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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1204/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittoria Santoro,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Indirizzo Telematico.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale fissata ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. l'appellante si limitava ad insistere nella istanza di rimessione in termini già depositata in data 8.1.2025 pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 4 In data 18.9.2024 , quale erede di Parte_1 Persona_1
appellante avverso la sentenza n. 3762/2024 pronunciata dal Tribunale di Catania in data
19.7.2024, si costituiva in giudizio, depositando copia della citazione in appello a data fissa per il 7.1.2025.
All'udienza dell'8.1.2025, stante la mancata comparizione dell'appellante, la Corte rinviava ai sensi dell'art. 348 c.p.c. la trattazione della causa.
Lo stesso 8.1.2025 l'appellante depositava l'istanza di rimessione in termini che appresso si trascrive: “Premesso che la Corte di Appello di Catania, aveva fissato udienza per il giorno 08.01.25, fissando il termine per la notifica del ricorso all'appellato entro i termini di legge;
Che l'appellante non provvedeva ad ottemperare quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania;
Tutto ciò premesso, la sig.ra
[...]
, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE di poter Parte_1
essere rimesso in termini, al fine di notificare quanto richiesto per legge all'
[...]
Controparte_1
”.
[...]
Nell'accoglimento di questa istanza di rimessione l'appellante insisteva alla successiva udienza del 15.1.2025 in cui compariva.
Ritiene la Corte che l'istanza non possa essere accolta e che l'appello vada dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che non vi è stata alcuna fissazione di udienza da parte della Corte atteso che, come è noto, il rinvio all'udienza dell'8 gennaio 2025 a fronte di citazione per il 7 gennaio 2025 in cui la Corte non teneva udienza, è automaticamente disposto dall'art. 57 disp. att. c.p.c., e premesso altresì che la Corte non ha disposto alcunché, dovendo essere noto all'appellante che è suo onere provvedere alla notifica dell'appello prima dell'iscrizione a ruolo, l'appellante, con la sua istanza, ha chiesto di essere rimesso in termini per notificare l'appello senza darsi nemmeno carico di esporre le ragioni che glielo avrebbero impedito.
pagina 3 di 4 Si tratta, all'evidenza, di una istanza inaccoglibile, mentre occorre dare atto che, non essendosi proceduto alla sua notifica, l'appello è inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellata esime dallo statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1204/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da quale erede di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 3762/2024, pubblicata in Parte_1
data 19.7.2024: dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.:
Dott. Nicola La Mantia Presidente
Dott.ssa Marcella Murana Consigliere
Dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1204/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vittoria Santoro,
[...] C.F._1
elettivamente domiciliata nel suo studio in Indirizzo Telematico.
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. )
[...] P.IVA_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione orale fissata ai sensi dell'art. 350 bis, c.p.c. l'appellante si limitava ad insistere nella istanza di rimessione in termini già depositata in data 8.1.2025 pagina 1 di 4 IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 2 di 4 In data 18.9.2024 , quale erede di Parte_1 Persona_1
appellante avverso la sentenza n. 3762/2024 pronunciata dal Tribunale di Catania in data
19.7.2024, si costituiva in giudizio, depositando copia della citazione in appello a data fissa per il 7.1.2025.
All'udienza dell'8.1.2025, stante la mancata comparizione dell'appellante, la Corte rinviava ai sensi dell'art. 348 c.p.c. la trattazione della causa.
Lo stesso 8.1.2025 l'appellante depositava l'istanza di rimessione in termini che appresso si trascrive: “Premesso che la Corte di Appello di Catania, aveva fissato udienza per il giorno 08.01.25, fissando il termine per la notifica del ricorso all'appellato entro i termini di legge;
Che l'appellante non provvedeva ad ottemperare quanto disposto dalla Corte di Appello di Catania;
Tutto ciò premesso, la sig.ra
[...]
, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata CHIEDE di poter Parte_1
essere rimesso in termini, al fine di notificare quanto richiesto per legge all'
[...]
Controparte_1
”.
[...]
Nell'accoglimento di questa istanza di rimessione l'appellante insisteva alla successiva udienza del 15.1.2025 in cui compariva.
Ritiene la Corte che l'istanza non possa essere accolta e che l'appello vada dichiarato inammissibile.
Invero, premesso che non vi è stata alcuna fissazione di udienza da parte della Corte atteso che, come è noto, il rinvio all'udienza dell'8 gennaio 2025 a fronte di citazione per il 7 gennaio 2025 in cui la Corte non teneva udienza, è automaticamente disposto dall'art. 57 disp. att. c.p.c., e premesso altresì che la Corte non ha disposto alcunché, dovendo essere noto all'appellante che è suo onere provvedere alla notifica dell'appello prima dell'iscrizione a ruolo, l'appellante, con la sua istanza, ha chiesto di essere rimesso in termini per notificare l'appello senza darsi nemmeno carico di esporre le ragioni che glielo avrebbero impedito.
pagina 3 di 4 Si tratta, all'evidenza, di una istanza inaccoglibile, mentre occorre dare atto che, non essendosi proceduto alla sua notifica, l'appello è inammissibile.
La mancata costituzione in giudizio dell'appellata esime dallo statuire sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente decidendo nella causa n. 1204/24 R.G., avente ad oggetto l'appello proposto da quale erede di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 3762/2024, pubblicata in Parte_1
data 19.7.2024: dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art.13 comma 1 quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 15 gennaio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
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