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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3596/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2024 promossa da:
con l'Avv. MADONNA GIANLUCA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. PASINETTI ANTONIO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 1° comma cpc il sig. Parte_1
si opponeva al precetto notificatogli dall'ex compagna sig.ra
[...] Controparte_1
, con il quale la stessa chiedeva il pagamento di un somma di denaro dovuta
[...] per il mancato versamento del contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Il predetto contributo era stato disposto dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n.5210/2017 rg con decreto n.799/2018 del 2/2/2018 mediante il quale veniva disposto a carico del padre sig. Pt_1
l'obbligo del versamento in favore della madre sig.ra dell'importo di €
[...] Parte_2
350,00 mensili per il mantenimento del figlio . L'attore eccepiva che l'importo precettato non sarebbe dovuto in quanto le parti , prima in Bolivia e poi in Italia avrebbero ripreso la convivenza , determinando un ricongiungimento familiare che comporterebbe l'annullamento dell'obbligo alimentare . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la sig.ra , la Parte_2 quale contestava le istanze di parte attrice in relazione al ricongiungimento familiare , legato alla ripresa della convivenza tra le parti , con conseguente annullamento dell'obbligo alimentare , riconoscendo solo una piccola riduzione di quanto dovuto ( da € 25.279,19 indicate in precetto ad € 21.779,19 ) in relazione all'intervenuta prescrizione del credito alimentare .
pagina 1 di 3 Lo scrivente giudicante , in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta dall'attore , sospendeva solo parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti dell'importo di € 3.500,00 per l'intervenuta prescrizione del credito alimentare ex art. 2948 c.1 n. 4 cc. Per il resto dell'importo dovuto pari ad €21.779,19 non veniva riconosciuta alcuna sospensione , non riconoscendo alcuna ipotesi di ricongiungimento familiare , non sussistendo alcuna prova in merito .
In seguito alla comparizione personale delle parti veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo . Lo scrivente , non ammetteva le istanze istruttorie di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava la stessa all'udienza del 18/2/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine alle parti per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va rigettata , riconoscendo come non dovuto solo l'importo di € 3.500,00 relativo a crediti alimentari prescritti , già peraltro riconosciuti dalla convenuta opposta . A tale riguardo , non sussiste alcun provvedimento giurisdizionale che possa legittimare l'attore a non versare i contributi per il mantenimento del figlio . Sussiste e risulta tuttora valido il decreto n. 799/2018 del 02/02/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo
, da cui deriva l'obbligo alimentare a carico dell'attore opponente . Parte attrice eccepisce la circostanza secondo cui l'importo precettato non sarebbe dovuto poiché le parti , prima in Bolivia e poi in Italia , avrebbero ripreso la convivenza che comporterebbe una sorta di ricongiungimento familiare , tale da comportare il venir meno dell'obbligo alimentare . In realtà non sussiste alcuna prova in merito all'ipotizzato ricongiungimento , vi è stato solo uno sporadico riavvicinamento che ha comportato una ripresa , per un breve periodo della convivenza , in particolare in Bolivia , ma connotato sempre da un 'alta conflittualità . Bisogna comunque aggiungere , che vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Cassazione in tema di separazione derivante da un matrimonio ( applicabile anche a casi di convivenza
“more uxorio “ come il caso in esame ) dove si precisa che :” non è sufficiente , per provare la riconciliazione tra i coniugi separati che gli stessi abbiano ripristinato a scopo sperimentale e provvisorio , essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale “. Ed ancora “ la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati , essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti , materiale e spirituale. La parte che ha interesse a fare accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi , dopo la separazione ha l'onere di fornire una prova piena ed incontrovertibile , che il Giudice di merito è chiamato a verificare
, tenendo presente che , in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione , gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione , la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazioni , ove le stesse non depongano per una reale ripresa delle relazioni materiali e spirituali “( Cass civ n. 27963/2022; Cass civ n.14037/2021 ; Cass. Civ. n. 1630/2018 ; Cass civ . n. 2360/2016 ) .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
pagina 2 di 3 1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc , disponendo la riduzione dell'importo dovuto nella misura di € 21.779,19 in luogo di quelle previste in precetto pari ad € 25.279,19 .
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta opposta che si Controparte_1 liquidano per compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv. ANTONIO PASINETTI quale antistatario .
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
2 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Liotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies cpc ultimo comma nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3596/2024 promossa da:
con l'Avv. MADONNA GIANLUCA Parte_1
ATTORE/I contro con l'Avv. PASINETTI ANTONIO Controparte_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie difensive finali .
OGGETTO : opposizione ex art. 615 1° comma cpc .
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 1° comma cpc il sig. Parte_1
si opponeva al precetto notificatogli dall'ex compagna sig.ra
[...] Controparte_1
, con il quale la stessa chiedeva il pagamento di un somma di denaro dovuta
[...] per il mancato versamento del contributo per il mantenimento del figlio Per_1
Il predetto contributo era stato disposto dal Tribunale di Bergamo nel procedimento n.5210/2017 rg con decreto n.799/2018 del 2/2/2018 mediante il quale veniva disposto a carico del padre sig. Pt_1
l'obbligo del versamento in favore della madre sig.ra dell'importo di €
[...] Parte_2
350,00 mensili per il mantenimento del figlio . L'attore eccepiva che l'importo precettato non sarebbe dovuto in quanto le parti , prima in Bolivia e poi in Italia avrebbero ripreso la convivenza , determinando un ricongiungimento familiare che comporterebbe l'annullamento dell'obbligo alimentare . Con comparsa di costituzione e risposta , si costituiva in giudizio la sig.ra , la Parte_2 quale contestava le istanze di parte attrice in relazione al ricongiungimento familiare , legato alla ripresa della convivenza tra le parti , con conseguente annullamento dell'obbligo alimentare , riconoscendo solo una piccola riduzione di quanto dovuto ( da € 25.279,19 indicate in precetto ad € 21.779,19 ) in relazione all'intervenuta prescrizione del credito alimentare .
pagina 1 di 3 Lo scrivente giudicante , in merito all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo richiesta dall'attore , sospendeva solo parzialmente l'efficacia esecutiva del titolo nei limiti dell'importo di € 3.500,00 per l'intervenuta prescrizione del credito alimentare ex art. 2948 c.1 n. 4 cc. Per il resto dell'importo dovuto pari ad €21.779,19 non veniva riconosciuta alcuna sospensione , non riconoscendo alcuna ipotesi di ricongiungimento familiare , non sussistendo alcuna prova in merito .
In seguito alla comparizione personale delle parti veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo . Lo scrivente , non ammetteva le istanze istruttorie di parte attrice e ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava la stessa all'udienza del 18/2/2025 per i provvedimenti di cui all'art. 281 sexies cpc ultimo comma con termine alle parti per il deposito di memorie difensive finali .
Alla predetta udienza le parti si riportavano alle rispettive memorie difensive finali e la causa veniva trattenuta per la decisione . La presente opposizione ex art. 615 1° comma cpc è infondata e va rigettata , riconoscendo come non dovuto solo l'importo di € 3.500,00 relativo a crediti alimentari prescritti , già peraltro riconosciuti dalla convenuta opposta . A tale riguardo , non sussiste alcun provvedimento giurisdizionale che possa legittimare l'attore a non versare i contributi per il mantenimento del figlio . Sussiste e risulta tuttora valido il decreto n. 799/2018 del 02/02/2018 emesso dal Tribunale di Bergamo
, da cui deriva l'obbligo alimentare a carico dell'attore opponente . Parte attrice eccepisce la circostanza secondo cui l'importo precettato non sarebbe dovuto poiché le parti , prima in Bolivia e poi in Italia , avrebbero ripreso la convivenza che comporterebbe una sorta di ricongiungimento familiare , tale da comportare il venir meno dell'obbligo alimentare . In realtà non sussiste alcuna prova in merito all'ipotizzato ricongiungimento , vi è stato solo uno sporadico riavvicinamento che ha comportato una ripresa , per un breve periodo della convivenza , in particolare in Bolivia , ma connotato sempre da un 'alta conflittualità . Bisogna comunque aggiungere , che vi è un consolidato orientamento giurisprudenziale della
Cassazione in tema di separazione derivante da un matrimonio ( applicabile anche a casi di convivenza
“more uxorio “ come il caso in esame ) dove si precisa che :” non è sufficiente , per provare la riconciliazione tra i coniugi separati che gli stessi abbiano ripristinato a scopo sperimentale e provvisorio , essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali caratteristici della vita coniugale “. Ed ancora “ la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati , essendo necessario il ripristino della comunione di vita e d'intenti , materiale e spirituale. La parte che ha interesse a fare accertare l'avvenuta riconciliazione dei coniugi , dopo la separazione ha l'onere di fornire una prova piena ed incontrovertibile , che il Giudice di merito è chiamato a verificare
, tenendo presente che , in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione , gli effetti della separazione cessano soltanto col fatto della coabitazione , la quale non può ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontro e di frequentazioni , ove le stesse non depongano per una reale ripresa delle relazioni materiali e spirituali “( Cass civ n. 27963/2022; Cass civ n.14037/2021 ; Cass. Civ. n. 1630/2018 ; Cass civ . n. 2360/2016 ) .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo , seguono la soccombenza .
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo , definitivamente pronunciando , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita , così dispone :
pagina 2 di 3 1. Rigetta l'opposizione ex art. 615 1° comma cpc , disponendo la riduzione dell'importo dovuto nella misura di € 21.779,19 in luogo di quelle previste in precetto pari ad € 25.279,19 .
2. Condanna l'attore alla refusione delle spese di lite in Parte_1 favore della convenuta opposta che si Controparte_1 liquidano per compensi professionali in € 5077,00 oltre spese generali 15% oltre CPA ed IVA con distrazione in favore dell'avv. ANTONIO PASINETTI quale antistatario .
Bergamo, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Liotta
pagina 3 di 3