021. Infatti emerge dal testo dell'atto che alla Commissione era già stata messa a disposizione, da parte del Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e CUE, la planimetria dell'area interessata dal concerto del 20.5.2022
“al fine di un primo confronto relativo all'idoneità dell'area stessa”; inoltre era stata già edotta della programmata presenza all'evento di 120.000 persone.
Alla luce di questi presupposti appare legittima l'espressione di un parere rebus sic
stantibus e, quindi, volto esclusivamente a fornire suggerimenti all'Amministrazione pagina 21 di 69 provinciale;
ciò alla luce di un'interpretazione estensiva dell'art. 141 co.1 lett. e)
reg.esec. TULPS o comunque del principio di buon andamento della pubblica
Amministrazione, che impone il dovere di tutela degli interessi pubblici e l'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza.
E' in proposito significativo che il Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile, nel parere espresso in data 10.12.2021 (doc. 10 fasc. conv.), abbia affermato:
“A seguito delle decisioni assunte dalla Giunta provinciale (si veda la citata delibera n.
1257/2021) il Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio prevenzione rischi e
CUE ha avviato una fase istruttoria per analizzare le diverse problematiche e pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area, nonché alla gestione
dell'evento eccezionale sotto i diversi profili di responsabilità provinciale. Questa fase
prevede da un lato il coinvolgimento della Commissione provinciale competente all'autorizzazione degli spettacoli, che ha esaminato in prima battuta il tema nella seduta del 27 ottobre c.a. (si veda il verbale n. 145/2021 allegato quale documentazione)”.
b)
Dal punto di vista sostanziale si impongono le seguenti considerazioni.
Nessuno dei componenti la Commissione provinciale di vigilanza (neppure il rappresentante del Questore) ha rilevato all'epoca “i macroscopici vizi della convocazione e per lo stravolgimento del procedimento amministrativo” affermati dalla difesa della . Controparte_1
La Commissione provinciale di vigilanza si è espressa dopo aver ricevuto in data
18.10.2021 una “planimetria… al fine di un primo confronto relativo all'idoneità dell'area stessa”, il che conferma quanto riportato dal Comitato tecnico-amministrativo pagina 22 di 69 dei lavori pubblici e della protezione civile, nel parere espresso in data 10.12.2021, secondo cui vi è stato il “coinvolgimento” di detta Commissione nella fase istruttoria volta ad “analizzare le diverse problematiche e pianificare gli interventi ritenuti necessari all'approntamento dell'area”.
Prima di esprimersi la Commissione provinciale di vigilanza ha effettuato un sopralluogo al OD PA (luogo di svolgimento di un precedente concerto dell'artista VA
RO), senza che nessuno dei componenti la Commissione (e, a ben vedere, neppure la
) ne abbia mai eccepito l'irregolarità. Controparte_1
Occorre nuovamente ribadirsi che l'espressione di un parere rebus sic stantibus e, quindi, volto esclusivamente a fornire suggerimenti all'Amministrazione provinciale appare legittimo.
Infatti, come si è già ricordato, la , in forza Controparte_1
della convenzione approvata dalla Giunta provinciale il 26.7.2021 e stipulata in data
23.8.2021, aveva assunto incondizionatamente (fatte eccezione per gli impedimenti derivanti da eventuali protocolli anti contagio Covid-19) l'obbligazione di mettere a disposizione della società organizzatrice del concerto, nonché gestore di tutta la
CP_ biglietteria, IG NG a titolo gratuito e senza costi ed oneri di alcun genere, una area idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti, così da consentire all'organizzatore di incassare il corrispettivo della vendita di 120.000 biglietti (per un importo complessivo fissato in quasi sette milioni di euro, precisamente € 6.825,00).
Nel contempo, come emerge agevolmente dal parere espresso in data 10.12.2021 dal
Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile della stessa
, “la capacità ricettiva delle aree” circa la Controparte_1
presenza di 120.000,00 spettatori non era stata, ai primi di dicembre 2021 (quindi a
pagina 23 di 69 fortiori all'epoca della riunione della Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021), ancora positivamente accertata.
Non è certo difficile immaginare cosa sarebbe accaduto se l'area si fosse rivelata inidonea a ospitare 120.000,00 spettatori:
A)
nel caso di riduzione del numero di 120.000, in origine pattuito tra le parti, dei biglietti in vendita, e di celebrazione del concerto quindi con un numero di spettatori inferiore a quello convenuto,
sarebbe derivato un danno patrimoniale in pregiudizio della società organizzatrice e a carico dell'inadempiente RO AUTONOMA facilmente stimabile, CP_1
dato il mancato incasso di una media di € 60,00 per ogni biglietto che non era stato possibile vendere;
B) nel caso di vendita di un numero di biglietti superiore a quello degli spettatori che l'area era effettivamente in grado di ospitare sarebbero derivati pregiudizi non solo patrimoniali, ma soprattutto per l'ordine pubblico.
A ben vedere, quindi, sarebbe stato contrario al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, al dovere di tutela degli interessi pubblici e all'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, se il ricorrente non avesse consentito alla
Commissione provinciale di vigilanza di evidenziare con tempestività all'Amministrazione provinciale (la quale con la suddetta convenzione si era assunta l'obbligo di sistemare e allestire l'area in modo da risultare idonea a ospitare 120.000
spettatori) le ragioni che in quel momento rendevano l'area inidonea a quel fine e che la
Commissione ha specificamente indicato (“sul lato lungo ad Ovest l'area si trova
delimitata da un canale e dalla ferrovia;
sul lato lungo ad Est l'area si affaccia su via di pagina 24 di 69 San Vincenzo (Ex S.S. 12) dalla carreggiata di 7/8 metri;
tale strada risulta del tutto
priva di sbocchi laterali in quanto situata ai margini di un bosco impraticabile e in forte
pendenza; tale strada non costituisce pertanto luogo sicuro e non può essere considerata
come via di fuga nelle 2 direzioni, in relazione ai parametri connessi alla sua larghezza
(circa 3000 persone nelle due direzioni); sul lato corto a Nord sono presenti canali,
costruzioni e proprietà private che non consentono adeguate vie di uscita;
sul lato corto
a Sud l'area confina con altre proprietà e frutteti privati che non consentono adeguate vie di fuga (sono presenti solo strette stradine poderali”) e se, prima di pronunciarsi, avesse atteso la presentazione, da parte dell'organizzatore, della domanda di autorizzazione allo svolgimento dello spettacolo (che nel caso in esame è avvenuta in data 8 marzo 2022, quando un eventuale rigetto avrebbe reso assai difficoltoso, per ragioni di tempo, l'attuazione delle prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza).
Certo, così operando, questa stessa Commissione ha reso evidente la scelta, compiuta dalla Giunta provinciale, di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice,
nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000,00 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area individuata dalla stessa Giunta provinciale avesse effettivamente quell'idoneità.
Si è trattato di una scelta negoziale evidentemente opinabile in quanto risultava non priva di rischi per la , sia sul piano Controparte_1
patrimoniale che su quello dell'ordine pubblico (rispettivamente, come già evidenziato, qualora l'area si fosse rivelata inidonea: gli uni in ragione del mancato incasso di una media di € 60,00 per ogni biglietto che non sarebbe stato possibile vendere;
gli altri nel pagina 25 di 69 caso di vendita di un numero di biglietti superiore a quello degli spettatori che l'area era effettivamente in grado di ospitare).
Il principio di buon andamento della pubblica Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza non imponevano certo alla Commissione di vigilanza provinciale, allo scopo di evitare una più diffusa conoscenza della scelta compiuta dalla Giunta provinciale, di rimanere inerte rispetto all'opera di suggerimento imposta dalla legge (art. 141 co.1 lett. e) TULPS) e al
“coinvolgimento” da cui fu attinta su iniziativa del Dipartimento protezione civile,
attraverso il Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica emergenza (come emerge dal parere espresso dal Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile in data 10.12.2021).
c)
Nel disporre la revoca dell'incarico dirigenziale al ricorrente la Giunta provinciale gli addebita che l'espressione, da parte della Commissione provinciale di vigilanza, del parere, in occasione della seduta del 27.10.2021, ha “messo in pericolo la legittimità” del provvedimento finale in ragione della possibile incompatibilità che sarebbe potuto scaturire a carico sia della Commissione in ordine all'espressione del parere ex art. 141
co.1 lett. a) reg.esec. TULPS), sia del ricorrente, quale autorità competente a emettere il provvedimento finale.
A sostegno la difesa della ha così dedotto Controparte_1
(pag. 30-31 della memoria di costituzione nella fase cautelare):
“Deve osservarsi che, in via generale, in giurisprudenza è stato affermato che l'art. 51
c.p.c. che regola l'imparzialità del giudice è applicabile nei suoi principi a tutti i
procedimenti di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, nell'attività di organi
collegiali o monocratici (C.d.S., 26.3.2013, n. 1702). pagina 26 di 69 L'art. 51 c.p.c. prevede l'astensione laddove il giudice si sia già espresso nella causa che
è chiamato a giudicare.
In campo amministrativo si esclude che il funzionario debba astenersi laddove
nell'ambito del procedimento si sia già espresso sulla materia in ordine alla quale deve
provvedere salvo, anche in questo caso, che l'anticipata pronuncia sia sintomatica (per il
momento e le modalità con cui avviene nonché per il ruolo funzionale dell'autore) di una
alterazione dei criteri di normale gestione della procedura (C.d.S., 7.3.2005, n. 867;
TAR Lazio, 29.4.2009, n. 4454; idem 4.11.2015, n. 12468). Deve altresì astenersi il
funzionario contrario al provvedimento (C.d.S. 26.3.2013, n. 1702).
In quanto sopra rientrava il caso di specie posto che il parere espresso dalla
Commissione si è posto al di fuori del procedimento amministrativo che è "a domanda".
In ogni caso, la fondamentale assenza stessa dell'oggetto del parere (il progetto di
Cont sicurezza) era sintomatica della volontà della e del dirigente di condizionare
impropriamente e illegittimamente lo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'evento, a prescindere dalla attendibilità del piano di sicurezza. Dal che sarebbe dunque disceso l'obbligo dei componenti della commissione e del dirigente
di astenersi da ulteriori pronunce onde evitare possibili responsabilità, l'illegittimità del
provvedimento e possibili contenziosi con facilmente intuibili aggravamenti
procedimentali e possibili conseguenze economiche se non addirittura la compromissione dell'evento”.
Si tratta di assunti non persuasivi.
L'applicabilità alla vicenda in esame dell'obbligo di astensione ex art. 51 co.1 n. 4
cod.proc.civ. viene sostenuta sul presupposto che il parere espresso dalla Commissione provinciale di vigilanza nella riunione del 27.10.2021 “si è posto al di fuori del procedimento amministrativo che è "a domanda”” e che con quel parere la Commissione pagina 27 di 69 e il ricorrente hanno espresso la volontà di “condizionare impropriamente e
illegittimamente lo svolgimento del procedimento amministrativo di autorizzazione dell'evento”.
Si tratta di assunti non condivisibili per le ragioni già esposte sub b).
Inoltre occorre evidenziare che la Commissione provinciale di vigilanza, nell'esprimere il parere in data 27.10.2021, prima formulò, come si è già ricordato, una serie di suggerimenti all'Amministrazione provinciale, e poi precisò che: “La Commissione resta
inoltre disponibile per valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata
e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell'area”.
Si è, quindi, trattato di una determinazione adottata rebus sic stantibus e, quindi, del tutto priva di portata condizionante nel caso di successivo mutamento della situazione di fatto, pressoché certo, essendo del tutto verosimile che l'Amministrazione provinciale avrebbe recepito almeno alcuni dei suggerimenti espressi dalla Commissione (è appena il caso di ricordare che pure in sede giurisdizionale l'astensione concernente la pregressa conoscenza della causa deriva dall'identità della res iudicanda, tant'è vero che, quando non ricorre questo presupposto, il giudice non è tenuto ad astenersi;
basti pensare al rapporto tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito su cui Corte cost. n. 193 del
1998).
Lo comprova il fatto che effettivamente la commissione, in data 18.5.2022, ha espresso in via definitiva il parere definitivo ex art. 141 co.1 lett. a) reg.esec. TULPS (doc. 15
fasc. ric.), con la partecipazione anche di alcuni soggetti (in primis il ricorrente) che avevano composto la Commissione in occasione della riunione del 27.10.2021, senza che, in ragione di questa circostanza, nessuno abbia fino ad ora eccepito l'illegittimità di quel parere (mentre seguendo la tesi di parte convenuto tutti costoro avrebbero dovuto astenersi). pagina 28 di 69 Inoltre, se è vero che nelle more del procedimento amministrativo di rilascio delle autorizzazioni ex artt. 68 e 80 TULPS, il ricorrente è stato privato dalla Giunta
provinciale, con deliberazione n. 624 del 14.4.2022, della competenza a emettere il provvedimento finale, ciò è avvenuto, come emerge dalla nota del 28.4.2022 (doc. 5 fasc.
ric.), per ragioni del tutto diverse dalla sua partecipazione alla pregressa riunione del
27.10.2021.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
richiamando la sentenza del Consiglio di Stato 1702/2013, secondo cui un
[...]
dovere di astensione per il funzionario si pone in campo amministrativo quando una
“anticipata pronuncia” adottata nell'ambito dello stesso procedimento “sia sintomatica
(per il momento e le modalità con cui avviene nonché per il ruolo funzionale dell'autore) di una alterazione dei criteri di normale gestione della procedura”.
Tuttavia, per le ragioni più sopra esposte, non si ritiene che la condotta tenuta dal ricorrente sia sussumibile in siffatta ipotesi.
- - -
In definitiva, i fatti sub 1., 3. e 5. non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
a 2.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente di aver omesso di assumere la presidenza della Commissione provinciale di vigilanza in occasione della seduta del 27 ottobre
2021.
Afferma che: “…la composizione della CPV si appalesava illegittima non essendovi
ragione che la presidenza della stessa fosse affidata al per. ind. quando il dott. Per_1
pagina 29 di 69 risultava presente alla seduta e quindi non impossibilitato a presiederla come Pt_1
richiesto invece univocamente in sede di delega da parte del Presidente della Provincia prot. n. 4856PA del 12.12.2019”.
In proposito il teste , funzionario tecnico presso il Servizio Polizia Testimone_1
amministrativa provinciale, ha dichiarato:
“Confermo di aver presieduto la seduta della Commissione di Vigilanza del 27.10.2021.
Preciso che ho svolto questa funzione in forza di una delega rilasciata dal Presidente
della Provincia. Preciso inoltre che si trattava di una delega non riferita specificamente
alla riunione del 27 ottobre 2021, ma di carattere generale. Con tale atto a presiedere la
Commissione veniva delegato il Dirigente del Servizio, il quale aveva la facoltà di
subdelegare a due funzionari del Servizio, ossia a me o a Parte_7
Nella prassi concreta solitamente la Commissione era presieduta o da me o dal collega
Talvolta il Dirigente sceglieva di essere lui a presiedere la Commissione. Pt_7
In relazione alla riunione del 27 ottobre, io avevo presieduto la Commissione in riferimento a tutti i punti dell'ordine del giorno. Questa è la ragione per cui io ho
presieduto la Commissione anche quando è stato trattato il punto concernente il concerto…. Era prassi che io e il collega ci alternassimo alla presidenza della Pt_7
Commissione, che si riuniva solitamente ogni mercoledì; quindi una settimana
presiedevo io, una settimana il mio collega Pt_7
Non era infrequente che il dirigente comunque partecipasse alla riunione, anche se la presidenza era svolta da me o da . Pt_7
Appare evidente che la prassi riferita dal teste non era conforme alla previsione di Per_1
cui al decreto adottato dal presidente della in Controparte_1
data 12.1.2019, con cui ha delegato a “presiedere la Commissione Provinciale di
Vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo il dott. Parte_1
pagina 30 di 69 Dirigente del Servizio amministrativo provinciale e, in caso di sua impossibilità, il geom.
o il p.ed. , funzionari del Servizio amministrativo Parte_7 Testimone_1
provinciale”.
Tuttavia né la Giunta provinciale nella deliberazione n. 976/2022, né l'ente convenuto nelle proprie difese hanno illustrato in modo sufficientemente compiuto le ragioni per cui aver disatteso quanto disposto nel decreto del 12.1.2019 ha comportato pregiudizi al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione o ha nuociuto agli interessi all'immagine della pubblica amministrazione o ha inciso negativamente sul rapporto di fiducia e collaborazione dell'amministrazione o ha integrato un comportamento negligente o inadeguato o sleale e non trasparente.
La lacuna appare sintomatica dell'inesistenza di quelle ragioni specie alla luce della tolleranza che l'Amministrazione provinciale ha manifestato rispetto a quella prassi,
come si evince chiaramente dalla circostanza documentata dal ricorrente sub doc. 29 e dalle deduzioni da lui svolte in proposito a pag. 15 dell'atto introduttivo:
“In data 16.09.2021 il dott. ha inviato al Direttore Generale della Provincia Pt_1
dott. una mail relativa al sopralluogo (di cui era allegata copia del verbale) Per_2
eseguito dalla relativa allo stadio Briamasco di dove il Presidente CP_7 CP_1
delegato era ed il dott. era comunque presente (stessa identica situazione Per_1 Pt_1
di quella censurata dalla Giunta Provinciale nella delibera n. 976 dd. 31.05.2022). In
tale situazione non solo non era stata sollevata alcuna censura, ma il dott. Per_2
rispondeva facendo i complimenti per il lavoro svolto (“ottimo lavoro !”)”. Pt_1
Da ultimo occorre rilevare come nessun rilievo di illegittimità in ordine a questo profilo è
stato sollevato dal momento della redazione del verbale della riunione del 27.10.2021 fino a quello dell'adozione della deliberazione 976/2022, nonostante detto verbale sia stato in quell'intervallo di tempo oggetto di esame da parte di molteplici organi e uffici pagina 31 di 69 della , in primo luogo dai componenti della Controparte_1
Giunta provinciale.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
sostiene che “la deliberazione 976/2022 è pertanto chiara nell'individuare il dovere del
[...]
Codice di comportamento violato dal dott. . Pt_1
L'assunto è inconferente rispetto all'omessa illustrazione, da parte dell'ente convenuto,
delle ragioni per cui aver disatteso quanto disposto nel decreto del 12.1.2019 avrebbe o comportato pregiudizi al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione o nuociuto agli interessi all'immagine della pubblica amministrazione o inciso negativamente sul rapporto di fiducia e collaborazione dell'amministrazione o integrato un comportamento negligente o inadeguato o sleale e non trasparente.
Nella stessa memoria la nega l'avvenuto Controparte_1
consolidamento della prassi secondo cui la Commissione provinciale di vigilanza era
“solitamente presieduta” dal geom. o dal p.ed. , funzionari Parte_7 Testimone_1
del Servizio amministrativo provinciale, ma omette di confrontarsi con le opposte circostanze che emergono nitidamente dalla deposizione del teste . Per_1
Infine, in ordine al chiaro avallo a questa prassi dato dal direttore generale della
Provincia dott. in data 16.9.2021, il tentativo di parte convenuta di sminuirne la Per_2
significatività si fonda su un argomento francamente formalistico, quale quello secondo cui “il Direttore Generale non è titolare della funzione disciplinare in confronto del dott. , Pt_1
circostanza questa che non ne giustificava certo l'inerzia asserita dall'ente.
In definitiva, il fatto sub 2. non è idoneo a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
pagina 32 di 69 a 4.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente “l'indebita interferenza nei rapporti fra
e la in carenza di previo confronto con il Dirigente CP_1 Controparte_3
generale e del necessario visto della Direzione Generale previsto dalla circolare prot. n.
594853 del 31.10'.2017”, in particolare laddove nella nota del 16.2.2022 “si anticipava
indebitamente la ritenuta non corrispondenza della documentazione e delle simulazioni
presentate a quanto richiesto nel contratto e si invitava la Società a riscontrare puntualmente le valutazioni esposte dal dott. ad attestare la sicurezza dell' Pt_1
area in relazione alla prospettata presenza di 120.000 persone e a definire la capienza
massima dell'area atta a garantire le condizioni di sicurezza, in violazione dei limiti di
competenza tanto più in carenza del previo confronto con il Dirigente del Dipartimento
RT, Commercio, Promozione, Sport e Turismo e del necessario visto della
Direzione Generale previsto dalla circolare pro t. n. 594853 del 31.10.2017”.
La difesa della – pur riconoscendo, come Controparte_1
allegato dal ricorrente ed emergente per tabulas dal documento prodotto dalla stessa convenuta sub 48, che il contratto stipulato con la società Controparte_3
prescriveva: “Nella fase di svolgimento dell'incarico è da prevedere il confronto con la
Commissione Provinciale di vigilanza sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (di cui art. 80 TULPS e 141 del Regolamento di Esecuzione)” – sostiene (pag. 32 della memoria di costituzione nella fase cautelare) che “tale clausola contrattuale impegnava
in tale direzione la Società ma certo non autorizzava il dott. ad assumere Pt_1
l'iniziativa senza coinvolgere le strutture provinciali competenti e, in primo luogo, il
Servizio prevenzione rischi che aveva conferito l'incarico di consulenza (DOC. 48) e il
Dip. ACPST;
si ribadisce altresì che fra i destinatari della nota [del 16.2.2022]
figuravano il Commissariato del Governo e la Questura di NT, ai quali la nota era pagina 33 di 69 inviata senza previa comunicazione alla Direzione generale in violazione della circolare
31 ottobre 2017 (DOC. 29) che richiede in tali casi il visto preventivo del Direttore
Generale”.
Anche in proposito occorre considerare alcuni antefatti.
In data 15.12.2021 il dirigente del Servizio Prevenzione Rischi e Centrale unica emergenza autorizzava “l'espletamento di una trattativa privata per l'affidamento del
servizio di ingegneria per la modellazione dell'esodo in emergenza durante il concerto di
VA RO che si terrà il 20 maggio 2022” (doc. 48 fasc. conv.).
Cont Nella motivazione della determina si premetteva che: “La - ad esclusione dell' racchiusa nei varchi di ingresso con biglietti, della quale è Parte_8
responsabile l'Organizzatore - è responsabile per l'Area Concerto di ogni adempimento
tecnico e di ogni onere con riferimento alle attività di Protezione Civile e servizi di
Cont vigilanza e sicurezza, legati alla zona anzidetta;
in particolare, la assicura che tutta
la zona sarà sottoposta, a sua cura, onere e costo, alla vigilanza e sicurezza, in piena
armonia ed accordo con tutte le autorità competenti in materia, compreso il servizio sanitario”.
Si richiamava la nota del 23.11.2021 con cui il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna aveva richiesto “il supporto per l'affidamento di un servizio finalizzato
all'individuazione delle criticità e relative soluzioni migliorative per quanto riguarda
l'analisi dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto
dell'artista "VA RO e Gruppo" previsto per il 20 maggio 2022 nell'area denominata
San Vincenzo, in cui si prevede un grande afflusso di pubblico pagante all'interno dell'Arena Concerto racchiusa nei varchi di ingresso con biglietti”.
Si precisava che “detta analisi dovrà individuare le criticità in tema di sicurezza
dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto e proporre le pagina 34 di 69 relative soluzioni, rispetto alle quali dovrà essere quantificata la variazione in termini di sicurezza”.
Appare evidente come non fosse fatto alcun cenno alla circostanza che la Giunta
provinciale di NT aveva già assunto nei confronti della società organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria IG NG s.r.l. l'obbligo di mettere a disposizione un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori.
Nella richiesta di offerta, al punto “descrizione attività” era esposto che: “Le attività richieste riguardano la Verifica dell'idoneità dell'area e della capienza massima ammissibile durante il concerto dell'artista VA RO e Gruppo previsto per il 20 maggio 2022 nell'area denominata San Vincenzo. Per questo evento sono attese fino a
120.000 persone e per tale motivo si rende necessaria una verifica delle condizioni di sicurezza dell' che tenga conto della simulazione di possibili eventi Parte_8
avversi o incidenti nella citata zona, con attenzione alle vie di fuga presenti e alle altre misure adottate o adottabili per garantire la sicurezza e l'idoneità dell'area in
riferimento alle specifiche normative in materia di sicurezza di seguito richiamate. Tale
studio e simulazione, come detto, dovrà essere funzionale a determinare la capienza
massima consentita.
Più precisamente l'analisi è finalizzata all'individuazione delle criticità di sicurezza dell'esodo in situazione ordinarie ed emergenziale durante il concerto…”.
Emerge così nitidamente che la Giunta provinciale si era obbligata a mettere a disposizione della società organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori, senza conoscere la capienza massima consentita.
Sempre nella richiesta di offerta veniva prescritto che: “Nella fase di svolgimento dell'incarico è da prevedere il confronto con la Commissione Provinciale di vigilanza pagina 35 di 69 sui teatri ed altri locali di pubblico spettacolo (di cui art. 80 TULPS e 141 del
Regolamento di Esecuzione)”. E' interessante come qui si rinvenga la previsione di quell'attività di suggerimento che rientra nei compiti della Commissione provinciale (art. 141 co.1 lett. TULPS esec.) e di cui si è fatto ampio cenno a proposito del parere espresso da quella Commissione in data 27.10.2021.
In verità sarebbe stato doveroso che nello stesso atto venisse previsto anche il confronto con il dirigente del Servizio Polizia amministrativa quale autorità competente, ai sensi dell'art. 143 esec. TULPS (e a seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 1.11.1973, n. 686
e della L.P. 7/1997), ad approvare, sentita la Commissione di vigilanza, il progetto per la costruzione di un locale di pubblico spettacolo (ipotesi a cui è agevolmente riconducibile l'attività volta rendere l'area individuata in grado di ospitare 120.000 spettatori).
Risultano, quindi, non certo illegittime o contrarie o al principio di buon andamento della pubblica Amministrazione o al dovere di tutela degli interessi pubblici o all'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, le doglianze espresse dal ricorrente alla società
[...]
nella nota del 16.2.2022 (doc. 28 fasc. ric.): “… nonostante le Controparte_3
sollecitazioni telefoniche con le quali è stata ribadita la necessità del citato confronto
con la Commissione di vigilanza, nessun tipo di contatto è stato instaurato con la
commissione e con lo scrivente servizio presso il quale detta commissione è incardinata… né la Commissione né lo scrivente servizio sono stati neppure invitati a partecipare al meet nel quale sono state presentate le prime simulazioni”.
Appare, quindi, privo di fondamento giuridico l'addebito mosso al ricorrente per aver espresso alla le proprie considerazioni circa la non corrispondenza Controparte_3
della documentazione e delle simulazioni presentate a quanto richiesto nel contratto e averla invitata a dare riscontro a una serie di aspetti essenziali per lo svolgimento del pagina 36 di 69 concerto in piena sicurezza (capienza massima dell'area, vie di fuga, parcheggi e viabilità).
Inoltre, il ricorrente, in qualità di presidente della Commissione di vigilanza e di dirigente del Servizio Polizia amministrativa e, quindi, titolare di autonome competenze, non aveva l'obbligo giuridico di confrontarsi preventivamente con il Dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio, e Turismo. Parte_6 Pt_6
Quanto all'asserito mancato rispetto della circolare prot. n. 594853 del 31.10.2017
(costituita da un brevissimo testo, con cui il dirigente generale della
[...]
ha disposto che “ogni comunicazione agli uffici/enti statali Controparte_1
firmata a livello tecnico dovrà essere trasmesso in via preliminare, per l'apposito visto, a questa direzione generale”) – anche prescindendo dal dubbio circa l'applicabilità agli atti compiuti dal presidente della Commissione provinciale di vigilanza (che è composta anche da rappresentanti di autorità statali) – la sua mancata osservanza integra una violazione di mero ordine formale (tant'è vero che né la Giunta provinciale in sede di determinazione della revoca dell'incarico, né la difesa della Controparte_1
in memoria di costituzione nella fase cautelare hanno censurato nel merito
[...]
le osservazioni svolte dal ricorrente nella nota del 16.2.2022), di talché non si vede come possa aver inciso negativamente sul buon andamento dell'amministrazione o su qualche altro interesse pubblico.
Anzi, alla luce dell'assenza di critiche nel merito, sarebbe stato ben più censurabile,
secondo i parametri normativi del buon andamento della pubblica Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza, una condotta inerte del ricorrente rispetto alle condotte tenute dalla società
. Controparte_3
pagina 37 di 69 Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
si limita a deduzioni volte ad attribuire al ricorrente condotte solo vagamente
[...]
critiche, quali avere omesso di “concordare” con il Servizio prevenzione rischi “il contenuto della propria richiesta in confronto della società esterna incaricata” e il “mancato coordinamento con il proprio Dirigente generale”.
a 6.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente di aver arrecato “la lesione del prestigio e
dell'immagine dell'Amministrazione laddove, in corrispondenza istituzionale rivolta
all'esterno, delinea un quadro interno gravemente intimidatorio nei confronti dei funzionari”.
In proposito richiama la nota n. 5264PA del 5.4.2022 (doc.31 fasc. conv.), inviata al
Commissariato del Governo per la , nella quale il ricorrente ha Controparte_1
allegato: “dopo i pesanti attacchi e le pesanti minacce di procedimenti disciplinari che
sono state rivolte sia al sottoscritto sia ad altri componenti della e dopo aver CP_7
personalmente verificato la conseguente paura che esiste in molti funzionari provinciali
nel dire quello che in realtà pensano (e che mi viene sommessamente riferito all'orecchio)…”.
La Giunta sostiene che “il clima di intimidazione descritto nella precitata nota non
fondato su alcun elemento oggettivo si dimostra poi gravemente lesivo dell'immagine dell'Amministrazione”.
Orbene, appare evidente che, se l'addebito fosse fondato, sarebbe, già di per sé, idoneo a integrare non solo un presupposto giustificativo della revoca dell'incarico dirigenziale,
ma anche il fondamento di una (severa) sanzione disciplinare.
pagina 38 di 69 Tuttavia nessuna iniziativa di questo secondo tipo è stata intrapresa dall'Amministrazione datrice.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
ammette di non aver agito disciplinarmente nei confronti del ricorrente. Quindi
[...]
delle due l'una: o l'ente convenuto ritiene (incredibilmente) che non sia meritevole di essere punito un dipendente che ha accusato falsamente l'Amministrazione di gravi intimidazioni verso propri funzionari o (ben più verosimilmente) la condotta del ricorrente non presentava effettivamente i connotati indicati dall'ente convenuto in sede di revoca dell'incarico dirigenziale.
La circostanza dell'omessa adozione di iniziative disciplinari è ancora più singolare considerando che analoghe condotte sono state tenute dal funzionario del Servizio Polizia
amministrativa, nonché presidente dalla Commissione provinciale in occasione della riunione del 27.10.2021 , il quale: Testimone_1
➢ nella mail inviata, in data 6.1.2022, al presidente della Controparte_1
e al dirigente generale del Dipartimento RT, Commercio,
[...]
Promozione, Sport e Turismo, ha dichiarato: “Sono rimasto piuttosto sconcertato per
le parole che sono state scritte contro il mio Dirigente (che insieme a tutta la
Commissione ha lavorato con assoluta correttezza e grande impegno al solo fine di garantire un bene assoluto qual è la tutela della sicurezza… ritengo che le pressioni
messe in campo dopo il verbale del 27 ottobre nei confronti non solo del dott.
ma anche di altri componenti della siano state del tutto Pt_1 CP_7
improprie. Di fatto siamo colpevoli non solo di aver firmato tale verbale negativo,
ma anche di essere andati a OD mentre il verbale era solo un primo documento
per far conoscere ufficialmente le criticità e la non idoneità di quell'area per ospitare
pagina 39 di 69 Cont in sicurezza le 120.000 persone previste con il contratto sottofirmato dalla
(doc. 24 fasc. ric.);
➢ nella mail inviata, in data 10.1.2022, al dirigente generale del Dipartimento
, ha dichiarato: “devo Parte_6
ribadire, come già scritto nella mia mail del 6 gennaio, che ritengo non ammissibili e
Cont gravi le pressioni e le accuse rivolte al dott. e ad altri membri della Pt_1
(doc. 25 fasc. ric.).
Tuttavia neppure nei confronti del funzionario è stato mai esercitata un'azione Per_1
disciplinare. Nella memoria di costituzione in questo giudizio parte convenuta giustifica questa scelta con argomento davvero privo di plausibilità: imputare ai propri superiori la falsa accusa di “suscitare nei lavoratori la paura di dire quello che pensano” non avrebbe rilievo disciplinare…
Di contro, ben più verosimilmente, la mancata adozione di iniziative disciplinari sta nel fatto che in quella sede ben altri sarebbero stati gli oneri di contestazione specifica e di prova a carico dell'Amministrazione datrice e soprattutto gli incolpati avrebbero avuto ampie facoltà di difesa (allegazione e controprova), rispetto al procedimento di applicazione della revoca dell'incarico dirigenziale, con un pieno accertamento dei fatti e una compiuta verifica circa l'effettiva sussistenza delle circostanze affermate dal ricorrente, che, evidentemente, l'Amministrazione provinciale ha ritenuto non opportuni.
In ogni caso occorre evidenziare che sono rimasti incontestati (sia da parte della Giunta
provinciale nella determinazione di revoca, sia da parte della
[...]
nel presente giudizio – nella memoria di costituzione nel Controparte_1
presente giudizio afferma il contrario, richiamando quanto dedotto a pag. 25 della memoria di costituzione nel giudizio cautelare, dove, però si è limitata a dedurre: “E' in ogni caso del tutto generica e non corrispondente alla realtà dei fatti l'affermazione di “minacce” e pagina 40 di 69 “parole durissime” rivolte contro la persona del dott. posto che le specifiche censure a lui Pt_1
rivolte hanno riguardato il suo operato nella conduzione del procedimento amministrativo relativo all'autorizzazione dell'evento del 20 maggio 2022”) i fatti riferiti dal ricorrente nella nota del
25.11.2021 inviata al presidente della , a un Controparte_1
assessore e ad alcuni dirigenti:
“… C) che la sera del giorno 27 ottobre sono stato convocato dalla Segreteria della
Presidenza proprio in relazione a tale verbale e che in tale occasione (erano presenti
anche il Presidente, l'Assessore il dott. e l'ing. , sono stato Pt_9 Per_2 Pt_10
pesantemente "accusato" per quanto deliberato dalla Commissione di vigilanza e sono
stato ripetutamente "invitato(!!!) ad annullare tale verbale;
D) che, in tale occasione ho illustrato l'esito del sopralluogo fatto (insieme ai miei
colleghi e e a 2 membri della Commissione) al OD PA dove si è Pt_7 Per_1
svolto l'ultimo grande concerto pubblico di VA RO;
sopralluogo che ha reso
evidente la situazione radicalmente diversa e più sicura (nonostante il pubblico presente
in misura molto maggiore) dell'area di OD (parco con ampie e adeguate vie di
uscita su tutti i lati) rispetto all'area di (dove i 2 lati lunghi sono bloccati dalla CP_1
montagna e dalla ferrovia e dove i 2 lati corti sono bloccati da un azienda privata e · da
colture agricole private);
E) che sono stato incredibilmente rimproverato anche per aver organizzato tale
sopralluogo pur essendosi rivelato utilissimo grazie alla grande e preziosa disponibilità
manifestataci dal vicecomandante dei Vigili del fuoco di OD che ci ha
accompagnato di persona al luogo dell'evento e che ci ha descritto criticità e soluzioni
adottate. Credevo (e credo) fosse una cosa di evidente buona e diligente amministrazione
(e sfido chiunque a dire il contrario), ma, evidentemente, sbagliavo;
pagina 41 di 69 F) che non ritengo accettabili le parole di scarsa considerazione rivolte nei confronti del
lavoro fatto dalla Commissione di vigilanza e di conseguente prospettata modifica della
composizione della stessa;
ricordo che tale Commissione ha gestito in tutti questi anni
migliaia di pratiche con grandissima professionalità e indiscutibile competenza (a tutela
di tutti i cittadini e della stessa PAT) e non riesco in alcun modo a capire le motivazioni
per le quali è stato detto che per questa pratica, nelle prossime riunioni, si vogliono far
intervenire persone che non sono mai state in Commissione e si vogliono escludere
persone che ne fanno invece parte da molti anni;
G) che tali accuse hanno provocato il mio più assoluto e totale sconcerto in quanto
ritenevo (e ritengo) che il lavoro fatto dalla fosse (sia) a tutela della pubblica CP_7
sicurezza e, conseguentemente, anche della stessa (e quindi meritevole di lodi CP_1
e non di censure);
H) che, e a fronte della mia dichiarata indisponibilità ad assecondare la "richiesta" di
annullare il verbale della Commissione di vigilanza (annullamento che ho ribadito più
volte essere giuridicamente, formalmente ed eticamente non accettabile), ho dovuto ascoltare ulteriori "pesanti" parole contro di me e contro la mia professionalità”.
Neppure è stata smentita la circostanza allegata dal ricorrente nella nota del 5.1.2022
(doc. 27b fasc. ric.), secondo cui “la mattina del giorno successivo (28 ottobre)” egli venne convocato dal presidente della Provincia nel suo “ufficio personale” per
“scusar[si] delle pesanti accuse e delle parole che erano state pronunciate la sera prima” contro il ricorrente e la sua professionalità.
Inoltre emerge per tabulas (doc. 24 fasc.ric.) che il funzionario e presidente della
Commissione provinciale di vigilanza in occasione della riunione del 27.10.2021
[...]
ha ricevuto il giorno successivo da un altro componente di detta Commissione Tes_1
presente alla stessa riunione, , quale rappresentante del Servizio Parte_11
pagina 42 di 69 Antincendio, un messaggio Whatsapp del seguente tenore: “Questa mattina sono stato
convocato alle 7.30, ho sentito al telefono, ho ricevuto minaccia di procedimento Pt_10
disciplinare, e ho dovuto scrivere una relazione su OD e sulla riunione di ieri”.
In proposito, escusso in qualità di teste all'udienza del 18.8.2022, ha Parte_11
dichiarato: “Confermo di aver inviato in data 28.10.2021 a il messaggio Testimone_1
whatsapp apparente sul documento che mi viene esibito. Confermo anche il contenuto.
La minaccia di cui parlo è stata espressa dal ing. il quale precisamente mi disse Pt_10
che io avevo effettuato la trasferta a OD senza richiedere l'autorizzazione
preventiva, per cui sarebbe stato tenuto ad avviare un procedimento disciplinare nei miei confronti, ma in ragione dei miei trascorsi non l'avrebbe fatto. Preciso che è prassi consolidata in Provincia quella per cui le trasferte effettuate nell'ambito della funzione
di rappresentante della Commissione non devono essere autorizzate, atteso che il nesso
funzionale con i compiti della commissione contiene in sé l'autorizzazione. Fu sempre
l'ing. a chiedermi di scrivere una relazione sulla trasferta a OD e sulla Pt_10
riunione della Commissione del 27 ottobre. In realtà io ho redatto una relazione ma
limitatamente alla trasferta a OD. Non mi è stata richiesta una integrazione in
proposito.
Non ricordo se ho inviato altri messaggi a in ordine alla questione della riunione Per_1
della Commissione.
L'ing. non mi indicò la fonte normativa dell'obbligo che io avrei violato”. Pt_10
Orbene, nella prospettiva di una fisiologica iniziativa di carattere disciplinare, appare piuttosto singolare che:
✓ vi sia stata una comunicazione con mezzi (telefono) e ad ora (ore 7,30 del mattino),
decisamente insoliti, per di più in ordine a un fatto accaduto due giorni prima (mentre pagina 43 di 69 il giorno immediatamente precedente si era tenuta la riunione della Commissione
provinciale di vigilanza più volte citata);
✓ sia stata contestata la violazione di una disposizione che secondo prassi consolidata non veniva applicata nell'ipotesi di trasferta compiuta per conto della Commissione
provinciale di vigilanza.
✓ vi sia stata la richiesta a un componente della Commissione provinciale di vigilanza di redigere una relazione in ordine alla riunione del 27.10.2021 (è sintomatico dell'irritualità della richiesta il fatto che sia rimasta inevasa senza conseguenze per il funzionario . Pt_11
Inoltre la condotta tenuta dal dirigente appare difforme dalle prescrizioni Pt_10
contenute nell'art. 5 co.2 e 3 delle norme disciplinari (“
2. Soggetto competente per
l'irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo verbale è il dirigente della
struttura di appartenenza del dipendente. In tale caso il dirigente, convocato
tempestivamente il dipendente in presenza del capo ufficio o del coordinatore, gli contesta verbalmente l'infrazione circostanziando il fatto addebitato e, laddove non
ritenga idonee le eventuali giustificazioni, ne spiega i motivi e lo esorta al puntuale
rispetto delle disposizioni violate. Del richiamo verbale viene tempestivamente data
circostanziata comunicazione scritta alla struttura competente in materia di personale ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale del dipendente;
tale comunicazione è inviata
per conoscenza anche al dipendente interessato. Per le restanti sanzioni disciplinari
provvede invece il dirigente della struttura competente in materia di personale previa
contestazione scritta dell'addebito.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il dirigente
della struttura in cui il dipendente lavora segnala immediatamente e comunque entro 10
giorni dalla notizia, alla struttura competente in materia di personale i fatti da contestare al dipendente, opportunamente circostanziati e documentati, per l'istruzione pagina 44 di 69 del procedimento disciplinare. In caso di mancata segnalazione entro il termine predetto si darà corso all'accertamento della responsabilità del soggetto tenuto alla
comunicazione.
4. Salvo il caso di archiviazione della segnalazione per manifesta
infondatezza degli addebiti, inesistenza dei fatti addebitati o carenza dei presupposti, la
struttura competente in materia di personale procede alla contestazione scritta dell'addebito….”), le quali attribuiscono al dirigente della struttura di appartenenza del dipendente alcune competenze, ma non quella di archiviare informalmente un procedimento disciplinare.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
si è soffermata diffusamente sulla procedura di applicazione/non applicazione
[...]
del rimprovero verbale, ma non è stata in grado né di porre in dubbio la ricostruzione dei fatti, né di contestare l'anomalia di un'archiviazione informale di un procedimento disciplinare.
Infine il “non ricordo” circa l'invio di “altri messaggi a in ordine alla questione Per_1
della riunione della Commissione” appare, in ragione della sua inverosimiglianza, trattandosi di circostanza risalente a meno di un anno fa, un'amnesia mirata del teste volta a evitare ulteriori difficoltà.
Alla stessa udienza è stato escusso anche il teste , come da verbale: Testimone_1
“Viene esibito al teste il doc. 24 di parte ricorrente.
Il teste dichiara: “Confermo di aver ricevuto da il messaggio apparente Parte_11
sul documento che mi viene esibito. non mi riferì di altri messaggi. Non ho ricordi Pt_11
di aver telefonato a per domandargli l'autorizzazione a mostrare al Dirigente Pt_11
l messaggio del 28 ottobre ed altri due messaggi”. Pt_1
Viene esibito al teste il doc. 25 di parte ricorrente.
pagina 45 di 69 Il teste dichiara: “Quando ho scritto di pressioni nei confronti di altri componenti della
Commissione, da me ritenute improprie, mi riferivo a e al messaggio del Parte_11
28 ottobre.”
Viene esibito al teste il doc. 26 di parte ricorrente.
Il teste dichiara: “Mi richiamo a quanto appena detto in relazione al doc. 25… A
integrazione di quanto detto in precedenza, è vero che il ricorrente mi chiese che gli esibissi altri messaggi che mi aveva inviato. Io chiesi a l'autorizzazione e Pt_11 Pt_11
quindi non acconsentii alla richiesta formulata dal ricorrente, anche perché si trattava di messaggi confidenziali tra me e Questi messaggi riguardavano l'andamento Pt_11
della pratica relativa al concerto e risalgono al febbraio- marzo 2022 all'incirca. Ho
parlato di messaggi confidenziali dato che aveva ritenuto di inviarli a me e non al Pt_11
Dirigente”.
In ordine al “non ricordo” circa una telefonata a per richiedergli l'autorizzazione a Pt_11
mostrare al dirigente il messaggio del 28 ottobre 2021 ed altri due messaggi, si Pt_1
impone, trattandosi di circostanza risalente a meno di un anno fa, la stessa considerazione svolta in ordine all'amnesia mirata di Pt_11
Una compiuta valutazione se la condotta addebitata sub 6. e qui in esame sia idonea a integrare un presupposto giustificativo della revoca dell'incarico dirigenziale richiede di considerare la vicenda nel suo complesso.
Orbene, come già più volte rilevato, con la deliberazione n. 1257/2021 (cui è seguita la sottoscrizione di conforme convenzione in data 24.8.2021) la Giunta provinciale adottò
la scelta di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area pagina 46 di 69 individuata dalla stessa Giunta provinciale potesse effettivamente acquisire quell'idoneità.
L'assunzione di tale obbligazione non venne preceduta da alcun contatto né con la
Commissione provinciale di vigilanza (seppur competente a esprimere il parere ex art. 141 co.1, lett. a) reg. esec. TULPS), né con il dirigente del Servizio Polizia
amministrativa provinciale (seppur competente a rilasciare le autorizzazioni ex artt. 68 e
80 TULPS ed ex art. 143 reg. esec. TULPS).
Solo successivamente al perfezionamento del rapporto contrattuale tra
[...]
la Commissione provinciale di vigilanza e il dirigente del Controparte_1
Servizio Polizia amministrativa provinciale vennero coinvolti nella prima fase dell'istruttoria dal Dipartimento protezione civile, attraverso il Servizio Prevenzione
Rischi e Centrale unica emergenza (come emerge dal parere espresso dal Comitato
tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile in data 10.12.2021).
In occasione della riunione del 27.10.2021 la Commissione espresse un parere rebus sic stantibus di inidoneità dell'area individuata ad ospitare un evento con la presenza di
120.000 spettatori.
Si è già rilevato come la decisione di esprimere un parere collegato alla situazione presente appare conforme al principio di buon andamento della pubblica
Amministrazione, del dovere di tutela degli interessi pubblici e dell'obbligo di agire con diligenza e adeguatezza. Infatti evidenziare con tempestività le carenze che presentava l'area individuata avrebbe orientato l'Amministrazione provinciale nei lavori di adeguamento dell'area, contribuendo così a scongiurare il pericolo che la
[...]
risultasse inadempiente all'obbligo assunto verso la società Controparte_1
organizzatrice di mettere a disposizione un'area in grado di ospitare 120.000 spettatori,
pagina 47 di 69 tanto più che nel frattempo la vendita dei biglietti, nel numero, appunto, di 120.000 era già stata avviata.
Appare evidente che la Commissione ritenne (correttamente) di privilegiare la propria funzione di suggeritore attribuitale ex lege (art. 141 co.1, lett. e) reg.esec. TULPS),
piuttosto che preoccuparsi del fatto che una chiara presa di posizione ufficiale (seppur interlocutoria) avrebbe reso più evidente la scelta, adottata dalla Giunta provinciale, di vincolarsi giuridicamente con la società organizzatrice, nonché gestore di tutta la biglietteria, IG NG s.r.l. in ordine alla messa a disposizione di un'area idonea ad ospitare 120.000 spettatori paganti, prima che vi fosse la certezza che l'area individuata dalla stessa Giunta provinciale potesse effettivamente acquisire quell'idoneità.
Di qui la reazione della Giunta provinciale e di un alto dirigente nei confronti del ricorrente, del funzionario che aveva presieduto la Commissione in occasione della riunione del 27.10.202, in cui era stato espresso il parere negativo, e di un componente della Commissione.
Successivamente l'Amministrazione provinciale, anziché procedere a un confronto con la Commissione provinciale di vigilanza e con il dirigente del Servizio amministrazione,
quali autorità competenti, rispettivamente, a esprimere il parere e a rilasciare l'autorizzazione, adottò la scelta di affidare a una società esterna, la Controparte_3
la determinazione della “capienza massima ammissibile” dell'area e la verifica
[...]
delle “condizioni di sicurezza”, con particolare “attenzione alle vie di fuga presenti e alle altre misure adottate o adottabili per garantire la sicurezza e l'idoneità dell'area in riferimento alle specifiche normative in materia di sicurezza”.
Come emerge dalla nota di data 16.2.2022 (doc. 28 fasc. ric.) la Controparte_3
nonostante una specifica previsione contrattuale in tal senso, non si adoperò, senza che il suo inadempimento suscitasse reazioni da parte dell'Amministrazione provinciale, pagina 48 di 69 affinché nello svolgimento dell'incarico venisse coinvolta la Commissione provinciale di vigilanza e il ricorrente, quale dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale.
Ciò in un contesto dove il fatto che la si fosse Controparte_1
già obbligata a mettere a disposizione un'area idonea a ospitare un numero di spettatori paganti pari a 120.000 non poteva non costituire un fattore di condizionamento sulla società privata chiamata a determinare la “capienza massima ammissibile” dell'area.
Inoltre non risulta che la società abbia tempestivamente risposto, Controparte_3
come, invece era suo dovere assunto contrattualmente, alle diffuse osservazioni critiche svolte dal ricorrente e da altri due componenti la Commissione sempre nella nota del
16.2.2022, anche in proposito senza reazioni da parte dell'Amministrazione provinciale.
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
allega che rispondeva invece puntualmente alle osservazioni svolte
[...] Controparte_3
Cont dalla nella riunione del 6 maggio 2022, a progettazione ormai conclusa;
si vedano in proposito le due note di riscontro del 6 maggio 2022 (DOCC. 67-68) e del 10 maggio 2022
(DOCC. 69-70)”.
Rimane però il fatto che la società mai ha risposto alle osservazioni Controparte_3
di cui alla nota del 16.2.2022 e la sua inerzia permaneva anche all'epoca (5.4.2022) in cui il ricorrente tenne le condotte cui afferisce il motivo di revoca dell'incarico in esame.
Alla luce di questo lungo excursus deve concludersi che le considerazioni espresse dal ricorrente al Commissariato del Governo per la Provincia di NT nella nota n. 5264 del
5.4.2022 non hanno nuociuto all'immagine della Controparte_1
nella misura in cui costituiscono una legittima reazione alle condotte tenute
[...]
dall'Amministrazione provinciale nei suoi confronti, le quali rappresentano la causa originaria di quel pregiudizio.
pagina 49 di 69 Orbene, è indubbio che, una volta conosciuto il parere negativo espresso dalla
Commissione provinciale di primo grado, al ricorrente e a un componente della stessa alcuni componenti della Giunta provinciale hanno espresso severe critiche;
inoltre un alto funzionario ha prospettato, con modalità anomale e per un addebito inidoneo, a un componente della stessa Commissione la possibilità dell'avvio di un procedimento disciplinare.
La sostanziale estromissione del ricorrente e della Commissione provinciale di vigilanza dalla fase di determinazione della “capienza massima ammissibile” dell'area e di verifica delle “condizioni di sicurezza” e l'affidamento di tali compiti a una società
privata può aver ingenerato legittimamente la convinzione che quella fase avrebbe dovuto concludersi con valutazioni che non esponessero la Controparte_1
al rischio di inadempimento dell'obbligo, assunto dalla Giunta provinciale,
[...]
di mettere a disposizione della società organizzatrice un'area concerto in grado di accogliere 120.000 spettatori.
In definitiva, il fatto sub 6. non è idoneo a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
a 7., 8., 9. e 10.
Appare opportuno esaminare congiuntamente i fatti sub 7., 8., 9 e 10..
Essi riguardano due richieste, presentate in data 21.12.2021 (doc. 12 fasc. conv.) e in data 2.2.2022 (doc. 24 fasc.conv.) dal consigliere provinciale ai sensi dell'art. CP_8
147 del Regolamento interno del Consiglio provinciale.
- - -
E' necessario evidenziare che i commi 2, 3 e 4 di detta norma dispongono: pagina 50 di 69 “
2. I consiglieri hanno diritto di prendere visione e di acquisire copia degli atti e dei
documenti in possesso dell'amministrazione provinciale.
3. I consiglieri possono chiedere informazioni verbali e possono chiedere, anche
verbalmente, di esaminare o acquisire copia di atti o documenti in possesso
dell'amministrazione provinciale non coperti dal segreto d'ufficio per disposizione di
legge o di regolamento, o la cui diffusione non pregiudichi la riservatezza o la dignità
delle persone. La richiesta può essere rivolta al Presidente della Provincia, all'assessore
competente per materia o direttamente ai responsabili delle strutture.
4. Se le strutture eccepiscono l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di
riservatezza, la richiesta di documentazione è rivolta al Presidente della Provincia. In
tale caso il consigliere può comunque prendere visione degli atti, con il dovere di rispettare il segreto d'ufficio o l'obbligo di riservatezza”.
Deve aggiungersi che l' UMST - Unità di missione strategica affari generali della
Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza ha emanato in data 5.5.2020 una circolare (doc. 13 fasc. conv.) con cui, pur ricordando che “le Strutture provinciali
rimangono competenti ad evadere puntualmente le richieste di informazione e di accesso
provenienti dai consiglieri, essendo la funzione della scrivente UMST limitata all'eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità”, ha, al fine di “garantire effettività, tempestività e modalità uniformi di riscontro alle istanze ex art. 147 formulate dai Consiglieri provinciali”, così disposto: “Si invitano le strutture a informare sempre, preventivamente, secondo le
istruzioni esplicitate sotto, la scrivente struttura ai fini di consentire, ove necessario, il supporto e la collaborazione nella gestione delle istanze;
l'UMST rimane disponibile per
una preliminare valutazione congiunta con la Struttura competente delle richieste
pagina 51 di 69 recanti profili particolari o criticità (profili attinenti la riservatezza, il segreto d'ufficio o richieste eccessivamente onerose)”.
Si delinea, quindi, il seguente quadro normativo:
a)
il diritto di accesso, di cui sono titolari i consiglieri provinciali, concerne qualsiasi documento in possesso dell'Amministrazione provinciale;
quindi quest'ultima circostanza unitamente all'effettiva esistenza del documento rappresentano gli unici presupposti costitutivi del diritto;
b)
in sole due ipotesi è precluso ai consiglieri provinciale l'esercizio di tale diritto (pur permanendo quello di “prendere visione”):
➢ l'assoggettamento del documento a un segreto d'ufficio previsto da disposizione di legge o da regolamento;
➢ il pregiudizio della riservatezza o della dignità delle persone qualora il documento venisse diffuso;
c)
la verifica se il documento oggetto della richiesta di accesso sia in possesso dell'Amministrazione provinciale e la valutazione se sussistano i limiti all'esercizio del diritto indicati sub a) spetta in via esclusiva al responsabile della struttura che conserva il documento, come è correttamente confermato dalla circolare del 5.5.2020;
d'altronde una previsione diversa sarebbe stata illegittima in quanto in contrasto con il
Regolamento interno del Consiglio provinciale, il quale attribuisce alle sole strutture il potere di eccepire l'esistenza del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza;
in proposito è significativo che l'intervento del presidente della Provincia è previsto solo nel caso di diniego da parte della struttura e al fine di consentire al consigliere pagina 52 di 69 provinciale di prendere visione del documento nel rispetto del segreto d'ufficio o dell'obbligo di riservatezza;
l'attribuzione in via esclusiva alle strutture della competenza in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciali, il che comporta soprattutto l'autonomia rispetto alla Giunta
provinciale e agli uffici costituenti la sua organizzazione amministrativa, appare del tutto ragionevole se si considera che, di regola, l'esercizio, da parte del consigliere provinciale, del diritto di accesso è propedeutico all'avvalersi, da parte del medesimo consigliere, di altri diritti a lui attribuiti, in particolare di quelli previsti dagli artt. 151 e segg. dello stesso Regolamento interno del Consiglio provinciale, ossia di presentazione di interrogazioni e interpellanze, che solitamente hanno quale destinataria la Giunta
provinciale; appare chiaro come quel regolamento, attribuendo in via esclusiva alle strutture la competenza in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciali, abbia voluto evitare che la Giunta provinciale, interferendo liberamente nella gestione delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali, potesse condizionare l'esercizio del diritto alla presentazione di interrogazioni e interpellanze da parte dei consiglieri provinciali alla stessa Giunta provinciale.
d)
l'UMST - Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della
Giunta e trasparenza svolge soltanto una funzione di “eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità”;
il carattere eventuale di tale supporto si concretizza nella previsione che le strutture provinciali (che, come si appena è visto, sono competenti in via esclusiva in tema di diritto di accesso dei consiglieri provinciale, in particolare quanto all'accertamento dei presupposti e alla valutazione in ordine ai due limiti posti all'esercizio) sono “invitate” a pagina 53 di 69 informare preventivamente l'UMST “ai fini di consentire, ove necessario, il supporto e la collaborazione nella gestione delle istanze”;
è vero che nelle istruzioni operative si dispone che “le singole strutture dovranno: -
trasmettere tempestivamente per conoscenza le domande (successivamente alla
protocollazione da parte della struttura ricevente) formulate dai Consiglieri alla UMST
Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, all'Assessore
competente in materia e al Dipartimento di appartenenza, indicando nella nota di trasmissione l'esistenza di eventuali profili di criticità riscontrati oppure la sussistenza del segreto d'ufficio o di profili di riservatezza riguardanti la documentazione oggetto della richiesta”;
tuttavia tale previsione, se intesa nei termini di imposizione alle strutture di un incondizionato obbligo di trasmissione, appare, oltre che in contraddizione con l'
“invito” precedentemente formulato, illegittima in quanto lesiva della competenza attribuita alle strutture (da cui discende, come correttamente precisato dalla circolare, la natura solo eventuale della funzione di supporto dell'UMST nella gestione delle richieste di accesso);
in ogni caso, alla luce della disciplina del diritto di accesso attribuito dal Regolamento
interno del Consiglio provinciale, la previsione va interpretata restrittivamente, limitando la sua applicazione ai casi in cui la struttura ritenga sussistano profili di criticità (che,
infatti, come prevede la stessa circolare, la struttura è tenuta a indicare nell'atto di trasmissione) attinenti l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza
(che rappresentano gli unici presupposti di esistenza e, rispettivamente, limiti di esercizio di quel diritto di accesso);
pagina 54 di 69 appare, infatti, evidente che un generale obbligo di trasmissione in capo alle strutture sarebbe eccedente rispetto alla funzione, attribuita dalla stessa circolare all' UMST -
Unità di missione strategica affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, di “eventuale supporto nella gestione di quelle domande caratterizzate da profili di particolare criticità” (necessariamente riguardanti, come si è appena visto,
l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza) e potrebbe ingenerare la tendenza
(lesiva della competenza attribuita alle strutture) a un controllo generalizzato sulla gestione, da parte delle strutture, delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali.
Per le considerazioni che precedono non appaiono persuasivi gli assunti svolti dalla nella memoria di costituzione nel presente Controparte_1
giudizio laddove si fondano su un'asserita assimilazione piena all'istituto generale dell'accesso civico delle istanze formulate dai consiglieri provinciali, le quali implicano le peculiarità sopra indicate, rispetto alle quali parte convenuta ha omesso di confrontarsi.
- - -
In ordine alla prima richiesta la Giunta provinciale addebita al ricorrente:
➢ di non aver osservato le indicazioni, fornite dalla direzione generale, di limitare l'accesso al solo verbale della riunione 27.10.2021, atteso che il consigliere Pt_2
aveva formulato la richiesta ai soli atti amministrativi e non anche la corrispondenza;
➢ di aver ipotizzato che vi fosse una superiore volontà di tenere “nascosti” gli atti;
➢ di avere, con mail del 29.12.2021, repentinamente e immotivatamente anticipato dal
30.12.2021 al 29.12.2021 il termine per la formulazione delle indicazioni da parte della Direzione generale. pagina 55 di 69 Appare evidente che si tratta di censure del tutto estranee a profili di criticità attinenti i presupposti di esistenza del diritto di accesso attribuito ai consiglieri provinciali
(esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale) e i due limiti all'esercizio di quel diritto (assoggettamento del documento a un segreto d'ufficio previsto da disposizione di legge o da regolamento;
pregiudizio della riservatezza o della dignità delle persone qualora il documento venisse diffuso).
Di qui la loro infondatezza e comunque la loro inidoneità a configurare la violazione di norme puntuali di legge e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, la lesione dell'immagine della pubblica amministrazione, il pregiudizio dei rapporti di fiducia e collaborazione nell'amministrazione e l'adozione di comportamenti sleali.
Anzi, a ben vedere, dette censure (al pari della nota del 29.12.2021 sub doc. 17 con cui il direttore generale pretendeva di sovrapporsi all'interpretazione effettuata dalla struttura in ordine alla richiesta di accesso formulata dal consigliere rappresentano una Pt_2
chiara espressione di quella tendenza a sottoporre le strutture a un controllo generalizzato sulla gestione delle richieste di accesso presentate dai consiglieri provinciali, che, come già evidenziato, appare illegittima in quanto palesemente lesiva delle competenze attribuite in materia alle strutture.
Può aggiungersi che la determinazione del 30.12.2021, con cui il Servizio Polizia
amministrativa provinciale ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dal consigliere risulta per tabulas (doc. 18a fasc. conv.) sottoscritta (digitalmente) Pt_2
non già dal ricorrente, ma dal funzionario (il quale per questo suo atto non Parte_7
risulta abbia subito conseguenze di sorta).
Nella memoria di costituzione nel presente giudizio la Controparte_1
sostiene che l'addebito principale sarebbe costituito dall'effetto derivato dalle
[...]
pagina 56 di 69 condotte esaminate e costituito dall'evento di “aver scientemente creato i presupposti per un'ingiustificata eco mediatica”, ma si tratta di affermazione dal contenuto a dir poco evanescente, atteso che “aver creato” non è un evento, ma una condotta, inoltre risulta palesemente generica e comportante giudizio la locuzione “un'ingiustificata eco mediatica” ed, infine, il difetto di illegittimità delle condotte non può che comportare l'assenza di illegittimità anche degli effetti che eventualmente ne sono derivati.
Le stesse considerazioni e valutazioni appaiono pertinenti anche all'addebito, mosso dalla Giunta provinciale in ordine alla seconda richiesta di accesso presentata dal consigliere provinciale per aver rilasciato al consigliere gli atti, senza preavvisare Pt_2
l'UMST Affari generali della Presidenza, segreteria della Giunta e trasparenza, né
attendere le eventuali indicazioni della Direzione generale.
Infatti neppure in questo caso si presentavano profili di criticità attinenti l'esistenza del documento e il suo possesso da parte dell'Amministrazione provinciale, nonché il segreto d'ufficio e l'obbligo di riservatezza (che rappresentano gli unici presupposti di esistenza e, rispettivamente, limiti di esercizio di quel diritto di accesso).
Inoltre anche in proposito emerge che la determinazione del 2.2.2022, con cui il Servizio
Polizia amministrativa provinciale ha dato riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dal consigliere risulta per tabulas (doc. 25 fasc. conv.) sottoscritta Pt_2
(digitalmente) non già dal ricorrente, ma dal funzionario (il quale neppur in Parte_7
questo caso risulta abbia subito conseguenze di sorta).
- - -
In definitiva, i fatti sub 7. 8., 9 e 10 non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 7/1997.
pagina 57 di 69 a 11.
La Giunta provinciale contesta al ricorrente “la reiterata formalizzazione di giudizi negativi aprioristici in pendenza dell'istruttoria, come da ultimo l'allegato alle
determinazioni - di diverso avviso - del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza.”.
a)
Quanto al carattere assertamente aprioristico dei giudizi negativi espressi dal ricorrente in riferimento allo svolgimento del concerto dell'artista VA RO, l'assunto appare smentito per tabulas sotto un duplice profilo.
In primo luogo si rinvengono in alcuni documenti, che il ricorrente ha contribuito a formare, affermazioni diametralmente opposte;
si vedano in proposito:
➢ il verbale della riunione del 27.10.2021, in cui la Commissione provinciale di vigilanza ha espresso parere negativo circa l'idoneità dell'area a ospitare 120.000 spettatori paganti, in cui si legge: “La Commissione resta inoltre disponibile per
valutare ulteriore documentazione che dovesse essere presentata e che attestasse in modo inequivocabile la sicurezza dell'area” (doc. 12 fasc.ric.);
➢ la nota dell'1.12.2021, inviata al dirigente Servizio Prevenzione rischi, nonché per conoscenza al presidente della , a un assessore, al direttore generale e a due CP_1
dirigenti generali, in cui il ricorrente confermava “la massima disponibilità mia e dei
miei collaboratori per ogni adempimento connesso all'istruttoria della pratica e allo svolgimento dell'incarico” (doc. 9 fasc.conv.);
➢ la mail del 3.5.2022, inviata al dirigente generale del
[...]
Turismo, in cui il ricorrente affermava in relazione Parte_6
al passaggio da lui a quel dirigente generale della competenza a rilasciare le pagina 58 di 69 autorizzazioni afferenti il concerto del 20 maggio 2022: “Con riferimento alla tua
nota prot. 0287713 di data 28 aprile con la quale mi hai portato a conoscenza della
delibera in oggetto (peraltro di 2 settimane prima), confermo ovviamente la massima
collaborazione mia personale ed anche dei miei collaboratori che ho ovviamente e tempestivamente avvisato di tale passaggio di competenze” (doc. 6 fasc. ric.).
Quanto all'altro profilo, è agevole evidenziare la valutazione negativa circa l'idoneità dell'area individuata dalla Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000
spettatori paganti, è stata formulata dal ricorrente sempre mediante diffuse e articolate motivazioni, il che è espressione di un atteggiamento diametralmente opposto a quello aprioristico, che la Giunta provinciale gli ha addebitato;
si vedano in proposito:
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
27.10.2021 (doc. 12 fasc.ric.);
➢ la nota del 25.11.2021, inviata dal ricorrente al dirigente del Servizio Prevenzione
rischi nonché per conoscenza al presidente della , a un assessore, al CP_1
direttore generale e a due dirigenti generali (doc. 27a fasc. ric.);
➢ la nota del 17.2.2022, inviata dal ricorrente alla società nonché Controparte_3
per conoscenza al Commissario del Governo per la Provincia di NT, alla
Questura, al Dipartimento artigianato, commercio, promozione, sport e turismo e al
Servizio prevenzione rischi e centrale unica di emergenza (doc. 28 fasc. ric.);
➢ la nota del 5.4.2022, inviata dal ricorrente al Commissariato del Governo per la provincia di (doc. 31 fasc. conv.); CP_1
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
4.5.2022 (doc. 36 fasc. ric.);
pagina 59 di 69 ➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
10.5.2021 (doc. 14 fasc. ric.);
➢ il verbale della riunione della Commissione provinciale della vigilanza in data
18.5.2021 (doc. 15 fasc. ric.).
b)
Quanto all'addebitata difformità tra le valutazioni espresse dal ricorrente e le determinazioni finali assunte dalla Commissione provinciale di vigilanza nelle riunioni del 10.5. e del 18.5.2022 (la Giunta provinciale fa rifermento “alle determinazioni - di diverso avviso - del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza”, che, tuttavia, come emerge dal doc. 32 fasc.conv., non prese alcuna posizione in ordine alle considerazioni svolte dal ricorrente in quella sede, tant'è vero che il Commissario del Governo così si espresse: “… in relazione a quanto espresso dal dott. sottolinea la necessità di Pt_1
proseguire nel lavoro di fattiva collaborazione e grande sinergia attualmente in essere,
allo scopo di definire, in ogni singolo aspetto, il piano di sicurezza adeguato all'importanza e la delicatezza dell'evento”), come già precisato dallo scrivente nel corso della discussione orale all'udienza del 18.8.2022, oggetto del presente giudizio non è
stabilire se fosse più corretta la posizione espressa dal ricorrente in occasione dell'adozione, in data 18.5.2020, del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del concerto dell'artista VA RO il 20.5.2020 o, invece, la diversa volontà espressa in quella sede dalla Commissione provinciale di vigilanza – ma stabilire se la condotta tenuta dal ricorrente sia stata contraria o conforme ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione provinciale, se abbia nuociuto o meno agli interessi e all'immagine di detta Amministrazione, se abbia pregiudicato il rapporto di fiducia e collaborazione nell'Amministrazione, se sia stata o meno espressione di negligenza e/o inadeguatezza e/o slealtà nello svolgimento dell'attività lavorativa. pagina 60 di 69 La risposta deve essere negativa alla luce, oltre che del carattere mai apodittico delle considerazioni espresse dal ricorrente, anche di una serie di circostanze tutte sintomatiche dell'opinabilità della questione circa l'idoneità dell'area individuata dalla
Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000 spettatori paganti. Infatti soltanto se il ricorrente avesse assunto una posizione del tutto priva di apprezzabili riscontri oggettivi si imporrebbe la risposta opposta.
In proposito – premesso che l'ampio dibattito svoltosi tra enti, tra uffici e con società
private in ordine alla questione è stato inevitabilmente condizionato dal fatto che già dall'agosto 2021 la aveva assunto in via Controparte_1
negoziale (convenzione approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione del
26.7.2021 e sottoscritta in data 23 agosto 202) l'obbligazione verso la società
organizzatrice e gestore esclusivo della biglietteria IG NG s.r.l. di mettere a disposizione un'area concerto idonea a ospitare 120.000 spettatori paganti (basti pensare cosa sarebbe accaduto se la Commissione provinciale di vigilanza alla riunione del
18.5.2020, ossia due giorni prima del concerto, avesse espresso un parere negativo,
quando, come riferito (doc. 37 fasc. conv.) da un rappresentante dell'organizzazione ai primi di maggio 2022 erano già stati venduti 110.000 biglietti) – assume un significativo rilievo, a conferma dell'opinabilità della questione circa l'idoneità dell'area individuata dalla Giunta provinciale a ospitare in tutta sicurezza 120.000 spettatori paganti – la varietà che ha caratterizzato le scelte adottate dagli esponenti della Questura di NT e precisamente:
i) in occasione della riunione del Commissione provinciale di vigilanza in data
27.10.2021 il rappresentante della Questura si espresse negativamente;
ii) in sede di riunione del tavolo tecnico il giorno 17.2.2022, la Questura, “in relazione al
Cont documento elaborato dalla dal titolo "VASCO ROSSl, gestione evento", ed in pagina 61 di 69 particolare con riferimento alla planimetria presente a pagina 13 all'interno del
paragrafo 5.4 "Vie di fuga" la questura di , in via del tutto preliminare, al fine CP_1
di accrescere e migliorare la sicurezza dell'area”, proponeva alcune
“precisazioni/integrazioni”, tra cui “allargare a 25/30 metri le tre uscite di sicurezza sulla ferrovia” e “ragionare su una possibile riduzione della capienza massima, al di sotto quindi dei 120.000 previsti (almeno un 10%)”;
iii) in occasione delle riunioni del Commissione provinciale di vigilanza in data 10. e
18.5.2022 il rappresentante della Questura espresse “parere favorevole al rilascio
della licenza di agibilità ex art. 80 del TULPS e della licenza di esercizio ex art. 68
del TULPS per l'area e i concerti di VA RO in programma nei giorni 19 e 20 maggio 2022 con la presenza dei programmati 120.000 spettatori”, nonostante l'allargamento a 25/30 metri delle tre uscite di sicurezza sulla ferrovia non fosse stato realizzato, come allegato dal ricorrente a pag. 7 del suo atto introduttivo, senza che la abbia contestato la circostanza nelle Controparte_1
proprie difese, pur assai estese e articolate;
iv) il giorno successivo all'evento il Questore di NT veniva intervistato da un quotidiano (“L'Adige”, edizione di lunedì 23 maggio 2022 sub doc 13 fasc. ric.) al quale dichiarava: “E' andato tutto bene, per fortuna. ma diciamo che, senza dubbio
abbiamo vissuto un evento al limite per quel che riguarda il numero di persone coinvolte… E' chiaro che tutto si è svolto al limite… [a ben vedere sono queste considerazioni non troppo dissimili da quelle svolte dal ricorrente nello scritto inviato al Commissariato del Governo per la provincia di in data 5.4.2022 (doc. 31 CP_1
fasc. conv.) in occasione della riunione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza: “Sono infatti pienamente consapevole che con grandissima probabilità
(diciamo al 99%) il concerto si potrebbe svolgere senza particolari conseguenze pagina 62 di 69 anche con 120.000 persone (il popolo di VA è notoriamente molto disciplinato e
corretto), ma sono anche consapevole che, ove si verificassero situazioni di panico….”] … per il futuro si può pensare a qualcosa di analogo, ma non certo su
questi livelli. Personalmente credo che la soglia delle 100.000 persone non possa
essere superata e per gestire tutto al meglio vada ulteriormente ridotta. Ma il limite
delle 100.000 persone per come è strutturata l'area e soprattutto sono strutturati i dintorni è un limite da non superare”.
Inoltre alcune delle previsioni, che il ricorrente aveva formulato specie in ordine alle difficoltà che avrebbe incontrato il deflusso degli spettatori dopo il concerto, si sono in effetti avverate.
Quanto alla paventata insufficienza delle vie di fuga verso la ferrovia (si vedano in particolare la nota del 17.2.2022, inviata dal ricorrente alla società Controparte_3
sub doc. 28 fasc. ric. e la nota del 5.4.2022, inviata dal ricorrente al Commissariato del
Governo per la provincia di sub doc. 31 fasc. conv.; in verità la circostanza era CP_1
stata segnalata dalla Questura in occasione del tavolo tecnico del 17.2.2022 sub doc. 16),
emerge dalla nota inviata dal Questore di NT in data 5.8.2022, a seguito di ordinanza ex art. 213 cod.proc.civ. pronunciata all'udienza del 4.8.2022, che:
“Al termine del concerto di VA RO verso le ore 01.00 del giorno 21.05.2022, nella
zona posta a nord della "Trentina Music Arena", l'area occupata dalle persone che
stavano lasciando il sito, vedeva un lento costante deflusso, ciononostante, un gruppo di
persone in coda, anziché rispettare la via per l'esodo, sfondava una rete di recinzione ed
iniziava ad attraversare un meleto che conduceva sotto il cavalcavia dl via Marinai
d'Italia.
pagina 63 di 69 Nelle more di poter raggiungere l'apertura, veniva data la nota via radio alla Centrale
Operativa affinché venisse bloccato il traffico ferroviario a scopo cautelare, nel caso i
soggetti defluiti impropriamente da detto varco avessero poi attraversato i binari.
la Centrale operativa informava immediatamente il personale della Polizia Ferroviaria
presente sul posto con una pattuglia composta da due operatori, che confermavano
l'attraversamento dei binari e comunque la presenza ingiustificata di soggetti nell'area
pertinenziale dei binari stessi.
Il numero di persone che ha attraversato i binari è stato di circa 200 individui, motivo
per il quale non si è potuto. provvedere ad una compiuta identificazione degli stessi, né
ad impedirne il transito. Si precisa che il transito delle persone è avvenuto solo dopo la
tempestiva interruzione del traffico ferroviario, in modo da non esporre alcun soggetto a
rischio investimento. Di tale evento è stata redatta apposita C.N.R. trasmessa alla
Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di NT.
Il traffico ferroviario è stato interrotto dalle ore 01.10 fino alle successive 2,33, orario in
cui le motivazioni che ne avevano cessato il blocco erano terminate.
L'autorizzazione alla riapertura del traffico ferroviario è stata data solo dopo aver
ripristinato la recinzione dell ed aver bonificato l'area interessata, in modo da Pt_8
evitare che soggetti ivi seduti o sdraiati, potessero rialzarsi ed impegnare anche loro la
sede ferroviaria. Da detto varco non sono transitate più di 1.500 persone nel complesso,
di cui solo le predette 200 hanno attraversato i binari, le altre si sono disperse lungo la via ciclabile che sì ritrovava al termine del meleto… Il ripristino totale della circolazione senza più limitazioni è stato disposto alle ore 3.49”.
Appare evidente che una turbativa del traffico ferroviario di oltre due ore e mezza, con una completa interruzione di quasi un'ora e mezza, a causa della presenza ingiustificata di 1.500 soggetti nell'area pertinenziale dei binari e dell'attraversamento dei binari, da pagina 64 di 69 parte di 200 persone, rappresenta, anche pur considerando la responsabilità dei singoli, il chiaro sintomo di un'insufficienza delle vie di fuga. Infatti, se il deflusso fosse avvenuto con modalità ordinarie, ben difficilmente 1.500 persone avrebbero sfondato una rete di recinzione e 200 avrebbero attraversato i binari.
Quanto alla paventata insufficienza delle vie di fuga verso nord (si vedano nuovamente la nota del 17.2.2022 inviata dal ricorrente alla società sub doc. 28 Controparte_3
fasc. ric. e la nota del 5.4.2022 inviata dal ricorrente al Commissariato del Governo per la provincia di sub doc. 31 fasc. conv.), se nella già citata nota pervenuta dalla CP_1
Questura si afferma che: “Il deflusso è terminato alle ore 2,50. Il Dirigente del servizio ha messo la forza in libertà verso le ore 03.15 del giorno 21.05.2022”, la stampa (sito de
“L'Adige” in data 23.5.2022 sub doc.13 fasc. ric.) ha titolato: “Ore 1, il grande blocco
sul ponte al Marinaio, e la gente invade la ferrovia: il deflusso dura ore e ore, ecco
l'inferno della rotatoria” e l'autore dell'articolo ha riferito: “… il deflusso si è trasformato in un incubo per molti spettatori… L'uscita dalla grande area è iniziata ancor prima della fine del concerto: … alle 23,45 i primi spettatori che si avviavano verso la città …. e parte la marea, 120 mila persone (ma stime ora parlano di 108 mila)
si mettono in moto tutte insieme: escono su via San Vincenzo, che su via dei Viticoltori
(dietro la Cantina Sociale). Ma inevitabilmente tutti devono passare dalla rotatoria del
Mc Donalds, il vero “collo di bottiglia”. Fa impressione vedere una massa compatta che
avanza camminando, come un fiume, per oltre un'ora. Ma dietro l'angolo c'è un altro
“collo di bottiglia”: la maggior parte imbocca il ponte verso il Marinaio per prendere la
tangenziale (riservata ai pedoni). Ma la corsia di immissione verso nord è stretta, e in
quella piccola curva si incaglia il flusso. Risultato: poco dopo le 1 il cavalcavia fra
McDonald's e Marinaio si blocca. Sopra ci sono 5mila persone ferme, mentre le altre
migliaia e migliaia continuano ad arrivare da dietro. Poi accadde quello che non doveva pagina 65 di 69 succedere: qualche centinaio di fans, spazientiti per l'attesa, che viene dopo ore e ore di
sole, caldo, canti e balli, sfonda le reti: da una parte ci sono quelli che risalgono la
scarpata per aggiungersi al flusso del ponte, avendo fatto il giro nei campi lungo la
roggia dietro la Cantina Sociale. Dall'altra, quelli che sfondano le protezioni e si buttano verso il buio per attraversare i binari”.
Si tratta di circostanze che appaiono dare riscontro alle critiche che il ricorrente ha più volte espresso in ordine all'insufficienza delle vie di fuga, con condotte che, quindi,
appaiono non già in contrasto, come ritenuto dalla Giunta provinciale, ma conformi al principio di buon andamento dell'Amministrazione provinciale, non già volte a nuocere gli interessi e l'immagine di detta Amministrazione, ma dirette a prevenirne i pregiudizi e costituenti espressione di diligenza e adeguatezza.
Quindi anche i fatti sub 11. non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi della revoca dell'incarico dirigenziale previsti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P.
7/1997.
§4. conclusioni in ordine alle domande di parte ricorrente volte ad accertare
l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della
[...]
in data 31.5.2022 sub n. 976 e a condannare la Controparte_1
a reintegrare il ricorrente Controparte_1 Pt_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa
[...]
Provinciale.
In definitiva – alla luce delle statuizioni che precedono, le quali hanno evidenziato che i fatti, posti dalla Giunta provinciale di , con la deliberazione n. 976/2022, a CP_1
fondamento della revoca dell'incarico dirigenziale disposta nei confronti del ricorrente, non sono idonei a integrare le fattispecie richiamate dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. pagina 66 di 69 7/1997 – appaiono fondate e meritano, quindi accoglimento, le domande di parte ricorrente volte ad accertare l'illegittimità della deliberazione adottata dalla Giunta della in data 31.5.2022 sub n. 976 e di conseguenza Controparte_1
a condannare la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
§5. in ordine alla domanda risarcitoria proposta dal ricorrente
Il ricorrente propone domanda volta a condannare la Parte_1 [...]
al risarcimento dei danni a lui assertamente derivati dalla Controparte_1
deliberazione adottata dalla Giunta della in Controparte_1
data 31.5.2022 sub n. 976, che chiede siano “da quantificarsi in via forfettaria secondo il prudente apprezzamento del Giudice”.
La domanda non è fondata.
Infatti il ricorrente non ha assolto l'onere, pacificamente a suo Parte_1
carico (ex plurimis Cass. S.U. 11.11.2008, n. 26972; Cass. S.U. 24.3.2006, n. 6572; Cass.
18.7.2019, n. 19434;), di allegare e provare circostanze da cui sia possibile inferire la sussistenza dei danni di cui pretende il risarcimento.
Infatti, in proposito, il ricorrente si è limitato a deduzioni assolutamente generiche (“la revoca dell'incarico ha ferito personalmente e professionalmente il dott. e Pt_1
continua a ferirlo ogni giorno che passa per la sua palese ingiustizia, incidendo sulle sue condizioni di salute”), peraltro svolte non già a sostegno della pretesa risarcitoria, ma per affermare la ricorrenza del presupposto cautelare rappresentato dal periculum in mora.
Tale mancanza non può essere sopperita invocando il potere di valutazione equitativa del danno che l'art. 1226 cod.civ. attribuisce al giudice;
infatti secondo il consolidato pagina 67 di 69 orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 15.3.2024, n. 7072; Cass. 14.3.2024,
n. 6957; 0 Cass. 17.11.2020, n. 26051; Cass. 30.7.2020, n. 16344; Cass. 22.2.2018, n.
4310;) il giudice può esercitare tale potere solo ai fini della quantificazione di danni, la cui esistenza sia certa nella sua consistenza ontologica.
La valutazione equitativa del danno presuppone che il danno sia certo nella sua esistenza,
cioè che la sussistenza di un danno risarcibile nell' an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata.
Ne consegue che, ove la prova del danno non sia stata raggiunta, non può chiedersi al giudice di creare i presupposti logici e normativi per la liquidazione di quanto richiesto.
La ratio della valutazione equitativa, una volta che la prova del danno sia stata raggiunta,
e, in mancanza degli elementi necessari per procedere ad una sua puntuale quantificazione, è quella di rimettere al potere-dovere del giudice di sopperire alle eventuali difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria e la ricerca di una omogeneità tra risarcimento accordato e danno risentito.
Giammai la valutazione equitativa assume valenza surrogatoria della prova del danno, né
può pensarsi di utilizzarla per sopperire alla difficoltà di dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento o altra condotta illecita che ne sta alla base ed il danno.
§6. in ordine all spese
Stante la soccombenza reciproca e considerato che in sede cautelare il ricorrente ha già percepito la somma di € 4.000,00 (maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2
d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA e CNPA) a titolo di rifusione delle spese afferenti a quel giudizio, appare equo disporre l'integrale compensazione tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento. pagina 68 di 69
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di NT – sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, così decide:
1. Accerta che i fatti posti a fondamento della revoca dell'incarico di dirigente del
Servizio Polizia amministrativa provinciale, disposta nei confronti del ricorrente dalla Giunta provinciale di con deliberazione n. 976 del Parte_1 CP_1
31.5.2022, non sono idonei a integrare uno dei presupposti giustificativi prescritti dall'art. 24 co. 5, primo periodo L.P. 3.4.1997, n. 7
2. Condanna la a reintegrare il ricorrente Controparte_1
nelle funzioni di dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Parte_1
Provinciale.
3. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di condanna della Parte_1
al risarcimento dei danni a lui Controparte_1
assertamente derivati dalla deliberazione adottata dalla Giunta della RO
in data 31.5.2022 sub n. 976. Controparte_1
4. Ferma restando la statuizione in punto spese adottata nel giudizio cautelare, dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti in ordine alle spese relative al presente procedimento.
NT, 9 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 69 di 69