Ordinanza presidenziale 29 aprile 2016
Ordinanza collegiale 25 novembre 2020
Decreto decisorio 7 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 07/05/2021, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/05/2021
N. 00643/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 643 del 2006, proposto da
Bresciani Maria Cristina s.r.l., Costruzioni Edilferro s.r.l. e Soc. Coop. Portotollese Servizi Generali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Maria Letizia Govoni e Mario Scopinich, con domicilio eletto presso lo Studio Scopinich in Mestre - Venezia, Via Capuccina, 40;
contro
Comune di Porto Viro, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Dante Marangoni, con domicilio eletto presso lo Studio Grimani in Venezia, Santa Croce, 466/G;
nei confronti
Pianta Costruzioni s.p.a. e Moscardi Impresa Funebre, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Pier Vettor Grimani e Marcella Pacchioli, con domicilio eletto presso lo Studio Grimani in Venezia, Santa Croce, 466/G;
per l'annullamento
del provvedimento con il quale l’offerta presentata dalla parte ricorrente è stata ammessa alla seconda fase (procedura negoziata) del procedimento per l’aggiudicazione del project per il completamento e la gestione del cimitero comunale di Donada, e cioè dei verbali della Commissione di gara del 28 novembre 2005, 19 dicembre 2005 e 18 gennaio 2006, nonché della raccomandata, con la quale il Comune resistente ha dato inizio alla procedura negoziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 25 novembre 2020, con ordinanza collegiale n. 1123 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Compensa le spese del giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 6 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO