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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/02/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 122/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.24 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2872/2023, pubblicata il 11/12/2023,
TRA
( P.I. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Marco Buccarella
-APPELLANTE
CONTRO
e con gli Avv. Marco Greco e Sostene Controparte_1 Controparte_2
Invernizzi -APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2872/2023, pubblicata il
11/12/2023, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della sentenza appellata, rigettando ogni contraria richiesta, in riforma della vexata sentenza n. 2872/2023 del 11.12.2023 e notificata in data 18.12.2023:
- Dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
- Riformare la sentenza impugnata, n. 2872 del 11.12.2023 e notificata in data 18.12.2023, per i motivi esposti in narrativa, accogliendo le domande della società appellante, sì come formulate nel giudizio di prime cure;
- condannare, in ogni caso, gli appellati alla refusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, ravvisare la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado. pagina 1 di 3 In via istruttoria: ordinare la trasmissione del Fascicolo d'Ufficio del Tribunale Civile di Monza
n. 388/2020 r.g.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata non ricorrendo i presupposti (la sussistenza dei quali non è nemmeno stata dedotta da controparte)
NEL MERITO
Respingere per i motivi tutti indicati nella narrativa che precede l'appello proposto dalla società
in quanto inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza 2872/2023 emessa dal Tribunale di Monza in persona del Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi.
In ogni caso: con vittoria di spese competenze.
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale Civile di Monza n.
388/2020
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello, previa sospensione della sentenza, avverso la decisione del Tribunale di Monza
n.2872/2023 dell'l11 dicembre 2023 e notificata il 18.12.23 che dichiarava risolto per inadempimento dell'appellante il contratto di locazione inter partes e condannava la stessa al pagamento in favore degli appellati della somma di € 124.810,60 per canoni scaduti ed a scadere oltre interessi, nonché alle spese del primo grado.
Si costituivano gli appellati con comparsa depositata in data 15.3.2024 contestando in toto
l'appello avversario ritenuto inammissibile e infondato e chiedendo la vittoria delle spese.
All'udienza dell'1.10.2024 il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 25 febbraio 2025 ex art. 352 c.p.c. con concessione dei termini perentori intermedi.
Con nota scritta datata 27.12.2024 il difensore dell'appellante dava atto di un intervenuto accordo inter partes con rinuncia della propria assistita all'atto di appello notificata in data
18.12.2024 a controparte.
Con pari nota del 30 dicembre 2024 le parti appellate dichiaravano di accettare la rinuncia e di rinunciare alla liquidazione delle spese.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio a tanto provvedendosi con sentenza nei termini richiesti concordemente dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Milano il 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Maria Grazia Federici
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Grazia Federici Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Laura Cesira Stella Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 15.1.24 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2872/2023, pubblicata il 11/12/2023,
TRA
( P.I. con l'Avv. Parte_1 P.IVA_1
Marco Buccarella
-APPELLANTE
CONTRO
e con gli Avv. Marco Greco e Sostene Controparte_1 Controparte_2
Invernizzi -APPELLATI-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2872/2023, pubblicata il
11/12/2023, in materia di “Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso diverso”.
CONCLUSIONI:
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della sentenza appellata, rigettando ogni contraria richiesta, in riforma della vexata sentenza n. 2872/2023 del 11.12.2023 e notificata in data 18.12.2023:
- Dichiarare ammissibile il presente atto di appello;
- Riformare la sentenza impugnata, n. 2872 del 11.12.2023 e notificata in data 18.12.2023, per i motivi esposti in narrativa, accogliendo le domande della società appellante, sì come formulate nel giudizio di prime cure;
- condannare, in ogni caso, gli appellati alla refusione delle spese e compensi di lite di entrambi i gradi di giudizio;
- in via subordinata, ravvisare la sussistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite di primo e secondo grado. pagina 1 di 3 In via istruttoria: ordinare la trasmissione del Fascicolo d'Ufficio del Tribunale Civile di Monza
n. 388/2020 r.g.
Per e : Controparte_1 Controparte_2
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis,
IN VIA PRELIMINARE
Respingere l'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata non ricorrendo i presupposti (la sussistenza dei quali non è nemmeno stata dedotta da controparte)
NEL MERITO
Respingere per i motivi tutti indicati nella narrativa che precede l'appello proposto dalla società
in quanto inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermare Parte_1 integralmente la sentenza 2872/2023 emessa dal Tribunale di Monza in persona del Giudice
Dott.ssa Guendalina Borghi.
In ogni caso: con vittoria di spese competenze.
In via istruttoria: Si chiede l'acquisizione del fascicolo del Tribunale Civile di Monza n.
388/2020
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1 appello, previa sospensione della sentenza, avverso la decisione del Tribunale di Monza
n.2872/2023 dell'l11 dicembre 2023 e notificata il 18.12.23 che dichiarava risolto per inadempimento dell'appellante il contratto di locazione inter partes e condannava la stessa al pagamento in favore degli appellati della somma di € 124.810,60 per canoni scaduti ed a scadere oltre interessi, nonché alle spese del primo grado.
Si costituivano gli appellati con comparsa depositata in data 15.3.2024 contestando in toto
l'appello avversario ritenuto inammissibile e infondato e chiedendo la vittoria delle spese.
All'udienza dell'1.10.2024 il Consigliere istruttore rinviava all'udienza del 25 febbraio 2025 ex art. 352 c.p.c. con concessione dei termini perentori intermedi.
Con nota scritta datata 27.12.2024 il difensore dell'appellante dava atto di un intervenuto accordo inter partes con rinuncia della propria assistita all'atto di appello notificata in data
18.12.2024 a controparte.
Con pari nota del 30 dicembre 2024 le parti appellate dichiaravano di accettare la rinuncia e di rinunciare alla liquidazione delle spese.
Alla luce dell'intervenuta rinuncia va pertanto dichiarata l'estinzione del giudizio a tanto provvedendosi con sentenza nei termini richiesti concordemente dalle parti.
P.Q.M.
pagina 2 di 3
La Corte d'Appello di Milano definitivamente pronunciando, così dispone:
1. Visto l'art. 306 cpc, dichiara l'estinzione del giudizio;
2. Dichiara le spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso, in Milano il 26/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Dott. Maria Grazia Federici
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