Sentenza 21 giugno 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 971 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00971/2026REG.PROV.COLL.
N. 07829/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7829 del 2024, proposto dalla EN AT s.p.a. e dalla EN Smart Solutions s.p.a., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Cosimo Cuppone, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
ST dei servizi energetici - Gse s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati IU Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
nei confronti
del Ministero delle imprese e del made in Italy e della Ricerca sul sistema energetico - Rse s.p.a., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quinta stralcio, n. 12665 del 21 giugno 2024, notificata il 24 giugno 2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio della società per azioni Gse - ST dei servizi energetici;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2025, il consigliere FR ID e uditi, per l’appellante, l’avvocato Andrea Zuccaro, per delega dell’avvocato Antonio Cosimo Cuppone, e, per l’appellata l’avvocato IU Napolitano;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal provvedimento del ST dei servizi energetici del 26 aprile 2017 di rigetto della richiesta di verifica e certificazione (“RVC”) a consuntivo n. 0300972010716R002 presentata da EN Gestioni energetiche s.p.a.;
b) del preavviso di rigetto del ST prot. 22319 del 7 marzo 2017.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) EN Gestioni Energetiche s.p.a. realizzò un intervento energetico presso uno stabilimento dell’Ansaldo Energia s.p.a. sito in Genova e consistente nell’efficientamento dell’impianto di illuminazione mediante installazione di lampade a led sulla base di una proposta di progetto e programma di misura (“PPPM”) presentato, in data 22 marzo 2016, dalla EN al ST dei servizi energetici e da quest’ultimo approvata in data 23 giugno 2016;
b) successivamente, in data 22 novembre 2016, la EN, per conto dell’Ansaldo, presentò al ST la richiesta di verifica e certificazione (“RVC”) a consuntivo n. 0300972010716R002, al fine del conseguimento dei titoli di efficienza energetica (“TEE”, altrimenti denominati “certificati bianchi”);
c) in data 10 marzo 2027 il ST comunicò alla EN il preavviso di rigetto del 7 marzo 2017, adottato ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) con nota prot. n. GSE/ P20170032343, comunicata il 26 aprile 2017, il ST servizi energetici ha respinto la suddetta “RVC”.
3. Il provvedimento di rigetto e il preavviso di rigetto (di cui le interessate hanno dedotto la non iniziale conoscenza contenutistica) sono stati impugnati dalla EN AT s.p.a. (incorporante per fusione la EN Gestioni Energetiche s.p.a.) con il ricorso n. 6210 del 2017 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e affidato a due motivi, compendiati in « Violazione dell’art. 10-bis della Legge n. 241/90 in relazione alle garanzie procedimentali a tutela dell’istante. Violazione dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 241/1990 ed all’art. 97 Cost. Eccesso di potere » e in « Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6, 7 e ss. del D.M. 28.12.2012 e delle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ».
3.1. Successivamente, dopo aver avuto conoscenza del contenuto del preavviso di rigetto, la EN AT s.p.a. ha veicolato motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, formulando tre censure, compendiate in « Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6, 7 e ss. del D.M. 28.12.2012 e degli artt. 1 e 6 delle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità. Illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione al primo motivo ostativo del Preavviso di Rigetto », in « Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6 e ss. del D.M. 28.12.2012 e degli artt. 1 e 6 delle Linee Guida di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Sviamento Illogicità e contraddittorietà manifesta. Illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione al secondo motivo ostativo del Preavviso di Rigetto » e in « Violazione dell’art.3 della L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Insufficiente attività istruttoria ».
4. La società per azioni Gse - ST dei servizi energetici si è costituita nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. L’allora Ministero dello sviluppo economico (attuale Ministero delle imprese e del made in Italy) e la società per azioni Rse - Ricerca sul sistema energetico non si sono costituiti nel giudizio di primo grado.
6. Con l’impugnata sentenza n. 12665 del 21 giugno 2024, notificata da Gse s.p.a. alle interessate in data 24 giugno 2024, il T.a.r. per il Lazio, sezione quinta stralcio, ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti e ha compensato tra le parti le spese processuali.
7. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 23 settembre 2024 e in data 18 ottobre 2024 – la EN AT s.p.a. e la EN Smart Solution s.p.a. (quale successore a titolo particolare della prima ai sensi dell’art. 111 c.p.c. a seguito di cessione di ramo d’azienda decorrente dal 1° ottobre 2018 e includente anche il contratto con l’Ansaldo per l’efficientamento energetico dell’impianto per cui è causa) hanno proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi.
8. La società per azioni Gse si è costituita in giudizio, resistendo al gravame.
9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e la Ricerca sul sistema energetico - Rse s.p.a., pur ritualmente evocati, non si sono costituiti in giudizio.
10. In vista dell’udienza di discussione, l’appellata ha depositato, in data 24 ottobre 2025, una memoria con cui ha eccepito l’infondatezza di tutti i motivi d’impugnazione; l’appellante, in data 3 novembre 2025, ha depositato una memoria di replica, con cui ha controdedotto alle prospettazioni dell’appellata e ha insistito sulle proprie posizioni.
11. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 25 novembre 2025.
12. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Tramite il primo motivo d’impugnazione – esteso da pagina 11 a pagina 12 del gravame – le appellanti hanno lamentato « Sui Capi I e II della Sentenza. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6, 7 e ss. del D.M. 28.12.2012 e delle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 1, dell’art. 3 e dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Difetto di istruttoria e di motivazione ».
14. Siffatta doglianza è infondata.
Va premesso che è provato in atti che il preavviso di rigetto prot. n. GSE/P20170022319 è stato consegnato in data 10 marzo 2017 presso la sede della EN Gestioni Energetiche s.p.a. (poi incorporata per fusione nella EN AT s.p.a.), come acclarato dal relativo avviso di ricevimento di Poste italiane s.p.a. che il Preavviso di Rigetto avente, sia stato in Genova, Via SS. Giacomo e Filippo n. 7 (cfr. doc. 2 bis del fascicolo di primo grado). La circostanza, rappresentata solo in punto di fatto dall’Appellante secondo cui l’Appellante è “subentrata ad IGE nella titolarità della domanda in oggetto, giusta comunicazione al GSE del Gruppo IREN prot. n. IR005642-2016-P del 28.12.2016”, invero è del tutto indimostrata non essendo stata prodotta nemmeno in giudizio tale asserita comunicazione al GSE.
Infondata è la censura secondo il rigetto della “RVC” sarebbe illegittimo per non aver il ST considerato completa la documentazione fornita in riscontro alla nota del 30 novembre 2016 della Rse - Ricerca sul sistema energetico s.p.a..
In proposito si rileva che, in data 20 dicembre 2016, l’impresa, riscontrando alla suddetta nota del 30 novembre 2016, ha presentato una revisione della “RVC” (n. 0300972010716R001_rev1), fornendo anche nuova documentazione.
Dette integrazioni sono state considerate dal ST emerge chiaramente sia dal preavviso di rigetto che dal provvedimento di rigetto, essendo state indicate nelle premesse di ambedue e sono state reputate non idonee a superare i precedenti rilievi.
Inoltre, come correttamente evidenziato dal T.a.r. in relazione alla nota inviata dall’EN alla Rse s.p.a. in data 15 dicembre 2016 « Ne discende, parimenti, l’infondatezza del secondo motivo del ricorso introduttivo con cui la ricorrente sostiene di aver esaustivamente riscontrato ogni richiesta istruttoria integrativa con nota del 15 dicembre 2016, atteso che trattandosi invero di chiarimenti intervenuti antecedentemente al preavviso di rigetto dell’8 marzo 2017 e che pertanto non avrebbero potuto tener conto dei rilievi ostativi formulati dal ST ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, avverso i quali la ricorrente non ha presentato alcuna controdeduzione o documentazione aggiuntiva », nonostante detto preavviso sia stato ritualmente recapitato.
Nella sua memoria di replica, parte appellante ha sostenuto che comunque « la documentazione fornita era già completa e dimostrativa della rispondenza dell’Intervento ai requisiti di legge: tale circostanza che non può di certo essere inficiata dalla mancata presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, trattandosi di facoltà concessa al proponente ed indipendente dalla completezza dell’istruttoria ». Tuttavia, per quanto sopra chiarito la documentazione non è stata reputata sufficiente e ha condotto ai rilievi del preavviso di rigetto, poi confluiti, in assenza di osservazioni, nel provvedimento di rigetto, che non è conseguenza della mancata presentazione di osservazioni (ovviamente facoltativa), ma frutto dell’analisi dell’intero quadro documentale, già vagliato in sede di preavviso e non incrementato al momento dell’adozione del provvedimento finale.
15. Mediante la seconda doglianza – estesa da pagina 12 a pagina 18 del gravame – le interessate hanno dedotto « Sui Capi III e IV della Sentenza. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6, 7 e ss. del D.M. 28.12.2012 e degli artt. 1 e 6 delle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Illogicità e contraddittorietà manifesta. Violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità ».
16. Tale motivo è infondato.
Sul punto il Collegio richiama la costante giurisprudenza di questa sezione (da cui non intende discostarsi) secondo cui: « Al ST è (…) consentita la reiezione di una singola RVC anche in caso di non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto, con conseguente irrilevanza di eventuali contrasti tra diniego di RVC e pregressa approvazione della PPPM o di altre RVC. Inoltre, l'approvazione della PPPM è un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della RVC secondo uno schema procedimentale che può essere definito a formazione progressiva (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n. 3813). Nella materia in esame non può configurarsi un affidamento meritevole di tutela nel caso in cui le condizioni per l'accesso ai benefici non siano rigorosamente rispettate, con la conseguenza che il rigetto di una singola RVC può essere pienamente legittimo. D’altronde il GSE, essendo il soggetto deputato all'erogazione di incentivi pubblici, mantiene in ogni fase il potere di verifica e controllo circa la spettanza degli stessi. Alla luce di quanto evidenziato non vi è dubbio, dunque, in ordine alla possibilità per il GSE di censurare e rigettare anche la singola RVC. Per quanto riguarda, inoltre, l’asserita lesione dei principi di certezza del diritto e legittimo affidamento è sufficiente evidenziare che opera in tal caso il principio di autoresponsabilità del richiedente gli incentivi. Il soggetto richiedente, pertanto, deve fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all'incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n. 3813). Come statuito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, “... Rilevato pertanto che l’incentivo in parola non può prescindere dal descritto requisito di addizionalità siccome coerente con il principio di necessità degli aiuti di Stato, occorre verificare a chi spetti l’onere di fornire tale, come detto necessaria, dimostrazione. Al quesito risponde un consolidato orientamento di questo Consiglio, secondo cui “spetta dunque alla impresa comprovare la sussistenza delle condizioni di concedibilità dell’agevolazione” (cfr. sentenza, sez. VI, 27 settembre 2017, n. 4519), così come, più di recente, si è rilevato che “risulta ... onere dell'interessato fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l’ammissione ai benefici, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa” (cfr, Cons. Stato, sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594; cfr. anche Cons. Stato, sez. IV, sentenza 27 aprile 2020, n. 2682, per la quale “al regime di incentivazione ... è sotteso il principio di autoresponsabilità, secondo il quale costituisce onere dell’interessato ad ottenere il beneficio il fornire la prova di tutti i presupposti per l’ammissione all’incentivo, ricadendo sullo stesso eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa (ex multis, in tal senso, Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2019, n. 8808; Cons. Stato, IV, 2 ottobre 2019, n. 6583)”. ...” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 maggio 2023, n. 5095) e ancora “... giova ricordare che - secondo la consolidata giurisprudenza amministrativa - il sistema di incentivazione in esame è basato sul principio di autoresponsabilità che impone all’interessato l’onere di fornire tutti gli elementi idonei a dar prova della sussistenza delle condizioni per l'ammissione ai benefici, con conseguente valenza preclusiva delle eventuali carenze che incidano sul perfezionamento della fattispecie agevolativa ...” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 11 dicembre 2024, n. 9976). Ne consegue che se, come nel caso di specie, l’operatore economico ha proposto un progetto che difetta del requisito dell’addizionalità, il GSE era vincolato nell’adottare - alla luce di una nuova valutazione del materiale istruttorio nuovo successivamente acquisito - il provvedimento di rigetto, anche di una singola RVC, proprio perché ricade sullo stesso richiedente l’onere di fornire un progetto completo e rispondente ai requisiti di legge ai fini della concessione dei certificati bianchi » (Cons. Stato, sez. II, 27 giugno 2025, n. 5619, negli stessi termini sez. II, 27 giugno 2025, n. 5618, n. 5617 e n. 5614, nonché sez. II, 5 maggio 2025, n. 5028).
Pertanto anche successivamente all’approvazione della “PPPM”, il ST è obbligato a verificare l’effettiva addizionalità dei risparmi generati dall’intervento eseguito, il cui positivo esito è condizione essenziale per l’approvazione della “RVC” e il conseguente rilascio dei titoli di efficienza energetica.
La procedura di approvazione della “RVC” « è caratterizzata da un’autonoma istruttoria, essendo del tutto fisiologico un rigetto della “RVC” anche in presenza di una proposta di programma precedentemente approvata, atteso che tra quest’ultima e le singole “RVC” sussiste un rapporto di pregiudizialità necessaria ma non sufficiente per usufruire del meccanismo incentivante. In sostanza si tratta di due procedimenti distinti, sebbene connessi, in cui il primo è pregiudiziale per il secondo, senza che tuttavia quest'ultimo possa automaticamente avere un esito positivo in ragione dell’approvazione del programma pregiudiziale . La “PPPM” è dunque un requisito necessario, ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro della “RVC” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 17 giugno 2022, n. 4983) » (Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2025, n. 4177).
Pertanto in sede di valutazione delle singole “RVC” il ST deve valutare il requisito dell’addizionalità, senza preclusioni discendenti dal precedente riscontro di tale requisito nella “PPPM”, che, invero, reca un progetto, mentre le “RVC” sono relative a energia effettivamente prodotta in un determinato periodo.
Come già evidenziato, il positivo vaglio della “PPPM” è un requisito necessario ma non sufficiente all’emissione dei titoli, presupponendo l’ulteriore fase del positivo riscontro delle singole “RVC”, sicché la precedente approvazione della proposta di progetto e di programma di misura (e anche di altre “RVC”) non impedisce al ST di rigettare una “RVC” per difetto di addizionalità, che deve sempre essere legittimamente rivalutata in concreto (cfr. Cons. Stato, sez. II, 1° agosto 2025, n. 6823 e 15 maggio 2025, n. 4177).
In definitiva, « il requisito dell’addizionalità deve essere verificato anche per ogni singola “RVC”, non potendolo ricavare automaticamente dalla precedente approvazione del progetto » (Cons. Stato, sez. II, n. 4177/2025).
Ciò posto, come correttamente puntualizzato dal T.a.r., il requisito dell’addizionalità deve necessariamente essere inteso sia in termini legati all’evoluzione tecnologica, sia relativamente ai profili economici (o di mercato) che sono sottesi alla messa in atto dell’intervento, dovendo, quindi, essere escluse dal sostegno le tecnologie già rappresentative del mercato o del settore di riferimento, essendo suscettibili di incentivazione soltanto i progetti concretamente “aggiuntivi” rispetto a quelli che si sarebbero comunque realizzati in assenza dell’incentivazione, pena l’emersione di un sussidio all’impresa da parte dello Stato, lesivo della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 marzo 2025, n. 2593; sez. IV, 12 aprile 2019, n. 2380).
Ne consegue che laddove l’intervento consenta il riassorbimento dei costi di investimento sostenuti solo per effetto del risparmio che ne deriva, la complessiva operazione non potrà considerarsi addizionale proprio, in quanto, nel sostenersi da sola, non soddisfa il requisito della logica di sistema, ovverosia la necessità del sostegno economico, cosicché la rilevanza dei costi di investimento necessari per la realizzazione del progetto, in uno con la stima dei risparmi economici che essi potranno determinare, è insita nella definizione normativa che espressamente si riferisce anche all’evoluzione del mercato di riferimento.
La ratio che ispira il sistema di incentivazione, infatti, è quella di stimolare i potenziali beneficiari ad intraprendere attività economiche che altrimenti non avrebbero avviato senza la concessione dell’aiuto, mentre qualora il costo dell’operazione trovi copertura nei risparmi da essa generati, viene meno l’effetto incentivante sotteso al meccanismo dei certificati bianchi, poiché il proponente può comunque realizzarla ricorrendo alla tecnologia media di mercato con un ritorno economico in tempi brevi dell’investimento.
In sostanza, non sono rilevanti la convenienza economica dell’intervento oppure la ponderazione di opinabili profili finanziari, bensì è elemento decisivo la stretta correlazione tra incentivo e risparmio energetico, in quanto il primo costituisce condicio sine qua non del secondo, con la conseguenza che, ove il risparmio sia suscettibile di essere comunque realizzato per effetto della fisiologica evoluzione tecnologica, normativa e di mercato, viene meno la causa dell’incentivo (ovverosia la necessità dell’aiuto), che, ove erogato, si tradurrebbe in un mero sussidio all’impresa privo di logica giustificazione e lesivo della concorrenza (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2593/2025 cit.; sez. VII, 29 settembre 2023 n. 10309).
Tanto premesso, va precisato che, le valutazioni condotte dal ST in merito all’addizionalità del risparmio energetico sono connotate da una discrezionalità tecnica ad ampia latitudine, sicché il sindacato del giudice amministrativo « è limitato al riscontro del vizio di illegittimità per violazione delle regole procedurali e di eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza, ovvero altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti » (Cons. Stato, sez. II, 24 marzo 2025, n. 2423 e n. 2593/2025 cit.).
Va specificato, altresì, che è onere dell’impresa interessata provare il requisito dell’addizionalità, il quale non può essere inteso in termini meramente legati all’evoluzione tecnologica, ma deve essere allargato ai profili economici (o di mercato) sottesi alla messa in atto dell’intervento (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 2593/2025 cit., 27 maggio 2024, n. 4697, 17 giugno 2022, n. 4983 e 7 aprile 2022 n. 2581).
Cionondimeno, nel caso di specie l’interessata non ha concretamente ed effettivamente dimostrato la natura addizionale dei risparmi derivanti dalla realizzazione dell’intervento, avendo peraltro insistito su elementi indicati nella “PPPM” e non nella “RVC”. Anzi, la non provata addizionalità va ragionevolmente esclusa alla luce dei rilievi del ST, che, a differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non costituiscono una motivazione postuma, poiché già contenuti sinteticamente nel preavviso di rigetto e nel provvedimento di rigetto e poi legittimamente approfonditi in sede giurisdizionale dinanzi al T.a.r. alla luce delle deduzioni dell’interessata. In particolare e in sintesi, il valore economico dell’investimento associato al progetto di efficienza energetica dichiarato dall’interessata in sede di presentazione della “RVC” è stato di euro 850.000 con riferimento ai risparmi di energia conseguibili e tuttavia, dall’esame della documentazione inviata dall’impresa al ST, il risparmio di energia elettrica generabile in un anno risulta pari a circa 531 tep (tonnellata equivalente di petrolio), pari a un risparmio economico di circa 389.000 euro per anno (considerando un costo dell’energia elettrica ricavato da bolletta pari a 0,137 euro/kWh), sicché il tempo di ritorno dell’investimento – cosiddetto “Pay Back Time” (“PBT”) – è di circa 2,2 anni e conseguentemente, considerato che il progetto genera circa 1.400 titoli di efficienza energetica per anno e stante un prezzo medio di detti titoli di 250 euro cadauno, l’intervento beneficerebbe di un incentivo di 350.000 euro per anno (ovverosia di un incentivo totale pari a 1.750.000 euro in 5 anni), che sommato al risparmio economico in bolletta di euro 389.000 determina un beneficio economico totale annuo pari a circa euro 739.000.
Ne consegue che l’intervento (di euro 850.000) avrebbe un tempo di circa 1,15 anni (ovverosia quasi 14 mesi), a fronte di un incentivo della durata di 5 anni.
Pertanto si è in presenza di una di una tecnologia che consente un elevato risparmio di energia primaria e che di conseguenza ha raggiunto un costo di investimento tale da essere ripagato dai risparmi da esso generati, i quali non possono essere considerati addizionali, atteso che, anche in assenza dell’incentivo, l’operatore economico avrebbe comunque acquistato la tecnologia sul mercato.
17. Con il terzo motivo – esteso da pagina 18 a pagina 22 del gravame – parte appellante ha lamentato « Sul Capo V della Sentenza. Error in iudicando . Violazione e falsa applicazione del D.M 20.07.2004, del D.Lgs. n. 115/2008, degli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 28/2011, degli artt. 6 e ss. del D.M. 28.12.2012 e degli artt. 1 e 6 delle Linee Guida di cui alla Delibera dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas EEN 9/11 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di diritto e di fatto. Sviamento Illogicità e contraddittorietà manifesta ».
18. Detta censura è infondata.
si osserva che non è stata fornita documentazione idonea a documentare in modo univoco che al momento della presentazione della “PPPM” (in data 22 marzo 2016), l’impianto non fosse stato completato e soprattutto che non avesse già iniziato a generare risparmi di energia primaria.
Premesso che ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.m. 28 dicembre 2012 – richiamato nel preavviso di rigetto – è previsto che « A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2014, hanno accesso al sistema dei certificati bianchi esclusivamente progetti ancora da realizzarsi o in corso di realizzazione », in sede procedimentale la EN Gestioni Energetiche s.p.a., riscontrando la richiesta di integrazione del 30 novembre 2016, non aveva fornito alcuna documentazione in grado di provare effettivamente che prima della data di presentazione della “PPPM” l’installazione non avesse iniziato a generare risparmi, considerato che l’EN aveva tra l’altro inviato un contratto del 2 settembre 2015 con altra società, da cui risultava che il termine fissato per l’ultimazione dei lavori era il 30 dicembre 2015 e che comunque l’intervento di efficientamento potrebbe generare risparmi anche ove non del tutto completato, giacché la « la locuzione “ in corso di realizzazione ” di cui all’art. 6, comma 2, del D.M. 28 dicembre 2012 deve essere più propriamente intesa nel senso del progetto che, sebbene avviato, sia comunque ad uno stadio tale da non poter ancora generare significativi risparmi energetici, in quanto, ove questi siano già stati generati, gli incentivi perdono la loro funzione, non potendosi ritenere più indispensabili per la realizzazione dell’intervento » (cfr. Cons. Stato, sez. II, 7 luglio 2025, n. 5860).
Inoltre, la EN non ha presentato alcuna osservazione al preavviso di rigetto, mentre neanche in sede giurisdizionale le appellanti hanno effettivamente assolto al proprio onere probatorio, precisandosi al riguardo che il certificato di collaudo attesta esclusivamente la data del collaudo dell’impianto, ma di per sé non esclude che esso avesse già iniziato a produrre risparmi energetici.
19. Attraverso il quarto motivo – esteso da pagina 22 a pagina 24 del gravame – le interessate hanno dedotto « Sul Capo VI della Sentenza. Error in iudicando . Violazione dell’art. 3 della L. n. 241/90. Difetto di motivazione. Eccesso di potere. Insufficiente attività istruttoria ».
20. Il motivo è infondato, poiché il provvedimento di rigetto della “RVC” è congruamente motivato, anche per relationem al preavviso di rigetto, considerato peraltro che la EN non aveva presentato osservazioni al riguardo. La motivazione, anche alla luce di quanto diffusamente illustrato nei superiori paragrafi, è pienamente sufficiente a consentire alla parte interessata di comprendere le ragioni del rigetto, tanto con riferimento alla mancata dimostrazione dell’addizionalità, quanto in relazione alla mancata dimostrazione della circostanza che il progetto non avesse generato risparmi energetici prima della presentazione della “PPPM”.
21. In conclusione l’appello deve essere respinto.
22. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna, in solido, delle appellanti al pagamento, in favore dell’appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 7829 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna, in solido, la EN AT s.p.a. e la EN Smart Solutions s.p.a. al pagamento, in favore di Gse - ST dei servizi energetici s.p.a., delle spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate in euro 3.500 (tremilacinquecento), oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
IU OT SC, Presidente
FR ID, Consigliere, Estensore
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR ID | IU OT SC |
IL SEGRETARIO