Art. 23.
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
E' autorizzato il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1965, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).