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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 20/12/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1982/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Domenico Morea, n. 42, presso lo studio dell'avv.to Fabio Campese del Foro di Bari che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. , e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio, n. 95, CP_3 presso lo studio dell'avv.to Teodoro Carsillo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 2/12/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, sseriva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di nella veste Parte_1 di fideiussore e nella qualità di erede di (in virtù di accettazione Persona_1 dell'eredità con beneficio di inventario in data 1°/07/2016) dell'importo pari ad euro 182.058,56, oltre accessori in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in data 24/12/2004, a rogito Notaio , rep. n. 9849, racc. n. Persona_2
3886, tra e munito di formula esecutiva Controparte_4 Persona_1 in data 15/06/2014.
pagina 1 di 31 Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 182.058,56, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 3/10/2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 588 (R.G. n. 1548/2024), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità del provvedimento e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di esposizioni debitorie in capo all'opponente e respingersi le domande avanzate in via monitoria. A sostegno della posizione processuale assunta, detto opponente formulava i seguenti motivi:
-che il mutuo non era stato erogato alla mutuataria la quale, infatti, non Persona_1 aveva restituito alcuna rata;
-che madre dell'opponente, era deceduta in data 3/07/2006; Persona_1
-che la presunta creditrice aveva inviato all'opponente, esclusivamente nella qualità di fideiussore, una richiesta di pagamento in data 29/04/2016 ossia 10 anni dopo il verificarsi dell'inadempimento ossia erano trascorsi 12 anni senza che l'opponente fosse stato informato “dell'importante debito che gli pendeva sulla testa”, né aveva ricevuto le comunicazioni periodiche dovute in attuazione della trasparenza delle operazioni bancarie;
-che, all'esito di una lunga trattativa, in qualità di mandataria di CP_5 CP_6 nell'anno 2018 aveva pignorato il bene immobile acquisito dall'opponente per successione ereditaria con beneficio d'inventario;
-che avverso tale pignoramento l'opponente aveva spiegato opposizione e il GE, con decisione del 17/07/2018, aveva dichiarato l'esecuzione improcedibile in ragione dell'impossibilità di affermare “che la quietanza rilasciata in via anticipata, ma in realtà subordinata, abbia effettivamente valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma”, nonché provvedimento analogo aveva adottato il giudice nell'ambito dell'esecuzione mobiliare;
-che la decisione del GE costituiva definitivo accertamento giudiziale della mancata erogazione delle somme mutuate, con conseguente violazione “del principio del ne bis in idem e del principio nulla executio sine titulo”;
-che nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, posto che era stata richiesta presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente;
-che non era iscritta all'albo ex art. 106 TUB e, quindi, non era Controparte_1 legittimata all'attività di recupero;
-che la pubblicazione degli estratti di cessione in GU non era idonea a identificare i singoli crediti ceduti, costituendo mero indizio, mentre la prova della titolarità del credito in virtù della cessione richiedeva la produzione del contratto di cessione e la pagina 2 di 31 possibilità di ricavare da tale contratto lo specifico credito, prova non integrata nella fattispecie in esame;
-che non vi era prova della effettiva erogazione del prestito, ragion per cui il credito non era certo, né liquido o esigibile;
-che nella promessa di mutuo l'obbligo di restituzione nasce esclusivamente dopo la consegna del bene, di modo che l'opponente nulla doveva né nella qualità di erede, né in proprio, rilevando quanto a quest'ultimo profilo la prescrizione del credito, non potendo attribuirsi rilievo alla mera raccomandata ai fini dell'interruzione del termine decennale, e, comunque, in ragione della violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
-che, in particolare, l'opponente aveva agito nella qualità di consumatore, ragion per cui la deroga prevista dall'art. 1957 c.c. del contratto di mutuo doveva ritenersi nulla poiché vessatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente liberazione del fideiussore;
-che le clausole abusive contenute nel contratto erano molteplici, come ad esempio quella di reviviscenza e quella di sopravvivenza, con nullità integrale del contratto;
-che, in ogni caso, il contratto preliminare di mutuo era nullo per indeterminatezza del tasso variabile con metodo di calcolo alla francese, con regime finanziario composto e violazione del divieto di anatocismo, nonché applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”, dovendosi considerare, al contempo, che, stante “l'utilizzazione dell'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse” appariva “verosimile
… l'alterazione dei valori sulla base di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza”, come affermato dalla Cassazione con decisione n. 12007/2024;
-che la somma era comunque errata in ragione dell'insufficiente prova del credito e della eccessiva richiesta di interessi;
-che la condotta della banca dava diritto al risarcimento del danno causato all'opponente con l'azione temeraria intrapresa, anche valutato “l'accanimento contro l'odierno opponente”. Il giudice, con ordinanza del 19/12/2024, fissava udienza per provvedere sulla sospensiva al 29/01/2025, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, parte opposta ne chiedeva il rigetto e nel merito domandava respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, condannarsi controparte al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio. A fondamento della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-che le doglianze in punto di notifica erano infondate, come confermato dalla costituzione in giudizio mediante l'introduzione dell'opposizione;
-che la doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata, poiché come chiarito dalla Suprema Corte detta disposizione non ha alcuna valenza civilistica e, comunque, l'attività di era in capo alla Controparte_7 Pt_2
e la era rimasta il titolare della licenza ex
[...] CP_2 Controparte_8
pagina 3 di 31 art. 115 TULPS, che agiva in forza del mandato conferito dalla sotto Controparte_1 la vigilanza e la responsabilità del Controparte_9
-che l'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo era infondata nella misura in cui la cessione era avvenuta nel rispetto del disposto della normativa vigente, avuto particolare riguardo all'art. 58 TUB, risultando sufficiente ai fini della prova la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come da giurisprudenza di merito che richiamava, e, in ogni caso, parte opposta aveva prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria, che integrava nel giudizio di opposizione mediante la dichiarazione della cedente Controparte_10
-che l'eccezione di mancata prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata era pretestuosa, avendo la banca erogato l'importo concordato in favore della debitrice principale secondo le modalità indicate nell'atto e autorizzate dalla Persona_1 mutuataria ossia mediante accredito sul conto di appoggio intestato a Parte_1
come comprovato dall'accredito operato in data 5/01/2005 della somma di euro
[...]
148.870,00, con conseguente rispetto del requisito della disponibilità giuridica della somma;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, posto che la banca aveva inoltrato in data 11/12/2007 a diffida ad adempiere regolarmente Parte_1 ricevuta in data 20/12/2007 e, quindi, in data 29/04/2016 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata nella misura in cui la clausola in deroga non poteva ritenersi abusiva, come confermato dal giudice del monitorio che l'aveva espressamente esaminata, escludendo in termini generali la presenza di ulteriori clausole vessatorie e, in ogni caso, il termine di 6 mesi era stato interrotto con la missiva dell'11/12/2007, deducendo che, comunque, poteva venire in rilievo al più una nullità parziale;
-che le doglianze relative all'eccezione di nullità per indeterminatezza del mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese erano infondate, posto che dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento, prodotti a corredo del ricorso monitorio, era possibile desumere tutte le condizioni applicate al rapporto, mentre l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico;
-che, parimenti, infondata era la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura, oltre che generica;
-che l'azione risarcitoria era non provata e infondata. All'udienza del 29/01/2025, il giudice rinviava, su istanza dell'opponente, alla data del 19/02/2025, nel rispetto del contraddittorio, e a detta udienza, posto che parte opponente aveva dichiarato di aver depositato una memoria, non visibile al momento dell'espletamento dell'udienza, su richiesta della stessa, concedeva termine per note e repliche e rinviava per discussione all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva.
pagina 4 di 31 Con ordinanza riservata del 4/04/2025, il giudice respingeva l'istanza di sospensione, avverso la quale veniva, poi, interposto reclamo, dichiarato inammissibile. Confermata l'udienza indicata in citazione con ordinanza del 4/03/2025, a detta udienza i difensori rappresentavano che era stata incardinata la mediazione con incontro fissato al 30/05/2025 e chiedevano disporsi rinvio successivamente a tale data. Il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava il procedimento al 4/06/2025 e, all'esito, assumeva lo stesso in riserva. Con ordinanza riservata del 29/06/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, fissava udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. alla data del 2/12/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, deve trovare integrale conferma l'ordinanza riservata in atti che ha fissato udienza per la decisione, non potendo trovare accoglimento l'istanza di rimessione del procedimento in istruttoria avanzata da parte opponente negli scritti conclusionali. L'acquisizione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. non risulta, difatti, necessaria ai fini dell'istruzione del procedimento che, secondo quanto già evidenziato, appare maturo per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite. Sul punto, preme precisare che parte opponente ha chiesto l'acquisizione in originale di cui al documento 14 prodotto dalla controparte, evidenziando una serie di anomalie che, a suo avviso, introdurrebbero profili idonei a sostenere la non genuinità del documento. In particolare, parte opponente invoca i seguenti elementi di indicatori della falsità:
-nonostante l'indicazione di due fogli sulla prima pagina (“0001/0002”), il documento depositato è costituito da tre fogli;
-il secondo foglio non riporta il numero della pagina e la intestazione della
CP_4
-il terzo foglio riporta invece correttamente il numero “0002/0002”;
-la presenza di anomalie grafiche, avuto riguardo al “cambio dei font utilizzati nel documento” e, in particolare, il fatto che “l'indicazione della sede della banca che compare stranamente solo nella prima e nella terza pagina, non è leggibile come se fosse frutto di un collage”, la presenza di spazi bianchi creati appositamente utilizzando descrizioni di operazioni che illogicamente occupano più righe, la parte lasciata in bianco a pag. 3 del documento, lo spazio bianco lasciato nella colonna “descrizione operazioni fra il n. e la cifra”, la “17° scrittura” registrata in data 11/01/2005 riportante “lo strano importo di “€ ,10” (“come se una parte della cifra fosse stata cancellata”), così da inficiare la correttezza dei conti e l'attendibilità contabile del documento, privo di protocollo, nome, e codice numerico indicante l'operatore finanziario;
pagina 5 di 31 -la comunicazione allegata al documento, priva di riscontro di invio, con cui la banca dopo 14 anni dalla sottoscrizione del prestito e dopo 12 anni dalla morte della destinataria avrebbe comunicato l'erogazione del finanziamento. Tali profili non appaiono condivisibili in virtù delle considerazioni che seguono, a nulla rilevando nel presente giudizio civile il fatto che “l'odierno opponente ha sporto querela alla Procura della Repubblica di Terni per la vicenda in esame dando origine alla notitia criminis iscritta al n. RGNR 1445/2025” (v. pag. 28 della comparsa conclusionale). In primo luogo, quanto alla contestazione relativa alla numerazione delle pagine, si osserva che in realtà la presenza di tre pagine in luogo delle due numerate rinviene spiegazione attendibile nella modalità fronte retro in virtù della quale la seconda pagina non viene numerata in quanto segue la prima, con impostazione che dà conto anche della mancanza della intestazione della banca nella seconda pagina ossia del “cambio dei font utilizzati nel documento”. Le ulteriori doglianze appaiono di carattere formale e quanto riscontrato ad avviso di chi scrive non è idoneo ad introdurre elementi indicatori di una alterazione tale da richiedere la produzione dell'originale, tale, in particolare, non essendo l'asserito spazio lasciato in bianco e la mancanza dello 0 davanti all'importo di “€ ,10”. Infine, la comunicazione allegata dalla banca nell'anno 2018 in merito alla attestazione dell'erogazione del finanziamento non consente di addivenire a diverse conclusioni, potendo essere stata adottata per motivazioni di carattere fiscale ovvero nell'ambito dei documenti funzionali alla procedura esecutiva esistente (al riguardo, si consideri che la procedura esecutiva mobiliare è stata dichiarata improcedibile nell'anno 2019). Dunque, l'acquisizione dell'originale dell'estratto conto non appare necessaria e va confermata l'ordinanza adottata nel corso del procedimento che ha disatteso l'istanza ex art. 210 c.p.c. Sull'utilizzabilità del documento, a fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, appare necessario precisare che “Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti” (Cass., n. 11269/2004; Cass., n. 23389/2016; Cass., n. 14686/2018). Ne consegue che nel caso di specie, in cui non risulta alcuna contestazione delle operazioni registrate nei termini contrattualmente previsti (dovendosi sul punto tenere in considerazione il rapporto di filiazione esistente tra l'intestatario del pagina 6 di 31 conto e l'odierno opponente quale circostanza che incide sulla conoscibilità in capo all'attore di eventuali contestazioni sollevate), il documento ad avviso di chi scrive ben può essere utilizzato nel caso di specie, non condividendosi le doglianze di carattere formale espresse da parte opponente negli scritti conclusionali. Quanto precede va messo in relazione con la mancata prova della contestazione stragiudiziale dell'erogazione della somma nonostante la ricezione della richiesta di pagamento nell'anno 2007 (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta), apparendo inverosimile l'insussistenza di rilievi nell'ipotesi di mancata erogazione della somma. Parimenti, va confermata l'ordinanza istruttoria adottata che, nel fissare udienza per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha respinto l'istanza di CTU contabile. Difatti, tale consulenza non è necessaria all'istruzione del procedimento in virtù delle considerazioni in diritto che di seguito vengono svolte in relazione ai singoli motivi di opposizione formulati. Nel merito, va premesso in fatto che il credito che viene rilievo nella presente sede scaturisce dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da con Persona_1 in data 24/12/2004, con fideiussori Controparte_4 Parte_1
e avente ad oggetto
[...] Parte_1 CP_11
l'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, mediante accredito su conto di appoggio, destinato a ricostituzione di liquidità, con obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell'ATIC e pubblicato il giorno successivo dal quotidiano CP_12 parametro arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, ed interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi. Sempre in fatto, deve essere osservato che tra le parti interessate dalla presente operazione sussisteva, rispettivamente, rapporto di coniugio -tra Parte_1
(sul cui conto corrente intestato è previsto nel contratto di mutuo
[...]
l'accredito delle somme mutuate e il pagamento delle rate) e la mutuataria
[...]
(v. istanza di ammissione allo stato passivo nella quale si dà atto del Per_1 rapporto di coniugio, non contestata sul punto da parte opponente, doc. 9 nel fascicolo di parte opposta)- e sussiste rapporto di filiazione, in quanto
[...]
e erano, rispettivamente, madre e padre Per_1 Parte_1 dell'odierno opponente. Ancora in fatto, va evidenziato che la fideiussione rilasciata da parte opponente nell'ambito del contratto di mutuo prevede la dispensa della banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia del pagina 7 di 31 fideiussore alle eccezioni, e l'obbligo di pagamento della banca, immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento, nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (doc. 14 nel fascicolo di parte opposta: erogazione dell'importo di euro 146.870,00 in data 5/01/2005 per il finanziamento n. 542781, a fronte della stipula del mutuo il precedente 24/12/2004) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto sempre sub doc. 14: v. pagamento rata n. 1 del finanziamento 542781 per euro 1.342,13 in data 28/02/2005 e pagamento rata n. 2 del finanziamento 542781 per euro 932,79 in data 31/03/2005) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta sostanziale la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Tenuto conto dell'atteggiarsi dell'onere della prova, e, al contempo, della possibilità per il debitore di controllare attraverso l'esame della convenzione l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante, va disattesa, al contempo, la censura manifestamente generica in merito all'erroneità della somma ingiunta in ragione dell'insufficiente prova del credito, così come quella parimenti generica della eccessiva richiesta di interessi (v. anche infra sull'esame della doglianza relativa all'invocata usura). Come sopra detto, le doglianze relative al documento 14 che comprova, ad avviso di chi scrive, l'erogazione del mutuo in questione, non appaiono condivisibili, dovendosi aggiungere sul punto che nel caso di specie il contratto di mutuo espressamente prevede l'accredito dell'importo mutuato e, all'esito, l'addebito delle rate sul conto corrente n. 1577 intestato a (v. Parte_1 art. 3 del contratto di mutuo: “La parte debitrice autorizza fin da ora irrevocabilmente la banca anche nel proprio interesse ad effettuare l'erogazione dell'importo del finanziamento mediante accredito sul conto di appoggio n. 1577 intestato a presso la Filiale di Terni della banca… ad Parte_1
pagina 8 di 31 addebitare sul predetto conto le rate – sia di preammortamento che di ammortamento ed ogni altra somma dovuta dalla parte debitrice in relazione al finanziamento”). Come sopra accennato, la banca ha prodotto l'estratto del conto corrente in questione (n. 1577 intestato a dal quale si evince, giova Parte_1 ripetere, l'accredito dell'importo pari ad euro 146.870,00 in data 5/01/2005 per il finanziamento n. 542781 e l'addebito su tale conto delle prime due rate (v. doc. 14 cit., pagamento rata n. 1 del finanziamento 542781 per euro 1.342,13 in data 28/02/2005 e pagamento rata n. 2 del finanziamento 542781 per euro 932,79 in data 31/03/2005). Occorre, inoltre, evidenziare che il piano di ammortamento allegato al contratto (v. doc. 12 nel fascicolo di parte opposta) espressamente prevede lo stesso numero del rapporto di finanziamento in questione presso la Filiale di Terni: ossia il n. 0550000542781. Non può, infine, non tenersi conto del rapporto di coniugio esistente tra la mutuataria e e di quello di filiazione Persona_1 Parte_1 esistente con l'odierno opponente, poiché circostanze che portano decisamente ad escludere in via presuntiva che questi ultimi nelle rispettive qualità non fossero a conoscenza dell'erogazione dell'importo in favore di in Parte_1 attuazione delle specifiche previsioni del contratto di mutuo, al quale hanno partecipato, rispettivamente, nella veste di mutuataria e fideiussore. Né appare condivisibile la deduzioni difensiva di parte opponente in merito al fatto che “l'obbligo di restituzione delle somme prestate impegna soltanto colui che lo abbia concretamente ricevuto”, posto che nel caso di specie il mutuo è stato richiesto da la quale, al contempo, ha espressamente indicato quale Persona_1 conto di accredito e pagamento delle rate quello intestato al marito. Parimenti priva di fondamento in fatto è la tesi dell'opponente in merito al fatto che la banca abbia sollecitato il pagamento del mutuo, anche nei suoi confronti, solamente nell'anno 2016. Parte opposta ha, difatti, prodotto in giudizio richiesta di pagamento, ricevuta dagli eredi di (20/12/2007), da (20/12/2007) Persona_1 Parte_1
e dall'odierno opponente (20/12/2007), sin dall'anno 2007, evidenziando chiaramente che in relazione al rapporto n. 542781 era maturata un'esposizione di euro 148.935,12 al 10/12/2007 e chiedendo loro il pagamento del dovuto (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta). Dunque, la diffida di pagamento, ricevuta dall'odierno opponente in data 29/04/2016 (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), fa seguito ad una richiesta di pagamento già inoltrata, rispetto alla quale i destinatari sono rimasti del tutto inerti, non risultando peraltro che gli stessi -a fronte della ricezione della comunicazione sin dall'anno 2007- abbiano effettuato in via stragiudiziale qualsivoglia contestazione in punto di erogazione della somma da parte della mutuante. pagina 9 di 31 Passando all'esame dei provvedimenti adottati dai GE nell'ambito delle procedure esecutive nell'anno 2018 e 2019, ossia alle declaratorie di improcedibilità delle procedure esecutive, immobiliare e mobiliare (v. doc. 4 e doc. 6 allegati a corredo dell'atto di opposizione), preme evidenziare che la problematica affrontata nell'ambito di tali procedure riguardava la diversa questione dell'efficacia esecutiva del mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., esclusa in tale sede sulla base di un orientamento giurisprudenziale in ragione della impossibilità di attribuire allo stesso, appunto, la valenza di titolo esecutivo in quanto il contratto prevede la corresponsione della somma mutuata successivamente alla stipula mediante accredito sul conto corrente e, dunque, la quietanza ivi contemplata, ad avviso dei giudicanti, non è idonea ad integrare la prova della immediata disponibilità giuridica della somma mutuata. È appena il caso di evidenziare che il fatto che la quietanza contenuta nel contratto di mutuo secondo i GE non “abbia valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma mutuata” ai fini del rispetto dell'art. 474 c.p.c. (poiché rilasciata in via anticipata ma subordinata all'adempimento degli obblighi previsti a carico del mutuatario), esaminato in tale sede, non esclude all'evidenza che la prova dell'erogazione dell'importo mutuato possa essere fornita dalla banca nel presente giudizio mediante il documentale accredito sul conto indicato nel contratto di mutuo, secondo quanto sopra diffusamente esposto, ragion per cui alcun effetto spiegano le predette pronunce sull'odierno giudizio in cui parte opposta, proprio in ragione della ritenuta insussistenza dell'efficacia esecutiva del mutuo ossia nel rispetto di quanto previsto dal giudice dell'esecuzione, si è munita di un diverso titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo al fine di far valere il credito maturato, con impostazione che consente di disattendere l'invocata violazione del principio del ne bis in idem, poiché all'evidenza tale tesi difensiva è infondata. Dunque, vanno disattesi i motivi di opposizione con riferimento alla mancata erogazione del prestito ed alla pretesa insussistenza dell'obbligo restitutorio in ragione della mancata consegna del bene, risultando provata l'erogazione e non rilevando le considerazioni svolte dai GE poiché relative alla distinta tematica dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., che, giova ribadire, è estranea all'odierna fattispecie in cui il creditore si è appositamente munito di un titolo di natura giudiziale. Seguendo, ancora, l'ordine di esposizione dei motivi come avanzati da parte opponente, il signor si duole, poi, della Parte_1
“irregolarità” della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, poiché inviata presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente. In primo luogo, non può non essere evidenziato che dal certificato di residenza prodotto da parte opposta emerge che l'opponente risiede in Terni, Corso Vecchio, n. 225, interno 5 (v. doc. 5, certificato di residenza al 24/09/2024).
pagina 10 di 31 Quindi, del tutto correttamente la notifica è stata inviata in tale luogo (v. doc. 10 nel fascicolo di parte opposta) ossia in Terni, Corso Vecchio, n. 225, interno 5 e, non avendo l'Ufficiale giudiziario rinvenuto alcuno che potesse ricevere l'atto, lo stesso in data 23/10/2024 ha lasciato avviso dell'avvenuto deposito presso l'abitazione ex art. 140 c.p.c. e, quindi, il successivo 24/10/2024 ha inviato la raccomandata n. 66845820854-6. Tale raccomandata, sempre recapitata in Terni, Corso Vecchio, n. 225, è stata consegnata a persona dichiaratasi familiare convivente (sorella, v. sempre doc. 10 nel fascicolo di parte opposta). Dunque, il procedimento notificatorio si è correttamente perfezionato, a nulla rilevando l'invocata e non provata discrasia del numero civico. Al riguardo, si richiama la pronuncia della Suprema Corte che ha chiarito che
“In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass., n. 32575/2024), onere della prova del tutto pretermesso nel caso di specie in cui, peraltro, la residenza anagrafica coincide con il luogo in cui la notifica è stata tentata (anche con riferimento al numero civico). Parte opponente si duole, poi, della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. In applicazione della ragione più liquida, sul punto di ribadisce quanto evidenziato in sede di delibazione della sospensiva in merito all'orientamento della Suprema Corte che recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla AN d'IA e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla pagina 11 di 31 questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato:
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Va, quindi, esaminato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità della situazione giuridica attiva in capo a parte opposta. Sul punto, sin dal ricorso monitorio parte opposta ossia ha Controparte_1 allegato che:
-il contratto di mutuo è stato stipulato tra e Persona_1 Controparte_4
[...] ha incorporato Controparte_13 Controparte_4 ha conferito il ramo d'azienda bancario relativo ai Controparte_13 rapporti qualificati come retail della ex alla Controparte_4
Controparte_14 si è fusa per incorporazione in Controparte_14 Controparte_10 ha ceduto nel contesto di una operazione di cartolarizzazione Controparte_10
a tra l'altro, il credito per cui è causa. Controparte_1
Tanto premesso in punto di allegazione, parte opposta a corredo della stessa ha prodotto:
-contratto di mutuo stipulato con (v. doc. 7 Controparte_4 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto del conto n. 1577, intestato a sul quale è stato Parte_1 erogato l'importo mutuato e addebitate due rate (v. doc. 14 nel fascicolo di opposizione);
-atto di fusione del 22/06/2005, n. 19.125 d'Ordine, n. 76.318 del Repertorio Notarile, tra l'altro, di Controparte_15
(v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento ricevuta in data 20/12/2007 dagli eredi di da e dall'odierno opponente (v. doc. 15 nel Persona_1 Parte_1 fascicolo di opposizione);
-atto di esecuzione di conferimento, rep. n. 316695, racc. n. 36478, del 21/06/2005, con il quale conferisce a Controparte_13 Controparte_14 il ramo d'azienda di relativo ai rapporti qualificati
[...] Controparte_13
pagina 12 di 31 retail che sarebbero pervenuti alla stessa per effetto dell'incorporazione di
[...]
(v. doc. 3 nel fascicolo monitorio); Controparte_4
-atto di fusione del 20/10/2008, rep. n. 47912, racc. n. 13013, tra l'altro di in (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio); Controparte_14 Controparte_10
-diffida stragiudiziale inviata da quale mandataria di CP_16 CP_10
all'odierno opponente e ricevuta in data 29/04/2016, contenente
[...]
l'intimazione di pagamento delle somme dovute (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, n. 121 del 15/10/2019, relativo alla cessione da alla società dei crediti derivanti, tra l'altro, da Controparte_10 Controparte_1 contratti di mutuo, concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza, avvertendo che la lista è pubblicata sul sito internet https://wwwunicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html, nonché che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del cessionario su tale sito e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto autenticato dal Notaio del 31/07/2024, attestante che il rapporto n. ex 542781 risulta quale partita a debito intestata a ed è riportato Persona_1 alla pagina 169 del libro Giornale delle sofferenze della società Controparte_1
(v. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio);
-dichiarazione della cedente in merito all'inclusione del credito nella cessione operata da (v. doc. 11 e doc. 11 bis allegati nel fascicolo Controparte_10 dell'opposizione). Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla pagina 13 di 31 possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Difatti, contrariamente agli assunti di parte opponente, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, la Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, nella decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente si evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di merito nella misura in cui ha affermato che, ferma la possibilità di provare la cessione anche con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU, la dichiarazione della cedente costituisce un elemento documentale idoneo a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025).
pagina 14 di 31 Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, delle diffide stragiudiziali (anche molto risalenti nel tempo), della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, dell'attestazione notarile in merito all'inclusione del credito nelle scritture contabili, e della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Al contempo, è infondata l'eccezione di prescrizione, ragion per cui deve essere disattesa. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994). Nel caso di specie, il contratto ha durata ventennale (240 mesi) e, dunque, scadenza al 31/12/2024 (v. anche piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in atti). Ne consegue che, anche a non voler considerare gli atti interruttivi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, come visto in data 29/10/2024 (ossia ex art. 140 c.p.c. nel momento del ricevimento della raccomandata da parte della sorella dichiaratasi convivente, v. doc. 20 sopra richiamato), la prescrizione non era maturata. Analoghe considerazioni devono essere svolte, in applicazione della ragione più liquida, con riferimento all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale, dovendosi richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. occorre fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata poiché da tale momento il debito può ritenersi scaduto, in ragione della richiamata unicità dell'obbligazione (Cass., n. 2301/2004; Cass., n. 4546/1978). Il principio è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato
“La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi nel caso del contratto di mutuo - nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento
pagina 15 di 31 del debito in una serie di autonome obbligazioni - solamente a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass., n. 20773/2025). Anche a voler tener conto della risoluzione del contratto mediante la notifica del precetto inviata in data 12/01/2018 e ricevuta in data 20/01/2018 (v. pignoramento immobiliare di cui al doc. 2 nel fascicolo di parte opponente), non può non essere evidenziato quanto alla prescrizione che risulta l'ammissione al passivo di padre dell'odierno opponente, in relazione al Parte_1 mutuo per cui è causa con decreto del 9/10/2015 (v. doc. 10 allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. di parte opposta). Deve, sul punto, essere richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Tale orientamento è stato ribadito da recente pronuncia che ha evidenziato l'effetto interruttivo permanente della domanda di insinuazione allo stato passivo fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass., n. 16415/2023). Dunque, tenuto conto della data di notifica del decreto ingiuntivo (il 29/10/2024), l'eccezione di prescrizione è infondata e va disattesa. Parimenti, con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche a non voler considerare la responsabilità dell'opponente quale erede, occorre rilevare che la fideiussione specifica in esame prevede che il fideiussore “si obbliga a pagare alla banca a semplice richiesta scritta” (v. contratto di mutuo più volte richiamato), nonché che la banca ha chiesto il pagamento agli interessati, tra cui anche l'odierno opponente, con missive ricevute in data 20/12/2007 (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta). La previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, ad avviso di chi scrive non è suscettibile di essere apprezzata quale clausola vessatoria nella misura in cui il termine semestrale entro cui la banca deve agire rimane fermo, come previsto dall'art. 1957 c.c., mentre si deroga esclusivamente alle modalità con cui la richiesta deve essere effettuata (ossia anche in via stragiudiziale) e, al contempo, il contenuto della clausola non viene applicato sotto il profilo della limitazione della possibilità di proporre eccezioni (astrattamente sussumibile dell'art. 1469bis c.c. e attualmente nell'art. 33, comma II, lett. t), possibilità che rimane ferma. In altri termini, tale clausola contrattuale non opera nei termini di esclusione del disposto normativo citato, posto che rimane fermo il termine di sei mesi ivi previsto imposto al creditore per far valere le proprie ragioni, ma, piuttosto, esonera detto creditore dalla proposizione della azione giudiziaria nel termine ivi contemplato, ammettendo la semplice richiesta stragiudiziale (Cass., n. 13078/2008; Cass., n. 7345/1995; per la possibilità di interpretare la clausola quale pagina 16 di 31 esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria: v. anche Cass., n. 16825/2016 in motivazione, che conferma che detta previsione ben può essere finalizzata nella comune intenzione dei contraenti “ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. -ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il credito dall'onere di proporre azione giudiziaria; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Venezia, 10/08/2022; Tribunale Perugia, 23/08/2023; Corte di Appello Milano, N. 3985/2022; Corte di Appello Milano, n. 67/2025; Tribunale Milano, n. 8219/2024; Tribunale Varese, n. 843/2024; Tribunale Pavia, n. 1248/2024). Tale impostazione è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato che “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass., n. 835 del 13/01/2025, la quale in motivazione precisa che “Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato Numero di raccolta generale 835/2025 dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 pagina 17 di 31 novembre Data pubblicazione 13/01/2025 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”). Sul punto, si precisa che l'interesse protetto dalla norma va ravvisato nella finalità di assicurare al fideiussore che “la sua posizione non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito” (Cass., n. n. 1724/2016), ratio che all'evidenza risulta assolta laddove venga formulata una richiesta di pagamento stragiudiziale al fideiussore -che peraltro costituisce una iniziativa meno invasiva di quella giudiziaria (che notoriamente determina i costi delle spese di lite, potenzialmente l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e l'esecuzione forzata sui beni in difetto di spontaneo pagamento)- poiché la stessa è idonea ad avvertire il fideiussore che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare, così da agire successivamente in regresso, e anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. ossia di adottare, in attuazione del principio di autoresponsabilità, sollecite e serie iniziative nei confronti del debitore principale al fine di recuperare il proprio credito Parimenti, le doglianze svolte in merito alla natura abusiva di ulteriori clausole appaiono generiche, dovendosi, al riguardo, tenere in considerazione la puntuale analisi svolta dal giudice del monitorio, con impostazione che nella presente sede viene condivisa e fatta propria e da intendersi integralmente richiamate e trascritta, con la precisazione che le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza non hanno trovato applicazione nella fattispecie concreta, mentre l'evocazione in giudizio presso il Tribunale di Terni appare all'evidenza rispettosa del foro esclusivo in applicazione della residenza dell'odierno opponente in Terni. Parte opponente, infine, si duole della illegittimità del contratto di mutuo, sulla base di una serie di motivi che vengono di seguito esaminati. In primo luogo, si ribadisce in fatto che il tenore delle condizioni contrattuali appare chiaro nel caso di specie in cui il mutuo prevede, a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, l'obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell e pubblicato il Pt_3 giorno successivo dal quotidiano , parametro arrotondato allo 0,05 CP_12 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, ed interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi.
pagina 18 di 31 Al contatto, risulta allegato il piano di ammortamento (v. pag. 23 del doc. 12), il documento di sintesi (v. pag. 11 del doc. 12) e il capitolato (v. pag. 17 del doc. 12). Part Il contratto contiene, al contempo, l'indicazione dell' (4,47888: v. pag. 12 del doc. 12). Ciò chiarito in fatto, passando all'esame delle doglianze relative all'ammortamento alla francese, come complessivamente formulate, vanno svolte le considerazioni che seguono. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. pagina 19 di 31 Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione pagina 20 di 31 di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore
“non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi
“la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile(al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione pagina 21 di 31 del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025), anche valutata nel caso di specie la allegazione al contratto del piano di ammortamento. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa all'applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”, appare sufficiente evidenziare che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta nell'atto di citazione in opposizione ossia tempestivamente. L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve pagina 22 di 31 allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024). Non condivisibile appare, poi, il criterio invocato per il computo nelle memorie depositate nella fase della sospensiva nelle quali si legge “in caso di conclusione anticipata alla diciottesima rata, come indicato nel contratto, il TEG, calcolato al 5,912% risulta essere superiore al tasso soglia usura del periodo del 5.760%”. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Né quanto affermato in maniera più specifica nella perizia di parte in merito al fatto che in tesi il computo è stato effettuato sull'ipotesi ricostruttiva della conclusione anticipata al 18° mese senza calcolare la commissione di estinzione anticipata (v. pag. 39 della perizia di parte) consente di addivenire a diverse pagina 23 di 31 conclusioni in quanto la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura non può essere compiuta sulla base di scenari ipotetici. Al contempo, infondata è la doglianza relativa al tasso di mora. La tesi di parte opponente, sul punto, si esprime nei seguenti termini “dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 6,150%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 24/12/2004, risulta superiore al tasso soglia del 5,760% rilevato da AN d'IA”. Tale tesi è infondata in quanto non tiene conto dell'espressa previsione contrattuale in virtù della quale al momento della stipula il tasso di mora è espressamente ricondotto ad un valore non superiore al tasso soglia usura (v. art. 4 del contratto). Anche a voler disattendere il chiaro contenuto della pattuizione contrattuale, preme evidenziare, ad abundantiam, che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla AN d'IA degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla AN d'IA di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione;
Cass., n. 16526/2024). Dunque, nel caso in esame, tenuto conto del sopra richiamato criterio di computo, il tasso di mora anche ove applicato senza tener conto della espressa clausola di salvaguardia al momento della stipula (ossia in misura al tasso esistente al momento della stipula del 4,15% maggiorato di 2 punti ossia in misura pari al 6,15%) è, comunque, inferiore al tasso soglia antiusura (5,760% +2,1=7,86%). La misura degli interessi di mora pattuiti, come efficacemente rilevato, dal giudice del monitorio è, al contempo, rispettosa della disciplina di cui all'art. 33, lett. f), che prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagina 24 di 31 pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Difatti, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., all'epoca della stipula (2004) era pari al 9,01% e, dunque, superiore a quello previsto in contratto (sulla congruità di tale parametro: v. Cass., n. 14410/2024), di talché anche sotto tale profilo gli interessi pattuiti non appaiono manifestamente eccessivi. Parimenti generiche sono le doglianze svolte con riferimento all'utilizzazione del parametro Euribor. La decisione della Suprema Corte, genericamente richiamata da parte opponente, ha affermato che “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (Cass., n. 12007 del 3/05/2024; in ordine al necessario requisito della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito: v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno pagina 25 di 31 nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla AN di IA. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro Euribor possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice Euribor come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'Euribor può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto di tale doglianza. Con riferimento, infine, alle doglianze svolte non già nell'atto introduttivo del giudizio ma solamente nelle successive memorie, occorre rilevare che parte opponente lamenta l'illegittimità cd. clausola floor. Va preliminarmente evidenziato in fatto che il contratto di mutuo in esame all'art. 3 prevede “le parti convengono espressamente che il tasso come sopra determinato non potrà comunque essere inferiore al 2,50%”. Conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (Tribunale Trento, 27/03/2017; Tribunale Milano, 10/12/2021; Corte di Appello Veenezia, 15/11/2022; Tribunale Vicenza, 18/05/2022; Tribunale Brescia, 20/12/2022), si ritiene che tale clausola, contrariamente agli assunti di parte attrice, risponda alla necessità dell'istituto di credito di realizzare un minimo di lucro sulla concessione del credito. pagina 26 di 31 In altri termini, la cd. clausola floor tende a neutralizzare le oscillazioni del tasso interbancario prescelto sotto una determinata soglia, prevedendo un limite minimo percentuale al di sotto del quale gli interessi non possono scendere, in favore del soggetto che sopporta l'esborso economico conseguente alla operazione contrattuale e nella prospettiva della tutela delle legittime aspettative di rendimento. Tale finalità porta, per un verso, a ritenere la clausola legittima e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., stante la funzione di contenimento dell'alea correlata alla variabilità del tasso, e, per altro verso, laddove come nel caso di specie sia di immediata e chiara comprensione, non viola l'art. 1346 c.c. Al contempo, non ravvisandosi alcuno strumento finanziario, stante la natura meramente creditizia, il mutuante non è tenuto ad osservare gli obblighi informativi ex art. 21 TUF (v. anche Cass., n. 38178/2022, in motivazione). Sul punto, va richiamato l'orientamento recente della Suprema Corte alla stregua del quale, premesso che “l'ordinamento garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica” e richiamato il diritto del soggetto abilitato all'esercizio del credito “di pianificare in piena libertà le proprie strategie imprenditoriali e commerciali”, non appare condivisibile la tesi secondo cui “la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (Cass., Sez. Un., n. 5657/2023). Dalle considerazioni che precedono discende che detta clausola non introduce un significativo squilibrio ed essendo stata formulata in maniera chiara e comprensibile è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma II, Cod. Cons. (v. Cass., n. 1942/2025: “Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”) Segue il rigetto della doglianza formulata sul punto. Quanto alla invocata illegittimità in relazione alla asserita finalità di estinzione di pregresse esposizioni debitorie, vanno svolte le considerazioni che seguono. In termini generali, si osserva che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse, anche ove fondata, non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo pagina 27 di 31 ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020; Corte di Appello Perugia, 400/2025), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha ribadito che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”, ha escluso che
“l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto”, nonché ha precisato che la pagina 28 di 31 destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Ancora, la doglianza relativa alla mancata produzione dell'estratto integrale del conto corrente appare infondata in quanto le relative deduzioni possono essere invocate in relazione al rapporto di conto corrente (nell'ambito del quale si può discutere in sede di opposizione in merito alla necessità di comprovare l'intero andamento del rapporto contrattuale mediante l'integrale produzione degli estratti del conto poiché la quantificazione della pretesa creditoria rinvia alla integrale ricostruzione del dare e dell'avere ossia all'indicazione di tutte le operazioni compiute con la finalità di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti che hanno condotto alla determinazione della somma costituente la base di computo per il periodo successivo), ma non anche nell'ambito del contratto di finanziamento in cui l'onere della prova si atteggia nei termini sopra evidenziati che vengono nella presente sede richiamati. Poi, le contestazioni mosse con riferimento alla asserita discrasia del TAEG (“pari al 4,584% e non al 4,4788%”, v. pag. 20 della comparsa conclusionale, con una invocata differenza di 0,1052%) non consentono di addivenire a diverse conclusioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025).
pagina 29 di 31 Il discostamento minimale, allegato da parte opponente, appare, quindi irrilevante e, al contempo, insuscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Part corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Infine, quanto alle contestazioni mosse in relazione alla “nullità in relazione alle fideiussioni omnibus, sicuramente di quelle tra il 2002 e il 2005”, occorre rilevare, in primo luogo, che già in astratto tale eventuale accertamento può essere apprezzato al più come nullità parziale e non già integrale (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020 per l'espresso richiamo all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale le nullità a valle devono essere valutate ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1419 c.c. nelle ipotesi in cui l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, “posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021) e, comunque, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (sull'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica v. Cass., n. 33472 del 19/12/2024, che in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'IA n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie”; detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non
“omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'IA n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”; v. anche Cass., n. 657 del 10/01/2025, Cass., n. 660 del 10/01/2025 e Cass., n. 1170 del 17/01/2025). Dunque, alla stregua delle precedenti considerazioni in diritto la richiesta di CTU non è necessaria all'istruzione del procedimento la cui definizione riposa sulle considerazioni giuridiche sopra svolte in relazione alle chiare risultanze documentali acquisite, non consentendo la perizia di parte mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022) di addivenire a diverse conclusioni, con conferma in parte qua dell'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Dall'impostazione che precede discende il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi articolati, e della domanda risarcitoria proposta. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 30 di 31
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-respinge la domanda risarcitoria formulata da parte opponente;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 14.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 20/12/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI Il giudice, Marzia Di Bari, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I° grado iscritta al n. 1982 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, e vertente TRA
C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Bari, via Domenico Morea, n. 42, presso lo studio dell'avv.to Fabio Campese del Foro di Bari che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPONENTE e
C.F. , e, per essa, la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(già elettivamente domiciliata in Roma, via Luigi Lilio, n. 95, CP_3 presso lo studio dell'avv.to Teodoro Carsillo che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
OPPOSTA oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. conclusioni: all'udienza del 2/12/2025 le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi nella presente sede integralmente richiamato e trascritto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/09/2024, sseriva di essere Controparte_1 creditrice nei confronti di nella veste Parte_1 di fideiussore e nella qualità di erede di (in virtù di accettazione Persona_1 dell'eredità con beneficio di inventario in data 1°/07/2016) dell'importo pari ad euro 182.058,56, oltre accessori in relazione all'esposizione debitoria maturata per il mutuo stipulato in data 24/12/2004, a rogito Notaio , rep. n. 9849, racc. n. Persona_2
3886, tra e munito di formula esecutiva Controparte_4 Persona_1 in data 15/06/2014.
pagina 1 di 31 Tanto premesso, chiedeva ingiungersi il pagamento dell'importo complessivo di euro 182.058,56, con decreto provvisoriamente esecutivo, oltre ad interessi e spese di ingiunzione. In data 3/10/2024, il Tribunale adito ha emesso il decreto ingiuntivo n. 588 (R.G. n. 1548/2024), provvisoriamente esecutivo. Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, il debitore ingiunto conveniva in giudizio parte opposta, chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c., la revoca, l'annullamento ovvero la declaratoria di nullità del provvedimento e, per l'effetto, accertarsi l'insussistenza di esposizioni debitorie in capo all'opponente e respingersi le domande avanzate in via monitoria. A sostegno della posizione processuale assunta, detto opponente formulava i seguenti motivi:
-che il mutuo non era stato erogato alla mutuataria la quale, infatti, non Persona_1 aveva restituito alcuna rata;
-che madre dell'opponente, era deceduta in data 3/07/2006; Persona_1
-che la presunta creditrice aveva inviato all'opponente, esclusivamente nella qualità di fideiussore, una richiesta di pagamento in data 29/04/2016 ossia 10 anni dopo il verificarsi dell'inadempimento ossia erano trascorsi 12 anni senza che l'opponente fosse stato informato “dell'importante debito che gli pendeva sulla testa”, né aveva ricevuto le comunicazioni periodiche dovute in attuazione della trasparenza delle operazioni bancarie;
-che, all'esito di una lunga trattativa, in qualità di mandataria di CP_5 CP_6 nell'anno 2018 aveva pignorato il bene immobile acquisito dall'opponente per successione ereditaria con beneficio d'inventario;
-che avverso tale pignoramento l'opponente aveva spiegato opposizione e il GE, con decisione del 17/07/2018, aveva dichiarato l'esecuzione improcedibile in ragione dell'impossibilità di affermare “che la quietanza rilasciata in via anticipata, ma in realtà subordinata, abbia effettivamente valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma”, nonché provvedimento analogo aveva adottato il giudice nell'ambito dell'esecuzione mobiliare;
-che la decisione del GE costituiva definitivo accertamento giudiziale della mancata erogazione delle somme mutuate, con conseguente violazione “del principio del ne bis in idem e del principio nulla executio sine titulo”;
-che nel caso di specie la notifica del decreto ingiuntivo era irregolare, posto che era stata richiesta presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente;
-che non era iscritta all'albo ex art. 106 TUB e, quindi, non era Controparte_1 legittimata all'attività di recupero;
-che la pubblicazione degli estratti di cessione in GU non era idonea a identificare i singoli crediti ceduti, costituendo mero indizio, mentre la prova della titolarità del credito in virtù della cessione richiedeva la produzione del contratto di cessione e la pagina 2 di 31 possibilità di ricavare da tale contratto lo specifico credito, prova non integrata nella fattispecie in esame;
-che non vi era prova della effettiva erogazione del prestito, ragion per cui il credito non era certo, né liquido o esigibile;
-che nella promessa di mutuo l'obbligo di restituzione nasce esclusivamente dopo la consegna del bene, di modo che l'opponente nulla doveva né nella qualità di erede, né in proprio, rilevando quanto a quest'ultimo profilo la prescrizione del credito, non potendo attribuirsi rilievo alla mera raccomandata ai fini dell'interruzione del termine decennale, e, comunque, in ragione della violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 1957 c.c.;
-che, in particolare, l'opponente aveva agito nella qualità di consumatore, ragion per cui la deroga prevista dall'art. 1957 c.c. del contratto di mutuo doveva ritenersi nulla poiché vessatoria, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con conseguente liberazione del fideiussore;
-che le clausole abusive contenute nel contratto erano molteplici, come ad esempio quella di reviviscenza e quella di sopravvivenza, con nullità integrale del contratto;
-che, in ogni caso, il contratto preliminare di mutuo era nullo per indeterminatezza del tasso variabile con metodo di calcolo alla francese, con regime finanziario composto e violazione del divieto di anatocismo, nonché applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”, dovendosi considerare, al contempo, che, stante “l'utilizzazione dell'Euribor come parametro per determinare il tasso di interesse” appariva “verosimile
… l'alterazione dei valori sulla base di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza”, come affermato dalla Cassazione con decisione n. 12007/2024;
-che la somma era comunque errata in ragione dell'insufficiente prova del credito e della eccessiva richiesta di interessi;
-che la condotta della banca dava diritto al risarcimento del danno causato all'opponente con l'azione temeraria intrapresa, anche valutato “l'accanimento contro l'odierno opponente”. Il giudice, con ordinanza del 19/12/2024, fissava udienza per provvedere sulla sospensiva al 29/01/2025, assegnando termini per l'instaurazione del contraddittorio. Ritualmente instauratosi il contraddittorio nella fase della sospensiva, parte opposta ne chiedeva il rigetto e nel merito domandava respingersi l'opposizione poiché infondata in fatto e in diritto ovvero, in subordine, condannarsi controparte al pagamento delle somme dovute all'esito del giudizio. A fondamento della posizione processuale assunta detta opposta deduceva:
-che le doglianze in punto di notifica erano infondate, come confermato dalla costituzione in giudizio mediante l'introduzione dell'opposizione;
-che la doglianza relativa all'omessa iscrizione all'albo ex art. 106 TUB era infondata, poiché come chiarito dalla Suprema Corte detta disposizione non ha alcuna valenza civilistica e, comunque, l'attività di era in capo alla Controparte_7 Pt_2
e la era rimasta il titolare della licenza ex
[...] CP_2 Controparte_8
pagina 3 di 31 art. 115 TULPS, che agiva in forza del mandato conferito dalla sotto Controparte_1 la vigilanza e la responsabilità del Controparte_9
-che l'eccezione di carenza di titolarità della situazione giuridica azionata dal lato attivo era infondata nella misura in cui la cessione era avvenuta nel rispetto del disposto della normativa vigente, avuto particolare riguardo all'art. 58 TUB, risultando sufficiente ai fini della prova la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, come da giurisprudenza di merito che richiamava, e, in ogni caso, parte opposta aveva prodotto in sede monitoria tutta la documentazione necessaria, che integrava nel giudizio di opposizione mediante la dichiarazione della cedente Controparte_10
-che l'eccezione di mancata prova dell'effettiva erogazione della somma mutuata era pretestuosa, avendo la banca erogato l'importo concordato in favore della debitrice principale secondo le modalità indicate nell'atto e autorizzate dalla Persona_1 mutuataria ossia mediante accredito sul conto di appoggio intestato a Parte_1
come comprovato dall'accredito operato in data 5/01/2005 della somma di euro
[...]
148.870,00, con conseguente rispetto del requisito della disponibilità giuridica della somma;
-che l'eccezione di prescrizione era infondata, posto che la banca aveva inoltrato in data 11/12/2007 a diffida ad adempiere regolarmente Parte_1 ricevuta in data 20/12/2007 e, quindi, in data 29/04/2016 aveva inviato ulteriore diffida ad adempiere;
-che l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. era infondata nella misura in cui la clausola in deroga non poteva ritenersi abusiva, come confermato dal giudice del monitorio che l'aveva espressamente esaminata, escludendo in termini generali la presenza di ulteriori clausole vessatorie e, in ogni caso, il termine di 6 mesi era stato interrotto con la missiva dell'11/12/2007, deducendo che, comunque, poteva venire in rilievo al più una nullità parziale;
-che le doglianze relative all'eccezione di nullità per indeterminatezza del mutuo a tasso variabile con ammortamento alla francese erano infondate, posto che dal contratto di finanziamento e dal piano di ammortamento, prodotti a corredo del ricorso monitorio, era possibile desumere tutte le condizioni applicate al rapporto, mentre l'ammortamento alla francese non determinava alcun effetto anatocistico;
-che, parimenti, infondata era la doglianza relativa al superamento del tasso soglia antiusura, oltre che generica;
-che l'azione risarcitoria era non provata e infondata. All'udienza del 29/01/2025, il giudice rinviava, su istanza dell'opponente, alla data del 19/02/2025, nel rispetto del contraddittorio, e a detta udienza, posto che parte opponente aveva dichiarato di aver depositato una memoria, non visibile al momento dell'espletamento dell'udienza, su richiesta della stessa, concedeva termine per note e repliche e rinviava per discussione all'udienza del 12/03/2025, all'esito della quale assumeva il procedimento in riserva.
pagina 4 di 31 Con ordinanza riservata del 4/04/2025, il giudice respingeva l'istanza di sospensione, avverso la quale veniva, poi, interposto reclamo, dichiarato inammissibile. Confermata l'udienza indicata in citazione con ordinanza del 4/03/2025, a detta udienza i difensori rappresentavano che era stata incardinata la mediazione con incontro fissato al 30/05/2025 e chiedevano disporsi rinvio successivamente a tale data. Il giudice, in accoglimento dell'istanza formulata, rinviava il procedimento al 4/06/2025 e, all'esito, assumeva lo stesso in riserva. Con ordinanza riservata del 29/06/2025, il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione alla stregua delle complessive risultanze acquisite, fissava udienza per la decisione ex art. 189 c.p.c. alla data del 2/12/2025 e, all'esito, tratteneva la causa in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, deve trovare integrale conferma l'ordinanza riservata in atti che ha fissato udienza per la decisione, non potendo trovare accoglimento l'istanza di rimessione del procedimento in istruttoria avanzata da parte opponente negli scritti conclusionali. L'acquisizione dei documenti richiesti ex art. 210 c.p.c. non risulta, difatti, necessaria ai fini dell'istruzione del procedimento che, secondo quanto già evidenziato, appare maturo per la decisione alla stregua delle complessive risultanze di carattere documentale acquisite. Sul punto, preme precisare che parte opponente ha chiesto l'acquisizione in originale di cui al documento 14 prodotto dalla controparte, evidenziando una serie di anomalie che, a suo avviso, introdurrebbero profili idonei a sostenere la non genuinità del documento. In particolare, parte opponente invoca i seguenti elementi di indicatori della falsità:
-nonostante l'indicazione di due fogli sulla prima pagina (“0001/0002”), il documento depositato è costituito da tre fogli;
-il secondo foglio non riporta il numero della pagina e la intestazione della
CP_4
-il terzo foglio riporta invece correttamente il numero “0002/0002”;
-la presenza di anomalie grafiche, avuto riguardo al “cambio dei font utilizzati nel documento” e, in particolare, il fatto che “l'indicazione della sede della banca che compare stranamente solo nella prima e nella terza pagina, non è leggibile come se fosse frutto di un collage”, la presenza di spazi bianchi creati appositamente utilizzando descrizioni di operazioni che illogicamente occupano più righe, la parte lasciata in bianco a pag. 3 del documento, lo spazio bianco lasciato nella colonna “descrizione operazioni fra il n. e la cifra”, la “17° scrittura” registrata in data 11/01/2005 riportante “lo strano importo di “€ ,10” (“come se una parte della cifra fosse stata cancellata”), così da inficiare la correttezza dei conti e l'attendibilità contabile del documento, privo di protocollo, nome, e codice numerico indicante l'operatore finanziario;
pagina 5 di 31 -la comunicazione allegata al documento, priva di riscontro di invio, con cui la banca dopo 14 anni dalla sottoscrizione del prestito e dopo 12 anni dalla morte della destinataria avrebbe comunicato l'erogazione del finanziamento. Tali profili non appaiono condivisibili in virtù delle considerazioni che seguono, a nulla rilevando nel presente giudizio civile il fatto che “l'odierno opponente ha sporto querela alla Procura della Repubblica di Terni per la vicenda in esame dando origine alla notitia criminis iscritta al n. RGNR 1445/2025” (v. pag. 28 della comparsa conclusionale). In primo luogo, quanto alla contestazione relativa alla numerazione delle pagine, si osserva che in realtà la presenza di tre pagine in luogo delle due numerate rinviene spiegazione attendibile nella modalità fronte retro in virtù della quale la seconda pagina non viene numerata in quanto segue la prima, con impostazione che dà conto anche della mancanza della intestazione della banca nella seconda pagina ossia del “cambio dei font utilizzati nel documento”. Le ulteriori doglianze appaiono di carattere formale e quanto riscontrato ad avviso di chi scrive non è idoneo ad introdurre elementi indicatori di una alterazione tale da richiedere la produzione dell'originale, tale, in particolare, non essendo l'asserito spazio lasciato in bianco e la mancanza dello 0 davanti all'importo di “€ ,10”. Infine, la comunicazione allegata dalla banca nell'anno 2018 in merito alla attestazione dell'erogazione del finanziamento non consente di addivenire a diverse conclusioni, potendo essere stata adottata per motivazioni di carattere fiscale ovvero nell'ambito dei documenti funzionali alla procedura esecutiva esistente (al riguardo, si consideri che la procedura esecutiva mobiliare è stata dichiarata improcedibile nell'anno 2019). Dunque, l'acquisizione dell'originale dell'estratto conto non appare necessaria e va confermata l'ordinanza adottata nel corso del procedimento che ha disatteso l'istanza ex art. 210 c.p.c. Sull'utilizzabilità del documento, a fronte delle contestazioni svolte da parte opponente, appare necessario precisare che “Gli estratti conto prodotti dalla banca non sono copie fotografiche o fotostatiche di scritture originali esistenti, ma costituiscono riproduzioni meccaniche di supporti magnetici, vale a dire della stampa di un'elaborazione computerizzata effettuata dal sistema contabile della banca. La disciplina del disconoscimento di tali registrazioni, pertanto, deve essere rinvenuta, non nell'art. 2719 cod. civ., che si riferisce alle copie fotografiche di scritture, ma nella norma dell'art. 2712 cod. civ., con la conseguenza che è onere del debitore contestare la veridicità delle singole operazioni registrate entro i termini contrattualmente previsti” (Cass., n. 11269/2004; Cass., n. 23389/2016; Cass., n. 14686/2018). Ne consegue che nel caso di specie, in cui non risulta alcuna contestazione delle operazioni registrate nei termini contrattualmente previsti (dovendosi sul punto tenere in considerazione il rapporto di filiazione esistente tra l'intestatario del pagina 6 di 31 conto e l'odierno opponente quale circostanza che incide sulla conoscibilità in capo all'attore di eventuali contestazioni sollevate), il documento ad avviso di chi scrive ben può essere utilizzato nel caso di specie, non condividendosi le doglianze di carattere formale espresse da parte opponente negli scritti conclusionali. Quanto precede va messo in relazione con la mancata prova della contestazione stragiudiziale dell'erogazione della somma nonostante la ricezione della richiesta di pagamento nell'anno 2007 (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta), apparendo inverosimile l'insussistenza di rilievi nell'ipotesi di mancata erogazione della somma. Parimenti, va confermata l'ordinanza istruttoria adottata che, nel fissare udienza per la decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., ha respinto l'istanza di CTU contabile. Difatti, tale consulenza non è necessaria all'istruzione del procedimento in virtù delle considerazioni in diritto che di seguito vengono svolte in relazione ai singoli motivi di opposizione formulati. Nel merito, va premesso in fatto che il credito che viene rilievo nella presente sede scaturisce dal contratto di mutuo ipotecario stipulato da con Persona_1 in data 24/12/2004, con fideiussori Controparte_4 Parte_1
e avente ad oggetto
[...] Parte_1 CP_11
l'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, mediante accredito su conto di appoggio, destinato a ricostituzione di liquidità, con obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell'ATIC e pubblicato il giorno successivo dal quotidiano CP_12 parametro arrotondato allo 0,05 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, ed interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi. Sempre in fatto, deve essere osservato che tra le parti interessate dalla presente operazione sussisteva, rispettivamente, rapporto di coniugio -tra Parte_1
(sul cui conto corrente intestato è previsto nel contratto di mutuo
[...]
l'accredito delle somme mutuate e il pagamento delle rate) e la mutuataria
[...]
(v. istanza di ammissione allo stato passivo nella quale si dà atto del Per_1 rapporto di coniugio, non contestata sul punto da parte opponente, doc. 9 nel fascicolo di parte opposta)- e sussiste rapporto di filiazione, in quanto
[...]
e erano, rispettivamente, madre e padre Per_1 Parte_1 dell'odierno opponente. Ancora in fatto, va evidenziato che la fideiussione rilasciata da parte opponente nell'ambito del contratto di mutuo prevede la dispensa della banca dall'onere di agire entro il termine di cui all'art. 1957 c.c., la rinuncia del pagina 7 di 31 fideiussore alle eccezioni, e l'obbligo di pagamento della banca, immediatamente, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore. Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che parte opposta, sulla quale l'onere incombeva nella veste di attrice sostanziale (fra le tante, Cass., n. 6528/2000; Cass., n. 21101/2015; Cass., n. 25499/2021), ha provato mediante le produzioni documentali operate nella fase monitoria e nel giudizio di opposizione la pretesa creditoria avanzata. Al riguardo, va evidenziato che parte opposta ha depositato il contratto di finanziamento, nonché, nel giudizio di opposizione, documentazione sufficiente a comprovare l'erogazione del credito (doc. 14 nel fascicolo di parte opposta: erogazione dell'importo di euro 146.870,00 in data 5/01/2005 per il finanziamento n. 542781, a fronte della stipula del mutuo il precedente 24/12/2004) - circostanza, peraltro, che rinviene conferma nel pagamento di alcune rate (evincibile dall'estratto conto prodotto sempre sub doc. 14: v. pagamento rata n. 1 del finanziamento 542781 per euro 1.342,13 in data 28/02/2005 e pagamento rata n. 2 del finanziamento 542781 per euro 932,79 in data 31/03/2005) che all'evidenza non sarebbe stato effettuato nel caso di mancata percezione dell'importo finanziato- ed ha allegato l'inadempimento della controparte (Cass., Sez. Un., n. 13533/2001; Cass., n. 3373/2010), spettando alla parte convenuta sostanziale la prova di fatti estintivi in merito ad eventuali pagamenti superiori alla misura riconosciuta (Cass., n. 19527/2012; Cass., n. 21512/2019, in motivazione). Il principio è stato recentemente ribadito dalla Suprema Corte nella misura in cui ha chiarito che “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (Cass., n. 13477 del 20/05/2025). Tenuto conto dell'atteggiarsi dell'onere della prova, e, al contempo, della possibilità per il debitore di controllare attraverso l'esame della convenzione l'esattezza degli importi pretesi dal creditore istante, va disattesa, al contempo, la censura manifestamente generica in merito all'erroneità della somma ingiunta in ragione dell'insufficiente prova del credito, così come quella parimenti generica della eccessiva richiesta di interessi (v. anche infra sull'esame della doglianza relativa all'invocata usura). Come sopra detto, le doglianze relative al documento 14 che comprova, ad avviso di chi scrive, l'erogazione del mutuo in questione, non appaiono condivisibili, dovendosi aggiungere sul punto che nel caso di specie il contratto di mutuo espressamente prevede l'accredito dell'importo mutuato e, all'esito, l'addebito delle rate sul conto corrente n. 1577 intestato a (v. Parte_1 art. 3 del contratto di mutuo: “La parte debitrice autorizza fin da ora irrevocabilmente la banca anche nel proprio interesse ad effettuare l'erogazione dell'importo del finanziamento mediante accredito sul conto di appoggio n. 1577 intestato a presso la Filiale di Terni della banca… ad Parte_1
pagina 8 di 31 addebitare sul predetto conto le rate – sia di preammortamento che di ammortamento ed ogni altra somma dovuta dalla parte debitrice in relazione al finanziamento”). Come sopra accennato, la banca ha prodotto l'estratto del conto corrente in questione (n. 1577 intestato a dal quale si evince, giova Parte_1 ripetere, l'accredito dell'importo pari ad euro 146.870,00 in data 5/01/2005 per il finanziamento n. 542781 e l'addebito su tale conto delle prime due rate (v. doc. 14 cit., pagamento rata n. 1 del finanziamento 542781 per euro 1.342,13 in data 28/02/2005 e pagamento rata n. 2 del finanziamento 542781 per euro 932,79 in data 31/03/2005). Occorre, inoltre, evidenziare che il piano di ammortamento allegato al contratto (v. doc. 12 nel fascicolo di parte opposta) espressamente prevede lo stesso numero del rapporto di finanziamento in questione presso la Filiale di Terni: ossia il n. 0550000542781. Non può, infine, non tenersi conto del rapporto di coniugio esistente tra la mutuataria e e di quello di filiazione Persona_1 Parte_1 esistente con l'odierno opponente, poiché circostanze che portano decisamente ad escludere in via presuntiva che questi ultimi nelle rispettive qualità non fossero a conoscenza dell'erogazione dell'importo in favore di in Parte_1 attuazione delle specifiche previsioni del contratto di mutuo, al quale hanno partecipato, rispettivamente, nella veste di mutuataria e fideiussore. Né appare condivisibile la deduzioni difensiva di parte opponente in merito al fatto che “l'obbligo di restituzione delle somme prestate impegna soltanto colui che lo abbia concretamente ricevuto”, posto che nel caso di specie il mutuo è stato richiesto da la quale, al contempo, ha espressamente indicato quale Persona_1 conto di accredito e pagamento delle rate quello intestato al marito. Parimenti priva di fondamento in fatto è la tesi dell'opponente in merito al fatto che la banca abbia sollecitato il pagamento del mutuo, anche nei suoi confronti, solamente nell'anno 2016. Parte opposta ha, difatti, prodotto in giudizio richiesta di pagamento, ricevuta dagli eredi di (20/12/2007), da (20/12/2007) Persona_1 Parte_1
e dall'odierno opponente (20/12/2007), sin dall'anno 2007, evidenziando chiaramente che in relazione al rapporto n. 542781 era maturata un'esposizione di euro 148.935,12 al 10/12/2007 e chiedendo loro il pagamento del dovuto (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta). Dunque, la diffida di pagamento, ricevuta dall'odierno opponente in data 29/04/2016 (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio), fa seguito ad una richiesta di pagamento già inoltrata, rispetto alla quale i destinatari sono rimasti del tutto inerti, non risultando peraltro che gli stessi -a fronte della ricezione della comunicazione sin dall'anno 2007- abbiano effettuato in via stragiudiziale qualsivoglia contestazione in punto di erogazione della somma da parte della mutuante. pagina 9 di 31 Passando all'esame dei provvedimenti adottati dai GE nell'ambito delle procedure esecutive nell'anno 2018 e 2019, ossia alle declaratorie di improcedibilità delle procedure esecutive, immobiliare e mobiliare (v. doc. 4 e doc. 6 allegati a corredo dell'atto di opposizione), preme evidenziare che la problematica affrontata nell'ambito di tali procedure riguardava la diversa questione dell'efficacia esecutiva del mutuo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., esclusa in tale sede sulla base di un orientamento giurisprudenziale in ragione della impossibilità di attribuire allo stesso, appunto, la valenza di titolo esecutivo in quanto il contratto prevede la corresponsione della somma mutuata successivamente alla stipula mediante accredito sul conto corrente e, dunque, la quietanza ivi contemplata, ad avviso dei giudicanti, non è idonea ad integrare la prova della immediata disponibilità giuridica della somma mutuata. È appena il caso di evidenziare che il fatto che la quietanza contenuta nel contratto di mutuo secondo i GE non “abbia valore liberatorio e comprovante la corresponsione della somma mutuata” ai fini del rispetto dell'art. 474 c.p.c. (poiché rilasciata in via anticipata ma subordinata all'adempimento degli obblighi previsti a carico del mutuatario), esaminato in tale sede, non esclude all'evidenza che la prova dell'erogazione dell'importo mutuato possa essere fornita dalla banca nel presente giudizio mediante il documentale accredito sul conto indicato nel contratto di mutuo, secondo quanto sopra diffusamente esposto, ragion per cui alcun effetto spiegano le predette pronunce sull'odierno giudizio in cui parte opposta, proprio in ragione della ritenuta insussistenza dell'efficacia esecutiva del mutuo ossia nel rispetto di quanto previsto dal giudice dell'esecuzione, si è munita di un diverso titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo al fine di far valere il credito maturato, con impostazione che consente di disattendere l'invocata violazione del principio del ne bis in idem, poiché all'evidenza tale tesi difensiva è infondata. Dunque, vanno disattesi i motivi di opposizione con riferimento alla mancata erogazione del prestito ed alla pretesa insussistenza dell'obbligo restitutorio in ragione della mancata consegna del bene, risultando provata l'erogazione e non rilevando le considerazioni svolte dai GE poiché relative alla distinta tematica dell'efficacia esecutiva del titolo ex art. 474 c.p.c., che, giova ribadire, è estranea all'odierna fattispecie in cui il creditore si è appositamente munito di un titolo di natura giudiziale. Seguendo, ancora, l'ordine di esposizione dei motivi come avanzati da parte opponente, il signor si duole, poi, della Parte_1
“irregolarità” della notifica del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, poiché inviata presso l'interno 5 in luogo dell'interno 8 riconducibile alla residenza dell'opponente. In primo luogo, non può non essere evidenziato che dal certificato di residenza prodotto da parte opposta emerge che l'opponente risiede in Terni, Corso Vecchio, n. 225, interno 5 (v. doc. 5, certificato di residenza al 24/09/2024).
pagina 10 di 31 Quindi, del tutto correttamente la notifica è stata inviata in tale luogo (v. doc. 10 nel fascicolo di parte opposta) ossia in Terni, Corso Vecchio, n. 225, interno 5 e, non avendo l'Ufficiale giudiziario rinvenuto alcuno che potesse ricevere l'atto, lo stesso in data 23/10/2024 ha lasciato avviso dell'avvenuto deposito presso l'abitazione ex art. 140 c.p.c. e, quindi, il successivo 24/10/2024 ha inviato la raccomandata n. 66845820854-6. Tale raccomandata, sempre recapitata in Terni, Corso Vecchio, n. 225, è stata consegnata a persona dichiaratasi familiare convivente (sorella, v. sempre doc. 10 nel fascicolo di parte opposta). Dunque, il procedimento notificatorio si è correttamente perfezionato, a nulla rilevando l'invocata e non provata discrasia del numero civico. Al riguardo, si richiama la pronuncia della Suprema Corte che ha chiarito che
“In tema di notificazioni, la consegna del piego a persona di famiglia convivente con il destinatario, nel luogo indicato sulla busta contenente l'atto da notificare, fa presumere che in quel luogo si trovino la residenza effettiva, la dimora o il domicilio del destinatario, con la conseguenza che quest'ultimo, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di ottenere la dichiarazione di nullità della notifica, ha l'onere di fornire idonea prova contraria dimostrando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell'atto” (Cass., n. 32575/2024), onere della prova del tutto pretermesso nel caso di specie in cui, peraltro, la residenza anagrafica coincide con il luogo in cui la notifica è stata tentata (anche con riferimento al numero civico). Parte opponente si duole, poi, della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 TUB. In applicazione della ragione più liquida, sul punto di ribadisce quanto evidenziato in sede di delibazione della sospensiva in merito all'orientamento della Suprema Corte che recentemente chiarito che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, potendo detta mancanza assumere rilievo esclusivamente sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici, venendo in rilievo disposizioni non già del cd. diritto a valenza civilistica, quanto, piuttosto, la regolamentazione amministrativa del settore bancario la cui rilevanza pubblicistica è tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo alla AN d'IA e presidiati anche da norme penali, con conseguente insussistenza di “alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale e persino dei mandati
o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito” la portata di tali disposizioni (Cass., n. 7243/2024, richiamata in motivazione in termini adesivi dall'ordinanza della Cassazione, n. 13749/2024, della Prima Presidente, che ha dichiarato inammissibile un rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., sulla pagina 11 di 31 questione in ragione della “presenza di pronunce suscettibili di rappresentare una guida orientativa per il giudice di merito nella soluzione dei casi concreti”, tra le quali la decisione sopra richiamata). Tale orientamento è stato ribadito dalla recente giurisprudenza di legittimità e di merito, con impostazione che si condivide (Cass., n. 14693 del 31/05/2025, che in motivazione ha espressamente richiamato l'orientamento sopra indicato:
“dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”; Corte di Appello Firenze, n. 815/2025; Tribunale Macerata, n. 334 e 340/2025; Tribunale Pistoia, n. 664/2024; Corte di Appello Firenze, n. 1529/2024). Va, quindi, esaminato il motivo di opposizione relativo alla mancata prova della titolarità della situazione giuridica attiva in capo a parte opposta. Sul punto, sin dal ricorso monitorio parte opposta ossia ha Controparte_1 allegato che:
-il contratto di mutuo è stato stipulato tra e Persona_1 Controparte_4
[...] ha incorporato Controparte_13 Controparte_4 ha conferito il ramo d'azienda bancario relativo ai Controparte_13 rapporti qualificati come retail della ex alla Controparte_4
Controparte_14 si è fusa per incorporazione in Controparte_14 Controparte_10 ha ceduto nel contesto di una operazione di cartolarizzazione Controparte_10
a tra l'altro, il credito per cui è causa. Controparte_1
Tanto premesso in punto di allegazione, parte opposta a corredo della stessa ha prodotto:
-contratto di mutuo stipulato con (v. doc. 7 Controparte_4 allegato al fascicolo monitorio);
-estratto del conto n. 1577, intestato a sul quale è stato Parte_1 erogato l'importo mutuato e addebitate due rate (v. doc. 14 nel fascicolo di opposizione);
-atto di fusione del 22/06/2005, n. 19.125 d'Ordine, n. 76.318 del Repertorio Notarile, tra l'altro, di Controparte_15
(v. doc. 2 allegato al fascicolo monitorio);
-diffida stragiudiziale di pagamento ricevuta in data 20/12/2007 dagli eredi di da e dall'odierno opponente (v. doc. 15 nel Persona_1 Parte_1 fascicolo di opposizione);
-atto di esecuzione di conferimento, rep. n. 316695, racc. n. 36478, del 21/06/2005, con il quale conferisce a Controparte_13 Controparte_14 il ramo d'azienda di relativo ai rapporti qualificati
[...] Controparte_13
pagina 12 di 31 retail che sarebbero pervenuti alla stessa per effetto dell'incorporazione di
[...]
(v. doc. 3 nel fascicolo monitorio); Controparte_4
-atto di fusione del 20/10/2008, rep. n. 47912, racc. n. 13013, tra l'altro di in (v. doc. 4 nel fascicolo monitorio); Controparte_14 Controparte_10
-diffida stragiudiziale inviata da quale mandataria di CP_16 CP_10
all'odierno opponente e ricevuta in data 29/04/2016, contenente
[...]
l'intimazione di pagamento delle somme dovute (v. doc. 10 allegato al fascicolo monitorio);
-avviso in GU, parte II, n. 121 del 15/10/2019, relativo alla cessione da alla società dei crediti derivanti, tra l'altro, da Controparte_10 Controparte_1 contratti di mutuo, concessi a persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati classificati a sofferenza, avvertendo che la lista è pubblicata sul sito internet https://wwwunicredit.it/it/info/operazioni-di- cartolarizzazione.html, nonché che i dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del Cedente e del cessionario su tale sito e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito (v. doc. 5 nel fascicolo monitorio);
-estratto conto autenticato dal Notaio del 31/07/2024, attestante che il rapporto n. ex 542781 risulta quale partita a debito intestata a ed è riportato Persona_1 alla pagina 169 del libro Giornale delle sofferenze della società Controparte_1
(v. doc. 8 allegato al fascicolo monitorio);
-dichiarazione della cedente in merito all'inclusione del credito nella cessione operata da (v. doc. 11 e doc. 11 bis allegati nel fascicolo Controparte_10 dell'opposizione). Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto che, ai fini del positivo accertamento della titolarità del rapporto soggettivo azionato in capo a parte opposta, deve essere considerato, in primo luogo, che nel caso di specie la tipologia del credito rientra nei parametri chiari enunciati dall'avviso in GU sopra richiamato (v., sul punto, Cass., n. 4277/2023; il principio è stato ribadito da Cass., n. 29872 del 20/11/2024, alla stregua della quale è stato precisato che “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze”; nella giurisprudenza di merito, Corte di Appello Perugia, n. 159 del 19/03/2024, la quale, nel ritenere sufficiente l'assolvimento dell'onere della prova in punto di legittimazione mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione in GU, precisa, al contempo, la rilevanza da assegnare alla pagina 13 di 31 possibilità di verificare l'inclusione del credito mediante le indicazioni contenute in detto avviso) e, comunque in secondo luogo ed in via assorbente, che all'esito dell'accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nei termini sopra richiamati, detta prova è integrata in via presuntiva. Difatti, contrariamente agli assunti di parte opponente, “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito”, (Cass., n. 8331 del 30/03/2025, in motivazione). In particolare, la Suprema Corte, con impostazione condivisa da chi scrive, ha affermato che la prova della cessione del credito, anche con riferimento alla questione dell'inclusione della posizione nella cessione, ben può essere conseguita mediante elementi presuntivi, quali, a titolo meramente esemplificativo, la disponibilità del titolo, la dichiarazione della parte cedente, le scritture contabili etc. (Cass., n. 10200/2021, in motivazione;
sulla possibilità di utilizzare qualunque mezzo di prova anche indiziario in ragione dell'assenza di vincoli di forma in punto di prova della cessione del credito e sull'obbligo del giudice di procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto con valorizzazione degli elementi indiziari: v. Cass., n. 17944/2023, in motivazione, e Cass., n. 12007/2024; per la valorizzazione degli elementi presuntivi ai fini della prova dell'inclusione del credito in applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte nella decisione sopra richiamata, si rimanda nella giurisprudenza di merito all'ampia motivazione di Tribunale di Napoli, 26/07/2022, nella parte in cui indica a tal fine la produzione del titolo contrattuale dal quale trae origine il credito ceduto e le relative scritture contabili, non mancando di evidenziare che “il relativo possesso non si giustifica se non postulando l'avvenuta cessione del credito con tutta la relativa documentazione”; da ultimo, conforme, v. Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023; sulla ammissibilità della prova della cessione mediante elementi indiziari, v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 386 del 30/05/2024). In particolare, nella decisione della Corte di Appello Milano, n. 220 del 24/01/2023 efficacemente si evidenzia che la dichiarazione del cedente è dotata di pregnante rilievo probatorio nella misura in cui la stessa non ha alcun interesse a rendere una dichiarazione a sé contraria, quale quella del venir meno di un credito in conseguenza dell'atto traslativo. Tale impostazione è stata condivisa dalla giurisprudenza di merito nella misura in cui ha affermato che, ferma la possibilità di provare la cessione anche con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso in GU, la dichiarazione della cedente costituisce un elemento documentale idoneo a confermare la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria (Corte di Appello Perugia, sentenza n. 431/2025).
pagina 14 di 31 Nel caso di specie, all'evidenza, sussistono elementi gravi, precisi e concordanti idonei ad essere valorizzati nell'ambito della presunzione ex art. 2729 c.c., tenuto conto della sussumibilità della fattispecie negli elementi presi in considerazione dall'avviso pubblicato in GU, del possesso del titolo in capo alla cessionaria, delle diffide stragiudiziali (anche molto risalenti nel tempo), della produzione dell'estratto conto predisposto dalla cedente, dell'attestazione notarile in merito all'inclusione del credito nelle scritture contabili, e della dichiarazione della cedente, trattandosi di elementi tutti la cui disponibilità si giustifica solamente in ragione della titolarità del rapporto controverso. Al contempo, è infondata l'eccezione di prescrizione, ragion per cui deve essere disattesa. Al riguardo, va evidenziato in diritto che ai fini dell'individuazione del dies a quo della prescrizione occorre tenere in considerazione l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei che caratterizza il contratto di finanziamento, il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, circostanza questa che determina, per un verso, l'individuazione della decorrenza del termine di prescrizione dall'ultima rata e, per altro verso, l'operatività della prescrizione decennale (Cass., n. 4232/2023; principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte: v. Cass., n. 12707/2022; Cass., n. 18951/2013; Cass., n. 1110/1994). Nel caso di specie, il contratto ha durata ventennale (240 mesi) e, dunque, scadenza al 31/12/2024 (v. anche piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo in atti). Ne consegue che, anche a non voler considerare gli atti interruttivi, al momento della notifica del decreto ingiuntivo, come visto in data 29/10/2024 (ossia ex art. 140 c.p.c. nel momento del ricevimento della raccomandata da parte della sorella dichiaratasi convivente, v. doc. 20 sopra richiamato), la prescrizione non era maturata. Analoghe considerazioni devono essere svolte, in applicazione della ragione più liquida, con riferimento all'eccepita decadenza ex art. 1957 c.c. per mancato rispetto del termine semestrale, dovendosi richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c. occorre fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata poiché da tale momento il debito può ritenersi scaduto, in ragione della richiamata unicità dell'obbligazione (Cass., n. 2301/2004; Cass., n. 4546/1978). Il principio è stato da ultimo ribadito dalla Suprema Corte che ha affermato
“La decadenza dalla fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. per il caso in cui il creditore, entro sei mesi dalla scadenza della obbligazione principale, non abbia proposto le sue istanze contro il debitore, può verificarsi nel caso del contratto di mutuo - nel quale l'obbligazione è unica e la divisione in rate costituisce solo una modalità per agevolare una delle parti, senza conseguire l'effetto di frazionamento
pagina 15 di 31 del debito in una serie di autonome obbligazioni - solamente a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata” (Cass., n. 20773/2025). Anche a voler tener conto della risoluzione del contratto mediante la notifica del precetto inviata in data 12/01/2018 e ricevuta in data 20/01/2018 (v. pignoramento immobiliare di cui al doc. 2 nel fascicolo di parte opponente), non può non essere evidenziato quanto alla prescrizione che risulta l'ammissione al passivo di padre dell'odierno opponente, in relazione al Parte_1 mutuo per cui è causa con decreto del 9/10/2015 (v. doc. 10 allegato alla memoria ex art. 171ter, n. 2, c.p.c. di parte opposta). Deve, sul punto, essere richiamato in diritto l'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale “la presentazione dell'istanza di insinuazione al passivo fallimentare, equiparabile alla domanda giudiziale, determina, ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., l'interruzione della prescrizione del credito, con effetti permanenti fino alla chiusura della procedura concorsuale, anche nei confronti del fideiussore del fallito, ex art. 1310, comma 1, c.c.” (Cass., n. 9638/2018; Cass., n. 17412/2016). Tale orientamento è stato ribadito da recente pronuncia che ha evidenziato l'effetto interruttivo permanente della domanda di insinuazione allo stato passivo fino alla chiusura della procedura concorsuale (Cass., n. 16415/2023). Dunque, tenuto conto della data di notifica del decreto ingiuntivo (il 29/10/2024), l'eccezione di prescrizione è infondata e va disattesa. Parimenti, con riferimento all'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., anche a non voler considerare la responsabilità dell'opponente quale erede, occorre rilevare che la fideiussione specifica in esame prevede che il fideiussore “si obbliga a pagare alla banca a semplice richiesta scritta” (v. contratto di mutuo più volte richiamato), nonché che la banca ha chiesto il pagamento agli interessati, tra cui anche l'odierno opponente, con missive ricevute in data 20/12/2007 (v. doc. 15 nel fascicolo di parte opposta). La previsione del pagamento a semplice richiesta scritta, ad avviso di chi scrive non è suscettibile di essere apprezzata quale clausola vessatoria nella misura in cui il termine semestrale entro cui la banca deve agire rimane fermo, come previsto dall'art. 1957 c.c., mentre si deroga esclusivamente alle modalità con cui la richiesta deve essere effettuata (ossia anche in via stragiudiziale) e, al contempo, il contenuto della clausola non viene applicato sotto il profilo della limitazione della possibilità di proporre eccezioni (astrattamente sussumibile dell'art. 1469bis c.c. e attualmente nell'art. 33, comma II, lett. t), possibilità che rimane ferma. In altri termini, tale clausola contrattuale non opera nei termini di esclusione del disposto normativo citato, posto che rimane fermo il termine di sei mesi ivi previsto imposto al creditore per far valere le proprie ragioni, ma, piuttosto, esonera detto creditore dalla proposizione della azione giudiziaria nel termine ivi contemplato, ammettendo la semplice richiesta stragiudiziale (Cass., n. 13078/2008; Cass., n. 7345/1995; per la possibilità di interpretare la clausola quale pagina 16 di 31 esonero del creditore dall'onere di proporre azione giudiziaria: v. anche Cass., n. 16825/2016 in motivazione, che conferma che detta previsione ben può essere finalizzata nella comune intenzione dei contraenti “ad una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. -ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia, esonerando il credito dall'onere di proporre azione giudiziaria; nella giurisprudenza di merito, v. Corte d'Appello Venezia, 10/08/2022; Tribunale Perugia, 23/08/2023; Corte di Appello Milano, N. 3985/2022; Corte di Appello Milano, n. 67/2025; Tribunale Milano, n. 8219/2024; Tribunale Varese, n. 843/2024; Tribunale Pavia, n. 1248/2024). Tale impostazione è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte che ha affermato che “in tema di fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass., n. 835 del 13/01/2025, la quale in motivazione precisa che “Ebbene se è vero che, in linea generale, agli effetti dell'art. 1957, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale, occorrendo un'istanza giudiziale – intesa come concreto rimedio processuale volto ad ottenere, in via di cognizione o in executivis, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice (cfr. Cass. civ., Sez. I, 29 gennaio 2024, n. 2607; Cass. civ., Sez. III, Ord., 13 febbraio 2018, n. 3421; principio sancito da Cass. civ., Sez. I, 8 febbraio 2005, n. 2532) – è altrettanto vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ormai consolidata, in assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere confermato, ove il debitore si sia impegnato a soddisfare il credito garantito “a semplice richiesta”, tale previsione può essere interpretata come deroga pattizia al termine previsto da tale articolo. Dunque, in una tale ipotesi, “l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerata soddisfatta dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria” (principio affermato da Cass. civ., Sez. III, 21 maggio 2008, n. 13078; nelle successive pronunce, in motivazione, v. Cass. civ., Sez. I, Ord., 20 settembre 2024, n. 25344; Cass. civ. Sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass. civ. Sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346). Dette argomentazioni hanno trovato ulteriore riscontro nelle più recenti pronunce di legittimità, con cui è stato precisato che: “ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire a prima richiesta, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957, comma 1, c.c., deve intendersi riferito, giusta applicazione del criterio ermeneutico di cui all'art. 1363 c.c., esclusivamente al termine semestrale indicato Numero di raccolta generale 835/2025 dalla predetta disposizione” (cfr. Cass. civ., Sez. I, 3 pagina 17 di 31 novembre Data pubblicazione 13/01/2025 2021, n. 31509; Cass. civ. n. 22346/2017 cit.). Del resto, la stessa giurisprudenza, avuto riguardo alla tradizionale esegesi del citato art. 1957 c.c., ha precisato che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, per cui può essere derogata dalle parti, pure implicitamente (cfr. Cass. n. 31509/2021 cit.)”). Sul punto, si precisa che l'interesse protetto dalla norma va ravvisato nella finalità di assicurare al fideiussore che “la sua posizione non resti indefinitamente sospesa” e che siano adottate “sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per il recupero del credito” (Cass., n. n. 1724/2016), ratio che all'evidenza risulta assolta laddove venga formulata una richiesta di pagamento stragiudiziale al fideiussore -che peraltro costituisce una iniziativa meno invasiva di quella giudiziaria (che notoriamente determina i costi delle spese di lite, potenzialmente l'iscrizione di ipoteca giudiziale, e l'esecuzione forzata sui beni in difetto di spontaneo pagamento)- poiché la stessa è idonea ad avvertire il fideiussore che il debito garantito non è stato adempiuto e lo pone in condizione di pagare, così da agire successivamente in regresso, e anche prima di aver pagato, di esercitare l'azione di rilievo ex art. 1953 c.c. ossia di adottare, in attuazione del principio di autoresponsabilità, sollecite e serie iniziative nei confronti del debitore principale al fine di recuperare il proprio credito Parimenti, le doglianze svolte in merito alla natura abusiva di ulteriori clausole appaiono generiche, dovendosi, al riguardo, tenere in considerazione la puntuale analisi svolta dal giudice del monitorio, con impostazione che nella presente sede viene condivisa e fatta propria e da intendersi integralmente richiamate e trascritta, con la precisazione che le clausole di reviviscenza e di sopravvivenza non hanno trovato applicazione nella fattispecie concreta, mentre l'evocazione in giudizio presso il Tribunale di Terni appare all'evidenza rispettosa del foro esclusivo in applicazione della residenza dell'odierno opponente in Terni. Parte opponente, infine, si duole della illegittimità del contratto di mutuo, sulla base di una serie di motivi che vengono di seguito esaminati. In primo luogo, si ribadisce in fatto che il tenore delle condizioni contrattuali appare chiaro nel caso di specie in cui il mutuo prevede, a fronte dell'erogazione dell'importo di euro 150.000,00, l'obbligo di restituzione mediante la corresponsione di n. 240 rate mensili posticipate, composte da una quota capitale calcolata secondo il metodo francese, e una quota di interessi corrispettivi, calcolata al tasso variabile annuo nominale posticipato, determinato dal valore percentuale dell'Euribor/365 a un mese, rilevato e reso noto a cura dell e pubblicato il Pt_3 giorno successivo dal quotidiano , parametro arrotondato allo 0,05 CP_12 superiore ed aumentato di due punti, con ISC pari al 4,4788%, ed interessi di mora previsti nella misura di due punti percentuali in più del tasso degli interessi corrispettivi.
pagina 18 di 31 Al contatto, risulta allegato il piano di ammortamento (v. pag. 23 del doc. 12), il documento di sintesi (v. pag. 11 del doc. 12) e il capitolato (v. pag. 17 del doc. 12). Part Il contratto contiene, al contempo, l'indicazione dell' (4,47888: v. pag. 12 del doc. 12). Ciò chiarito in fatto, passando all'esame delle doglianze relative all'ammortamento alla francese, come complessivamente formulate, vanno svolte le considerazioni che seguono. In tale tipologia di ammortamento viene in rilievo il pagamento di rate periodiche composte da una quota capitale e da una quota di interessi che viene calcolata sul capitale residuo. Come affermato dalla giurisprudenza di merito prevalente, con impostazione che si condivide, deve escludersi che il meccanismo sopra detto sia illegittimo e suscettibile di generare il fenomeno di anatocismo in ragione del fatto che la quota di interessi di ciascuna rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente che è costituito dal capitale residuo non ancora restituito (nella giurisprudenza di merito v.: Tribunale Salerno, 28/03/2022; Corte di Appello Milano, 15/07/2020; Tribunale di Trapani, 24/01/2022; Tribunale Napoli, 24/09/2021; Tribunale Palermo, n. 3310 del 10/08/2021; Tribunale Verona, sez. III, 24/03/2015, Tribunale Pescara, 10/04/2014, Tribunale Lucca, 01/10/2014, n. 1439,Tribunale Novara, 08/10/2015; Tribunale Milano, 23/01/2020; Tribunale Catania, 4/03/2020; Tribunale Roma, 23/01/2020; Tribunale Benevento, 6/02/2020; da ultimo, CA Perugia, n. 501/2024). Inoltre, con riferimento alla asserita indeterminatezza dell'oggetto in ragione dell'applicazione dell'interesse composto -sistema di capitalizzazione che costituisce “solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro” ossia è “una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato” (Corte di Appello Torino, 21/05/2020)- si osserva che, in applicazione della ragione più liquida, nessuna indeterminatezza è dato ravvisare nell'oggetto del contratto del mutuo in esame, che prevede il pagamento di un numero definito di rate con periodicità mensile ad un tasso di interesse variabile sulla base del criterio enunciato in contratto. Difatti, il rimborso di un mutuo stipulato per una determinata somma, ad un determinato tasso e con un numero predeterminato di rate non può che avvenire mediante il pagamento di tali rate (v. sul punto Tribunale Roma 2/07/2020; Tribunale di Benevento, n. 1984/2021; Tribunale Trani 3/06/2020; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022; Tribunale Pordenone, sentenza 6/02/2023; Tribunale Rimini, 12/03/2022; da ultimo, CA Perugia, n. 650 del 18/09/2024). In altri termini, raggiunto l'accordo sulla somma mutuata, sul tasso, sulla durata del mutuo e sul rimborso mediante un numero predefinito di rate non può porsi un profilo di indeterminatezza del tasso di interesse espressamente pattuito (v. pagina 19 di 31 Tribunale Torino, 10/01/2019; Tribunale di Roma, 3/04/2019; Tribunale Vicenza, 17/04/2020). Ad avviso di chi scrive, in particolare, la mancata esplicita indicazione nel contratto del regime finanziario applicato in presenza di una espressa previsione dei parametri di calcolo delle modalità di restituzione, come nel caso di specie (v. considerazioni sopra svolte), non è suscettibile di essere apprezzata ai fini della violazione dell'art. 117 TUB nella parte in cui impone l'indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora, con conseguente inapplicabilità dell'art. 117, comma VII, TUB che prevede l'applicazione dei tassi sostitutivi, dovendosi aggiungere che costituisce fatto notorio che il regime finanziario composto viene utilizzato in maniera assolutamente prevalente nella prassi bancaria e, per tale ragione, appare di prevedibile applicazione. Va aggiunto che la normativa, primaria e secondaria, non individua alcuno specifico riferimento alla necessità che il contratto o il piano di ammortamento esplicitino il regime finanziario applicabile (v., sul punto, decisione ABF, n. 14376/2022; ABF Torino, 8630/2022; ABF Milano, n. 6906/2022). In particolare, l'art. 821 c.c. si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera ma non prescrive che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto), dovendosi, pertanto, escludere la possibilità di ricavarsi da tale disposizione un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto ovvero anche una semplice preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice (sul punto, si aderisce alla motivazione della Corte d'Appello Torino, 21/05/2020; conformi nella giurisprudenza di merito, Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022), mentre l'imputazione dei pagamenti alla quota degli interessi che caratterizza l'ammortamento alla francese appare rispettosa del principio previsto dall'art. 1194 c.c. (Tribunale Roma, 3/04/2019; Tribunale Trapani, 24/01/2022; Tribunale Monza Brianza, 22/11/2022 e Tribunale Cassino, 21/11/2022, già citate). Tale impostazione è stata condivisa dalla Suprema Corte, dapprima, con decisione n. 27823/2023 che ha escluso qualsivoglia fenomeno anatocistico correlato all'ammortamento alla francese (v. in motivazione: “l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata”; successiva conforme, Cass., n. 24197 del 29/08/2025) e, al contempo, ha precisato l'insussistenza di qualsivoglia disposizione dalla quale possa ricavarsi un “divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una preferenza legislativa per il metodo dell'interesse semplice”. Da ultimo, è intervenuta infine la sentenza della Cass., Sez. Un., n. 15340 del 29/05/2024 che ha ribadito l'esclusione dell'anatocismo (“deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione pagina 20 di 31 di interessi nel periodo successivo”, precisando che la capitalizzazione in regime composto “è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non -necessariamente- su altri interessi ma sul capitale debito residuo”), nonché il fatto che “il regime composto è uno dei regimi finanziari più utilizzati perché permette di determinare l'equivalenza tra importi di capitale esigibili in tempi diversi, in attuazione del principio di equità finanziaria”. La decisione richiamata conferma, al contempo, il rispetto da parte dell'ammortamento alla francese dell'art. 821 c.c. (v. pag. 18 e seguenti della decisione) e degli artt. 1193 e 1194 c.c. (v. pag. 21: “è quindi senz'altro legittimo che gli interessi diventino convenzionalmente esigibili prima che diventi esigibile – in tutto o in parte- il capitale, potendo le parti convenzionalmente stabilire che gli interessi si versino nel corso del rapporto prima del capitale o in un'unica soluzione alla fine del rapporto contestualmente al rimborso del capitale”). Inoltre, le Sezioni Unite evidenziano che detto regime non condiziona negativamente il requisito della determinatezza dell'oggetto del contatto nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, “il mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”, precisando che l'eventuale maggiore onerosità del mutuo non incide su tale aspetto, né sul TAEG. Nel contemperamento degli interessi in gioco, difatti, la disciplina di settore
“non si spinge ad esigere che gli istituti” si sostituiscano al cliente “nella valutazione … dell'adeguatezza e convenienza dell'operazione”. In particolare, la Suprema Corte valorizza ai fini della conformità del mutuo all'ordinamento vigente il fatto che il concreto atteggiarsi della fattispecie soddisfi
“la possibilità per il mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse” (v. pag. 29 della decisione). I sopra richiamati principi, enunciati in tema di contratto di mutuo a tasso fisso (sull'applicazione di tali principi nel mutuo a tasso fisso, v. nella giurisprudenza di merito CA Perugia, n. 83 del 12/02/2025), ad avviso di chi scrive, anche tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, possono trovare applicazione anche nel caso di specie in cui il mutuo è a tasso variabile(al riguardo, v. anche Corte d'Appello Perugia sentenza n. 663 del 25/09/2024, che ha applicato i principi enunciati dalla Suprema Corte in un'ipotesi di mutuo con ammortamento alla francese a tasso variabile;
successiva conforme, sentenza n. 775 del 12/11/2024). Al riguardo, si precisa che nella tipologia in esame il maggior carico di interessi del prestito non scaturisce dalla produzione di interessi su interessi ma, piuttosto, dipende dal fatto che “nel piano concordato tra le parti la restituzione pagina 21 di 31 del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto” ossia corrisponde ad un interesse del mutuatario sia nel mutuo a tasso fisso sia nel mutuo a tasso variabile, posto che ciò che cambia nel mutuo a tasso variabile è esclusivamente la variazione dell'importo complessivo della rata, in positivo o in negativo (e quindi anche a favore del mutuatario), sulla base dell'andamento del tasso di interesse, determinando, conseguentemente, un aumento o una riduzione della quota di interessi, dovendosi, al contempo, escludere qualsivoglia negativo condizionamento alla trasparenza laddove le condizioni contrattuali, come nel caso di specie, indichino l'importo erogato, la durata del prestito, il TAN e il TAEG, e la periodicità delle rate di rimborso, poiché tali elementi sono suscettibili di essere valorizzati nell'ottica della comprensione da parte del mutuatario, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi giuridici ed economici del contratto (v. sul punto, Cass., n. 8322 del 29/03/2025, in motivazione;
v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 255 del 28/04/2025, che richiama Cass., n. 7382 del 19/03/2025), anche valutata nel caso di specie la allegazione al contratto del piano di ammortamento. Per quanto concerne, poi, la doglianza relativa all'applicazione “di interessi superiore ai tassi soglia ultralegali”, appare sufficiente evidenziare che la circostanza secondo la quale la nullità della convenzione di interessi usurari costituisce questione di diritto rilevabile d'ufficio non esonera certamente la parte dalla specifica contestazione degli elementi acquisiti in giudizio (Cass., n. 350/2013, in motivazione;
Cass., Sez. Un., n. 19597/2020) al fine di introdurre gli elementi necessari ad apprezzare la bontà anche sommaria della allegazione così da imporre l'ingresso di un approfondimento istruttorio mediante consulenza tecnica il cui espletamento presenterebbe, in caso contrario, carattere meramente esplorativo. In particolare, laddove l'attore contesti il superamento dei tassi soglia ha l'onere di indicare in maniera specifica in che termini e per quali interessi e costi sia avvenuto il superamento (conformi nella giurisprudenza di merito: Tribunale Terni, 7/11/2019; Tribunale Benevento, 21/01/2021; Tribunale Cuneo 5/10/2020; Tribunale Roma, 2/07/2020), circostanza nel caso di specie non avvenuta nell'atto di citazione in opposizione ossia tempestivamente. L'orientamento della Suprema Corte è stato recentemente ribadito nella misura in cui ha affermato che “nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve pagina 22 di 31 allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. (Cass., n. 25525 dell'11/10/2024). Non condivisibile appare, poi, il criterio invocato per il computo nelle memorie depositate nella fase della sospensiva nelle quali si legge “in caso di conclusione anticipata alla diciottesima rata, come indicato nel contratto, il TEG, calcolato al 5,912% risulta essere superiore al tasso soglia usura del periodo del 5.760%”. Difatti, come affermato da un orientamento della giurisprudenza di merito, con impostazione che si condivide, tale voce non rientra tra i costi collegati in senso stretto alla erogazione del credito e, comunque, presenta carattere meramente potenziale in quanto non scaturisce dalla conclusione del contratto ma è subordinata al verificarsi di eventi futuri (sulla esclusione della commissione tra i costi collegati all'erogazione del credito v. da ultimo: Corte di Appello Perugia del 1°/10/2021: “Nei contratti di mutuo la commissione di estinzione anticipata non può essere considerata un costo collegato all'erogazione del credito perché tale voce viene in rilievo solo se il mutuatario decida di recedere dal contratto, esercitando un diritto potestativo a lui riconosciuto su cui la banca non può interferire;
né la banca ha il potere di anticipare la chiusura dell'operazione per maturare il diritto al pagamento di una penale di estinzione poiché il contratto non la prevede. Pertanto, ai fini della valutazione dell'usurarietà o meno del contratto la pattuizione della commissione di estinzione anticipata non rientra nel calcolo, poiché il costo non può ritenersi collegato all'erogazione del credito”; successive conformi, CA Perugia, n. 501 del 15/07/2024 e CA Perugia, n. 875 del 20/12/2024; quest'ultima decisione afferma, al contempo, che l'impostazione favorevole all'esclusione del computo della commissione di estinzione anticipata appare coerente con il principio di simmetria che non consente di cumulare voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni;
sentenza n. 6/2018 Tribunale di Terni;
v. anche Tribunale Lanciano, n. 402 del 17/10/2017; per il carattere meramente eventuale della commissione e l'esclusione dal computo, v. Tribunale Trani del 19/06/2017; Tribunale Napoli, del 9/02/2018; sulla legittimità della pattuizione, v. Tribunale Taranto, sentenza del 5/05/2017). Detta impostazione è stata avallata, da ultimo, dalla Suprema Corte nella misura in cui ha espressamente affermato l'esclusione della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura poiché la stessa non costituisce una remunerazione da porre in relazione con la durata dell'utilizzo del denaro ma, piuttosto, il corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni da parte del cliente (Cass., n. 7352/2022; successiva conforme, Cass., n. 23866/2022). Né quanto affermato in maniera più specifica nella perizia di parte in merito al fatto che in tesi il computo è stato effettuato sull'ipotesi ricostruttiva della conclusione anticipata al 18° mese senza calcolare la commissione di estinzione anticipata (v. pag. 39 della perizia di parte) consente di addivenire a diverse pagina 23 di 31 conclusioni in quanto la verifica del rispetto del tasso soglia antiusura non può essere compiuta sulla base di scenari ipotetici. Al contempo, infondata è la doglianza relativa al tasso di mora. La tesi di parte opponente, sul punto, si esprime nei seguenti termini “dal contratto di finanziamento si rileva che il tasso di mora, nella misura inizialmente convenuta, è pari a 6,150%. Tale tasso di interesse, al momento della stipula del contratto, avvenuta in data 24/12/2004, risulta superiore al tasso soglia del 5,760% rilevato da AN d'IA”. Tale tesi è infondata in quanto non tiene conto dell'espressa previsione contrattuale in virtù della quale al momento della stipula il tasso di mora è espressamente ricondotto ad un valore non superiore al tasso soglia usura (v. art. 4 del contratto). Anche a voler disattendere il chiaro contenuto della pattuizione contrattuale, preme evidenziare, ad abundantiam, che il principio di omogeneità -simmetria di confronto tra tasso usurario e tasso soglia -a fronte della esclusione dal calcolo del TEG operato dalla AN d'IA degli interessi di mora poiché interessi non dovuti al momento dell'erogazione del credito - impone l'aumento del TEG medio rilevato dalla AN d'IA di un valore pro tempore vigente (ossia quanto ai mutui nella misura del 2,1% fino al 31/12/2017). Tale tesi, già affermata dalla prevalente giurisprudenza di merito, è stata accolta dalla Suprema Corte, che ha affermato “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2” (Cass., Sez. Un., n. 19597/2020; successive conformi, Cass., n. 145/2023, in motivazione, e Cass., n. 26051/2022, in motivazione;
Cass., n. 16526/2024). Dunque, nel caso in esame, tenuto conto del sopra richiamato criterio di computo, il tasso di mora anche ove applicato senza tener conto della espressa clausola di salvaguardia al momento della stipula (ossia in misura al tasso esistente al momento della stipula del 4,15% maggiorato di 2 punti ossia in misura pari al 6,15%) è, comunque, inferiore al tasso soglia antiusura (5,760% +2,1=7,86%). La misura degli interessi di mora pattuiti, come efficacemente rilevato, dal giudice del monitorio è, al contempo, rispettosa della disciplina di cui all'art. 33, lett. f), che prevede che si presumono vessatorie le clausole che hanno per effetto di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagina 24 di 31 pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente di importo manifestamente eccessivo. Difatti, il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali richiamato dall'art. 1284, comma IV, c.c., all'epoca della stipula (2004) era pari al 9,01% e, dunque, superiore a quello previsto in contratto (sulla congruità di tale parametro: v. Cass., n. 14410/2024), di talché anche sotto tale profilo gli interessi pattuiti non appaiono manifestamente eccessivi. Parimenti generiche sono le doglianze svolte con riferimento all'utilizzazione del parametro Euribor. La decisione della Suprema Corte, genericamente richiamata da parte opponente, ha affermato che “la cd. “clausola Euribor” – anche in caso di accertamento di pratiche illecite dirette ad alterare il suo valore – non può dirsi di per sé nulla, in generale, perché costituente “applicazione” di un'intesa illecita e vietata restrittiva della concorrenza (salvo il solo caso in cui almeno uno dei contraenti abbia consapevolmente inteso avvalersi degli effetti dell'illecita alterazione, al momento della stipula). Essa, però, potrebbe risultare viziata da parziale nullità per impossibilità di determinazione del suo oggetto, se ed in quanto l'intesa illecita vietata abbia in sostanza ed in concreto fatto venir meno o, se non altro, reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto stipulato, il parametro esterno di riferimento da queste effettivamente voluto (cioè, quello “genuino” e non quello “alterato”) e nei limiti in cui il parametro genuino non sia ricostruibile” (Cass., n. 12007 del 3/05/2024; in ordine al necessario requisito della prova che la banca stipulante al momento della conclusione del contratto fosse o direttamente partecipe dell'intesa o, quantomeno, consapevole della sussistenza di una intesa tra le banche volta ad alterare il valore dell'Euribor o di un effettiva pratica negoziale in tal senso e abbia inteso avvalersi dei risultati di questa, nella giurisprudenza di merito: v. Corte d'Appello Perugia, sentenza n. 501 del 15/07/2024). Tuttavia, l'allegazione sul punto di parte opponente è generica e non provata, non consentendo di ritenere integrati i requisiti richiesti dalla decisione sopra richiamata, posto che nulla argomenta in ordine alla consapevolezza di uno dei contraenti di avvalersi degli effetti della illecita alterazione, né in ordine al modo in cui l'intesa illecita vietata “in sostanza ed in concreto” abbia fatto venir meno o reso incompatibile con l'autoregolamentazione degli interessi delle parti oggetto del contratto il parametro esterno di riferimento da questi effettivamente voluto. Occorre, poi, tener conto della successiva decisione della Suprema Corte che, nel disporre la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per la valutazione dell'opportunità di assegnare la causa alle Sezioni Unite, ha prospettato una diversa interpretazione della questione (Cass., n. 19900 del 19/07/2024). In particolare, tale pronuncia in primo luogo evidenzia che “i contratti stipulati non possono considerarsi a valle rispetto all'intesa illecita, tantomeno pagina 25 di 31 nell'ipotesi in cui il mutuante sia estraneo all'intesa concorrenziale, non costituendone lo sbocco, né risultando essenziali a realizzarne e ad attuarne gli effetti”, ragion per cui non costituiscono il mezzo di violazione della normativa antitrust, così da porre in discussione il rimedio della nullità del contratto a valle (insussistente) sulla base dei principi espressi dalla decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 in tema di contratti di fideiussione di clausole rispondenti allo schema predisposto dall'ABI dichiarate frutto di intesa restrittiva dalla AN di IA. La sopra richiamata decisione rimarca, al contempo, che -esclusa la natura di contratto a valle- le possibili ricadute derivanti dall'alterazione del parametro Euribor possono essere ricondotte non già alla nullità quanto piuttosto all'annullabilità ex art. 1439, comma II, c.c., non mancando di evidenziare che l'eventuale illecito del terzo non è suscettibile di far venir meno l'esistenza del consenso delle parti sulla vicenda contrattuale, tenuto conto del fatto che tale accordo si forma sull'applicazione dell'indice Euribor come ufficialmente stabilito a prescindere dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione ossia assume rilievo “un fatto esterno al contratto che è assunto nel regolamento negoziale nella sua oggettività, per come risultante dal dato numerico ufficiale che ne esprime il significato, ossia il suo valore”. Dunque, prosegue la sentenza richiamata, l'eventuale alterazione dell'Euribor può, al più, determinare nelle parti una falsa rappresentazione della realtà suscettibile di condizionare il processo di formazione della volontà, così legittimando il ricorso ai rimedi previsti per i vizi del consenso ovvero quelli di carattere risarcitorio. Ne consegue che alla luce del dibattito giurisprudenziale esistente e, allo stato, in assenza di pronuncia delle Sezioni Unite, lo stesso rimedio della nullità -oltre che non provato nella ricorrenza dei presupposti applicativi alla luce dell'orientamento più recente della Suprema Corte- appare di dubbia applicazione alla fattispecie concreta. Segue il rigetto di tale doglianza. Con riferimento, infine, alle doglianze svolte non già nell'atto introduttivo del giudizio ma solamente nelle successive memorie, occorre rilevare che parte opponente lamenta l'illegittimità cd. clausola floor. Va preliminarmente evidenziato in fatto che il contratto di mutuo in esame all'art. 3 prevede “le parti convengono espressamente che il tasso come sopra determinato non potrà comunque essere inferiore al 2,50%”. Conformemente all'orientamento prevalente della giurisprudenza di merito (Tribunale Trento, 27/03/2017; Tribunale Milano, 10/12/2021; Corte di Appello Veenezia, 15/11/2022; Tribunale Vicenza, 18/05/2022; Tribunale Brescia, 20/12/2022), si ritiene che tale clausola, contrariamente agli assunti di parte attrice, risponda alla necessità dell'istituto di credito di realizzare un minimo di lucro sulla concessione del credito. pagina 26 di 31 In altri termini, la cd. clausola floor tende a neutralizzare le oscillazioni del tasso interbancario prescelto sotto una determinata soglia, prevedendo un limite minimo percentuale al di sotto del quale gli interessi non possono scendere, in favore del soggetto che sopporta l'esborso economico conseguente alla operazione contrattuale e nella prospettiva della tutela delle legittime aspettative di rendimento. Tale finalità porta, per un verso, a ritenere la clausola legittima e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., stante la funzione di contenimento dell'alea correlata alla variabilità del tasso, e, per altro verso, laddove come nel caso di specie sia di immediata e chiara comprensione, non viola l'art. 1346 c.c. Al contempo, non ravvisandosi alcuno strumento finanziario, stante la natura meramente creditizia, il mutuante non è tenuto ad osservare gli obblighi informativi ex art. 21 TUF (v. anche Cass., n. 38178/2022, in motivazione). Sul punto, va richiamato l'orientamento recente della Suprema Corte alla stregua del quale, premesso che “l'ordinamento garantisce in egual misura tanto la protezione contro gli abusi di posizioni dominanti, quanto il diritto di iniziativa economica” e richiamato il diritto del soggetto abilitato all'esercizio del credito “di pianificare in piena libertà le proprie strategie imprenditoriali e commerciali”, non appare condivisibile la tesi secondo cui “la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una “inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore” di una option floor, e dunque un contratto derivato. Infatti la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.” (Cass., Sez. Un., n. 5657/2023). Dalle considerazioni che precedono discende che detta clausola non introduce un significativo squilibrio ed essendo stata formulata in maniera chiara e comprensibile è esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art. 34, comma II, Cod. Cons. (v. Cass., n. 1942/2025: “Va osservato che la clausola floor contenuta nel contratto stipulato dalle parti attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto e/o all'adeguatezza del corrispettivo e, pertanto, è anche esclusa dal vaglio di vessatorietà ai sensi dell'art 34, comma 2°, del codice del consumo, essendo formulata in maniera chiara e comprensibile”) Segue il rigetto della doglianza formulata sul punto. Quanto alla invocata illegittimità in relazione alla asserita finalità di estinzione di pregresse esposizioni debitorie, vanno svolte le considerazioni che seguono. In termini generali, si osserva che la destinazione delle somme mutuate alla estinzione di esposizione debitorie pregresse, anche ove fondata, non appare di per sé censurabile, posto che il ricorso al credito ben può costituire strumento di ristrutturazione del debito e, per tale ragione riguardare debiti scaduti, “involgendo pagina 27 di 31 ambiti di diffusa economia reale e meritevolezza causale”, quale quella di assicurare ulteriori disponibilità al debitore (Cass., n. 5087/2016 in motivazione;
sull'esclusione di automatismi in ordini alla nullità, nella giurisprudenza di merito: Tribunale Palermo, 5/06/2018; Tribunale Taranto, 16/11/2012; e, in tema di mutuo fondiario, Appello Perugia, 13/10/2017; Corte di Appello Perugia, sentenza n. 475 del 3/07/2024 e sentenza n. 856 del 12/12/2024). In particolare, va richiamata la recente decisione della Suprema Corte secondo la quale “il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa” (Cass., n. 23149/2022). Si ritiene, al contempo e con specifico riferimento alla disciplina ex art. 38 TUB, che il mutuo fondiario ben può essere finalizzato allo scopo soggettivo che le parti si prefiggono, il quale certamente può essere rappresentato dall'utilizzo della somma per sanare debiti pregressi verso la banca. Si precisa, sul punto, che il mutuo fondiario non costituisce un mutuo di scopo poiché nessuna delle norme che disciplinano tale istituto impone una specifica destinazione del finanziamento, né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto al controllo sulla somma erogata, qualificandosi, invece, nella specificità in funzione della possibilità che il mutuatario presti garanzia ipotecaria (Cass., n. 9511/2007; Cass., n. 317/2001; Cass., n. 4792/2012; Tribunale Cassino, n. 144; Corte di Appello Milano, 20/01/2021; Cass., n. 943/2012; da ultimo, Cass., n. 20552/2020; Corte di Appello Perugia, 400/2025), con conseguente liceità del contratto di mutuo fondiario stipulato dal mutuatario ai sensi dell'art. 38 TUB per estinguere esposizione debitorie pregresse verso la banca mutuante (Cass., n. 28663/2013; Cass., n. 19282/2014). Tale impostazione è stata, infine, accolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con decisione n. 5841 del 5/03/2025, nella parte in cui ha ribadito che il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo “poiché nessuna delle norme da cui è regolato impone una specifica destinazione del finanziamento concesso né vincola il mutuatario al conseguimento di una determinata finalità e l'istituto mutuante al controllo dell'utilizzazione della somma erogata, ma si qualifica nella specificità in funzione della possibilità di prestazione, da parte del mutuatario che sia proprietario di immobili rustici o urbani, di garanzia ipotecaria”, ha escluso che
“l'eventuale indicazione nel contratto di mutuo di una destinazione delle somme diversa da quella in concreto realizzata possa comportare l'applicazione dei rimedi della nullità o della risoluzione del contratto”, nonché ha precisato che la pagina 28 di 31 destinazione della somma mutuata al ripianamento di pregresse esposizioni debitorie costituisce mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, escludendo che la conoscenza della finalità da parte della banca renda lo scopo comune, e che gli scopi soggettivi che alimentano la volontà dei contraenti rimangono al di fuori della struttura del contratto, ragion per cui “l'utilizzo concreto delle somme da parte del mutuatario risulta in definitiva giuridicamente irrilevante e, quindi, inidoneo ad inficiare la validità del contratto sotto il profilo della causa, quanto ad influire sul sinallagma contrattuale”. Ancora, la doglianza relativa alla mancata produzione dell'estratto integrale del conto corrente appare infondata in quanto le relative deduzioni possono essere invocate in relazione al rapporto di conto corrente (nell'ambito del quale si può discutere in sede di opposizione in merito alla necessità di comprovare l'intero andamento del rapporto contrattuale mediante l'integrale produzione degli estratti del conto poiché la quantificazione della pretesa creditoria rinvia alla integrale ricostruzione del dare e dell'avere ossia all'indicazione di tutte le operazioni compiute con la finalità di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti che hanno condotto alla determinazione della somma costituente la base di computo per il periodo successivo), ma non anche nell'ambito del contratto di finanziamento in cui l'onere della prova si atteggia nei termini sopra evidenziati che vengono nella presente sede richiamati. Poi, le contestazioni mosse con riferimento alla asserita discrasia del TAEG (“pari al 4,584% e non al 4,4788%”, v. pag. 20 della comparsa conclusionale, con una invocata differenza di 0,1052%) non consentono di addivenire a diverse conclusioni. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto” (Cass., n. 39169/2021). In altri termini, “l'ISC è un parametro esterno al contratto, sostanzialmente coincidente con il TAEG, ed avente una funzione puramente informativa per il cliente della banca, in ordine alla cui violazione la legge non contempla … alcuna sanzione di nullità” (Cass., n. 26585/2022; conforme nella giurisprudenza di merito: CA Perugia, n. 442 del 19/06/2024, n. 501 del 15/07/2024 e n. 72 del 7/02/2025).
pagina 29 di 31 Il discostamento minimale, allegato da parte opponente, appare, quindi irrilevante e, al contempo, insuscettibile di integrare violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole, in ragione del fatto che l'indicazione contenuta nel documento di sintesi ha, comunque, consentito il Part corretto dispiegarsi della finalità informativa cui l' tende (conforme nella giurisprudenza di merito, Tribunale Napoli, sez. II, n. 183 del 9/01/2018; Tribunale Tivoli 10/01/2023). Infine, quanto alle contestazioni mosse in relazione alla “nullità in relazione alle fideiussioni omnibus, sicuramente di quelle tra il 2002 e il 2005”, occorre rilevare, in primo luogo, che già in astratto tale eventuale accertamento può essere apprezzato al più come nullità parziale e non già integrale (Cass., n. 24044/2019; v. anche più di recente Cass., n. 4175/2020 per l'espresso richiamo all'orientamento della Suprema Corte alla stregua del quale le nullità a valle devono essere valutate ex art. 1418 c.c., con conseguente applicazione dell'art. 1419 c.c. nelle ipotesi in cui l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale limitata alle clausole rivenienti dalla intesa illecita, “posto che, in linea generale, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione”; Cass., Sez. Un., n. 41994/2021) e, comunque, nel caso di specie viene in rilievo una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus (sull'inapplicabilità dei principi in tema di violazione della normativa antitrust nelle ipotesi di fideiussione specifica v. Cass., n. 33472 del 19/12/2024, che in motivazione ha ribadito che “la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'IA n. 55 del 2005 postula, proprio per il contenuto di quest'ultimo, che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus, ipotesi pacificamente esclusa nella fattispecie”; detta sentenza richiama, al contempo, Cass., n. 19401 del 15/07/2024, che, in motivazione, rimarca “che la fideiussione sottoscritta … era chiaramente una “Fideiussione specifica” … e non
“omnibus”, mentre la declaratoria di nullità della fideiussione che ricalchi lo schema esaminato dal menzionato provvedimento della AN d'IA n. 55 del 2005 postula che la fideiussione stessa sia qualificabile come omnibus”; v. anche Cass., n. 657 del 10/01/2025, Cass., n. 660 del 10/01/2025 e Cass., n. 1170 del 17/01/2025). Dunque, alla stregua delle precedenti considerazioni in diritto la richiesta di CTU non è necessaria all'istruzione del procedimento la cui definizione riposa sulle considerazioni giuridiche sopra svolte in relazione alle chiare risultanze documentali acquisite, non consentendo la perizia di parte mera allegazione difensiva (Cass., n. 1614/2022) di addivenire a diverse conclusioni, con conferma in parte qua dell'ordinanza che ha fissato udienza per la decisione. Dall'impostazione che precede discende il rigetto dell'opposizione, stante l'infondatezza dei motivi articolati, e della domanda risarcitoria proposta. Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. pagina 30 di 31
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
-respinge l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-respinge la domanda risarcitoria formulata da parte opponente;
-condanna parte opponente al rimborso delle spese di lite in favore di parte opposta, liquidando le stesse in euro 14.000,00, oltre spese generali, Iva e Cap come per legge. 20/12/2025 Il giudice (Marzia Di Bari)
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