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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 21/10/2025, n. 3753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3753 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa , riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
1. Dott. Giuseppe Rana - Presidente
2. Dott.ssa Raffaella Simone - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 842/2024 R.G. vertente tra:
(Avv. SE Parte_1
EN LI )
- ATTORE -
E
(Avv. MASIELLO FRANCESCO) Controparte_1
- CONVENUTO -
- FATTO E DIRITTO -
1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, trascritto presso la Conservatoria dei
RR.II. l'8.2.2024 ai nn. 6282/4826, la ammessa al P.S.S., Parte_1 ha chiesto: “nei confronti di :- accertare e dichiarare la responsabilità della Controparte_1 convenuta nei confronti della per i motivi e titoli Parte_2 innanzi indicati e, per l'effetto, condannarla a pagare/risarcire l'importo di €150.000,00 oltre interessi e rivalutazione, o quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, ad accertarsi in corso di causa;
nei confronti di e , in proprio e nella qualità Controparte_2 Controparte_1 di genitori esercenti la potestà sulle figlie minori (Cf. ) e Persona_1 CodiceFiscale_1 (Cf. ): - accertare e dichiarare che l'atto di destinazione ex Parte_3 C.F._2 art.2645 ter c.c. a rogito del Notaio del 3.7.2023 trascritto il 4.7.2023 ai nn.32879/24870, Per_2
a mezzo del quale i coniugi hanno destinato a far fronte ai bisogni delle figlie Parte_4 minori i seguenti beni e diritti immobiliari di loro proprietà, conservandone l'esclusiva titolarità:
a) appartamento ad uso abitazione, avente accesso condominiale da via Selva n.222, scala “B” composto da 4,5 vani, confinate con cortile interno, vano scala, proprietà e Parte_5 proprietà o loro aventi causa, salvo altri, identificato in catasto fabbricati del Controparte_3
Comune di Altamura al foglio 155, particella 1729, sub.156, Cat.A/3, Cl.4, vani 4,5, via Selva n.222,
p.4, rendita €360,23; b) pertinenziale locale ad uso garage di mq.19 circa, posto al piano interrato del medesimo edificio al quale si accede da rampa carrabile ubicata in via Selva n.226, confinante con corsia di manovra, intercapedine verso via Caduti di Nassirya e proprietà o suoi aventi Per_3 causa, salvo altri;
identificata in catasto fabbricati del Comune di Altamura al foglio 155, particella
1729, sub.61, Cat.C/6, Cl.2, mq.19, via Selva n.226, piano S1, rendita €46,12, è stato stipulato in pregiudizio alle ragioni della Curatela fallimentare e del ceto creditorio, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt.66 l.f. e 2901 c.c.; - per l'effetto, accertare e dichiarare
l'inefficacia di tale atto nei confronti della attrice, con ordine al Conservatore dei Registri Pt_1
Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione/annotazione dell'emananda sentenza, a margine dell'impugnato atto di disposizione, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo. Con condanna dei convenuti al pagamento di spese ed onorari di lite, oltre accessori”.
Costituendosi, e hanno eccepito la prescrizione Controparte_1 Controparte_2 dell'azione di responsabilità e chiesto comunque il rigetto delle domande proposte;
con vittoria delle spese di lite.
Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti e l'espletamento di una CTU. All'udienza dell'8.7.2025, fissata ex art. 281-quinquies co. 1 c.p.c., è stato trattenuto in decisione.
2. In relazione all'azione di responsabilità proposta verso la quale amministratore CP_1 unico della società fallita, si osserva quanto segue.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di prescrizione.
In tesi generale, il Curatore, ai sensi dell'art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l'azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e
2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall'art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell'inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto;
b)
l'azione dei creditori sociali (regolamentata dall'art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall'art. 2476 co.
6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall'inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all'art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti (sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con specifico riferimento a tali azioni, ha avuto modo di evidenziare che “il curatore, quindi, può far valere la responsabilità degli amministratori (nonché del direttore generale, dei liquidatori ecc.) della società fallita tanto a mezzo dell'azione sociale, in quanto ve ne siano i presupposti, e cioè il danno prodotto al patrimonio sociale da un atto, colposo o doloso, commesso in violazione ai doveri imposti a loro carico dalla legge o dall'atto costitutivo, quanto a mezzo dell'azione dei creditori sociali, in quanto ve ne siano i presupposti, vale a dire il pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, nella misura in cui sia stato reso insufficiente alla integrale soddisfazione dei creditori della società, da un atto commesso con dolo o colpa in violazione degli obblighi funzionali alla conservazione della sua integrità” (Cass. n. 13765/2007).
Le due azioni, ancorché diverse, “…vengono ad assumere, nell'ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l'acquisizione all'attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano “…esercitate dal curatore in forma
“cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una “…autonomia giuridica…conservando la loro originaria natura e disciplina…”, con la conseguenza che “…rimangono distinte tra loro sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale” (tra le altre, Cass. n. 10378/2012 e S.U.
n. 1641/2017).
Tale precisazione produce, pertanto, effetti diversi con riferimento, per quanto qui interessa e vista l'eccezione sollevata dalla difesa dell alla decorrenza del termine quinquennale di CP_1 prescrizione, dovendosi tenere conto, rispetto all'azione sociale, la data di cessazione dalla carica
(artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.), nel senso che l'azione deve essere esercitata entro cinque anni da detta cessazione;
mentre, in relazione all'azione che avrebbero potuto proporre i creditori, al verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all'art. 2395 c.c.).
Pur volendo ritenere prescritta l'azione di responsabilità nell'interesse dei creditori, non è, invece, prescritta l'azione sociale di responsabilità che, contrariamente a quanto assume la difesa dell è stata esercitata dal Curatore fallimentare fin dall'atto di citazione. CP_1 Infatti, sebbene alle pagine 3 e 4 dell'atto di citazione si faccia riferimento all'art. 2394 c.c.
(sull'azione di responsabilità dei creditori) e non anche all'art. 2393 c.c. (sull'azione sociale di responsabilità), nelle stesse pagine si precisa che “La Curatela attrice agisce nei confronti di
ai sensi dell'art.146 l.f., per il risarcimento dei danni arrecati all'integrità Controparte_1 patrimoniale della società e del ceto creditorio, a causa delle illegittime condotte gestionali poste in essere dall'amministrator” e che le condotte dell' determinano una responsabilità di natura CP_1 risarcitoria “verso il patrimonio sociale e la massa ex artt.2476 e 2394 c.c.; in questa sede la Curatela agisce ai sensi dell'art.146 l.f. nei confronti dell'amministratore della società”. Quindi, vi sono riferimenti all'integrità del patrimonio sociale, alternativi ai danni subiti dalla massa dei creditori.
Inoltre, rileva anche il richiamo all'art. 146 l.f. che, come visto, è la norma che legittima il Curatore fallimentare all'esercizio sia dell'azione a tutela dei creditori che dell'azione a tutela della società, oltre che il richiamo generico all'art. 2476 c.c. e, quindi, al suo comma 1 che disciplina l'azione sociale riguardo alle s.r.l.
Per quanto suesposto, l'azione sociale di responsabilità, proposta nell'anno 2024, non può ritenersi prescritta poiché alla data del 28.12.2023 la risultava essere ancora CP_1 amministratore della società in questione (v. visura camerale della del 28.12.2023), Parte_1 tenuto conto che in caso di dichiarazione di fallimento della società l'amministratore permane nella carica.
2.1. Tanto premesso, si può passare all'esame del merito della proposta azione di responsabilità.
La Suprema Corte ha avuto modo di chiarire, in linea di principio, che “Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell'amministratore della stessa l'individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev'essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell'amministratore, che l'attore ha l'onere di allegare, onde possa essere verificata l'esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento” (Cass. S.U. n. 9100/2015).
Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall'impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell'aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale (così, Cass. n. 19733/2915;
Cass. n. 25977/2008). Infatti, integra responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell'attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi (Trib. Bologna, Sez. Spec. Impresa, 15.9.2022; Trib. Milano, Sez. Spec. Impresa, 3.4.2020).
Al riguardo, le Sezioni Unite, nella già menzionata sentenza n. 9100/2015, hanno significativamente precisato: “Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell'essersi protratta la gestione dell'impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l'ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all'amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta
l'immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all'esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell'attività d'impresa”.
Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell'amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa (Cass.
n. 22911/2010; Cass. n. 17033/2008; Cass. n. 3694/2007).
Del resto, l'art. 2486 c.c., il cui comma 3 è stato invocato dalla curatela attrice, ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali, così esordisce: “Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza …”. Quindi, la norma sulla quantificazione del danno presuppone logicamente l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per fa valere tale responsabilità dell'amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall'attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Nella fattispecie in esame, il CTU ha accertato che la perdita del capitale sociale si è verificata al 31.12.2015 per la somma di € 18.287,39.
Al riguardo, il CTU ha condivisibilmente rilevato che “se il compenso dell'amministratrice fosse stato correttamente contabilizzato nel proprio anno di competenza, la società già dal
31.12.2015 si sarebbe ritrovata coinvolta in una causa di scioglimento/liquidazione, poiché il patrimonio netto ha completamente eroso il capitale sociale.”. Infatti, si legge nella relazione del
CTU: “È indubbio, come peraltro confermato dalla parte convenuta che il compenso di € 45.000,00 percepito dall'amministratrice è relativo a n. 3 annualità, al quale corrisponde il compenso di €
15.000,00/anno oltre le imposte previdenziali per complessivi € 31.096,39, a decorrere dall'anno di competenza 2015 e sino al 2017“ e ha “aggiunto alle passività di bilancio al 31.12.2015 il compenso annuo lordo dell'amministratrice di € 31.096,39, rilevando che il patrimonio netto è negativo per la somma di € 18.287,39” (v. prospetto a pg. 9 delle risposte alle osservazioni dei ctp).
Sul punto la difesa della si è limitata ad osservare che il CTU “ha arbitrariamente CP_1 rettificato i bilanci degli esercizi 2015, 2016 e 2017, disconoscendo la documentazione ufficialmente depositata presso la Camera di Commercio, in violazione del principio di affidamento sui bilanci regolarmente approvati e pubblicati”. L'osservazione non ha pregio poiché è noto che i bilanci approvati e pubblicati posso essere oggetto di rettifica in sede di accertamento della responsabilità dell'amministratore al fine di verificare la sussistenza di appostazioni non corrette.
Il ctp dell' ha invece replicato al CTU che “non vi è alcun elemento che renda CP_1 plausibile attribuire pro-quota la competenza economica delle suddette SOPRAVVENIENZE
PASSIVE all'esercizio 2018. Pertanto, iI sottoscritto non condivide il conteggio del CTU e ritiene che le suddette vadano riprese integralmente e, dunque, che, ai fini Parte_6 del calcolo del danno in questione, le sopraccitate vadano decurtate Parte_6 dell'intero importo di 93.289,16 €.".
Sul punto, si fa rilevare che, oltre al fatto che la stessa difesa della ha dedotto che CP_1
“i compensi percepiti dall'amministratrice, oltre ad essere stati deliberati sin dal 2015 …, per quanto formalmente contabilizzati alla data del 30.12.2018, sono stati, in realtà, materialmente percepiti poco per volta nel corso degli anni dall'amministratrice stessa” (e quindi non tutti nel
2018), come condivisibile considerazione del CTU rileva comunque il fatto che “dal punto di vista contabile la corretta imputazione dei compensi degli amministratori è quella effettuata con riferimento all'anno di competenza e non rispetto all'anno di riscossione.” (e cioè gli anni 2015,
2016 e 217, tanto che il CTU ha “quanto contabilizzato come sopravvenienza passiva al 31.12.2018
(costo amministratore per gli anni 2015-16-17 di complessivi di € 93.289,16), mediante la ripartizione del costo in base agli anni di competenza (31.12.2015, 31.12.2016 e 31.12.2017) al fine di ottenere i bilanci in tal senso rettificati”).
E' indiscusso in atti che l'amministratore della società abbia negli anni 2016 e 2017 proseguito l'attività caratteristica non in una prospettiva liquidatoria, aggravando così il deficit patrimoniale (alle perdite registrate nei bilanci fin dall'esercizio 2014 si è aggiunta la perdita del capitale sociale al 31.12.2015, secondo quanto suesposto).
Tuttavia, il CTU ha accertato che dopo la registrazione del patrimonio netto negativo per €
5.856,00, come risultante dal bilancio al 31.12.2017, “Con riguardo alla gestione aziendale da parte dell'amministratrice in epoca successiva alla registrazione della perdita, ossia a partire dal
01.01.2018 sino al 31.12.2018, dall'esame della documentazione contabile emerge che la sig.ra
non ha effettuato nuove operazioni atte ad aggravare il dissesto aziendale, bensì CP_1
l'incremento dei costi inerenti la gestione caratteristica è controbilanciato dall'incasso dei relativi lavori in corso che si sono per lo più concentranti nel primo semestre del 2018”.
In particolare, il CTU ha riferito che “Dall'esame della documentazione contabile emerge che la sig.ra non ha effettuato nuove operazioni atte ad aggravare il dissesto aziendale, CP_1 bensì l'incremento dei costi inerenti la gestione caratteristica è controbilanciato dall'incasso dei relativi lavori in corso che si sono per lo più concentranti nel primo semestre del 2018 … Circa
l'attività aziendale, partendo dalle voci attive del bilancio al 31.12.2018 dall'esame delle voci n.7
“rimanenze” si evince che la (fall.) nel corso del 2018 ha concluso i lavori in corso Parte_1 dall'esercizio precedente senza accumulare ulteriori nuovi contratti ovvero non ha dato inizio a nuove opere destinate a restare incomplete, poiché l'importo al 31.12.2017 di € 61.971,00 si è ridotto ad € 2.150,00 a titolo di sole merci residuate dalla riserva all'esercizio precedente, con
l'azzeramento della voce relativa ai lavori in corso. Desta interesse in tal senso la sostanziale invarianza delle voci patrimoniali relative alle immobilizzazioni che denotano l'assenza di nuovi investimenti. A conferma della direzione intrapresa dall'amministratore, intesa a concludere le opere in corso cercando nel limite dell'anno solare di incassare i crediti esigibili nel breve periodo, si evidenzia che l'importo dei crediti esigibili verso clienti entro 12 mesi è passato da € 64.930,00 del 2017 ad € 35.897,02 del 2018, perciò la fallita ha incassato nel 2018 crediti per € 29.032,98, nella stessa ottica sono quindi da valutare la diminuzione delle fatture da emettere passate da
€ 64.000,00 del 2017 ad € 34.412,02 nel 2018. Le medesime risultanze si ottengono analizzando il flusso economico. I ricavi da vendite e prestazioni passando da € 88.367,09 del 2017 ad € 36.812,91 del 2018, unitamente ai costi anch'essi sostanzialmente dimezzati per materie di consumo che sono passati da € 50.678,82 del 2017 ad € 28.754,93 del 2018 ed il costo per il personale ridotto ad €
61.541,64 nel 2018 rispetto ad € 150.234,97 denotano un'attività aziendale molto ridimensionata nell'ultima annualità prima del fallimento orientata alla conclusione dei lavori in corso di ordinazione senza l'assunzione di nuovo rischio imprenditoriale.”.
Si noti che pur in presenza di una causa di scioglimento della società l'attività conservativa imposta all'amministratore dall'art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell'attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l'incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l'omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell'attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274
c.c.).
Dall'altro lato, il CTU ha “Con riguardo alle voci negative di bilancio che concorrono alla perdita complessiva di esercizio nella annualità 2018 pari ad € 300.032,74 ed il conseguente patrimonio netto negativo pari ad € 289.987,25 (dato dalla differenza tra il capitale di € 10.000,00 aumentato delle riserve) il sottoscritto ritiene di rettificare l'entità del passivo non considerando le seguenti voci di bilancio in quanto non conseguenti alla prosecuzione nell'attività d'impresa successivamente al palesarsi dell'erosione del capitale sociale” (v. pg. 29 ss. della relazione), giungendo così a determinare il patrimonio netto negativo al 31.12.2028 per il minor importo di €
157.806,75 (pg. 10 repliche alle osservazioni dei ctp). Sebbene tale importo sia maggiore di quello di € 5.856,00, riferito al patrimonio netto negativo al 31.12.2017, non è però imputabile, per quanto esposto, all'amministratore. Ferma la notevole riduzione dei costi tra l'esercizio 2017 e quello 2018 evidenziata dal CTU, ciò che determina le perdite nell'anno 2018 è il calo notevole dei ricavi (da €
325.686,92 del 2017 a € 40.968,57 del 2018) che comunque vi sono stati, mentre l'arresto repentino dell'attività d'impresa avrebbe verosimilmente generato una maggiore perdita con ulteriore riduzione o azzeramento dei ricavi.
Il Collegio ritiene, quindi, che la verificatasi la causa di scioglimento per perdita CP_1 del capitale sociale, abbia violato il precetto di buona amministrazione di gestire la società ai soli fini della conservazione della integrità e del valore del patrimonio sociale soltanto negli anni 2016
e 2017, mentre per l'anno 2018 (e fino al fallimento dichiarato il 14.1.2019) non si rileva alcuna responsabilità.
Venendo alla liquidazione del danno, in applicazione del criterio equitativo del c.d. netti patrimoniali di cui all'art. 2486 co. 3 c.c. (applicabile anche retroattivamente, cfr. Cass. ordinanze nn. 5252/2024 e 8069/2024; norma che, del resto, ha positivizzato un costante indirizzo di legittimità), il patrimonio netto negativo al 31.12.2015 era pari ad € 19.093,39, mentre al
31.12.2017, rettificando il relativo bilancio, era pari non ad € 5.856,00, ma ad € 36.952,39, imputando, per quanto in precedenza esposto, il costo del compenso lordo 2017 dell'amministratore
(€ 31.096,39) a tale periodo (quindi, € 5.856,00 + € 31.096,39). La differenza tra i due patrimoni netti negativi è pari ad € 17.856,00.
Da tale differenza vanno detratti i costi da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione e cioè quei costi che il liquidatore avrebbe, in ogni caso, fatto sopportare al patrimonio aziendale anche se, verificatasi la causa di scioglimento, avesse proceduto, tempestivamente, all'avvio della fase di liquidazione della società che il CTU nella specie ha stimato in complessivi € 10.658,63: (v. pg. 33-
34 relazione del CTU).
Quindi, dalla predetta differenza tra netti patrimoniali (€ 17.856,00) va detratto l'importo di
€ 10.658,63, ricavandosi così l'importo di € 7.200,37.
La Curatela attrice ha anche lamentato l'omesso pagamento dei debiti erariali da parte dell'amministratore, chiedendo che gli vengano addebitati a titolo di responsabilità le sanzioni, gli interessi e oneri per imposte varie, anni 2015-2018, per un totale di € 85.000,00, risultanti dalle cartelle notificate alla Curatela tra il 2019 e il 2023 (v. pg. 8 atto di citazione).
La difesa della ha dedotto in argomento che l'amministratore ha dato la CP_1
“…priorità al pagamento degli stipendi dei dipendenti, che, facendo una valutazione ex ante, avrebbero dovuto garantire una continuità aziendale, la quale, a sua volta, avrebbe dovuto consentire alla società medesima di ripianare le (allora modeste) situazioni di debito che si erano venute a creare…”. Inoltre, stessa difesa ha dedotto che “Analizzando la pag. n. 8 dell'avverso libello introduttivo, infatti, si può facilmente rilevare come: ■ la parte più consistente del debito erariale, dell'importo di € 46.522,40, derivi dal mancato versamento delle imposte rinvenienti dal modello 770/2018: orbene, a tale riguardo viene da chiedersi, con un interrogativo dai contorni evidentemente retorici, come avrebbe potuto la sig.ra pagare le imposte dell'annualità CP_1
2018 (che ovviamente si sarebbero dovute pagare nell'annualità successiva dopo l'approvazione del bilancio), dal momento che, come noto, la “ è stata dichiarata fallita, giusta Parte_1 sentenza emessa in data 14.01.2019: ogni altra considerazione al riguardo rischierebbe di rivelarsi ultronea ed inutilmente ridondante;
■ i restanti debiti aventi una certa rilevanza, per € 30.000,00 circa, derivino dall'UNICO 2015 e dai modelli 770 2016/2017: ebbene, quanto al modello
770/2017, il pagamento delle imposte sarebbe dovuto avvenire nell'annualità 2018, allorquando si
è determinata la situazione di sovraindebitamento che ha poi condotto alla presentazione (nel mese di ottobre) dell'istanza di fallimento da parte dell'Enasarco ed alla successiva dichiarazione di fallimento della “ ; quanto, invece, alle imposte derivanti dall'UNICO 2015 e Parte_1 dal modello 770/2016, i relativi pagamenti, rispettivamente nelle annualità 2016 e 2017, non sono stati eseguiti per una situazione di incapienza, a sua volta determinatasi per il mancato incasso di crediti societari, … ”.
In effetti, quanto al debito erariale per sanzioni, interessi e oneri, dell'importo di € 46.522,40, derivante dal mancato versamento delle imposte rinvenienti dal modello 770/2018, oltre al fatto che dalla cartella prodotta in atti si evince che parte di tale importo comprende l'imposta non pagata
(non imputabile all'amministratore visto che la stessa avrebbe comunque dovuto essere pagata dalla società), si deve, in ogni caso, escludere che l' avrebbe potuto pagare le imposte CP_1 dell'annualità 2018 (che si sarebbero dovute pagare nell'annualità successiva dopo l'approvazione del bilancio), se si considera che la è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_1
14.01.2019.
Quanto alle restanti voci per sanzioni, interessi e oneri portate dalle cartelle notificate e relative agli anni 2015-2017, va rilevato che effettivamente, come visto, fin dal 2014 la società era in perdita, sicché l'omesso pagamento delle imposte è stato determinato dalla crisi finanziaria della società.
La difesa della Curatela ha dedotto, sul punto, che “l'amministratore, anziché pagare le imposte dovute ha preferito incassare anche nel 2018 parte dei propri compensi precedentemente deliberati, così come risultante dall'allegata sentenza penale”.
Tuttavia, trattasi di allegazione generica. Infatti, nel corso degli anni (compresi il 2016 ed il
2017) l'amministratore ha incassato il proprio compenso per € 15.000,00 all'anno, ma, pur volendo ammettere che il compenso complessivo negli anni relativi alle imposte non pagate (2015, 2016 e
2017) avrebbe dovuto essere utilizzato per pagare le imposte (per un totale complessivo di €
45.000,00), la difesa della Curatela non ha indicato quale imposte avrebbero potuto essere pagate integralmente o in parte e, quindi, l'incidenza positiva di tali pagamenti sulla riduzione degli interessi, sanzioni e oneri.
In conclusione, l' va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, CP_1 della somma di € 7.200,37, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata, a decorrere dall'1.1.2018, ossia fino a quando il danno in questione (da omessa attività conservativa del patrimonio sociale) si è prodotto.
3. Venendo alla domanda revocatoria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c., si è visto che la Curatela fallimentare attrice ha chiesto di pronunciare la declaratoria di inefficacia nei confronti della massa dei creditori della liquidazione giudiziale dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. a rogito del
Notaio del 3.7.2023 trascritto il 4.7.2023 ai nn.32879/24870, a mezzo del quale i coniugi Per_2
hanno destinato a far fronte ai bisogni delle figlie minori determinati beni e diritti Parte_4 immobiliari di loro proprietà, conservandone l'esclusiva titolarità.
Sul punto, la difesa dei convenuti assume che “L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. richiede, tra gli altri presupposti, la scientia damni da parte del debitore al momento del compimento dell'atto dispositivo. Nel caso di specie, l'atto di destinazione è stato stipulato nel luglio
2023, ossia: oltre 4 anni dopo la dichiarazione di fallimento (gennaio 2019) dopo l'assoluzione penale della sig.ra con formula piena (maggio 2022). Ebbene, l'assoluzione ottenuta CP_1 nell'ambito di siffatto procedimento, giusta sentenza resa in data 27.05.2022, aveva legittimamente fatto ritenere alla sig.ra di aver definitivamente chiarito la propria posizione, CP_1 sgomberando il campo da qualsiasi dubbio circa la regolarità degli atti e delle scelte dalla stessa compiuti nelle funzioni di amministratrice p.t. della “ . Proprio in ragione di Parte_1 tanto, l'odierna convenuta, finalmente libera da qualunque preoccupazione, si era determinata, unitamente al coniuge, a porre in essere degli atti che potessero tutelare le proprie figlie minori all'uopo decidendo di optare, in totale buona fede, per un atto di destinazione, così vincolando ai bisogni delle proprie figlie l'abitazione coniugale e il pertinenziale box auto, entrambi in comproprietà tra gli stessi. A tale stipula, come noto, si sarebbe pervenuti in data 03.07.2023 … allorquando la sig.ra , in tutta evidenza, era totalmente inconsapevole dell'intenzione CP_1 della Curatela di avviare un'azione di responsabilità (come amministratrice) nei suoi riguardi, così ponendo per l'ennesima volta in dubbio la regolarità della propria attività.”.
Tuttavia, trattandosi di atto a titolo gratuito, posto in essere dopo il sorgere del credito risarcitorio (con l'atto notarile del 03.07.2023), è sufficiente provare ex art. 2901 co. 1 n. 1 e 2 c.c. che la conosceva il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore, e, pendente CP_1 la procedura fallimentare della società della quale la stessa era stata da sempre l'amministratore unico, ritiene il Collegio che la stessa fosse consapevole (anche se definita la pendenza penale) di poter essere chiamata rispondere in via risarcitoria per il suo operato, tenuto conto della gestione di una società in crisi per molti anni (si è visto che la società registrava perdite dal 2014).
Ne discende che la domanda revocatoria proposta può trovare accoglimento.
4. Le spese e le competenze di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate così come in dispositivo. Le competenze legali vengono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal DM
n. 55/2014 per lo scaglione fino da € 5.200,01 a € 26.000,00. Tenuto conto dell'esito del giudizio derivante anche da quanto evincibile dalla CTU, le spese di CTU vanno poste per metà a carico della Curatela attrice e per metà a carico dell così CP_1 come liquidate in corso di causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Bari, Sezione Specializzata in materia di impresa, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, così provvede:
1) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Controparte_1
€ 7.200,37, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma anno per anno rivalutata, a decorrere dall'1.1.2018 in favore della Parte_1
2) dichiara, ex art. 2901 c.c., l'inefficacia nei confronti della Parte_1 dell'atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. a rogito del Notaio del
[...] Per_2
3.7.2023, trascritto il 4.7.2023 ai nn. 32879/24870, ordinando al Conservatore dei Registri
Immobiliari di Bari di procedere alla trascrizione/annotazione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna al pagamento delle spese processuali in favore dell'Erario che si Controparte_1 liquidano in euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso;
4) pone le spese di CTU definitivamente per metà a carico della attrice e per metà a Pt_1 carico dell CP_1
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Giudice est.
Dott. Michele De Palma
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rana