TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/12/2025, n. 4811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4811 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 9002/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Silvestro Carenza;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Enrico CP_1 Claudio Schiavone;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità del collocamento in cassa integrazione a zero ore della parte ricorrente, dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015, per violazione dell'art. 1, comma 7 L. 223/91, per mancanza di indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di applicazione dei criteri e per l'assoluta genericità ed illegittimità degli Accordi Sindacali del 16.06.2009 e 15.06.2010 cui sono seguiti quelli dell'11.10.2010, del 22.09.2011 e del 10.10.2013 e conseguenziale risarcimento del danno- è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Orbene, occorre evidenziare con riferimento al quadro contrattuale: Al punto 3 del verbale di accordo 10 ottobre 2013 stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge: «la sospensione sarà a zero ore e l'individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS avverrà coerentemente all'attuazione del programma di riorganizzazione aziendale adotterà meccanismi di rotazione tra i lavoratori sospesi nel rispetto delle modalità di attuazione definite tra le Parti in separata intesa». L'accordo sottoscritto in pari data tra le OO.SS. e l'azienda prevede quanto segue: «...le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi
1 alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ...» [vd. lett. e) delle premesse]. «A specificazione ed integrazione di quanto stabilito nel punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro, si conviene che le modalità di collocazione in CIGS in essere continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2013 per l'Area Produzione, fermo restando che, in ogni caso, il ricorso alla CIGS a zero ore nei periodi sopra indicati avverrà tenendo conto di tutte le esigenze derivanti dalle attività di riorganizzazione. Per l'Area Amministrazione e Corporate, la collocazione in CIGS a zero ore sarà attuata entro il 31 marzo 2014» [vd. punto 2]. «Alla scadenza dei periodi rispettivamente indicati nel precedente punto 2, per l'Area Produzione e per l'Area Amministrazione e Corporate, le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno quel li delle esigenze organizzative aziendali, collegate ai contenuti della suddetta riorganizzazione, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia, come comunicato alle OO.SS. fin dal 03/10/2013. Comunque, in considerazione della rimodulazione del Piano Industriale, le unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)» [vd. punto 3]. In sostanza, le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991. Analogo contenuto hanno gli accordi precedenti riferibili al caso in esame. Invero, nel primo accordo sindacale del 9 giugno si legge: la società «condivide la opportunità della più ampia rotazione possibile fatti salvi gli obiettivi di recupero di produttività a base del piano, pertanto il personale da collocare fisso in cassa integrazione a zero ore sarà limitato ad una forbice tra i 270-300 addetti». Nel secondo accordo del 12 giugno 2006 si specifica: «... con riferimento alle modalità realizzative del Piano e di attuazione della CIGS, la provvederà a ... CP_1 attuare la rotazione dei lavoratori in CIGS ad eccezione di quelle posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni ...».
2 Nel terzo accordo del 16 giugno 2009 l'azienda si impegna ad effettuare ««la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS territoriali...». Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010 si legge che «... i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO.SS. territoriali. Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta, verifiche periodiche a livello territoriale in merito alla rotazione attuata ...». Allo stesso modo l'accordo dell'11 ottobre 2010 prevede che «... quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa ...». Orbene, la genericità degli accordi in parola, sotto il profilo in esame, è evidente. La Cassazione con la pronunzia n.2216/2016 ha chiarito che
<<non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da < i>
sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni>>; che reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione>>. Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico–organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico – produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario. In definitiva, la ha autonomamente individuato i CP_1 lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in
3 funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità delle esigenze tecnico - produttive di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIGS. Deve essere dunque, affermata l'illegittimità degli accordi, sotto il profilo esaminato. Priva di rilievo è la censura mossa ai dipendenti dalla
, “di non avere reagito” contro il comportamento CP_1 datoriale asseritamente contra legem, ove hanno accettato supinamente la condizione di cassa integrazione. Ad ogni buon conto occorre ricordare che la mera inerzia non è sufficiente a determinare l'estinzione del diritto, se non quando venga superato il termine, normativamente previsto, di prescrizione. Occorre, quindi, che all'inerzia si aggiunga un quid pluris che valga ad esprimere, anche implicitamente, una chiara e certa volontà abdicativa. Peraltro, la S.C. si è espressa: < integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche>> (Cass. 19235/2011). Con riferimento all'eccezione di prescrizione si ricorda che è pacifico nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo il quale la domanda con cui il lavoratore, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per detta illegittima sospensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamento di integrazione salariale, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), credito cui si applica perciò la prescrizione ordinaria decennale (ex multis, Cass. 10483/2019; 25139/2010; 25439/2009). Nel caso in esame vi è atti una diffida notificata in data 7.02.2023 che ha interrotto il termine di prescrizione che è decennale. Alla luce di tanto, la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in C.I.G.S. del ricorrente dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015; deve essere condannata la società convenuta al pagamento delle somme, a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante
4 e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attese la non complessità della controversia e la serialità del contenzioso e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in C.I.G.S. del ricorrente, dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015; condanna la società convenuta al pagamento delle somme, a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015;
-condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in complessivi Euro 2.109,00 per compenso professionale oltre Iva e Cap e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, 15.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella presente controversia individuale di lavoro Tra
con l'assistenza e difesa Parte_1 dell'avv. Silvestro Carenza;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Enrico CP_1 Claudio Schiavone;
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea- finalizzata ad ottenere la declaratoria di illegittimità del collocamento in cassa integrazione a zero ore della parte ricorrente, dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015, per violazione dell'art. 1, comma 7 L. 223/91, per mancanza di indicazione dei criteri di scelta e delle modalità di applicazione dei criteri e per l'assoluta genericità ed illegittimità degli Accordi Sindacali del 16.06.2009 e 15.06.2010 cui sono seguiti quelli dell'11.10.2010, del 22.09.2011 e del 10.10.2013 e conseguenziale risarcimento del danno- è fondata e deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. Orbene, occorre evidenziare con riferimento al quadro contrattuale: Al punto 3 del verbale di accordo 10 ottobre 2013 stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si legge: «la sospensione sarà a zero ore e l'individuazione dei lavoratori da collocare in CIGS avverrà coerentemente all'attuazione del programma di riorganizzazione aziendale adotterà meccanismi di rotazione tra i lavoratori sospesi nel rispetto delle modalità di attuazione definite tra le Parti in separata intesa». L'accordo sottoscritto in pari data tra le OO.SS. e l'azienda prevede quanto segue: «...le parti convengono che i lavoratori da collocare in CIGS saranno individuati tenendo conto delle esigenze tecniche ed organizzative e dei criteri di legge connessi
1 alla attuazione del programma di riorganizzazione aziendale e che si darà corso ad una rotazione dei lavoratori sospesi compatibilmente con le suddette esigenze ...» [vd. lett. e) delle premesse]. «A specificazione ed integrazione di quanto stabilito nel punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data odierna presso il Ministero del Lavoro, si conviene che le modalità di collocazione in CIGS in essere continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2013 per l'Area Produzione, fermo restando che, in ogni caso, il ricorso alla CIGS a zero ore nei periodi sopra indicati avverrà tenendo conto di tutte le esigenze derivanti dalle attività di riorganizzazione. Per l'Area Amministrazione e Corporate, la collocazione in CIGS a zero ore sarà attuata entro il 31 marzo 2014» [vd. punto 2]. «Alla scadenza dei periodi rispettivamente indicati nel precedente punto 2, per l'Area Produzione e per l'Area Amministrazione e Corporate, le parti, in considerazione della necessità di garantire livelli di efficienza tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi di recupero di produttività e competitività definiti dal Piano industriale e della strutturalità dell'esubero, convengono che non si darà corso alla rotazione e che i criteri di individuazione delle unità da collocare in CIGS a zero ore saranno quel li delle esigenze organizzative aziendali, collegate ai contenuti della suddetta riorganizzazione, dell'anzianità aziendale e dei carichi di famiglia, come comunicato alle OO.SS. fin dal 03/10/2013. Comunque, in considerazione della rimodulazione del Piano Industriale, le unità da collocare in CIGS a zero ore saranno, in una prima fase, circa n. 1800 (di cui 1650 in Area Produzione e 150 in Area Amministrazione e Corporate)» [vd. punto 3]. In sostanza, le parti contrattuali si sono limitate a richiamare i criteri di scelta dei lavoratori in esubero da licenziare nella procedura di licenziamento collettivo di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991. Analogo contenuto hanno gli accordi precedenti riferibili al caso in esame. Invero, nel primo accordo sindacale del 9 giugno si legge: la società «condivide la opportunità della più ampia rotazione possibile fatti salvi gli obiettivi di recupero di produttività a base del piano, pertanto il personale da collocare fisso in cassa integrazione a zero ore sarà limitato ad una forbice tra i 270-300 addetti». Nel secondo accordo del 12 giugno 2006 si specifica: «... con riferimento alle modalità realizzative del Piano e di attuazione della CIGS, la provvederà a ... CP_1 attuare la rotazione dei lavoratori in CIGS ad eccezione di quelle posizioni non fungibili per ragioni di carattere organizzativo e/o tecnico/organizzativo, mentre i criteri di rotazione saranno su base aziendale per mansioni ...».
2 Nel terzo accordo del 16 giugno 2009 l'azienda si impegna ad effettuare ««la rotazione compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive organizzative preventivamente verificate ogni trimestre con le RSU e le OO.SS territoriali...». Nel verbale di accordo del 15 giugno 2010 si legge che «... i lavoratori saranno sospesi a orario ridotto o a zero ore;
verrà attuata una equa rotazione tra i lavoratori tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali preventivamente verificate con le RSU e le OO.SS. territoriali. Le parti concordano, altresì, di effettuare, su richiesta, verifiche periodiche a livello territoriale in merito alla rotazione attuata ...». Allo stesso modo l'accordo dell'11 ottobre 2010 prevede che «... quanto alle modalità attuative, la sospensione e/o riduzione di orario per cassa integrazione avverrà con l'adozione principio della rotazione, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive e organizzative ed in coerenza con gli obiettivi di superamento della crisi accennati in premessa ...». Orbene, la genericità degli accordi in parola, sotto il profilo in esame, è evidente. La Cassazione con la pronunzia n.2216/2016 ha chiarito che
<<non è consentito affidare la scelta dei lavoratori da < i>
sospendere o le modalità di loro rotazione in CIGS a non meglio specificate esigenze tecniche od organizzative, atteso che in tal modo l'individuazione dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali resterebbe abbandonata all'iniziativa e al mero potere discrezionale dell'imprenditore, con pregiudizio dell'interesse dei lavoratori ad una gestione trasparente delle sospensioni>>; che reparto di appartenenza e le qualifiche dei lavoratori da sospendere sia del tutto insufficiente, poiché serve a identificare, appunto, i lavoratori da collocare in CIGS, ma non anche il criterio che presiede a tale selezione>>. Nella specie, gli accordi fanno riferimento a esigenze tecnico–organizzative connesse al piano di riorganizzazione, ma senza alcuna indicazione dei criteri in base ai quali individuare i singoli soggetti che, in ragione di quelle esigenze, andavano, di volta in volta, sospesi. Dunque, il datore di lavoro ha adottato un criterio totalmente discrezionale, non concordato, non desumibile dal generico richiamo alle esigenze tecnico – produttive e, per certi aspetti, anche arbitrario. In definitiva, la ha autonomamente individuato i CP_1 lavoratori da sospendere senza aver dovuto rispettare predeterminati criteri che stabilissero le priorità tra i vari parametri considerati (anzianità, carichi, esigenze produttive), le modalità applicative dei criteri medesimi, la platea dei soggetti interessati in riferimento alle qualifiche possedute e alle concrete mansioni esercitate in
3 funzione degli obiettivi aziendali di risanamento e riorganizzazione. E tanto è stato possibile proprio in conseguenza della palese genericità delle esigenze tecnico - produttive di cui agli accordi predetti, in violazione del diritto dei lavoratori a una gestione trasparente delle scelte datoriali in merito al personale da porre in CIGS. Deve essere dunque, affermata l'illegittimità degli accordi, sotto il profilo esaminato. Priva di rilievo è la censura mossa ai dipendenti dalla
, “di non avere reagito” contro il comportamento CP_1 datoriale asseritamente contra legem, ove hanno accettato supinamente la condizione di cassa integrazione. Ad ogni buon conto occorre ricordare che la mera inerzia non è sufficiente a determinare l'estinzione del diritto, se non quando venga superato il termine, normativamente previsto, di prescrizione. Occorre, quindi, che all'inerzia si aggiunga un quid pluris che valga ad esprimere, anche implicitamente, una chiara e certa volontà abdicativa. Peraltro, la S.C. si è espressa: < integrazione guadagni straordinaria, la mancata iniziativa del lavoratore diretta a sollecitare l'attuazione della clausola di rotazione non preclude il diritto del medesimo di far valere la responsabilità risarcitoria del datore di lavoro per l'inadempimento di detta clausola (non riconducibile alla figura del contratto a favore di terzo), poiché la mera inerzia ad esercitare un proprio diritto non prova di per sé una volontà abdicativa, dovendo ogni rinuncia essere espressa o ricavarsi da condotte univoche>> (Cass. 19235/2011). Con riferimento all'eccezione di prescrizione si ricorda che è pacifico nella giurisprudenza della S.C., il principio secondo il quale la domanda con cui il lavoratore, allegando l'illegittimità della sospensione per collocamento in cassa integrazione, chieda, quale ristoro per detta illegittima sospensione, la differenza tra la retribuzione e il trattamento di integrazione salariale, ha ad oggetto un credito al risarcimento del danno da inadempimento contrattuale (costituito dall'atto di gestione del rapporto non conforme alle regole), credito cui si applica perciò la prescrizione ordinaria decennale (ex multis, Cass. 10483/2019; 25139/2010; 25439/2009). Nel caso in esame vi è atti una diffida notificata in data 7.02.2023 che ha interrotto il termine di prescrizione che è decennale. Alla luce di tanto, la domanda deve essere accolta e deve essere dichiarata l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in C.I.G.S. del ricorrente dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015; deve essere condannata la società convenuta al pagamento delle somme, a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante
4 e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015. Le spese processuali- liquidate in misura pari ai minimi attese la non complessità della controversia e la serialità del contenzioso e distratte come da infrascritto dispositivo- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'illegittimità della sospensione e contestuale collocazione in C.I.G.S. del ricorrente, dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015; condanna la società convenuta al pagamento delle somme, a titolo di differenza tra la retribuzione piena spettante e il trattamento di integrazione salariale percepito con decorrenza dal mese di settembre 2014 al mese di maggio 2015;
-condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della controparte, che liquida in complessivi Euro 2.109,00 per compenso professionale oltre Iva e Cap e rimborso forfetario nella misura del 15% come per legge, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Bari, 15.12.2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
5