Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 971
TAR
Sentenza 21 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione garanzie procedurali e principi di buon andamento

    La Corte ha ritenuto che la documentazione integrativa presentata dall'impresa non fosse idonea a superare i rilievi del GSE e che le integrazioni precedenti al preavviso di rigetto non potessero tener conto dei rilievi ostativi formulati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Violazione norme su certificati bianchi e eccesso di potere

    La Corte ha confermato la giurisprudenza secondo cui il GSE può rigettare una singola RVC anche in caso di pregressa approvazione della PPPM, poiché l'approvazione della PPPM è necessaria ma non sufficiente. Ha inoltre ribadito il principio di autoresponsabilità del richiedente, il quale deve fornire la prova di tutti i presupposti per l'ammissione all'incentivo.

  • Rigettato
    Error in iudicando sui Capi I e II della Sentenza

    La Corte ha ritenuto infondata la doglianza, confermando che la documentazione integrativa non era idonea a superare i rilievi del GSE e che le integrazioni precedenti al preavviso di rigetto non potevano tener conto dei rilievi ostativi formulati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

  • Rigettato
    Error in iudicando sui Capi III e IV della Sentenza

    La Corte ha ribadito che il GSE può rigettare una singola RVC anche in caso di pregressa approvazione della PPPM, poiché l'approvazione della PPPM non è sufficiente. Ha sottolineato il principio di autoresponsabilità del richiedente e ha ritenuto che l'intervento non fosse addizionale a causa del rapido tempo di ritorno dell'investimento, anche considerando gli incentivi.

  • Rigettato
    Error in iudicando sul Capo V della Sentenza

    La Corte ha ritenuto che l'appellante non avesse fornito documentazione idonea a provare che l'impianto non avesse iniziato a generare risparmi prima della presentazione della PPPM, e che la locuzione 'in corso di realizzazione' presuppone che i risparmi non siano ancora significativi.

  • Rigettato
    Error in iudicando sul Capo VI della Sentenza

    La Corte ha ritenuto che il provvedimento di rigetto fosse congruamente motivato, anche per relationem al preavviso di rigetto, e pienamente sufficiente a consentire alla parte interessata di comprendere le ragioni del rigetto, sia in merito alla mancata dimostrazione dell'addizionalità, sia in merito alla mancata dimostrazione che il progetto non avesse generato risparmi energetici prima della presentazione della PPPM.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 971
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 971
    Data del deposito : 6 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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