Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n°5529/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, VIIIa SEZIONE CIVILE, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ALESSANDRO COCCHIARA Presidente Dott. ANTONIO QUARANTA Consigliere Rel. Dott. ALBERTO CANALE Consigliere ha pronunciato, all'esito della disposta trattazione scritta, la seguente S E N T E N Z A Nella causa iscritta al n°5529 del Ruolo Generali Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto appello avverso sentenza monocratica ex art. 281 sexies c.p.c. in tema di “Responsabilità professionale - Risarcimento danni da responsabilità di amministratore di condominio”, vertente T R A
, nato a [...] il 1° settembre 1960, (C.F.: Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Armando C.F._1
Diaz n°8, presso lo studio dell'Avv. Gianpaolo D'Eugenio, dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato su foglio separato prodotto in allegato all'atto di citazione in appello depositato telematicamente;
APPELLANTE C O N T R O
, ubicato alla Via Ada Negri Controparte_1
n°16/30 in Mugnano di Napoli (NA), (P. IVA: ), in persona P.IVA_1 dell'amministratore giudiziario p.t. dott. , nato a CP_2
Marcianise (CE) il 20/10/1955, (C.F. , CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Trentola Ducenta (CE) alla Via A. Diaz n°8, presso lo studio dell'Avv. Pasquale Brunitto, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti redatta e sottoscritta su foglio separato ai sensi degli artt. 83, co. 3, c.p.c. e 10, D.P.R. n. 123/2001, prodotta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello depositata telematicamente;
APPELLATO
1
A V V E R S O la sentenza n°4932/2019 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. dal G.U. presso il Tribunale di Napoli, VIIIa Sez. Civ., il 13.5.19, pubblicata in pari data, con cui l'adito giudice così provvedeva: “RIGETTA la DOMANDA GIUDIZIALE contenuta nel PRIMO CAPOVERSO delle CONCLUSIONI rassegnate nell'ATTO di CITAZIONE introduttivo del PRESENTE GIUDIZIO;
In ACCOGLIMENTO della DOMANDA GIUDIZIALE contenuta nel SECONDO CAPOVERSO delle CONCLUSIONI rassegnate nell'ATTO di CITAZIONE introduttivo del PRESENTE GIUDIZIO, CONDANNA il convenuto al Controparte_3
PAGAMENTO, in favore dell'attore Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore come indicato
[...] in epigrafe, della somma di €. 98.010,00 (euro novantottomiladieci/00), a TITOLO di RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli INTERESSI LEGALI, al tasso previsto dall'art. 1284, comma primo, cod. civ., dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettiva corresponsione;
CONDANNA, altresì, il convenuto al CP Pt_1
PAGAMENTO, in favore dell'attore Controparte_1
in persona dell'amministratore pro tempore come indicato
[...] in epigrafe, delle SPESE del PRESENTE GIUDIZIO che si liquidano, complessivamente, in €. 19.200,00 (euro diciannovemiladuecento/00), di cui €. 1.200,00 (euro milleduecento/00) per spese vive ed €. 18.000,00 (euro diciottomila/00) per compensi professionali forensi, oltre al rimborso spese generali, I.V.A. e Cassa Previdenza Avvocati come per legge;
DISPONE la DISTRAZIONE delle SPESE di LITE come sopra liquidate, in favore degli avv. ti VINCENZO NASTI e ROSA CRISPINO, difensori dell'attore Controparte_1
e dichiaratisi anticipatari delle medesime;
PONE,
[...] definitivamente, a CARICO del convenuto rag. il Pt_1 Pt_1
PAGAMENTO delle SPESE relative alla CONSULENZA TECNICA d'UFFICIO, già liquidate in atti (mediante decreto datato 27 settembre 2018 e depositato in Cancelleria in pari data) nell'importo complessivo di €. 2.991,30 (euro duemilanovecentonovantuno/30), oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale come per legge, con
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DETRAZIONE, dall'importo predetto, della somma di €. 450,00 (euro quattrocentocinquanta/00) già corrisposto dall'attore
[...] in favore dell'ausiliario dott.ssa Controparte_1 Per_1
, a titolo di acconto”.
[...]
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione dell'8-9/9/09 il “ Parte_2
” ubicato alla Via Ada Negri n.16/30 in Mugnano di Napoli, in
[...] persona dell'amministratore p.t., previa delibera assembleare del 31/10/08 di autorizzazione all'azione, conveniva in giudizio Pt_1
quale ex amministratore per sentire accogliere le seguenti
[...] conclusioni: “1) Accertare e dichiarare che il condominio attore ha diritto ad ottenere tutta la documentazione fiscale, amministrativa e contabile, trattenuta dal precedente amministratore, e Parte_1 condannare pertanto lo stesso alla restituzione di detta documentazione al legale rappresentante p.t del;
2) Controparte_1
Accertare e dichiarare i danni causati al attore dal CP_1 precedente amministratore, e, pertanto, condannare Parte_1 esso convenuto a corrispondere €. 77.103,81, oltre interessi e svalutazione monetaria o la diversa minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa a titolo di risarcimento dei danni e/o per le differenti causali sopraindicate;
3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite”. A sostegno delle domande proposte il CP_1 allegava specifici inadempimenti consistenti: 1) nella mancata trasmissione dei dati dell'amministratore condominiale all'Agenzia delle Entrate territorialmente competente;
2) nella mancata presentazione del modello 770 e nel mancato pagamento dell' con riguardo agli anni Pt_3
2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007; 3) nella corresponsione di somme a soggetti non risultati fornitori del istante;
4) nel prelievo CP_1 non autorizzato dalle quote ordinarie di somme a titolo di presunte anticipazioni da parte dell'amministratore; 5) nell'esperimento di azioni legali non autorizzate dall'assemblea ovvero esercitate mediante deliberazioni invalide o senza la spendita del nome;
6) nel prelievo da parte dell'amministratore di somme maggiori rispetto a quelle pattuite a titolo di compensi;
7) nella mancata restituzione a condomini di somme
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incassate a titolo di deposito per immobili di proprietà condominiale concessi in locazione. Costituitosi, il convenuto contestava in toto la domanda di risarcimento del danno invocandone il rigetto con vittoria di spese processuali. Instauratosi il contraddittorio il giudice disponeva C.T.U. volta ad accertare se: “1) in ordine alla cassa lavori straordinari, dall'esame della documentazione in atti, vi fosse o meno ricompresa la somma di €. 10.568,23; 2) dai documenti contabili fosse possibile individuare la destinazione delle somme incassate dal per il fitto dei locali CP_1 condominiali;
3) se le richieste di pagamenti al condominio, da parte degli enti preposti all'accertamento dei tributi, fossero o meno relativi al periodo di gestione dell'amministratore , e conseguenti ad una Pt_1 specifica omissione dello stesso”. Quindi, espletato l'incarico peritale con il versamento agli atti del relativo elaborato lo stesso giudice rinviava la causa per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. definendola come da dispositivo in epigrafe. La sentenza era impugnata dal convenuto che ne deduceva il vizio motivazionale in questi termini: “Nel Caso in Specie il Giudice di prime cure non solo non poneva in essere una doverosa attività di ricognizione del fatto e riconoscimento della norma da applicare alla fattispecie a lui devoluta, ma in maniera del tutto sconcertante non rilevava nemmeno che a fronte della richiesta risarcitoria di parte appellata non vi fosse nessuna richiesta nel suo 'petitum' in virtù delle conclusioni rassegnate e riportate nel memento della Sentenza Impugnata del previo accertamento sulla responsabilità per dolo o colpa grave dell'appellante ai sensi dell'art. 2236 cod. civ. presupposto logico e giuridico per addivenire ad una declaratoria di responsabilità civile con tutti gli effetti conseguenti. Anzi il Giudicante nell'emettere sentenza di condanna per risarcimento di fatto eludeva il presupposto sopra indicato e di fatto pronunciava 'Extra Petita' in palese difformità dai Canoni esegetici previsti per l'applicazione dell'art. 112 cpc come da Giurisprudenza Costante della Corte di Cassazione anche a sezioni Unite sul tema”. Precisava così le conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, in totale riforma della sentenza n. 4932/2019 emessa dal Tribunale di Napoli –
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Sezione VIII Civile – nella persona del G.M. dott. Francesco Graziano, il 13.05.2019 tra in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., ed il Sig. , disattesa ogni altra istanza Parte_1 eccezione e deduzione: A) Annullare e/o Revocare la condanna a carico del Signor della Somma di euro 98.010,00 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno in favore del Controparte_1 oltre interessi legali nonché euro 19.200 per spese legali, oltre spese per la CTU del primo grado di giudizio quantificate in euro 2.991,30 in favore del suddetto per i motivi descritti Controparte_1 nell'Atto di Citazione in Appello;
B) In via incidentale dichiarare prescritta l'azione ex art. 2236 cod. civ mai esercitata dall'appellato nei riguardi del sig. atteso il decorso di oltre dieci anni dalla notifica Parte_1 dell'Atto introduttivo del giudizio risalente all'8-9 settembre 2009; C) Con Vittoria di spese diritti ed onorari del presente grado di giudizio in favore del difensore anticipatario che ne chiede la distrazione”. Nel costituirsi l'appellato resisteva al gravame e dedottane CP_1 in limine la inammissibilità alla stregua della previsione di cui all'art. 342, comma 1°, c.p.c. nella formulazione della norma applicabile ratione temporis, ne contestava ogni fondamento nel merito, premessa la correttezza, logicità e completezza della C.T.U. assunta a supporto della decisione di primo grado. Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni:
“1. Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dal sig. Pt_1
avverso la sentenza n. 4932/2019 pubblicata in data 13.05.2019
[...] del Tribunale di Napoli – VIII Sezione Civile – G.M. dott. Francesco Graziano;
2. Condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, il tutto da distrarsi in favore dello scrivente procuratore”. Riprodottosi il contraddittorio in appello la Corte, provveduto all'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, rinviava senz'altro la causa per precisazione delle conclusioni e sulle stesse, sostituita infine all'udienza la trattazione scritta celebratasi nelle forme cartolari,
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accordati ai contendenti i termini di rito per il deposito di conclusionali ed eventuali repliche, riservava la decisione. La impugnazione è, prima ancora che infondata, inammissibile alla stregua della relativa eccezione difettando dei requisiti come imposti dalla richiamata norma di rito. Il giudice di primo grado aveva premesso:
“… ai fini della disamina del merito della “res controversa” concernente la domanda giudiziale proposta nei confronti del convenuto CP
, occorre stabilire: a) se vi sia stata colpa di quest'ultimo
[...] Pt_1 nell'adempimento della propria prestazione professionale;
b) in caso affermativo, se da tale condotta colposa sia derivato, a carico del istante, con nesso di causalità giuridicamente apprezzabile, CP_1 un danno risarcibile. Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, qual è il presente, è onere dell'attore dimostrare unicamente l'esistenza e l'efficacia del contratto, mentre è onere del convenuto dimostrare di avere adempiuto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001 n. 13533). Nel caso di specie, in cui l'esistenza e l'efficacia di un contratto di mandato costituisce elemento circostanziale non contestato tra le parti e, dunque, da ritenersi del tutto al di fuori dal cd. “thema probandum” (come attualmente previsto dall'art. 115, comma primo, cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte mediante l'art. 45, comma 14, della legge 18 giugno 2009, n. 69), l'istante ascrive, a carico del suddetto professionista convenuto, gli inadempimenti qualificati già sopra specificamente indicati nel paragrafo contrassegnato dal numero “3.”. Ciò premesso, occorre anzitutto verificare se vi sia stata colpa del convenuto nell'adempimento della propria prestazione professionale. A tale quesito deve essere fornita, con espresso riguardo alla fattispecie in esame, senz'altro risposta positiva. Ed invero, alla stregua della Consulenza Tecnica d'Ufficio espletata in corso di causa sulla documentazione prodotta in giudizio, la cui relazione (ai cui condivisibili rilievi questo giudice integralmente si riporta, inclusi quelli forniti, nelle pagg. 36 - 49, in replica alle osservazioni formulate dagli ausiliari delle parti: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257,
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secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”) risulta essere stata depositata in Cancelleria, con modalità telematica, in data 19 aprile 2018, deve senz'altro ritenersi comprovata la sussistenza, a carico dell'amministratore convenuto, di inadempimenti consistiti nelle seguenti condotte: a) rendicontazione nei prospetti annuali condominiali di I.V.A. su compenso amministratore per il quale non risulta evidenza né di emissione di fattura né di dichiarazione fiscale a mezzo di modello 770; b) rendicontazione nei prospetti annuali di costi per adempimenti fiscali non effettuati;
c) oneri aggiuntivi per sanzioni ed interessi su Part accertamenti determinati da omessi versamenti pur avendo l'amministratore rendicontato per ciascun anno l'avvenuto pagamento della predetta imposta;
d) compensi corrisposti a terzi in mancanza di giustificazione economica sottostante;
e) omesso reclamo all'Agenzia delle Entrate avverso richiesta di versamento di ritenuta Irpef già corrisposta;
f) doppio pagamento di parcella legale;
g) incassi di quote condominiali versate dal condomino a mezzo assegni Controparte_4 bancari e non rinvenute sull'unico conto corrente intrattenuto dall'amministrazione condominiale”. Orbene, la censura che l'appellante difesa muove genericamente alla statuizione impugnata postula un difetto di motivazione, che non avrebbe chiarito i termini della responsabilità addebitata all'amministratore del , tenuto CP_1 conto di quanto stabilito dall'art. 2236 c.c., incorrendo peraltro in un non meglio precisato vizio di extra petizione per assenza di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, laddove l'inequivocabile presupposto della medesima responsabilità era stato correttamente individuato nella violazione degli obblighi discesi dal rapporto di mandato intercorso tra e suo amministratore. È il caso di ricordare che “il motivo CP_1
d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione
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è erronea, con la conseguenza che, in quanto per denunciare un errore bisogna identificarlo e, quindi, fornirne la rappresentazione, l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo. Ne deriva pertanto, in riferimento al ricorso per Cassazione, che tale nullità, risolvendosi nella proposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 Cpc” (Cassazione civile, sez. III, 28/08/2024, n°23220, Guida al diritto 2024, 38). La preliminare eccezione dell'appellato di CP_1 inammissibilità dell'appello, sotto l'aspetto evidenziato, risulta quindi fondata e condivisibile. È noto, infatti, che la motivazione dell'appello deve contenere l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto, compiuta dal giudice di primo grado, nonché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Ne deriva che mancando la motivazione dell'appello l'impugnazione sarà dichiarata inammissibile, con conseguente preclusione dell'esame nel merito. In particolare, affinché l'impugnazione sia ammissibile il nuovo atto di appello deve presentare i seguenti profili: volitivo: indicazione delle parti della sentenza che si desiderano impugnare;
argomentativo: indicazione delle modifiche suggerite alla sentenza pertinenti alla ricostruzione dei fatti di causa;
censorio: indicazione delle ragioni per cui si ritiene violata la legge;
di causalità: giustificazione del fatto che l'esito della controversia è la conseguenza della violazione di legge evidenziata. Nel caso esaminato, tuttavia, non appaiono osservate le prescrizioni passate in rassegna. Ed invero, non è indicata con coerenza alcuna appropriata violazione di norma di legge, non è indicata in modo compiuto alcuna modifica che
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dovrebbe essere apportata alla sentenza gravata, né tantomeno sono individuate le cause che sarebbero la conseguenza della violazione di legge. Né l'appellante ha fornito elementi idonei ad individuare le doglianze logicamente tratte dagli errori da cui sarebbe stata affetta la sentenza, laconicamente alludendo ad una motivazione deficitaria in forza della quale il giudice a quo si sarebbe limitato “ … ad una sconcertante ed apodittica ricezione delle risultanze della CTU”, senza tuttavia specificarne le lacune incolmabili e senza suggerire quanto eventualmente sarebbe sfuggito al giudicante che, in linea con la funzione della disposta indagine peritale d'ufficio, si era uniformato nella decisione alla portata delle sue risultanze, esaustivamente e conseguenzialmente tratte. È bene sottolineare che la nuova normativa investe anche la forma e il contenuto dell'atto di appello mirando a bandire le critiche meramente teoriche ed imponendo invece le “proposte di modifica” da apportare al decisum, così assomigliando di più ad un provvedimento giurisdizionale, (in particolare, sentenza), che ad un atto di parte. Perciò, “nell'ipotesi in cui il giudice d'appello rigetti il gravame proponendo una interpretazione della sentenza diversa da quella dell'appellante, ma conforme a diritto, non si ha violazione dei principi di cui agli artt. 112, 342 e 345 c.p.c. ed il soccombente, se intende ricorrere per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, ha l'onere di proporre specifica e valida impugnazione della lettura della sentenza di primo grado adottata dal giudice di appello, a pena di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse. …” (Cassazione civile, sez. III, 23/07/2024, n°20392, Giustizia Civile Massimario 2024, rv 671913). In definitiva, “i motivi dell'impugnazione
- prima e dopo il 2012 - devono non solo indicare il quantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sono affette. In breve, si può dire, schematizzando, che il motivo di appello è specifico quando, esaminato ex ante, è idoneo a privare la sentenza impugnata della sua base logico- giuridica. Insomma, è motivo specifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica di fondatezza, possiede l'attitudine a
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scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungere che il concetto di specificità del motivo di appello e che il legislatore del 2022 ha non solo espressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi esso costituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principio dispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio” (Cassazione civile, sez. I, 16/05/2024, n°13565, Guida al diritto 2024, 28). Le spese del grado seguono inevitabilmente la soccombenza e sono liquidate d'ufficio in dispositivo con attribuzione al difensore anticipatario. A norma dell'art. 13, comma 1° quater del D.P.R. n°115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n°228 del 24.12.12, destinato a trovare applicazione ai procedimenti di appello introdotti in data successiva al 28.12.12, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice deve dare atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in esame mentre l'obbligo di pagamento sorge al momento del suo deposito.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Napoli, VIIIa Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza in epigrafe, dal nei confronti del Parte_1 Controparte_5
in Mugnano di Napoli, in persona del suo
[...] amministratore e legale rappresentante p.t., con citazione del
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9.12.2019, così provvede:
1°) Dichiara inammissibile l'appello;
2°) Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado in favore dell'appellato , liquidate d'ufficio, in mancanza di nota, giusta CP_1
D.M. n°147/2022, in complessivi €. 5.600,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% sui compensi, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al difensore anticipatario;
3°) Attesta che sussistono i presupposti di assoggettamento dell'appellante alla contribuzione ulteriore come prevista per legge. Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 3.4.25. IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Quaranta Dott. Alessandro Cocchiara
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