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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 07/10/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 807/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. GARGINI EMILIANO;
Parte_1
L'avv. Gargini discute la causa, riportandosi agli atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GARGINI EMILIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“
1. Dichiarare che il rapporto di agenzia tra il sig. , titolare della ditta individuale Parte_1 omonima, e la società si è interrotto in data 31/08/2023 per anzianità e pensionamento del CP_1 ricorrente;
2. Conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare al CP_1 sig. a titolo di indennità suppletiva di clientela la somma di euro 5.290,97, o quella Parte_1 diversa di giustizia;
3.Vittoria di spese ed onorari”. In particolare, il ricorrente, quale titolare di omonima impresa individuale, ha dedotto di aver stipulato il 1.2.2012 un contratto di agenzia senza esclusiva con la la quale, a Controparte_2
decorrere dal 1.2.2024, aveva ceduto il ramo di azienda e, con esso, anche il contratto di agenzia predetto, con le medesime condizioni e pattuizioni, alla Ha poi riferito che, il 31.8.2023, il CP_1 rapporto era cessato per recesso esercitato dal per raggiungimento dell'età per la pensione di Pt_1
vecchiaia. Ha lamentato dunque la mancata corresponsione da parte della convenuta dell'indennità suppletiva di clientela, secondo quanto sancito dall'art. 8 del contratto di agenzia e dagli AEC del commercio del 16.2.2009, ammontante ad € 5.290,97 secondo i criteri di cui all'art. 13 AEC. La società convenuta non si è costituito per l'udienza di discussione del 5 giugno 2025, né in data successiva. Verificata la regolarità delle notificazioni e dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul diritto del ricorrente all'indennità suppletiva di clientela
Il ricorso merita accoglimento.
1. È documentale che il ricorrente avesse stipulato il 1.2.2012 con la un Controparte_2
contratto di agenzia a tempo indeterminato, nel quale si prevedeva – per quanto qui d'interesse –
l'applicazione dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto di cui agli AEC del Commercio del
16.2.2009 (cfr. doc. 2 ricorso, in specie artt. 8 e 9).
Emerge ex actis altresì che, con effetto dal 1.2.2014, la abbia ceduto il ramo Controparte_2
d'azienda cui afferiva il rapporto di agenzia del all' come notificato dalla cedente al Pt_1 CP_1
(doc. 3 ricorso). Pt_1
Il rapporto contrattuale è proseguito senza soluzione di continuità sino a che il ricorrente, avendo raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (come risulta dal doc. 5 ricorso, dal febbraio 2020 Pt_1
riceve la pensione da RC), il 13.2.2023 ha comunicato via pec alla società preponente il proprio recesso con preavviso di 6 mesi come stabilito dall'art. 9 del contratto, cessando dunque la propria attività in favore della il 31.8.2023 (a termini dell'art. 1750, ultimo comma, c.c., cui la CP_1
previsione contrattuale faceva esplicito rinvio).
2. Parte ricorrente ha agito innanzi a questo giudice per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione da parte della dell'indennità suppletiva di clientela. Coli assume che tale CP_1
indennità, nonostante i solleciti effettuati (cfr. doc. 7 ricorso), non gli sia stata pagata dalla preponente, quantunque gli fosse dovuta ai sensi degli artt. 12 e 13 AEC, ricorrendone i presupposti. Per contro, non chiede che sia accertato il diritto alla c.d. indennità meritocratica, e deduce di aver già riscosso il
FIRR tramite RC.
3. L'art. 12 AEC applicati al rapporto prevede che “All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.”.
Il successivo art. 13, quanto alle modalità di determinazione in concreto della misura dell'indennità di fine rapporto ex art. 12, stabilisce che le tre componenti di quest'ultima siano: i) l'Indennità di risoluzione del rapporto (i.e. FIRR), riconosciuto all'agente ancorché in assenza di incrementi di clientela e/o fatturato;
ii) l'Indennità suppletiva di clientela, rispondente al principio di equità e non necessitante, per la sua erogazione, del ricorrere della prima delle due condizioni di cui all'art. 1751, comma 1, c.c. (ovverosia, che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari coi clienti esistenti e che il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi); iii) l'Indennità meritocratica, per la cui corresponsione viene richiamato l'art. 1751, comma 1, c.c., nella parte relativa al presupposto dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
3.1. Per quanto qui rileva, il capo II dell'art. 13 AEC si occupa di stabilire le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità suppletiva di clientela. In particolare, al secondo comma si dispone che “L'indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a: […] conseguimento di pensione di vecchiaia RC e/o Inps […]”.
Ebbene, sulla scorta di quanto accertato in fatto, il caso di specie risulta sussumibile nella previsione testé citata: vi è prova che il rapporto, concluso il 31.8.2023, avesse avuto inizio nel 2012; la cessazione del rapporto inter partes è dipesa da dimissioni per raggiungimento da parte dell'agente dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
3.2. In ordine al quantum, il già richiamato capo II) dell'art. 13 AEC dispone che “Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
Parte ricorrente ha prodotto tutte le fatture emesse, trimestre per trimestre, dall'agente nel corso del rapporto di agenzia (cfr. doc.
9-11 ricorso), da cui si evince, come correttamente asserito in ricorso, che per i primi tre anni di durata del rapporto di agenzia il fatturato complessivo ammonta ad € 42.480,75, per i successivi tre anni il fatturato totale ammonta ad € 41.252,50, e le provvigioni maturate dal settimo anno sino alla cessazione del rapporto ammontano ad € 64.318,03.
Applicando le percentuali stabilite dalla norma collettiva summenzionata, come risulta anche dai conteggi analitici prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'importo dell'indennità vantata in questa sede dal è pari ad € 5.290,98. Pt_1
4. Tutto ciò posto, parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela per l'ammontare complessivo di € 5.290,98 (su cui andranno applicate le ritenute di legge), con conseguente condanna al pagamento di tale somma a carico della convenuta contumace.
Sulle spese di lite Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa, del valore della causa quasi corrispondente al margine inferiore dello scaglione, del numero delle udienze tenute e dell'attività processuale svolta dalla parte ricorrente, senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità suppletiva di clientela per la cessazione Parte_1
del rapporto di agenzia con la società convenuta in data 31.8.2023 per le ragioni di cui in motivazione,
e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere a tale titolo a parte ricorrente la somma di € 5.280,98, al lordo delle ritenute di legge;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 807/2024 tra
Parte_1
PARTE RICORRENTE
e
CP_1
PARTE RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025 alle ore 10.00 innanzi alla dott.ssa Giulia Pecchioli, sono comparsi:
Per la parte personalmente con l'avv. GARGINI EMILIANO;
Parte_1
L'avv. Gargini discute la causa, riportandosi agli atti ed alle conclusioni ivi formulate, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice
Si ritira in Camera di consiglio.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Il Giudice
Terminata la Camera di consiglio, assenti le parti, alle ore 10.10 emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 807/2024 promossa da:
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. GARGINI EMILIANO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore
Parte ricorrente contro
C.F.: ) CP_1 P.IVA_1
Parte resistente contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio la Parte_1 CP_1
formulando le seguenti conclusioni:
[...]
“
1. Dichiarare che il rapporto di agenzia tra il sig. , titolare della ditta individuale Parte_1 omonima, e la società si è interrotto in data 31/08/2023 per anzianità e pensionamento del CP_1 ricorrente;
2. Conseguentemente condannare in persona del suo legale rappresentante, a pagare al CP_1 sig. a titolo di indennità suppletiva di clientela la somma di euro 5.290,97, o quella Parte_1 diversa di giustizia;
3.Vittoria di spese ed onorari”. In particolare, il ricorrente, quale titolare di omonima impresa individuale, ha dedotto di aver stipulato il 1.2.2012 un contratto di agenzia senza esclusiva con la la quale, a Controparte_2
decorrere dal 1.2.2024, aveva ceduto il ramo di azienda e, con esso, anche il contratto di agenzia predetto, con le medesime condizioni e pattuizioni, alla Ha poi riferito che, il 31.8.2023, il CP_1 rapporto era cessato per recesso esercitato dal per raggiungimento dell'età per la pensione di Pt_1
vecchiaia. Ha lamentato dunque la mancata corresponsione da parte della convenuta dell'indennità suppletiva di clientela, secondo quanto sancito dall'art. 8 del contratto di agenzia e dagli AEC del commercio del 16.2.2009, ammontante ad € 5.290,97 secondo i criteri di cui all'art. 13 AEC. La società convenuta non si è costituito per l'udienza di discussione del 5 giugno 2025, né in data successiva. Verificata la regolarità delle notificazioni e dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti, ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della camera di consiglio odierna, con lettura del dispositivo e contestuale motivazione ex art. 429 c.p.c.
***
Sul diritto del ricorrente all'indennità suppletiva di clientela
Il ricorso merita accoglimento.
1. È documentale che il ricorrente avesse stipulato il 1.2.2012 con la un Controparte_2
contratto di agenzia a tempo indeterminato, nel quale si prevedeva – per quanto qui d'interesse –
l'applicazione dei criteri di calcolo dell'indennità di fine rapporto di cui agli AEC del Commercio del
16.2.2009 (cfr. doc. 2 ricorso, in specie artt. 8 e 9).
Emerge ex actis altresì che, con effetto dal 1.2.2014, la abbia ceduto il ramo Controparte_2
d'azienda cui afferiva il rapporto di agenzia del all' come notificato dalla cedente al Pt_1 CP_1
(doc. 3 ricorso). Pt_1
Il rapporto contrattuale è proseguito senza soluzione di continuità sino a che il ricorrente, avendo raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia (come risulta dal doc. 5 ricorso, dal febbraio 2020 Pt_1
riceve la pensione da RC), il 13.2.2023 ha comunicato via pec alla società preponente il proprio recesso con preavviso di 6 mesi come stabilito dall'art. 9 del contratto, cessando dunque la propria attività in favore della il 31.8.2023 (a termini dell'art. 1750, ultimo comma, c.c., cui la CP_1
previsione contrattuale faceva esplicito rinvio).
2. Parte ricorrente ha agito innanzi a questo giudice per vedersi riconosciuto il diritto alla corresponsione da parte della dell'indennità suppletiva di clientela. Coli assume che tale CP_1
indennità, nonostante i solleciti effettuati (cfr. doc. 7 ricorso), non gli sia stata pagata dalla preponente, quantunque gli fosse dovuta ai sensi degli artt. 12 e 13 AEC, ricorrendone i presupposti. Per contro, non chiede che sia accertato il diritto alla c.d. indennità meritocratica, e deduce di aver già riscosso il
FIRR tramite RC.
3. L'art. 12 AEC applicati al rapporto prevede che “All'atto della risoluzione del contratto sarà corrisposta dalla ditta all'agente o rappresentante una indennità secondo le disposizioni del seguente art. 13. Le parti si danno atto che con i versamenti di cui al successivo art. 13 è assolto ogni obbligo gravante sulle case mandanti in virtù dell'art. 1751 c.c.”.
Il successivo art. 13, quanto alle modalità di determinazione in concreto della misura dell'indennità di fine rapporto ex art. 12, stabilisce che le tre componenti di quest'ultima siano: i) l'Indennità di risoluzione del rapporto (i.e. FIRR), riconosciuto all'agente ancorché in assenza di incrementi di clientela e/o fatturato;
ii) l'Indennità suppletiva di clientela, rispondente al principio di equità e non necessitante, per la sua erogazione, del ricorrere della prima delle due condizioni di cui all'art. 1751, comma 1, c.c. (ovverosia, che l'agente abbia procurato nuovi clienti o sensibilmente sviluppato gli affari coi clienti esistenti e che il preponente ne riceva ancora sostanziali vantaggi); iii) l'Indennità meritocratica, per la cui corresponsione viene richiamato l'art. 1751, comma 1, c.c., nella parte relativa al presupposto dell'aumento del fatturato con la clientela esistente e/o l'acquisizione di nuovi clienti.
3.1. Per quanto qui rileva, il capo II dell'art. 13 AEC si occupa di stabilire le modalità per il riconoscimento e l'erogazione dell'indennità suppletiva di clientela. In particolare, al secondo comma si dispone che “L'indennità di suppletiva di clientela sarà altresì corrisposta – sempre che il rapporto sia in atto da almeno un anno – in caso di dimissioni dell'agente dovute a: […] conseguimento di pensione di vecchiaia RC e/o Inps […]”.
Ebbene, sulla scorta di quanto accertato in fatto, il caso di specie risulta sussumibile nella previsione testé citata: vi è prova che il rapporto, concluso il 31.8.2023, avesse avuto inizio nel 2012; la cessazione del rapporto inter partes è dipesa da dimissioni per raggiungimento da parte dell'agente dei requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia.
3.2. In ordine al quantum, il già richiamato capo II) dell'art. 13 AEC dispone che “Per gli affari conclusi successivamente al 1° gennaio 1989 l'indennità suppletiva di clientela verrà calcolata nel modo seguente: a) 3% (tre per cento) sulle provvigioni maturate nei primi tre anni di durata del rapporto di agenzia;
b) 3,50% (tre e cinquanta per cento) sulle provvigioni maturate dal quarto al sesto anno compiuto;
c) 4% (quattro per cento) sulle provvigioni maturate negli anni successivi”.
Parte ricorrente ha prodotto tutte le fatture emesse, trimestre per trimestre, dall'agente nel corso del rapporto di agenzia (cfr. doc.
9-11 ricorso), da cui si evince, come correttamente asserito in ricorso, che per i primi tre anni di durata del rapporto di agenzia il fatturato complessivo ammonta ad € 42.480,75, per i successivi tre anni il fatturato totale ammonta ad € 41.252,50, e le provvigioni maturate dal settimo anno sino alla cessazione del rapporto ammontano ad € 64.318,03.
Applicando le percentuali stabilite dalla norma collettiva summenzionata, come risulta anche dai conteggi analitici prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'importo dell'indennità vantata in questa sede dal è pari ad € 5.290,98. Pt_1
4. Tutto ciò posto, parte ricorrente ha diritto al pagamento dell'indennità suppletiva di clientela per l'ammontare complessivo di € 5.290,98 (su cui andranno applicate le ritenute di legge), con conseguente condanna al pagamento di tale somma a carico della convenuta contumace.
Sulle spese di lite Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in relazione ai parametri minimi dello scaglione di riferimento, tenuto conto della semplicità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di causa, del valore della causa quasi corrispondente al margine inferiore dello scaglione, del numero delle udienze tenute e dell'attività processuale svolta dalla parte ricorrente, senza fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore eccezione ed istanza disattesa o assorbita
1) Accerta e dichiara il diritto di all'indennità suppletiva di clientela per la cessazione Parte_1
del rapporto di agenzia con la società convenuta in data 31.8.2023 per le ragioni di cui in motivazione,
e, per l'effetto, condanna la società convenuta a corrispondere a tale titolo a parte ricorrente la somma di € 5.280,98, al lordo delle ritenute di legge;
2) Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per compensi, € 118,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429 c.p.c., mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 7 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Giulia Pecchioli Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.