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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/10/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
537 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 537 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOGLIANO AL IC in data 27/04/2002 tra i coniugi:
1. , nata a AN SU IC (FC) in [...] CP_1
05/05/1969, - ; C.F._1
2. , nato a NO DI NA (FC) in [...] Controparte_2
25/11/1970, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MONTESPINI ERIBERTO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 16/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOGLIANO AL
IC in data 27/04/2002 tra i coniugi:
1. , nata a AN SU IC (FC) in [...] CP_1
05/05/1969, - ; C.F._1
2. , nata a NO DI NA (FC) in [...] Controparte_2
25/11/1970, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SOGLIANO AL
IC – anno 2002 al n.2 Parte II Serie A Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/03/2025, che integralmente si riportano:
-1) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla hanno a pretendere, l'uno dall'altra, reciprocamente, a nessun titolo e per qualsiasi
2 ragione. Gli stessi ribadiscono altresì di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico patrimoniale;
-2 i ricorrenti sin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della domanda.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SOGLIANO AL
IC per quanto di competenza.
Forlì, 19/10/2025 Il Presidente
SS Di PA
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione al p.m. in data
18.3.2025
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. SS Di PA Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 537 /2025 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOGLIANO AL IC in data 27/04/2002 tra i coniugi:
1. , nata a AN SU IC (FC) in [...] CP_1
05/05/1969, - ; C.F._1
2. , nato a NO DI NA (FC) in [...] Controparte_2
25/11/1970, - ; C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. MONTESPINI ERIBERTO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 06/03/2025, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 16/07/2024;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in SOGLIANO AL
IC in data 27/04/2002 tra i coniugi:
1. , nata a AN SU IC (FC) in [...] CP_1
05/05/1969, - ; C.F._1
2. , nata a NO DI NA (FC) in [...] Controparte_2
25/11/1970, - ; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di SOGLIANO AL
IC – anno 2002 al n.2 Parte II Serie A Ufficio 1; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
06/03/2025, che integralmente si riportano:
-1) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, per cui nulla hanno a pretendere, l'uno dall'altra, reciprocamente, a nessun titolo e per qualsiasi
2 ragione. Gli stessi ribadiscono altresì di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico patrimoniale;
-2 i ricorrenti sin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della domanda.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di SOGLIANO AL
IC per quanto di competenza.
Forlì, 19/10/2025 Il Presidente
SS Di PA
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – comunicazione al p.m. in data
18.3.2025