Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5698/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
X sez., in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Ulisse Forziati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c.
nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso ex art 281-undecies c.p.c. depositato in data 16/03/2024 da
, nata a [...] in data [...], cod. fiscale;
Parte_1 C.F._1
, nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_2 C.F._2
, nata a [...] in data [...], cod. fiscale Parte_3 C.F._3
nata a [...] in data [...], cod. fiscale;
Parte_4 C.F._4
, nato a [...] in data [...], cod. fiscale , Parte_5 C.F._5 elettivamente domiciliati in Napoli, via Seggio del Popolo 22, presso lo studio dell'Avv.
Francesco Giliberti, che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Contro
NT
, in persona
[...] del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede sita in Napoli, via Diaz n. 11, è domiciliata ex lege
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione a prima richiesta di pagamento di indennità di occupazione abusiva
Conclusioni per i ricorrenti: 1) Accertare e dichiarare l'inesistenza del credito reclamato dalla
[... convenuta dei beni sequestrati NT
criminalità organizzata a mezzo della richiesta di pagamento in epigrafe e NT pronunciare la nullità della prima richiesta di pagamento indicata in epigrafe. 2) Accertare e dichiarare che gli opponenti hanno trasferito la propria dimora in Napoli alla Via Carlo de Marco
n. 18 a far data dal febbraio 2014 e che pertanto non vi è stata alcuna occupazione senza titolo dell'immobile di Via Carlo De Marco 96 censito in Catasto del Comune di Napoli Fg. 16 –
Plla 289 – Sub 2 e 3, a partire dal 1.2.2014; 3) Per l'effetto, accertare e dichiarare l'inesistenza
1
4) Annullare e comunque dichiarare invalido ed inefficace la richiesta di pagamenti in epigrafe;
5) Annullare e comunque dichiarare invalidi ed inefficaci tutti gli atti presupposti, prodromici, nonché tutti gli atti eventualmente consequenziali e/o comunque connessi all'atto di ingiunzione opposto e disapplicarli per quanto di ragione;
6) In via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui all'avviso di pagamento opposto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione accertare
e dichiarare l'intervenuta prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta a CP_1 mezzo della prima richiesta di pagamento indicata in epigrafe;
7) In via di estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di parziale riconoscimento della sussistenza dei presunti crediti di cui alla richiesta di pagamento opposta, in accoglimento delle eccezione di prescrizione dei presunti crediti reclamati dalla convenuta , dichiarare per quanto di CP_1 ragione, accertare e dichiarare l'entità ed ammontare di tali crediti nella misura che dovesse essere ritenuta di giustizia dal Tribunale Adito.
Conclusioni per la resistente: rigettare la domanda attorea, perché inammissibile, infondata e non provata.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
§ 1. Con “ordinanza di sfratto” del 26/11/2013, emessa ai sensi dell'art. 2-decies, comma
2, della legge 575 del 1965 (attualmente art. 47, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011) e notificata in data 19, 20 e 21 dicembre 2013, l NT
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito )
[...] CP_1 ordinò alla sig.ra e ai di rilasciare l'immobile da loro abusivamente occupato, Pt_1 Pt_2 sito in Napoli, via Carlo de Marco n. 96, fissando per l'esecuzione del rilascio il termine di trenta giorni dalla suddetta notifica (cfr. doc. 3 attori e doc. 4 ). L'ordinanza fu emessa CP_1 dopo che, in data 03/07/2013, era divenuto definitivo il provvedimento di confisca del suddetto immobile in danno di e dopo che, a seguito di sopralluogo della Polizia Persona_1
Municipale del 25/10/2013, era emerso che gli odierni ricorrenti occupavano l'appartamento.
Il rilascio avvenne solo in data 20/04/2015, come risulta dal “verbale di consegna” agli atti
(doc. 4 Agenzia).
Dopo quasi dieci anni dal rilascio, il 15/02/2024, l'agenzia ha notificato ai ricorrenti una
“prima richiesta di pagamento indennità abusiva occupazione”, intimando loro il pagamento di
€ 22.187,59, a titolo di indennità per l'occupazione abusiva dell'immobile confiscato nel periodo compreso tra il 25/10/2013 e il 20/04/2015.
Avverso la suddetta richiesta, i ricorrenti hanno proposto la presente opposizione, sostenendo di aver rilasciato l'immobile sin dal gennaio 2014 ed eccependo la prescrizione del
2 diritto di controparte, trattandosi di importo vantato a titolo di risarcimento del danno extracontrattuale.
Nel costituirsi in giudizio, l ha replicato all'eccezione di prescrizione, sostenendo che CP_1 la fattispecie era regolata dall'art. 2041 cod. civ. con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 cod. civ..
§ 2. Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, il verbale di rilascio rivela una situazione di perdurante occupazione dell'immobile sino alla data del 20/04/2015.
Ciò posto, va evidenziato che l'occupazione di un immobile altrui in assenza di titolo giustificativo configura un illecito extracontrattuale di tipo permanente, rinnovandosi la situazione antigiuridica giorno dopo giorno, senza soluzione di continuità (cfr. Cass., sez. III,
29/05/2018, n. 13369). La fattispecie rientra quindi nell'alveo normativo dell'art. 2043 cod. civ., sicché alla relativa azione risarcitoria si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2947, comma 1, cod. civ., con la precisazione che negli illeciti permanenti la prescrizione decorre da ogni violazione quotidiana, profilandosi, quindi, autonomi decorsi temporali con riferimento a ciascun giorno di occupazione. Tuttavia, il carattere permanente dell'illecito non può essere invocato dall per la salvezza del proprio credito risarcitorio CP_1 poiché, al momento della notifica dell'avviso di pagamento (23/11/2023), risultava già abbondantemente prescritto il quinquennio decorrente dall'ultimo giorno di occupazione abusiva, ossia il 20/04/2015, data in cui è avvenuto il rilascio dell'immobile.
Non è poi condivisibile la tesi della difesa erariale, secondo cui la fattispecie andrebbe ricondotta all'art. 2041 cod. civ.. Infatti, l'azione di ingiustificato arricchimento presuppone una situazione lecita di base, mentre l'occupazione abusiva dà luogo ad una situazione antigiuridica, perché determina una lesione dell'altrui diritto di proprietà, lesione che i ricorrenti erano ben consapevoli di compiere, essendo a conoscenza della confisca (il loro ricorso avverso il decreto emesso dalla Corte di Appello è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di
Cassazione in data 03.07.2013, cfr. fascicolo resistente, “atti giudiziari” n. 4). Del resto, nella richiesta di pagamento non si accenna ad una perdita subita dall'Agenzia e al corrispondente arricchimento degli occupanti, ma si evidenzia un danno alla P.A. derivante dall'indisponibilità del bene. Inoltre, l'azione di arricchimento sottostà alla regola della sussidiarietà (art. 2042 cod. civ.), declinata in astratto dalla recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione n. 33954 del 05/12/2023. Ai fini, cioè, del rispetto dell'art. 2042 cod. civ., la domanda di arricchimento è proponibile solo ove la diversa azione, fondata su contratto, legge o clausole generali, sia carente ab origine del titolo giustificativo, essendo invece preclusa ove il rigetto della domanda derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato. L'azione di arricchimento, dunque, non può essere intesa quale ultimo rimedio invocabile in concreto, essendo, con la prescrizione, spirato il diritto che si poteva far valere per ottenere il ristoro del danno.
Infine, priva di rilevanza è la giurisprudenza richiamata dalla resistente, perché relativa a
3 fattispecie diverse (occupazione conseguente alla scadenza di una concessione o indennità da occupazione legittima dovuta in ambito espropriativo) rispetto a quella oggetto di causa.
In base a tutto quanto precede, il ricorso è accolto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia
n. 55 del 10.03.2014 (come modificati dal d.m. n. 147 del 13.08.2022), del valore della controversia e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) in accoglimento del ricorso, dichiara estinto per prescrizione il credito vantato dall la destinazione dei beni sequestrati e NT confiscati alla criminalità organizzata nei confronti di , Parte_1 Parte_2
, , , ;
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
b) condanna l al pagamento delle spese di lite dei ricorrenti, liquidate in € CP_1
2.991,00 per compenso del difensore (di cui € 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 851,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso,
IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93, c.p.c. in favore dell'Avv.
Francesco Giliberti.
Napoli, 13/01/2025 Il Giudice
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del magistrato ordinario in tirocinio, dott. Marco Lassandro.
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