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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n.3350/2023 RG
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 30 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 3 giugno 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127-ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 17 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti costituite il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dai ricorrenti, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127-ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti costituite il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.3350/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281 sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127-ter cpc del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3350 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 6 promosso da
(CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._3
Stefano Camedda, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
contro
(CF CP_1 C.F._4
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281decies cpc depositato il 5.5.2023 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto che il Tribunale voglia: (A) dichiarare i ricorrenti legittimi proprietari degli immobili
descritti al punto 1 dell'espositiva - ovvero delle unità immobiliari in Comune di Monserrato distinte in
Catasto al Foglio 16, mappali 214 (di mq. 1.485) e 218 (di mq. 1.770) - in ragione della quota indivisa
pari, rispettivamente, a 1368/23328 quanto a e ed a 244/23328 quanto a Parte_1 Parte_2
; (B) per l'effetto, ordinare ad l'immediato rilascio ex art.948 cc degli Parte_3 CP_1
immobili illegittimamente occupati sopra indicati, liberi da persone e/o cose e/o animali, con rimozione
della recinzione e di tutti i manufatti presenti nelle aree sopra distinte, come rappresentati negli
allegati 2, 3, 4, 19, 20 e 21, e di tutto quanto dovesse essere eventualmente riscontrato nelle more del
presente giudizio;
il tutto a cura e spese del resistente ; (C) in tutti i casi con condanna del CP_1
resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi, anche in relazione alle spese
documentate del procedimento di mediazione, oltre spese generali, CNPA e IVA nella misura prevista
dalla legge.
A fondamento delle suddette domande hanno dedotto (tra l'altro) che:
i ricorrenti sono comproprietari delle unità immobiliari sopra indicate, per le rispettive quote specificate al capo (A), in forza delle ragioni che seguono;
pagina 2 di 6 detti immobili appartenevano originariamente a la quale con atto di donazione a Controparte_2
rogito notaio di Iglesias (rep.34.464, atto n.2481: doc. 11) li aveva donati a Persona_1 [...]
; Controparte_3
al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 12.8.1968, i medesimi immobili sono stati acquistati per successione testamentaria dalla sua erede universale (dichiarazione di successione Per_2
9.12.1968: doc.10);
al decesso di avvenuto il 30.1.2006, i beni sono passati ai nipoti ed eredi testamentari di Per_2
quest'ultima, ovvero ai figli dei fratelli e della sorella della testatrice, cioè i dieci nipoti , tra i Pt_1
quali e , ed i loro nove cugini , tra i quali (vedi dichiarazione di successione Pt_2 Pt_1 Pt_3 CP_4
e testamento olografo della , allegati come docc.5 e 6); Pt_1
al decesso di , avvenuto il 7.3.2007, la quota ad esso spettante su detti beni si è Persona_3
trasmessa per successione testamentaria alla moglie ed ai suoi tre figli, tra i quali Persona_4 Pt_3
(vedi dichiarazione di successione di cui al doc.13);
[...]
al decesso di , avvenuto il 16.1.2021, le sono succeduti gli stessi tre figli di cui sopra (vedi Persona_4
dichiarazione di successione di cui al doc.12);
tutti i proprietari succedutisi dal 1961 ad oggi, sino agli attuali ricorrenti, hanno da sempre detenuto
ed utilizzato i terreni per cui è causa “uti dominus”;
quanto sopra è provato, oltre che dalla documentazione suindicata, anche dai versamenti IMU di cui agli allegati dal 26 al 35 (tra cui quelli relativi agli anni dal 2018 al 2022, effettuati da e Parte_1
); Parte_2
almeno da luglio 2020 detti terreni sono occupati “sine titulo” da , come evidenziato nella CP_1
prima denuncia-querela depositata da e il 24/11/2020 a seguito dell'illegittima Parte_2 Pt_1
recinzione realizzata dal convenuto (all.15), dalla quale è scaturito il procedimento iscritto al n.668/2021 RNR, attualmente pendente nanti il Giudice di Pace di Cagliari (all.17);
l'individuazione dell' è stata possibile perché a seguito della suddetta denuncia lo stesso, sentito CP_1
pagina 3 di 6 a sommarie informazioni ex art.351 cpp dall'autorità giudiziaria preposta, ha in tale occasione
ammesso di essere l'autore della recinzione, rispondendo letteralmente “sì, sono stato io perché
buttavano immondizia e appiccavano il fuoco” (all.16);
il 17/12/2022 è stato costretto a depositare una nuova denuncia-querela (all.18) avendo Parte_2
accertato che l' dopo la recinzione dei terreni dei ricorrenti, aveva ivi effettuato un vero e CP_1
proprio picchettamento e vi aveva messo a vivere e pascolare l'asinello già fotografato qualche mese
prima (all.ti 19, 20, 21);
per quanto precede non possono sussistere dubbi in merito al diritto dei ricorrenti, quali comproprietari, di esercitare la presente azione petitoria, ex art.948 cc e seguenti, per ottenere il rilascio del loro immobile da parte del convenuto e la sua riduzione in pristino, come richiesto in conclusioni, riservandosi di richiedere in separato giudizio i danni maturati e maturandi a seguito di
quanto occorso;
il procedimento di mediazione, ritualmente esperito, ha dato esito negativo (come da verbale prodotto come all.24).
Il convenuto, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei termini assegnati dal GI, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con soli documenti, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo i ricorrenti confermato le originarie conclusioni con le note sostitutive del relativo verbale).
***
La domanda di rilascio e riduzione in pristino formulata dai ricorrenti è fondata per le medesime ragioni dagli stessi addotte e sopra riportate, che sono confermate in fatto dalla documentazione prodotta e sono in linea, in diritto, con la normativa sostanziale e processuale in materia di proprietà e relativa tutela giuridica (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione pagina 4 di 6 dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con i ed il può in particolare rilevarsi: a) che la Pt_1 Pt_3
documentazione richiamata in ricorso (e prodotta contestualmente al ricorso o con deposito immediatamente successivo) dimostra la (com)proprietà dei terreni ivi individuati in capo ai ricorrenti e la loro attuale occupazione da parte del convenuto, realizzata attraverso la recinzione (documentata ed ammessa dallo stesso nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla prima denuncia degli CP_1
odierni ricorrenti) e la successiva occupazione con animali (come da foto prodotte); b) che a fronte di quanto precede sarebbe stato eventualmente onere del convenuto (ai sensi del secondo comma del citato art.2697) allegare e provare l'esistenza di titoli, astrattamente opponibili ai comproprietari, che lo legittimerebbero (o lo avrebbero legittimato in passato) a permanere nella detenzione dei terreni e che giustificherebbero il suo rifiuto di rilasciarli nell'esclusiva disponibilità degli stessi comproprietari.
Per quanto premesso risultano pienamente provati i presupposti che giustificano, ex art.948 cc,
l'accoglimento nei confronti di della domanda proposta (con esclusione della declaratoria CP_1
della specifica quota di proprietà indivisa spettante a ciascun ricorrente, sia per non essere la stessa determinabile sulla sola base delle allegazioni e della documentazione prodotta sia, comunque, perché
sarebbe stata a tal fine necessaria la partecipazione di tutti gli altri comproprietari dell'immobile, da ritenere sul punto litisconsorti necessari).
Il convenuto, visto l'art.91 cpc e la sua integrale soccombenza, deve essere condannato a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento e quelle del procedimento di mediazione, che si liquidano come in dispositivo (ovvero, per quanto riguarda gli onorari del presente procedimento, applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando importi intorno ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria - visto che la causa è stata trattata e decisa nella contumacia del convenuto e sulla base della prospettazione e documentazione di cui all'atto introduttivo - ed importi intorno ai medi per le altre tre fasi).
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiarato che i ricorrenti sono legittimi comproprietari (unitamente a terzi) dei terreni in Comune di
Monserrato distinti in Catasto Terreni al foglio 16, particelle 214 (di are 14.85) e 218 (di are 17.70), ed accertato che il convenuto li occupa senza titolo, ordina ad l'immediato rilascio in favore CP_1
dei convenuti dei suddetti terreni, eliminando la recinzione realizzata e liberandoli da persone, cose,
animali e/o da diversi ed ulteriori ingombri;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento e quelle relative al CP_1
procedimento di mediazione, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi professionali del presente procedimento - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 625,73 per rimborso spese (ivi comprese quelle del procedimento ex d.lsg. n.28/2010 e ss.mm.ii.).
Cagliari, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CAGLIARI sezione seconda civile
UDIENZA EX ART.127-TER CPC del 30 maggio 2025
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 3 giugno 2025 il GI, dott. Antonio Dessì;
ATTESTA quanto segue:
1. l'udienza si svolge tramite scambio di memorie, ex art.127-ter cpc, come disposto dal giudice con decreto del 17 aprile 2025;
2. la Cancelleria ha comunicato alle parti costituite il suddetto decreto ed ha accettato tempestivamente le note sostitutive ex art.127-ter cpc da esse depositate;
viste le note depositate dai ricorrenti, con le relative conclusioni;
COSI' PROVVEDE rende sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, depositandola alla presente udienza ex art.127-ter cpc;
dispone che la cancelleria comunichi alle parti costituite il presente atto, unitamente alla seguente sentenza
n.3350/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato e pubblicato ex art.281 sexies cpc, depositandola all'udienza ex art.127-ter cpc del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.3350 del Ruolo Generale per l'anno 2023
pagina 1 di 6 promosso da
(CF ), (CF ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 Pt_3
(CF ), elettivamente domiciliati in Cagliari presso lo studio dell'avv.
[...] C.F._3
Stefano Camedda, che li rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso introduttivo ricorrenti
contro
(CF CP_1 C.F._4
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.281decies cpc depositato il 5.5.2023 , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno chiesto che il Tribunale voglia: (A) dichiarare i ricorrenti legittimi proprietari degli immobili
descritti al punto 1 dell'espositiva - ovvero delle unità immobiliari in Comune di Monserrato distinte in
Catasto al Foglio 16, mappali 214 (di mq. 1.485) e 218 (di mq. 1.770) - in ragione della quota indivisa
pari, rispettivamente, a 1368/23328 quanto a e ed a 244/23328 quanto a Parte_1 Parte_2
; (B) per l'effetto, ordinare ad l'immediato rilascio ex art.948 cc degli Parte_3 CP_1
immobili illegittimamente occupati sopra indicati, liberi da persone e/o cose e/o animali, con rimozione
della recinzione e di tutti i manufatti presenti nelle aree sopra distinte, come rappresentati negli
allegati 2, 3, 4, 19, 20 e 21, e di tutto quanto dovesse essere eventualmente riscontrato nelle more del
presente giudizio;
il tutto a cura e spese del resistente ; (C) in tutti i casi con condanna del CP_1
resistente al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi, anche in relazione alle spese
documentate del procedimento di mediazione, oltre spese generali, CNPA e IVA nella misura prevista
dalla legge.
A fondamento delle suddette domande hanno dedotto (tra l'altro) che:
i ricorrenti sono comproprietari delle unità immobiliari sopra indicate, per le rispettive quote specificate al capo (A), in forza delle ragioni che seguono;
pagina 2 di 6 detti immobili appartenevano originariamente a la quale con atto di donazione a Controparte_2
rogito notaio di Iglesias (rep.34.464, atto n.2481: doc. 11) li aveva donati a Persona_1 [...]
; Controparte_3
al decesso di quest'ultimo, avvenuto il 12.8.1968, i medesimi immobili sono stati acquistati per successione testamentaria dalla sua erede universale (dichiarazione di successione Per_2
9.12.1968: doc.10);
al decesso di avvenuto il 30.1.2006, i beni sono passati ai nipoti ed eredi testamentari di Per_2
quest'ultima, ovvero ai figli dei fratelli e della sorella della testatrice, cioè i dieci nipoti , tra i Pt_1
quali e , ed i loro nove cugini , tra i quali (vedi dichiarazione di successione Pt_2 Pt_1 Pt_3 CP_4
e testamento olografo della , allegati come docc.5 e 6); Pt_1
al decesso di , avvenuto il 7.3.2007, la quota ad esso spettante su detti beni si è Persona_3
trasmessa per successione testamentaria alla moglie ed ai suoi tre figli, tra i quali Persona_4 Pt_3
(vedi dichiarazione di successione di cui al doc.13);
[...]
al decesso di , avvenuto il 16.1.2021, le sono succeduti gli stessi tre figli di cui sopra (vedi Persona_4
dichiarazione di successione di cui al doc.12);
tutti i proprietari succedutisi dal 1961 ad oggi, sino agli attuali ricorrenti, hanno da sempre detenuto
ed utilizzato i terreni per cui è causa “uti dominus”;
quanto sopra è provato, oltre che dalla documentazione suindicata, anche dai versamenti IMU di cui agli allegati dal 26 al 35 (tra cui quelli relativi agli anni dal 2018 al 2022, effettuati da e Parte_1
); Parte_2
almeno da luglio 2020 detti terreni sono occupati “sine titulo” da , come evidenziato nella CP_1
prima denuncia-querela depositata da e il 24/11/2020 a seguito dell'illegittima Parte_2 Pt_1
recinzione realizzata dal convenuto (all.15), dalla quale è scaturito il procedimento iscritto al n.668/2021 RNR, attualmente pendente nanti il Giudice di Pace di Cagliari (all.17);
l'individuazione dell' è stata possibile perché a seguito della suddetta denuncia lo stesso, sentito CP_1
pagina 3 di 6 a sommarie informazioni ex art.351 cpp dall'autorità giudiziaria preposta, ha in tale occasione
ammesso di essere l'autore della recinzione, rispondendo letteralmente “sì, sono stato io perché
buttavano immondizia e appiccavano il fuoco” (all.16);
il 17/12/2022 è stato costretto a depositare una nuova denuncia-querela (all.18) avendo Parte_2
accertato che l' dopo la recinzione dei terreni dei ricorrenti, aveva ivi effettuato un vero e CP_1
proprio picchettamento e vi aveva messo a vivere e pascolare l'asinello già fotografato qualche mese
prima (all.ti 19, 20, 21);
per quanto precede non possono sussistere dubbi in merito al diritto dei ricorrenti, quali comproprietari, di esercitare la presente azione petitoria, ex art.948 cc e seguenti, per ottenere il rilascio del loro immobile da parte del convenuto e la sua riduzione in pristino, come richiesto in conclusioni, riservandosi di richiedere in separato giudizio i danni maturati e maturandi a seguito di
quanto occorso;
il procedimento di mediazione, ritualmente esperito, ha dato esito negativo (come da verbale prodotto come all.24).
Il convenuto, non costituito nonostante la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione della prima udienza di comparizione nei termini assegnati dal GI, è stato dichiarato contumace.
La causa, istruita con soli documenti, è stata discussa e decisa ai sensi dell'art.281sexies cpc all'udienza ex art.127-ter cpc indicata nell'intestazione (avendo i ricorrenti confermato le originarie conclusioni con le note sostitutive del relativo verbale).
***
La domanda di rilascio e riduzione in pristino formulata dai ricorrenti è fondata per le medesime ragioni dagli stessi addotte e sopra riportate, che sono confermate in fatto dalla documentazione prodotta e sono in linea, in diritto, con la normativa sostanziale e processuale in materia di proprietà e relativa tutela giuridica (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione pagina 4 di 6 dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificarne l'accoglimento.
Sinteticamente concordando con i ed il può in particolare rilevarsi: a) che la Pt_1 Pt_3
documentazione richiamata in ricorso (e prodotta contestualmente al ricorso o con deposito immediatamente successivo) dimostra la (com)proprietà dei terreni ivi individuati in capo ai ricorrenti e la loro attuale occupazione da parte del convenuto, realizzata attraverso la recinzione (documentata ed ammessa dallo stesso nell'ambito del procedimento penale scaturito dalla prima denuncia degli CP_1
odierni ricorrenti) e la successiva occupazione con animali (come da foto prodotte); b) che a fronte di quanto precede sarebbe stato eventualmente onere del convenuto (ai sensi del secondo comma del citato art.2697) allegare e provare l'esistenza di titoli, astrattamente opponibili ai comproprietari, che lo legittimerebbero (o lo avrebbero legittimato in passato) a permanere nella detenzione dei terreni e che giustificherebbero il suo rifiuto di rilasciarli nell'esclusiva disponibilità degli stessi comproprietari.
Per quanto premesso risultano pienamente provati i presupposti che giustificano, ex art.948 cc,
l'accoglimento nei confronti di della domanda proposta (con esclusione della declaratoria CP_1
della specifica quota di proprietà indivisa spettante a ciascun ricorrente, sia per non essere la stessa determinabile sulla sola base delle allegazioni e della documentazione prodotta sia, comunque, perché
sarebbe stata a tal fine necessaria la partecipazione di tutti gli altri comproprietari dell'immobile, da ritenere sul punto litisconsorti necessari).
Il convenuto, visto l'art.91 cpc e la sua integrale soccombenza, deve essere condannato a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento e quelle del procedimento di mediazione, che si liquidano come in dispositivo (ovvero, per quanto riguarda gli onorari del presente procedimento, applicando le tabelle riferite ai procedimenti contenziosi di valore indeterminato e complessità bassa e calcolando importi intorno ai minimi per la fase di trattazione/istruttoria - visto che la causa è stata trattata e decisa nella contumacia del convenuto e sulla base della prospettazione e documentazione di cui all'atto introduttivo - ed importi intorno ai medi per le altre tre fasi).
pagina 5 di 6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
dichiarato che i ricorrenti sono legittimi comproprietari (unitamente a terzi) dei terreni in Comune di
Monserrato distinti in Catasto Terreni al foglio 16, particelle 214 (di are 14.85) e 218 (di are 17.70), ed accertato che il convenuto li occupa senza titolo, ordina ad l'immediato rilascio in favore CP_1
dei convenuti dei suddetti terreni, eliminando la recinzione realizzata e liberandoli da persone, cose,
animali e/o da diversi ed ulteriori ingombri;
condanna a rifondere ai ricorrenti le spese del presente procedimento e quelle relative al CP_1
procedimento di mediazione, che si liquidano in € 6.500,00 per compensi professionali del presente procedimento - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 625,73 per rimborso spese (ivi comprese quelle del procedimento ex d.lsg. n.28/2010 e ss.mm.ii.).
Cagliari, 3 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 6 di 6