Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 16/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
Maria LEONE, all'udienza del 14.10. 2024 ha pronunciato, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di lavoro promossa da:
, Parte_1
rappr. e dif. dall'avv. Mario Soggia
- Ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappr. e dif. dagli avv.ti Francesco Stolfa e Adriana Stolfa
- Convenuta –
OGGETTO: “PAGAMENTO R.O.L.”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 30.11.23 la parte ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale,esponendo di essere stata assunta a tempo indeterminato alle dipendenze della con inquadramento al IV Controparte_1 livello del CCNL per la Distribuzione Moderna Organizzata e di non aver mai beneficiato di permessi retribuiti, né di aver mai ricevuto il relativo controvalore in denaro a titolo di retribuzione di fatto a differenza di quanto disciplinato dall'art. 141 del CCNL commi 1,2,4,6,8 applicato.
Chiedeva pertanto condannarsi la convenuta al pagamento dei suddetti permessi.
La resisteva insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa, istruita documentalmente, è stata infine discussa e viene dunque decisa ai sensi dell'art. 429, co. 1, cpc. nel testo riformulato dall'art. 53 del D. L. 25 giugno 2008 n° 112, conv. con modif. dalla L. 6 agosto 2008 n° 133, dando lettura della sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****************
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Ai sensi dell'art.118 disp att cpc si richiama la sentenza del Tribunale di Taranto n. del 19.10.23 in caso del tutto sovrapponibile al presente, che questo giudice condivide integralmente.
è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa” (principio affermato ai sensi dell'art. 360-bis, comma 1, cod. proc. civ. da Cass. Sez. VILav. 8 febbraio 2011 n° 3126, cui adde Cass. Lav.
9 maggio 2012 n° 7097).Sicché, nel caso di specie, avuto riguardo sia al tenore complessivo del ricorso, nessuna nullità risulta essersi concretizzata, avendo parte ricorrente individuato con sufficiente precisione la causa petendi e il petitum (pagamento dei r.o.l. asseritamente non goduti, nella misura determinata dalla contrattazione collettiva), dovendosi peraltro osservare che le congrue difese di merito svolte dalla parte convenuta rendono evidente che l'atto introduttivo, così come formulato, aveva comunque raggiunto il proprio scopo, ponendo le controparti nella possibilità di adottare la più congrua ed idonea difesa (sotto quest'ultimo profilo, in ordine alla applicabilità del principio di "conservazione" degli atti processuali ex artt. 156 c.p.c., 164 c.p.c., comma 2, e 159 c.p.c., si veda Cass. Lav. 21agosto 2007 n° 17778).
Venendo alle rivendicazioni attoree, giova riportare le disposizioni del CCNL (pacificamente applicato) che vengono in rilievo nel caso di specie:
“Art. 141 - Permessi retribuiti.
1. Gruppi di 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della Legge 5 marzo 1977, n. 54, e del D.P.R. 28 dicembre t985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1980.
2. I permessi saranno fruiti individualmente in periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva.
3. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuaIi per le aziende fino a 15 dipendenti.
4. Per le aziende con più di 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti sono incrementati di 16 ore.
5. Resta fermo, altresì, quanto previsto dalla lettera a) b) e c) dell'art. 118.
6. I permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 191 in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
7. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell'anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al presente articolo per ogni mese intero di servizio prestato, non computandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di Legge e di contratto.
8. Indipendentemente dai regimi di orario adottati in azienda, per tutti i lavoratori assunti successivamente al 1° marzo 2011, fermo restando il godimento delle ore di permesso di cui al primo comma, le ulteriori ore di permesso di cui ai commi terzo e quarto, verranno riconosciute in misura pari al 50%, decorsi due anni dall'assunzione e in misura pari al 100% decorsi quattro anni dall'assunzione.
9. In caso di trasformazione in contratto a tempo indeterminato di contratti di apprendistato, contratti a tempo determinato, il computo dei 48 mesi di cui al precedente comma decorrerà dalla data della prima assunzione, considerando esclusivamente i periodi di iscrizione nel Libro Unico del Lavoro successivi al 1°marzo 2011”.
La pretesa attorea ha ad oggetto i permessi cd. R.O.L. (commi 3 e 4 dell'art. 141) da fruire con le stesse modalità previste per i permessi cd. ex festività. La questione controversa riguarda la possibilità di ritenere tali permessi assorbibili nelle pause di 15 minuti al giorno (ulteriori rispetto a quelle di 10 minuti) la cui fruizione è stata resa possibile, a detta della società, sin dall'inizio del rapporto di lavoro del ricorrente, nei momenti di minor afflusso della clientela e previo parere favorevole del responsabile dell'esercizio.
Ritiene parte resistente che detta modalità di fruizione dei permessi (rientrando nelle ipotesi di vera e propria riduzione dell'orario di lavoro) costituirebbe una possibilità espressamente riconosciuta dall'art. 141 CCNL, che dispone “…con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie”.
L'assunto non può essere condiviso.
Preme innanzitutto chiarire su quale delle parti in causa grava l'onere della prova nella questione che ci occupa.
Con orientamento estendibile anche ai permessi, la Suprema Corte, con sentenza n. 21780/2022, attraverso una interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, ha chiarito che grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite e che a tal fine deve offrire la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie.
Nel caso di specie, parte resistente ha omesso di fornire detta prova, non potendo essere condivisa la tesi attorea poc'anzi esposta in ordine all'assorbimento dei permessi r.o.l. nelle pause (e pertanto non potendosi ritenere provata l'offerta della fruizione degli stessi da parte del datore di lavoro). Ciò in quanto le pause intermedie di 15 minuti delle quali si discute, avendo natura, funzione e caratteristiche diverse dai r.o.l., non costituiscono quella “riduzione” (dell'orario di lavoro) a cui tale norma citata fa riferimento.
I r.o.l., infatti, sono dei permessi orari per la “riduzione dell'orario di lavoro” - che trovano origine nella contrattazione collettiva - il cui godimento può avvenire sia individualmente che collettivamente, e che maturano in ragione di ratei mensili, con modalità identiche a quelle previste per le ferie. In tali casi l'assenza andrà registrata sul libro paga con specifica indicazione della sua natura e, in caso di mancata fruizione in un determinato lasso di tempo (generalmente entro la fine dell'anno di riferimento), è prevista l'apposita erogazione di una indennità corrispondente di identico valore economico, calcolata sulla base delle retribuzioni in essere al momento in cui scade la possibilità di fruizione. Attraverso i r.o.l. si persegue pertanto il duplice obiettivo di favorire l'occupazione e, al tempo stesso, di ridurre l'orario di lavoro riconoscendo ai dipendenti maggior tempo libero da dedicare ai propri interessi personali ed esigenze familiari.Diverse dai r.o.l. sono invece le pause. È pacifico che le pause di cui si discute nel caso di specie, sono quelle intermedie trascorse all'interno dell'azienda, da godere nei momenti di minor afflusso della clientela e previo assenso del responsabile dell'esercizio. È noto che, nel nostro ordinamento, le pause di durata non inferiore ai 10 minuti, e complessivamente non superiore a 2 ore, comprese tra l'inizio e la fine di ogni periodo della giornata di lavoro, durante le quali non sia richiesto alcun tipo di prestazione lavorativa, non vanno computate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata. In sintesi, non rientrano né nell'orario di lavoro né nel periodo di riposo giornaliero. Esse sono concesse, anche sul posto di lavoro, nell'ipotesi di lavoro giornaliero eccedente le 6 ore, ed hanno lo scopo di far recuperare le energie psico-fisiche e permettere la eventuale consumazione del pasto e l'attenuazione del lavoro monotono e ripetitivo (art. 8, co. 2, D.LGS. n. 66/2003). Ne deriva che le pause, a differenza dei r.o.l., pur costituendo sosta dal lavoro effettivo, non determinano alcuna reale una riduzione dell'orario di lavoro (ai fini dell'art
141 cit.), consistendo in momenti di sospensione delle proprie attività nei quali il dipendente resta tuttavia all'interno del luogo di lavoro, e, dunque, non pienamente libero di autodeterminarsi perché a disposizione del datore e soggetto al suo potere gerarchico.
Inoltre, proprio perché la pausa è finalizzata a consentire un intervallo tra due momenti di esecuzione della prestazione, il diritto alla pausa – a differenza di quanto accade per i r.o.l. - non è monetizzabile, non potendo essere sostituito da compensazioni economiche (v. Circ. Min. Lav. n.8/2005). Né parte resistente ha dedotto di aver concesso la possibilità di godere di detto periodo temporale “concentrato” all'inizio o alla fine della giornata lavorativa, unica ipotesi in cui potrebbero individuarsi quelle condizioni (godimento del tempo al di fuori dell'azienda, sottrazione all'obbligo di disponibilità e al potere gerarchico del datore;
possibilità di autodeterminarsi dedicandosi ai propri interessi personali e ad esigenze familiari) proprie della riduzione dell'orario di lavoro, tali da renderle assimilabili ai permessi r.o.l e, pertanto, in grado di assorbire gli stessi. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e la convenuta condannata al pagamento dell'equivalente monetario dei permessi r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL, maturati e non goduti, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva”.
Le spese di lite, in considerazione dell'esistenza di un precedente di merito contrario avente ad oggetto identica questione, possono essere compensate per metà. La restante parte segue la soccombenza ed è posta a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1. accoglie il ricorso e condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, dell'equivalente monetario dei permessi r.o.l. di cui all'art. 141 CCNL Distribuzione Moderna Organizzata, maturati e non goduti a partire dal 1°.01.2018, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva, ragguagliata alla retribuzione e all'entità della prestazione lavorativa della ricorrente, oltre accessori di legge;
2. compensa per metà le spese di lite e condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della residua quota, che liquida in complessivi €.1.000,oo a titolo di compenso professionale ex D.M. n° 55/14, oltre al rimborso delle spese forfetarie, dell'eventuale contributo unificato, dell'I.V.A. e del contributo integrativo, con distrazione in favore dell'avv. Soggia, dichiaratosi anticipatario.
Taranto, 16.1.25
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria LEONE